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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/11/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5031/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa EL LO
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5031 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione con ordinanza del 10.8.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Rosario Fortino;
Parte_1
Attore
E
Patronato in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Cerullo;
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
SA PE;
Convenuti
in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_3
Convenuto contumace
OGGETTO: risarcimento danni per inadempimento contrattuale/mandato;
CONCLUSIONI: come in atti. Svolgimento del processo
pagina 1 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio davanti al Parte_1
Con Tribunale di Cosenza il Patronato il C.a.a. di Montalto Uffugo e la CP_1 CP_3 chiedendo che, previo accertamento della responsabilità di ciascuno dei convenuti per l'omessa presentazione della domanda, fosse pronunciata la condanna degli stessi al pagamento delle somme di euro 13.500,00, pari all'importo della indennità di mobilità in deroga per l'anno 2012, e di euro
13.500,00, pari all'importo della indennità di mobilità in deroga per l'anno 2013, oltre al risarcimento dei danni subiti, quantificabili nella somma di euro 3.000 in via equitativa.
A fondamento della domanda, deduceva che, a seguito del licenziamento da parte della Parte_1 società “B.C.F. Costruzioni di OR S. e C. s.n.c.” e terminato il periodo di disoccupazione, aveva conferito incarico al Patronato ed al di Montalto Uffugo per la CP_1 CP_3 CP_3 presentazione della domanda di mobilità in deroga ex lege n. 191/2009 per l'anno 2012 e successive proroghe;
che il suddetto Patronato aveva inoltrato una domanda errata, avendone presentato una per Con mobilità ordinaria in luogo di quella di mobilità in deroga in data 14.9.2011; che il sindacato , in accordo con il Patronato e con il C.a.a. CAF , aveva provveduto al successivo inoltro CP_1 CP_3 di una domanda corretta solo in data 14.5.2012, una volta scaduti in termini, con conseguente reiezione;
che pertanto è configurabile la responsabilità contrattuale degli enti incaricati, ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c. per l'inadempimento relativo all'omesso tempestivo inoltro della domanda e della documentazione necessarie a far conseguire all'attore l'indennità spettante ed invocava la loro condanna, in solido, al ristoro dei danni patiti, quantificati in euro 13.500,00 per il 2012 ed in euro
13.500,00 per il 2013, oltre alla somma di euro 3.000,00, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il Patronato che deduceva, preliminarmente, la pendenza di altri CP_1 giudizi aventi il medesimo oggetto, seppure diverso attore, chiedendone la riunione;
eccepiva, quindi, la propria carenza di legittimazione passiva, rilevando che la presentazione delle domande di mobilità in deroga poteva essere fatta direttamente dai lavoratori o, in subordine, dalle sole OO.SS.
(Organizzazioni Sindacali) più rappresentative a livello nazionale e sottoscrittrici del relativo accordo con la Regione Calabria, ma non anche dai Patronati, abilitati alla presentazione della sola domanda di mobilità ordinaria;
che, solo una volta riconosciuto il diritto, il Patronato avrebbe potuto provvedere all'inoltro del Mod. DS21 all'INPS; rappresentava, ancora, la nullità della citazione perché del tutto omessa la causa petendi, anche in ragione della mancata allegazione, da parte dell'attore, di tutti i requisiti per conseguire il riconoscimento della mobilità, nell'ipotesi di presentazione tempestiva della domanda;
eccepiva, infine, l'inammissibilità della domanda, in quanto non preceduta dalla richiesta giudiziale della prestazione agli enti preposti, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto alla pagina 2 di 7 medesima, con conseguente prescrizione anche di quello al risarcimento del relativo danno;
contestava il calcolo del quantum, concludendo per la declaratoria dl proprio difetto di legittimazione passiva e/o di nullità o inammissibilità della domanda, o, ancora, per il rigetto della stessa, con vittoria di spese e competenze di lite e condanna di parte attrice al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Si costituiva in giudizio altresì la eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva, atteso che, secondo la stessa prospettazione di parte attrice, la presentazione Contr della domanda era stata delegata solo al Patronato ed al Ca.a. che avevano CP_1 CP_3 inoltrato la domanda come mobilità ordinaria e non in deroga;
deduceva, quindi, di aver inoltrato tempestivamente la domanda di mobilità in deroga, sia pur tardiva, richiesta nel maggio 2012, rendendo edotto lo stesso lavoratore di tale circostanza;
eccepiva, altresì, che l'attore non aveva fornito alcuna dimostrazione del possesso dei requisiti per l'ottenimento della mobilità in deroga e quindi del nesso causale fra l'assunto inadempimento e il danno patito e contestava, in ogni caso, la quantificazione del danno e la sua sussistenza, tenuto conto anche del concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c. che aveva facoltà di verificare tempestivamente l'esito della propria domanda e se del caso di procedere autonomamente alla presentazione presso l'ente competente.
Concludeva chiedendo che fosse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva o che, in subordine, la domanda fosse rigettata con vittoria delle spese di lite.
Il C.a.a. è rimasto contumace. CP_3
Espletati gli incombenti di rito, la causa transitava dalla sezione lavoro a quella ordinaria e veniva respinta l'istanza di riunione con altri procedimenti pendenti davanti al Tribunale di Cosenza.
Istruito il processo mediante prova orale e documentale, questo giudice fissava per la precisazione delle conclusioni in trattazione scritta l'udienza del 10.7.2025 e, con ordinanza del 10.8.2025, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Secondo la prospettazione contenuta nell'atto di citazione, avrebbe incaricato il Parte_1
Patronato ed il C.a.a. di Montalto Uffugo per la presentazione della domanda CP_1 CP_3 di mobilità in deroga, a seguito del licenziamento da parte della società “B.C.F. Costruzioni di OR
S. e C. s.n.c.” e terminato il periodo di disoccupazione, ma gli enti suindicati avrebbero provveduto, erroneamente, all'inoltro di una domanda di mobilità ordinaria in data 15.7.2011. Solo successivamente pagina 3 di 7 Con il sindacato avrebbe provveduto all'inoltro della domanda di mobilità in deroga ma, essendo la stessa stata presentata solo in data 14.5.2012, una volta scaduti i relativi termini, l'attore non aveva potuto percepire alcuna indennità.
E' stata, quindi, allegata la responsabilità di tutti gli enti convenuti, ai sensi dell'art. 1218 c.c., per l'inadempimento consistito nell'omesso tempestivo inoltro della domanda e della documentazione necessarie a far conseguire al l'indennità spettante. Parte_1
Tanto premesso, il Patronato ha documentato di non essere tra i firmatari dell'accordo CP_1 siglato dalla Regione Calabria per la mobilità in deroga 2011/2012, in forza del quale solo le OO.SS. più rappresentative a livello nazionale e firmatarie del documento prodotto in atti, rientravano tra i soggetti abilitati alla presentazione della relativa domanda. Inoltre, secondo quanto risulta nell'accordo tra l'INPS e la Regione Calabria, ciascun lavoratore aveva la possibilità di presentare direttamente la domanda di mobilità in deroga. Le medesime considerazioni valgono per la mobilità in deroga per l'anno 2013, posto che in virtù dell'allegato accordo istituzionale del 4.10.2013 le domande dovevano essere presentate come per gli anni precedenti dagli interessati o per il tramite delle OO.SS. firmatarie dell'accordo, però non più alla Regione Calabria ma all'INPS.
Contr Si precisa che né il Patronato né il C.a.a. risultano fra le OO.SS. firmatarie CP_1 CP_3 degli accordi citati, non trattandosi peraltro neppure di sindacati ma di un istituto di assistenza e di tutela per i cittadini il primo e di un centro di assistenza fiscale collegato al sindacato CP_3
Con (articolazione della che associa i lavoratori autonomi del settore agricolo) il secondo.
Ciò posto, l'attore non ha allegato nè ha potuto dimostrare di aver conferito specifico e valido mandato al Patronato ed al C.a.a. CAF di Montalto Uffugo per l'espletamento della pratica CP_1 CP_3 relativa alla richiesta di mobilità in deroga, siccome un simile mandato non sarebbe stato utilmente attribuibile agli enti in questione che per quanto già osservato non erano abilitati alla trasmissione delle relative domande alla Regione, prima, ed all'INPS, poi.
Così inquadrata la fattispecie, non risultano concludenti le circostanze provate per tabulas nonché mediante testimoni ( , e ) per le quali: effettivamente diversi lavoratori Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
(fra cui il ) si erano rivolti nell'anno 2011 al C.a.a. di Montalto Parte_1 CP_3
Uffugo, con il quale collaborava il Patronato pure convenuto in giudizio, per l'istruzione della pratica di mobilità in deroga anno 2012 e per l'inoltro della relativa domanda;
la domanda era stata dapprima trasmessa in modo errato come mobilità ordinaria e la pratica era stata poi “passata” ormai fuori Con termine dal Caf al sindacato , che aveva provveduto all'inoltro della richiesta nel maggio CP_3 del 2012. pagina 4 di 7 L'attore, infatti, avrebbe dovuto prospettare una diversa causa petendi, al fine di fondare un addebito ai predetti enti in termini di induzione in errore e/o colpevole affidamento circa la possibilità di presentare la domanda di mobilità in deroga, elementi che non sono stati neppure allegati.
Quanto alla posizione della si evidenzia che l'attore ha evocato in giudizio il sindacato CP_2 avente sede a Cosenza che, nella stessa prospettazione contenuta nell'atto introduttivo, è rimasto estraneo alla vicenda in questione, atteso che ha dedotto di essersi rivolto al Parte_1
Patronato ed al C.a.a. , ma non anche all'altro ufficio sindacale pur evocato in CP_1 CP_3 giudizio, il quale, a sua volta, ha ribadito di avere ricevuto l'incarico solo nel maggio 2012, allorchè i termini per la presentazione della domanda di mobilità in deroga erano già decorsi, e di avere provveduto, in ogni caso, all'inoltro della domanda che è stata poi respinta, circostanza di cui l'attore Con era già consapevole. D'altronde le circostanze allegate dal sindacato Temp sono riscontrate dalla documentazione prodotta dall'attore, in particolare dalla ricevuta di consegna delle domande di mobilità in deroga per diversi lavoratori (fra cui il ) redatta su carta intestata del Caa Parte_1
Caf e datata 2 maggio 2012. CP_3
Si evidenzia, al riguardo, che nessun addebito di responsabilità è stato formulato nei confronti della sicchè ogni domanda nei confronti di quest'ultima deve essere rigettata. Controparte_4
Tanto considerato, si rileva che la domanda sarebbe da rigettare anche sotto altro profilo, non avendo l'attore provato il nesso eziologico tra l'asserito inadempimento contrattuale degli enti convenuti per l'omessa tempestiva presentazione della domanda di mobilità in deroga ed il danno che ne sarebbe conseguito, consistente nella mancata percezione della relativa indennità.
In particolare, sebbene risulti che la domanda è stata respinta perché tardiva, l'attore non ha allegato gli elementi dai quali desumere che fosse effettivamente in possesso di tutti i requisiti necessari per l'accoglimento della domanda stessa, essendosi limitato a rappresentare di essere stato licenziato dalla società “B.C.F. Costruzioni di OR S. e C. s.n.c.” e di essersi attivato per la presentazione della domanda di mobilità in deroga per il 2012 e successive proroghe una volta cessata l'indennità di disoccupazione ordinaria.
Secondo quanto rilevato dai convenuti e risultante dalla documentazione prodotta (in particolare l'accordo siglato dalla Regione Calabria con le OO.SS. più rappresentative per la mobilità in deroga anno 2012, oltre al successivo accordo per il 2013), a fini dell'accoglimento della domanda sono necessari una serie di presupposti, fra i quali il licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo o le dimissioni per giusta causa in determinati periodi tassativamente indicati, ma anche il pagina 5 di 7 numero complessivo dei lavoratori licenziati e la precedente assenza di mobilità ai sensi della legge n.
223 del 1991.
In particolare, nell'accordo fra la Regione e le sigle sindacali 2011/2012, era previsto all'art. 1 che la mobilità in deroga spettasse ai lavoratori che avessero subito “un licenziamento collettivo, plurimo o individuale, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, ovvero si siano dimessi per giusta causa nel periodo 1 gennaio/31 dicembre 2011 o che abbiano cessato di godere degli ammortizzatori ordinari nello stesso periodo e che mantengano per tutta la durata del trattamento lo stato di disoccupazione”. All'art. 2 era invece prevista la proroga, nei limiti delle risorse destinate alla concessione in deroga, dei trattamenti già disposti ex art. 2 comma 138 della legge n. 191 del 2009 a particolari categorie di lavoratori (che non avessero diritto agli ammortizzatori ordinari e che potessero vantare una anzianità di servizio di almeno 12 mesi nell'ultimo rapporto di lavoro).
Né la ricorrenza di tutti i presupposti richiesti può ricavarsi dalla domanda di mobilità in deroga tardivamente redatta dalla nel maggio 2012 per diversi lavoratori fra i quali l'odierno attore CP_2
e dalla dichiarazione di immediata disponibilità sottoscritta dal il 2.1.2012 (peraltro non Parte_1 specificamente richiesta nell'accordo), documenti tutti allegati all'atto di citazione.
Invero, in primo luogo la domanda appare confusamente compilata perché attesta la sussistenza di requisiti soggettivi ora riconducibili all'art. 1 dell'accordo istituzionale sopra citato ora di requisiti piuttosto inquadrabili nell'art. 2 dello stesso accordo (proroga dei trattamenti ex lege n. 191 del 2009), come per esempio il possesso di anzianità lavorativa di almeno dodici mesi alla data del licenziamento di cui sei di lavoro effettivamente prestato.
In ogni caso, la sussistenza dei presupposti richiesti per l'ottenimento della mobilità in deroga avrebbe dovuto essere dimostrata mediante la produzione di idonea documentazione, in mancanza della quale la mera attestazione unilaterale contenuta nella domanda per il 2012 respinta per tardività può avere solo valore indiziario. Si rileva, in particolare, che la dichiarazione in ordine alla data di assunzione del
(15.9.2008), a quelle di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (30.11.2010) e di Parte_1 cessazione della indennità di disoccupazione ordinaria (2.8.2011) apparentemente riferibile alla società
B.C.F. Costruzioni di OR S. e C. s.n.c. è in realtà una mera stampa di dati priva di alcuna sottoscrizione del legale rappresentante della società.
Quanto alla mobilità in deroga per l'anno 2013, basta osservare che l'attore non ha neppure allegato di essersi attivato per la presentazione di una specifica domanda né tantomeno ha allegato la sussistenza dei requisiti previsti dall'accordo istituzionale per la relativa annualità. pagina 6 di 7 La mancata allegazione e dimostrazione di tali elementi non consente, quindi, di formulare un giudizio prognostico in termini di accoglimento della domanda di mobilità in deroga, sicchè non sarebbe possibile accertare se la negligenza imputata dall'attore ai convenuti sia individuabile quale causa della mancata percezione dell'indennità, non essendo possibile verificare se il suo tempestivo inoltro avrebbe consentito, con ragionevole probabilità, l'accoglimento della domanda e la erogazione del relativo beneficio.
In considerazione delle peculiarità del caso concreto e della qualità delle parti, nonché per ragioni di equità sostanziale, si ritengono sussistere fondati motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Cosenza il 12 novembre 2025 Il giudice
EL LO
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa EL LO
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5031 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione con ordinanza del 10.8.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Rosario Fortino;
Parte_1
Attore
E
Patronato in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Cerullo;
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
SA PE;
Convenuti
in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_3
Convenuto contumace
OGGETTO: risarcimento danni per inadempimento contrattuale/mandato;
CONCLUSIONI: come in atti. Svolgimento del processo
pagina 1 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio davanti al Parte_1
Con Tribunale di Cosenza il Patronato il C.a.a. di Montalto Uffugo e la CP_1 CP_3 chiedendo che, previo accertamento della responsabilità di ciascuno dei convenuti per l'omessa presentazione della domanda, fosse pronunciata la condanna degli stessi al pagamento delle somme di euro 13.500,00, pari all'importo della indennità di mobilità in deroga per l'anno 2012, e di euro
13.500,00, pari all'importo della indennità di mobilità in deroga per l'anno 2013, oltre al risarcimento dei danni subiti, quantificabili nella somma di euro 3.000 in via equitativa.
A fondamento della domanda, deduceva che, a seguito del licenziamento da parte della Parte_1 società “B.C.F. Costruzioni di OR S. e C. s.n.c.” e terminato il periodo di disoccupazione, aveva conferito incarico al Patronato ed al di Montalto Uffugo per la CP_1 CP_3 CP_3 presentazione della domanda di mobilità in deroga ex lege n. 191/2009 per l'anno 2012 e successive proroghe;
che il suddetto Patronato aveva inoltrato una domanda errata, avendone presentato una per Con mobilità ordinaria in luogo di quella di mobilità in deroga in data 14.9.2011; che il sindacato , in accordo con il Patronato e con il C.a.a. CAF , aveva provveduto al successivo inoltro CP_1 CP_3 di una domanda corretta solo in data 14.5.2012, una volta scaduti in termini, con conseguente reiezione;
che pertanto è configurabile la responsabilità contrattuale degli enti incaricati, ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c. per l'inadempimento relativo all'omesso tempestivo inoltro della domanda e della documentazione necessarie a far conseguire all'attore l'indennità spettante ed invocava la loro condanna, in solido, al ristoro dei danni patiti, quantificati in euro 13.500,00 per il 2012 ed in euro
13.500,00 per il 2013, oltre alla somma di euro 3.000,00, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il Patronato che deduceva, preliminarmente, la pendenza di altri CP_1 giudizi aventi il medesimo oggetto, seppure diverso attore, chiedendone la riunione;
eccepiva, quindi, la propria carenza di legittimazione passiva, rilevando che la presentazione delle domande di mobilità in deroga poteva essere fatta direttamente dai lavoratori o, in subordine, dalle sole OO.SS.
(Organizzazioni Sindacali) più rappresentative a livello nazionale e sottoscrittrici del relativo accordo con la Regione Calabria, ma non anche dai Patronati, abilitati alla presentazione della sola domanda di mobilità ordinaria;
che, solo una volta riconosciuto il diritto, il Patronato avrebbe potuto provvedere all'inoltro del Mod. DS21 all'INPS; rappresentava, ancora, la nullità della citazione perché del tutto omessa la causa petendi, anche in ragione della mancata allegazione, da parte dell'attore, di tutti i requisiti per conseguire il riconoscimento della mobilità, nell'ipotesi di presentazione tempestiva della domanda;
eccepiva, infine, l'inammissibilità della domanda, in quanto non preceduta dalla richiesta giudiziale della prestazione agli enti preposti, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto alla pagina 2 di 7 medesima, con conseguente prescrizione anche di quello al risarcimento del relativo danno;
contestava il calcolo del quantum, concludendo per la declaratoria dl proprio difetto di legittimazione passiva e/o di nullità o inammissibilità della domanda, o, ancora, per il rigetto della stessa, con vittoria di spese e competenze di lite e condanna di parte attrice al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Si costituiva in giudizio altresì la eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva, atteso che, secondo la stessa prospettazione di parte attrice, la presentazione Contr della domanda era stata delegata solo al Patronato ed al Ca.a. che avevano CP_1 CP_3 inoltrato la domanda come mobilità ordinaria e non in deroga;
deduceva, quindi, di aver inoltrato tempestivamente la domanda di mobilità in deroga, sia pur tardiva, richiesta nel maggio 2012, rendendo edotto lo stesso lavoratore di tale circostanza;
eccepiva, altresì, che l'attore non aveva fornito alcuna dimostrazione del possesso dei requisiti per l'ottenimento della mobilità in deroga e quindi del nesso causale fra l'assunto inadempimento e il danno patito e contestava, in ogni caso, la quantificazione del danno e la sua sussistenza, tenuto conto anche del concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c. che aveva facoltà di verificare tempestivamente l'esito della propria domanda e se del caso di procedere autonomamente alla presentazione presso l'ente competente.
Concludeva chiedendo che fosse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva o che, in subordine, la domanda fosse rigettata con vittoria delle spese di lite.
Il C.a.a. è rimasto contumace. CP_3
Espletati gli incombenti di rito, la causa transitava dalla sezione lavoro a quella ordinaria e veniva respinta l'istanza di riunione con altri procedimenti pendenti davanti al Tribunale di Cosenza.
Istruito il processo mediante prova orale e documentale, questo giudice fissava per la precisazione delle conclusioni in trattazione scritta l'udienza del 10.7.2025 e, con ordinanza del 10.8.2025, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Secondo la prospettazione contenuta nell'atto di citazione, avrebbe incaricato il Parte_1
Patronato ed il C.a.a. di Montalto Uffugo per la presentazione della domanda CP_1 CP_3 di mobilità in deroga, a seguito del licenziamento da parte della società “B.C.F. Costruzioni di OR
S. e C. s.n.c.” e terminato il periodo di disoccupazione, ma gli enti suindicati avrebbero provveduto, erroneamente, all'inoltro di una domanda di mobilità ordinaria in data 15.7.2011. Solo successivamente pagina 3 di 7 Con il sindacato avrebbe provveduto all'inoltro della domanda di mobilità in deroga ma, essendo la stessa stata presentata solo in data 14.5.2012, una volta scaduti i relativi termini, l'attore non aveva potuto percepire alcuna indennità.
E' stata, quindi, allegata la responsabilità di tutti gli enti convenuti, ai sensi dell'art. 1218 c.c., per l'inadempimento consistito nell'omesso tempestivo inoltro della domanda e della documentazione necessarie a far conseguire al l'indennità spettante. Parte_1
Tanto premesso, il Patronato ha documentato di non essere tra i firmatari dell'accordo CP_1 siglato dalla Regione Calabria per la mobilità in deroga 2011/2012, in forza del quale solo le OO.SS. più rappresentative a livello nazionale e firmatarie del documento prodotto in atti, rientravano tra i soggetti abilitati alla presentazione della relativa domanda. Inoltre, secondo quanto risulta nell'accordo tra l'INPS e la Regione Calabria, ciascun lavoratore aveva la possibilità di presentare direttamente la domanda di mobilità in deroga. Le medesime considerazioni valgono per la mobilità in deroga per l'anno 2013, posto che in virtù dell'allegato accordo istituzionale del 4.10.2013 le domande dovevano essere presentate come per gli anni precedenti dagli interessati o per il tramite delle OO.SS. firmatarie dell'accordo, però non più alla Regione Calabria ma all'INPS.
Contr Si precisa che né il Patronato né il C.a.a. risultano fra le OO.SS. firmatarie CP_1 CP_3 degli accordi citati, non trattandosi peraltro neppure di sindacati ma di un istituto di assistenza e di tutela per i cittadini il primo e di un centro di assistenza fiscale collegato al sindacato CP_3
Con (articolazione della che associa i lavoratori autonomi del settore agricolo) il secondo.
Ciò posto, l'attore non ha allegato nè ha potuto dimostrare di aver conferito specifico e valido mandato al Patronato ed al C.a.a. CAF di Montalto Uffugo per l'espletamento della pratica CP_1 CP_3 relativa alla richiesta di mobilità in deroga, siccome un simile mandato non sarebbe stato utilmente attribuibile agli enti in questione che per quanto già osservato non erano abilitati alla trasmissione delle relative domande alla Regione, prima, ed all'INPS, poi.
Così inquadrata la fattispecie, non risultano concludenti le circostanze provate per tabulas nonché mediante testimoni ( , e ) per le quali: effettivamente diversi lavoratori Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
(fra cui il ) si erano rivolti nell'anno 2011 al C.a.a. di Montalto Parte_1 CP_3
Uffugo, con il quale collaborava il Patronato pure convenuto in giudizio, per l'istruzione della pratica di mobilità in deroga anno 2012 e per l'inoltro della relativa domanda;
la domanda era stata dapprima trasmessa in modo errato come mobilità ordinaria e la pratica era stata poi “passata” ormai fuori Con termine dal Caf al sindacato , che aveva provveduto all'inoltro della richiesta nel maggio CP_3 del 2012. pagina 4 di 7 L'attore, infatti, avrebbe dovuto prospettare una diversa causa petendi, al fine di fondare un addebito ai predetti enti in termini di induzione in errore e/o colpevole affidamento circa la possibilità di presentare la domanda di mobilità in deroga, elementi che non sono stati neppure allegati.
Quanto alla posizione della si evidenzia che l'attore ha evocato in giudizio il sindacato CP_2 avente sede a Cosenza che, nella stessa prospettazione contenuta nell'atto introduttivo, è rimasto estraneo alla vicenda in questione, atteso che ha dedotto di essersi rivolto al Parte_1
Patronato ed al C.a.a. , ma non anche all'altro ufficio sindacale pur evocato in CP_1 CP_3 giudizio, il quale, a sua volta, ha ribadito di avere ricevuto l'incarico solo nel maggio 2012, allorchè i termini per la presentazione della domanda di mobilità in deroga erano già decorsi, e di avere provveduto, in ogni caso, all'inoltro della domanda che è stata poi respinta, circostanza di cui l'attore Con era già consapevole. D'altronde le circostanze allegate dal sindacato Temp sono riscontrate dalla documentazione prodotta dall'attore, in particolare dalla ricevuta di consegna delle domande di mobilità in deroga per diversi lavoratori (fra cui il ) redatta su carta intestata del Caa Parte_1
Caf e datata 2 maggio 2012. CP_3
Si evidenzia, al riguardo, che nessun addebito di responsabilità è stato formulato nei confronti della sicchè ogni domanda nei confronti di quest'ultima deve essere rigettata. Controparte_4
Tanto considerato, si rileva che la domanda sarebbe da rigettare anche sotto altro profilo, non avendo l'attore provato il nesso eziologico tra l'asserito inadempimento contrattuale degli enti convenuti per l'omessa tempestiva presentazione della domanda di mobilità in deroga ed il danno che ne sarebbe conseguito, consistente nella mancata percezione della relativa indennità.
In particolare, sebbene risulti che la domanda è stata respinta perché tardiva, l'attore non ha allegato gli elementi dai quali desumere che fosse effettivamente in possesso di tutti i requisiti necessari per l'accoglimento della domanda stessa, essendosi limitato a rappresentare di essere stato licenziato dalla società “B.C.F. Costruzioni di OR S. e C. s.n.c.” e di essersi attivato per la presentazione della domanda di mobilità in deroga per il 2012 e successive proroghe una volta cessata l'indennità di disoccupazione ordinaria.
Secondo quanto rilevato dai convenuti e risultante dalla documentazione prodotta (in particolare l'accordo siglato dalla Regione Calabria con le OO.SS. più rappresentative per la mobilità in deroga anno 2012, oltre al successivo accordo per il 2013), a fini dell'accoglimento della domanda sono necessari una serie di presupposti, fra i quali il licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo o le dimissioni per giusta causa in determinati periodi tassativamente indicati, ma anche il pagina 5 di 7 numero complessivo dei lavoratori licenziati e la precedente assenza di mobilità ai sensi della legge n.
223 del 1991.
In particolare, nell'accordo fra la Regione e le sigle sindacali 2011/2012, era previsto all'art. 1 che la mobilità in deroga spettasse ai lavoratori che avessero subito “un licenziamento collettivo, plurimo o individuale, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, ovvero si siano dimessi per giusta causa nel periodo 1 gennaio/31 dicembre 2011 o che abbiano cessato di godere degli ammortizzatori ordinari nello stesso periodo e che mantengano per tutta la durata del trattamento lo stato di disoccupazione”. All'art. 2 era invece prevista la proroga, nei limiti delle risorse destinate alla concessione in deroga, dei trattamenti già disposti ex art. 2 comma 138 della legge n. 191 del 2009 a particolari categorie di lavoratori (che non avessero diritto agli ammortizzatori ordinari e che potessero vantare una anzianità di servizio di almeno 12 mesi nell'ultimo rapporto di lavoro).
Né la ricorrenza di tutti i presupposti richiesti può ricavarsi dalla domanda di mobilità in deroga tardivamente redatta dalla nel maggio 2012 per diversi lavoratori fra i quali l'odierno attore CP_2
e dalla dichiarazione di immediata disponibilità sottoscritta dal il 2.1.2012 (peraltro non Parte_1 specificamente richiesta nell'accordo), documenti tutti allegati all'atto di citazione.
Invero, in primo luogo la domanda appare confusamente compilata perché attesta la sussistenza di requisiti soggettivi ora riconducibili all'art. 1 dell'accordo istituzionale sopra citato ora di requisiti piuttosto inquadrabili nell'art. 2 dello stesso accordo (proroga dei trattamenti ex lege n. 191 del 2009), come per esempio il possesso di anzianità lavorativa di almeno dodici mesi alla data del licenziamento di cui sei di lavoro effettivamente prestato.
In ogni caso, la sussistenza dei presupposti richiesti per l'ottenimento della mobilità in deroga avrebbe dovuto essere dimostrata mediante la produzione di idonea documentazione, in mancanza della quale la mera attestazione unilaterale contenuta nella domanda per il 2012 respinta per tardività può avere solo valore indiziario. Si rileva, in particolare, che la dichiarazione in ordine alla data di assunzione del
(15.9.2008), a quelle di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (30.11.2010) e di Parte_1 cessazione della indennità di disoccupazione ordinaria (2.8.2011) apparentemente riferibile alla società
B.C.F. Costruzioni di OR S. e C. s.n.c. è in realtà una mera stampa di dati priva di alcuna sottoscrizione del legale rappresentante della società.
Quanto alla mobilità in deroga per l'anno 2013, basta osservare che l'attore non ha neppure allegato di essersi attivato per la presentazione di una specifica domanda né tantomeno ha allegato la sussistenza dei requisiti previsti dall'accordo istituzionale per la relativa annualità. pagina 6 di 7 La mancata allegazione e dimostrazione di tali elementi non consente, quindi, di formulare un giudizio prognostico in termini di accoglimento della domanda di mobilità in deroga, sicchè non sarebbe possibile accertare se la negligenza imputata dall'attore ai convenuti sia individuabile quale causa della mancata percezione dell'indennità, non essendo possibile verificare se il suo tempestivo inoltro avrebbe consentito, con ragionevole probabilità, l'accoglimento della domanda e la erogazione del relativo beneficio.
In considerazione delle peculiarità del caso concreto e della qualità delle parti, nonché per ragioni di equità sostanziale, si ritengono sussistere fondati motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Cosenza il 12 novembre 2025 Il giudice
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