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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/04/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA C.V.
TERZA Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1376/2019 promossa da:
– (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Maria Conforti, presso il cui studio sito in Piedimonte
Matese (CE) alla Via A. Pierantoni n. 24, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
contro
- (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Scuncio e dall'Avv.
Giovanni Festa, presso il cui studio sito in Castel Morrone (CE), alla
Via Epitaffio, Pal. Morelli, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: azione di risarcimento dei danni;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio suo padre, per ottenere Controparte_1 l'accertamento della violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi nascenti dal rapporto di filiazione, sotto il profilo dell'assistenza morale e materiale, oltre che del mantenimento, dell'educazione e dell'istruzione.
L'istante, segnatamente, ha riferito: di essere IG naturale, riconosciuta, del convenuto, nata dall'unione di quest'ultimo con che subito dopo il matrimonio, cominciavano a Persona_1
manifestarsi forti discrepanze nel rapporto dei coniugi , dovute Pt_1
soprattutto all'atteggiamento di totale disinteresse di Controparte_1
nei confronti della moglie;
che durante la Persona_1
gravidanza, nonostante fosse costretta a letto da una gestazione difficile, veniva abbandonata a se stessa dal marito, subendo altresì violenze psichiche e verbali, al punto da decidere di lasciare la casa coniugale e tornare dai propri genitori;
che dopo la sua nascita, il contegno indifferente e negligente di si estendeva Controparte_1
anche a lei, in quanto il padre evitava qualsiasi forma di partecipazione nella sua vita, negandole così i necessari apporti di natura economica, affettiva ed educativa conseguenti alla responsabilità genitoriale.
Alla luce di ciò, ha chiesto la condanna del convenuto Parte_1
al risarcimento dei danni patiti a causa della sua condotta colposa, in particolare la sofferenza morale/esistenziale (ex art. 2059 c.c.), data dall'assenza della figura paterna e del relativo sostegno economico.
Si è costituito contestando integralmente tutte le Controparte_1
circostanze di fatto e le argomentazioni in diritto formulate dall'istante,
e chiedendone il rigetto.
pag. 2/14 Così cristallizzato il tema della lite, la causa è stata assegnata alla scrivente in data 16.09.2024 ed assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. in data 14.11.2024.
*
La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
1. Innanzitutto, la domanda dell'attrice va qualificata come risarcimento del danno c.d. endofamiliare.
Tale categoria di danno discende dalla violazione di uno dei doveri familiari previsti dagli artt. 143 e 147 c.c. (collaborazione, assistenza, mantenimento, istruzione, bigenitorialità) che, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare l'illecito civile e, dunque, dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. qualora la lesione abbia alterato l'assetto dato dalle relazioni familiari ed abbia inciso sulla persona, ovvero quando la lesione di un diritto fondamentale della personalità (quale ad esempio la relazione genitore – figlio) avviene da parte di un componente della famiglia.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole (nella specie il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio per lunghi anni) non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti;
questa, pertanto, può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. esercitabile anche nell'ambito dell'azione
pag. 3/14 per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità” (Cass. Civ. n.
5652/2012; da ultimo Cass. Civ. ord. n. 375/2025; si v. altresì per espressione di analoghi principi: Cass. 26301/2021, Cass.
28989/2019, Cass. 7513/2018, Cass. 2788/2019, Cass. s.u. n.
26972/2008).
Deve invero osservarsi che, alla formula costituita dall'endiadi
'diritto ad essere educato e mantenuto' non può attribuirsi un valore soltanto descrittivo, “in quanto essa contiene e presuppone il più ampio ed immanente diritto, desumibile dalla lettura coordinata degli artt. 2 e
30 Cost., di condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell'equilibrio psicofisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione. Entrambi i profili integrano il nucleo costitutivo originario dell'identità personale e relazionale dell'individuo e la comunità familiare costituisce la prima formazione sociale che un minore riconosce come proprio riferimento affettivo e protettivo. Nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, fonte integratrice dello statuto dei diritti fondamentali di rango costituzionale delle persone, è specificamente contenuto, al comma 3, il diritto per il bambino alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere nonché quello d'intrattenere relazioni
e contatti diretti con i propri genitori. La privazione di entrambi gli elementi fondanti il nucleo dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione dell'obbligo costituzionale
(nel senso rafforzato dall'integrazione con la fonte costituzionale costituita dal diritto dell'Unione Europea e dalla Convenzione di New
York del 20.11.89 ratificata con L. n. 176 del 1991, sui diritti del
pag. 4/14 fanciullo) sopra delineato. Si determina, pertanto, un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148 cod. civ., che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e
l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore."
(Cass. sent. n. 26205/2013)
Altresì secondo la giurisprudenza di merito, alla quale questo
Tribunale aderisce "il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio determina un'immancabile ferita di quei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30), e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento, un elevato grado di riconoscimento e di tutela. Occorre quindi rilevare che, secondo anche quanto ritenuto dalle più recenti pronunzie in materia, integra gli estremi dell'illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dando luogo ad una fattispecie risarcitoria e per danni non patrimoniali ai sensi dell'art.
2059 c.c., la avvenuta deprivazione per i figli della figura genitoriale paterna, figura che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella fase della crescita, tanto essendo idoneo ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c." (cfr. Trib. Genova, sent., n.
1335/2018; Trib. Matera sent. n. 1370/2017, che a sua volta richiama in senso conforme Cass. sez. VI n. 3079/2015; Trib. Milano sez. IX
23/07/2014; Trib. Monza 16/11/2004; Trib. Venezia 30/06/2004; Trib.
Roma 04/02/2011).
2. Ciò premesso in punto di diritto, all'esito dell'istruttoria espletata nel caso di specie, deve ritenersi che abbia Controparte_1
pag. 5/14 omesso di onorare i propri doveri di genitore nei confronti dell'attrice
. Parte_1
In primo luogo, è lo stesso convenuto ad ammettere, sia in Pt_1
sede di comparsa di costituzione, sia nel corso dell'interrogatorio formale condotto in questo giudizio, di non avere mai istaurato alcuna forma di legame con l'istante fin dal momento della sua nascita.
Segnatamente, parte convenuta ha affermato: “(Vero è che il sig.
sin dalla nascita della sig.ra ha Controparte_1 Parte_1
manifestato un completo disinteresse verso la IG?) Non è vero, in quanto è stata mia moglie che è andata via di casa quando non era ancora incinta e mi portava qualche volta la bambina, fin quando era viva mia madre, poi non è venuta proprio più, e mia IG all'epoca aveva circa 3 o 4 anni. Non sono mai andato a casa della mia ex moglie a trovare mia IG, in quanto mi sentivo escluso. Mia moglie non mi impediva di andare a trovare mia IG, ma io non ci andavo perché mi sentivo escluso. Da quando aveva l'età di tre o quattro anni, non ho più rivisto mia IG, se non di sfuggita;
(Vero è che la sig.ra ha festeggiato compleanni, comunione, cresima e varie Parte_1
feste, da ultima quella dei diciotto anni, senza avere al suo fianco la figura paterna?) Sì, è vero, ma non sono stato invitato. Probabilmente anche se fossi stato inviato non ci sarei andato. Non ho mai telefonato
o contattato mia IG per il suo compleanno, o meglio lo facevo quando era più piccola, poi da quando è diventata più grande non l'ho più fatto. Mia IG ora ha 23 anni. È nata il 20. 09.1999… omissis…”
In sostanza, il non soltanto ha confessato di non aver mai Pt_1
preso parte alla vita della IG , ma anche di non aver mai Pt_1
nemmeno tentato di costruire con lei una qualche sorta di legame, tanto pag. 6/14 da asserire di non avere l'abitudine di telefonarle finanche in ricorrenze speciali come i compleanni o addirittura di non vederla fisicamente da quando aveva all'incirca tre o quattro anni, pur abitando nello stesso paese (Gallo Matese) “… a uno o due chilometri di distanza…”.
Il generale disinteresse dimostrato da verso l'attrice ha Pt_1
trovato ulteriore riscontro nelle deposizioni dei testi escussi, Tes_1
e , i quali, da conoscenti e abituali frequentatori
[...] Testimone_2
della famiglia di madre dell'istante, hanno Persona_1
confermato la totale assenza del genitore durante il percorso di crescita della IG , anche di fronte agli inviti rivoltigli dalla stessa, al fine Pt_1
di riallacciare i rapporti.
In particolare, ha dichiarato che “(Vero è che la Tes_1
sig.ra nel crescere, ha cercato, spontaneamente, di creare Parte_1
qualche contatto con il padre, ma ricevendo sempre una risposta negativa?) So che lei ha sempre cercato l'affetto del papà, ma è sempre rimasta delusa, mi ha sempre detto che lui faceva finta di non vederla e si aspettava di essere cercata, ma ciò non avveniva;
(Vero è che il sig.
è stato invitato, più volte, anche dalla sig.ra Controparte_1 [...]
a prendere parte nella vita della IG ma senza esito Per_1
alcuno?) Mi è stato detto che il padre veniva invitato, ma senza esito.”;
invece ha riferito che “ADR. Sì, è vero e tanto posso Testimone_2
dire perché non ho mai visto nelle feste di famiglia, o Controparte_1
alla comunione, cresime, ecc, eventi ai quali ho partecipato per esservi stato invitato;
ADR. Posso solo confermare che non ho mai visto con la IG , comunque l'ho visto solo al suo Controparte_1 Pt_1
matrimonio… omissis…”
pag. 7/14 Inconsistenti e del tutto contraddittorie appaiono poi le giustificazioni addotte dal in merito a tale condotta. Pt_1
Parte convenuta addossa infatti la colpa dell'inesistenza di una relazione affettiva con l'attrice, all'atteggiamento ostruzionista perpetrato dalla moglie nei suoi confronti: ella Persona_1
avrebbe dapprima allontanato dalla casa di famiglia, fuggendo dai Pt_1
propri genitori, quando era ancora incinta, dopodiché avrebbe ostacolato in ogni modo lo sviluppo del loro legame, evitando di coinvolgere il padre nell'educazione della IG.
