Sentenza 31 gennaio 2018
Ordinanza cautelare 22 giugno 2018
Decreto presidenziale 18 settembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 31/01/2018, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/01/2018
N. 00055/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00607/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 607 del 2017, proposto da:
TO LE TT Spa in Liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Salone, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, via Maddalena n. 40;
contro
RZ Industriale Provinciale Medio Campidano - IL, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Maria Lauro, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Salaris n. 29;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:
1) della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del RZ Industriale Provinciale Medio Campidano-IL n. 60 del 18.05.2017, con la quale è stato deliberato di esercitare la facoltà di riacquisto ex art. 63 L. 23.12.1998 n. 448 dello stabilimento industriale di proprietà di LE TT SpA, sito nella zona industriale di IL (CA);
2) della Determinazione del Direttore Generale del RZ Industriale Provinciale Medio Campidano-IL n. 04 dell'01.06.2017, con la quale è stata <<ratificata e convalidata>> la Delibera CdA n. 60/2017, impugnata sub 1;
3) di tutti gli atti del procedimento conclusosi con la Delibera CdA n. 60/2017 e la Determina DG n. 04/2017, impugnate sub 1 e sub 2, espressamente compresi: l'atto di avvio del procedimento del Presidente del CdA dell'08.03.2017 ed i successivi atti procedimentali;
4) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti rispetto a quelli più sopra impugnati, espressamente compreso l'atto di immissione in possesso dello stabilimento industriale datato 29.06.2017 e sottoscritto dal vicepresidente, dal direttore generale e da un consigliere del RZ Industriale Provinciale Medio Campidano-IL;
5) con espressa riserva di domandare il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa degli atti impugnati, con separata azione da promuoversi all'esito del presente giudizio impugnatorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RZ Industriale Provinciale Medio Campidano - IL;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2018 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il TO ricorrente espone quanto segue.
La società LE CA SpA, con atto di compravendita a rogito Notaio Fernanda Locci del 19.03.1983 vol. 14477, acquistava dall’allora RZ per la Zona Industriale di IL (CA) le aree sulle quali negli anni successivi realizzava uno stabilimento industriale per l’esercizio dell’attività di produzione, costruzione, manutenzione, ristrutturazione, allestimento di vetture e vagoni ferroviari, di vetture tranviarie, locomotive, automotrici, motrici e automotrici tranviarie, materiale rotabile in generale.
Con atto di compravendita a rogito notaio Roberto Vacca del 20.05.2000 (rep. 154481 racc. 37064) la società LE TT SpA (costituita con atto del 25.03.2000), acquistava da LE CA SpA, il ramo d’azienda costituito dal predetto stabilimento industriale.
Con sentenza del Tribunale Fallimentare di Cagliari n. 120/2014, LE TT SpA, già posta in liquidazione, veniva dichiarata fallita.
I fabbricati che costituiscono lo stabilimento sono censiti al Catasto Fabbricati del CO di IL al Foglio 110, mappale 1291 subb. 1, 5, 6, mappale 212, ed insistono su parte dell’area distinta al Catasto Terreni al Foglio 110, mappale 1291, di mq. 234.911 e mappale 1624 mq. 7.088,
per un’area della superficie complessiva mq. 241.999, che ricomprende l’intero stabilimento industriale comprensivo della aree di pertinenza degli edifici individuati, come detto, al Foglio 110.
Secondo quanto accertato dalle perizie svolte nell’ambito della procedura di Concordato Preventivo
n. 1/12 – Tribunale di Cagliari, acquisita agli atti del TO, il valore dell’intero compendio industriale è stato stimato in complessivi € 17.207.158,50, comprensivo del valore degli immobili, delle aree sulle quali insistono, dei macchinari ed attrezzature, dei mobili e macchine per ufficio, delle scorte di magazzino e con deduzione degli oneri di adeguamento e smaltimento.
La CU, fin dal 2014, si attivava in tutti i modi per alienare il compendio industriale e, solo dopo ben sei aste andate deserte (ed avendo quindi assodato l’inesistenza sul mercato di un imprenditore interessato a rilevare l’intero complesso e a riattivarlo), intraprendeva iniziative volte alla vendita atomistica dello stesso.
Allo scopo, stipulava un contratto di mandato di vendita in data 28.12.2016 con la società TROOSTWIJK S.r.l. specializzata in aste internazionali per la vendita delle componenti dei complessi industriali.
La necessitata iniziativa sortiva i suoi effetti, tanto che la società TROOSTWIJK comunicava alla CU la fissazione, sin dal 1° marzo 2017, delle vendite dei beni mobili facenti parte del compendio, con termine di raccolta delle offerte per il 15.03.2017.
Senonché, con atto dell’08.03.2017, il Presidente del RZ Industriale Provinciale Medio Campidano – IL comunicava al TO LE che intendeva esercitare la propria facoltà di riacquisto dello stabilimento industriale più sopra descritto, ai sensi dell’art. 63 della Legge 23.12.1998 n. 448.
Con detta comunicazione, il Presidente del RZ, premesso che intendeva esercitare la suddetta facoltà di riacquisto, precisava testualmente “… di aver accertato che la Società in oggetto ha beneficiato di contributi pubblici a fondo perduto per un ammontare complessivo di € 14.158.665,00;
che l’importo dei contributi pubblici di cui sopra, attualizzati come dispone la norma [art. 63 cit.]) supera di gran lunga l’importo di € 17.200.000,00 stimato dalla CTU su incarico della curatela e pertanto sarà senza oneri per lo scrivente RZ ”.
Con separata comunicazione in pari data (08.03.2017), il Presidente del RZ, in considerazione dell’avviato procedimento di riacquisto, invitava la CU a sospendere immediatamente la vendita atomistica dello stabilimento.
Con nota del 16.03.2017, il TO LE contestava integralmente, nell’an e nel quantum, la legittimità dell’iniziativa del Presidente del RZ e formulava contestualmente un’istanza di accesso agli atti del fascicolo del procedimento, in modo da poter predisporre adeguate osservazioni difensive, sottolineando i gravissimi danni subiti dal TO per aver dovuto sospendere le vendite già fissate.
All’esito dell’istanza, con le osservazioni difensive in data 30.03.2017, il TO LE contestava recisamente, e per più profili, la legittimità ed il fondamento, sia nell’an che nel quantum, della pretesa del RZ di riacquistare il compendio ex art. 63 cit. per di più a costo zero, diffidando quest’ultimo dall’adottare il preannunciato provvedimento di riacquisto.
Ciononostante, il RZ, con la deliberazione del CdA n. 60 del 18.05.2017, successivamente ratificata e convalidata dal Direttore Generale con Determinazione n. 04 dell’01.06.2017, ha respinto integralmente le osservazioni della CU ed ha disposto il riacquisto a costo zero dello stabilimento LE, in forza dell’art. 63 citato.
In data 29.06.2017, il RZ ha dato esecuzione al provvedimento di riacquisto e si è immesso nel possesso dello stabilimento industriale de quo, riservandosi di effettuare in prosieguo lo stato di consistenza dello stesso.
Di qui il ricorso in esame avverso gli atti precisati in epigrafe, che il TO ricorrente ritiene illegittimi per i seguenti motivi:
1°) Violazione art. 6 L. 241/90 – incompetenza: l’istruttoria sarebbe stata compiuta da un organo incompetente - L’atto di ratifica e di convalida sarebbe stato adottato senza la previa comunicazione dell’avvio del relativo procedimento con violazione art. 7 L. 241/1990 - tutti gli atti preparatori ed istruttori del procedimento, compresa la stessa comunicazione di avvio del procedimento, nonché il provvedimento finale di riacquisto, non sono stati adottati dal Direttore Generale, che era stato nominato quale responsabile del procedimento, ma dal Presidente del RZ e dal Consiglio di Amministrazione.
E se è vero che la delibera del CdA n. 60/2017 citata, con la quale è stato definito il procedimento e deliberato il riacquisto dello stabilimento industriale, è stata, poi, ratificata e convalidata dal Direttore Generale del RZ con la Determinazione n. 04 dell’01.06.2017, è pure vero che tale convalida ha riguardato solo l’atto terminale del procedimento e non tutte le valutazioni preliminari e l’istruttoria che sono state compiute da organi incompetenti (Presidente e CdA del RZ), la cui illegittimità per incompetenza si riverbera, quindi, sulla Determinazione n. 4/2017 cit. del Direttore Generale, inficiandola radicalmente.
2°) Il provvedimento di riacquisto dell’area e dello stabilimento ex art. 63 L. 488/1998 non ha previsto l’impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria per far fronte al prezzo di riacquisto: violazione dell’obbligo di copertura finanziaria e dei principi generali in materia di contabilità pubblica (art. 81 Cost., art.183 e ss. e art. 191 e ss. D. Lgs. 267/2000, L.R. 10/2008 ):in quanto, premesso che ai sensi dell’art. 63 citato il corrispettivo dovuto per l’esercizio della facoltà di riacquisto da parte del RZ consta di due componenti (prezzo attualizzato di acquisto delle aree e valore dallo stabilimento), sulla base della disposizione applicata la prima componente deve essere indefettibilmente determinata e corrisposta nel suo intero ammontare (quantificato in euro 1.249.538,38, maggiorato degli interessi commerciali ex L. 231/2002 dalla data del riacquisto e fino all’effettivo pagamento.) e solo ed esclusivamente la seconda componente, invece, potrebbe essere diminuita o azzerata in considerazione dei contributi pubblici ricevuti.
Il RZ, invece, ritenendo erroneamente di poter scomputare i contributi pubblici asseritamente assegnati a LE anche dal prezzo di riacquisto delle aree, del tutto illegittimamente nessun impegno di spesa e relativa copertura finanziaria ha previsto ed indicato nel provvedimento di riacquisto impugnato.
Il TO LE contesta, inoltre. il fondamento anche all’affermazione del RZ secondo cui la LE, per la realizzazione dello stabilimento industriale de quo, avrebbe ricevuto i contributi pubblici indicati nel provvedimento riacquisto, sicché il RZ non avrebbe potuto scomputare alcun contributo pubblico nemmeno dal valore dello stabilimento industriale.
3) Incompatibilità per conflitto d’interessi del Presidente del RZ e del delegato del CO di IL nel CdA del RZ: violazione dell’art. 6 bis L. 241/1990: in quanto i rappresentanti del CO di IL nel CdA del RZ, in forza della surriportata disposizione, dovevano astenersi dal partecipare a qualsiasi atto procedimentale inerente l’esercizio della facoltà di riacquisto dello stabilimento LE in considerazione del fatto che l’esercizio di tale facoltà incideva sul patrimonio del TO e quindi anche sugli interessi del creditore CO di IL (che aveva formulato domanda per euro 1.297.543,00 ed è stato ammesso al passivo per complessivi euro 1.276.827,57 per tasse comunali non pagate da LE TT SP (ICI, IMU, TASI, TARI ECC..), come precisato nell’istanza prot. n. 7844 del 13.04.2015).
4°) Insussistenza dei presupposti di legittimità per l’esercizio della facoltà di riacquisto ex art. 63 L. 448/1998: violazione e falsa applicazione art. 63 L. 448/1998, sviamento di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e illogicità manifesta: in quanto l’iniziativa del RZ non sarebbe giustificata da uno specifico e concreto progetto industriale volto a riattivare e valorizzare lo stabilimento che esso ha inteso acquisire, ma sarebbe posta in essere all’esclusivo e dichiarato scopo di “di scongiurare la possibilità di uno smembramento dello stabilimento mediante la vendita dei macchinari dagli immobili”, ossia dalla esclusiva preoccupazione di impedire la vendita atomistiche già disposta dalla CU.
Inoltre mancherebbe il requisito dell’inerzia triennale richiesto dalla norma per l’esercizio del potere di riacquisto.
In ogni caso, l’acquisto del lotto industriale de quo da parte di LE CA è pacificamente avvenuto in data 19.03.1983, ossia ben prima dell’entrata in vigore della L. 448/1998. Ne consegue, che tale legge, non essendo retroattiva, non potrebbe trovare applicazione in relazione ad acquisti di lotti industriali avvenuti prima della sua entrata in vigore.
5°) Il riacquisto dello stabilimento industriale al valore decurtato dei contributi pubblici di provenienza ministeriale, ricevuti da LE, e dunque non erogati dal RZ (già cedente dell’area), realizzano l’effetto di una sovvenzione indiretta (aiuto di Stato) in favore del RZ, distorsiva del mercato, che viola le regole di concorrenza tra imprese: Violazione dell’art. 87 Trattato CE, oggi art. 107 Trattato TFUE (Trattato sul Funzionamento della Unione Europea): in quanto i contributi pubblici decurtabili dal valore dello stabilimento possono essere solo quelli erogati dal RZ stesso e non anche quelli ministeriali.
Infatti, se fossero scomputabili anche i contributi statali, il RZ, nel riacquistare lo stabilimento, beneficerebbe di un aiuto di stato (seppure indiretto) vietato dalla normativa comunitaria surriportata.
6°) Violazione dell’art. 63 L. 488/1998: in quanto tale norma non prevede l’estinzione delle garanzie reali dei terzi gravanti sullo stabilimento.
Concludeva quindi il TO ricorrente chiedendo, previa sospensiva, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il RZ intimato che, con articolata memoria, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
Alla camera di consiglio del 13 settembre 2017 l’esame dell’istanza cautelare è stato rinviato per essere deciso unitamente al merito della causa.
In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2018, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo il TO ricorrente lamenta che l'istruttoria sarebbe stata compiuta da un organo incompetente e che la determinazione n. 04 del 01-06-2017 del Direttore Generale, con la quale è stata «ratificata e convalidata» la delibera del C. d. A. n. 60/2017 di "riacquisto", non varrebbe a sanare il vizio, e anzi ne verrebbe inficiata radicalmente, in quanto avrebbe riguardato solo l’atto terminale del procedimento e non tutte le valutazioni preliminari e l’istruttoria che sarebbero state compiute da organi incompetenti.
L’argomento è palesemente infondato.
L’istruttoria è la fase del procedimento amministrativo funzionalmente volta all’accertamento dei fatti e dei presupposti del provvedimento ed alla acquisizione e valutazione degli interessi implicati dall’esercizio del potere.
L’attività svolta durante questa fase è un’attività di tipo ricognitivo e conoscitivo, in quanto volta all’acquisizione delle informazioni necessarie per procedere all’adozione di un’adeguata decisione finale.
E’ invero inevitabile che, normalmente, l’attività decisoria sia preceduta da un’attenta conoscenza della realtà esterna.
Questa fase è condotta dal responsabile del procedimento, ossia il dirigente o funzionario preposto all’unità organizzativa competente alla trattazione del tipo di procedimento.
Infatti il dirigente di ogni unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altri addetti all’unità stessa la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento e ad adottare, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale.
Resta tuttavia evidente che l’intera attività preparatoria posta in essere in vista della decisione finale, di natura endo-procedimentale, perda di autonoma rilevanza con l’adozione di quest’ultima che costituisce l’unica manifestazione esterna della volontà dell’autorità amministrativa.
Con la conseguenza che, nel caso di specie, nel momento in cui il D. G., con la determina n. 4 del 1° giugno 2017, ha adottato ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 l'atto di ratifica e convalida della delibera del Consiglio di Amministrazione del RZ n. 60 del 18 maggio 2017, anche tutta l'attività istruttoria preordinata all’atto da ratificare è confluita nell’atto di ratifica, restando conseguentemente sanato ogni eventuale profilo di incompetenza inerente l’attività compiuta.
Di qui il rigetto del motivo.
Sostiene ancora il TO ricorrente che l’atto di convalida sarebbe illegittimo perché non preceduto dall’avviso di inizio del procedimento.
L’argomento non è decisivo.
Con nota n. 698 dell’8 marzo 2017 il RZ aveva comunicato alla curatela fallimentare, ai sensi della legge n. 241/1990, l’avvio del procedimento per l’esercizio della facoltà di riacquisto ai sensi dell’art. 63 della legge n. 448/1998 fissando il termine per la presentazione di osservazioni.
In data 30 marzo 2017 la CU presentava articolate osservazioni che venivano esaminate e non valutate positivamente del RZ in sede di adozione della delibera n. 60 del 18 maggio 2017.
In tale sede si è dunque compiutamente svolto il contraddittorio procedimentale sotteso alla ratio dell’art. 7 della legge n. 241/1990, sicché al momento dell’adozione dell’atto di convalida da parte del Direttore Generale per un profilo di competenza sollevato dal Conservatore dei RR.II. in ragione della natura espropriativa dell’atto adottato, la mancata (ulteriore) comunicazione dell’avviso di inizio del procedimento non può non ricadere nell’ambito del principio di conservazione degli atti amministrativi illegittimi sancito dall’art. 21 octies della legge n. 241/1990.
Per la giurisprudenza formatasi in punto di applicazione di tale disposizione, infatti, la comunicazione di avvio del procedimento e la relativa partecipazione del privato al procedimento stesso vanno viste come strumento di partecipazione collaborativa diretta ad arricchire l’istruttoria procedimentale: se quest’ultima non può essere arricchita la comunicazione e la partecipazione non hanno motivo di esistere; in altri termini è inutile la comunicazione nel momento in cui non presenta concretamente prospettive di vantaggio all’interno dell’iter procedimentale teso a creare un provvedimento finale completo ed esaustivo che tiene conto di tutte le molteplici sfaccettature ed interessi della situazione concreta; in questi casi le esigenze di garanzia e di traSPrenza non sussistono e riprendono piena eSPnsione i criteri di economicità e speditezza dai quali è retta l’azione amministrativa.
Poiché, come detto, nell’adottare il provvedimento di convalida il Direttore Generale non ha proceduto ad alcuna valutazione di merito in ordine alla decisione del RZ di esercitare la sua facoltà di riacquisto ai sensi dell’art. 63 della legge n. 448/1998 limitandosi alla sanatoria di un vizio procedimentale di competenza, la mancata comunicazione dell’avvio del relativo procedimento non comporta gli effetti caducatori invocati dal ricorrente.
Con il secondo motivo il TO ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento di riacquisto impugnato perché il provvedimento di riacquisto ex art. 63 L. 488/1998 non ha previsto l’impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria con violazione dell’obbligo di copertura finanziaria e dei principi generali in materia di contabilità pubblica.
Il motivo, per come formulato, è inammissibile, per difetto di interesse.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il privato espropriato non è legittimato a far valere in sede giurisdizionale la pretesa invalidità della delibera comunale, con la quale è stato approvato il progetto di un'opera pubblica, per mancanza di copertura finanziaria, in quanto le disposizioni che prescrivono la necessità della detta copertura non sono dirette a tutelare altro interesse se non quello - del tutto estraneo al rapporto intersoggettivo tra privato e Pubblica amministrazione - al corretto andamento finanziario dell' Amministrazione locale (Consiglio di Stato, sez. IV, 25 maggio 2005 n. 2718; 29 maggio 1995, n. 400).
A ben vedere tuttavia, come si ricava dalle argomentazioni del ricorrente, quel che si lamenta da parte della curatela non è tanto la mancata indicazione della copertura finanziaria dell’atto di riacquisto quanto il fatto che nella quantificazione economica dell’operazione l’ente consortile abbia ritenuto di poterla effettuare a costo zero in applicazione dell’art. 63, comma 3, della legge n. 448/1998 per il quale “ Nell'ipotesi di esercizio delle facoltà di cui al presente articolo i consorzi dovranno corrispondere al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di questi ultimi come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento ”.
In particolare il RZ ha indicato il valore dello stabilimento in euro 13.434.217,85 e il valore del contributo pubblico attualizzato – sulla base di quanto comunicato dal Ministero delle Finanze con la nota n. 34500 del 18.4.2017 - in euro 33.385.852,29, con una differenza di euro 19.951.634,44 e, conseguentemente, ha deliberato di non dover corrispondere al TO alcun pagamento di denaro.
La contestazione in ordine al quantum dell’atto di acquisizione, peraltro, come eccepito dalla difesa consortile, resta sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo sulla base dell’art. 133, lett. g del cpa, per il quale resta “… la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa …”, con conseguente inammissibilità della censura.
Sul punto TAR Sardegna, Sezione II, n. 1122 del 23.12.2014, che ha affermato che spetta al giudice ordinario la cognizione della domanda relativa al prezzo da corrispondere per il riacquisto, ex art. 63 della L. n. 448/1998, di un immobile industriale, atteso che quest'ultima integra una questione di tipo meramente patrimoniale (cfr. Cass. civ. SS.UU. 24/2/2011 n. 4462; TAR Sardegna, Sez. II, n. 570 del 7 giugno 2012).
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 6 bis L. 241/1990 in quanto i rappresentanti del CO di IL nel CdA del RZ, in forza della surriportata disposizione, dovevano astenersi dal partecipare a qualsiasi atto procedimentale inerente l’esercizio della facoltà di riacquisto dello stabilimento LE in considerazione del fatto che l’esercizio di tale facoltà incideva sul patrimonio del TO e quindi anche sugli interessi del creditore CO di IL.
Premesso che, a ben vedere, la scelta di procedere al "riacquisto", negando la spettanza al TO di indennizzo alcuno, per la prevalenza dei contributi pubblici da decurtare, ha danneggiato e non favorito il CO designante, che avrà maggiori difficoltà a soddisfare il suo credito d'imposta, la deduzione trascura che la delibera del C. di A., con la ratifica, è stata sostituita dalla determinazione del Direttore Generale: non vi è quindi un atto, lesivo degli interessi del ricorrente, a cui il designato dal Comuna abbia partecipato, con conseguente infondatezza del motivo.
Con il quarto motivo si contesta l’insussistenza dei presupposti di legittimità per l’esercizio della facoltà di riacquisto ex art. 63 L. 448/1998 in quanto l’iniziativa del RZ non sarebbe giustificata da uno specifico e concreto progetto industriale volto a riattivare e valorizzare lo stabilimento che esso ha inteso acquisire, ma sarebbe posta in essere all’esclusivo e dichiarato scopo di “ di scongiurare la possibilità di uno smembramento dello stabilimento mediante la vendita dei macchinari dagli immobili ”, ossia dalla esclusiva preoccupazione di impedire la vendita atomistiche già disposta dalla CU.
In particolare, secondo il ricorrente, la finalità perseguita dal RZ non sarebbe, come richiesto dall’art. 63 più volte citato, per la promozione dello sviluppo industriale della zona, ma nell'esclusivo e dichiarato scopo di scongiurare la possibilità di uno smembramento dello stabilimento mediante la vendita separata dei macchinari dagli immobili.
L’argomento non trova riscontro negli atti impugnati.
La questione, invero, era già stata sollevata dalla CU in sede di contraddittorio procedimentale ed aveva formato oggetto di puntuale riscontro da parte del RZ che in sede di adozione dell’atto di acquisizione aveva precisato che essa è una lettura solo « parziale delle intenzioni del RZ, stante che si vuole evitare lo "spezzatino" proprio al fine di mantenere la funzionalità dello stabilimento perché possa riprendere la produzione in quel settore od altro analogo: la vera finalità è quindi quella di promuovere lo sviluppo con la ripresa della produzione ».
Sul punto, dunque, non vi sono ragioni per non ritenere veritiere le affermazioni del RZ, che per contro trovano conferma nelle produzioni rese in data odierna che attestano l’avviamento di trattative con gruppi industriali internazionali per l’acquisto unitario del compendio.
A sostegno delle sue argomentazioni la ricorrente afferma ancora in ricorso:
di essersi attivata per alienare il complesso industriale a terzi per consentirne la riapertura e che, solo, dopo sei aste deserte, è passata alla vendita atomistica del compendio;
che il RZ, prima di attivare la procedura, non si sarebbe adoperato a reperire un imprenditore affidabile e disponibile a rilevare la stabilimento per riprendere la produzione;
che tale imprenditore comunque non esisterebbe, perché altrimenti avrebbe partecipato alle aste fallimentari.
Sostiene inoltre la CU che sarebbe mancata qualsiasi ponderazione dell'interesse pubblico al riacquisto con il pregiudizio patrimoniale dei creditori.
Quanto alla ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato della massa dei creditori, come evidenziato anche dalla difesa consortile, tale bilanciamento l'ha fatto il legislatore con il comma 4º dell'art. 63 L. n. 448/1998, nel momento in cui ha disposto che « le facoltà di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali », con ciò dando la prevalenza all'interesse di favorire lo sviluppo industriale rispetto a quello della massa dei creditori, evidentemente considerato recessivo.
Le ulteriori argomentazioni sono invece prive di rilievo decisivo, restando evidente che fino all’avvenuto "riacquisto" il RZ non poteva ricercare un imprenditore intenzionato a riavviare la produzione del compendio industriale.
Sostiene ancora la ricorrente che mancherebbe il requisito dell’inerzia triennale richiesto dall’art. 63 citato per l’esercizio del potere di riacquisto.
A suo avviso il presupposto che “… sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni …” in presenza di una procedura concorsuale, dovrebbe essere visto con riferimento all'attività tipica della CU, di liquidazione dell'attivo fallimentare e al riparto tra i creditori del ricavato, nella quale essa non può esser considerata "inerte" attesa l’indizione di 6 aste andate deserte.
Sennonché l'inerzia alla quale si riferisce la norma in questione non può essere vista se non con riferimento all'attività di produzione industriale che costituisce l'interesse centrale della disposizione di legge di cui si tratta, restando escluso che possano assumere rilevanza altre attività estranee a tale finalità.
E sul punto è senz’altro corretto il richiamo della difesa Consortile all’art. 104, comma 1, della legge fallimentare, per il quale “ Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori ….”.
Sostiene ancora il TO ricorrente che la legge n. 448/1998 non si applicherebbe al caso di specie perché l'acquisto dell’area da parte della società LE CA SpA è avvenuto il 19-03-1983, quando la legge non era in vigore, con conseguente sua irretroattività.
La tesi che sostiene l’irretroattività dell’articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 non può essere seguita.
Come precisato dal Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 1637 del 22.3.2010; idem 3644 dell’8.6.2010) nel nostro ordinamento giuridico il principio di irretroattività delle leggi è assistito da garanzia costituzionale soltanto nella materia penale, nelle altre materie non è impedito al legislatore di adottare norme incidenti su rapporti giuridici in corso di svolgimento, ove queste vengano a trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri principi o valori costituzionalmente protetti.
E per la disposizione in questione è irrilevante la data in cui l'area è stata acquistata giacché rileva solo che la stessa sia nell'attualità inserita nel perimetro consortile e quindi soggetta ai poteri di governo del territorio spettanti al RZ, ivi compreso quello di espropriarla per destinarla ad insediamenti industriali (sul punto vedi anche TAR Sardegna n. 1122 del 23-12-2014, confermata dal C. di S. – IVª Sez. – con sentenza n. 1800 del 05-05-2016).
Sostiene ancora il TO ricorrente che il riacquisto dello stabilimento industriale al valore decurtato dei contributi pubblici di provenienza ministeriale, ricevuti da LE, e dunque non erogati dal RZ (già cedente dell’area), realizzerebbero l’effetto di una sovvenzione indiretta (aiuto di Stato) in favore del RZ, distorsiva del mercato, con violazione delle regole di concorrenza tra imprese (dell’art. 87 Trattato CE, oggi art. 107 Trattato TFUE (Trattato sul Funzionamento della Unione Europea).
Il motivo è privo di pregio.
Ai sensi dell’art. 36 della legge 5.10.1991 n. 317 i consorzi di sviluppo industriale promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi.
Nell’ambito di tale finalità promozionale e di valorizzazione dei siti industriali, rientra senz’altro l’attività volta a favorire la riutilizzazione di complessi industriali dismessi, tant’è che l’art. 63, comma 2°, della legge 23.12.1998 n. 448 gli attribuisce la facoltà “… di riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni …”.
In ambito regionale, tale funzione trova puntuale riscontro nell’art. 2, comma 1, lettere e) e f), e nell’art. 3, comma 3, della legge regionale 25 luglio 2008 n. 10.
Resta dunque evidente che i Consorzi, che hanno poteri di gestione del territorio esclusivamente per il perseguimento delle predette attività di promozione industriale, non sono imprese (tanto meno industriali) e non operano nel mercato in regime di concorrenza, restando dunque esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 107 TFUE per il quale (1° comma) “ Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza ”.
Con l’ultimo motivo il TO ricorrente lamenta la violazione dell’art. 63 L. 488/1998 in quanto tale norma non prevede l’estinzione delle garanzie reali dei terzi gravanti sullo stabilimento.
L’argomento non merita accoglimento.
L’art. 25 del D.P.R. 08/06/2001, n. 327 recita testualmente per quanto qui interessa:
“ L'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata.
Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio.
Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità …”.
In base alla norma citata, l'effetto dell'acquisto a titolo originario decorre dalla data di trascrizione del decreto di espropriazione.
Da tale data, di conseguenza, i creditori ipotecari non potranno più rivalersi sul bene, indipendentemente dal permanere dell'iscrizione dell'ipoteca.
Come noto la delibera consortile di riacquisto di un’area ai sensi dell’art. 63 della legge n. 448/1998, quale atto ablatorio, partecipa della natura del decreto di esproprio e dunque – alla luce della ricordata disposizione normativa - comporta l’acquisto della proprietà da parte del RZ a titolo originario, in ragione della finalità pubblicistica sopra ricordata di "riacquistare" uno stabilimento industriale per riavviarlo e rimetterlo sul mercato libero da pesi e vincoli.
In conclusione quindi il ricorso si rivela in parte inammissibile per difetto di giurisdizione (con riguardo alla domanda relativa al prezzo da corrispondere per il riacquisto) e per il residuo infondato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile per difetto di giurisdizione con riguardo alla domanda relativa al prezzo da corrispondere per il riacquisto e per il resto lo respinge.
Condanna il TO ricorrente al pagamento in favore del RZ Industriale Provinciale Medio Campidano – IL delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 3500,00 (tremilacinquecento//00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Grazia Flaim, Consigliere
Tito Aru, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tito Aru | Francesco Scano |
IL SEGRETARIO