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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/09/2025, n. 7293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7293 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 10380/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10380/2022 r.g. promossa da:
C.F. (Avv. Daniele Parte_1 C.F._1
Lorenzo Maria Cattaneo) - attore -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
C.F. (Avv. Sandro Benfatto) - convenuta - P.IVA_1
nonché contro
F -convenuta contumace- Controparte_2 P.IVA_2
Oggetto: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE – LESIONE
PERSONALE
Conclusioni
Come da fogli depositati per via telematica.
pagina 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale e Controparte_1 al fine di ottenerne la condanna al Controparte_2 risarcimento dei danni patiti a seguito dell'incidente stradale avvenuto il
29.09.2020 in Milano. L'attore deduceva che, alle ore 19.30 circa, mentre percorreva a bordo del proprio motociclo Honda SH300 tg. ED33733 via San
Vigilio 35, il veicolo Fiat 500X tg. FR281FT, assicurato presso Controparte_1
di proprietà di condotto da
[...] Parte_2 CP_3
, nell'uscire da un parcheggio effettuava repentina manovra di inversione
[...] di marcia senza concedere la dovuta precedenza. A causa della detta manovra, il conducente del motociclo era costretto ad effettuare una frenata d'emergenza, perdendo il controllo del motociclo e rovinando al suolo, con successivo impatto contro l'autoveicolo. A seguito dell'urto l'attore veniva soccorso presso il P.S dell'Ospedale San Paolo di Milano, dove veniva posta la seguente diagnosi:
“policontuso da incidente stradale, frattura del trochite all'omero sinistro” e gli veniva praticata nell'immediato immobilizzazione provvisoria con da CP_4 tenersi per sette-dieci giorni e con prognosi di 30 giorni.
Sul luogo del sinistro intervenivano gli Agenti della Polizia Locale di Milano, che compilavano modulo con scambio di generalità a seguito di incidente stradale.
L'attore deduceva inoltre che in data 3.10.2020, a causa dell'acutizzarsi della sintomatologia dolorosa, si recava nuovamente al Pronto Soccorso dell'ASST
Gaetano Pini, ove, dopo l'espletamento di accertamenti clinici e strumentali, gli veniva diagnosticato “trauma distorsivo al polso e I dito a destra” con prognosi di
20 gg. e prescrizione di utilizzo di tutore al polso, braccio al collo e specifica terapia farmacologica.
pagina 2 di 11 Veniva successivamente sottoposto ad altri esami, visite mediche specialistiche come specificamente indicato in atto di citazione.
In data 23.11.2021 l'odierno attore si sottoponeva a parere valutativo del danno biologico presso il Dott. Prof. la cui perizia evidenziava un nocumento Per_1 all'integrità psicofisica nella misura complessiva del 12-13% oltre che un'invalidità temporanea di 35 gg. al 75%, di 45 gg. al 50% ed ulteriori 30 gg. al
25%.
A causa delle lesioni riportate in seguito al sinistro occorso, l'attore sosteneva spese mediche documentate pari ad €. 3.088,20. In data 10.11.2020
l'assicurazione , che assicurava il motociclo dell'attore per la RCA, CP_5 veniva regolarmente messa in mora ed invitata alla negoziazione assistita. In data 11.10.2021 la Compagnia offriva l'importo di €. 1.165,00 solo relativa al riconoscimento di una quota di invalidità temporanea, somma trattenuta a titolo di acconto sul maggior danno. Trattandosi di lesioni superiori al 9%, e non essendo dunque applicabile al caso di specie la procedura di risarcimento diretto ex art. 149 Cod. Assi.ni, veniva messa in mora ed invitata alla negoziazione assistita la compagnia la quale tuttavia non procedeva alla Controparte_1 liquidazione del sinistro.
Sulla base di tali premesse, l'attore instava per la condanna dei convenuti in solido, previo accertamento della responsabilità del conducente del veicolo Fiat
500X tg. FR281FT di proprietà di al risarcimento di Controparte_2 tutti i danni da lui patiti a seguito del sinistro per cui è causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la sola , per chiedere Controparte_1 il rigetto della domanda di parte attrice, formulando in via preliminare eccezione di improponibilità della stessa. Rilevava infatti come controparte non avesse mai messo a disposizione di quest'ultima o di (impresa assicuratrice del CP_5 mezzo attoreo) la dichiarazione ex art. 142 Cod. Ass. relativa al diritto di ricevere pagina 3 di 11 o meno prestazioni da parte di Enti previdenziali con l'effetto che la domanda proposta in giudizio sarebbe del tutto improponibile/improcedibile.
Nel merito la convenuta, pur non contestando la responsabilità del veicolo da essa assicurato nella causazione del sinistro, evidenziava i motivi dell'inaccoglibilità delle richieste di controparte in punto quantum.
Assegnati alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il Giudice, in assenza di altre istanze istruttorie, disponeva CTU medico-legale sulla persona dell'attore. A seguito della predetta CTU, la causa veniva ritenuta matura per la decisione. Le conclusioni venivano precisate all'udienza del 15.5.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, e la causa veniva quindi trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
Preliminarmente, per ciò che concerne l'eccezione di improponibilità della domanda formulata dalla convenuta in sede di comparsa di CP_1 costituzione, eccezione che si fonda sulla mancata trasmissione da parte dell'attore della documentazione richiesta dagli art. 148, comma 2 C.d.A e art. 142, comma 2, C.d.A. non risulta che l'omissione della predetta dichiarazione abbia in concreto ostacolato la formulazione da parte della Compagnia di una congrua offerta risarcitoria, dovendosi anzi rilevare come - a quanto consta -
l'attore abbia per il resto tenuto un comportamento collaborativo, nel rispetto di tutti gli altri requisiti prescritti dall'art. 148 C.d.A., richiamato dall'art. 145 C.d.A..
Peraltro la Compagnia Assicurativa non risulta aver dato riscontro né alla lettera raccomandata di richiesta di risarcimento del danno né all'invito alla negoziazione assistita inviate dall'attore, anche in via soltanto interlocutoria ed al fine di sollecitare l'inoltro della documentazione mancante. Ed allora deve concludersi per la proponibilità della presente azione risarcitoria da parte dell'attore, proprio perché costui non ha violato i principi di correttezza e buona fede, non impedendo quindi all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria (cfr. Cass. n. 1829/2018). Questo
Giudice, infatti, condivide i principi affermati dalla Suprema Corte nella pagina 4 di 11 motivazione di quest'ultima pronuncia, là dove la proponibilità della domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 145 C.d.A. viene legata non solo ad un presupposto formale (la trasmissione di una richiesta contenente gli elementi indicati nel successivo art. 148), ma anche ad un requisito sostanziale, tale per cui il danneggiato, nel rispetto del principio di buona fede e correttezza, è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, onde formulare la proposta conciliativa nella quale si sostanzia lo scopo deflattivo del contenzioso giudiziario posto a fondamento delle disposizioni legislative in esame.
Va ricordato anche il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se
l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata” (Cass. Sez. 3, 09/11/2022, n. 32919 e succ. conf.).
D'altronde, avuto riguardo al caso che ci occupa, va evidenziato che la finalità dell'art 142 comma 2 Codice delle Assicurazioni è quella di tutelare il diritto di surroga dell'ente previdenziale, ma quando tale diritto non sussiste o non è concretamente esercitabile, l'omessa dichiarazione non può pregiudicare il diritto al risarcimento del danneggiato.
Venendo al merito, il Tribunale ritiene accertato che l'incidente per cui è causa si
è verificato per colpa esclusiva del Sig. , conducente Controparte_3 dell'autovettura di proprietà della convenuta Parte_2 ed assicurata per la RCA con La dinamica del sinistro così Controparte_1 come descritta nell'atto di citazione è incontestata dalla convenuta Controparte_1
la quale nulla ha eccepito in punto an debeatur, descrivendo anzi
[...] compiutamente nei propri atti, a partire dalla comparsa di costituzione, la dinamica del sinistro così come rappresentata dall'attore. pagina 5 di 11 Come risulta dalla descrizione attorea, non oggetto di contestazione, il sinistro si verificava con le seguenti modalità: l'attore si trovava in sella al proprio motociclo
Honda SH300, regolarmente equipaggiato, procedendo lungo la carreggiata, allorquando il veicolo Fiat 500X, nel fuoriuscire da un parcheggio, effettuava repentinamente una manovra di inversione di marcia senza concedere la dovuta precedenza.
A causa della condotta negligente del conducente della Fiat 500, il motociclista era costretto a porre in essere una manovra di emergenza mediante una brusca frenata, che tuttavia non consentiva di evitare l'impatto: il motociclo, perdendo aderenza, scivolava sull'asfalto e terminava la propria corsa contro l'autovettura.
La predetta dinamica impone di ascrivere integralmente la responsabilità del sinistro alla condotta colposa del conducente del veicolo Fiat 500, che ha violato le norme di prudenza e le regole di circolazione stradale, cagionando il danno subito dall'attore.
La fattispecie de qua rientra nell'ambito di applicazione della responsabilità da circolazione dei veicoli di cui all'art. 2054 c.c., che al secondo comma stabilisce che "nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli". Tuttavia, tale presunzione ha carattere meramente sussidiario e può essere superata dalla prova che il sinistro è dipeso esclusivamente dal comportamento colposo di uno dei conducenti e che l'altro ha tenuto una condotta irreprensibile, facendo tutto il possibile per evitare l'evento dannoso.
Nel caso di manovra di inversione a U effettuata in violazione dell'articolo 154 del codice della strada, senza assicurarsi di non creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada e senza tenere conto della posizione, distanza e direzione degli altri veicoli, sussiste la piena responsabilità del conducente che ha posto in essere tale manovra che abbia costretto altro utente della strada a perdere il controllo del proprio mezzo per evitare la collisione.
pagina 6 di 11 Non rimane che concentrarsi sugli aspetti del quantum debeatur.
Sul punto le conclusioni della CTU medico-legale collegiale del dott. prof.
, specialista in medicina legale, e della dott.ssa , Persona_2 Persona_3 specialista in psichiatria, da condividersi in quanto congruamente ed esaustivamente motivate dal punto di vista logico e metodologico, frutto di un'accurata ed approfondita analisi della documentazione medica agli atti, oltre che non contestate dai CTP, sono le seguenti:
“In esclusivo rapporto causale con l'evento per cui è causa, il Signor
[...]
riportò plurime importanti lesioni traumatiche, nella fattispecie: Parte_1 trauma contusivo-distorsivo cranio-cervicale, del polso destro, della caviglia destra e del primo raggio della mano destra;
traumatismo di tipo contusivo-concussivo della spalla sinistra, produttivo di frattura del trochite omerale, con associata lesione del tendine sovraspinato (lesione di tipo A4-B4 sec Snyder) e del cercine glenoideo (Bankart lesion). Ha sviluppato, altresì, una sintomatologia ansiosa e depressiva inquadrabile come
Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, come conseguenza di un DPTS.
(…) Sarà da riconoscersi una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30
(trenta), in riferimento al periodo di contenzione articolare su entrambi gli arti superiori e di massima acuzie post-traumatica, oltre ad una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 40 (quaranta), seguita da giorni 30
(trenta) in forma parziale mediamente al 25%, relativamente alla fase di defervescenza sindromica e di graduale ripresa funzionale. Per tutto tale periodo il soggetto è stato sicuramente in grado di percepire gli effetti della malattia sul
“fare quotidiano”.
In particolare, per tutto il periodo di inabilità temporanea di complessivi 100 giorni, l'attività lavorativa in concreto svolta all'epoca dei fatti dal Periziando è stata preclusa. Per le restanti attività della vita quotidiana, si precisa che nel
pagina 7 di 11 corso di mantenimento dei presidi ortesici, tra l'altro su entrambi gli arti superiori, qualsiasi attività della vita quotidiana sia stata quasi del tutto preclusa, mentre per il restante periodo vi è stata una limitazione di parte delle attività della vita quotidiana, in modo proporzionale alla rispettiva quota di inabilità temporanea (al
50% e al 25%).
Da precisarsi che trattandosi di importanti lesioni traumatiche multidistrettuali, il grado di sofferenza fisica, costituito dal dolore nocicettivo, è stato sicuramente elevato, rendendosi necessaria l'assunzione di terapia farmacologica antidolorifica prolungata.
Si ritiene inoltre che il trauma de quo abbia cagionato all'Esaminato una contingente sofferenza soggettiva media per tutto il periodo di inabilità temporanea.
(…) Sulla base dei dati clinici acquisiti e dell'obiettività osservata è possibile avanzare il riconoscimento di una riduzione della efficienza psico-fisica del soggetto (danno biologico) nella misura del 12 (dodici) %, nel rispetto dei comuni barèmes di riferimento (…)
Alla stabilizzazione dei postumi permanenti è derivato un grado di sofferenza psicofisica di grado elevato, tenuto conto dei disturbi di natura psichica oggettivamente constatati.
In atti risultano documentati esborsi per spese di cura, da considerarsi congrue e pertinenti, per complessivi € 1942,30 (…).
In atti sono inoltre allegate spese pari ad € 20,00 per copia radiografie, € 602,00 per relazione medico-legale (ric. n. 148 del 22.11.2021 – Dott. , oltre Per_4 ad € 100,00 per saldo visita specialista con relazione scritta (ft. n. 210 del
23.11.2021 – Dott. ed € 266,00 per visita specialistica con Persona_5 relazione scritta (ft. n. 209 del 23.11.2021 – Dott. .” Persona_5
Ed allora, circa gli aspetti del quantum debeatur, le lesioni riportate dall'attore a seguito del sinistro del 29.09.2020 hanno comportato, secondo la valutazione pagina 8 di 11 espressa dai C.T.U., un periodo di inabilità temporanea di 30 giorni al 75 %, di 40 giorni al 50%, dii giorni 30 al 25%. Il CTU ha peraltro valutato che il danno temporaneo subito dall'attore ha determinato una sofferenza soggettiva per la temporanea di grado medio, quindi si stima confacente ad un integrale ristoro un importo giornaliero per l'invalidità temporanea assoluta di € 135,00.
Complessivamente si ottiene dunque l'importo di € 6.750,00.
Circa la liquidazione del danno biologico permanente dell' 12%, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'entità dei postumi permanenti, avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona indicati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano Edizione 2024, nell'ottica di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, può essere riconosciuto per i postumi permanenti, avuto riguardo all'età dell'attore all'epoca della stabilizzazione dei postumi permanenti (29 anni), l'importo in moneta attuale di arrotondati €
45.000,00, ritenendosi di maggiorare tanto la componente dinamico-relazionale che quella della sofferenza interiore dell'importo standard nella misura del 20%
(quella massima prevista è il 47%), tenuto conto del grado di sofferenza soggettiva valutato dai CTU come elevato.
A tale ultimo importo va aggiunto il superiore importo di € 6.750,00 per invalidità temporanea, oltre che le spese di cura e le spese per finalità mediche, pari a complessivi € 2.930,30, che rivalutati dal 1.12.2020 (data intermedia equitativamente determinata) ad oggi sono pari a € 3.490,00.
Dalla somma dei predetti importi si ottiene così l'importo complessivo in moneta attuale di € 55.240,00, in cui è già ricompresa la componente del danno morale, denominazione tradizionale del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni in termini di sofferenza soggettiva, in quanto da presumersi in base all'entità ed agli effetti delle lesioni patite.
pagina 9 di 11 Come riconosciuto dallo stesso attore, il sig. ha ricevuto da Pt_1 CP_6 in data 11.10.2021 la somma di € 1.165,00, che occorre rivalutare ad oggi
[...] per rendere omogenei i fattori di calcolo, così ottenendosi l'importo di € 1.350,00
(arrotondato). Sottraendo quest'ultimo importo dal superiore importo di €
55.240,00 si ottiene la somma di € 53.890,00, che deve formare oggetto di condanna solidale dei convenuti nei confronti dell'attore, tenuto conto dell'acclarata responsabilità esclusiva del conducente dell'auto.
Sulla predetta somma, prima devalutata e poi via via rivalutata (cfr. Cass. SS.UU.
n. 1712/1995), vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. (stimato equo dal Tribunale) a far tempo dalla data del sinistro (29.09.2020) fino alla data della presente pronuncia.
Consegue alla soccombenza la condanna delle parti convenute in solido alla rifusione nei confronti dell'attore delle spese di lite liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e della natura delle questioni trattate.
In virtù del medesimo criterio della soccombenza, le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia
Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la responsabilità esclusiva di , conducente del Controparte_3 veicolo Fiat 500X tg. FR281FT di proprietà di Controparte_2
nella causazione del sinistro del 29.09.2020;
[...]
2) per l'effetto dichiara tenuti e condanna in solido i convenuti Controparte_1
e a corrispondere all'attore a
[...] Parte_2
pagina 10 di 11 titolo di risarcimento del danno l'importo di € 53.890,00 (già detratto l'importo in acconto versato), oltre interessi come in parte motiva;
3) dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido a rifondere all'attore, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, le spese di lite, che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 8.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
4) pone le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Milano, 30.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10380/2022 r.g. promossa da:
C.F. (Avv. Daniele Parte_1 C.F._1
Lorenzo Maria Cattaneo) - attore -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
C.F. (Avv. Sandro Benfatto) - convenuta - P.IVA_1
nonché contro
F -convenuta contumace- Controparte_2 P.IVA_2
Oggetto: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE – LESIONE
PERSONALE
Conclusioni
Come da fogli depositati per via telematica.
pagina 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale e Controparte_1 al fine di ottenerne la condanna al Controparte_2 risarcimento dei danni patiti a seguito dell'incidente stradale avvenuto il
29.09.2020 in Milano. L'attore deduceva che, alle ore 19.30 circa, mentre percorreva a bordo del proprio motociclo Honda SH300 tg. ED33733 via San
Vigilio 35, il veicolo Fiat 500X tg. FR281FT, assicurato presso Controparte_1
di proprietà di condotto da
[...] Parte_2 CP_3
, nell'uscire da un parcheggio effettuava repentina manovra di inversione
[...] di marcia senza concedere la dovuta precedenza. A causa della detta manovra, il conducente del motociclo era costretto ad effettuare una frenata d'emergenza, perdendo il controllo del motociclo e rovinando al suolo, con successivo impatto contro l'autoveicolo. A seguito dell'urto l'attore veniva soccorso presso il P.S dell'Ospedale San Paolo di Milano, dove veniva posta la seguente diagnosi:
“policontuso da incidente stradale, frattura del trochite all'omero sinistro” e gli veniva praticata nell'immediato immobilizzazione provvisoria con da CP_4 tenersi per sette-dieci giorni e con prognosi di 30 giorni.
Sul luogo del sinistro intervenivano gli Agenti della Polizia Locale di Milano, che compilavano modulo con scambio di generalità a seguito di incidente stradale.
L'attore deduceva inoltre che in data 3.10.2020, a causa dell'acutizzarsi della sintomatologia dolorosa, si recava nuovamente al Pronto Soccorso dell'ASST
Gaetano Pini, ove, dopo l'espletamento di accertamenti clinici e strumentali, gli veniva diagnosticato “trauma distorsivo al polso e I dito a destra” con prognosi di
20 gg. e prescrizione di utilizzo di tutore al polso, braccio al collo e specifica terapia farmacologica.
pagina 2 di 11 Veniva successivamente sottoposto ad altri esami, visite mediche specialistiche come specificamente indicato in atto di citazione.
In data 23.11.2021 l'odierno attore si sottoponeva a parere valutativo del danno biologico presso il Dott. Prof. la cui perizia evidenziava un nocumento Per_1 all'integrità psicofisica nella misura complessiva del 12-13% oltre che un'invalidità temporanea di 35 gg. al 75%, di 45 gg. al 50% ed ulteriori 30 gg. al
25%.
A causa delle lesioni riportate in seguito al sinistro occorso, l'attore sosteneva spese mediche documentate pari ad €. 3.088,20. In data 10.11.2020
l'assicurazione , che assicurava il motociclo dell'attore per la RCA, CP_5 veniva regolarmente messa in mora ed invitata alla negoziazione assistita. In data 11.10.2021 la Compagnia offriva l'importo di €. 1.165,00 solo relativa al riconoscimento di una quota di invalidità temporanea, somma trattenuta a titolo di acconto sul maggior danno. Trattandosi di lesioni superiori al 9%, e non essendo dunque applicabile al caso di specie la procedura di risarcimento diretto ex art. 149 Cod. Assi.ni, veniva messa in mora ed invitata alla negoziazione assistita la compagnia la quale tuttavia non procedeva alla Controparte_1 liquidazione del sinistro.
Sulla base di tali premesse, l'attore instava per la condanna dei convenuti in solido, previo accertamento della responsabilità del conducente del veicolo Fiat
500X tg. FR281FT di proprietà di al risarcimento di Controparte_2 tutti i danni da lui patiti a seguito del sinistro per cui è causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la sola , per chiedere Controparte_1 il rigetto della domanda di parte attrice, formulando in via preliminare eccezione di improponibilità della stessa. Rilevava infatti come controparte non avesse mai messo a disposizione di quest'ultima o di (impresa assicuratrice del CP_5 mezzo attoreo) la dichiarazione ex art. 142 Cod. Ass. relativa al diritto di ricevere pagina 3 di 11 o meno prestazioni da parte di Enti previdenziali con l'effetto che la domanda proposta in giudizio sarebbe del tutto improponibile/improcedibile.
