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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/11/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2650/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 05/05/2025 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Fabio Parte_1 C.F._1
ACAMPORA, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. assistito e difeso dalle avv. Giuseppina Controparte_1 C.F._2
DI e TR OT come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da foglio di precisazione delle Parte_1 Controparte_1 conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario a Napoli (NA) il 27 Parte_1 Controparte_1 giugno 2007.
Dalla loro unione sono nati e , entrambi minorenni. Per_1 Per_2 Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato la cessazione degli effetti civili Pt_1
del matrimonio, l'affido condiviso dei figli con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle visite padre-figli, un contributo per il mantenimento della prole e il riconoscimento di una somma a titolo di assegno divorzile.
Regolarmente costituitosi in giudizio, il resistente ha aderito alla domanda sullo status e sulla responsabilità genitoriale, opponendosi alle istanze economiche della moglie.
All'udienza del 7 ottobre 2025, il Giudice relatore, sentite personalmente le parti, ha esperito con esito positivo il tentativo di conciliazione, rinviando la causa per acquisire il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Alla successiva udienza del 5 novembre 2025, celebrata in forma scritta, le parti hanno quindi confermato l'accordo raggiunto e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente alle condizioni omologate dall'intestato Tribunale con sentenza n. 1670/2024 pubblicata il 9 agosto 2024 e passata in giudicato, come risultante dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti né il resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, considerato il periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione dei coniugi, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, ma che, anzi, siano adeguati a garantire ai minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c., e che i provvedimenti di contenuto economico siano altresì idonei a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Infine, data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 473 bis.4 c.p.c.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a Napoli (NA) il 27 giugno 2007;
[...]
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, n. 53, parte II, Serie A;
provvede in conformità agli accordi raggiunti dai coniugi, come di seguito trascritti:
1) affidare i figli minori (n. a Napoli, il 26/06/2008) e (n. a Bergamo, il 04/05/2019) Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori nell'interesse esclusivo dei figli. Le decisioni di maggiore importanza relative ai minori, concernenti la loro istruzione, educazione, salute e residenza, verranno assunte di comune accordo tra i coniugi nel rispetto delle inclinazioni naturali, delle attitudini e delle aspirazioni dei figli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate dal singolo genitore in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori;
2) regolare i tempi di frequentazione tra il padre e figli come segue: a weekend alternati dal sabato mattina, dalle ore 09:00 sino alle ore 19:30 dello stesso sabato, quando il padre li riaccompagnerà
a casa e la domenica, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, quando il papà li riaccompagnerà a casa. I minori trascorreranno con il padre un giorno infrasettimanale, corrispondente al giovedì, fatti salvi diversi accordi tra le parti, dalle ore 17:00 alle ore 19:30, quando il padre li riaccompagnerà a casa della madre dopo cena. Fatti salvi diversi accordi tra le parti, il padre terrà con sé i figli di anno in anno, in via alternata con la madre, dal 23 dicembre fino al 30 dicembre oppure dal 30 dicembre fino al 6 gennaio compreso. In ogni caso i genitori potranno accordarsi in modo tale che i figli possano partire per un viaggio con uno dei genitori, prevedendo anche la riduzione dei rispettivi periodi;
fatti salvi diversi accordi tra le parti, saranno trascorse per il 60% del periodo di vacanze pasquali con la madre e per il 40% con il padre;
fatti salvi diversi accordi tra le parti, il Sig. CP_1
trascorrerà insieme ai figli almeno due settimane anche non consecutive nel periodo estivo. Entro il
30 aprile di ogni anno i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il periodo nel quale intenderebbero trascorrere le vacanze con i figli ed entro la fine del mese di maggio i genitori concorderanno il periodo esatto di ciascuno, tenuto altresì conto dei desideri dei bambini al fine di contemperare gli interessi di tutti. I figli trascorreranno le altre festività nazionali o locali con il genitore competente per il weekend, nel rispetto del principio di tendenziale equivalenza e alternanza tra i genitori. Resta inteso che, in caso di impossibilità del genitore a prendersi cura dei figli nei giorni/periodi di propria competenza, la figura dell'altro genitore sarà preferita a qualsiasi altra persona.
3) porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Controparte_1 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori, fino al raggiungimento della
[...] loro autonomia economica, un importo mensile pari ad euro 425,00 per ciascun figlio (così per complessivi euro 850,00), da versare entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico postale
(somma rivalutabile automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT);
4) pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo adottato dal Tribunale di Bergamo e di seguito riportato: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti 2 sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze;
5) stabilire il diritto della madre di richiedere e percepire per intero l'Assegno unico erogato dall'Inps e/o beneficio ad esso equipollente per entrambi i figli minori;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 05/05/2025 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Fabio Parte_1 C.F._1
ACAMPORA, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. assistito e difeso dalle avv. Giuseppina Controparte_1 C.F._2
DI e TR OT come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da foglio di precisazione delle Parte_1 Controparte_1 conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario a Napoli (NA) il 27 Parte_1 Controparte_1 giugno 2007.
