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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 20/08/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese in data 20.08.2025 nella causa RG n. 155/2020 promossa da
, , assistita dall'avv. BONINO GIOVANNI Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, , assistito dagli Controparte_1 P.IVA_1 avv. MORREALE GABRIELE, ZECCHINI SILVIA
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-la ricorrente, titolare di pensione di reversibilità cat. SOCOM n. 38522635 con decorrenza dal
1.1.2010, si è rivolta al Tribunale di Biella, in funzione di GL, a seguito della riliquidazione della CP_ detta pensione effettuata dall' (con relativa richiesta di restituzione della assunta eccedenza) di cui ai provvedimenti del 2017 e 2018 meglio indicati in ricorso;
la ricorrente, contestando i provvedimenti amministrativi, ha chiesto dunque al Tribunale di accertare -nei termini prospettati in atti- la corretta misura della pensione in relazione alle annualità 2014-2018 e di condannare l' a restituirle quanto trattenuto in conseguenza della riliquidazione;
CP_1
-la ricorrente, in particolare, deducendo di essere titolare di redditi derivanti dallo svolgimento CP_ dell'attività di agente, ha lamentato l'erronea applicazione, da parte dell' del disposto di cui all'art. 1, co. 41, l. 335/1995; CP_
-l' costituendosi in giudizio, ha difeso la correttezza del proprio operato e chiesto il rigetto del ricorso;
CP_
-la causa, istruita documentalmente, con audizione di funzionari e del commercialista della ricorrente e mediante CTU contabile, è stata discussa oralmente all'odierna udienza del 10.7.25 e trattenuta a decisione in data odierna, a seguito del deposito di note di trattazione scritta.
Considerato che:
-sono sostanzialmente pacifici i fatti di causa;
-la ricorrente è titolare di pensione di reversibilità (SOCOM n. 38522635) dal 1.1.2010;
-ella svolge altresì attività di agente, per conto della Financialpoint s.r.l.; CP_
-ella è dunque iscritta alla Gestione Commercianti e all'Enasarco;
-con i provvedimenti del 2.11.2017 e dell' 8.6.2018, l' , come visto, ha proceduto a CP_1 ricalcolare l'importo della pensione spettante alla ricorrente: ritenendo la somma dovuta inferiore a quella già erogata, ha proceduto a ridurre l'importo della prestazione, comunicando altresì che avrebbe operato future trattenute per mesi 40, per recuperare il preteso indebito;
CP_
-l' ha sostenuto di aver proceduto alla riliquidazione della pensione, in ragione del fatto che la ricorrente avrebbe percepito redditi ulteriori rispetto a quelli indicati nelle dichiarazioni
1 annualmente rese (mod. 730/PF), redditi che, tuttavia, non sarebbero stati dalla stessa comunicati CP_ all' tramite modelli RED;
CP_
-l' ha in particolare sostenuto che, relativamente alle annualità oggetto di causa, “i redditi dichiarati nei modelli PF non comprendono i redditi presenti nei modelli 770 quadro AU che sono soggetti a ritenuta d'acconto”;
-in altri termini, sul presupposto che i redditi indicati nei modelli 770 fossero diversi ed ulteriori CP_ rispetto a quelli esposti nelle dichiarazioni PF, l' ha sostenuto che al reddito di impresa risultante dal quadro RG rigo 36 del modello PF, dovesse sommarsi l'importo indicato come
“imponibile soggetto a ritenuta” nel quadro AU dei modelli 770;
-di qui sarebbe risultato un maggiore “abbattimento” della pensione di reversibilità ex art. 1, co. 41
l. 335/1995; CP_
-nel corso del giudizio, a seguito dell'audizione di una funzionaria e del commercialista della ricorrente, l'Istituto, con provvedimento del 20.5.24, ha in autotutela rettificato i provvedimenti impugnati così deliberando: “la sig.ra ha presentato ricorso giudiziario contestandogli Parte_1 indebiti notificati. La sede, a seguito di ulteriori controlli sulle dichiarazioni fiscali dell'interessata, ha verificato di aver erroneamente calcolato la trattenuta ex lege 335/95, avendo cioè considerato rilevante anche il reddito delle provvigioni sulle quali era stata pagata la ritenuta d'acconto (codice Q delle CU oggetto di ricorso). Di conseguenza si è provveduto a ricostituire la pensione SOCOM n. 3852635 in capo all' interessata e a ricalcolare l'importo esatto della trattenuta ex lege 335/1995 per il periodo dal 2014 al 2018 con i redditi corretti. Da tale lavorazione si è generato un credito di euro 17.512,04 lordi (netti euro
13.484,27). Tale importo è stato utilizzato per compensare i debiti residui che al 20/05/2024 ammontavano ad euro 8.246,29 complessivi … e sarà erogato quindi un credito netto di euro 5.237,98 sulla prima rata di pensione utile”;
-all'esito dell'assunzione del provvedimento in autotutela, tuttavia, permanendo contrasti tra le parti in ordine alle pretese azionate (e non accettando parte attrice alcun contraddittorio sulle nuove CP_ circostanze allegate dall' – ossia l'asserito controcredito posto dall'Istituto in CP_1 compensazione), si è provveduto a disporre CTU contabile al fine di individuare l'ammontare della pensione spettante alla ricorrente e verificare conseguentemente la presenza di pagamenti indebiti;
-prima di esaminare gli esiti della CTU, appare opportuno illustrare la normativa rilevante nel caso di specie;
-l'art. 1, co. 41 l. 335/1995 dispone che: “ La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria
è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
-la norma in esame dispone, dunque, la cumulabilità -entro certi limiti- della pensione di reversibilità con i redditi del beneficiario;
-la tabella F, cui rinvia la prima parte del terzo periodo della disposizione in esame, prevede infatti che la pensione ai superstiti venga decurtata in percentuali diverse, a seconda dell'ammontare del reddito percepito: 25% nel caso di reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti (per 13 mensilità); 40% nel caso di reddito superiore a 4 volte questo trattamento;
50% nel caso di reddito superiore a 5 volte questo trattamento;
-il quarto periodo della norma che si sta esaminando introduce, inoltre, una “clausola di salvaguardia”, prevedendo che in ogni caso il trattamento complessivo derivante dal cumulo dei 2 redditi e dalla pensione ridotta non può essere inferiore a quello che sarebbe spettato al beneficiario qualora il suo reddito si fosse collocato nella fascia precedente;
-ebbene, si osserva in linea generale che il regime di cumulabilità dei redditi previsto per le pensioni di reversibilità tende a tutelare il titolare della pensione, conservando il più possibile la prestazione previdenziale anche in ragione della funzione propria della stessa, di sollevare i familiari dallo stato di bisogno causato dalla scomparsa della persona che all'interno del nucleo familiare produceva un reddito destinato alla famiglia;
-la pensione ai superstiti è infatti una forma di tutela previdenziale nella quale l'evento protetto è la morte, vale a dire un fatto naturale che, secondo una presunzione legislativa, crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto, i quali sono i soggetti protetti e l'ordinamento configura la pensione di reversibilità come "una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell'interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l'effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3 Cost., comma 2) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore di un trattamento preferenziale (art. 38 Cost., comma 2) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38 Cost., comma 1)" (Corte cost., sent. n. 286 del 1987 e anche Corte Cost. sent.n.162 del 2022);
-è stato, tuttavia, chiarito dalla stessa C. Cost. (v. sent. 241/16, rich. da C. Cost. 162/22) che “con riferimento alla specifica questione del cumulo tra pensione e redditi da lavoro, la sussistenza di altre fonti di reddito può ben giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico, " in quanto "la funzione previdenziale della pensione non si esplica, o almeno viene notevolmente ridotta, quando il lavoratore si trovi ancora in godimento di un trattamento di attività" (sentenza n. 275 del 1976)" (sentenza n. 241 del
2016). Il legislatore, attraverso le norme che stabiliscono i limiti di cumulabilità tra pensione e reddito, tiene conto della diminuzione dello stato di bisogno del pensionato, che deriva dalla disponibilità di un reddito aggiuntivo, e, nell'esercizio della sua discrezionalità, è chiamato a bilanciare i diversi valori coinvolti modulando la concreta disciplina del cumulo, in necessaria armonia con i princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza (…)”;
-questa, dunque, la ratio della norma che si sta esaminando;
-ebbene, venendo al caso di specie, poiché per la decisione della presente vertenza è necessaria la soluzione di questioni tecniche di natura contabile, il Tribunale, a tal fine, recepisce -nei termini oltre indicati- le conclusioni finali cui è pervenuto il CTU dr. che si reputano logiche, Per_1 condivisibili e convincenti, poichè la metodologia seguita appare corretta, l'elaborato peritale finale risulta il frutto di un'analisi puntuale ed obiettiva delle evidenze disponibili e della documentazione in atti, l'attività del consulente si è svolta nel rispetto del contraddittorio e le risposte alle controdeduzioni delle parti si ritengono logiche, articolate e persuasive;
-il CTU, come richiesto, ha dapprima individuato i redditi della ricorrente negli anni 2014-2018, al CP_ netto degli oneri deducibili (ossia contributi ed Enasarco); si ritiene corretto, sul punto, l'operato del CTU, che ha dedotto anche i contributi Enasarco, precisando, a fronte delle CP_ CP_ osservazioni dell' che esso, pretendendo la decurtazione dei soli contributi non tiene “in considerazione quanto riportato nel quadro RP ove (oltre ai contributi pagati e già indicati nel quadro RR) confluiscono altresì gli altri oneri previdenziali obbligatori, qualsiasi sia l'istituto di riferimento. Nel caso in questione, il quadro RP21 accoglie sia i contributi che i contributi Enasarco, in quanto anch'essi CP_1 risultano essere contributi previdenziali obbligatori…”;
-ha in secondo luogo verificato se il reddito prodotto anno per anno superasse la soglia (o le soglie) previste dalla tabella F;
-ha, quindi, operato, ove il superamento dei redditi vi sia stato, la riduzione percentuale della pensione;
-ha, poi, verificato l'eventuale applicabilità della clausola di salvaguardia;
-è giunto, quindi, a determinare la pensione spettante alla sig.ra nelle annualità richieste;
Pt_1 CP_
-l' ha contestato la metodologia di calcolo adottata dal dr. ma la stessa è immune da Per_1 vizi e coerente con il disposto normativo di cui all'art. 1, co. 1 sopra cit.;
3 -si esamina, a titolo esemplificativo, l'anno 20151, all. 20 alla CTU, al fine di dare conto della correttezza del metodo seguito dal consulente del Tribunale;
-si osserva, innanzitutto, che i dati numerici contenuti nella tabella all. 20 CTU sono CP_ sostanzialmente sovrapponibili a quelli presenti nella tabella proposta dall' nelle osservazioni alla bozza di CTU (la differenza principale, peraltro economicamente poco significativa, risiede nella valutazione o meno dei contributi Enasarco);
-ebbene, il dr. ha indicato questi dati: Per_1 CP_
• redditi prodotti dalla ricorrente, al netto dei contributi ed Enasarco: euro 21.913;
• pensione di reversibilità non ridotta: euro 14.254,63;
• reddito massimo della fascia precedente: euro 19.573,71;
• pensione di reversibilità ridotta del 25% in ragione del superamento della prima fascia: euro 10.690,97 (14.254,71 - 25%);
• trattamento complessivo garantito dalla clausola di salvaguardia: euro 33.828,34 (ossia la somma del reddito massimo della fascia precedente e della pensione non ridotta = 19.573,71
+ 14.254,63);
• trattamento risultante dalla somma dei redditi effettivi e della pensione ridotta del 25 %: euro 32.603,97 (ossia 21.913+10.690,97);
• misura della pensione spettante: 11.915,34 (ossia 33.828-21.913);
-salvo quest'ultimo dato (e la valutazione dei contributi Enasarco), come detto, tutti i dati indicati CP_ dal dr. corrispondono a quelli indicati dall' Per_1
-il procedimento logico seguito è corretto in quanto il CTU:
1. sommando il reddito che non supera quello della fascia immediatamente precedente e la pensione non ridotta, ha individuato il trattamento garantito dalla clausola di salvaguardia
(euro 33.828,34);
2. sommando il reddito prodotto dalla ricorrente (che supera quello della fascia precedente) con la pensione dunque ridotta del 25%, ha riscontrato che il trattamento complessivo risulta inferiore a quello garantito dall'applicazione della clausola di salvaguardia (euro 32.603,97);
3. ha operato i calcoli corretti per garantire il trattamento complessivo dovuto: il trattamento garantito è dato dalla somma del reddito percepito (che supera la soglia precedente) e della pensione spettante;
4. per individuare la pensione spettante occorre dunque sottrarre dal reddito garantito il reddito prodotto2;
-i passaggi descritti rappresentano il corretto sviluppo contabile della norma e, dunque, la misura della pensione spettante alla ricorrente deve essere individuato negli importi indicati dal CTU, pari a totali euro 60.619,48 lordi, per le annualità 2014-2018;
-ciò posto, il CTU, partendo da questo dato, ha verificato che per il periodo di cui si discorre la ricorrente ha subito trattenute indebite per 28.664,23; CP_
-il CTU ha fatto presente, poi, che nel corso del giudizio, come visto, l' ha riconosciuto alla ricorrente euro 17.512,04 (di cui 16.055 relativamente al periodo di cui si discorre), procedendo a compensare gli stessi con un proprio asserito controcredito di euro 8.246,29;
-ha quindi precisato che l' ha effettuato pagamenti non dovuti per 8.593,34; CP_1
-ha infine correttamente concluso nel senso per cui, stante l'impossibilità di accertare la sussistenza CP_ del controcredito azionato dall' all'esito delle ricostruzioni contabili esposte, residua un credito
CP_ 1 Ritiene, al proposito, il Tribunale che sia corretto, come indicato dall' utilizzare i dati reddituali dell'anno d'imposta precedente, in quanto soltanto in epoca successiva alla produzione del reddito si ha contezza del suo ammontare. CP_ 2 Oppure si può giungere al medesimo risultato attraverso questa operazione, individuata dall' ma non completata:
-sottrarre dal reddito prodotto (superiore alla fascia precedente) la pensione intera per individuare la riduzione massima;
CP
-sottrarre poi dalla pensione intera la riduzione massima: ed è questo il passaggio mancante nei conteggi
4 a favore della ricorrente pari a 16.763,44, corrispondente alla somma di euro 8.517,15 (quanto ancora dovuto all'esito delle ricostruzioni di cui sopra) e 8.246,29 (importo derivante dalla compensazione effettuata);
-si trascrivono, per completezza, le conclusioni del CTU, facendo presente che -come detto – il Tribunale ha aderito alla opzione n. 2 (calcolo sul reddito dell'anno precedente);
“Il c.t.u. …..a) determini l'ammontare della pensione di reversibilità n. 38522635 spettante alla ricorrente, relativamente ai periodi di competenza indicati nel provvedimento dell'8 giugno 2018 e nel CP_1 provvedimento del 2 novembre 2017 (annualità dal 2014 al 2018), ricostruendo quali siano gli importi CP_1 eventualmente decurtabili;
Il sottoscritto, sulla base delle ricostruzioni contabili operate, ritiene che l'ammontare della pensione di reversibilità n. 38522635 spettante alla ricorrente e gli importi decurtabili della stessa per le annualità dal 2014 al 2018 siano pari ad: (…) 2) euro 69.212,82 quale pensione al lordo di eventuali importo decurtabili che risultano essere pari ad euro 8.593,34; pertanto la pensione effettivamente spettante risulta essere euro 60.619,48. Tale conteggio è effettuato nella fattispecie in cui il metodo di calcolo utilizzato ai fini della riduzione della pensione si basa sul reddito dell'anno solare precedente alla percezione della pensione oggetto di decurtazione.
“Il c.t.u. ….b) verifichi, alla luce di quanto sopra, se siano stati effettuati -ed in quale misura pagamenti non dovuti;
” Il sottoscritto dà evidenza che i pagamenti non dovuti effettuati dall alla sig.ra risultano essere CP_1 Pt_1 pari a: (…) 2) euro 8.593,34, nel caso in cui ai fini della riduzione della pensione si tenga conto del reddito dell'anno solare precedente a quello di percezione della pensione oggetto di decurtazione.
Si ritiene che tali somme siano state trattenute dalla pensione della sig.ra a partire dal mese di marzo Pt_1
2018, come indicato anche nel provvedimento del 02 novembre 2017. CP_1
“Il c.t.u…. c) riferisca ogni altro elemento utile ai fini di giustizia”. Sulla base delle ricostruzioni contabili, come sopra operate, e viste le osservazioni delle parti, il sottoscritto, in conclusione, ritiene che il quantum dovuto dall alla sig.ra sia pari: CP_1 Pt_1 (..)
2) euro 16.763,44 lordi nel caso in cui ai fini della riduzione della pensione si tenga conto del reddito dell'anno solare precedente a quello di percezione della pensione oggetto di decurtazione (Allegato 20). Tale importo è dato dalla somma tra euro 8.517,15 ed euro 8.246,29 derivanti dalla compensazione del credito che l' ritiene vantare verso la sig.ra e di cui non si ha certezza dell'esistenza”; CP_1 Pt_1
-in conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto nei termini che seguono;
-la pensione di reversibilità spettante alla ricorrente per le annualità 2014-2018 ammonta ad euro
60.619,48 lordi complessivi;
-vi è insussistenza di indebiti per come indicati nei provvedimenti impugnati;
CP_
-sussiste un credito a favore della ricorrente per euro 16.763,44 e l' deve essere condannato a pagare alla ricorrente tale importo, maggiorato di interessi dal dovuto al saldo;
CP_
-venendo alla decisione sulle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell' e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/14, valori medi;
CP_
-le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
-accerta che la pensione di reversibilità spettante alla ricorrente per le annualità 2014-2018 ammonta ad euro 60.619,48 lordi complessivi;
-accerta l'insussistenza di indebiti a carico della ricorrente per come indicati nei provvedimenti impugnati;
5 -accerta l'esistenza di un credito a favore della ricorrente per euro 16.763,44 e condanna CP_ conseguentemente l' a pagare alla sig.ra tale importo, maggiorato di interessi dal dovuto Pt_1 al saldo;
CP_
-condanna l' a rimborsare le spese di lite, complessivamente liquidate in euro 12.000, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge;
CP_
-pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell'
Biella, 20.8.25.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese in data 20.08.2025 nella causa RG n. 155/2020 promossa da
, , assistita dall'avv. BONINO GIOVANNI Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, , assistito dagli Controparte_1 P.IVA_1 avv. MORREALE GABRIELE, ZECCHINI SILVIA
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-la ricorrente, titolare di pensione di reversibilità cat. SOCOM n. 38522635 con decorrenza dal
1.1.2010, si è rivolta al Tribunale di Biella, in funzione di GL, a seguito della riliquidazione della CP_ detta pensione effettuata dall' (con relativa richiesta di restituzione della assunta eccedenza) di cui ai provvedimenti del 2017 e 2018 meglio indicati in ricorso;
la ricorrente, contestando i provvedimenti amministrativi, ha chiesto dunque al Tribunale di accertare -nei termini prospettati in atti- la corretta misura della pensione in relazione alle annualità 2014-2018 e di condannare l' a restituirle quanto trattenuto in conseguenza della riliquidazione;
CP_1
-la ricorrente, in particolare, deducendo di essere titolare di redditi derivanti dallo svolgimento CP_ dell'attività di agente, ha lamentato l'erronea applicazione, da parte dell' del disposto di cui all'art. 1, co. 41, l. 335/1995; CP_
-l' costituendosi in giudizio, ha difeso la correttezza del proprio operato e chiesto il rigetto del ricorso;
CP_
-la causa, istruita documentalmente, con audizione di funzionari e del commercialista della ricorrente e mediante CTU contabile, è stata discussa oralmente all'odierna udienza del 10.7.25 e trattenuta a decisione in data odierna, a seguito del deposito di note di trattazione scritta.
Considerato che:
-sono sostanzialmente pacifici i fatti di causa;
-la ricorrente è titolare di pensione di reversibilità (SOCOM n. 38522635) dal 1.1.2010;
-ella svolge altresì attività di agente, per conto della Financialpoint s.r.l.; CP_
-ella è dunque iscritta alla Gestione Commercianti e all'Enasarco;
-con i provvedimenti del 2.11.2017 e dell' 8.6.2018, l' , come visto, ha proceduto a CP_1 ricalcolare l'importo della pensione spettante alla ricorrente: ritenendo la somma dovuta inferiore a quella già erogata, ha proceduto a ridurre l'importo della prestazione, comunicando altresì che avrebbe operato future trattenute per mesi 40, per recuperare il preteso indebito;
CP_
-l' ha sostenuto di aver proceduto alla riliquidazione della pensione, in ragione del fatto che la ricorrente avrebbe percepito redditi ulteriori rispetto a quelli indicati nelle dichiarazioni
1 annualmente rese (mod. 730/PF), redditi che, tuttavia, non sarebbero stati dalla stessa comunicati CP_ all' tramite modelli RED;
CP_
-l' ha in particolare sostenuto che, relativamente alle annualità oggetto di causa, “i redditi dichiarati nei modelli PF non comprendono i redditi presenti nei modelli 770 quadro AU che sono soggetti a ritenuta d'acconto”;
-in altri termini, sul presupposto che i redditi indicati nei modelli 770 fossero diversi ed ulteriori CP_ rispetto a quelli esposti nelle dichiarazioni PF, l' ha sostenuto che al reddito di impresa risultante dal quadro RG rigo 36 del modello PF, dovesse sommarsi l'importo indicato come
“imponibile soggetto a ritenuta” nel quadro AU dei modelli 770;
-di qui sarebbe risultato un maggiore “abbattimento” della pensione di reversibilità ex art. 1, co. 41
l. 335/1995; CP_
-nel corso del giudizio, a seguito dell'audizione di una funzionaria e del commercialista della ricorrente, l'Istituto, con provvedimento del 20.5.24, ha in autotutela rettificato i provvedimenti impugnati così deliberando: “la sig.ra ha presentato ricorso giudiziario contestandogli Parte_1 indebiti notificati. La sede, a seguito di ulteriori controlli sulle dichiarazioni fiscali dell'interessata, ha verificato di aver erroneamente calcolato la trattenuta ex lege 335/95, avendo cioè considerato rilevante anche il reddito delle provvigioni sulle quali era stata pagata la ritenuta d'acconto (codice Q delle CU oggetto di ricorso). Di conseguenza si è provveduto a ricostituire la pensione SOCOM n. 3852635 in capo all' interessata e a ricalcolare l'importo esatto della trattenuta ex lege 335/1995 per il periodo dal 2014 al 2018 con i redditi corretti. Da tale lavorazione si è generato un credito di euro 17.512,04 lordi (netti euro
13.484,27). Tale importo è stato utilizzato per compensare i debiti residui che al 20/05/2024 ammontavano ad euro 8.246,29 complessivi … e sarà erogato quindi un credito netto di euro 5.237,98 sulla prima rata di pensione utile”;
-all'esito dell'assunzione del provvedimento in autotutela, tuttavia, permanendo contrasti tra le parti in ordine alle pretese azionate (e non accettando parte attrice alcun contraddittorio sulle nuove CP_ circostanze allegate dall' – ossia l'asserito controcredito posto dall'Istituto in CP_1 compensazione), si è provveduto a disporre CTU contabile al fine di individuare l'ammontare della pensione spettante alla ricorrente e verificare conseguentemente la presenza di pagamenti indebiti;
-prima di esaminare gli esiti della CTU, appare opportuno illustrare la normativa rilevante nel caso di specie;
-l'art. 1, co. 41 l. 335/1995 dispone che: “ La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria
è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
-la norma in esame dispone, dunque, la cumulabilità -entro certi limiti- della pensione di reversibilità con i redditi del beneficiario;
-la tabella F, cui rinvia la prima parte del terzo periodo della disposizione in esame, prevede infatti che la pensione ai superstiti venga decurtata in percentuali diverse, a seconda dell'ammontare del reddito percepito: 25% nel caso di reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti (per 13 mensilità); 40% nel caso di reddito superiore a 4 volte questo trattamento;
50% nel caso di reddito superiore a 5 volte questo trattamento;
-il quarto periodo della norma che si sta esaminando introduce, inoltre, una “clausola di salvaguardia”, prevedendo che in ogni caso il trattamento complessivo derivante dal cumulo dei 2 redditi e dalla pensione ridotta non può essere inferiore a quello che sarebbe spettato al beneficiario qualora il suo reddito si fosse collocato nella fascia precedente;
-ebbene, si osserva in linea generale che il regime di cumulabilità dei redditi previsto per le pensioni di reversibilità tende a tutelare il titolare della pensione, conservando il più possibile la prestazione previdenziale anche in ragione della funzione propria della stessa, di sollevare i familiari dallo stato di bisogno causato dalla scomparsa della persona che all'interno del nucleo familiare produceva un reddito destinato alla famiglia;
-la pensione ai superstiti è infatti una forma di tutela previdenziale nella quale l'evento protetto è la morte, vale a dire un fatto naturale che, secondo una presunzione legislativa, crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto, i quali sono i soggetti protetti e l'ordinamento configura la pensione di reversibilità come "una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell'interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l'effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3 Cost., comma 2) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore di un trattamento preferenziale (art. 38 Cost., comma 2) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38 Cost., comma 1)" (Corte cost., sent. n. 286 del 1987 e anche Corte Cost. sent.n.162 del 2022);
-è stato, tuttavia, chiarito dalla stessa C. Cost. (v. sent. 241/16, rich. da C. Cost. 162/22) che “con riferimento alla specifica questione del cumulo tra pensione e redditi da lavoro, la sussistenza di altre fonti di reddito può ben giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico, " in quanto "la funzione previdenziale della pensione non si esplica, o almeno viene notevolmente ridotta, quando il lavoratore si trovi ancora in godimento di un trattamento di attività" (sentenza n. 275 del 1976)" (sentenza n. 241 del
2016). Il legislatore, attraverso le norme che stabiliscono i limiti di cumulabilità tra pensione e reddito, tiene conto della diminuzione dello stato di bisogno del pensionato, che deriva dalla disponibilità di un reddito aggiuntivo, e, nell'esercizio della sua discrezionalità, è chiamato a bilanciare i diversi valori coinvolti modulando la concreta disciplina del cumulo, in necessaria armonia con i princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza (…)”;
-questa, dunque, la ratio della norma che si sta esaminando;
-ebbene, venendo al caso di specie, poiché per la decisione della presente vertenza è necessaria la soluzione di questioni tecniche di natura contabile, il Tribunale, a tal fine, recepisce -nei termini oltre indicati- le conclusioni finali cui è pervenuto il CTU dr. che si reputano logiche, Per_1 condivisibili e convincenti, poichè la metodologia seguita appare corretta, l'elaborato peritale finale risulta il frutto di un'analisi puntuale ed obiettiva delle evidenze disponibili e della documentazione in atti, l'attività del consulente si è svolta nel rispetto del contraddittorio e le risposte alle controdeduzioni delle parti si ritengono logiche, articolate e persuasive;
-il CTU, come richiesto, ha dapprima individuato i redditi della ricorrente negli anni 2014-2018, al CP_ netto degli oneri deducibili (ossia contributi ed Enasarco); si ritiene corretto, sul punto, l'operato del CTU, che ha dedotto anche i contributi Enasarco, precisando, a fronte delle CP_ CP_ osservazioni dell' che esso, pretendendo la decurtazione dei soli contributi non tiene “in considerazione quanto riportato nel quadro RP ove (oltre ai contributi pagati e già indicati nel quadro RR) confluiscono altresì gli altri oneri previdenziali obbligatori, qualsiasi sia l'istituto di riferimento. Nel caso in questione, il quadro RP21 accoglie sia i contributi che i contributi Enasarco, in quanto anch'essi CP_1 risultano essere contributi previdenziali obbligatori…”;
-ha in secondo luogo verificato se il reddito prodotto anno per anno superasse la soglia (o le soglie) previste dalla tabella F;
-ha, quindi, operato, ove il superamento dei redditi vi sia stato, la riduzione percentuale della pensione;
-ha, poi, verificato l'eventuale applicabilità della clausola di salvaguardia;
-è giunto, quindi, a determinare la pensione spettante alla sig.ra nelle annualità richieste;
Pt_1 CP_
-l' ha contestato la metodologia di calcolo adottata dal dr. ma la stessa è immune da Per_1 vizi e coerente con il disposto normativo di cui all'art. 1, co. 1 sopra cit.;
3 -si esamina, a titolo esemplificativo, l'anno 20151, all. 20 alla CTU, al fine di dare conto della correttezza del metodo seguito dal consulente del Tribunale;
-si osserva, innanzitutto, che i dati numerici contenuti nella tabella all. 20 CTU sono CP_ sostanzialmente sovrapponibili a quelli presenti nella tabella proposta dall' nelle osservazioni alla bozza di CTU (la differenza principale, peraltro economicamente poco significativa, risiede nella valutazione o meno dei contributi Enasarco);
-ebbene, il dr. ha indicato questi dati: Per_1 CP_
• redditi prodotti dalla ricorrente, al netto dei contributi ed Enasarco: euro 21.913;
• pensione di reversibilità non ridotta: euro 14.254,63;
• reddito massimo della fascia precedente: euro 19.573,71;
• pensione di reversibilità ridotta del 25% in ragione del superamento della prima fascia: euro 10.690,97 (14.254,71 - 25%);
• trattamento complessivo garantito dalla clausola di salvaguardia: euro 33.828,34 (ossia la somma del reddito massimo della fascia precedente e della pensione non ridotta = 19.573,71
+ 14.254,63);
• trattamento risultante dalla somma dei redditi effettivi e della pensione ridotta del 25 %: euro 32.603,97 (ossia 21.913+10.690,97);
• misura della pensione spettante: 11.915,34 (ossia 33.828-21.913);
-salvo quest'ultimo dato (e la valutazione dei contributi Enasarco), come detto, tutti i dati indicati CP_ dal dr. corrispondono a quelli indicati dall' Per_1
-il procedimento logico seguito è corretto in quanto il CTU:
1. sommando il reddito che non supera quello della fascia immediatamente precedente e la pensione non ridotta, ha individuato il trattamento garantito dalla clausola di salvaguardia
(euro 33.828,34);
2. sommando il reddito prodotto dalla ricorrente (che supera quello della fascia precedente) con la pensione dunque ridotta del 25%, ha riscontrato che il trattamento complessivo risulta inferiore a quello garantito dall'applicazione della clausola di salvaguardia (euro 32.603,97);
3. ha operato i calcoli corretti per garantire il trattamento complessivo dovuto: il trattamento garantito è dato dalla somma del reddito percepito (che supera la soglia precedente) e della pensione spettante;
4. per individuare la pensione spettante occorre dunque sottrarre dal reddito garantito il reddito prodotto2;
-i passaggi descritti rappresentano il corretto sviluppo contabile della norma e, dunque, la misura della pensione spettante alla ricorrente deve essere individuato negli importi indicati dal CTU, pari a totali euro 60.619,48 lordi, per le annualità 2014-2018;
-ciò posto, il CTU, partendo da questo dato, ha verificato che per il periodo di cui si discorre la ricorrente ha subito trattenute indebite per 28.664,23; CP_
-il CTU ha fatto presente, poi, che nel corso del giudizio, come visto, l' ha riconosciuto alla ricorrente euro 17.512,04 (di cui 16.055 relativamente al periodo di cui si discorre), procedendo a compensare gli stessi con un proprio asserito controcredito di euro 8.246,29;
-ha quindi precisato che l' ha effettuato pagamenti non dovuti per 8.593,34; CP_1
-ha infine correttamente concluso nel senso per cui, stante l'impossibilità di accertare la sussistenza CP_ del controcredito azionato dall' all'esito delle ricostruzioni contabili esposte, residua un credito
