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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/08/2025, n. 11917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11917 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT IE Presidente
Filomena Albano Giudice
IA SA OR Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54042/2023, vertente
TRA
, Parte_1
nato a [...] il [...]
E
Parte_2
nata a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Martina Scagnetti
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Paola in data 4 febbraio 1989. Dall'unione coniugale sono nati i figli e , Persona_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autonomi.
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2014 in virtù di sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Roma in data 14.03.2014 passata in
1 giudicato e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1. I figli oramai maggiorenni ed economicamente autosufficienti non hanno diritto ad alcun mantenimento;
2. Il sig. contribuirà al mantenimento della sig.ra mediante Pt_1 Pt_2 versamento mensile di Euro 200,00, entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ai noti indici ISTAT.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Paola in data 4 febbraio 1989, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle condizioni che esulano dal contenuto tipico del presente procedimento.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54042/2023 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Paola in data 4 febbraio 1989 tra , nato a [...] il [...] e Parte_1 [...] nata a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti Pt_2 di Matrimonio del Comune di Paola al n. 13, Parte 2, Serie A, Anno 1989, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 17 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IA SA OR RT IE
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT IE Presidente
Filomena Albano Giudice
IA SA OR Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54042/2023, vertente
TRA
, Parte_1
nato a [...] il [...]
E
Parte_2
nata a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Martina Scagnetti
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Paola in data 4 febbraio 1989. Dall'unione coniugale sono nati i figli e , Persona_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autonomi.
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2014 in virtù di sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Roma in data 14.03.2014 passata in
1 giudicato e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1. I figli oramai maggiorenni ed economicamente autosufficienti non hanno diritto ad alcun mantenimento;
2. Il sig. contribuirà al mantenimento della sig.ra mediante Pt_1 Pt_2 versamento mensile di Euro 200,00, entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ai noti indici ISTAT.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Paola in data 4 febbraio 1989, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle condizioni che esulano dal contenuto tipico del presente procedimento.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54042/2023 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Paola in data 4 febbraio 1989 tra , nato a [...] il [...] e Parte_1 [...] nata a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti Pt_2 di Matrimonio del Comune di Paola al n. 13, Parte 2, Serie A, Anno 1989, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 17 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IA SA OR RT IE
2