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Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 08/01/2024, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
n. 611/2021 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ………………. Presidente est. dott. Alessandro CENTO ………... Giudice dott. Fabio FAVALLI ……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 611 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 19.6.2023 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Arma di Taggia, Via C. Colombo n.52 presso lo studio dell'avv.to
Alessandro Roggeri che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 contumace
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: - entrambi i coniugi potranno vivere separati, stabilendo ciascuno la propria residenza ove riterrà più opportuno, anche all'estero e, per quanto possa occorrere, fin d'ora reciprocamente entrambi i coniugi si autorizzano al rilascio del passaporto o di qualunque altro documento equipollente, valido ai fini dell'espatrio; - la casa coniugale di Sanremo, Via San Lorenzo n. 30, di proprietà della Sig.ra resterà Parte_1 alla moglie, che ne è già piena proprietaria;
- il figlio è maggiorenne, ma non Per_1
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 611/2021 R.G.A.C.C.
economicamente autosufficiente perché in cerca di stabile occupazione;
- i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti, per tale ragione non si fa luogo al versamento di mantenimento alcuno;
- considerato che il figlio necessita ancora di essere Per_1 mantenuto dai genitori e che convive con la mamma presso la casa coniugale di
Sanremo, Via San Lorenzo n. 30, il marito verserà alla moglie, ovvero al figlio, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma di Euro 500,00 mensili fino a quando non avrà raggiunto la propria indipendenza economica;
- la colpa della Per_1 separazione è addebitata al marito. Il tutto con vittoria di spese e competenze”;
per il pubblico Ministero: “...pronunciare la separazione tra i coniugi Parte_1 e …”. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 18.3.2021 - premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Sanremo il 28.10.1999 con e che dall'unione è nato il Controparte_1 figlio (25 anni, essendo nato il [...]), ormai maggiorenne ma ancora Per_1 economicamente non indipendente;
che in seguito all'insorgere di contrasti tra i coniugi la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi;
separazione che al marito doveva essere addebitata in ragione della violazione del dovere di fedeltà, avendo egli intrapreso relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Chiedeva, inoltre, che le fosse assegnata la casa coniugale e che a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , fosse posto un assegno mensile di importo non inferiore ad € 500,00. Per_1
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza 14.7.2021 all'esito della quale, nell'impossibilità di pervenire ad una loro conciliazione stante la mancata costituzione del resistente, assumeva con ordinanza in data 21.7.2021 i provvedimenti provvisori di competenza, autorizzando i coniugi a vivere separati, assegnando alla ricorrente la casa coniugale e ponendo a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , un assegno dell'importo di € 250,00 mensili (oltre al Per_1
50% delle sole spese mediche). Nominava, infine, il Giudice Istruttore, fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
All'udienza del 27.4.2022, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del resistente . Controparte_1
La causa veniva, quindi, istruita attraverso produzioni documentali (tra cui l'autocertificazione in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale della ricorrente) e l'audizione di testimoni ( e ). La causa, acquisite le Testimone_1 Testimone_2 conclusioni del Pubblico Ministero, veniva posta in decisione sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente (unica costituita) a seguito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il solo deposito di comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per separazione personale dei coniugi presentato da è fondato Parte_1
e deve essere accolto.
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 611/2021 R.G.A.C.C.
Osserva, infatti, il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda, in quanto risulta adeguatamente provato come la convivenza fra le parti non sia più ripresa dopo la separazione di fatto, così come chiaramente desumibile dal contenuto delle dichiarazioni rese dalla ricorrente nell'atto introduttivo ed in sede di udienza presidenziale nonché dalla domanda di addebito della separazione al marito ancora da essa coltivata nelle conclusioni da ultimo rassegnate.
Appare, inoltre, escluso che fra le parti sia ripristinabile la comunione affettiva e materiale, sia in ragione del lasso temporale ormai trascorso dalla cessazione della vita comune che del disinteresse per le vicende del matrimonio dimostrato dal resistente;
resistente che, pur ritualmente notificato, è restato contumace nell'odierno giudizio.
Deve a questo punto essere in primo luogo esaminata la domanda di addebito della separazione spiegata da , lamentando essa la violazione da parte del Parte_1 marito dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 143 c. 2 c.c., avendo egli intrapreso relazione adulterina in costanza di matrimonio e successivamente abbandonato il tetto coniugale (vds. quanto riportato in ricorso introduttivo: “...il marito, Sig. ha più Controparte_1 volte, negli ultimi anni, intrecciato relazioni sentimentali extraconiugali, così rendendo odiosa la prosecuzione della convivenza coniugale e, da ultimo, ha abbandonato il tetto coniugale da mesi ed ha fatto perdere le proprie tracce, ragione per la quale devesi chiedere l'attribuzione a questo della colpa della presente separazione...” e ribadito nella successiva memoria integrativa: “...Come già dedotto in ricorso, il Sig. in CP_1 costanza di matrimonio, ha intrattenuto plurime relazioni extraconiugale e, da ultimo, dal mese di marzo 2020 ha definitivamente abbandonato il tetto coniugale, lasciando immotivatamente la casa coniugale, senza più farvi ritorno, senza neppure informare la moglie della sua attuale dimora e senza che, da allora, abbia più tenuto alcun contatto con la ricorrente. Tali condizioni di fatto hanno comportato, in capo alla ricorrente, la intollerabilità del vincolo matrimoniale ed il venire meno di ogni affectio coniugalis...”).
La domanda di addebito della separazione al marito avanzata da , in Parte_1 quanto fondata ed adeguatamente provata, deve essere accolta.
Merita in proposito preliminarmente osservare come la Suprema Corte abbia abbracciato interpretazione rigorosa dell'onere probatorio gravante sulla parte che intende dimostrare l'addebito della separazione, chiamandola non solo a dar prova della relativa condotta, ma anche del nesso di causalità tra questa e la crisi coniugale, ponendo, invece, a carico di chi lo contesta, la dimostrazione di una “crisi preesistente” sì da privare di efficacia causale il successivo eventuale adulterio (vds. da ultimo Cass., sez. 1, sent. 8.6.2023, n.16169: “…Grava sulla parte che richieda, per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre
è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà…”).
Ciò premesso in termini di diritto, ritiene il Collegio di poter ravvisare, nel caso che occupa, la sussistenza di entrambi i presupposti utili a fondare la domanda de quo. A tale conclusione, infatti, è lecito pervenire sulla base delle risultanze testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria ed, in primis, delle dichiarazioni rese da , Testimone_1 abituale frequentatore del bar gestito insieme in Sanremo dai coniugi, testimone non legato da particolare rapporto di amicizia con alcuna delle parti e da ritenersi, pertanto, del tutto disinteressato ed attendibile. Maggiormente in dettaglio , Testimone_1 escusso all'udienza del 18.4.2023 ha riferito, per “conoscenza diretta” circostanze dr. Andrea CANCIANI 3 n. 611/2021 R.G.A.C.C.
idonee a dimostrare, in modo inequivocabile, non solo infedeltà del resistente più risalenti nel tempo ed inizialmente perdonate dalla moglie (vds. “...devo dire che inizialmente non sapevo che la ed il fossero sposati. Tenuto conto dei Pt_1 CP_1 comportamenti del che “ne combinava di tutti i colori” io mi ero fatto l'idea che CP_1
i due fossero fratello e sorella, perché altrimenti mi sarebbero risultati incomprensibili i comportamenti del Lo dico ricordando un fatto avvenuto già nel 2009 CP_1 allorquando una mattina, recatomi verso le 7.00 presso il bar per fare colazione, lo avevo trovato aperto e con la luce accesa ma senza che nessuno fosse dietro al bancone.
Sono entrato e sorpreso per la situazione ho chiamato senza che nessuno mi CP_1 rispondesse. Sono allora andato nel retro dove c'era uno stanzino e lì ho visto CP_1 che era intento ad avere un rapporto sessuale con una ragazza, che poi ho saputo essere di origine russa. Circa un mese dopo questo fatto, incontrando , le ho raccontato Pt_1 quanto avevo visto così commentando quanto avevo visto fare a suo “fratello”; è stata in quell'occasione che ho saputo da lei che non era suo fratello, ma suo marito. CP_1
Mi risulta che dopo quel fatto la abbia mandato via di casa il marito, che però Pt_1 dopo un po' di tempo è rientrato nella casa coniugale;
questo l'ho saputo non solo avendo visto tornare a lavorare nel locale, ma per avermelo detto la stessa CP_1
che lo aveva nuovamente accolto nonostante avesse dubbi sul fatto che Pt_1 CP_1 fosse veramente cambiato...”), ma anche la prosecuzione di tali illegittimi comportamenti – tra l'altro con la medesima donna - nel prosieguo della vita coniugale (vds. “...Preciso che comunque, negli anni successivi, girando spesso per Sanremo anche per motivi di lavoro, mi è capitato molto spesso di vedere in compagnia CP_1 di questa donna, comportandosi con la stessa come se fosse la sua compagna. Li vedevo spesso insieme in macchina o camminare a piedi mano nella mano, abbracciati o baciarsi, lui la accompagnava alla scuola di lingue, nei negozi e nei supermercati.
Questa relazione è andata avanti almeno fino al 2016/2017 nel senso che dopo quel periodo non mi è mai più capitato di vederli insieme. ADR. Non ho mai più parlato con del comportamento del marito, in quanto sono voluto restare estraneo alla Pt_1 questione. Sapevo che lei lo aveva ripreso in casa e quindi non volevo con i miei racconti essere la causa della disgregazione della famiglia. ADR. Per quanto mi è stato poi riferito la ragazza russa si chiama lo dico perché altri miei amici, Persona_2 anche in concomitanza con i fatti che ho riferito, hanno avuto con lei una relazione...”), fino arrivare all'ultima infedeltà che, a quel punto non più tollerata dalla moglie, aveva definitivamente portato alla dissoluzione del rapporto (vds. “...Voglio ancora aggiungere che mi risulta che anche successivamente ai fatti che ho raccontato abbia CP_1 proseguito i suoi comportamenti di infedeltà. Ricordo, infatti, che intorno all'inizio del 2018, allorquando lui e la moglie si erano trasferiti a gestire un bar in Sanremo, Via
Galilei (lasciando al figlio più grande di occuparsi di quello di Via Martiri ed Per_3 alternandosi marito e moglie nei turni presso il nuovo locale) lui ha intrapreso una relazione con un'altra donna, tale , che conoscevo in quanto abitava proprio Per_4 vicino al bar, in Via Galilei. Dell'esistenza di questa relazione posso riferirlo avendo visto più volte nel corso del tempo andare in giro con lei con comportamenti ed CP_1 atteggiamenti del tutto identici a quelli che avevo visto in precedenza tenere con la ragazza russa;
aggiungo anche che, in una occasione, li ho visti ad Ospedaletti, nei pressi del ristorante mentre erano in macchina in atteggiamenti inequivoci, vale Org_1
a dire mentre si stavano abbracciando e baciando. Questa relazione è andata avanti almeno fino a quando è sparito dalla circolazione, all'inizio del 2020; poteva CP_1 essere il mese di marzo come mi chiede la S.V. Dico che è sparito nel senso che da un giorno all'altro non si è mai più visto nel bar che è stato interamente gestito da e Pt_1 dal figlio più piccolo . ADR. Ho parlato con del fatto che il marito non Per_1 Pt_1 fosse più a lavorare nel bar e lei mi ha detto che avevano litigato di brutto per i suoi continui tradimenti. Mi disse che le avevano riferito che il marito ci provava con la maggior parte delle donne che venivano al bar, che lui si vantava pubblicamente di queste avventure e che lei stessa lo aveva sorpreso insieme a questa ... ADR. Per_4
dr. Andrea CANCIANI 4 n. 611/2021 R.G.A.C.C.
Dopo che ha lasciato il bar non ho più visto né sentito . Ho poi saputo da CP_1 comuni amici che aveva abbandonato moglie e figli e se ne era andato alle Canarie...”).
Tali dettagliate dichiarazioni sono state poi confermate, se mai ve ne fosse stato bisogno, anche dallo stesso , figlio maggiorenne delle parti, che, oltre ad aver Testimone_2 raccolto le confidenze della madre, aveva potuto anch'egli constatare in prima persona i comportamenti di infedeltà del padre inizialmente “perdonati” dalla madre;
quanto precede altresì evidenziando come esclusivamente in ragione della prosecuzione degli stessi fosse venuta meno la convivenza tra i genitori (vds. “...posso riferire di essere a diretta conoscenza di come mia madre si sia separata da mio padre per i continui tradimenti da parte sua e perché continuava anche a sottrarre soldi dalla cassa del bar, anche per pagare bollette ad altre donne. I miei ricordi dei tradimenti di mio padre risalgono già a quando io ero piccolo. Ricordo che avevo 7 o 8 anni quando lo avevo sorpreso a baciarsi con un'altra donna;
all'epoca i miei gestivano un bar a Sanremo nei pressi della Stazione Nuova. In quell'occasione mio padre si era accorto della mia presenza e per tale ragione aveva cercato di allontanare la donna che, però, aveva reagito dando in escandescenza e cominciando a gridare ed a dire che erano anni che si scopava mio padre. Ricordo poi che intorno al 2007, quando già i miei gestivano il bar in Via Martiri, mentre una sera ero insieme a mia zia abbiamo visto mio padre passare in motorino con un'altra donna;
li abbiamo seguiti fino al portone e lo abbiamo visto baciarsi con lei. Io in quell'occasione ho riferito tutto a mia madre, ma sentendo le mie parole lei sembrava non crederci o forse era succube di mio padre;
non so come si chiamasse questa donna, ma ricordo che era di origine russa. Ricordo poi un altro episodio di quando avevo 10 o 12 anni, allorquando mia madre per San Valentino gli aveva fatto dei regali, che lui aveva buttato per terra cominciando a gridare ed addirittura maledicendo il giorno in cui io ero nato. Andando ancora avanti ricordo che un giorno io e mio fratello abbiamo trovato il suo telefono ed abbiamo letto Per_3 sullo stesso messaggi inequivocabili della sua relazione con la donna russa di cui ho già detto. Ricordo che in questi messaggi mio padre e questa donna parlavano anche di un
“cassetto dell'amore” in cui mettevano dei soldi per i loro divertimenti e viaggi. Io e abbiamo fatto leggere questi messaggi a nostra madre ed a quel punto lei ha Per_3 cacciato di casa mio padre. Alla fine però lei lo ha perdonato e lo ha fatto rientrare in casa. Andando ancora avanti nel riferire i tradimenti di mio padre posso riferire che nel
2019, allorquando io lavoravo presso la sala stampa del , un mio Organizzazione_2 amico di nome mi aveva detto di aver visto mio padre intrattenersi con un trans CP_2 di nome Alla sera siamo andati a pedinarlo e lo abbiamo visto effettivamente Org_3 caricare una donna, non so se si trattasse di o qualcun'altra; lo abbiamo seguito Org_3 fino ad un parcheggio dove abbiamo visto che la donna gli praticava un rapporto orale.
Sempre nel 2019 mi risulta che lui abbia anche intrapreso una relazione con tale
; io li avevo sorpresi un giorno allorquando erano al mare e lo avevo visto Per_4 baciarla, nonostante poi lui avesse negato la cosa. Per capire se veramente stesse nuovamente tradendo mia madre il giorno dopo, quando questa era presente nel Per_4 bar, ho messo il mio telefono sotto la cassa in modalità registrazione ed ho poi sentito mio padre dirle di non preoccuparsi perché avrebbe pensato lui a pagarle l'affitto e le bollette purché lei gli avesse praticato del sesso orale. ADR. Anche nelle ultime occasioni ho raccontato a mia madre quanto avevo constatato in ordine ai tradimenti di mio padre ed alla fine, dopo aver sentito la registrazione con , lei lo ha cacciato Per_4 di casa;
questo però non subito in quanto per un periodo hanno dormito in casa in letti separati. Poi mi pare nel 2020 mio padre se ne è definitivamente andato per recarsi, come lui mi ha riferito, alle Canarie, luogo che conosceva in quanto con la famiglia vi avevamo in passato trascorso delle vacanze...”).
In definitiva, non vi sono dubbi, a giudizio del Collegio ed in ragione delle inequivoche e concordati dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso dell'istruttoria di causa, in dr. Andrea CANCIANI 5 n. 611/2021 R.G.A.C.C.
ordine alla sussistenza nel caso in esame di entrambi i presupposti richiesti dalla
Suprema Corte ai fini de quo, dovendosi, conseguentemente, ritenere fondata la domanda di addebito al marito della separazione.
Passando a questo punto ad esaminare le ulteriori domande – vale a dire quella di assegnazione alla ricorrente della casa coniugale e quella volta a regolare il mantenimento del figlio , maggiorenne ma ancora economicamente non Per_1 indipendente – deve darsi atto di come quest'ultimo, escusso all'udienza del 18.4.2023, se da un lato ha riferito del suo attuale stato di disoccupazione e della sua volontà di riprendere gli studi interrotti a seguito della separazione tra i genitori, dall'altro ha riferito di vivere da solo, essendo cessata ormai da alcuni anni la convivenza con la madre (vds. “...ADR. Ho vissuto fino ad un paio di anni fa con mia mamma ed attualmente abito da solo. Attualmente non lavoro, aiuto soltanto un po' mia mamma nel di Via Galilei;
l'altro bar di Via Martiri è ancora gestito da mio fratello Org_4
. ADR. La casa dove abito è di proprietà di mia madre. ADR. Io vorrei Per_3 continuare a studiare, facevo criminalistica a Corsico e vorrei riprendere questi studi.
Ho dovuto interromperli per stare vicino a mia madre dopo la separazione, lei era molto provata sia sotto il profilo psicologico che economico...”).
Tutto ciò premesso, deve in primo luogo essere rigettata la domanda spiegata da parte ricorrente al fine di ottenere assegnazione della casa coniugale (peraltro di sua proprietà esclusiva), essendo venuta meno la convivenza con il figlio , presupposto Per_1 imprescindibile per il suo accoglimento.
Quanto alla situazione di non vi è allo stato motivo per dubitare, Testimone_2 nonostante l'età (compirà 26 anni il prossimo 9 gennaio), della sua non ancora raggiunta indipendenza economica, stante il contenuto delle dichiarazioni dallo stesso rese nel corso dell'istruttoria, della manifestata volontà di completare gli studi e della fondatezza delle ragioni che lo hanno in precedenza portato alla loro interruzione (vds. le conseguenze che i gravi comportamenti paterni avevano determinato negli assetti famigliari); quanto precede sottolineando come la cessazione della sua convivenza con la madre non possa essere ex se interpretata quale fattore ostativo e dimostrativo della sua autosufficienza economica, solo che si consideri come egli abiti immobile di proprietà della genitrice e, seppure disoccupato, ottenga qualche modesta utilità economica solo coadiuvandola nell'attività commerciale (vds. “...Attualmente non lavoro, aiuto soltanto un po' mia mamma nel bar/tabacchi di Via Galilei... La casa dove abito è di proprietà di mia madre...”).
Ciò premesso, deve a questo punto essere evidenziato come, sulla scorta della propria autocertificazione e della documentazione versata in atti, , svolga attività Parte_1 autonoma di gestione di in Sanremo, avendo dichiarato redditi pari ad € Org_4
22.831,00 nel 2019, € 23.091,00 nel 2020 ed € 47.099,00 nel 2021; quanto precede avendo proprietà immobiliari (una quale propria abitazione, una concessa in uso al figlio ed una data in locazione) e risparmi per circa € 135.000,00 (investiti in titoli e Per_1 fondi), ma essendo gravata da rate per il rimborso di finanziamenti in precedenza ottenuti per complessivi € 900,00 mensili.
Quanto all'attuale situazione reddituale del resistente, pur non disponendosi di concreti elementi di valutazione in ordine all'attuale svolgimento di attività lavorativa, non appare necessario – a giudizio del Collegio – disporre indagini di Polizia Tributaria (così come richiesto dalla ricorrente anche nella propria comparsa conclusionale), potendo in ogni caso essere adeguatamente apprezzata e valorizzata ai fini de quo la sua potenziale dr. Andrea CANCIANI 6 n. 611/2021 R.G.A.C.C.
capacità di produzione di reddito, da ritenersi del tutto integra per età (55 anni), condizioni di salute (che non risultano in alcun modo pregiudicate, competenze professionali e pregresse esperienze lavorative (avendo condiviso con la moglie la gestione di attività commerciali); quanto sopra in conformità con il costante orientamento della Suprema Corte (vds. ex multis Cass., sez. 1, sent. 6.9.2021, n. 24049:
“In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche”; Cass., sez. 1, sent. 19.3.2002, n.3974: “A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali” e, nello stesso senso, Cass., sez. 1, sent. 22.3.2005, n.6197).
Né appare possibile ritenere che , nonostante i propri redditi, possa da Parte_1 sola integralmente provvedere, in assenza di un contributo dell'altro genitore, al mantenimento del figlio maggiorenne nel rispetto di quanto previsto dall'art. 337- Per_1 ter, c.4 c.c..
Per tale ragione, tenuto conto della come sopra ritenuta capacità contributiva del resistente a fronte della situazione reddituale della ricorrente e dell'età in ogni caso ormai raggiunta dal figlio (e dallo svolgimento, seppure minimale ed in contesto Per_1 famigliare, di attività lavorativa), ritiene il Collegio di dover confermare a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento di quest'ultimo e così come già stabilito nella fase presidenziale, un assegno dell'importo di € 250,00 mensili;
quanto precede tuttavia ricomprendendo nelle spese straordinarie ed accessorie da dividersi in pari quota tra i genitori - ed in aggiunta a quelle mediche - anche le spese di natura scolastica
(meglio specificate in dispositivo), stante la manifestata volontà – e legittima aspirazione
- di di terminare il ciclo di studi in precedenza interrotto. Per_1
A quanto sopra deve ancora essere aggiunto come, in ragione della cessata convivenza con la madre, debba essere disposto direttamente a mani del figlio maggiorenne il Per_1 pagamento dell'assegno mensile di cui sopra;
quanto precede non rendendosi, poi, necessario prevedere analogo assegno a carico di , già contribuendo essa, Parte_1 in forma sostanzialmente diretta, al mantenimento del figlio, avendogli messo a disposizione, a titolo gratuito, un'abitazione ed in qualche misura retribuendolo per l'aiuto ad essa saltuariamente prestato nell'attività commerciale di famiglia.
In ragione del contenuto della decisione, di sostanziale accoglimento delle domande di che ha dovuto ricorrere al Giudice anche al fine di ottenere Parte_1 riconoscimento e tutela dei diritti della prole, devono essere poste a carico di CP_1
dr. Andrea CANCIANI 7 n. 611/2021 R.G.A.C.C.
le spese di lite da essa sostenute. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] il Controparte_1
19.6.1968 e nata a [...] il [...] unitisi in Parte_1 matrimonio in Sanremo il 28.10.1999;
2) addebita la separazione al marito;
Controparte_1
3) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio
, maggiorenne ma economicamente non indipendente, mediante Per_1 versamento direttamente a mani dello stesso di un assegno dell'importo di € 250,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
4) pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie ed accessorie riguardanti il figlio così come di seguito Per_1 specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal;
d) ticket Organizzazione_5 sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal;
d) farmaci Organizzazione_5 particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) computer portatili o altri supporti informatici;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
5) rigetta nel resto;
6) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.137,64 di cui € 3.000,00 per compensi professionali ed € 137,64 per spese oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
dr. Andrea CANCIANI 8 n. 611/2021 R.G.A.C.C.
Così deciso in Imperia, il 23.12.2023
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ………………. Presidente est. dott. Alessandro CENTO ………... Giudice dott. Fabio FAVALLI ……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 611 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 19.6.2023 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Arma di Taggia, Via C. Colombo n.52 presso lo studio dell'avv.to
Alessandro Roggeri che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 contumace
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: - entrambi i coniugi potranno vivere separati, stabilendo ciascuno la propria residenza ove riterrà più opportuno, anche all'estero e, per quanto possa occorrere, fin d'ora reciprocamente entrambi i coniugi si autorizzano al rilascio del passaporto o di qualunque altro documento equipollente, valido ai fini dell'espatrio; - la casa coniugale di Sanremo, Via San Lorenzo n. 30, di proprietà della Sig.ra resterà Parte_1 alla moglie, che ne è già piena proprietaria;
- il figlio è maggiorenne, ma non Per_1
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 611/2021 R.G.A.C.C.
economicamente autosufficiente perché in cerca di stabile occupazione;
- i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti, per tale ragione non si fa luogo al versamento di mantenimento alcuno;
- considerato che il figlio necessita ancora di essere Per_1 mantenuto dai genitori e che convive con la mamma presso la casa coniugale di
Sanremo, Via San Lorenzo n. 30, il marito verserà alla moglie, ovvero al figlio, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma di Euro 500,00 mensili fino a quando non avrà raggiunto la propria indipendenza economica;
- la colpa della Per_1 separazione è addebitata al marito. Il tutto con vittoria di spese e competenze”;
per il pubblico Ministero: “...pronunciare la separazione tra i coniugi Parte_1 e …”. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 18.3.2021 - premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Sanremo il 28.10.1999 con e che dall'unione è nato il Controparte_1 figlio (25 anni, essendo nato il [...]), ormai maggiorenne ma ancora Per_1 economicamente non indipendente;
che in seguito all'insorgere di contrasti tra i coniugi la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi;
separazione che al marito doveva essere addebitata in ragione della violazione del dovere di fedeltà, avendo egli intrapreso relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Chiedeva, inoltre, che le fosse assegnata la casa coniugale e che a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , fosse posto un assegno mensile di importo non inferiore ad € 500,00. Per_1
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza 14.7.2021 all'esito della quale, nell'impossibilità di pervenire ad una loro conciliazione stante la mancata costituzione del resistente, assumeva con ordinanza in data 21.7.2021 i provvedimenti provvisori di competenza, autorizzando i coniugi a vivere separati, assegnando alla ricorrente la casa coniugale e ponendo a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , un assegno dell'importo di € 250,00 mensili (oltre al Per_1
50% delle sole spese mediche). Nominava, infine, il Giudice Istruttore, fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
All'udienza del 27.4.2022, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del resistente . Controparte_1
La causa veniva, quindi, istruita attraverso produzioni documentali (tra cui l'autocertificazione in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale della ricorrente) e l'audizione di testimoni ( e ). La causa, acquisite le Testimone_1 Testimone_2 conclusioni del Pubblico Ministero, veniva posta in decisione sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente (unica costituita) a seguito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il solo deposito di comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per separazione personale dei coniugi presentato da è fondato Parte_1
e deve essere accolto.
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 611/2021 R.G.A.C.C.
Osserva, infatti, il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda, in quanto risulta adeguatamente provato come la convivenza fra le parti non sia più ripresa dopo la separazione di fatto, così come chiaramente desumibile dal contenuto delle dichiarazioni rese dalla ricorrente nell'atto introduttivo ed in sede di udienza presidenziale nonché dalla domanda di addebito della separazione al marito ancora da essa coltivata nelle conclusioni da ultimo rassegnate.
Appare, inoltre, escluso che fra le parti sia ripristinabile la comunione affettiva e materiale, sia in ragione del lasso temporale ormai trascorso dalla cessazione della vita comune che del disinteresse per le vicende del matrimonio dimostrato dal resistente;
resistente che, pur ritualmente notificato, è restato contumace nell'odierno giudizio.
Deve a questo punto essere in primo luogo esaminata la domanda di addebito della separazione spiegata da , lamentando essa la violazione da parte del Parte_1 marito dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 143 c. 2 c.c., avendo egli intrapreso relazione adulterina in costanza di matrimonio e successivamente abbandonato il tetto coniugale (vds. quanto riportato in ricorso introduttivo: “...il marito, Sig. ha più Controparte_1 volte, negli ultimi anni, intrecciato relazioni sentimentali extraconiugali, così rendendo odiosa la prosecuzione della convivenza coniugale e, da ultimo, ha abbandonato il tetto coniugale da mesi ed ha fatto perdere le proprie tracce, ragione per la quale devesi chiedere l'attribuzione a questo della colpa della presente separazione...” e ribadito nella successiva memoria integrativa: “...Come già dedotto in ricorso, il Sig. in CP_1 costanza di matrimonio, ha intrattenuto plurime relazioni extraconiugale e, da ultimo, dal mese di marzo 2020 ha definitivamente abbandonato il tetto coniugale, lasciando immotivatamente la casa coniugale, senza più farvi ritorno, senza neppure informare la moglie della sua attuale dimora e senza che, da allora, abbia più tenuto alcun contatto con la ricorrente. Tali condizioni di fatto hanno comportato, in capo alla ricorrente, la intollerabilità del vincolo matrimoniale ed il venire meno di ogni affectio coniugalis...”).
La domanda di addebito della separazione al marito avanzata da , in Parte_1 quanto fondata ed adeguatamente provata, deve essere accolta.
Merita in proposito preliminarmente osservare come la Suprema Corte abbia abbracciato interpretazione rigorosa dell'onere probatorio gravante sulla parte che intende dimostrare l'addebito della separazione, chiamandola non solo a dar prova della relativa condotta, ma anche del nesso di causalità tra questa e la crisi coniugale, ponendo, invece, a carico di chi lo contesta, la dimostrazione di una “crisi preesistente” sì da privare di efficacia causale il successivo eventuale adulterio (vds. da ultimo Cass., sez. 1, sent. 8.6.2023, n.16169: “…Grava sulla parte che richieda, per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre
è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà…”).
Ciò premesso in termini di diritto, ritiene il Collegio di poter ravvisare, nel caso che occupa, la sussistenza di entrambi i presupposti utili a fondare la domanda de quo. A tale conclusione, infatti, è lecito pervenire sulla base delle risultanze testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria ed, in primis, delle dichiarazioni rese da , Testimone_1 abituale frequentatore del bar gestito insieme in Sanremo dai coniugi, testimone non legato da particolare rapporto di amicizia con alcuna delle parti e da ritenersi, pertanto, del tutto disinteressato ed attendibile. Maggiormente in dettaglio , Testimone_1 escusso all'udienza del 18.4.2023 ha riferito, per “conoscenza diretta” circostanze dr. Andrea CANCIANI 3 n. 611/2021 R.G.A.C.C.
idonee a dimostrare, in modo inequivocabile, non solo infedeltà del resistente più risalenti nel tempo ed inizialmente perdonate dalla moglie (vds. “...devo dire che inizialmente non sapevo che la ed il fossero sposati. Tenuto conto dei Pt_1 CP_1 comportamenti del che “ne combinava di tutti i colori” io mi ero fatto l'idea che CP_1
i due fossero fratello e sorella, perché altrimenti mi sarebbero risultati incomprensibili i comportamenti del Lo dico ricordando un fatto avvenuto già nel 2009 CP_1 allorquando una mattina, recatomi verso le 7.00 presso il bar per fare colazione, lo avevo trovato aperto e con la luce accesa ma senza che nessuno fosse dietro al bancone.
Sono entrato e sorpreso per la situazione ho chiamato senza che nessuno mi CP_1 rispondesse. Sono allora andato nel retro dove c'era uno stanzino e lì ho visto CP_1 che era intento ad avere un rapporto sessuale con una ragazza, che poi ho saputo essere di origine russa. Circa un mese dopo questo fatto, incontrando , le ho raccontato Pt_1 quanto avevo visto così commentando quanto avevo visto fare a suo “fratello”; è stata in quell'occasione che ho saputo da lei che non era suo fratello, ma suo marito. CP_1
Mi risulta che dopo quel fatto la abbia mandato via di casa il marito, che però Pt_1 dopo un po' di tempo è rientrato nella casa coniugale;
questo l'ho saputo non solo avendo visto tornare a lavorare nel locale, ma per avermelo detto la stessa CP_1
che lo aveva nuovamente accolto nonostante avesse dubbi sul fatto che Pt_1 CP_1 fosse veramente cambiato...”), ma anche la prosecuzione di tali illegittimi comportamenti – tra l'altro con la medesima donna - nel prosieguo della vita coniugale (vds. “...Preciso che comunque, negli anni successivi, girando spesso per Sanremo anche per motivi di lavoro, mi è capitato molto spesso di vedere in compagnia CP_1 di questa donna, comportandosi con la stessa come se fosse la sua compagna. Li vedevo spesso insieme in macchina o camminare a piedi mano nella mano, abbracciati o baciarsi, lui la accompagnava alla scuola di lingue, nei negozi e nei supermercati.
Questa relazione è andata avanti almeno fino al 2016/2017 nel senso che dopo quel periodo non mi è mai più capitato di vederli insieme. ADR. Non ho mai più parlato con del comportamento del marito, in quanto sono voluto restare estraneo alla Pt_1 questione. Sapevo che lei lo aveva ripreso in casa e quindi non volevo con i miei racconti essere la causa della disgregazione della famiglia. ADR. Per quanto mi è stato poi riferito la ragazza russa si chiama lo dico perché altri miei amici, Persona_2 anche in concomitanza con i fatti che ho riferito, hanno avuto con lei una relazione...”), fino arrivare all'ultima infedeltà che, a quel punto non più tollerata dalla moglie, aveva definitivamente portato alla dissoluzione del rapporto (vds. “...Voglio ancora aggiungere che mi risulta che anche successivamente ai fatti che ho raccontato abbia CP_1 proseguito i suoi comportamenti di infedeltà. Ricordo, infatti, che intorno all'inizio del 2018, allorquando lui e la moglie si erano trasferiti a gestire un bar in Sanremo, Via
Galilei (lasciando al figlio più grande di occuparsi di quello di Via Martiri ed Per_3 alternandosi marito e moglie nei turni presso il nuovo locale) lui ha intrapreso una relazione con un'altra donna, tale , che conoscevo in quanto abitava proprio Per_4 vicino al bar, in Via Galilei. Dell'esistenza di questa relazione posso riferirlo avendo visto più volte nel corso del tempo andare in giro con lei con comportamenti ed CP_1 atteggiamenti del tutto identici a quelli che avevo visto in precedenza tenere con la ragazza russa;
aggiungo anche che, in una occasione, li ho visti ad Ospedaletti, nei pressi del ristorante mentre erano in macchina in atteggiamenti inequivoci, vale Org_1
a dire mentre si stavano abbracciando e baciando. Questa relazione è andata avanti almeno fino a quando è sparito dalla circolazione, all'inizio del 2020; poteva CP_1 essere il mese di marzo come mi chiede la S.V. Dico che è sparito nel senso che da un giorno all'altro non si è mai più visto nel bar che è stato interamente gestito da e Pt_1 dal figlio più piccolo . ADR. Ho parlato con del fatto che il marito non Per_1 Pt_1 fosse più a lavorare nel bar e lei mi ha detto che avevano litigato di brutto per i suoi continui tradimenti. Mi disse che le avevano riferito che il marito ci provava con la maggior parte delle donne che venivano al bar, che lui si vantava pubblicamente di queste avventure e che lei stessa lo aveva sorpreso insieme a questa ... ADR. Per_4
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Dopo che ha lasciato il bar non ho più visto né sentito . Ho poi saputo da CP_1 comuni amici che aveva abbandonato moglie e figli e se ne era andato alle Canarie...”).
Tali dettagliate dichiarazioni sono state poi confermate, se mai ve ne fosse stato bisogno, anche dallo stesso , figlio maggiorenne delle parti, che, oltre ad aver Testimone_2 raccolto le confidenze della madre, aveva potuto anch'egli constatare in prima persona i comportamenti di infedeltà del padre inizialmente “perdonati” dalla madre;
quanto precede altresì evidenziando come esclusivamente in ragione della prosecuzione degli stessi fosse venuta meno la convivenza tra i genitori (vds. “...posso riferire di essere a diretta conoscenza di come mia madre si sia separata da mio padre per i continui tradimenti da parte sua e perché continuava anche a sottrarre soldi dalla cassa del bar, anche per pagare bollette ad altre donne. I miei ricordi dei tradimenti di mio padre risalgono già a quando io ero piccolo. Ricordo che avevo 7 o 8 anni quando lo avevo sorpreso a baciarsi con un'altra donna;
all'epoca i miei gestivano un bar a Sanremo nei pressi della Stazione Nuova. In quell'occasione mio padre si era accorto della mia presenza e per tale ragione aveva cercato di allontanare la donna che, però, aveva reagito dando in escandescenza e cominciando a gridare ed a dire che erano anni che si scopava mio padre. Ricordo poi che intorno al 2007, quando già i miei gestivano il bar in Via Martiri, mentre una sera ero insieme a mia zia abbiamo visto mio padre passare in motorino con un'altra donna;
li abbiamo seguiti fino al portone e lo abbiamo visto baciarsi con lei. Io in quell'occasione ho riferito tutto a mia madre, ma sentendo le mie parole lei sembrava non crederci o forse era succube di mio padre;
non so come si chiamasse questa donna, ma ricordo che era di origine russa. Ricordo poi un altro episodio di quando avevo 10 o 12 anni, allorquando mia madre per San Valentino gli aveva fatto dei regali, che lui aveva buttato per terra cominciando a gridare ed addirittura maledicendo il giorno in cui io ero nato. Andando ancora avanti ricordo che un giorno io e mio fratello abbiamo trovato il suo telefono ed abbiamo letto Per_3 sullo stesso messaggi inequivocabili della sua relazione con la donna russa di cui ho già detto. Ricordo che in questi messaggi mio padre e questa donna parlavano anche di un
“cassetto dell'amore” in cui mettevano dei soldi per i loro divertimenti e viaggi. Io e abbiamo fatto leggere questi messaggi a nostra madre ed a quel punto lei ha Per_3 cacciato di casa mio padre. Alla fine però lei lo ha perdonato e lo ha fatto rientrare in casa. Andando ancora avanti nel riferire i tradimenti di mio padre posso riferire che nel
2019, allorquando io lavoravo presso la sala stampa del , un mio Organizzazione_2 amico di nome mi aveva detto di aver visto mio padre intrattenersi con un trans CP_2 di nome Alla sera siamo andati a pedinarlo e lo abbiamo visto effettivamente Org_3 caricare una donna, non so se si trattasse di o qualcun'altra; lo abbiamo seguito Org_3 fino ad un parcheggio dove abbiamo visto che la donna gli praticava un rapporto orale.
Sempre nel 2019 mi risulta che lui abbia anche intrapreso una relazione con tale
; io li avevo sorpresi un giorno allorquando erano al mare e lo avevo visto Per_4 baciarla, nonostante poi lui avesse negato la cosa. Per capire se veramente stesse nuovamente tradendo mia madre il giorno dopo, quando questa era presente nel Per_4 bar, ho messo il mio telefono sotto la cassa in modalità registrazione ed ho poi sentito mio padre dirle di non preoccuparsi perché avrebbe pensato lui a pagarle l'affitto e le bollette purché lei gli avesse praticato del sesso orale. ADR. Anche nelle ultime occasioni ho raccontato a mia madre quanto avevo constatato in ordine ai tradimenti di mio padre ed alla fine, dopo aver sentito la registrazione con , lei lo ha cacciato Per_4 di casa;
questo però non subito in quanto per un periodo hanno dormito in casa in letti separati. Poi mi pare nel 2020 mio padre se ne è definitivamente andato per recarsi, come lui mi ha riferito, alle Canarie, luogo che conosceva in quanto con la famiglia vi avevamo in passato trascorso delle vacanze...”).
In definitiva, non vi sono dubbi, a giudizio del Collegio ed in ragione delle inequivoche e concordati dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso dell'istruttoria di causa, in dr. Andrea CANCIANI 5 n. 611/2021 R.G.A.C.C.
ordine alla sussistenza nel caso in esame di entrambi i presupposti richiesti dalla
Suprema Corte ai fini de quo, dovendosi, conseguentemente, ritenere fondata la domanda di addebito al marito della separazione.
Passando a questo punto ad esaminare le ulteriori domande – vale a dire quella di assegnazione alla ricorrente della casa coniugale e quella volta a regolare il mantenimento del figlio , maggiorenne ma ancora economicamente non Per_1 indipendente – deve darsi atto di come quest'ultimo, escusso all'udienza del 18.4.2023, se da un lato ha riferito del suo attuale stato di disoccupazione e della sua volontà di riprendere gli studi interrotti a seguito della separazione tra i genitori, dall'altro ha riferito di vivere da solo, essendo cessata ormai da alcuni anni la convivenza con la madre (vds. “...ADR. Ho vissuto fino ad un paio di anni fa con mia mamma ed attualmente abito da solo. Attualmente non lavoro, aiuto soltanto un po' mia mamma nel di Via Galilei;
l'altro bar di Via Martiri è ancora gestito da mio fratello Org_4
. ADR. La casa dove abito è di proprietà di mia madre. ADR. Io vorrei Per_3 continuare a studiare, facevo criminalistica a Corsico e vorrei riprendere questi studi.
Ho dovuto interromperli per stare vicino a mia madre dopo la separazione, lei era molto provata sia sotto il profilo psicologico che economico...”).
Tutto ciò premesso, deve in primo luogo essere rigettata la domanda spiegata da parte ricorrente al fine di ottenere assegnazione della casa coniugale (peraltro di sua proprietà esclusiva), essendo venuta meno la convivenza con il figlio , presupposto Per_1 imprescindibile per il suo accoglimento.
Quanto alla situazione di non vi è allo stato motivo per dubitare, Testimone_2 nonostante l'età (compirà 26 anni il prossimo 9 gennaio), della sua non ancora raggiunta indipendenza economica, stante il contenuto delle dichiarazioni dallo stesso rese nel corso dell'istruttoria, della manifestata volontà di completare gli studi e della fondatezza delle ragioni che lo hanno in precedenza portato alla loro interruzione (vds. le conseguenze che i gravi comportamenti paterni avevano determinato negli assetti famigliari); quanto precede sottolineando come la cessazione della sua convivenza con la madre non possa essere ex se interpretata quale fattore ostativo e dimostrativo della sua autosufficienza economica, solo che si consideri come egli abiti immobile di proprietà della genitrice e, seppure disoccupato, ottenga qualche modesta utilità economica solo coadiuvandola nell'attività commerciale (vds. “...Attualmente non lavoro, aiuto soltanto un po' mia mamma nel bar/tabacchi di Via Galilei... La casa dove abito è di proprietà di mia madre...”).
Ciò premesso, deve a questo punto essere evidenziato come, sulla scorta della propria autocertificazione e della documentazione versata in atti, , svolga attività Parte_1 autonoma di gestione di in Sanremo, avendo dichiarato redditi pari ad € Org_4
22.831,00 nel 2019, € 23.091,00 nel 2020 ed € 47.099,00 nel 2021; quanto precede avendo proprietà immobiliari (una quale propria abitazione, una concessa in uso al figlio ed una data in locazione) e risparmi per circa € 135.000,00 (investiti in titoli e Per_1 fondi), ma essendo gravata da rate per il rimborso di finanziamenti in precedenza ottenuti per complessivi € 900,00 mensili.
Quanto all'attuale situazione reddituale del resistente, pur non disponendosi di concreti elementi di valutazione in ordine all'attuale svolgimento di attività lavorativa, non appare necessario – a giudizio del Collegio – disporre indagini di Polizia Tributaria (così come richiesto dalla ricorrente anche nella propria comparsa conclusionale), potendo in ogni caso essere adeguatamente apprezzata e valorizzata ai fini de quo la sua potenziale dr. Andrea CANCIANI 6 n. 611/2021 R.G.A.C.C.
capacità di produzione di reddito, da ritenersi del tutto integra per età (55 anni), condizioni di salute (che non risultano in alcun modo pregiudicate, competenze professionali e pregresse esperienze lavorative (avendo condiviso con la moglie la gestione di attività commerciali); quanto sopra in conformità con il costante orientamento della Suprema Corte (vds. ex multis Cass., sez. 1, sent. 6.9.2021, n. 24049:
“In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche”; Cass., sez. 1, sent. 19.3.2002, n.3974: “A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali” e, nello stesso senso, Cass., sez. 1, sent. 22.3.2005, n.6197).
Né appare possibile ritenere che , nonostante i propri redditi, possa da Parte_1 sola integralmente provvedere, in assenza di un contributo dell'altro genitore, al mantenimento del figlio maggiorenne nel rispetto di quanto previsto dall'art. 337- Per_1 ter, c.4 c.c..
Per tale ragione, tenuto conto della come sopra ritenuta capacità contributiva del resistente a fronte della situazione reddituale della ricorrente e dell'età in ogni caso ormai raggiunta dal figlio (e dallo svolgimento, seppure minimale ed in contesto Per_1 famigliare, di attività lavorativa), ritiene il Collegio di dover confermare a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento di quest'ultimo e così come già stabilito nella fase presidenziale, un assegno dell'importo di € 250,00 mensili;
quanto precede tuttavia ricomprendendo nelle spese straordinarie ed accessorie da dividersi in pari quota tra i genitori - ed in aggiunta a quelle mediche - anche le spese di natura scolastica
(meglio specificate in dispositivo), stante la manifestata volontà – e legittima aspirazione
- di di terminare il ciclo di studi in precedenza interrotto. Per_1
A quanto sopra deve ancora essere aggiunto come, in ragione della cessata convivenza con la madre, debba essere disposto direttamente a mani del figlio maggiorenne il Per_1 pagamento dell'assegno mensile di cui sopra;
quanto precede non rendendosi, poi, necessario prevedere analogo assegno a carico di , già contribuendo essa, Parte_1 in forma sostanzialmente diretta, al mantenimento del figlio, avendogli messo a disposizione, a titolo gratuito, un'abitazione ed in qualche misura retribuendolo per l'aiuto ad essa saltuariamente prestato nell'attività commerciale di famiglia.
In ragione del contenuto della decisione, di sostanziale accoglimento delle domande di che ha dovuto ricorrere al Giudice anche al fine di ottenere Parte_1 riconoscimento e tutela dei diritti della prole, devono essere poste a carico di CP_1
dr. Andrea CANCIANI 7 n. 611/2021 R.G.A.C.C.
le spese di lite da essa sostenute. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] il Controparte_1
19.6.1968 e nata a [...] il [...] unitisi in Parte_1 matrimonio in Sanremo il 28.10.1999;
2) addebita la separazione al marito;
Controparte_1
3) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio
, maggiorenne ma economicamente non indipendente, mediante Per_1 versamento direttamente a mani dello stesso di un assegno dell'importo di € 250,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
4) pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie ed accessorie riguardanti il figlio così come di seguito Per_1 specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal;
d) ticket Organizzazione_5 sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal;
d) farmaci Organizzazione_5 particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) computer portatili o altri supporti informatici;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
5) rigetta nel resto;
6) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.137,64 di cui € 3.000,00 per compensi professionali ed € 137,64 per spese oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
dr. Andrea CANCIANI 8 n. 611/2021 R.G.A.C.C.
Così deciso in Imperia, il 23.12.2023
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 9