Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 42/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
(P.IVA n. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti MARTORANA
PAOLA e GIARRATANA MATTEO
Appellante nei confronti di:
(C.F. ), rappresentato e Parte_2 C.F._1
difeso dall'avv. ANGILERI ANTONELLA MARIA
Appellato
Oggetto: mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 556/2018, il Tribunale di Agrigento ha parzialmente accolto la domanda di accertamento di nullità di clausole di due contratti di finanziamento, per violazione della normativa antiusura, proposta da , Parte_2
rideterminando l'importo da restituire in € 1.921,44.
Avverso tale decisione, ha proposto gravame con atto di Parte_1
Costituendosi, ha contestato il gravame, chiedendone il Parte_2
rigetto.
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la parte appellante ha così concluso:
“Nel merito ed in via principale: in riforma della sentenza n. 556/2019 del
Tribunale di Marsala, - accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'appellato nel rimborso dei ratei previsti e, per l'effetto, in forza dell'intimata decadenza dal beneficio del termine, condannare lo stesso al pagamento in favore di della somma di € 5.012,86 o nella diversa misura Parte_1
accertata in corso di giudizio oltre agli interessi di mora contrattualmente pattuiti sino alla data del saldo effettivo;
- accertare che nulla è dovuto da Parte_1
nei confronti del Sig. e, per l'effetto, rigettare la domanda
[...] Parte_2
dello stesso in quanto infondata in fatto ed in diritto mandando completamente assolta da ogni e qualsivoglia pretesa dell'appellato. - In Parte_1
ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite oltre a rimborso forfettario oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge di entrambi i gradi del giudizio. - In ogni caso con richiesta di omissione delle generalità e dei dati identificativi di
[...]
ex art. 52 D. lgs. 196/2003. Chiede la concessione dei termini ex art. Parte_1
190 c.p.c.”.
Indi, con ordinanza del 30/9/2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiate le diverse allegazioni, il gravame (che consta di specifiche ragioni, tali da superare il vaglio di cui all'art. 342 c.p.c. diversamente da quanto eccepito dall'appellato), è meritevole di accoglimento, per quanto si va a esporre.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove, al fine di verificare il superamento del tasso soglia, il Tribunale ha proceduto alla sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi di mora, dichiarando di conseguenza non dovuti, in applicazione dell'art. 1815, co. 2 c.c., né gli uni, né gli altri, con riferimento ad entrambi i contratti oggetto del giudizio.
Tale censura è fondata: siffatto metodo di calcolo, infatti, non tiene conto della diversa natura dei due interessi, come ampiamente argomentato dalla giurisprudenza di legittimità. Segnatamente, la Suprema Corte, con sentenza n.
17447/2019 ha, innanzitutto chiarito che “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari”, ma precisando al contempo che “in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori”.
La Cassazione spiega tale assunto sottolineando il fatto che al momento della stipula del contratto la sommatoria è, senz'altro da escludere, in quanto i due tassi sono alternativi tra loro: ed invero, se il debitore è in regola con i pagamenti dovrà corrispondere gli interessi corrispettivi, quando e se si troverà in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi dovrà pagare quelli moratori. Da qui la conclusione che i tassi non possano essere sommati, poiché si riferiscono, semplicemente, a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta.
La doverosa applicazione della disciplina antiusura anche agli interessi moratori
è stata poi ribadita dalla stessa Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n.
19597 del 18/9/2020; tale conferma da parte dei giudici di legittimità, tuttavia, non scalfisce la richiamata inesattezza di un calcolo del tasso soglia in concreto che venga determinato attraverso la sommatoria di categorie di interessi diverse, e, giova ricordarlo, soprattutto alternative tra loro.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 Dunque, alla luce di quanto sopra affermato, con riferimento ad entrambi i contratti di finanziamento, conclusi da con Parte_2 Parte_1
valutando separatamente gli interessi corrispettivi e interessi di mora, in nessun caso è stato superato il tasso soglia individuato per i periodi di riferimento da
Banca d'Italia.
Difatti, il primo contratto di credito finalizzato all'acquisto rateale, portante il n.
6547488, stipulato in data 26 febbraio 2008, prevedeva un tasso annuo nominale
(TAN) pari al 7,00%, un TAEG dell'8,01% e un TEG ai fini antiusura pari all'
8,01%, dunque inferiore al tasso soglia rilevante ai fini della rilevazione di usurarietà, indicato da Banca d'Italia per il periodo di riferimento nella misura del
15,99%. Il secondo contratto di prestito personale, portante il n. 13969380, stipulato in data 28 luglio 2014, prevedeva un tasso annuo nominale (TAN) pari al
13,60% ed un TAEG dell'16,33% e un TEG ai fini antiusura pari al 16,09%, dunque inferiore al tasso soglia rilevante ai fini della rilevazione di usurarietà, indicato da Banca d'Italia per il periodo di riferimento nella misura del 19,2625%.
Passando al secondo motivo di appello, censura la Parte_1
pronuncia di prime cure laddove ha ritenuto di includere nel TEG gli oneri derivanti dalla polizza assicurativa n. CL/11/054 “Lifestyle”, della compagnia assicurativa Metlife, stipulata da in sede di finanziamento. Parte_2
Anche questa doglianza è fondata. Giova ricordare, in ordine al trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG, che le istruzioni della Banca d'Italia del luglio 2016 hanno espressamente previsto che il calcolo del TEG debba tenere conto delle spese per assicurazioni e garanzie soltanto in presenza di determinati presupposti. Condizione preliminare, e imprescindibile, è che tali spese siano
“intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore.” (Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura. – luglio 2016)
Solo al verificarsi di questa condizione andrà poi accertata anche,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 alternativamente, la contestualità del contratto di finanziamento con il contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo o l'obbligatorietà dello stesso per ottenere il credito o ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente.
Orbene, non può convenirsi con la statuizione di prime cure quando considera soddisfatta la prima condizione, giacché dall'analisi delle condizioni generali di assicurazione del contratto non emerge collegamento tra lo stesso e la tutela dei diritti di credito di nell'ambito del rapporto di Parte_1
finanziamento, né le prestazioni ivi previste appaiono volte ad assicurare il rimborso del credito al creditore.
Da un lato, militano a favore dell'esclusione di tali costi assicurativi la circostanza che unico beneficiario della prestazione è e poi, che le Parte_2
prestazioni assicurate, specificate all'art. 6 delle condizioni di assicurazione, non sono collegate all'importo del capitale erogato e/o ai ratei previsti. Si tratta, difatti, di indennizzi fissi previsti in caso di decesso o malattia o infortunio dell'assicurato.
Tali indennizzi prescindono dal singolo contratto di finanziamento e dagli importi ivi previsti: non rimborsano il capitale residuo al verificarsi dell'evento morte, né i ratei non pagati in caso di infortunio o perdita involontaria di impiego e prevedono, inoltre, dei premi che nulla hanno in comune con il rischio del credito, come quelli legati ad eventi come il matrimonio o la nascita di un figlio.
Vero è che sia dalla giurisprudenza di merito che da quella di legittimità hanno chiarito come “in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito.”, e che “la sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione.” (Cass. Sez. I, Sent. n. 8806 del 5
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 aprile 2017.)
Tuttavia, tale contestualità fa sorgere una presunzione iuris tantum di collegamento, che ben può essere vinta dando prova di totale assenza di funzionalità della polizza a garantire la restituzione del finanziamento. Giova ancora una volta ricordare, infatti, come il collegamento negoziale tra i due contratti sia una condizione imprescindibile affinché si possa poi procedere ad altre osservazioni su contestualità o facoltatività della polizza assicurativa. In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, è ben possibile affermare che tale presunzione sia stata vinta, mettendo in luce le condizioni contrattuali che dimostrano l'assenza di qualsiasi collegamento tra polizza assicurativa e garanzia del credito vantato da nei confronti del Parte_1 Parte_2
Dunque, non condivisibile appare l'inclusione degli oneri relativi alla polizza assicurativa nel TEG del contratto di finanziamento stipulato contestualmente dall'appellante, e, conseguentemente, la dichiarazione di usurarietà del suddetto contratto di finanziamento.
Ne deriva che il terzo e quarto motivo, riguardanti rispettivamente la statuizione sulla conversione forzosa del mutuo da oneroso a gratuito, e la lamentata acritica adesione alle conclusioni del TU da parte del giudice di prime cure, restano assorbiti dall'accoglimento dei motivi che precedono. Del pari assorbita la questione sulla legittimità delle somme richieste da Parte_3
a titolo di interessi, relativi al contratto di finanziamento stipulato con
[...]
quest'ultimo il 28.7.2024.
Con riguardo, infine, all'ultimo motivo di gravame l'odierna appellante lamenta la “trasmissione”, disposta dal primo giudice, di copia degli atti del giudizio alla
Procura della Repubblica, adducendo l'asserita mancanza dell'elemento soggettivo del reato di usura ex art. 644 c.p. nella fattispecie concreta riguardante
[...]
Parte_1
La doglianza è infondata. Il Tribunale si è limitato a dare corso a specifica
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 previsione del codice di procedura penale: difatti, ai sensi deell'art. 331, co.4 c.p.p.:
“Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.”. Tale obbligo non sussiste solamente nei casi di sicura commissione di un reato, bensì anche nell'ipotesi in cui sia riscontrato almeno il fumus di un possibile reato, spettando, poi, soltanto all'organo inquirente la valutazione in ordine all'esercizio o meno dell'azione penale. Né l'esito del presente giudizio, nel quale è stata esclusa la sussistenza di usurarietà, può condurre alla revoca di quel passaggio della statuizione di prime cure: intanto perché privo di effetti decisori rispetto al tema del contendere, e poi perché trattasi di mera segnalazione all'autorità inquirente, la quale nel prosieguo si muove autonomamente e senza che possano venir meno i propri poteri di impulso processuale.
Conclusivamente, la sentenza di prime cure deve essere riformata rigettandosi le pretese di;
di conseguenza, andava e va accolta la domanda Parte_2
riconvenzionale di per il pagamento del saldo dovuto per il Parte_1
secondo finanziamento (contratto n. 13969380), stante quanto risultante dall'estratto conto in atti, e con le poste riscontrate dal TU nominato in prime cure, oltre interessi di mora previsti dal contratto dalla data di inoltro della missiva di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine – 30 gennaio 2016 – sino cl completo soddisfo.
Quanto alle spese processuali del giudizio (dovendosi riformare anche sul punto, ivi compresi i costi della consulenza, la statuizione di prime cure), in ragione del divenire giurisprudenziale sui temi oggetto della lite, spesso con soluzioni contrastanti e solo più di recente sviluppate nel senso qui ripreso, giustifica la compensazione integrale, e ponendosi quindi a carico delle parti in solido quelle di
TU (liquidate come da decreto del Tribunale).
Le spese del presente grado, invece, seguono la soccombenza, con la
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 liquidazione di cui in dispositivo.
In ultimo, deve essere disattesa la richiesta dell'appellante diretta alla omissione delle generalità e dei dati identificativi di nei termini di cui Parte_1
all'art. 52 D.lgs. 196/2003, e ciò (in disparte ogni rilievo sulla genericità delle ragioni a supporto dell'istanza rispetto alla vicenda per cui è causa, soprattutto tenendo conto dell'esito), considerando che relativamente al “diritto all'anonimato delle parti in giudizio o dei soggetti interessati garantito dall'art. 52 del d.lgs. n.
196 del 2003 nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 40 d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011 - che ha eliminato il riferimento (anche) alla persona giuridica -, riveste la qualità di "interessato", legittimato a presentare
l'istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi, solamente la persona fisica, la quale può proporla in presenza di motivi
"legittimi", da intendersi come motivi "opportuni"” (cfr. Cassazione civile sez. trib.
7/8/2020 n. 16807; nei medesimi termini Cassazione penale sez. II n 29053/2023, che si sofferma anche sulla irrilevanza dell'abrogazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 196 del 2003 ad opera del citato d.l 201/2011).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione del 7.1.2020 avverso la sentenza n. 556/2019 pubblicata il 10.6.2019 del
Tribunale di Marsala, e in riforma di detta sentenza: rigetta le domande proposte da;
condanna Parte_2 Parte_2
al pagamento in favore di della somma di € 5.012,86, oltre Parte_1
interessi di mora convenzionali dal 30/1/2016 al soddisfo;
compensa le spese del primo grado del giudizio;
pone definitivamente a carico
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 delle parti in solido le spese di TU, liquidate come in atti.
Condanna al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1
delle spese del presente grado del giudizio che liquida in € 2.250.00 per compensi, oltre esborsi anticipati, Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il
23 gennaio 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9