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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/02/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
------------------
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
L'anno 2025, il giorno 27 del mese di febbraio, all'udienza tenuta dal G.U. presso la Prima Sezione Civile dr.ssa Grazia Maria CRUCITTI, viene chiamata la causa iscritta al n. 2467 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa
DA
nato ad [...] il [...] Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Foti, che lo C.F._1
rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORE -
CONTRO , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Palamara, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTA -
avente per OGGETTO: contratto assicurativo.
Sono comparsi:
l'avv. Francesca Foti, nell'interesse di parte attrice;
l'avv. Valentina Palamara, nell'interesse di parte convenuta.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL G.I.
DISPONE
che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. -premesso di essere titolare della polizza n. Parte_1
79787355, stipulata con la Società in data 06.12.2017, a CP_1
garanzia della Ditta denominata “ da Zio Sam”, per la copertura di eventuali CP_2
danni causati, tra l'altro, da eventi atmosferici- evocava, innanzi all'intestato
Tribunale, detta Compagnia Assicurativa, esponendo che in data 10.02.2018, a causa di un evento atmosferico eccezionalmente avverso che aveva colpito il territorio Villese, quale titolare della ditta contraente, aveva subito ingenti danni sia alle opere murarie dei locali utilizzati sia a quanto in essi contenuto
(macchinari, attrezzature, arredamenti e merci).
Tutto ciò premesso, sul rilievo che la Compagnia di Assicurazioni non aveva proceduto alla liquidazione dovuta, l'attore ne chiedeva la condanna al pagamento dell'indennizzo.
Si costituiva in giudizio la Società che resisteva alla CP_1
domanda avversaria.
1. Va, in primo luogo, confermata l'ordinanza istruttoria, con la quale non è stata ammessa la prova testimoniale, offerta da parte attrice, siccome inammissibile, rimanendo l'istruttoria integrata dalla disposta CTU tecnica e dalla documentazione versata in atti dalle parti.
Tanto premesso, va rilevato che in base al principio della cd. ragione liquida, in forza del quale la domanda può essere accolta o respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preliminarmente tutte le altre doglianze secondo l'ordine delle questioni di cui all'art. 276 cpc, al giudice è consentito sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione previsto dalla legge in base alla questione di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata (Cass.
2909/17, Cass. 5805/17 e Cass. 12002/14).
In applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare le definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale rispetto ad esso. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il criterio di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. Un. N. 9936 dell'8.05.2014; Cass. n. 12002 del
28.05.2014).
Sulla base dei superiori principi, la domanda di pagamento di indennizzo assicurativo, avanzata da parte attrice, non appare fondata e va, pertanto, rigettata.
2. L'eccezione, sollevata dall'assicurazione, di inapplicabilità della garanzia assicurativa appare condivisibile (rimanendo assorbita ogni ulteriore questione difensiva).
Va, in primo luogo, evidenziato che, al momento dell'evento dedotto, era assicurato con la compagnia come Parte_1 CP_1
da “Scheda di polizza” prodotta da parte attrice. Trattasi di circostanza pacifica, in quanto la stessa Compagnia di assicurazioni convenuta confermava l'esistenza del predetto contratto n.
79787355 azionato dall'attore, peraltro prodotto anche dalla medesima parte convenuta.
La ha eccepito l'inoperatività della polizza che all'epoca CP_1
del fatto regolamentava i rapporti tra le parti, in relazione al rischio assicurato non coperto dal fatto generatore di danno lamentato nella domanda di parte attrice.
Ciò premesso, la polizza de qua, prevede la garanzia per gli "eventi atmosferici".
In particolare, l'art. 16.2 statuisce espressamente: “Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose assicurate e non.
Sono inoltre compresi i danni di bagnamento verificatisi all'interno dei locali, purchè direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni, provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi sopra citati” (cfr. art. 16.2 Condizioni generali di polizza).
Parte attrice ha invocato il diritto all'indennizzo assicurativo, deducendo “un allagamento dovuto alle avverse condizioni climatiche e ad un danno al tetto”
(cfr. denuncia di sinistro), assumendone la riconducibilità alle menzionate
Condizioni generali di polizza.
La convenuta Compagnia assicuratrice ha argomentato che non si verserebbe in ipotesi di danni da bagnamento all'interno dei locali, direttamente causati da evento atmosferico “attraverso rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti”, con conseguente applicazione della menzionata clausola contrattuale, dovendo piuttosto i danni dedotti ricondursi ad una carenza di manutenzione, ipotesi espressamente prevista quale causa di esclusione dell'indennizzo assicurativo, sicché l'evento esulerebbe dal rischio contrattuale assicurato.
Orbene, dall'esame della polizza, si rileva che gli eventi dannosi oggetto del contratto di assicurazione sono quelli a carattere eccezionale, connotati da violenza e, in particolare, l'indennizzabilità dei danni di bagnamento verificatisi all'interno dei locali rimane espressamente circoscritta alla violenza degli eventi medesimi, quale causa di rotture, brecce o lesioni, provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, così da permettere l'ingresso di pioggia o grandine cadute.
E' pacifico conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità che incombe all'assicurato l'onere di dimostrare che il fatto è compreso nell'ambito del rischio assicurato.
Tale prova non appare raggiunta nel caso di specie.
Dai documenti in atti ed in particolare dai rilievi fotografici allegati da parte attrice, non appaiono ravvisabili rotture, brecce o lesioni al tetto dell'immobile.
Inoltre, neanche l'accertamento, demandato al nominato C.T.U., al fine di appurare l'eziogenesi dei danni lamentati da parte attrice, ne ha ravvisato la riconducibilità ad evento soggetto a copertura assicurativa, avendo, il C.T.U., arch. rilevato che lo stato dei luoghi risulta ormai modificato ed Persona_1
argomentato, alla stregua dei documenti in atti, che “Dalla maggior parte delle foto si evince solo la presenza di acqua sul pavimento e sui mobili;
solo da una foto si intravedono gocce di acqua che scendono da una trave al di sotto del controsoffitto, il che lascia presumere che si sia trattato di una perdita dall'impermeabilizzazione del tetto;
dalle foto della copertura del tetto non si rilevano danni evidenti al tetto o caduta di alberi o sfondamento di qualunque genere causato da eventi eccezionali…non si rilevano dalle foto né danni ai muri né danni agli infissi e nemmeno ad eventuale merce presente all'interno dei locali” (cfr. elaborato peritale pag. 8).
In conclusione, la garanzia assicurativa non può trovare applicazione in relazione all'evento dannoso lamentato da parte attrice e la domanda va rigettata.
3. Per la particolarità della questione trattata appare equo disporre la compensazione, fra le parti, delle spese di giudizio. Le spese di C.T.U., per come già liquidate in corso di causa, si pongono interamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti della Compagnia Assicuratrice Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
[...]
A) rigetta la domanda;
B) compensa tra le parti le spese del giudizio. Pone le spese di C.T.U. a carico di parte attrice.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 27 febbraio 2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Grazia Maria Crucitti)
.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
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PROCESSO VERBALE D'UDIENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
L'anno 2025, il giorno 27 del mese di febbraio, all'udienza tenuta dal G.U. presso la Prima Sezione Civile dr.ssa Grazia Maria CRUCITTI, viene chiamata la causa iscritta al n. 2467 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa
DA
nato ad [...] il [...] Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Foti, che lo C.F._1
rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORE -
CONTRO , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Palamara, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTA -
avente per OGGETTO: contratto assicurativo.
Sono comparsi:
l'avv. Francesca Foti, nell'interesse di parte attrice;
l'avv. Valentina Palamara, nell'interesse di parte convenuta.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL G.I.
DISPONE
che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. -premesso di essere titolare della polizza n. Parte_1
79787355, stipulata con la Società in data 06.12.2017, a CP_1
garanzia della Ditta denominata “ da Zio Sam”, per la copertura di eventuali CP_2
danni causati, tra l'altro, da eventi atmosferici- evocava, innanzi all'intestato
Tribunale, detta Compagnia Assicurativa, esponendo che in data 10.02.2018, a causa di un evento atmosferico eccezionalmente avverso che aveva colpito il territorio Villese, quale titolare della ditta contraente, aveva subito ingenti danni sia alle opere murarie dei locali utilizzati sia a quanto in essi contenuto
(macchinari, attrezzature, arredamenti e merci).
Tutto ciò premesso, sul rilievo che la Compagnia di Assicurazioni non aveva proceduto alla liquidazione dovuta, l'attore ne chiedeva la condanna al pagamento dell'indennizzo.
Si costituiva in giudizio la Società che resisteva alla CP_1
domanda avversaria.
1. Va, in primo luogo, confermata l'ordinanza istruttoria, con la quale non è stata ammessa la prova testimoniale, offerta da parte attrice, siccome inammissibile, rimanendo l'istruttoria integrata dalla disposta CTU tecnica e dalla documentazione versata in atti dalle parti.
Tanto premesso, va rilevato che in base al principio della cd. ragione liquida, in forza del quale la domanda può essere accolta o respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preliminarmente tutte le altre doglianze secondo l'ordine delle questioni di cui all'art. 276 cpc, al giudice è consentito sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione previsto dalla legge in base alla questione di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata (Cass.
2909/17, Cass. 5805/17 e Cass. 12002/14).
In applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare le definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale rispetto ad esso. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il criterio di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. Un. N. 9936 dell'8.05.2014; Cass. n. 12002 del
28.05.2014).
Sulla base dei superiori principi, la domanda di pagamento di indennizzo assicurativo, avanzata da parte attrice, non appare fondata e va, pertanto, rigettata.
2. L'eccezione, sollevata dall'assicurazione, di inapplicabilità della garanzia assicurativa appare condivisibile (rimanendo assorbita ogni ulteriore questione difensiva).
Va, in primo luogo, evidenziato che, al momento dell'evento dedotto, era assicurato con la compagnia come Parte_1 CP_1
da “Scheda di polizza” prodotta da parte attrice. Trattasi di circostanza pacifica, in quanto la stessa Compagnia di assicurazioni convenuta confermava l'esistenza del predetto contratto n.
79787355 azionato dall'attore, peraltro prodotto anche dalla medesima parte convenuta.
La ha eccepito l'inoperatività della polizza che all'epoca CP_1
del fatto regolamentava i rapporti tra le parti, in relazione al rischio assicurato non coperto dal fatto generatore di danno lamentato nella domanda di parte attrice.
Ciò premesso, la polizza de qua, prevede la garanzia per gli "eventi atmosferici".
In particolare, l'art. 16.2 statuisce espressamente: “Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose assicurate e non.
Sono inoltre compresi i danni di bagnamento verificatisi all'interno dei locali, purchè direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni, provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi sopra citati” (cfr. art. 16.2 Condizioni generali di polizza).
Parte attrice ha invocato il diritto all'indennizzo assicurativo, deducendo “un allagamento dovuto alle avverse condizioni climatiche e ad un danno al tetto”
(cfr. denuncia di sinistro), assumendone la riconducibilità alle menzionate
Condizioni generali di polizza.
La convenuta Compagnia assicuratrice ha argomentato che non si verserebbe in ipotesi di danni da bagnamento all'interno dei locali, direttamente causati da evento atmosferico “attraverso rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti”, con conseguente applicazione della menzionata clausola contrattuale, dovendo piuttosto i danni dedotti ricondursi ad una carenza di manutenzione, ipotesi espressamente prevista quale causa di esclusione dell'indennizzo assicurativo, sicché l'evento esulerebbe dal rischio contrattuale assicurato.
Orbene, dall'esame della polizza, si rileva che gli eventi dannosi oggetto del contratto di assicurazione sono quelli a carattere eccezionale, connotati da violenza e, in particolare, l'indennizzabilità dei danni di bagnamento verificatisi all'interno dei locali rimane espressamente circoscritta alla violenza degli eventi medesimi, quale causa di rotture, brecce o lesioni, provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, così da permettere l'ingresso di pioggia o grandine cadute.
E' pacifico conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità che incombe all'assicurato l'onere di dimostrare che il fatto è compreso nell'ambito del rischio assicurato.
Tale prova non appare raggiunta nel caso di specie.
Dai documenti in atti ed in particolare dai rilievi fotografici allegati da parte attrice, non appaiono ravvisabili rotture, brecce o lesioni al tetto dell'immobile.
Inoltre, neanche l'accertamento, demandato al nominato C.T.U., al fine di appurare l'eziogenesi dei danni lamentati da parte attrice, ne ha ravvisato la riconducibilità ad evento soggetto a copertura assicurativa, avendo, il C.T.U., arch. rilevato che lo stato dei luoghi risulta ormai modificato ed Persona_1
argomentato, alla stregua dei documenti in atti, che “Dalla maggior parte delle foto si evince solo la presenza di acqua sul pavimento e sui mobili;
solo da una foto si intravedono gocce di acqua che scendono da una trave al di sotto del controsoffitto, il che lascia presumere che si sia trattato di una perdita dall'impermeabilizzazione del tetto;
dalle foto della copertura del tetto non si rilevano danni evidenti al tetto o caduta di alberi o sfondamento di qualunque genere causato da eventi eccezionali…non si rilevano dalle foto né danni ai muri né danni agli infissi e nemmeno ad eventuale merce presente all'interno dei locali” (cfr. elaborato peritale pag. 8).
In conclusione, la garanzia assicurativa non può trovare applicazione in relazione all'evento dannoso lamentato da parte attrice e la domanda va rigettata.
3. Per la particolarità della questione trattata appare equo disporre la compensazione, fra le parti, delle spese di giudizio. Le spese di C.T.U., per come già liquidate in corso di causa, si pongono interamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti della Compagnia Assicuratrice Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
[...]
A) rigetta la domanda;
B) compensa tra le parti le spese del giudizio. Pone le spese di C.T.U. a carico di parte attrice.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 27 febbraio 2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Grazia Maria Crucitti)
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