Ordinanza cautelare 7 settembre 2024
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 11/09/2025, n. 16194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16194 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16194/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08075/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8075 del 2024, proposto dai Signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Malossini , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Varrone 9.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l'annullamento
- previa tutela cautelare -
- del provvedimento n. 623 del 9/7/2024, con cui l’Ambasciata d’Italia a Beirut ha negato il visto di ingresso in Italia per lavoro subordinato all’istante.
- per quanto occorrer possa, della comunicazione di preavviso di rigetto n. 525 del 14/6/2024
- di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. -OMISSIS-– soggiornante di lungo periodo in Italia dal 2012, titolare di un ristorante libanese a Mestre - ha ottenuto dal competente SUI il Nulla Osta al Lavoro necessario per assumere la propria sorella - Signora -OMISSIS-- come bambinaia.
Nondimeno l’ istanza di visto del 31/5/2024 per motivi di lavoro subordinato della beneficiaria del N.O. alla competente Ambasciata d’Italia a Beirut è stata oggetto – dapprima - della comunicazione di preavviso di rigetto. n. 525 del 14/6/2024, per “mancato contratto di lavoro con le mansioni che andrà a svolgere”.
Quale replica, l’istante ha inoltrato la Promessa di assunzione di prestatore di lavoro domestico, sottoscritta il successivo 21/6/2024 dal potenziale datore di lavoro.
Successivamente, la Sede ha emesso il diniego - con provvedimento n. 623 del 9/7/2024, previo colloquio consolare del 3/7/2024 - così motivato :1) non conosce il luogo dove andrà a svolgere il lavoro di baby sitter; 2) la famiglia del datore di lavoro è composta solo di 3 persone; 3) il contratto e' stato stipulato dopo che ha presentato domanda di visto; 4) si tratta di un chiaro caso di aggiramento normativa relativa al ricongiungimento familiare con il fratello residente in Italia.
Con ricorso depositato il 24/7/2024, sia il potenziale datore di lavoro - che aveva ottenuto il precedente nulla osta nominativo a suo favore - sia la lavoratrice libanese, destinataria del successivo diniego di visto, hanno impugnato il provvedimento negativo del 9/7/2024.
Si è costituito in resistenza, in data 29/7/ 2024, il MAECI, a mezzo della difesa erariale, depositando la relazione sui fatti di causa del 1 /8/2024 della competente Rappresentanza , eccependo, in rito – con memoria depositata il 23/8/2024 - la nullità della procura alle liti e prospettando, nel merito, il rigetto del gravame .
Parte ricorrente ha replicato, con memoria depositata il 4/4/2025.
Con ordinanza n. 4087 del 7/9/2024, è stata respinta l’istanza cautelare contestuale al ricorso.
All’udienza di merito del 6/5/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò posto, va in primo luogo respinta l’eccezione preliminare formulata dalla difesa erariale, atteso che la procura alle liti - concernente la Signora -OMISSIS-– risulta legalizzata presso l’Ambasciata d’Italia a Beirut e depositata il 26/7/2024 in giudizio.
Nondimeno il Collegio - condividendo un radicato orientamento giurisprudenziale - rileva d’ufficio il difetto di legittimazione attiva del potenziale datore di lavoro, che ha richiesto il Nulla Osta nominativo al lavoro subordinato a favore della propria sorella.
Né potrebbe considerarsi determinante la circostanza che il fratello dell’interessata sia l’estensore della Promessa di assunzione di prestatore di lavoro domestico del 21/6/2024, inoltrata in risposta al preavviso di rigetto. n. 525 del 14/6/2024.
Invero, non vi è coincidenza tra la sua legittimazione a intervenire nel procedimento amministrativo in esame ex artt. 9 e 10 L 241/1990 – correntemente ammessa – e
e la legittimazione processuale nel presente giudizio, che comporterebbe un’inammissibile sostituzione processuale, nonostante la preclusione ex art. 81 cpc a far valere, in sede processuale, in nome proprio, un diritto altrui, fatti salvi i “casi espressamente previsti dalla legge”, che – nel caso di specie - non ricorrono.
Nondimeno la conseguente necessaria estromissione dal presente giudizio del Sig .-OMISSIS- per difetto di legittimazione attiva non inficia l’ammissibilità del ricorso, che è stato ritualmente proposto anche dalla Signora -OMISSIS- , sicuramente munita di legittimazione attiva a convenire in giudizio il MAECI, correlativamente legittimato passivamente a resistere al gravame.
Quanto al merito , il ricorso è incentrato, in sintesi, sul difetto d’istruttoria e di motivazione nonché sull’eccesso di potere.
