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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 4216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4216 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Gabriella PIANTADOSI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 10 dicembre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 637 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Zurolo e Maria Paola Monti, Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ivanoe Ciocca,
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Velletri n. 1419/2021 del 5.10.2021
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 2.4.2019, ha chiesto annullarsi la nota del Parte_1 CP_1
15.1.2019, relativa alla presunta indebita erogazione della pensione cat. INVCIV. n. 07638359 per l'importo complessivo di € 13.411,54 da lei percepito nel periodo dal 1.12.2016 al 31.1.2019, per essere state asseritamente “riscosse quote di indennità di accompagnamento non spettante in quanto
1 è venuto meno il diritto a seguito di verbale sanitario di declassamento del 7.11.2016 e revoca dell'indennità stessa”, con vittoria di spese, da distrarsi.
Ha dedotto a tal fine: di essere titolare del beneficio a seguito di domanda del 23.9.2015 e visita del 16.10.2015 ma di essere stata sottoposta in data 7.11.2016 a visita di revisione, all'esito della quale era stata riconosciuta ancora portatrice di handicap grave e invalida al 100%, come comunicato con lettera di trasmissione del verbale della visita medica, nella quale si precisava altresì che “Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia stata confermata, non è previsto alcun adempimento a suo carico: i nostri uffici provvederanno automaticamente al calcolo della prestazione a cui ha diritto”; di non aver pertanto impugnato il verbale, avendo ricevuto conferma della medesima percentuale di invalidità ed avendo continuato a ricevere dall' l'indennità di CP_1 accompagnamento;
di aver continuato a confidare nel proprio diritto alla prestazione, peraltro, anche perché invitata dall' con mail del 15.9.2017 a segnalare eventuali ricoveri gratuiti entro il CP_1
15.2.2018 mediante modello cd. ICRIC, nonché per essere stata sottoposta a nuova visita di revisione in data 6.11.2018 con reiterata conferma dello status di handicap grave e di invalidità totale;
di aver infine ricevuto dall' in data 13.2.2019 la nota di indebito del 15.1.2019, illegittima per CP_1 violazione dell'art. 37, co. 8, l. n. 447/1998 nonché per violazione del principio di affidamento incolpevole del percipiente.
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto respingersi il ricorso, essendo il provvedimento di CP_1 ripetizione del tutto legittimo, ed essendo peraltro la ricorrente consapevole dell'esito della visita di revisione (notificatole in data 23.11.2016) e, pertanto, dell'indebita percezione della prestazione erogata per il periodo in questione.
Il Tribunale di Velletri, con la sentenza impugnata, ha respinto la domanda in ragione del principio di cui all'art. 2033 c.c., applicabile in materia di indebito assistenziale in caso di sopravvenuta carenza del requisito sanitario, circostanza – quest'ultima – che nel caso di specie non era contestata, ricorrendo anzi il dolo dell'assistita, con conseguente applicazione degli interessi dalla data del pagamento, restando invece irrilevante l'eventuale mancato rispetto da parte dell' dei CP_1 termini di cui all'art. 37, co. 8 cit., in quanto i provvedimenti di sospensione e revoca della prestazione integrano meri atti di gestione del rapporto. Ha inoltre dichiarato irripetibili le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendone la riforma ed insistendo Pt_1 sulla propria buona fede e, pertanto, sull'irripetibilità dell'indebito.
L'appellante, infatti, premesso di aver restituito l'indebito con versamento del 12.8.2020 a seguito di diffida del 16.7.2020 al pagamento entro il 31.8.2020, ha dedotto, sotto il primo CP_1 profilo, di non aver compreso la portata e gli effetti del verbale della visita di revisione, a fronte della
2 conferma della percentuale di invalidità, non avendo specifiche competenze in materia ed essendo affetta da gravi patologie di natura psichica, e di essere stata quindi indotta in errore incolpevole, avendo continuato a percepire la prestazione in buona fede;
ha lamentato che il Tribunale avesse dunque erroneamente ritenuto sussistente il dolo, senza neppure indicare il comportamento – commissivo o omissivo – della ricorrente, da cui lo avrebbe desunto;
ha invocato pertanto l'art. 37, co. 8 cit., violato dall' , e la pronuncia della Corte Cost. n. 448/2000, secondo la quale “non sono CP_1 ripetibili le prestazioni percepite prima di tale data, senza che peraltro la successiva percezione indebita, che pone il problema della ripetibilità, possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione”, non dovendo applicarsi in materia assistenziale in modo rigoroso il principio generale di cui all'art. 2033 c.c., ma dovendo al contrario tenersi conto della non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, della situazione idonea a generare affidamento e della natura alimentare delle prestazioni assistenziali, con conseguente tutelabilità del legittimo affidamento, anche alla luce del lungo tempo trascorso nella specie tra visita di revisione e richiesta di restituzione.
L' si è costituito, eccependo l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse, CP_1 considerato che la somma richiesta era stata restituita – peraltro senza neppure portare la circostanza a conoscenza del giudice di prime cure – prima che venisse pronunciata la sentenza impugnata e senza alcuna riserva di ripetizione, e chiedendo in ogni caso il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, considerato che il verbale della visita di revisione del 7.11.2016 era stato ritualmente notificato all'appellante in data 23.11.2016 e che, secondo giurisprudenza consolidata
(nella specie Cass. n. 26096/2010), ai sensi dell'art. 4, co. 3-bis, l. n. 425/1996, la revoca della prestazione produrrebbe i suoi effetti dalla data della visita di verifica, restando irrilevante l'eventuale tardività della sospensione e revoca.
La causa, matura per la decisione, è stata definita all'odierna udienza del 10.12.2025 mediante lettura di dispositivo e motivazione della presente sentenza.
2. In via preliminare, l'appello deve ritenersi ammissibile, avendo l'appellante dedotto e dimostrato di aver effettuato il pagamento in data 12.8.2020, per aver ricevuto dall' sollecito di CP_1 pagamento del 16.7.2020 entro il termine del 31.8.2020, ed avendo interesse pertanto ad un accertamento del proprio diritto al recupero di quanto restituito all'Istituto con diligenza, correttezza e buona fede, riconoscendo l'indebito oggettivo.
3. Nel merito, va anzitutto rammentato in diritto che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola
3 codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. n. 1446/2008).
Al riguardo, peraltro, la Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
- e nei limiti - della loro destinazione alimentare (Corte cost. n. 39/1993, n. 431/1993). Di tal ché nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica né estensiva le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali, stante il loro carattere derogatorio rispetto alla disposizione generale di cui all'art. 2033 c.c.
Orbene, l'art. 37, co. 8, l. n. 448/1998 invocato dalla dispone che, in materia di Pt_1 invalidità civile, “in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
Tale disposizione, da un lato, fa retroagire la revoca delle provvidenze economiche alla data della visita di verifica, rendendo dunque irripetibili le prestazioni percepite in epoca anteriore;
dall'altro, mira tuttavia ad impedire il protrarsi della successiva indebita percezione, imponendo la sospensione immediata dell'erogazione e l'adozione di un provvedimento di revoca nel breve lasso di tempo di 90 gg. dalla sospensione, così dettando una disciplina dell'indebito assistenziale che, seppure non coincidente con quella dell'indebito previdenziale, appare approntare una tutela idonea
– poiché rispettosa dell'art. 38 Cost. – in favore di chi, “prima della visita di verifica”, abbia in buona fede percepito le prestazioni erogate.
Da tanto può dunque inferirsi un principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita;
principio che, ove ad essere venuto meno sia il requisito sanitario, esclude in via generale la legittimità dell'affidamento dell'assistito dal momento in cui questi abbia avuto conoscenza dell'esito della visita di revisione, mediante comunicazione del relativo verbale.
4 Ed invero, con la recente sentenza n. 17396/2025, la Suprema Corte ha confermato l'orientamento ormai maggioritario, richiamando “una pronuncia di questa Corte (Cass. n.
24180/2022) che ha cassato una sentenza dichiarativa del diritto di ripetizione dell'indebito assistenziale nonostante fosse mancata la comunicazione all'interessato dell'esito della visita medica di revisione (v. anche Cass. n. 4668/2021 in un caso in cui non era stato incontrovertibilmente accertata la notifica della visita di revisione alla parte). Proprio alla luce del principio della non addebitabilità all'accipiens dell'erogazione non dovuta e alla rilevanza di situazioni idonee a generare affidamento, si è concluso in tale pronuncia che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
Nello stesso senso si pone la pronuncia di questa Corte n. 248/2023, che ha applicato
l'orientamento giurisprudenziale citato dalla sentenza impugnata, ma in un caso in cui il giudice di merito aveva compiuto l'accertamento di fatto qui mancante, ovvero quello "in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione” (Cass. n. 17396/2025).
3. Ebbene, tanto premesso in diritto, in fatto rileva il Collegio che, nel caso di specie, sebbene il verbale della visita di revisione del 7.11.2016 sia stato portato a conoscenza dell'interessata prontamente in data 23.11.2016, purtuttavia non solo la percentuale di invalidità è rimasta invariata e la prestazione non è stata sospesa né revocata entro i termini di cui all'art. 37, co. 8, l. n. 447/1998, ma l'assistita ha altresì ricevuto lettera del 18.9.2017 intitolata “accertamento dei requisiti per le prestazioni assistenziali” con la quale l' , facendo espresso riferimento alla prestazione in esame CP_1
– indicata specificamente come “INVCIV n. ” a carico della “Sede di P.IVA_1 CP_1
GROTTAFERRATA” –, ha richiesto l'invio entro il 15.2.2018 del “mod. ” attestante CP_2
l'“eventuale condizione di ricovero gratuito” (che, come noto, ai sensi dell'art. 1, ult. co., l. n.
18/1980, fa venir meno il diritto all'indennità in questione per il periodo di ricovero), peraltro ricordando espressamente alla destinataria che “la legge prevede l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite in caso di omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione goduta, non conosciuti dall e, così, CP_1 mostrando di voler verificare la sussistenza del requisito del “non ricovero” e di altri “fatti incidenti sul diritto … alla prestazione, non conosciuti dall' , sul presupposto implicito che gli altri CP_1 requisiti – tra cui quello sanitario, a diretta conoscenza dell' – fossero evidentemente sussistenti. CP_1
5 Ritiene, pertanto, il Collegio che, sino al febbraio 2018 non possa mettersi in dubbio la buona fede della peraltro affetta da patologie psichiche che, unitamente alla mancanza di Pt_1 competenze specifiche in materia, possono non averle consentito di rendersi conto del venir meno del suo diritto alla prestazione, ingenerando nella stessa un legittimo affidamento sino alla data di scadenza fissata dall' per l'invio del modello cd. ICRIC, affidamento che, al contrario, dal CP_1 successivo mese di marzo 2018 non appare più giustificato.
Ne discende che, alla luce dei principi sopra richiamati, nel caso di specie l'indebito oggettivo può considerarsi ripetibile esclusivamente per il periodo da marzo 2018 a gennaio 2019.
4. L'appello va dunque parzialmente accolto, dovendo dichiararsi la ripetibilità delle sole somme percepite dall'assistita da marzo 2018 a gennaio 2019.
Stante l'accoglimento parziale, le spese di lite del doppio grado vanno compensate in ragione della metà e, per il residuo, poste a carico dell' e liquidate come in dispositivo, tenuto conto CP_1 del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma:
1. dichiara irripetibili i ratei di prestazione erogati dall' a sino al CP_1 Parte_1 febbraio 2018;
2. compensa in ragione della metà le spese di lite del doppio grado e, per il residuo, condanna l' al pagamento di € 1.100,00 per il primo grado e di € 1.000,00 per il secondo, oltre CP_1 oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di , Parte_1 dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma, lì 10.12.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
dott.ssa Gabriella Piantadosi
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