Dalla loro unione sono nati e , entrambi minorenni. Per_1 Per_2 Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato la cessazione degli effetti civili Pt_1
del matrimonio, l'affido condiviso dei figli con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle visite padre-figli, un contributo per il mantenimento della prole e il riconoscimento di una somma a titolo di assegno divorzile.
Regolarmente costituitosi in giudizio, il resistente ha aderito alla domanda sullo status e sulla responsabilità genitoriale, opponendosi alle istanze economiche della moglie.
All'udienza del 7 ottobre 2025, il Giudice relatore, sentite personalmente le parti, ha esperito con esito positivo il tentativo di conciliazione, rinviando la causa per acquisire il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Alla successiva udienza del 5 novembre 2025, celebrata in forma scritta, le parti hanno quindi confermato l'accordo raggiunto e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente alle condizioni omologate dall'intestato Tribunale con sentenza n. 1670/2024 pubblicata il 9 agosto 2024 e passata in giudicato, come risultante dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti né il resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, considerato il periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione dei coniugi, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, ma che, anzi, siano adeguati a garantire ai minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c., e che i provvedimenti di contenuto economico siano altresì idonei a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Infine, data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 473 bis.4 c.p.c.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a Napoli (NA) il 27 giugno 2007;
[...]
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, n. 53, parte II, Serie A;
provvede in conformità agli accordi raggiunti dai coniugi, come di seguito trascritti:
1) affidare i figli minori (n. a Napoli, il 26/06/2008) e (n. a Bergamo, il 04/05/2019) Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori nell'interesse esclusivo dei figli. Le decisioni di maggiore importanza relative ai minori, concernenti la loro istruzione, educazione, salute e residenza, verranno assunte di comune accordo tra i coniugi nel rispetto delle inclinazioni naturali, delle attitudini e delle aspirazioni dei figli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate dal singolo genitore in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori;
2) regolare i tempi di frequentazione tra il padre e figli come segue: a weekend alternati dal sabato mattina, dalle ore 09:00 sino alle ore 19:30 dello stesso sabato, quando il padre li riaccompagnerà
a casa e la domenica, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, quando il papà li riaccompagnerà a casa. I minori trascorreranno con il padre un giorno infrasettimanale, corrispondente al giovedì, fatti salvi diversi accordi tra le parti, dalle ore 17:00 alle ore 19:30, quando il padre li riaccompagnerà a casa della madre dopo cena. Fatti salvi diversi accordi tra le parti, il padre terrà con sé i figli di anno in anno, in via alternata con la madre, dal 23 dicembre fino al 30 dicembre oppure dal 30 dicembre fino al 6 gennaio compreso. In ogni caso i genitori potranno accordarsi in modo tale che i figli possano partire per un viaggio con uno dei genitori, prevedendo anche la riduzione dei rispettivi periodi;
fatti salvi diversi accordi tra le parti, saranno trascorse per il 60% del periodo di vacanze pasquali con la madre e per il 40% con il padre;
fatti salvi diversi accordi tra le parti, il Sig. CP_1
trascorrerà insieme ai figli almeno due settimane anche non consecutive nel periodo estivo. Entro il
30 aprile di ogni anno i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il periodo nel quale intenderebbero trascorrere le vacanze con i figli ed entro la fine del mese di maggio i genitori concorderanno il periodo esatto di ciascuno, tenuto altresì conto dei desideri dei bambini al fine di contemperare gli interessi di tutti. I figli trascorreranno le altre festività nazionali o locali con il genitore competente per il weekend, nel rispetto del principio di tendenziale equivalenza e alternanza tra i genitori. Resta inteso che, in caso di impossibilità del genitore a prendersi cura dei figli nei giorni/periodi di propria competenza, la figura dell'altro genitore sarà preferita a qualsiasi altra persona.
3) porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Controparte_1 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori, fino al raggiungimento della
[...] loro autonomia economica, un importo mensile pari ad euro 425,00 per ciascun figlio (così per complessivi euro 850,00), da versare entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico postale
(somma rivalutabile automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT);
4) pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo adottato dal Tribunale di Bergamo e di seguito riportato: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti 2 sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze;
5) stabilire il diritto della madre di richiedere e percepire per intero l'Assegno unico erogato dall'Inps e/o beneficio ad esso equipollente per entrambi i figli minori;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo