Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 21/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1778 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1778 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: Parte 1 nata a [...]_1 ) con il
Codice Fiscale_2 DI IA ND (
e Parte 2 nato a [...] il 2 C.F. 3 ) con il
C.F. 4 IA ND (C.F.
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario Parte 1 e Parte 2-visto il ricorso depositato il 29/10/2024 con il quale hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 11.05.2003, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata la figlia Per 1 maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 24.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
1. Il sig. Pt 1 e la sig.ra Parte 2 vivranno separati portandosi reciproco rispetto. Il sig. Parte_2 il giorno 13 ottobre 2024 ha rilasciato l'immobile già casa coniugale sita a Rimini in via Monte San
Michele 9, int. 4, impegnandosi sin d'ora a trasferire altrove la propria residenza anagrafica nel minor tempo possibile.
2. La casa coniugale con relative pertinenze resta, pertanto, nella disponibilità della sig.ra Pt_1 con gli arredi ed i beni ivi contenuti (in quanto il sig. Parte 2 ha già asportato quanto di sua titolarità).
3. Nulla viene disposto sul regime di affidamento e sulle modalità di frequentazione tra il padre e la figlia essendo quest'ultima maggiorenne. La figlia R_ ai fini anagrafici, manterrà la residenza presso la madre.
4. Il sig. Parte 2 provvederà al mantenimento ordinario della figlia R_ entro il giorno 12 del mese, con un importo mensile di € 400,00 (quattrocento/00) che verrà così corrisposto: quanto ad €
200,00 (duecento/00) direttamente alla figlia con accredito sul suo conto corrente (IBAN:
[...]) quanto ad € 200,00 (duecento/00) alla madre con accredito sul suo conto corrente (IBAN: [...]). Il predetto importo verrà rivalutato annualmente secondo l'indice Istat.
5. I genitori concorreranno alle spese straordinarie riguardanti la figlia R_ in misura paritaria
(50% ciascuno). A tale fine le parti richiamano concordemente il Protocollo sulle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Bologna che si allega (doc. 9) e convengono che sosterranno in egual misura (50% ciascuno) anche le spese per la gestione ordinaria e straordinaria del ciclomotore Peugeot Twit con tg. EY16968, intestato al padre, ma in uso alla figlia.
Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia anticipate nelle percentuali di cui sopra, previa richiesta contenente copia dei documenti giustificativi;
il rimborso dovrà avvenire entro il termine di giorni 10 (dieci) dall'avvenuta comunicazione. Ciascuno dei genitori potrà beneficiare delle eventuali detrazioni fiscali per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, se effettivamente sostenute.
6. Le parti concordano la seguente ripartizione delle autovetture e dei motoveicoli:
- Autovettura Fiat 500 con tg. FR583PY, rimane di proprietà della moglie sostenendone i relativi costi;
- Autovettura Yaris con tg. BT699SG, rimane di proprietà della moglie sostenendone i relativi costi;
- Autovettura Peugeot 208 con tg. EN49955, rimane di proprietà del marito sostenendone i relativi costi;
- Scooter CA 125 con tg. DR74221, rimane di proprietà del marito sostenendone i relativi costi.
7. Su accordo delle parti, l'assegno unico universale per la figlia R_ verrà richiesto e incassato dalla sig.ra Pt 1
8. Le parti dichiarano di avere adeguata capacità lavorativa e di essere in grado di provvedere ciascuna al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è dovuto reciprocamente a titolo di assegno perequativo ex art. 156 c.c.
9. I finanziamenti sottoscritti in costanza di matrimonio dal sig. Parte_2 con Pt 3 e Pt 4 verranno da lui sostenuti tramite pagamento delle rate mensili.
10. I sig.ri Parte_2 e Pt 1 dichiarano di aver definito ogni questione economica e patrimoniale derivante dal rapporto matrimoniale e di non vantare reciprocamente alcun diritto per qualsivoglia natura e/o titolo.
11. Le spese legali relative al presente procedimento sono a carico delle parti in egual misura
12. Per quanto occorrer possa, le parti si autorizzano, reciprocamente, all'utilizzo dei rispettivi dati personali per dare piena ed integrale esecuzione al presente accordo.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte 1 Parte 2 lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 65 Parte II Serie A Anno 2003 );
spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi