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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 16/01/2026, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 229/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPALBO FERRUCCIO, Presidente e Relatore
MA GIUSEPPE, Giudice
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2936/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003438263000 IRPEF-ALTRO 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003438263000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003438263000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003438263000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003438263000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003438263000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130003853353000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130024143630000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203118/2013 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203118/2013 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203118/2013 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203118/2013 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203118/2013 IRAP 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203777/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203777/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203777/2014 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203777/2014 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203777/2014 IRAP 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203781/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203781/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203781/2014 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203781/2014 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203781/2014 IRAP 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203772/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203772/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203772/2014 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203772/2014 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203772/2014 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: il delegato dell'ADE di Caserta si riporta alle controdeduzione e chiede il rigetto.
La causa termina alle 10:08
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 con ricorso notificato alla agenzia delle entrate direzione provinciale di Caserta ed Ader, agente riscossione per la provincia di Caserta, ha impugnato la intimazione di pagamento n°02820259003438263/000 notificata in data 31.03.2025.
La suddetta intimazione ha ad oggetto i seguenti prodromici atti impositivi:
1. cartella n°02820130003853353000 assertivamente notificata il 27/09/13 Agenzia delle Entrate-Direzione
Prov.le di Caserta IVA 2009 € 4.275,22;
2. cartella n°02820130024143630000 assertivamente notificata il 6.12.13 Ag. Entrate Dir. Prov.le Caserta IVA 2008 per € 3.131,23;
3. avviso di accertamento n°TF7010203118/2013 assertivamente notificato il 19.11.13 Ag. Entrate Dir.
Prov.le Caserta IVA/IRAP/IRPEF 2008 per € 67.581,11;
4. avviso di accertamento n°TF7010203777/2014 assertivamente notificato il 25.11.14 Ag. Entrate Dir.
Prov.le Caserta IVA/IRAP/IRPEF 2011 per € 90.414,27;
5. avviso di accertamento n°TF7010203781/2014 assertivamente notificato il 3.12.14 Ag. Entrate Dir.
Prov.le Caserta IVA/IRAP/IRPEF 2012 per € 73.846,22;
6. avviso di accertamento n°TF7010203772/2014 assertivamente notificato il 25.11.14 Ag. Entrate Dir.
Prov.le Caserta IVA/IRAP/IRPEF 2010 per € 107.640,78;
Se ne chiede l'annullamento sostenendosi, in sostanza, di non avere mai ricevuto notifica degli atti presupposti dalla impugnata intimazione. Contesta, comunque, il decorso del termien di prescrizione.
Contesta, infine, la omessa sottoscrizione del ruolo da parte di un funzionario munito della qualifica di dirigente.
Si è costituita la agenza delle entrate direzione provinciale di Caserta.
Con riferimento specifico agli avvisi di accertamento presupposti dalla impugnata intimazione, eccepisce che per gli stessi, essendo stati tutti oggetto di contenzioso, risulta comprovata la avvenuta notifica e piena conoscenza in capo al ricorrente. Dovendo poi applicarsi il termine di prescrizione decennale di cui alla actio iudicati ex art 2953 cc, la richiesta sarebbe da ritenersi tempestiva.
Con riferimento, invece, alle cartelle di pagamento rinvia a quanto verrà comprovato dalla ADER.
Agenzia entrate riscossione, pur correttamente evocata, non risulta costituita in giudizio.
Alla odierna udienza la causa è posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto solo in parte.
Con riferimento ai quattro avvisi di accertamento presupposti dalla impugnata intimazione, risulta effettivamente comprovata l'avvenuta notifica e piena conoscenza da parte del ricorrente essendo stati oggetto di contenziosi giudiziari conclusi con le sentenze versate in atti, tutte depositate nel corso del 2017, salvo la n. 2300714 depositata in data 21.07.2015, che ne hanno confermato, secondo il disposto di ciascuna delle stesse, la vigenza e legittimità.
Per i predetti avvisi di accertamento, pertanto, la richiesta è tempestiva, dovendo applicarsi il termine di prescrizione decennale ex art 2935 cc, non spirato alla data di notifica della impugnata intimazione,
31.03.2025, tenuto anche conto del regime di sospensione normativamente imposto dalla legislazione emergenziale adottata in occasione delal pandemia covid/19.
Con riferimento, viceversa, alle cartelle presupposte dalla impugnata intimazione non risulta comprovata la avvenuta rituale notifica. Per le stesse, dunque, la intimazione deve ritenersi illegittima.
La reciproca soccombenza consente la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
La corte di giustizia tributaria provinciale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso solo in parte come da motivazione. Spese compensate.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPALBO FERRUCCIO, Presidente e Relatore
MA GIUSEPPE, Giudice
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2936/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003438263000 IRPEF-ALTRO 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003438263000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003438263000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003438263000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003438263000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003438263000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130003853353000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130024143630000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203118/2013 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203118/2013 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203118/2013 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203118/2013 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203118/2013 IRAP 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203777/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203777/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203777/2014 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203777/2014 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203777/2014 IRAP 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203781/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203781/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203781/2014 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203781/2014 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203781/2014 IRAP 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203772/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203772/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203772/2014 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203772/2014 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010203772/2014 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: il delegato dell'ADE di Caserta si riporta alle controdeduzione e chiede il rigetto.
La causa termina alle 10:08
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 con ricorso notificato alla agenzia delle entrate direzione provinciale di Caserta ed Ader, agente riscossione per la provincia di Caserta, ha impugnato la intimazione di pagamento n°02820259003438263/000 notificata in data 31.03.2025.
La suddetta intimazione ha ad oggetto i seguenti prodromici atti impositivi:
1. cartella n°02820130003853353000 assertivamente notificata il 27/09/13 Agenzia delle Entrate-Direzione
Prov.le di Caserta IVA 2009 € 4.275,22;
2. cartella n°02820130024143630000 assertivamente notificata il 6.12.13 Ag. Entrate Dir. Prov.le Caserta IVA 2008 per € 3.131,23;
3. avviso di accertamento n°TF7010203118/2013 assertivamente notificato il 19.11.13 Ag. Entrate Dir.
Prov.le Caserta IVA/IRAP/IRPEF 2008 per € 67.581,11;
4. avviso di accertamento n°TF7010203777/2014 assertivamente notificato il 25.11.14 Ag. Entrate Dir.
Prov.le Caserta IVA/IRAP/IRPEF 2011 per € 90.414,27;
5. avviso di accertamento n°TF7010203781/2014 assertivamente notificato il 3.12.14 Ag. Entrate Dir.
Prov.le Caserta IVA/IRAP/IRPEF 2012 per € 73.846,22;
6. avviso di accertamento n°TF7010203772/2014 assertivamente notificato il 25.11.14 Ag. Entrate Dir.
Prov.le Caserta IVA/IRAP/IRPEF 2010 per € 107.640,78;
Se ne chiede l'annullamento sostenendosi, in sostanza, di non avere mai ricevuto notifica degli atti presupposti dalla impugnata intimazione. Contesta, comunque, il decorso del termien di prescrizione.
Contesta, infine, la omessa sottoscrizione del ruolo da parte di un funzionario munito della qualifica di dirigente.
Si è costituita la agenza delle entrate direzione provinciale di Caserta.
Con riferimento specifico agli avvisi di accertamento presupposti dalla impugnata intimazione, eccepisce che per gli stessi, essendo stati tutti oggetto di contenzioso, risulta comprovata la avvenuta notifica e piena conoscenza in capo al ricorrente. Dovendo poi applicarsi il termine di prescrizione decennale di cui alla actio iudicati ex art 2953 cc, la richiesta sarebbe da ritenersi tempestiva.
Con riferimento, invece, alle cartelle di pagamento rinvia a quanto verrà comprovato dalla ADER.
Agenzia entrate riscossione, pur correttamente evocata, non risulta costituita in giudizio.
Alla odierna udienza la causa è posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto solo in parte.
Con riferimento ai quattro avvisi di accertamento presupposti dalla impugnata intimazione, risulta effettivamente comprovata l'avvenuta notifica e piena conoscenza da parte del ricorrente essendo stati oggetto di contenziosi giudiziari conclusi con le sentenze versate in atti, tutte depositate nel corso del 2017, salvo la n. 2300714 depositata in data 21.07.2015, che ne hanno confermato, secondo il disposto di ciascuna delle stesse, la vigenza e legittimità.
Per i predetti avvisi di accertamento, pertanto, la richiesta è tempestiva, dovendo applicarsi il termine di prescrizione decennale ex art 2935 cc, non spirato alla data di notifica della impugnata intimazione,
31.03.2025, tenuto anche conto del regime di sospensione normativamente imposto dalla legislazione emergenziale adottata in occasione delal pandemia covid/19.
Con riferimento, viceversa, alle cartelle presupposte dalla impugnata intimazione non risulta comprovata la avvenuta rituale notifica. Per le stesse, dunque, la intimazione deve ritenersi illegittima.
La reciproca soccombenza consente la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
La corte di giustizia tributaria provinciale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso solo in parte come da motivazione. Spese compensate.