Nel merito la convenuta, pur non contestando la responsabilità del veicolo da essa assicurato nella causazione del sinistro, evidenziava i motivi dell'inaccoglibilità delle richieste di controparte in punto quantum.
Assegnati alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il Giudice, in assenza di altre istanze istruttorie, disponeva CTU medico-legale sulla persona dell'attore. A seguito della predetta CTU, la causa veniva ritenuta matura per la decisione. Le conclusioni venivano precisate all'udienza del 15.5.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, e la causa veniva quindi trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
Preliminarmente, per ciò che concerne l'eccezione di improponibilità della domanda formulata dalla convenuta in sede di comparsa di CP_1 costituzione, eccezione che si fonda sulla mancata trasmissione da parte dell'attore della documentazione richiesta dagli art. 148, comma 2 C.d.A e art. 142, comma 2, C.d.A. non risulta che l'omissione della predetta dichiarazione abbia in concreto ostacolato la formulazione da parte della Compagnia di una congrua offerta risarcitoria, dovendosi anzi rilevare come - a quanto consta -
l'attore abbia per il resto tenuto un comportamento collaborativo, nel rispetto di tutti gli altri requisiti prescritti dall'art. 148 C.d.A., richiamato dall'art. 145 C.d.A..
Peraltro la Compagnia Assicurativa non risulta aver dato riscontro né alla lettera raccomandata di richiesta di risarcimento del danno né all'invito alla negoziazione assistita inviate dall'attore, anche in via soltanto interlocutoria ed al fine di sollecitare l'inoltro della documentazione mancante. Ed allora deve concludersi per la proponibilità della presente azione risarcitoria da parte dell'attore, proprio perché costui non ha violato i principi di correttezza e buona fede, non impedendo quindi all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria (cfr. Cass. n. 1829/2018). Questo
Giudice, infatti, condivide i principi affermati dalla Suprema Corte nella pagina 4 di 11 motivazione di quest'ultima pronuncia, là dove la proponibilità della domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 145 C.d.A. viene legata non solo ad un presupposto formale (la trasmissione di una richiesta contenente gli elementi indicati nel successivo art. 148), ma anche ad un requisito sostanziale, tale per cui il danneggiato, nel rispetto del principio di buona fede e correttezza, è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, onde formulare la proposta conciliativa nella quale si sostanzia lo scopo deflattivo del contenzioso giudiziario posto a fondamento delle disposizioni legislative in esame.
Va ricordato anche il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se
l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata” (Cass. Sez. 3, 09/11/2022, n. 32919 e succ. conf.).
D'altronde, avuto riguardo al caso che ci occupa, va evidenziato che la finalità dell'art 142 comma 2 Codice delle Assicurazioni è quella di tutelare il diritto di surroga dell'ente previdenziale, ma quando tale diritto non sussiste o non è concretamente esercitabile, l'omessa dichiarazione non può pregiudicare il diritto al risarcimento del danneggiato.
Venendo al merito, il Tribunale ritiene accertato che l'incidente per cui è causa si
è verificato per colpa esclusiva del Sig. , conducente Controparte_3 dell'autovettura di proprietà della convenuta Parte_2 ed assicurata per la RCA con La dinamica del sinistro così Controparte_1 come descritta nell'atto di citazione è incontestata dalla convenuta Controparte_1
la quale nulla ha eccepito in punto an debeatur, descrivendo anzi
[...] compiutamente nei propri atti, a partire dalla comparsa di costituzione, la dinamica del sinistro così come rappresentata dall'attore. pagina 5 di 11 Come risulta dalla descrizione attorea, non oggetto di contestazione, il sinistro si verificava con le seguenti modalità: l'attore si trovava in sella al proprio motociclo
Honda SH300, regolarmente equipaggiato, procedendo lungo la carreggiata, allorquando il veicolo Fiat 500X, nel fuoriuscire da un parcheggio, effettuava repentinamente una manovra di inversione di marcia senza concedere la dovuta precedenza.
A causa della condotta negligente del conducente della Fiat 500, il motociclista era costretto a porre in essere una manovra di emergenza mediante una brusca frenata, che tuttavia non consentiva di evitare l'impatto: il motociclo, perdendo aderenza, scivolava sull'asfalto e terminava la propria corsa contro l'autovettura.
La predetta dinamica impone di ascrivere integralmente la responsabilità del sinistro alla condotta colposa del conducente del veicolo Fiat 500, che ha violato le norme di prudenza e le regole di circolazione stradale, cagionando il danno subito dall'attore.
La fattispecie de qua rientra nell'ambito di applicazione della responsabilità da circolazione dei veicoli di cui all'art. 2054 c.c., che al secondo comma stabilisce che "nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli". Tuttavia, tale presunzione ha carattere meramente sussidiario e può essere superata dalla prova che il sinistro è dipeso esclusivamente dal comportamento colposo di uno dei conducenti e che l'altro ha tenuto una condotta irreprensibile, facendo tutto il possibile per evitare l'evento dannoso.
Nel caso di manovra di inversione a U effettuata in violazione dell'articolo 154 del codice della strada, senza assicurarsi di non creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada e senza tenere conto della posizione, distanza e direzione degli altri veicoli, sussiste la piena responsabilità del conducente che ha posto in essere tale manovra che abbia costretto altro utente della strada a perdere il controllo del proprio mezzo per evitare la collisione.
pagina 6 di 11 Non rimane che concentrarsi sugli aspetti del quantum debeatur.
Sul punto le conclusioni della CTU medico-legale collegiale del dott. prof.
, specialista in medicina legale, e della dott.ssa , Persona_2 Persona_3 specialista in psichiatria, da condividersi in quanto congruamente ed esaustivamente motivate dal punto di vista logico e metodologico, frutto di un'accurata ed approfondita analisi della documentazione medica agli atti, oltre che non contestate dai CTP, sono le seguenti:
“In esclusivo rapporto causale con l'evento per cui è causa, il Signor
[...]
riportò plurime importanti lesioni traumatiche, nella fattispecie: Parte_1 trauma contusivo-distorsivo cranio-cervicale, del polso destro, della caviglia destra e del primo raggio della mano destra;
traumatismo di tipo contusivo-concussivo della spalla sinistra, produttivo di frattura del trochite omerale, con associata lesione del tendine sovraspinato (lesione di tipo A4-B4 sec Snyder) e del cercine glenoideo (Bankart lesion). Ha sviluppato, altresì, una sintomatologia ansiosa e depressiva inquadrabile come
Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, come conseguenza di un DPTS.
(…) Sarà da riconoscersi una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30
(trenta), in riferimento al periodo di contenzione articolare su entrambi gli arti superiori e di massima acuzie post-traumatica, oltre ad una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 40 (quaranta), seguita da giorni 30
(trenta) in forma parziale mediamente al 25%, relativamente alla fase di defervescenza sindromica e di graduale ripresa funzionale. Per tutto tale periodo il soggetto è stato sicuramente in grado di percepire gli effetti della malattia sul
“fare quotidiano”.
In particolare, per tutto il periodo di inabilità temporanea di complessivi 100 giorni, l'attività lavorativa in concreto svolta all'epoca dei fatti dal Periziando è stata preclusa. Per le restanti attività della vita quotidiana, si precisa che nel
pagina 7 di 11 corso di mantenimento dei presidi ortesici, tra l'altro su entrambi gli arti superiori, qualsiasi attività della vita quotidiana sia stata quasi del tutto preclusa, mentre per il restante periodo vi è stata una limitazione di parte delle attività della vita quotidiana, in modo proporzionale alla rispettiva quota di inabilità temporanea (al
50% e al 25%).
Da precisarsi che trattandosi di importanti lesioni traumatiche multidistrettuali, il grado di sofferenza fisica, costituito dal dolore nocicettivo, è stato sicuramente elevato, rendendosi necessaria l'assunzione di terapia farmacologica antidolorifica prolungata.
Si ritiene inoltre che il trauma de quo abbia cagionato all'Esaminato una contingente sofferenza soggettiva media per tutto il periodo di inabilità temporanea.
(…) Sulla base dei dati clinici acquisiti e dell'obiettività osservata è possibile avanzare il riconoscimento di una riduzione della efficienza psico-fisica del soggetto (danno biologico) nella misura del 12 (dodici) %, nel rispetto dei comuni barèmes di riferimento (…)
Alla stabilizzazione dei postumi permanenti è derivato un grado di sofferenza psicofisica di grado elevato, tenuto conto dei disturbi di natura psichica oggettivamente constatati.
In atti risultano documentati esborsi per spese di cura, da considerarsi congrue e pertinenti, per complessivi € 1942,30 (…).
In atti sono inoltre allegate spese pari ad € 20,00 per copia radiografie, € 602,00 per relazione medico-legale (ric. n. 148 del 22.11.2021 – Dott. , oltre Per_4 ad € 100,00 per saldo visita specialista con relazione scritta (ft. n. 210 del
23.11.2021 – Dott. ed € 266,00 per visita specialistica con Persona_5 relazione scritta (ft. n. 209 del 23.11.2021 – Dott. .” Persona_5
Ed allora, circa gli aspetti del quantum debeatur, le lesioni riportate dall'attore a seguito del sinistro del 29.09.2020 hanno comportato, secondo la valutazione pagina 8 di 11 espressa dai C.T.U., un periodo di inabilità temporanea di 30 giorni al 75 %, di 40 giorni al 50%, dii giorni 30 al 25%. Il CTU ha peraltro valutato che il danno temporaneo subito dall'attore ha determinato una sofferenza soggettiva per la temporanea di grado medio, quindi si stima confacente ad un integrale ristoro un importo giornaliero per l'invalidità temporanea assoluta di € 135,00.
Complessivamente si ottiene dunque l'importo di € 6.750,00.
Circa la liquidazione del danno biologico permanente dell' 12%, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'entità dei postumi permanenti, avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona indicati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano Edizione 2024, nell'ottica di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, può essere riconosciuto per i postumi permanenti, avuto riguardo all'età dell'attore all'epoca della stabilizzazione dei postumi permanenti (29 anni), l'importo in moneta attuale di arrotondati €
45.000,00, ritenendosi di maggiorare tanto la componente dinamico-relazionale che quella della sofferenza interiore dell'importo standard nella misura del 20%
(quella massima prevista è il 47%), tenuto conto del grado di sofferenza soggettiva valutato dai CTU come elevato.
A tale ultimo importo va aggiunto il superiore importo di € 6.750,00 per invalidità temporanea, oltre che le spese di cura e le spese per finalità mediche, pari a complessivi € 2.930,30, che rivalutati dal 1.12.2020 (data intermedia equitativamente determinata) ad oggi sono pari a € 3.490,00.
Dalla somma dei predetti importi si ottiene così l'importo complessivo in moneta attuale di € 55.240,00, in cui è già ricompresa la componente del danno morale, denominazione tradizionale del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni in termini di sofferenza soggettiva, in quanto da presumersi in base all'entità ed agli effetti delle lesioni patite.
pagina 9 di 11 Come riconosciuto dallo stesso attore, il sig. ha ricevuto da Pt_1 CP_6 in data 11.10.2021 la somma di € 1.165,00, che occorre rivalutare ad oggi
[...] per rendere omogenei i fattori di calcolo, così ottenendosi l'importo di € 1.350,00
(arrotondato). Sottraendo quest'ultimo importo dal superiore importo di €
55.240,00 si ottiene la somma di € 53.890,00, che deve formare oggetto di condanna solidale dei convenuti nei confronti dell'attore, tenuto conto dell'acclarata responsabilità esclusiva del conducente dell'auto.
Sulla predetta somma, prima devalutata e poi via via rivalutata (cfr. Cass. SS.UU.
n. 1712/1995), vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. (stimato equo dal Tribunale) a far tempo dalla data del sinistro (29.09.2020) fino alla data della presente pronuncia.
Consegue alla soccombenza la condanna delle parti convenute in solido alla rifusione nei confronti dell'attore delle spese di lite liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e della natura delle questioni trattate.
In virtù del medesimo criterio della soccombenza, le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia
Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la responsabilità esclusiva di , conducente del Controparte_3 veicolo Fiat 500X tg. FR281FT di proprietà di Controparte_2
nella causazione del sinistro del 29.09.2020;
[...]
2) per l'effetto dichiara tenuti e condanna in solido i convenuti Controparte_1
e a corrispondere all'attore a
[...] Parte_2
pagina 10 di 11 titolo di risarcimento del danno l'importo di € 53.890,00 (già detratto l'importo in acconto versato), oltre interessi come in parte motiva;
3) dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido a rifondere all'attore, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, le spese di lite, che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 8.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
4) pone le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Milano, 30.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
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