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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/07/2025, n. 3043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3043 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 04 Luglio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10449 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in va Parte_1 CodiceFiscale_1
Cavallaro n. 17, anche n.q. di titolare della ditta individuale CoffeeWeb di Caraccioli Danilo, con sede in
Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 222, P.I , ed elettivamente domiciliato in Catania, via Ughetti P.IVA_1
n. 34, presso lo studio dell'avv. Giovanna Francesca Quattrocchi, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Vittori, Maria Rosaria CP_1
Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese, Valentina Schilirò e Vagliasindi Riccardo, per mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
(già , Agente della Riscossione Controparte_2 Controparte_3 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
07.11.2024, il ricorrente premetteva che in data 01.10.2024 aveva ricevuto la notifica della comunicazione
1 preventiva di fermo amministrativo n. 293 80 2024000047 38 000, sul motociclo di sua proprietà Tg. ES90360, per un importo complessivo di € 2.348,63.
Precisava che tra gli atti sottesi al preavviso di fermo amministrativo ve ne erano anche alcuni avente ad CP_ oggetto contributi previdenziali e nei confronti di questi proponeva opposizione. In particolare, impugnava l'avviso di addebito n. 593 2023 00038251 01 000, per il presunto omesso versamento di contributi
IVS e somme aggiuntive, periodo d'imposta 2022 e 2023, per € 1.136,46.
Il ricorrente, eccepiva la violazione della procedura relativa all'iscrizione del fermo, in quanto esso era stato iscritto prima del decorso del termine di trenta giorni, dalla data di notifica dello stesso avvenuta l'1.10.2024; perché il bene oggetto del vincolo era un bene strumentale, infatti, risultava inserito dal 12.01.2023 nel libro cespiti ammortizzabili della sua ditta individuale;
la mancata notifica dell'avviso di addebito sotteso al preavviso di fermo;
la mancata preventiva notifica dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50, comma 2, del
D.P.R. 602/73; la mancata preventiva notifica dell'avviso bonario.
Concludeva, chiedendo l'accoglimento -previa sospensione - delle seguenti conclusioni “- Accertare e dichiarare che l'iscrizione del fermo è stata eseguita in violazione dell'art. 86, comma 1, DPR n. 602/73; - Per
l'effetto dichiarare nullo il fermo amministrativo;
- Accertare e dichiarare che il mezzo oggetto a fermo amministrativo è, a tutti gli effetti, bene strumentale all'attività di impresa esercitata dal ricorrente;
- Per l'effetto dichiarare nullo il preavviso di fermo amministrativo N. 29380202400004738000 e il successivo fermo iscritto sul motoveicolo;
- In subordine, senza recesso da quanto sopra, accogliere per le ulteriori ragioni esposte in narrativa in ogni sua parte il presente ricorso dichiarando la nullità, illegittimità e infondatezza delle iscrizioni a ruolo e prescritto il credito vantato, nonché la nullità del preavviso di fermo, dell'avviso di addebito per
l'omessa notifica dello stesso, nonché dei rispettivi atti presupposti;
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione di atti d'impulso delle resistenti per mancanza di titolo esecutivo;
- Con vittoria di spese e compensi.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva essendo l'atto impugnato emesso dall'Agente della Riscossione;
deduceva e documentava la regolarità della notifica dell'avviso di addebito;
contestava i motivi del ricorso e concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione.
L' , sebbene regolarmente evocata in giudizio, restava intimata. Controparte_2
Con ordinanza del 12.03.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, trattata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 15.06.2025, venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 04.07.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
2 Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente, va rilevato che il ricorrente nel caso di specie ha lamentato sia vizi propri del preavviso di fermo amministrativo per i quali è legittimato passivo l'Agente della Riscossione, che altrettanti vizi formali dei titoli sottostanti per i quali l'unico legittimato passivo è l'ente impositore.
Quanto alla tempestività dell'azione proposta va evidenziato come le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, già con la sentenza del 22.07.2015 n. 15354, avevano escluso che l'iscrizione ipotecaria costituisse atto di espropriazione forzata e chiarito che essa è impugnabile, così come il fermo amministrativo, secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria.
Tale interpretazione è stata mantenuta ferma nel tempo nell'interpretazione della Corte di Cassazione che anche nell'Ordinanza del 23.02.2021 ha ribadito che l'impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, non soltanto se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione, ma anche quanto riguardi la regolarità formale dell'atto, è comunque un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario;
ed ancora con l'Ordinanza dell'11.07.2024 n. 19127, ha ribadito e precisato che
<l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e del fermo amministrativo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria elle opposizioni ex art. 617 C.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere ipoteca, sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell'atto>>.
In applicazione dei superiori principi, quindi l'azione proposta dall'odierno opponente, anche se intesa a denunziare vizi formali del provvedimento di fermo amministrativo non è riconducibile al novero degli atti esperibili nell'ambito della procedura esecutiva e quindi all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617
c.p.c. o all'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 cpc, ma segue le regole del rito ordinario di cognizione.
Premesso che risulta smentita l'eccezione di mancata notificazione dell'avviso di addebito alla luce della CP_ documentazione depositata dall' , dalla quale risulta che lo stesso è stato regolarmente notificati a mezzo p.e.c. (v. ricevute eml, in atti).
Quanto alla regolarità del preavviso di fermo amministrativo, va rilevato che le eccezioni sollevate dal ricorrente risultano infondate.
Con riguardo alla natura strumentale del veicolo destinatario di tale misura coercitiva, va rilevato quanto segue.
3 Ai sensi del comma 2 dell'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 “la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
Il concetto di strumentalità del bene all'attività professionale o d'impresa esercitata dal contribuente non è, invero, specificato dal legislatore.
Sul punto è necessario, pertanto, ricorrere all'interpretazione che di tale concetto ha fornito la giurisprudenza.
Essa ha chiarito che un bene è da considerarsi strumentale all'attività professionale o d'impresa svolta allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione tra il bene ed il suo utilizzatore nell'espletamento della sua attività lavorativa. In altre parole, il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente ed affinché un veicolo possa considerarsi un bene strumentale essa deve essere asservita all'esercizio dell'attività, oltre all'ulteriore requisito che essa venga iscritta nel libro dei beni ammortizzabili o comunque in contabilità.
La dimostrazione della strumentalità del bene grava, naturalmente, sul contribuente che intende evitare l'iscrizione del fermo amministrativo. A tal fine egli dovrà produrre le prove documentali volte a dimostrare il legame tra il bene mobile sottoposto a fermo amministrativo e l'attività di impresa o professionale esercitata tesa a dimostrare l'effettivo utilizzo e la necessità del bene per lo svolgimento dell'attività.
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha – a tal fine – depositato soltanto documentazione contabile dalla quale risulta che il veicolo è inserito tra i beni ammortizzabili, ma non anche che esso sia necessario allo svolgimento dell'attività. Pertanto, l'eccezione è infondata.
Del pari è infondata l'eccezione di violazione dell'art. 50, comma 2, del D.P.R.602/73, per come costantemente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, anche con riferimento al preavviso di fermo amministrativo ed all'iscrizione ipotecaria, la denunciata violazione non sussiste, con riferimento al decorso del termine (annuale) ivi previsto per l'inizio dell'espropriazione, in quanto, il preavviso di fermo amministrativo, al pari dell'iscrizione ipotecaria, non costituiscono atti dell'espropriazione forzata, ma vanno riferiti ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del D.P.R. 602/73, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito (ovvero del titolo esecutivo) (così Cass. Sez. U., 18 settembre
2014, n. 19667 cui adde, ex plurimis, Cass., 29 novembre 2021 n. 37347; Cass., 13 maggio 2021, n. 12876;
Cass., 22 febbraio 2017, n. 4587; Cass., 12 gennaio 2016, n. 259; Cass., 23 novembre 2015, n. 23875).
4 Alle medesime conclusioni si perviene con riferimento all'omessa notifica di un precedente avviso bonario, poiché ciò costituisce una mera facoltà dell'ente previdenziale e non un obbligo e quindi non inficia l'iter formativo del successivo avviso di addebito.
Infine, con riferimento all'eccezione che la misura definitiva ovvero che il fermo amministrativo è stato iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) prima del decorso del termine previsto dall'art. 86 del D.P.R.
602/73, va rilevato che oggetto del presente giudizio è la notifica del preavviso di fermo amministrativo e non anche il successivo provvedimento definitivo.
3. Spese.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e, trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 07.11.2024 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., e dell' , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell' , in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t. e compensa le spese di lite.
2. Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara la legittimità del preavviso di fermo amministrativo per le corrispondenti somme. CP_
3. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi € 1.061,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. se dovuta e nelle misure di legge.
Così deciso in Catania, 14.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 04 Luglio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10449 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in va Parte_1 CodiceFiscale_1
Cavallaro n. 17, anche n.q. di titolare della ditta individuale CoffeeWeb di Caraccioli Danilo, con sede in
Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 222, P.I , ed elettivamente domiciliato in Catania, via Ughetti P.IVA_1
n. 34, presso lo studio dell'avv. Giovanna Francesca Quattrocchi, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Vittori, Maria Rosaria CP_1
Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese, Valentina Schilirò e Vagliasindi Riccardo, per mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
(già , Agente della Riscossione Controparte_2 Controparte_3 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
07.11.2024, il ricorrente premetteva che in data 01.10.2024 aveva ricevuto la notifica della comunicazione
1 preventiva di fermo amministrativo n. 293 80 2024000047 38 000, sul motociclo di sua proprietà Tg. ES90360, per un importo complessivo di € 2.348,63.
Precisava che tra gli atti sottesi al preavviso di fermo amministrativo ve ne erano anche alcuni avente ad CP_ oggetto contributi previdenziali e nei confronti di questi proponeva opposizione. In particolare, impugnava l'avviso di addebito n. 593 2023 00038251 01 000, per il presunto omesso versamento di contributi
IVS e somme aggiuntive, periodo d'imposta 2022 e 2023, per € 1.136,46.
Il ricorrente, eccepiva la violazione della procedura relativa all'iscrizione del fermo, in quanto esso era stato iscritto prima del decorso del termine di trenta giorni, dalla data di notifica dello stesso avvenuta l'1.10.2024; perché il bene oggetto del vincolo era un bene strumentale, infatti, risultava inserito dal 12.01.2023 nel libro cespiti ammortizzabili della sua ditta individuale;
la mancata notifica dell'avviso di addebito sotteso al preavviso di fermo;
la mancata preventiva notifica dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50, comma 2, del
D.P.R. 602/73; la mancata preventiva notifica dell'avviso bonario.
Concludeva, chiedendo l'accoglimento -previa sospensione - delle seguenti conclusioni “- Accertare e dichiarare che l'iscrizione del fermo è stata eseguita in violazione dell'art. 86, comma 1, DPR n. 602/73; - Per
l'effetto dichiarare nullo il fermo amministrativo;
- Accertare e dichiarare che il mezzo oggetto a fermo amministrativo è, a tutti gli effetti, bene strumentale all'attività di impresa esercitata dal ricorrente;
- Per l'effetto dichiarare nullo il preavviso di fermo amministrativo N. 29380202400004738000 e il successivo fermo iscritto sul motoveicolo;
- In subordine, senza recesso da quanto sopra, accogliere per le ulteriori ragioni esposte in narrativa in ogni sua parte il presente ricorso dichiarando la nullità, illegittimità e infondatezza delle iscrizioni a ruolo e prescritto il credito vantato, nonché la nullità del preavviso di fermo, dell'avviso di addebito per
l'omessa notifica dello stesso, nonché dei rispettivi atti presupposti;
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione di atti d'impulso delle resistenti per mancanza di titolo esecutivo;
- Con vittoria di spese e compensi.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva essendo l'atto impugnato emesso dall'Agente della Riscossione;
deduceva e documentava la regolarità della notifica dell'avviso di addebito;
contestava i motivi del ricorso e concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione.
L' , sebbene regolarmente evocata in giudizio, restava intimata. Controparte_2
Con ordinanza del 12.03.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, trattata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 15.06.2025, venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 04.07.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
2 Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente, va rilevato che il ricorrente nel caso di specie ha lamentato sia vizi propri del preavviso di fermo amministrativo per i quali è legittimato passivo l'Agente della Riscossione, che altrettanti vizi formali dei titoli sottostanti per i quali l'unico legittimato passivo è l'ente impositore.
Quanto alla tempestività dell'azione proposta va evidenziato come le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, già con la sentenza del 22.07.2015 n. 15354, avevano escluso che l'iscrizione ipotecaria costituisse atto di espropriazione forzata e chiarito che essa è impugnabile, così come il fermo amministrativo, secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria.
Tale interpretazione è stata mantenuta ferma nel tempo nell'interpretazione della Corte di Cassazione che anche nell'Ordinanza del 23.02.2021 ha ribadito che l'impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, non soltanto se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione, ma anche quanto riguardi la regolarità formale dell'atto, è comunque un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario;
ed ancora con l'Ordinanza dell'11.07.2024 n. 19127, ha ribadito e precisato che
<l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e del fermo amministrativo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria elle opposizioni ex art. 617 C.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere ipoteca, sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell'atto>>.
In applicazione dei superiori principi, quindi l'azione proposta dall'odierno opponente, anche se intesa a denunziare vizi formali del provvedimento di fermo amministrativo non è riconducibile al novero degli atti esperibili nell'ambito della procedura esecutiva e quindi all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617
c.p.c. o all'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 cpc, ma segue le regole del rito ordinario di cognizione.
Premesso che risulta smentita l'eccezione di mancata notificazione dell'avviso di addebito alla luce della CP_ documentazione depositata dall' , dalla quale risulta che lo stesso è stato regolarmente notificati a mezzo p.e.c. (v. ricevute eml, in atti).
Quanto alla regolarità del preavviso di fermo amministrativo, va rilevato che le eccezioni sollevate dal ricorrente risultano infondate.
Con riguardo alla natura strumentale del veicolo destinatario di tale misura coercitiva, va rilevato quanto segue.
3 Ai sensi del comma 2 dell'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 “la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
Il concetto di strumentalità del bene all'attività professionale o d'impresa esercitata dal contribuente non è, invero, specificato dal legislatore.
Sul punto è necessario, pertanto, ricorrere all'interpretazione che di tale concetto ha fornito la giurisprudenza.
Essa ha chiarito che un bene è da considerarsi strumentale all'attività professionale o d'impresa svolta allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione tra il bene ed il suo utilizzatore nell'espletamento della sua attività lavorativa. In altre parole, il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente ed affinché un veicolo possa considerarsi un bene strumentale essa deve essere asservita all'esercizio dell'attività, oltre all'ulteriore requisito che essa venga iscritta nel libro dei beni ammortizzabili o comunque in contabilità.
La dimostrazione della strumentalità del bene grava, naturalmente, sul contribuente che intende evitare l'iscrizione del fermo amministrativo. A tal fine egli dovrà produrre le prove documentali volte a dimostrare il legame tra il bene mobile sottoposto a fermo amministrativo e l'attività di impresa o professionale esercitata tesa a dimostrare l'effettivo utilizzo e la necessità del bene per lo svolgimento dell'attività.
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha – a tal fine – depositato soltanto documentazione contabile dalla quale risulta che il veicolo è inserito tra i beni ammortizzabili, ma non anche che esso sia necessario allo svolgimento dell'attività. Pertanto, l'eccezione è infondata.
Del pari è infondata l'eccezione di violazione dell'art. 50, comma 2, del D.P.R.602/73, per come costantemente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, anche con riferimento al preavviso di fermo amministrativo ed all'iscrizione ipotecaria, la denunciata violazione non sussiste, con riferimento al decorso del termine (annuale) ivi previsto per l'inizio dell'espropriazione, in quanto, il preavviso di fermo amministrativo, al pari dell'iscrizione ipotecaria, non costituiscono atti dell'espropriazione forzata, ma vanno riferiti ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del D.P.R. 602/73, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito (ovvero del titolo esecutivo) (così Cass. Sez. U., 18 settembre
2014, n. 19667 cui adde, ex plurimis, Cass., 29 novembre 2021 n. 37347; Cass., 13 maggio 2021, n. 12876;
Cass., 22 febbraio 2017, n. 4587; Cass., 12 gennaio 2016, n. 259; Cass., 23 novembre 2015, n. 23875).
4 Alle medesime conclusioni si perviene con riferimento all'omessa notifica di un precedente avviso bonario, poiché ciò costituisce una mera facoltà dell'ente previdenziale e non un obbligo e quindi non inficia l'iter formativo del successivo avviso di addebito.
Infine, con riferimento all'eccezione che la misura definitiva ovvero che il fermo amministrativo è stato iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) prima del decorso del termine previsto dall'art. 86 del D.P.R.
602/73, va rilevato che oggetto del presente giudizio è la notifica del preavviso di fermo amministrativo e non anche il successivo provvedimento definitivo.
3. Spese.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e, trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 07.11.2024 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., e dell' , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell' , in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t. e compensa le spese di lite.
2. Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara la legittimità del preavviso di fermo amministrativo per le corrispondenti somme. CP_
3. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi € 1.061,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. se dovuta e nelle misure di legge.
Così deciso in Catania, 14.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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