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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/11/2025, n. 5612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5612 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14771/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice dott.ssa RI Vittoria AL Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14771/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...] (C. F. , residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Ametis del Foro di Venezia (pec:
, presso il cui studio – sito in Cavarzere, Corte Beggiolini, n. 3 – Email_1
è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
contro
, nata a [...], il [...] (C.F. ), residente a Controparte_1 C.F._2
Cavarzere, via Volta, n. 20 F, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Biasin del Foro di Rovigo (pec:
, presso il cui studio – sito in Rovigo, Corso del Popolo, n. 268 – è Email_2 elettivamente domiciliata;
-resistente-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 27.05.2025.
Conclusioni del P.M.: “Visto, parere favorevole all'accoglimento del ricorso”
* * *
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.07.2024, adiva questo Tribunale, chiedendo di Parte_1 disporre la modifica della sentenza emessa dal Tribunale di Venezia n. 1805/2011 del 20.04.2011 (pubbl. il 27.07.2011) resa nei confronti di che disponeva la cessazione degli effetti civili del CP_1 N. R.G. 14771/2024
matrimonio e ne regolava le condizioni;
in particolare, il ricorrente chiedeva: “Accogliere la presente istanza di revisione nei confronti di e disporre la restituzione della casa coniugale, già di proprietà del marito, al sig. CP_1
, e nel contempo dichiarare formalmente la cessazione dell'obbligo di corresponsione del contributo al Parte_1 mantenimento in favore di ed a carico del ricorrente a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in Parte_2 sede di divorzio, con effetto, per la casa, a partire dalla data della presente domanda, mentre per quanto riguarda il mantenimento, la ratifica ufficiale di quanto già accordato tra i genitori e ”. Il , Parte_1 CP_1 Pt_1
a sostegno della sua domanda, deduceva che la figlia Pt_2 ultramaggiorenne, svolgeva da tempo attività lavorativa (e segnatamente dall'anno 2017), avendo pertanto la stessa raggiunto l'indipendenza economica, sicché doveva ritenersi cessato, in capo al ricorrente, sia l'obbligo di mantenimento in favore della stessa, sia quello dell'assegnazione della casa coniugale all'ex moglie. Sottolineava, inoltre, come non appena raggiunta la maggiore età, di comune accordo Pt_2 con i genitori, aveva iniziato a percepire direttamente il contributo al mantenimento, che veniva accreditato nel suo conto corrente bancario, e ciò fino al 2017 quando la figlia aveva iniziato a lavorare.
Si costituiva in giudizio la resistente eccependo in via preliminare la nullità del ricorso CP_1 introduttivo per mancato rispetto del termine a comparire e chiedendo la fissazione di una nuova udienza nel rispetto del termine previsto dall'art. 473-bis.14, co. 5 c.p.c. Con ordinanza resa a verbale all'udienza del 17.12.2024, il Giudice, accogliendo l'eccezione formulata da parte resistente circa il mancato rispetto del termine a comparire, fissava la nuova udienza del 8.04.2025 per i medesimi incombenti. Orbene, alla suddetta udienza, si costituiva nuovamente in giudizio la resistente, reiterando nuovamente le eccezioni, deduzioni e conclusioni di cui alla precedente comparsa di costituzione e risposta, ed in particolare eccependo la mancata citazione nel procedimento da parte del della figlia maggiorenne Pt_1
in quanto litisconsorte necessario, con conseguente violazione del Pt_2 contraddittorio, tale da inficiare la regolare costituzione del rapporto processuale;
nel merito chiedeva:
“In relazione alla domanda di revisione in ordine alla casa coniugale : pur riconoscendo l'esistenza dei presupposti per la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla signora e ribadita la disponibilità alla riconsegna già CP_1 formalizzata nella prima comparsa di risposta, si chiede il rigetto della domanda di restituzione così come formulata con riferimento al momento della decorrenza degli effetti della revoca stessa e il riconoscimento che, in virtù degli accordi presi in sede di separazione personale omologata dal Tribunale di Venezia , nel caso di vendita del bene immobile in questione dovrà essere corrisposto alla resistente 1/3 del prezzo percepito. Nel merito e in relazione alla domanda di cessazione dell'obbligo di contributo al mantenimento della figlia: fermo restando che a far data dal 4.01.2021 ha raggiunto una Parte_2 stabilità economica tale da comportare il venir meno del diritto al mantenimento, si chiede il rigetto della domanda del ricorrente così come formulata per i motivi illustrati nel presente atto”. In particolare, la resistente deduceva – pur non opponendosi ad un provvedimento di modifica in merito all'assegnazione della casa coniugale e rendendosi disponibile al rilascio dell'immobile – che “la domanda così come formulata dal ricorrente non è corretta in quanto si chiede al Tribunale di provvedere in ordine alla “ restituzione” quando, in verità, doveva essere chiesta la revoca N. R.G. 14771/2024
della predetta assegnazione”, escludendosi pertanto effetti retroattivi della revoca stessa. Quanto all'intervenuta cessazione dell'obbligo in capo al di mantenimento della figlia , la Pt_1 Pt_2
– pur non opponendosi alla chiesta revoca, non vivendo più la figlia con la madre ed avendo la CP_1 stessa effettivamente raggiunto un'indipendenza economica – ne contestava tuttavia la decorrenza, non potendosi la revoca farsi retroagire rispetto alla proposizione della domanda diversamente da quanto richiesto dal ricorrente. Negava, peraltro, la sussistenza di alcun accordo tra le parti circa la cessazione dell'obbligo in capo al padre di pagare il contributo al mantenimento alla figlia a decorrere dall'anno 2017.
Il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8.04.2025, evidenziata l'insussistenza delle condizioni per disporre la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della figlia Pt_2
(v. ordinanza del 28.04.2025, le cui motivazioni sono da intendersi in tal sede integralmente
[...] richiamate), fissava l'udienza del 27.05.2025. In detta udienza, in cui venivano sentite personalmente le parti, il Giudice delegato – verificata l'impossibilità per le stesse di raggiungere un accordo – rimetteva la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, notiziato, è intervenuto ritualmente nel processo e ha concluso in data 24.10.2025 come in epigrafe.
* * *
Innanzitutto, deve rilevarsi – quanto alla domanda ex art. 337-sexies c.c. – che, nel corso dell'udienza del
8.04.2025, parte ricorrente ha rappresentato che in data 1.04.2025 la resistente gli ha restituito le chiavi dell'immobile adibito a casa coniugale, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine a tale pretesa.
Tanto premesso, in considerazione della pacifica cessazione di ogni rapporto di convivenza della figlia maggiorenne con la madre (convivendo la stessa con il proprio fidanzato) e della restituzione da Pt_2 parte della delle chiavi dell'abitazione che era adibita a casa coniugale, deve darsi atto che è CP_1 cessata la materia del contendere tra le parti, non sussistendo alcun interesse attuale del ricorrente ad una pronuncia sul punto.
Quanto, invece, alla richiesta di revoca avanzata dal volta ad ottenere la revoca del contributo Pt_1 di mantenimento per la figlia maggiorenne si osserva quanto segue.
In diritto va ricordato che per costante giurisprudenza: “L'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae fintanto che il figlio, senza sua colpa, non abbia raggiunto l'effettiva indipendenza economica. La valutazione circa il raggiungimento dell'autosufficienza economica deve basarsi su un accertamento di fatto che consideri molteplici elementi: l'età del beneficiario, l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, l'impegno profuso nella ricerca di un'occupazione lavorativa e la complessiva condotta personale tenuta dopo il raggiungimento della maggiore età. Non è sufficiente lo svolgimento di lavori part-time o temporanei per ritenere raggiunta l'indipendenza economica, soprattutto se il figlio sta ancora legittimamente completando N. R.G. 14771/2024
un percorso di formazione specializzante per acquisire competenze da spendere nel settore lavorativo di riferimento” (in termini, C. Cass. sez. I civ. ord. 3552/2025).
In applicazione dei superiori principi, merita accoglimento la domanda di revoca del mantenimento della figlia maggiorenne delle parti. Ed invero, costituisce fatto pacifico che – di anni 31 – non abiti Pt_2 più con la madre ed abbia raggiunto la propria indipendenza economica, con conseguente effettivo ingresso della stessa nel mondo del lavoro.
Tale circostanza, peraltro, è stata pacificamente ammessa anche dalla stessa resistente che ha contestato solo il momento della raggiunta indipendenza economica della figlia.
Sul punto si rileva che la decorrenza della revoca non può farsi retroagire rispetto alla proposizione della domanda, diversamente da quanto richiesto dal ricorrente (cfr. Cass. civ., sez. I, 23.06.2023, n. 18089, secondo cui: “La decisione del giudice, relativa al contributo per il mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario o collocatario, non ha effetti costituitivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che, nell'an, è direttamente connesso allo status genitoriale. Il diritto a percepirlo di un sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo suddetto, sicché la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo rispetto alla data della domanda di modificazione, ma la sua decorrenza è di regola collegata alla domanda di revisione ovvero, motivatamente, da un periodo successivo”).
In considerazione delle ragioni della decisione, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 1805/2011 del 20.04.2011 (pubblicata in data 27.07.2011) così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti quanto alla domanda proposta in ricorso con riferimento alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
2) Accoglie la domanda di revoca del contributo di mantenimento in favore della figlia Pt_2
(nata a [...] il [...]) proposta dal ricorrente e, per l'effetto, revoca il contributo
[...] di mantenimento disposto in favore della stessa, con decorrenza dalla presentazione del ricorso;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 6.11.2025
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa RI Vittoria AL
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice dott.ssa RI Vittoria AL Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14771/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...] (C. F. , residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Ametis del Foro di Venezia (pec:
, presso il cui studio – sito in Cavarzere, Corte Beggiolini, n. 3 – Email_1
è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
contro
, nata a [...], il [...] (C.F. ), residente a Controparte_1 C.F._2
Cavarzere, via Volta, n. 20 F, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Biasin del Foro di Rovigo (pec:
, presso il cui studio – sito in Rovigo, Corso del Popolo, n. 268 – è Email_2 elettivamente domiciliata;
-resistente-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 27.05.2025.
Conclusioni del P.M.: “Visto, parere favorevole all'accoglimento del ricorso”
* * *
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.07.2024, adiva questo Tribunale, chiedendo di Parte_1 disporre la modifica della sentenza emessa dal Tribunale di Venezia n. 1805/2011 del 20.04.2011 (pubbl. il 27.07.2011) resa nei confronti di che disponeva la cessazione degli effetti civili del CP_1 N. R.G. 14771/2024
matrimonio e ne regolava le condizioni;
in particolare, il ricorrente chiedeva: “Accogliere la presente istanza di revisione nei confronti di e disporre la restituzione della casa coniugale, già di proprietà del marito, al sig. CP_1
, e nel contempo dichiarare formalmente la cessazione dell'obbligo di corresponsione del contributo al Parte_1 mantenimento in favore di ed a carico del ricorrente a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in Parte_2 sede di divorzio, con effetto, per la casa, a partire dalla data della presente domanda, mentre per quanto riguarda il mantenimento, la ratifica ufficiale di quanto già accordato tra i genitori e ”. Il , Parte_1 CP_1 Pt_1
a sostegno della sua domanda, deduceva che la figlia Pt_2 ultramaggiorenne, svolgeva da tempo attività lavorativa (e segnatamente dall'anno 2017), avendo pertanto la stessa raggiunto l'indipendenza economica, sicché doveva ritenersi cessato, in capo al ricorrente, sia l'obbligo di mantenimento in favore della stessa, sia quello dell'assegnazione della casa coniugale all'ex moglie. Sottolineava, inoltre, come non appena raggiunta la maggiore età, di comune accordo Pt_2 con i genitori, aveva iniziato a percepire direttamente il contributo al mantenimento, che veniva accreditato nel suo conto corrente bancario, e ciò fino al 2017 quando la figlia aveva iniziato a lavorare.
Si costituiva in giudizio la resistente eccependo in via preliminare la nullità del ricorso CP_1 introduttivo per mancato rispetto del termine a comparire e chiedendo la fissazione di una nuova udienza nel rispetto del termine previsto dall'art. 473-bis.14, co. 5 c.p.c. Con ordinanza resa a verbale all'udienza del 17.12.2024, il Giudice, accogliendo l'eccezione formulata da parte resistente circa il mancato rispetto del termine a comparire, fissava la nuova udienza del 8.04.2025 per i medesimi incombenti. Orbene, alla suddetta udienza, si costituiva nuovamente in giudizio la resistente, reiterando nuovamente le eccezioni, deduzioni e conclusioni di cui alla precedente comparsa di costituzione e risposta, ed in particolare eccependo la mancata citazione nel procedimento da parte del della figlia maggiorenne Pt_1
in quanto litisconsorte necessario, con conseguente violazione del Pt_2 contraddittorio, tale da inficiare la regolare costituzione del rapporto processuale;
nel merito chiedeva:
“In relazione alla domanda di revisione in ordine alla casa coniugale : pur riconoscendo l'esistenza dei presupposti per la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla signora e ribadita la disponibilità alla riconsegna già CP_1 formalizzata nella prima comparsa di risposta, si chiede il rigetto della domanda di restituzione così come formulata con riferimento al momento della decorrenza degli effetti della revoca stessa e il riconoscimento che, in virtù degli accordi presi in sede di separazione personale omologata dal Tribunale di Venezia , nel caso di vendita del bene immobile in questione dovrà essere corrisposto alla resistente 1/3 del prezzo percepito. Nel merito e in relazione alla domanda di cessazione dell'obbligo di contributo al mantenimento della figlia: fermo restando che a far data dal 4.01.2021 ha raggiunto una Parte_2 stabilità economica tale da comportare il venir meno del diritto al mantenimento, si chiede il rigetto della domanda del ricorrente così come formulata per i motivi illustrati nel presente atto”. In particolare, la resistente deduceva – pur non opponendosi ad un provvedimento di modifica in merito all'assegnazione della casa coniugale e rendendosi disponibile al rilascio dell'immobile – che “la domanda così come formulata dal ricorrente non è corretta in quanto si chiede al Tribunale di provvedere in ordine alla “ restituzione” quando, in verità, doveva essere chiesta la revoca N. R.G. 14771/2024
della predetta assegnazione”, escludendosi pertanto effetti retroattivi della revoca stessa. Quanto all'intervenuta cessazione dell'obbligo in capo al di mantenimento della figlia , la Pt_1 Pt_2
– pur non opponendosi alla chiesta revoca, non vivendo più la figlia con la madre ed avendo la CP_1 stessa effettivamente raggiunto un'indipendenza economica – ne contestava tuttavia la decorrenza, non potendosi la revoca farsi retroagire rispetto alla proposizione della domanda diversamente da quanto richiesto dal ricorrente. Negava, peraltro, la sussistenza di alcun accordo tra le parti circa la cessazione dell'obbligo in capo al padre di pagare il contributo al mantenimento alla figlia a decorrere dall'anno 2017.
Il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8.04.2025, evidenziata l'insussistenza delle condizioni per disporre la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della figlia Pt_2
(v. ordinanza del 28.04.2025, le cui motivazioni sono da intendersi in tal sede integralmente
[...] richiamate), fissava l'udienza del 27.05.2025. In detta udienza, in cui venivano sentite personalmente le parti, il Giudice delegato – verificata l'impossibilità per le stesse di raggiungere un accordo – rimetteva la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, notiziato, è intervenuto ritualmente nel processo e ha concluso in data 24.10.2025 come in epigrafe.
* * *
Innanzitutto, deve rilevarsi – quanto alla domanda ex art. 337-sexies c.c. – che, nel corso dell'udienza del
8.04.2025, parte ricorrente ha rappresentato che in data 1.04.2025 la resistente gli ha restituito le chiavi dell'immobile adibito a casa coniugale, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine a tale pretesa.
Tanto premesso, in considerazione della pacifica cessazione di ogni rapporto di convivenza della figlia maggiorenne con la madre (convivendo la stessa con il proprio fidanzato) e della restituzione da Pt_2 parte della delle chiavi dell'abitazione che era adibita a casa coniugale, deve darsi atto che è CP_1 cessata la materia del contendere tra le parti, non sussistendo alcun interesse attuale del ricorrente ad una pronuncia sul punto.
Quanto, invece, alla richiesta di revoca avanzata dal volta ad ottenere la revoca del contributo Pt_1 di mantenimento per la figlia maggiorenne si osserva quanto segue.
In diritto va ricordato che per costante giurisprudenza: “L'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae fintanto che il figlio, senza sua colpa, non abbia raggiunto l'effettiva indipendenza economica. La valutazione circa il raggiungimento dell'autosufficienza economica deve basarsi su un accertamento di fatto che consideri molteplici elementi: l'età del beneficiario, l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, l'impegno profuso nella ricerca di un'occupazione lavorativa e la complessiva condotta personale tenuta dopo il raggiungimento della maggiore età. Non è sufficiente lo svolgimento di lavori part-time o temporanei per ritenere raggiunta l'indipendenza economica, soprattutto se il figlio sta ancora legittimamente completando N. R.G. 14771/2024
un percorso di formazione specializzante per acquisire competenze da spendere nel settore lavorativo di riferimento” (in termini, C. Cass. sez. I civ. ord. 3552/2025).
In applicazione dei superiori principi, merita accoglimento la domanda di revoca del mantenimento della figlia maggiorenne delle parti. Ed invero, costituisce fatto pacifico che – di anni 31 – non abiti Pt_2 più con la madre ed abbia raggiunto la propria indipendenza economica, con conseguente effettivo ingresso della stessa nel mondo del lavoro.
Tale circostanza, peraltro, è stata pacificamente ammessa anche dalla stessa resistente che ha contestato solo il momento della raggiunta indipendenza economica della figlia.
Sul punto si rileva che la decorrenza della revoca non può farsi retroagire rispetto alla proposizione della domanda, diversamente da quanto richiesto dal ricorrente (cfr. Cass. civ., sez. I, 23.06.2023, n. 18089, secondo cui: “La decisione del giudice, relativa al contributo per il mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario o collocatario, non ha effetti costituitivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che, nell'an, è direttamente connesso allo status genitoriale. Il diritto a percepirlo di un sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo suddetto, sicché la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo rispetto alla data della domanda di modificazione, ma la sua decorrenza è di regola collegata alla domanda di revisione ovvero, motivatamente, da un periodo successivo”).
In considerazione delle ragioni della decisione, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 1805/2011 del 20.04.2011 (pubblicata in data 27.07.2011) così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti quanto alla domanda proposta in ricorso con riferimento alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
2) Accoglie la domanda di revoca del contributo di mantenimento in favore della figlia Pt_2
(nata a [...] il [...]) proposta dal ricorrente e, per l'effetto, revoca il contributo
[...] di mantenimento disposto in favore della stessa, con decorrenza dalla presentazione del ricorso;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 6.11.2025
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa RI Vittoria AL
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Lisa Micochero