Versione
10 settembre 2022
10 settembre 2022
Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento
degli atti normativi dell'Unione europea 1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 21 della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1.
Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012 . Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all' articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
Avvertenza:
La presente legge e' pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 12 settembre 2022, si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge, corredata delle relative note, ai sensi dell' art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 .
degli atti normativi dell'Unione europea 1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 21 della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1.
Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012 . Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all' articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
Avvertenza:
La presente legge e' pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 12 settembre 2022, si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge, corredata delle relative note, ai sensi dell' art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 .
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- 1. Piattaforme online. In Gazzetta il D.Lgs. che recepisce la direttiva Dac7 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscalehttps://www.finanzaefisco.com/ · 1
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 25 marzo 2023 il D.Lgs. 1° marzo 2023, n. 32, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale». Il decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 recepisce nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (cd. DAC 7), che modifica la normativa europea in materia di scambio di informazioni nel settore fiscale (Directive on Administrative Cooperation – DAC). In pratica, con il decreto legislativo viene esercitata, la delega contenuta nel combinato disposto dell'articolo 1, …
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