CP_ 1 Ritiene, al proposito, il Tribunale che sia corretto, come indicato dall' utilizzare i dati reddituali dell'anno d'imposta precedente, in quanto soltanto in epoca successiva alla produzione del reddito si ha contezza del suo ammontare. CP_ 2 Oppure si può giungere al medesimo risultato attraverso questa operazione, individuata dall' ma non completata:
-sottrarre dal reddito prodotto (superiore alla fascia precedente) la pensione intera per individuare la riduzione massima;
CP
-sottrarre poi dalla pensione intera la riduzione massima: ed è questo il passaggio mancante nei conteggi
4 a favore della ricorrente pari a 16.763,44, corrispondente alla somma di euro 8.517,15 (quanto ancora dovuto all'esito delle ricostruzioni di cui sopra) e 8.246,29 (importo derivante dalla compensazione effettuata);
-si trascrivono, per completezza, le conclusioni del CTU, facendo presente che -come detto – il Tribunale ha aderito alla opzione n. 2 (calcolo sul reddito dell'anno precedente);
“Il c.t.u. …..a) determini l'ammontare della pensione di reversibilità n. 38522635 spettante alla ricorrente, relativamente ai periodi di competenza indicati nel provvedimento dell'8 giugno 2018 e nel CP_1 provvedimento del 2 novembre 2017 (annualità dal 2014 al 2018), ricostruendo quali siano gli importi CP_1 eventualmente decurtabili;
Il sottoscritto, sulla base delle ricostruzioni contabili operate, ritiene che l'ammontare della pensione di reversibilità n. 38522635 spettante alla ricorrente e gli importi decurtabili della stessa per le annualità dal 2014 al 2018 siano pari ad: (…) 2) euro 69.212,82 quale pensione al lordo di eventuali importo decurtabili che risultano essere pari ad euro 8.593,34; pertanto la pensione effettivamente spettante risulta essere euro 60.619,48. Tale conteggio è effettuato nella fattispecie in cui il metodo di calcolo utilizzato ai fini della riduzione della pensione si basa sul reddito dell'anno solare precedente alla percezione della pensione oggetto di decurtazione.
“Il c.t.u. ….b) verifichi, alla luce di quanto sopra, se siano stati effettuati -ed in quale misura pagamenti non dovuti;
” Il sottoscritto dà evidenza che i pagamenti non dovuti effettuati dall alla sig.ra risultano essere CP_1 Pt_1 pari a: (…) 2) euro 8.593,34, nel caso in cui ai fini della riduzione della pensione si tenga conto del reddito dell'anno solare precedente a quello di percezione della pensione oggetto di decurtazione.
Si ritiene che tali somme siano state trattenute dalla pensione della sig.ra a partire dal mese di marzo Pt_1
2018, come indicato anche nel provvedimento del 02 novembre 2017. CP_1
“Il c.t.u…. c) riferisca ogni altro elemento utile ai fini di giustizia”. Sulla base delle ricostruzioni contabili, come sopra operate, e viste le osservazioni delle parti, il sottoscritto, in conclusione, ritiene che il quantum dovuto dall alla sig.ra sia pari: CP_1 Pt_1 (..)
2) euro 16.763,44 lordi nel caso in cui ai fini della riduzione della pensione si tenga conto del reddito dell'anno solare precedente a quello di percezione della pensione oggetto di decurtazione (Allegato 20). Tale importo è dato dalla somma tra euro 8.517,15 ed euro 8.246,29 derivanti dalla compensazione del credito che l' ritiene vantare verso la sig.ra e di cui non si ha certezza dell'esistenza”; CP_1 Pt_1
-in conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto nei termini che seguono;
-la pensione di reversibilità spettante alla ricorrente per le annualità 2014-2018 ammonta ad euro
60.619,48 lordi complessivi;
-vi è insussistenza di indebiti per come indicati nei provvedimenti impugnati;
CP_
-sussiste un credito a favore della ricorrente per euro 16.763,44 e l' deve essere condannato a pagare alla ricorrente tale importo, maggiorato di interessi dal dovuto al saldo;
CP_
-venendo alla decisione sulle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell' e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/14, valori medi;
CP_
-le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
-accerta che la pensione di reversibilità spettante alla ricorrente per le annualità 2014-2018 ammonta ad euro 60.619,48 lordi complessivi;
-accerta l'insussistenza di indebiti a carico della ricorrente per come indicati nei provvedimenti impugnati;
5 -accerta l'esistenza di un credito a favore della ricorrente per euro 16.763,44 e condanna CP_ conseguentemente l' a pagare alla sig.ra tale importo, maggiorato di interessi dal dovuto Pt_1 al saldo;
CP_
-condanna l' a rimborsare le spese di lite, complessivamente liquidate in euro 12.000, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge;
CP_
-pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell'
Biella, 20.8.25.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
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