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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 7168/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi,
rimesso in decisione all'udienza dell'11 dicembre 2024 e pendente
TRA
nata a [...] il [...] (CF ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per procura speciale a margine della citazione, dall'avvocato
Andrea Iorio (CF ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Cava de' Tirreni, viale Marconi, n. 51
-attrice-
E
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Filomena Mirra (CF , presso il cui studio C.F._3
elettivamente domicilia in Salerno, alla via Torretta, n. 4
, nato il [...] a [...] non indicato in atti) e residente in Parte_2
Bellizzi alla Via Roma n. 370/b;
, nata il [...] a [...] ) e Controparte_2 C.F._4
residente in [...] -convenuti-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 31 luglio 2018 e il 3 agosto 2018, Parte_1
evocò in giudizio dinanzi a questo Tribunale la e CP_1 Parte_2 _3
, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che le erano derivati dalle
[...]
lesioni personali patite in conseguenza del sinistro verificatosi a Salerno, in via Parmenide,
all'altezza della locale concessionaria Audi, il 30 marzo 2016 alle ore 9,10 circa,
allorquando, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, era stata investita dall'autovettura Opel Corsa targata BH734CK di , condotta, nell'occasione condotta _3
da e assicurata per la r.c.a. con che, in seguito Parte_2 Controparte_4
all'impatto, aveva riportato gravi lesioni personali, consistenti in “Trauma buccale con
fratture parziali multiple degli inclusi dentari e trauma I° dito mano dx”, l'attrice chiese: “a)
dichiarare che l'incidente di cui in narrativa si è verificato per esclusiva colpa e responsabilità
del convenuto;
b) condannarsi, dunque, i convenuti in solido tra di loro al Parte_2
risarcimento dei danni in favore della parte istante per le lesioni subite in conseguenza del
sinistro per cui è causa, alle seguenti voci di danno: danno biologico permamente, danno
biologico temporaneo, spese per la sostituzione protesica sia attuale che nel tempo, danno
morale, rimborso spese mediche e ticket, somma che si indica in via orientativa in €
40.000,00; c) condannarsi, quindi, La Compagnia di Ass.ni Allianz al pagamento delle spese
e funzioni di giudizio da attribuirsi ex art. 93 cpc all'avv. Andrea Iorio”.
costituendosi all'udienza di prima comparizione del 16 Controparte_5
gennaio 2019, eccepì l'improponibilità della domanda, per l'inosservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 145 e 148 cod. ass., la violazione delle regole in punto di negoziazione assistita, la nullità dell'atto di citazione, in quanto carente nell'indicazione degli elementi posti a fondamento della domanda risarcitoria, e l'infondatezza della pretesa risarcitoria, in specie con riferimento ai danni reclamati, quindi, chiese: “1) Accogliere in via preliminare le
eccezioni di improponibilità, improcedibilità e nullità dell'atto di citazione, per le motivazioni sopra indicate e che quivi si intendono per integralmente riprodotte e trascritte;
2) In via
subordinata, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sopra
indicate, rigettare “in toto” la domanda attorea perché manifestamente infondata in fatto ed
in diritto, nonché completamente sfornita di ogni e qualsiasi prova con vittoria di spese, diritti
ed onorari del giudizio, oltre IVA e CAP come per legge”.
e , ai quali la citazione fu notificata il 31 luglio 2018, Parte_2 Controparte_3
non si costituirono.
Istruita con l'escussione di testimoni e lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio medico legale sulla persona dell'attrice, la causa, dopo vari rinvii, fu riassegnata a questo giudice che, all'udienza dell'11 dicembre 2024, celebrata a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha raccolto le conclusioni delle parti, così rassegnate:
- l'attrice: “A) Dichiarare la proponibilità e procedibilità della domanda attrice;
B)
Dichiarare l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro de quo, del IG.
, quale conducente dell'autovettura Opel Corsa tg. BH734CK, di Parte_2
proprietà della IG.ra , assicurata con l C) Controparte_3 Controparte_6
Condannare, quindi, i convenuti, in solido fra di loro, al risarcimento dei danni in
favore della IG.ra nelle seguenti misure: € 14.500,00 per la Parte_1
protesizzazione dei denti fratturati, così come da c.t.u.; € 1.906,91 per danno
biologico permanente nella misura del 2 %; € 2.443,75 per danno biologico
temporaneo, così come da tabelle del Tribunale di Milano e, quindi, alla somma
complessiva di € 18.850,66, oltre danno morale da liquidarsi secondo quanto previsto
dall'art. 139 Codice delle Assicurazioni, oltre interessi e rivalutazione;
D)
Condannarsi i convenuti, sempre in solido fra di loro, al pagamento delle spese e
funzioni di giudizio da attribuirsi allo scrivente avvocato, ex art. 93 c.p.c., oltre al
pagamento delle spese di c.t.u.”;
- la convenuta: “Introitarsi la causa a sentenza, previa concessione dei termini di cui
all'art. 190 c.p.c.”. Su tali conclusioni la causa è stata riservata a sentenza, previa assegnazione dei termini per il deposito di scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali, per effetto della rimessione in termini, è scaduto il 23 marzo 2025.
2.- Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e Parte_2 _3
, ai quali la citazione risulta ritualmente notificata il 31 luglio 2018.
[...]
3.- Sono infondate le – generiche – doglianze della convenuta in punto di improcedibilità e improponibilità della domanda attrice.
infatti, ha ritualmente citato la compagnia assicuratrice il 3 Parte_1
agosto 2018, ben oltre la scadenza del termine di 60 giorni dalla comunicazione della richiesta di risarcimento, inviata con raccomandata ricevuta dall' il 18 marzo CP_1
2017, secondo le modalità e con i contenuti dell'art. 148 del codice delle assicurazioni (d.lgs.
n. 209/2005). Va aggiunto che una tale richiesta risarcitoria risulta inviata anche a PT
.
[...]
Non pare inopportuno aggiungere che tra i requisiti di cui all'art. 148 del d.lgs. n.
209/2005 – secondo una interpretazione del nuovo assetto normativo, costituzionalmente orientata al fine di contemperare l'apprezzabile obiettivo deflazionistico dei giudizi,
perseguito dal codice delle assicurazioni mediante il rafforzamento della fase pre-
contenziosa, con l'eIGenza che tale commendevole scopo non finisca con il tradursi in un insormontabile ostacolo per l'accesso alla tutela giurisdizionale – occorre distinguere quelli essenziali e quelli non essenziali: i primi sono individuabili nell'indicazione delle complete generalità dell'avente diritto al risarcimento e nella descrizione delle circostanze dell'incidente (entrambi sussistenti nel caso di specie), in quanto imprescindibili per l'individuazione del soggetto titolare della pretesa e del sinistro che ha occasionato la stessa pretesa, mentre i secondi, dovendo accompagnare la richiesta “ai fini dell'accertamento e
della valutazione del danno” (così il comma 2 della norma), vanno valutati nella loro necessità, o meno, alla luce del contenuto della richiesta medesima. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato – con insegnamento che questo giudice condivide appieno – che “la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare
all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art.
145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi
necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il
danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta,
la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass.,
qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria
da parte dell'assicuratore” (così Cass., Sez.6 – 3, ordinanza n.19354 del 30/09/2016); e che l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile automobilistica è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni se l'assicuratore, come nel caso di specie, non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata (cfr. tra le tante Cass., Sez. 3,
ordinanze n. 30091 del 21/11/2024 e n. 20802 del 25/07/2024, sentenza n. 32919 del
09/11/2022 e Sez. 6 – 3, ordinanza n. 15445 del 03/06/2021).
Va, pertanto, dichiarata la proponibilità della domanda risarcitoria, preceduta da valida messa in mora e dalla concessione alla società assicuratrice di adeguato spatium
deliberandi.
Contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta, poi, la domanda attrice risulta preceduta da un invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e segg. del d.l. n. 132/2014, invito ricevuto dall il 1° giugno 2018, come dalla CP_1
stessa confermato nella comunicazione di non adesione all'istanza del 4 giugno 2018 (cfr.
produzioni parte attrice).
4.- È parimenti infondata l'eccezione di nullità della citazione, sollevata dalla compagnia assicuratrice per la – ritenuta – omessa esposizione degli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, che questo giudice fa propria appieno, “l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale
formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle
finalità perseguite nel giudizio. Pertanto, non può ritenersi nulla la citazione per omessa
determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per simile valutazione,
che il petitum sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre
quando il petitum sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo
presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poiché è
sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque
parte dell'atto introduttivo” (così Cass, Sez. 3, sentenza n. 18783 del 28/08/2009, n. 18783.
Cfr. pure Cass., Sez. 3, sentenza n. 11751 del 15/05/2013, così massimata: “La nullità della
citazione comminata dall'art. 164, comma 4, c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione
dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia
stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso,
occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va
operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei
documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza
delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'eIGenza di porre
immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (
cfr. Cass. civ. sez. III, 15/05/2013, n. 11751).
In applicazione delle coordinate ermeneutiche consegnateci dalla Suprema Corte,
non può predicarsi la nullità dell'atto di citazione in esame, dal quale emerge chiaramente,
non solo il petitum, ma anche la causa petendi. L'attrice, infatti, ripercorre gli snodi essenziali della vicenda di fatto, enucleando le circostanze di tempo e di luogo in cui il sinistro si è
verificato e i profili di responsabilità assunti come riconducibili al convenuto, individuando,
poi, tramite gli allegati referti medici, i pregiudizi patiti in conseguenza del sinistro. Le
asserzioni di ono, dunque, in grado di veicolare il thema decidendum, Parte_1
ponendo i convenuti nella condizione di approntare le proprie difese e instaurando, in tal guisa, un effettivo contraddittorio.
4.- Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata.
Le risultanze istruttorie hanno confermato che alle 9,10 circa Parte_1
del 30 marzo 2016 mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, in via Parmenide di
Salerno, è stata investita dall'autovettura Opel Corsa targata BH 734 CK di proprietà di
, alla cui guida si trovava . Controparte_3 Parte_2
Lo conferma la prova orale, avendo i tre testimoni escussi riferito con dichiarazioni precise, chiare e sostanzialmente coerenti nel loro nucleo essenziale, utili alla ricostruzione del fatto e degli elementi costitutivi della fattispecie azionata, di avere assistito al sinistro,
trovandosi sul posto, e di aver visto, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto di citazione, un'autovettura modello Opel Corsa investire una giovane donna intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, aggiungendo che la vittima, nonostante il tentativo istintivo di respingere il veicolo e di ripararsi, portò le mani in avanti e fu colpita al volto, il che trova conferma nel tipo di lesioni riscontrate dai sanitari del Pronto Soccorso
dove fu prontamente trasportata, localizzate alle dita della mano ed alla bocca.
Precisamente, ha dichiarato: “Mi ricordo che era fine marzo 2016 di Testimone_1
pomeriggio verso le ore 15,30 – 16,00 ed ero fermo alla fermata dell'autobus direzione
Pontecagnano – Salerno. A distanza del luogo dove io ero fermo, vi sono le strisce pedonali.
La IG.ra aveva iniziato ad attraversare le strisce pedonali ivi situate, con direzione
Mariconda – Parco Arbostella e aveva compiuto alcuni passi allorché veniva investita da
un'auto Opel Corsa, di colore mi sembra grigio, che proveniva da Pontecagnano, diretta a
Salerno. La IGnora, onde evitare un impatto frontale, mise avanti le mani sul cofano e
successivamente veniva attinta sulla parte facciale e ho potuto appurare che aveva la bocca
piena di sangue. Non posso precisare se la IGnora avesse riportato rottura di denti in quanto
ho potuto soltanto notare la fuoriuscita di sangue dalla bocca. Il conducente della Opel
Corsa l'accompagnava in ospedale, così mi sembra. Durante il periodo in cui sono stato sul
luogo non è intervenuta né ambulanza e né Autorità. Ho rilasciato i miei dati alla IGnora e sono andato via”. Dopo aver fornito, inoltre, spiegazione sul luogo dell'incidente, precisando che l'impatto tra l'auto ed il cofano è avvenuto a poca distanza dalla rotatoria di accesso al parco Arbostella e precisamente a 5 – 6 metri dalla fermata del pullman dove sono situate le strisce pedonali, ha affermato: “Riconosco nelle fotografie esibite facenti parte del
fascicolo esibito da parta attrice il luogo dell'incidente nonché le strisce pedonali ivi
rappresentate. Provvedo a controfirmare le stesse, attestandone la conformità”.
Analogamente, ha riferito quanto segue: “Sono a conoscenza dei fatti Tes_2
per cui è causa in quanto abito a Mariconda e io stavo andando al supermercato sul
cavalcavia dove c'è la concessionaria del . Ho visto che una ragazza è stata investita Pt_3
dall'auto di colore grigio mi sembra un'Opel Corsa mentre attraversava sulle strisce. La
ragazza ha provato a ripararsi ma comunque si è fatta male. Le usciva il sangue dalla bocca
in quanto l'impatto è avvenuto con la parte davanti dell'auto. È accaduto nel 2016 credo
intorno al 30 marzo. Era di mattina … io mi sono avvicinato alla ragazza l'ho soccorsa le ho
preso dell'acqua anche per farle sciacquare il viso. Il conducente dell'auto l'ha portata in
ospedale … preciso che l'auto veniva da Pontecagnano verso Salerno, però non so se con
esattezza la direzione della ragazza. Io rispetto al luogo del sinistro mi trovavo sul
marciapiede antistante la concessionaria o meglio sopra al marciapiede di via Parmenide.
Preciso che io avevo già salito le scale e io andavo in direzione Pontecagnano e confermo
ancora di aver visto l'impatto. L'impatto tra l'auto e il pedone è avvenuto più o meno al centro
della corsia di marcia del pedone … sul capo a): si è vero confermo la circostanza … preciso
ancora che al momento dell'impatto la ragazza si è riparata poggiando le mani sul cofano
dell'auto, ma è sbandata lo stesso … sul capo b): si è vero la ragazza riportava lesioni,
presentava il volto insanguinato che proveniva dalla bocca ma non saprei dire che tipo di
trauma e il labbro era spaccato … mi è capitato in passato di essere teste davanti al Giudice
di pace … preciso che il danno alla bocca è conseguenza dell'impatto … non ricordo se
nella caduta la ragazza sia caduta di schiena o di faccia. Non so se l'auto ha riportato danni
in quel momento ho pensato alla ragazza e a soccorrerla … sul capo c) posso riferire che il IG. ha portato la ragazza in ospedale, ma non so se la stessa sottoscriveva un PT
modello CAI … riconosco nelle foto della perizia di parte allegate i luoghi di causa”.
Infine, ha dichiarato: “Mi ricordo che io ero alla fermata dell'autobus, di Tes_3
mattina nel marzo del 2016 in via Parmenide in Salerno quando mentre ero alla fermata
dell'autobus, vidi questa ragazza che stava attraversando sulle strisce, in prossimità della
pensilina ci sono le strisce pedonali, e mentre attraversava un'auto proveniente da
Pontecagnano verso Mercatello, non l'ha vista proprio e l'ha travolta. La ragazza per istinto
con le mani si è mantenuta sul cofano dell'autovettura, ma nell'impatto era piena di sangue
in faccia. Il conducente investitore si è fermato, ha prestato soccorso alla ragazza …non so
se sono intervenute le forze dell'ordine, non fino a che ci sono stato io. Il conducente si offrì
di accompagnarla in ospedale … sul capo a) delle note istruttorie di parte attrice: confermo
come già riferito prima;
… sul capo b): si è vero confermo la circostanza e preciso che mi è
rimasta impressa la faccia insanguinata; … sul capo c): si è vero confermo quanto già riferito
… riconosco le foto allegate alla relazione tecnica di parte attrice, il luogo dell'incidente e
preciso che mi trovavo circa ad una ventina di metri, ma non so precisare … preciso che il
pedone era sulle strisce al momento dell'impatto ma non so precisare il punto esatto nel
quale la stessa si trovava al momento dell'investimento … io ero da solo alla fermata per
andare in centro ma alla fermata c'erano altre persone … è caduta ma non so con precisione
dire da quale lato … mi sembra che il conducente dell'auto era da solo … confermo ancora
di aver visto il viso insanguinato ma non so precisare da dove uscisse … sono stato
testimone ed escusso come teste circa un paio di anni fa per un altro incidente”.
Dell'attendibilità dei testimoni, che hanno reso le loro deposizioni sotto il vincolo dell'impegno di rito e nella consapevolezza delle conseguenze, anche penali di false dichiarazioni, non v'è ragione di dubitare, trattandosi di dichiarazioni chiare nel rappresentare la dinamica del sinistro, il punto d'impatto tra il veicolo investitore e il pedone
(e tanto trova ulteriore conferma nel modello di contestazione amichevole d'incidente sottoscritto da;
in prod. attrice), i luoghi di causa e le conseguenze in tema Parte_2 di lesioni personali che ne sono derivate, pienamente coerenti, peraltro, con gli accertamenti dei sanitari che immediatamente dopo il fatto ebbero in cura Parte_1
emergendo dai certificati medici del Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Universitaria
OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona n. 20160031565 del 30 marzo 2016, la diagnosi di “trauma buccale con fratture parziali multiple degli inclusi dentari. Trauma I dito
mano dx” e, quale “circostanza del trauma”, l'annotazione di un “incidente in strada” (v. in prod. att.).
Confermano la verità e la dinamica dell'investimento dedotto in citazione anche la mancata comparizione del convenuto a rendere il deferito interpello e le Parte_2
risultanze della consulenza tecnica d'ufficio della nominata dott.ssa Persona_1
, la quale ha appurato e confermato la compatibilità del documentato quadro
[...]
clinico con la dinamica dei fatti;
in particolare, ha riconosciuto “il nesso materiale di causalità
tra evento dannoso del 30/03/2016 e le lesioni diagnosticate a , sia per Parte_1
efficienza lesiva, sia per topografia e sia per cronologia” (cfr. pag. 9 c.t.u. in atti).
Tali prove sono ampiamente sufficienti a fugare i dubbi circa la veridicità del sinistro,
la natura e la consistenza dei danni nonché la derivazione di tali danni dai fatti di causa.
Deve pure escludersi qualsivoglia concorrente responsabilità di Parte_1
nella determinazione del sinistro. difetta, invero, qualsivoglia prova d'imprudenza della pedone, che in tesi potrebbe concorrere, ai sensi dell'art. 1227 c.c., con quella presunta (o accertata) del conducente. Sarebbe stato onere dei responsabili civili o dell'assicuratore provare l'impossibilità di prevenire l'evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone avesse tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si fosse trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti: tanto si verifica, ad esempio, quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro. Orbene, nella fattispecie in esame il materiale istruttorio nulla ha restituito in merito ad eventuali condotte colpevoli o anche solo imprudenti della danneggiata, avendo i testimoni escussi riferito che l'attrice stava semplicemente attraversando la strada sulle strisce pedonali.
5.- Quanto ai danni, il consulente tecnico d'ufficio ha appurato che in seguito all'incidente all'attrice sono derivate lesioni quali “n. 5 fratture di elementi dentari:
” da cui è conseguita un'invalidità temporanea che fu totale per 10 giorni, NumeroDiCartaIde_1
parziale al 50% per 15 giorni, progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 25
% per ulteriori 15 giorni, oltre che un danno biologico permanente, nella misura del 2%.
L'ausiliario del giudice ha motivatamente dissentito dalle conclusioni del consulente di parte,
dott. , secondo cui “La terapia necessaria, atta ad ottenere la completa Persona_2
restitutio ad integrum, come previsto dalla legge, è di tipo protesico. La riabilitazione
protesica del danno dentale prevede l'esecuzione di un manufatto protesico di 5 (cinque)
elementi (1.2., 2.1., 3.1. 4.1., 4.2). Tale manufatto dovrà ripetersi ogni 10 anni. Avendo la
paziente, ad oggi, 28 anni, la spesa totale preventivabile risulta essere come segue: Protesi
riabilitativa (primo manufatto) Euro 4.000,00 e n. 5 (cinque) rifacimenti (38 anni, 48, 58, 68,
78) Euro 20.000,00; Somma totale Euro 24.000,00”, osservando, invece, che “Per quanto
riguarda la protesizzazione: le fratture superiori di 1.2 e 2.1, alla luce delle attuali tecniche
riparative possono essere ricomposte tramite ricostruzioni estetiche, le tre fatture inferiori,
effettivamente trarrebbero risoluzione funzionale ed estetica previa applicazione di tre
corone in lega aurea e porcellana”; e concludendo che la spesa per le protesi è pari a €
14.500,00 (Quattordicimilacinquecento/00 euro), suddivisa in “1) N. 2 RICOSTRUZIONI
ESTETICHE IN COMPOSTO DEL 1.2 E DEL 2.1: PROTESI RIABILITATIVA PRIMO
MANUFATTO: € 500,00 + € 500.00 X 4 RINNOVI = EURO 2500 (duemilacinquecento/00);
2) N. 3 CORONE IN LEGA AUREA E PORCELLANA DEL 3.1/4.1/4.2: PROTESI
RIABILITATIVA PRIMO MANUFATTO € 2400,00 + € 2400,00 X 4 RINNOVI = 12.000
(dodicimila/00)”.
Le conclusioni dell'ausiliario, quindi, immuni da errori e vizi logici, vanno condivise appieno.
Ciò posto, la liquidazione di tali danni va effettuata, tenendo presente l'età della vittima (26 anni al tempo del sinistro), secondo i nuovi parametri dettati dal D.M. 16 luglio
2024, ammontando il loro equivalente pecuniario a complessivi € 3.091,19 di cui € 1.917,34
per il danno biologico permanente (punto base € 947,30), ed € 1.173,85 per l'invalidità
temporanea (dietim € 55,24).
Non sono documentate spese mediche sostenute, ma spetta, come da relazione del c.t.u., quale danno patrimoniale emergente, il rimborso per spese mediche da sostenere per l'importo di € 14.500,00.
Nulla spetta per danno morale, in difetto di specifica allegazione e prova delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento: anche in caso di incidente stradale il danno morale va liquidato,
ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), solo se emergente dalla lesione in concreto subita e dalle specifiche allegazioni e prove dell'istante il risarcimento,
non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico (cfr. tra le tante Cass.,
Sez. 3, sentenza n. 339 del 13/01/2016).
Spetta invece, all'attore il ristoro del maggior danno per non aver potuto disporre delle indicate somme nel tempo trascorso dall'epoca del fatto al saldo, danno a sua volta equitativamente liquidato in un importo pari agli interessi legali che sarebbero maturati su quegli importi, prima devalutati fino al primo degli indicati termini temporali secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, e poi rivalutati annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino all'effettivo pagamento.
Sulla sola sorte capitale, liquidata all'attualità, spettano, infine, gli interessi al tasso di legge dalla presente decisione al saldo effettivo.
6.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., e vanno distratte in favore dell'avvocato Andrea Iorio, in virtù della dichiarazione di anticipo fattane, e liquidate tenendo presente le spese documentate, il valore della lite, rapportata al
decisum, l'attività professionale svolta, le vigenti tariffe forensi, quindi in € 900,00 per la fese di studio, € 750,00 per la fase introduttiva, € 1.700,00 per la fase di trattazione e istruttoria ed € 1.700,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o reietta, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e;
Parte_2 Controparte_2
2) dichiara unico responsabile del sinistro dedotto in giudizio e lo Parte_2
condanna, in solido con e l a pagare a Controparte_2 CP_1
la somma di € 17.591,19, oltre interessi come da parte Parte_1
motiva;
3) condanna gli indicati convenuti , e Parte_2 Controparte_2 CP_1
in solido tra loro, a pagare all'attrice le spese di lite,
[...] Parte_1
che liquida in complessivi € 264,00 per esborsi ed € 4.950,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15 %
di quei compensi, IVA e CPA come per legge;
4) direttamente attribuisce all'avvocato Andrea Iorio le indicate spese;
5) pone le spese della svolta consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico degli indicati convenuti.
Salerno, 27 marzo 2025
Il giudice dott. Andrea Luce