Eppure, in sede di interrogatorio formale, il ha dichiarato Pt_1 che: “… omissis… Mia moglie non mi impediva di andare a trovare mia IG, ma io non ci andavo perché mi sentivo escluso… non sono stato invitato (n.d.r. compleanni, comunione, cresima e varie feste).
Probabilmente anche se fossi stato inviato non ci sarei andato… omissis…”; inoltre, “ADR. (Quando era viva la nonna paterna, è stata accompagnata, più volte, presso l'abitazione paterna, al fine di farle conoscere suo padre e affinché quest'ultimo potesse trascorrere un po' di tempo in compagnia di sua IG) Sì, è vero.”
Ordunque, al di là dei motivi che possano aver spinto
[...]
ad allontanarsi, ancora in stato di gravidanza, dal tetto Per_1
coniugale, alcun impedimento materiale è mai stato posto da quest'ultima a nel prendere parte attivamente alla vita Controparte_1
della IG . Al contrario di quanto da lui dedotto, in realtà emerge Pt_1
come la madre dell'istante abbia tentato di agevolare lo sviluppo di questo rapporto - quantomeno nei primi anni di vita di - Parte_1
non trovando però terreno fertile dal lato del convenuto, che ha perseguito nella sua noncuranza e nell'omissione delle proprie pag. 8/14 responsabilità genitoriali, non adoperandosi in nessun modo al fine di diminuire il profondo distacco emotivo creatosi tra sé e l'istante.
Sulla scorta di quanto sin qui esposto, l'inottemperanza dei doveri genitoriali da parte del convenuto nei confronti di sua Controparte_1
IG, deve ritenersi dimostrata. Parte_1
3. Gli elementi fattuali descritti consentono a questo Tribunale di dedurre dal fatto noto quello ignoto secondo un principio di probabilità
(Cass. sent. 13 maggio 2011, n. 10527), sicché dalla negligente condotta tenuta da nei confronti della IG, odierna Controparte_1
attrice, discende sicuramente il danno morale ed esistenziale posto alla base della sua domanda risarcitoria.
Tanto si afferma a prescindere da certificate ricadute psicologiche negative attribuibili all'assenza del genitore.
Non certo si ignora che, secondo la giurisprudenza di legittimità
"il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento" (Cassazione 17164/19) tuttavia, nel caso di specie, la prova del pregiudizio non patrimoniale sofferto da parte attrice può ritenersi raggiunto facendo ricorso al metodo delle presunzioni: per quanto, infatti, nella società contemporanea, siano sempre più comuni le famiglie monoparentali e si stia assistendo ad un generale ampliamento dei modelli familiari, applicando le comuni regole di esperienza basate sull'id quod plerumque accidit, è facile ipotizzare che l'assenza di un genitore ingeneri una profonda sofferenza nel figlio per la privazione di beni fondamentali quali la cura, l'affetto e l'amore genitoriale.
pag. 9/14 D'altra parte, anche i testi hanno confermato il profondo disagio esistenziale patito da in conseguenza al disinteresse Parte_1
manifestato dal padre nei suoi confronti;
precisamente, Tes_1 ha affermato che “(Vero è che, sin da piccola, la sig.ra Parte_1
chiedeva del perché dell'assenza del padre nella sua vita?) Sì, vero si è fatta sempre 1000 domande, come se fosse colpa sua, si confidava spesso con me;
(Vero è che la sig.ra ha manifestato un Parte_1
disagio psicologico dovuto alla mancanza della figura paterna durante tutta la sua crescita?) Sì, è vero ne soffre tanto, è come se avesse qualcosa in meno rispetto alle sue cugine”; il teste Festa Giovanni invece ha riportato che “ADR. Posso dire che stava male, Pt_1
parecchie volte siamo andati lì per tranquillizzarla, una volta l'ho accompagnata con la mamma anche in Ospedale, ricordo il Santobono;
ricordo che piangeva, si disperava, aveva ansia e timore e ciò mi Pt_1
sembra quando era alle scuole medie ed ultimamente anche poco tempo fa ha avuto delle crisi, si chiudeva in sé stessa, non riusciva a comunicare.”
In definitiva, dalla lettura degli esiti dell'istruttoria, emerge la prova che un pregiudizio, inteso come danno conseguenza e non come danno evento, sia stato arrecato all'istante, in termini di disagio e sofferenza.
4. Accertata la sussistenza del danno connesso alla lesione di valori fondamentali della persona deve farsi ricorso al parametro della liquidazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. (Cassazione, sez. III, 19 febbraio 2016, n. 3260).
Come da giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sez. III, 13 gennaio 2016, n. 336) la liquidazione del danno morale per quanto pag. 10/14 ispirata all'equità deve, comunque, fondarsi su elementi oggettivi e deve seguire criteri logici anche al fine di verificare la correttezza del ragionamento seguito.
In tal senso, “la liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa resta affidata ad apprezzamenti discrezionali del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità purché la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo” (Cassazione, sez. I, 31 luglio 2015 n.
1622).
Ebbene, nell'ambito del danno endofamiliare, questo Giudice ritiene corretto fare ricorso ai criteri di liquidazione del danno connessi alla morte del genitore, sebbene con opportuni correttivi derivati dalla considerazione che la morte di un genitore è situazione oggettivamente diversa dalla assenza volontaria dello stesso, stante l'irreversibilità della prima situazione a fronte della possibile modificabilità della seconda, potendo i rapporti tra padre e figlio, seppure interrotti, riprendere nel corso del tempo (si v. per applicazione di analogo principio Cass. n.
34986 del 28/11/2022; Cass. n. 15148/2022; Tribunale Milano sez. X,
23/01/2025, n.606).
Pertanto, utilizzando le note Tabelle di Milano - integrate dall'osservatorio sulla Giustizia civile di Milano nel 2022 attraverso l'introduzione del valore punto e di cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti (tabelle aggiornate in base agli indici Istat a
Maggio 2024) - la liquidazione del danno patito da viene Parte_1
operata nei termini che seguono: l'interruzione di ogni rapporto padre- IG si considera avvenuta nell'anno 2000, ossia fin dal momento della pag. 11/14 nascita dell'istante; in ragione dell'età, a quella data, della vittima primaria, (22 punti – anni 40) e della vittima Controparte_1
secondaria, (28 punti – anni 0), dell'assenza di convivenza Parte_1
tra i due e della convivenza di con la madre (14 punti), Parte_1
nonché, infine, della sostanziale inesistenza di qualità ed intensità di una relazione affettiva tra i due (0 punti), si calcola l'importo di €
250.304,00 (totale 64 punti). Ciononostante, tenuto conto che, come prima evidenziato, il danno morale da mancato riconoscimento e mancato assolvimento dei doveri genitoriali è ovviamente inferiore al danno da perdita del genitore cui si è affettivamente legati, si ritiene equo apportare a questa somma una riduzione dell'80 % divenendo così pari a € 50.060,00 tenuto conto della circostanza che la minore è stata privata della figura genitoriale sin dalla tenera età e che pacifica è stata la presenza della madre e di altri familiari che hanno sostenuto l'attrice nel processo di crescita (per un confronto sulle percentuali di riduzioni applicate in casi simili, si v. Trib. Napoli n. 7032/2022; Tribunale
Trieste, 22/12/2017, n.868; Corte appello Salerno sez. II, 22/08/2023,
n.1063).
L'importo comprende altresì la rivalutazione monetaria e gli interessi legali "medio tempore" maturati, in conformità di consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale "nell'ambito della valutazione equitativa del danno, è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 cod. civ., senza necessità di specificare i singoli elementi della liquidazione" (Cass., sent. n. 2910/1995).
Decorreranno però gli interessi nella misura legale dalla decisione al saldo.
pag. 12/14 5. Nessun'altra voce di danno appare meritevole di accoglimento.
In particolare, l'eccezione sollevata in ordine al presunto danno patrimoniale patito dall'attrice risulta formulata in termini Pt_1
eccessivamente generici – se ne fa menzione solo in punto di conclusioni dell'atto introduttivo, a mezzo della poco chiara dicitura
“… e del relativo sostegno economico…” – tali da non consentire di comprendere se la stessa integri una vera e propria domanda risarcitoria oppure una mera argomentazione difensiva.
In ogni caso, la parte non ha fornito alcun riscontro probatorio idoneo a dimostrare l'effettiva esistenza, entità e riferibilità causale del danno allegato, con conseguente insussistenza dei presupposti per la sua liquidazione.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta.
Attesa l'ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dello
Stato, si dispone che il pagamento delle spese processuali sia eseguito in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. N. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 50.060,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre interessi legali della presente pronuncia al soddisfo;
pag. 13/14 - condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I. V. A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
- dispone che il pagamento delle somme per spese e compensi sia eseguito in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n.
115/2002.
Santa Maria Capua Vetere,28.4.2025
Il giudice
Dott.ssa Ambra Alvano
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA C.V.
TERZA Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1376/2019 promossa da:
– (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Maria Conforti, presso il cui studio sito in Piedimonte
Matese (CE) alla Via A. Pierantoni n. 24, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
contro
- (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Scuncio e dall'Avv.
Giovanni Festa, presso il cui studio sito in Castel Morrone (CE), alla
Via Epitaffio, Pal. Morelli, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: azione di risarcimento dei danni;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio suo padre, per ottenere Controparte_1 l'accertamento della violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi nascenti dal rapporto di filiazione, sotto il profilo dell'assistenza morale e materiale, oltre che del mantenimento, dell'educazione e dell'istruzione.
L'istante, segnatamente, ha riferito: di essere IG naturale, riconosciuta, del convenuto, nata dall'unione di quest'ultimo con che subito dopo il matrimonio, cominciavano a Persona_1
manifestarsi forti discrepanze nel rapporto dei coniugi , dovute Pt_1
soprattutto all'atteggiamento di totale disinteresse di Controparte_1
nei confronti della moglie;
che durante la Persona_1
gravidanza, nonostante fosse costretta a letto da una gestazione difficile, veniva abbandonata a se stessa dal marito, subendo altresì violenze psichiche e verbali, al punto da decidere di lasciare la casa coniugale e tornare dai propri genitori;
che dopo la sua nascita, il contegno indifferente e negligente di si estendeva Controparte_1
anche a lei, in quanto il padre evitava qualsiasi forma di partecipazione nella sua vita, negandole così i necessari apporti di natura economica, affettiva ed educativa conseguenti alla responsabilità genitoriale.
Alla luce di ciò, ha chiesto la condanna del convenuto Parte_1
al risarcimento dei danni patiti a causa della sua condotta colposa, in particolare la sofferenza morale/esistenziale (ex art. 2059 c.c.), data dall'assenza della figura paterna e del relativo sostegno economico.
Si è costituito contestando integralmente tutte le Controparte_1
circostanze di fatto e le argomentazioni in diritto formulate dall'istante,
e chiedendone il rigetto.
pag. 2/14 Così cristallizzato il tema della lite, la causa è stata assegnata alla scrivente in data 16.09.2024 ed assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. in data 14.11.2024.
*
La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
1. Innanzitutto, la domanda dell'attrice va qualificata come risarcimento del danno c.d. endofamiliare.
Tale categoria di danno discende dalla violazione di uno dei doveri familiari previsti dagli artt. 143 e 147 c.c. (collaborazione, assistenza, mantenimento, istruzione, bigenitorialità) che, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare l'illecito civile e, dunque, dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. qualora la lesione abbia alterato l'assetto dato dalle relazioni familiari ed abbia inciso sulla persona, ovvero quando la lesione di un diritto fondamentale della personalità (quale ad esempio la relazione genitore – figlio) avviene da parte di un componente della famiglia.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole (nella specie il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio per lunghi anni) non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti;
questa, pertanto, può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. esercitabile anche nell'ambito dell'azione
pag. 3/14 per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità” (Cass. Civ. n.
5652/2012; da ultimo Cass. Civ. ord. n. 375/2025; si v. altresì per espressione di analoghi principi: Cass. 26301/2021, Cass.
28989/2019, Cass. 7513/2018, Cass. 2788/2019, Cass. s.u. n.
26972/2008).
Deve invero osservarsi che, alla formula costituita dall'endiadi
'diritto ad essere educato e mantenuto' non può attribuirsi un valore soltanto descrittivo, “in quanto essa contiene e presuppone il più ampio ed immanente diritto, desumibile dalla lettura coordinata degli artt. 2 e
30 Cost., di condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell'equilibrio psicofisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione. Entrambi i profili integrano il nucleo costitutivo originario dell'identità personale e relazionale dell'individuo e la comunità familiare costituisce la prima formazione sociale che un minore riconosce come proprio riferimento affettivo e protettivo. Nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, fonte integratrice dello statuto dei diritti fondamentali di rango costituzionale delle persone, è specificamente contenuto, al comma 3, il diritto per il bambino alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere nonché quello d'intrattenere relazioni
e contatti diretti con i propri genitori. La privazione di entrambi gli elementi fondanti il nucleo dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione dell'obbligo costituzionale
(nel senso rafforzato dall'integrazione con la fonte costituzionale costituita dal diritto dell'Unione Europea e dalla Convenzione di New
York del 20.11.89 ratificata con L. n. 176 del 1991, sui diritti del
pag. 4/14 fanciullo) sopra delineato. Si determina, pertanto, un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148 cod. civ., che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e
l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore."
(Cass. sent. n. 26205/2013)
Altresì secondo la giurisprudenza di merito, alla quale questo
Tribunale aderisce "il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio determina un'immancabile ferita di quei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30), e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento, un elevato grado di riconoscimento e di tutela. Occorre quindi rilevare che, secondo anche quanto ritenuto dalle più recenti pronunzie in materia, integra gli estremi dell'illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dando luogo ad una fattispecie risarcitoria e per danni non patrimoniali ai sensi dell'art.
2059 c.c., la avvenuta deprivazione per i figli della figura genitoriale paterna, figura che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella fase della crescita, tanto essendo idoneo ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c." (cfr. Trib. Genova, sent., n.
1335/2018; Trib. Matera sent. n. 1370/2017, che a sua volta richiama in senso conforme Cass. sez. VI n. 3079/2015; Trib. Milano sez. IX
23/07/2014; Trib. Monza 16/11/2004; Trib. Venezia 30/06/2004; Trib.
Roma 04/02/2011).
2. Ciò premesso in punto di diritto, all'esito dell'istruttoria espletata nel caso di specie, deve ritenersi che abbia Controparte_1
pag. 5/14 omesso di onorare i propri doveri di genitore nei confronti dell'attrice
. Parte_1
In primo luogo, è lo stesso convenuto ad ammettere, sia in Pt_1
sede di comparsa di costituzione, sia nel corso dell'interrogatorio formale condotto in questo giudizio, di non avere mai istaurato alcuna forma di legame con l'istante fin dal momento della sua nascita.
Segnatamente, parte convenuta ha affermato: “(Vero è che il sig.
sin dalla nascita della sig.ra ha Controparte_1 Parte_1
manifestato un completo disinteresse verso la IG?) Non è vero, in quanto è stata mia moglie che è andata via di casa quando non era ancora incinta e mi portava qualche volta la bambina, fin quando era viva mia madre, poi non è venuta proprio più, e mia IG all'epoca aveva circa 3 o 4 anni. Non sono mai andato a casa della mia ex moglie a trovare mia IG, in quanto mi sentivo escluso. Mia moglie non mi impediva di andare a trovare mia IG, ma io non ci andavo perché mi sentivo escluso. Da quando aveva l'età di tre o quattro anni, non ho più rivisto mia IG, se non di sfuggita;
(Vero è che la sig.ra ha festeggiato compleanni, comunione, cresima e varie Parte_1
feste, da ultima quella dei diciotto anni, senza avere al suo fianco la figura paterna?) Sì, è vero, ma non sono stato invitato. Probabilmente anche se fossi stato inviato non ci sarei andato. Non ho mai telefonato
o contattato mia IG per il suo compleanno, o meglio lo facevo quando era più piccola, poi da quando è diventata più grande non l'ho più fatto. Mia IG ora ha 23 anni. È nata il 20. 09.1999… omissis…”
In sostanza, il non soltanto ha confessato di non aver mai Pt_1
preso parte alla vita della IG , ma anche di non aver mai Pt_1
nemmeno tentato di costruire con lei una qualche sorta di legame, tanto pag. 6/14 da asserire di non avere l'abitudine di telefonarle finanche in ricorrenze speciali come i compleanni o addirittura di non vederla fisicamente da quando aveva all'incirca tre o quattro anni, pur abitando nello stesso paese (Gallo Matese) “… a uno o due chilometri di distanza…”.
Il generale disinteresse dimostrato da verso l'attrice ha Pt_1
trovato ulteriore riscontro nelle deposizioni dei testi escussi, Tes_1
e , i quali, da conoscenti e abituali frequentatori
[...] Testimone_2
della famiglia di madre dell'istante, hanno Persona_1
confermato la totale assenza del genitore durante il percorso di crescita della IG , anche di fronte agli inviti rivoltigli dalla stessa, al fine Pt_1
di riallacciare i rapporti.
In particolare, ha dichiarato che “(Vero è che la Tes_1
sig.ra nel crescere, ha cercato, spontaneamente, di creare Parte_1
qualche contatto con il padre, ma ricevendo sempre una risposta negativa?) So che lei ha sempre cercato l'affetto del papà, ma è sempre rimasta delusa, mi ha sempre detto che lui faceva finta di non vederla e si aspettava di essere cercata, ma ciò non avveniva;
(Vero è che il sig.
è stato invitato, più volte, anche dalla sig.ra Controparte_1 [...]
a prendere parte nella vita della IG ma senza esito Per_1
alcuno?) Mi è stato detto che il padre veniva invitato, ma senza esito.”;
invece ha riferito che “ADR. Sì, è vero e tanto posso Testimone_2
dire perché non ho mai visto nelle feste di famiglia, o Controparte_1
alla comunione, cresime, ecc, eventi ai quali ho partecipato per esservi stato invitato;
ADR. Posso solo confermare che non ho mai visto con la IG , comunque l'ho visto solo al suo Controparte_1 Pt_1
matrimonio… omissis…”
pag. 7/14 Inconsistenti e del tutto contraddittorie appaiono poi le giustificazioni addotte dal in merito a tale condotta. Pt_1
Parte convenuta addossa infatti la colpa dell'inesistenza di una relazione affettiva con l'attrice, all'atteggiamento ostruzionista perpetrato dalla moglie nei suoi confronti: ella Persona_1
avrebbe dapprima allontanato dalla casa di famiglia, fuggendo dai Pt_1
propri genitori, quando era ancora incinta, dopodiché avrebbe ostacolato in ogni modo lo sviluppo del loro legame, evitando di coinvolgere il padre nell'educazione della IG.
Eppure, in sede di interrogatorio formale, il ha dichiarato Pt_1 che: “… omissis… Mia moglie non mi impediva di andare a trovare mia IG, ma io non ci andavo perché mi sentivo escluso… non sono stato invitato (n.d.r. compleanni, comunione, cresima e varie feste).
Probabilmente anche se fossi stato inviato non ci sarei andato… omissis…”; inoltre, “ADR. (Quando era viva la nonna paterna, è stata accompagnata, più volte, presso l'abitazione paterna, al fine di farle conoscere suo padre e affinché quest'ultimo potesse trascorrere un po' di tempo in compagnia di sua IG) Sì, è vero.”
Ordunque, al di là dei motivi che possano aver spinto
[...]
ad allontanarsi, ancora in stato di gravidanza, dal tetto Per_1
coniugale, alcun impedimento materiale è mai stato posto da quest'ultima a nel prendere parte attivamente alla vita Controparte_1
della IG . Al contrario di quanto da lui dedotto, in realtà emerge Pt_1
come la madre dell'istante abbia tentato di agevolare lo sviluppo di questo rapporto - quantomeno nei primi anni di vita di - Parte_1
non trovando però terreno fertile dal lato del convenuto, che ha perseguito nella sua noncuranza e nell'omissione delle proprie pag. 8/14 responsabilità genitoriali, non adoperandosi in nessun modo al fine di diminuire il profondo distacco emotivo creatosi tra sé e l'istante.
Sulla scorta di quanto sin qui esposto, l'inottemperanza dei doveri genitoriali da parte del convenuto nei confronti di sua Controparte_1
IG, deve ritenersi dimostrata. Parte_1
3. Gli elementi fattuali descritti consentono a questo Tribunale di dedurre dal fatto noto quello ignoto secondo un principio di probabilità
(Cass. sent. 13 maggio 2011, n. 10527), sicché dalla negligente condotta tenuta da nei confronti della IG, odierna Controparte_1
attrice, discende sicuramente il danno morale ed esistenziale posto alla base della sua domanda risarcitoria.
Tanto si afferma a prescindere da certificate ricadute psicologiche negative attribuibili all'assenza del genitore.
Non certo si ignora che, secondo la giurisprudenza di legittimità
"il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento" (Cassazione 17164/19) tuttavia, nel caso di specie, la prova del pregiudizio non patrimoniale sofferto da parte attrice può ritenersi raggiunto facendo ricorso al metodo delle presunzioni: per quanto, infatti, nella società contemporanea, siano sempre più comuni le famiglie monoparentali e si stia assistendo ad un generale ampliamento dei modelli familiari, applicando le comuni regole di esperienza basate sull'id quod plerumque accidit, è facile ipotizzare che l'assenza di un genitore ingeneri una profonda sofferenza nel figlio per la privazione di beni fondamentali quali la cura, l'affetto e l'amore genitoriale.
pag. 9/14 D'altra parte, anche i testi hanno confermato il profondo disagio esistenziale patito da in conseguenza al disinteresse Parte_1
manifestato dal padre nei suoi confronti;
precisamente, Tes_1 ha affermato che “(Vero è che, sin da piccola, la sig.ra Parte_1
chiedeva del perché dell'assenza del padre nella sua vita?) Sì, vero si è fatta sempre 1000 domande, come se fosse colpa sua, si confidava spesso con me;
(Vero è che la sig.ra ha manifestato un Parte_1
disagio psicologico dovuto alla mancanza della figura paterna durante tutta la sua crescita?) Sì, è vero ne soffre tanto, è come se avesse qualcosa in meno rispetto alle sue cugine”; il teste Festa Giovanni invece ha riportato che “ADR. Posso dire che stava male, Pt_1
parecchie volte siamo andati lì per tranquillizzarla, una volta l'ho accompagnata con la mamma anche in Ospedale, ricordo il Santobono;
ricordo che piangeva, si disperava, aveva ansia e timore e ciò mi Pt_1
sembra quando era alle scuole medie ed ultimamente anche poco tempo fa ha avuto delle crisi, si chiudeva in sé stessa, non riusciva a comunicare.”
In definitiva, dalla lettura degli esiti dell'istruttoria, emerge la prova che un pregiudizio, inteso come danno conseguenza e non come danno evento, sia stato arrecato all'istante, in termini di disagio e sofferenza.
4. Accertata la sussistenza del danno connesso alla lesione di valori fondamentali della persona deve farsi ricorso al parametro della liquidazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. (Cassazione, sez. III, 19 febbraio 2016, n. 3260).
Come da giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sez. III, 13 gennaio 2016, n. 336) la liquidazione del danno morale per quanto pag. 10/14 ispirata all'equità deve, comunque, fondarsi su elementi oggettivi e deve seguire criteri logici anche al fine di verificare la correttezza del ragionamento seguito.
In tal senso, “la liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa resta affidata ad apprezzamenti discrezionali del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità purché la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo” (Cassazione, sez. I, 31 luglio 2015 n.
1622).
Ebbene, nell'ambito del danno endofamiliare, questo Giudice ritiene corretto fare ricorso ai criteri di liquidazione del danno connessi alla morte del genitore, sebbene con opportuni correttivi derivati dalla considerazione che la morte di un genitore è situazione oggettivamente diversa dalla assenza volontaria dello stesso, stante l'irreversibilità della prima situazione a fronte della possibile modificabilità della seconda, potendo i rapporti tra padre e figlio, seppure interrotti, riprendere nel corso del tempo (si v. per applicazione di analogo principio Cass. n.
34986 del 28/11/2022; Cass. n. 15148/2022; Tribunale Milano sez. X,
23/01/2025, n.606).
Pertanto, utilizzando le note Tabelle di Milano - integrate dall'osservatorio sulla Giustizia civile di Milano nel 2022 attraverso l'introduzione del valore punto e di cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti (tabelle aggiornate in base agli indici Istat a
Maggio 2024) - la liquidazione del danno patito da viene Parte_1
operata nei termini che seguono: l'interruzione di ogni rapporto padre- IG si considera avvenuta nell'anno 2000, ossia fin dal momento della pag. 11/14 nascita dell'istante; in ragione dell'età, a quella data, della vittima primaria, (22 punti – anni 40) e della vittima Controparte_1
secondaria, (28 punti – anni 0), dell'assenza di convivenza Parte_1
tra i due e della convivenza di con la madre (14 punti), Parte_1
nonché, infine, della sostanziale inesistenza di qualità ed intensità di una relazione affettiva tra i due (0 punti), si calcola l'importo di €
250.304,00 (totale 64 punti). Ciononostante, tenuto conto che, come prima evidenziato, il danno morale da mancato riconoscimento e mancato assolvimento dei doveri genitoriali è ovviamente inferiore al danno da perdita del genitore cui si è affettivamente legati, si ritiene equo apportare a questa somma una riduzione dell'80 % divenendo così pari a € 50.060,00 tenuto conto della circostanza che la minore è stata privata della figura genitoriale sin dalla tenera età e che pacifica è stata la presenza della madre e di altri familiari che hanno sostenuto l'attrice nel processo di crescita (per un confronto sulle percentuali di riduzioni applicate in casi simili, si v. Trib. Napoli n. 7032/2022; Tribunale
Trieste, 22/12/2017, n.868; Corte appello Salerno sez. II, 22/08/2023,
n.1063).
L'importo comprende altresì la rivalutazione monetaria e gli interessi legali "medio tempore" maturati, in conformità di consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale "nell'ambito della valutazione equitativa del danno, è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 cod. civ., senza necessità di specificare i singoli elementi della liquidazione" (Cass., sent. n. 2910/1995).
Decorreranno però gli interessi nella misura legale dalla decisione al saldo.
pag. 12/14 5. Nessun'altra voce di danno appare meritevole di accoglimento.
In particolare, l'eccezione sollevata in ordine al presunto danno patrimoniale patito dall'attrice risulta formulata in termini Pt_1
eccessivamente generici – se ne fa menzione solo in punto di conclusioni dell'atto introduttivo, a mezzo della poco chiara dicitura
“… e del relativo sostegno economico…” – tali da non consentire di comprendere se la stessa integri una vera e propria domanda risarcitoria oppure una mera argomentazione difensiva.
In ogni caso, la parte non ha fornito alcun riscontro probatorio idoneo a dimostrare l'effettiva esistenza, entità e riferibilità causale del danno allegato, con conseguente insussistenza dei presupposti per la sua liquidazione.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta.
Attesa l'ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dello
Stato, si dispone che il pagamento delle spese processuali sia eseguito in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. N. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 50.060,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre interessi legali della presente pronuncia al soddisfo;
pag. 13/14 - condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I. V. A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
- dispone che il pagamento delle somme per spese e compensi sia eseguito in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n.
115/2002.
Santa Maria Capua Vetere,28.4.2025
Il giudice
Dott.ssa Ambra Alvano
pag. 14/14