L’ufficio procedente – nella relazione sui fatti di causa del 1/8/2024 – eccepisce, invece, che “In seguito all'esame della documentazione aggiuntiva, quest'Ufficio Visti ha deciso di procedere con un'intervista alla richiedente. Nell'intervista, realizzata il 3 luglio e controfirmata in lingua araba, la richiedente che nel formulario di domanda si dichiarava disoccupata. diceva molto chiaramente e candidamente che intende andare in Italia per "restare lì con la sua famiglia". Non risulta che la signora abbia alcuna esperienza come babysitter, né che avesse alcuna idea dei suoi compiti e dell'organizzazione del lavoro una volta arrivata in Italia (orario, giorni di riposo, non conoscenza della casa in cui presumibilmente dovrebbe abitare, ma anche questo non era in grado di confermarlo)”.
Nondimeno il MAECI non ha depositato in giudizio il verbale della cd. intervista consolare del 3/7/2024, che avrebbe determinato la decisione negativa della Sede di Beirut
Le censure della ricorrente vengono così riassunte nella memoria – depositata il 4/4/2025 – che corrobora il gravame introduttivo: “a) La Sig.ra -OMISSIS- non è mai stata in Italia e quindi non ha mai vistol’abitazione del fratello ove doveva prestare la propria attività lavorativa. b)La Sig.ra -OMISSIS- conosce però la figlia del fratello in favore della quale intende svolgere l’attività di baby sitter e questo è fondamentale per lafiducia del suo datore di lavoro. Non è necessaria una particolare esperienza o meglio,più di questa,conta la fiducia che si ha nei confronti della persona a cui sivuole affidarel’incarico:chi decide di affidare il proprio figlio o la custodia della propria casa a terzi ricerca sempre qualcuno di fidato e chi lo può essere più di un familiare che il datore di lavoro conosce fin dalla nascita? Si ripete peraltro che -OMISSIS- -OMISSIS- è andato e va sovente in Libano a trovare la propria famiglia di origine, compresa la sorella di cui quindi conosce quindi l’intero suo sviluppo. Recentemente, ovvero ad aprile 2024, -OMISSIS- -OMISSIS- è andato in Libano con la compagna e la figlia -OMISSIS- rimanendovi per 18 giorni. In quella occasione la sorella -OMISSIS- -OMISSIS- ha conosciuto e si è occupata della piccola -OMISSIS-ed i genitori hanno constatato la premura, la cura e l'attenzione verso la bimba e il grande aiuto che poteva loro garantire in Italia. Appaiono quindi evidenti le ragioni della scelta ricaduta su -OMISSIS-, familiare e persona fidata a cui i genitori volevano e vogliono affidare la figlia quando non possono occuparsene perché sono al lavoro. c) E’ del tutto normale che il contratto di lavoro venga stipulato dopo il rilascio del visto (non solo dopo la domanda di visto) atteso che, lo si ripete, viene firmato una volta che lo straniero è arrivato in Italia. Prima di tale momento il datore di lavoro ha solo l’onere di indicare nella domanda di accesso al decreto flussi la proposta contrattuale (art., 22 comma 2 D.lgs 286/1998), cosa che è stata fatta dal Sig. -OMISSIS- nel modello A-bis, in cui è stato significato che si trattava di lavoro subordinato nel settore “assistenza familiare” con orario lavorativo “a tempo pieno” mesi di lavoro all’anno “12” e “retribuzione mensile lorda non inferiore a quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di categoria e comunque non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n.335/95”. d)E’ la prima volta che una Ambasciata, dopo il rilascio nel nulla osta, emette un preavviso di diniego del visto per“mancato contratto di lavoro con le mansioni che andrà a svolgere”(ovvero per un mancanza del tutto legittima visto che il contratto non deve essere stipulato prima del rilascio del visto di ingresso)”.
Il motivo è fondato, atteso che la documentazione in atti conferma le relative deduzioni .
Le deduzioni della ricorrente – peraltro confermate dalla documentazione in atti -
Sono del tutto plausibili , rispetto all’ impugnato diniego, che si è limitato ad operare una sorta di mera conferma del preavviso di rigetto .
In conclusione, il Collegio accoglie il ricorso e - per l’effetto - annulla il provvedimento impugnato.
Né – in sede di riesercizio del potere - la competente Rappresentanza Diplomatica potrà reiterare il diniego in base alle stesse risultanze istruttorie sinora acquisite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate – esclusivamente a favore della richiedente il visto per motivi di lavoro subordinato - nella misura forfettaria indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1)Dichiara il difetto di legittimazione attiva del Sig. -OMISSIS--OMISSIS- -che aveva ottenuto il necessario Nulla Osta al Lavoro del 13/6/2024 a favore della Signora -OMISSIS-- e, conseguentemente, estromette il potenziale datore di lavoro dal presente giudizio;
2)Accoglie il ricorso e – per l’effetto – annulla il provvedimento n. 623 del 9/7/2024 di diniego del visto per lavoro subordinato richiesto dalla Signora -OMISSIS- .
Liquida le spese processuali - a carico del MAECI e a favore della sola Signora -OMISSIS- .
in € 1.500 (Millecinquecento), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.