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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/07/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando
In esito al deposito di note scritte sostitutive dell'udienza dell'8 luglio 2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1897 Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per mandato speciale in calce al presente atto, dall'Avv. Patrizia
Silipigni;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. in persona del Sindaco, Legale Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difesa dall'Avv. Daniele Salvatore
Maniscalco, giusta procura in atti,
CONVENUTO
OGGETTO: ricorso avverso recupero somme stipendiali erroneamente corrisposte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esame dei fatti di causa. Con ricorso notificato in data 29.03.2023, premetteva di essere Parte_1
dipendente del a far data dal 20 agosto 2001, oggi inquadrato nella Controparte_1 categoria B, posizione economica B6.
Evidenziava che, l'11 marzo 2003, con Determina Dirigenziale 24 settembre 2003, n.
143, vista l'assenza della lavoratrice veniva incaricato per lo Parte_2
svolgimento di “mansioni superiori connesse all'ufficio contenzioso”.
In seguito, con Determina Sindacale 26 febbraio 2004, n. 11, era disposta la nomina del ricorrente quale Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, attribuendogli “il maggior trattamento economico corrispondente alla categoria C4 essendo egli titolare della
Responsabilità dell'Ufficio contenzioso e dei relativi procedimenti amministrativi”, ottenendo l'incarico in via definitiva.
Osservava, poi, che con nota del Segretario Generale 6 novembre 2017, n. 23430, era dichiarata la nullità della determina sindacale 26 febbraio 2004, n. 11, in quanto “posta in violazione delle norme imperative che governano il pubblico”. In conseguenzialità, con determina dirigenziale 29 ottobre 2018, n. 176 , era disposto il recupero coattivo delle differenze retributive corrisposte al ricorrente nel periodo 2007 - 2017 in virtù del superiore inquadramento, per una somma complessiva di € 12.847,29, mediante trattenute per 120 rate mensili, da € 107,06 ciascuna.
Col ricorso in oggetto, il ricorrente lamentava l'invalidità della determina dirigenziale n. 176 del 29 ottobre 2018 sopra indicata, chiedendone l'annullamento e, per l'effetto, la restituzione di quanto già trattenuto dal oltre a quanto esso Controparte_1 avrebbe trattennuto fino alla definizione del presente giudizio, oltre interessi da calcolarsi su ogni singolo rateo.
A fondamento del ricorso, la parte argomentava le ragioni che seguono.
In primo luogo, evidenziava la violazione da parte dell'ente comunale dell'art. 52, comma 5, d. lgs. n.165/2001, il quale prevede la corresponsione al lavoratore della differenza di trattamento economico riconsciuto con la qualifica superiore, nonostante la nullità del conferimento dell'incarico.
In secondo luogo, osservava che la corresponsione di tale superiore trattamento economico non può costituire indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 del codice civile.
In tal senso, evidenziava che l'indebito oggettivo postula che il pagamento eseguito sia privo di causa giustificatrice e che, nel caso di svolgimento di mansioni superiori “di fatto”, detta causa è rinvenibile nel concreto espletamento della mansione.
In terzo luogo, affermava di aver svolto, dal 2003 al 2018, attività di istruttoria amministrativa della categoria C4 del CCNL di Settore – e non mere operazioni meccaniche, connotate da ripetitività, tipiche della categoria B –, con il conseguente diritto al rispettivo trattamento economico.
Il costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza del Controparte_1 ricorso, chiedendone il rigetto.
Depositate le note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
2. Questione di giurisdizione.
Il ricorso è fondato.
Con riguardo alla questione di giurisdizione sollevata dal convenuto, essa è da considerarsi infondata.
Ed invero, l'art. 63 d. lgs. n. 165/2001 devolve al Giudice ordinario, in funzione del giudice del Lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle sole materie inerenti alle procedure concorsuali ai fini dell'assunzione dei dipendenti. La norma include, nella giurisdizione ordinaria, anche “le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale […], ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi.”
Ne consegue che sono da considerarsi inconducenti i rilievi del covenuto sia in merito alla mancata impugnazione dei provvedimenti presupposti davanti al G.A. che, se illegittimi, possono essere in questa sede disapplicati, sia in merito all'asserita acquiescenza di fatto rispetto alla nota del Segretario Generale n. 23430/2017, ed alla successiva restituzione delle somme percepite, trattenute con la Determina n.176/2018.
Ed infatti, se è vero che lo non ha impugnato il provvedimento di annullamento Parte_1 in autotutela adottato in data 6 novembre 2017 dal Segretario Generale del Comune di ciò non comporta una sua acquiescenza rispetto alle ritenute stipendiali CP_1
applicate dall'ente comunale. In primo luogo, si osserva che non vi è prova dell'avvenuta conoscenza della nota del
Segretario Generale del 2017 da parte dello , essendo indirizzata al Sindaco e, Parte_1 per conoscenza, al Responsabile dell'Area economico Finanziaria (v. all. 10 in atti).
In secondo luogo, si evidenzia che lo ha appreso del recupero stipendiale Parte_1 coattivo solo in seguito alla prima trattenuta stipendiaria avvenuta nel novembre 2018, il mese immediatamente successivo all'adozione della Determina Dirigenziale n. 176 del 29 ottobre 2018. Dopo aver ricoscruito autonomamente le ragioni di tale trattenuta, senza mostrare alcuna acquiescenza, lo provvedeva, prima, a diffidare l'ente Parte_1
comunale (v. diffida in atti) e, poi, per via giudiziaria, chiendendo l'annullamento della
Determina n. 176/2018 con rispettiva restituzione delle somme trattenute.
Pertanto, non si possono ritenere integrati gli elementi dell'acquiescenza, non essendovi la prova di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell'atto, che dimostrino la chiara e incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l'operatività del provvedimento in oggetto (in tal senso, ex aliis,
T.A.R. Trento, sez. I, 13/11/2023, n.179, secondo cui: “L'interesse al ricorso può essere circoscritto anche ad una parte dell'atto impugnato, e l'acquiescenza che determina il venir meno dell'interesse consegue esclusivamente ad atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell'atto, che dimostrino la chiara e incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e
l'operatività. Gli elementi posti a sostegno dell'ipotesi di acquiescenza devono essere, pertanto, valutati con particolare rigore, anche perché l'operatività dell'istituto de quo comporta la sostanziale rinuncia al diritto di agire in giudizio, tutelato dagli artt.
24 e 111 Cost.”
3. Applicazione art. 52, comma 5 d.lgs. 165/2001.
Riguardo al merito, parimenti infondata è la richiesta di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. avanzata dal convenuto.
Orbene, se, di regola, l'erronea corresponsione di somme ai dipendenti di un ente pubblico comporta la ripetizione delle stesse, così non è nel caso di specie in cui vi è un'esplicita deroga legislativa, segnatamente individuata nell'art. 52, comma 5, d. lgs.
n. 165/2001, secondo la quale “[…] è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.”. Ed invero, la non ripetibilità delle maggiori somme corrisposte dall'Amministrazione può trovare riscontro solo in specifiche disposizioni normative (in tal senso, ex aliis,
Cons. St. 10.05.2012, n. 2704; conf. T.A.R. Cagliari, 11.06.2012, n. 609). Ad esempio, qualora il recupero derivi dall'annullamento in autotutela di un illegittimo inquadramento – come nel caso di specie –, la p.a. deve tener conto del principio di corrispettività delle prestazioni di lavoro subordinato medio tempore espletate dal dipendente stesso e, in particolare, non deve richiedere la ripetizione, se accerti che quest'ultimo abbia svolto, nel periodo considerato, le mansioni effettivamente corrispondenti alla qualifica superiore illegittimamente attribuita (v., ex multis, Cons.
St. 7.05.2012, n. 2616).
Circa la contestata ipotesi per cui, dagli allegati, emergerebbe che lo avrebbe Parte_1 svolto, dal 2007 al 2017, attività inerente alla categoria B e non alla cateogoria C
(mansioni iniziate dal 2003, v. Determina Dirigenziale 24 settembre 2003, n. 143, doc.
1, in atti), questo Giudice osserva l'ìnfodatezza di tale tesi. Ed invero, dall'accertamento degli atti allegati (v. allegato 6, riportante l'attività dello nel periodo Parte_1
d'interesse), emerge che il ricorrente ha svolto attività rientranti nella categoria C del
CCNL funzioni enti locali 31 marzo 1999, secondo il quale è tale il lavoratore che
“svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese”.
Orbene, la documentazione allegata qualifica ed indica lo come Responsabile Parte_1 dell'ufficio contezioso in plurimi atti e riporta attività da istruttore amministrativo di categoria C (ad esemplicifazione, si riportano le pag. 41-42 allegato 6, dove lo Parte_1
è indicato come responsabile del procedimento “proponente”, e non mero esecutore del personale dirigenziale;
o ancora, a pag. 56-59, il ricorrente risulta come proponente di una deliberazione del consiglio comunale sottoscritta di suo pugno).
La documentazione in atti costituisce prova delle concrete attività svolte dallo , Parte_1
che sono ben lungi dal poter essere ricondotte a quelle della categoria B, nella rientrano operazioni meccaniche, che non comportano la risoluzione di problemi, ma sono caratterizzate da ripetitività (v. CCNL funzioni enti locali 31 marzo 1999).
Consequenzialmente, infondata è anche la lamentata violazione di “basilari norme di diritto pubblico”, opposta dal resistente, essendosi meramente verificata la sopra menzionata ipotesi prevista dall'art. 52, co. 5, d.lgs. n. 165/2001.
Priva di pregio è da considersi anche la contestata nullità di attribuzione della qualifica superiore, ex art. 1419, comma 2 e 1339 c.c., richiamati dall'art. 2, comma 3 bis del d. lgs. n. 165/2001. Se è vero che dalla nullità parziale deriverebbe, di regola, le restituzioni di quanto versato nella vigenza del contratto nullo, così non è nel caso di specie, visto l'art. 52, comma 5 sopra citato, che ne vieta la ripetizione.
Parimenti incoducenti sono la contestata mancanza di un atto del o della Giunta CP_1 di conferimento dell'incarico, come anche la contestata nullità del provvedimento adottato dal Sindaco. Ed invero, sul punto, è lo stesso ricorrente a non contestare l'invalidità del provvedimento di conferimento dell'incarico, il quale è stato annullato in autotuela con nota del Segretario Generale dell'ente comunale.
Allo stesso modo, nessuna contestazione è stata mossa sul quantum delle somme stipendiali ritenute dal le quali devono intedersi accertate per come indicate CP_1
negli atti di parte in € 12.847,29.
Pertanto, visto lo svolgimento di attività rientranti nella categoria B da parte dello
, questo Giudice disapplica la Determina Dirigenziale n. 176/2018, poiché Parte_1 illegittima per violazione dell'art. 52, comma 5 d. lgs. n. 165/2001, e condanna il convenuto, alla restituzione delle somme illegittimamente Controparte_1
trattenute, oltre interessi legali da calcolarsi su ogni singolo rateo.
Le spese di giudizio, come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014, per le controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive spiegate nonché della infratriennalità dell'iscrizione a ruolo, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte convenuta in favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, sezione Lavoro, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1897/2023 R.G., così provvede:
1. Accerta che ha svolto il ruolo di Parte_1
Responsabile dell'ufficio contenzioso dal settembre 2003 fino al novembre
2017;
2. Accerta l'illiceità della Determina Dirigenziale 29 ottobre 2018, n. 176 e ne dispone la disapplicazione;
3. Condanna il alla restituzione delle trattenute stipendiarie Controparte_1
illegittime applicate allo dal novembre 2018 fino alla definizione del Parte_1 presente giudizio, oltre interessi da calcolarsi su ogni singolo rateo;
4. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, in favore del ricorrente, liquidate in € 2.694,00, oltre a spese generali, IVA e CPA e contributo unificato, come per legge.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Roberta Rando
Alla stesura del presente provvedimento ha partecipato il dott. Salvatore Nucera,
Magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Messina.
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando
In esito al deposito di note scritte sostitutive dell'udienza dell'8 luglio 2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1897 Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per mandato speciale in calce al presente atto, dall'Avv. Patrizia
Silipigni;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. in persona del Sindaco, Legale Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difesa dall'Avv. Daniele Salvatore
Maniscalco, giusta procura in atti,
CONVENUTO
OGGETTO: ricorso avverso recupero somme stipendiali erroneamente corrisposte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esame dei fatti di causa. Con ricorso notificato in data 29.03.2023, premetteva di essere Parte_1
dipendente del a far data dal 20 agosto 2001, oggi inquadrato nella Controparte_1 categoria B, posizione economica B6.
Evidenziava che, l'11 marzo 2003, con Determina Dirigenziale 24 settembre 2003, n.
143, vista l'assenza della lavoratrice veniva incaricato per lo Parte_2
svolgimento di “mansioni superiori connesse all'ufficio contenzioso”.
In seguito, con Determina Sindacale 26 febbraio 2004, n. 11, era disposta la nomina del ricorrente quale Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, attribuendogli “il maggior trattamento economico corrispondente alla categoria C4 essendo egli titolare della
Responsabilità dell'Ufficio contenzioso e dei relativi procedimenti amministrativi”, ottenendo l'incarico in via definitiva.
Osservava, poi, che con nota del Segretario Generale 6 novembre 2017, n. 23430, era dichiarata la nullità della determina sindacale 26 febbraio 2004, n. 11, in quanto “posta in violazione delle norme imperative che governano il pubblico”. In conseguenzialità, con determina dirigenziale 29 ottobre 2018, n. 176 , era disposto il recupero coattivo delle differenze retributive corrisposte al ricorrente nel periodo 2007 - 2017 in virtù del superiore inquadramento, per una somma complessiva di € 12.847,29, mediante trattenute per 120 rate mensili, da € 107,06 ciascuna.
Col ricorso in oggetto, il ricorrente lamentava l'invalidità della determina dirigenziale n. 176 del 29 ottobre 2018 sopra indicata, chiedendone l'annullamento e, per l'effetto, la restituzione di quanto già trattenuto dal oltre a quanto esso Controparte_1 avrebbe trattennuto fino alla definizione del presente giudizio, oltre interessi da calcolarsi su ogni singolo rateo.
A fondamento del ricorso, la parte argomentava le ragioni che seguono.
In primo luogo, evidenziava la violazione da parte dell'ente comunale dell'art. 52, comma 5, d. lgs. n.165/2001, il quale prevede la corresponsione al lavoratore della differenza di trattamento economico riconsciuto con la qualifica superiore, nonostante la nullità del conferimento dell'incarico.
In secondo luogo, osservava che la corresponsione di tale superiore trattamento economico non può costituire indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 del codice civile.
In tal senso, evidenziava che l'indebito oggettivo postula che il pagamento eseguito sia privo di causa giustificatrice e che, nel caso di svolgimento di mansioni superiori “di fatto”, detta causa è rinvenibile nel concreto espletamento della mansione.
In terzo luogo, affermava di aver svolto, dal 2003 al 2018, attività di istruttoria amministrativa della categoria C4 del CCNL di Settore – e non mere operazioni meccaniche, connotate da ripetitività, tipiche della categoria B –, con il conseguente diritto al rispettivo trattamento economico.
Il costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza del Controparte_1 ricorso, chiedendone il rigetto.
Depositate le note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
2. Questione di giurisdizione.
Il ricorso è fondato.
Con riguardo alla questione di giurisdizione sollevata dal convenuto, essa è da considerarsi infondata.
Ed invero, l'art. 63 d. lgs. n. 165/2001 devolve al Giudice ordinario, in funzione del giudice del Lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle sole materie inerenti alle procedure concorsuali ai fini dell'assunzione dei dipendenti. La norma include, nella giurisdizione ordinaria, anche “le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale […], ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi.”
Ne consegue che sono da considerarsi inconducenti i rilievi del covenuto sia in merito alla mancata impugnazione dei provvedimenti presupposti davanti al G.A. che, se illegittimi, possono essere in questa sede disapplicati, sia in merito all'asserita acquiescenza di fatto rispetto alla nota del Segretario Generale n. 23430/2017, ed alla successiva restituzione delle somme percepite, trattenute con la Determina n.176/2018.
Ed infatti, se è vero che lo non ha impugnato il provvedimento di annullamento Parte_1 in autotutela adottato in data 6 novembre 2017 dal Segretario Generale del Comune di ciò non comporta una sua acquiescenza rispetto alle ritenute stipendiali CP_1
applicate dall'ente comunale. In primo luogo, si osserva che non vi è prova dell'avvenuta conoscenza della nota del
Segretario Generale del 2017 da parte dello , essendo indirizzata al Sindaco e, Parte_1 per conoscenza, al Responsabile dell'Area economico Finanziaria (v. all. 10 in atti).
In secondo luogo, si evidenzia che lo ha appreso del recupero stipendiale Parte_1 coattivo solo in seguito alla prima trattenuta stipendiaria avvenuta nel novembre 2018, il mese immediatamente successivo all'adozione della Determina Dirigenziale n. 176 del 29 ottobre 2018. Dopo aver ricoscruito autonomamente le ragioni di tale trattenuta, senza mostrare alcuna acquiescenza, lo provvedeva, prima, a diffidare l'ente Parte_1
comunale (v. diffida in atti) e, poi, per via giudiziaria, chiendendo l'annullamento della
Determina n. 176/2018 con rispettiva restituzione delle somme trattenute.
Pertanto, non si possono ritenere integrati gli elementi dell'acquiescenza, non essendovi la prova di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell'atto, che dimostrino la chiara e incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l'operatività del provvedimento in oggetto (in tal senso, ex aliis,
T.A.R. Trento, sez. I, 13/11/2023, n.179, secondo cui: “L'interesse al ricorso può essere circoscritto anche ad una parte dell'atto impugnato, e l'acquiescenza che determina il venir meno dell'interesse consegue esclusivamente ad atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell'atto, che dimostrino la chiara e incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e
l'operatività. Gli elementi posti a sostegno dell'ipotesi di acquiescenza devono essere, pertanto, valutati con particolare rigore, anche perché l'operatività dell'istituto de quo comporta la sostanziale rinuncia al diritto di agire in giudizio, tutelato dagli artt.
24 e 111 Cost.”
3. Applicazione art. 52, comma 5 d.lgs. 165/2001.
Riguardo al merito, parimenti infondata è la richiesta di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. avanzata dal convenuto.
Orbene, se, di regola, l'erronea corresponsione di somme ai dipendenti di un ente pubblico comporta la ripetizione delle stesse, così non è nel caso di specie in cui vi è un'esplicita deroga legislativa, segnatamente individuata nell'art. 52, comma 5, d. lgs.
n. 165/2001, secondo la quale “[…] è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.”. Ed invero, la non ripetibilità delle maggiori somme corrisposte dall'Amministrazione può trovare riscontro solo in specifiche disposizioni normative (in tal senso, ex aliis,
Cons. St. 10.05.2012, n. 2704; conf. T.A.R. Cagliari, 11.06.2012, n. 609). Ad esempio, qualora il recupero derivi dall'annullamento in autotutela di un illegittimo inquadramento – come nel caso di specie –, la p.a. deve tener conto del principio di corrispettività delle prestazioni di lavoro subordinato medio tempore espletate dal dipendente stesso e, in particolare, non deve richiedere la ripetizione, se accerti che quest'ultimo abbia svolto, nel periodo considerato, le mansioni effettivamente corrispondenti alla qualifica superiore illegittimamente attribuita (v., ex multis, Cons.
St. 7.05.2012, n. 2616).
Circa la contestata ipotesi per cui, dagli allegati, emergerebbe che lo avrebbe Parte_1 svolto, dal 2007 al 2017, attività inerente alla categoria B e non alla cateogoria C
(mansioni iniziate dal 2003, v. Determina Dirigenziale 24 settembre 2003, n. 143, doc.
1, in atti), questo Giudice osserva l'ìnfodatezza di tale tesi. Ed invero, dall'accertamento degli atti allegati (v. allegato 6, riportante l'attività dello nel periodo Parte_1
d'interesse), emerge che il ricorrente ha svolto attività rientranti nella categoria C del
CCNL funzioni enti locali 31 marzo 1999, secondo il quale è tale il lavoratore che
“svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese”.
Orbene, la documentazione allegata qualifica ed indica lo come Responsabile Parte_1 dell'ufficio contezioso in plurimi atti e riporta attività da istruttore amministrativo di categoria C (ad esemplicifazione, si riportano le pag. 41-42 allegato 6, dove lo Parte_1
è indicato come responsabile del procedimento “proponente”, e non mero esecutore del personale dirigenziale;
o ancora, a pag. 56-59, il ricorrente risulta come proponente di una deliberazione del consiglio comunale sottoscritta di suo pugno).
La documentazione in atti costituisce prova delle concrete attività svolte dallo , Parte_1
che sono ben lungi dal poter essere ricondotte a quelle della categoria B, nella rientrano operazioni meccaniche, che non comportano la risoluzione di problemi, ma sono caratterizzate da ripetitività (v. CCNL funzioni enti locali 31 marzo 1999).
Consequenzialmente, infondata è anche la lamentata violazione di “basilari norme di diritto pubblico”, opposta dal resistente, essendosi meramente verificata la sopra menzionata ipotesi prevista dall'art. 52, co. 5, d.lgs. n. 165/2001.
Priva di pregio è da considersi anche la contestata nullità di attribuzione della qualifica superiore, ex art. 1419, comma 2 e 1339 c.c., richiamati dall'art. 2, comma 3 bis del d. lgs. n. 165/2001. Se è vero che dalla nullità parziale deriverebbe, di regola, le restituzioni di quanto versato nella vigenza del contratto nullo, così non è nel caso di specie, visto l'art. 52, comma 5 sopra citato, che ne vieta la ripetizione.
Parimenti incoducenti sono la contestata mancanza di un atto del o della Giunta CP_1 di conferimento dell'incarico, come anche la contestata nullità del provvedimento adottato dal Sindaco. Ed invero, sul punto, è lo stesso ricorrente a non contestare l'invalidità del provvedimento di conferimento dell'incarico, il quale è stato annullato in autotuela con nota del Segretario Generale dell'ente comunale.
Allo stesso modo, nessuna contestazione è stata mossa sul quantum delle somme stipendiali ritenute dal le quali devono intedersi accertate per come indicate CP_1
negli atti di parte in € 12.847,29.
Pertanto, visto lo svolgimento di attività rientranti nella categoria B da parte dello
, questo Giudice disapplica la Determina Dirigenziale n. 176/2018, poiché Parte_1 illegittima per violazione dell'art. 52, comma 5 d. lgs. n. 165/2001, e condanna il convenuto, alla restituzione delle somme illegittimamente Controparte_1
trattenute, oltre interessi legali da calcolarsi su ogni singolo rateo.
Le spese di giudizio, come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014, per le controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive spiegate nonché della infratriennalità dell'iscrizione a ruolo, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte convenuta in favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, sezione Lavoro, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1897/2023 R.G., così provvede:
1. Accerta che ha svolto il ruolo di Parte_1
Responsabile dell'ufficio contenzioso dal settembre 2003 fino al novembre
2017;
2. Accerta l'illiceità della Determina Dirigenziale 29 ottobre 2018, n. 176 e ne dispone la disapplicazione;
3. Condanna il alla restituzione delle trattenute stipendiarie Controparte_1
illegittime applicate allo dal novembre 2018 fino alla definizione del Parte_1 presente giudizio, oltre interessi da calcolarsi su ogni singolo rateo;
4. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, in favore del ricorrente, liquidate in € 2.694,00, oltre a spese generali, IVA e CPA e contributo unificato, come per legge.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Roberta Rando
Alla stesura del presente provvedimento ha partecipato il dott. Salvatore Nucera,
Magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Messina.