Sentenza 10 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 10/01/2023, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/01/2023
N. 00373/2023 REG.PROV.COLL.
N. 14224/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14224 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Santi Cosma e Damiano, in persona del Sindaco in carica , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Rossi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Salvatore Coletta in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 114/B;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica della Giunta Regionale , rappresentata e difesa dall' Avvocato Teresa Chieppa, domiciliataria ex lege in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
per l'annullamento:
della nota n. 0493267 del 3 ottobre 2016 con la quale la Regione Lazio ha comunicato di aver posto a carico del Comune di Santi Cosma e Damiano la quota parte della somma ritenuta dovuta dal Consorzio Acquedotti Riuniti degli NC alla medesima Regione per rimborsi delle spese sostenute per l’adduzione delle portate idriche per il periodo 1983/2004 per euro 37.484,37;
della determinazione n. G07259 del 24 giugno 2016 con cui la Regione Lazio ha posto a carico del Comune di Santi Cosma e Damiano la quota parte della somma ritenuta dovuta dal Consorzio Acquedotti Riuniti degli NC alla medesima Regione per rimborsi delle spese sostenute per l’adduzione delle portate idriche per il periodo 1983/2004;
e con motivi aggiunti depositati il 22 giugno 2017:
della Determinazione Dirigenziale della Direzione Risorse idriche e difesa del suolo della Regione Lazio n. G13433 del 15 novembre 2016, notificata a mezzo PEC, in data 27 marzo 2017 e assunta al n. 3204/2017 del protocollo dell’Ente con la quale la Regione Lazio ha rettificato ed integrato la determinazione n. G07259 del 24 giugno 2016 con cui aveva posto a carico del Comune di Santi Cosma e Damiano a quota parte della somma ritenuta dovuta dal Consorzio Acquedotti Riuniti d egli NC alla medesima Regione per rimborsi delle spese sostenute per l’adduzione delle portate idriche per il periodo 1983/2004;
della determinazione dirigenziale della Direzione Risorse idriche e difesa del suolo della Regione Lazio n. G02055 del 21 febbraio 2017, notificata a mezzo PEC, in data 27 marzo 2017 e assunta al n. 3204/2017 del protocollo dell’Ente con la quale la Regione Lazio ha rettificato ed integrato la determinazione n. G07259 del 24 giugno 2016 con cui aveva posto a carico del Comune di Santi Cosma e Damiano quota parte della somma ritenuta dovuta dal Consorzio Acquedotti Riuniti degli NC alla medesima Regione per rimborsi delle spese sostenute per l’adduzione delle portate idriche per il periodo 1983/2004.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2022 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Santi Cosma e Damiano ha impugnato la nota (n. G07259) del 24 giugno 2016 con la quale la Regione Lazio ha comunicato di aver posto a carico dello stesso Comune quota parte della somma ritenuta dovuta dal Consorzio Acquedotti Riuniti degli NC, alla medesima Regione, per rimborsi delle spese sostenute per l'adduzione delle portate idriche.
Lo stesso Comune faceva parte del consorzio intercomunale, denominato Consorzio Acquedotti Riuniti degli NC, istituito e disciplinato ai sensi degli artt. 156 e segg. del r.d. 3 marzo 1934 n. 383.
A seguito dell’avvenuto mutamento della disciplina in materia (si veda tra gli altri l’art. 2 comma 186 bis della legge n. 191/2009 e l’art. 7 d.l. n. 133/2014) sono stati istituti gli A.T.O., con una competenza in materia di gestione del servizio idrico, ora attribuita alla Regione Lazio.
Ai sensi dell'art. 4 della richiamata l.r. n. 6/1996 i Comuni appartenenti all'ambito A.T.O. 4 per la gestione unitaria del servizio idrico integrato hanno deciso di utilizzare, in luogo del Consorzio, quale forma di cooperazione la convenzione nella forma prevista dall'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
La gestione del consorzio è stata quindi affidata ad un collegio commissariale, in applicazione dell’art. 60 della l. n. 142/90 e dell’art. 273 della l. n. 267/2000 e per la gestione della fase della liquidazione.
A far data dal 1° gennaio 2015 l'organo commissariale di liquidazione, nominato in data 12 novembre 2013 dalla Prefettura, ha cessato le proprie funzioni.
Con i provvedimenti ora impugnati la Regione Lazio ha comunicato al Comune di Santi Cosma e Damiano di aver posto le somme, ritenute dovute dal Consorzio alla Regione per le forniture idriche erogate nel periodo 1983/2004, a carico dei Comuni che in origine facevano parte dello stesso Consorzio, ripartendole proporzionalmente in base agli utenti fruitori del servizio e disponendo l'applicazione dell'istituto della compensazione di cui all'art. 6 della l.r. n. 8/2010.
Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati il Comune di Santi Cosma e Damiano sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. Violazione degli artt. 1, 2, 11, 17 della L.R. 22-1-1996, n. 6 e della Legge del 5 gennaio 1994, n. 36, in quanto al Consorzio Acquedotti Riuniti degli NC è succeduto ex lege l'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Lazio Meridionale Latina, circostanza quest’ultima che evidenzia come la successione tra gli Enti e le gestioni non possa operare ex lege , nel senso che il Consorzio di cui si tratta debba ritenersi automaticamente estinto, essendo al contrario necessari i provvedimenti amministrativi di rilievo della massa passiva e di un piano di estinzione della stessa;
2. Eccesso di potere per omessa ed errata istruttoria, per errata ed omessa valutazione delle circostanze di fatto, abuso e sviamento di potere, oltre all’incompetenza assoluta e alla violazione dell’art. 1242 del codice civile ; in considerazione del fatto che a seguito del Decreto Ingiuntivo n. 6956112 proposto innanzi al Tribunale civile per il pagamento di quanto dovuto alla Regione Lazio, il Consorzio ha proposto opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 6956112 del 16 gennaio 2012 chiesto e ottenuta dalla Regione, onde il credito vantato dalla Regione è incerto, non liquido, né esigibile, potendo essere totalmente o parzialmente prescritto.
Con successivi motivi aggiunti il Comune ha impugnato, altresì, le determinazioni con le quali si sono integrati e rettificati i precedenti provvedimenti.
In particolare è stata indicata, in euro 39.005,29, la somma da recuperare nei confronti del Comune di Santi Cosma e Damiano.
In relazione a detti ultimi provvedimenti sono state proposte censure e argomentazioni analoghe a quelle contenute nel ricorso principale.
Si è costituita la Regione Lazio che, preliminarmente, ha eccepito il difetto di giurisdizione, in quanto la determinazione regionale attiene a pretese creditorie relative a diritti soggettivi, riguardo cui è competente il giudice ordinario, quale giudice dei diritti, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.204/2004.
Nel merito ha contestato le argomentazioni proposte e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
All’udienza straordinaria e di smaltimento del 12 dicembre 2022, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso, e i successivi motivi aggiunti, sono inammissibili per difetto di giurisdizione di questo Tribunale in luogo del Giudice Ordinario territorialmente competente.
1.1 Il ricorso ha ad oggetto l’accertamento dell’esistenza di pretese creditorie, relative a diritti soggettivi che, in quanto tali, si inseriscono in rapporti di carattere patrimoniale che sono esclusi dall’area in cui opera il potere autoritativo della Pubblica Amministrazione (in questo senso si veda Consiglio di Stato Sez. III, 13 maggio 2015, n. 2403).
1.2 Anche l’avvenuta compensazione tra debiti e crediti operata dalla Regione Lazio si inserisce nei rapporti patrimoniali tra i due enti, facendo anch’essa riferimento a precedenti rapporti contrattuali e, quindi, a diritti soggettivi.
1.3 In casi del tutto analoghi a quello in esame precedenti pronunce di questo Tribunale hanno confermato come, nel caso di specie, non si sia in presenza dell’impugnazione di un provvedimento amministrativo connotato da discrezionalità, bensì di un accertamento contabile preordinato al recupero di asseriti crediti regionali (Tar Lazio nn. 7893/2017 e 8353/2017 8283/2017, 8340/2017, 8357/2017, 8338/2017, 8367/2017, 8278/2017, 8289/2017, 8356/2017, 8347/2017, 8342/2017, 8355/1017).
1.4 Pertanto non è ravvisabile la lesione di un interesse legittimo, essendosi in presenza di un vero e proprio diritto soggettivo di carattere patrimoniale, che la parte ricorrente teme possa essere pregiudicato dal recupero coattivo da parte dell’Amministrazione regionale nei suoi confronti.
1.5 La ricostruzione che precede trova conferma nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella sentenza n. 19064 del 14 ottobre 2016 del Tribunale civile di Roma, riferita a casi analoghi, aventi sempre ad oggetto l’accertamento di rapporti di credito/debito tra la Regione Lazio ed il Consorzio Acquedotti Riuniti degli NC (circostanza quest’ultima dedotta dallo stesso Comune ricorrente).
1.6 Ne discende che tutte le questioni sollevate in ricorso afferenti all’inesistenza del credito nei confronti dei comuni consorziati o alla sua prescrizione, esulano dalla Giurisdizione del Giudice Amministrativo per essere devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
1.7 Ai sensi dall’art. 11, comma 2, c.p.a., il processo dovrà essere riassunto dinanzi al giudice ordinario ad iniziativa della parte interessata e con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.
La particolarità della fattispecie consente di compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, unitamente ai motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, come da motivazione.
Compensa le spese tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2022, tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza, secondo quanto disposto dall’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
Virginia Arata, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ricchiuto | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO