Provvedimento: […] “veicolo a braccia” ai sensi dell'art. 48 del Codice della Strada il carrello per raccogliere i rifiuti da quest'ultimo spinto. Infatti, sebbene ai sensi della disposizione soprarichiamata sono considerati veicoli, non solo, quelli a motore, ma anche quelli “a braccia”, ossia quelli spinti o trainati dall'uomo, tuttavia nella nozione di veicolo, come definito dall'art. 47 del Codice della Strada, rientrano soltanto le macchine funzionalmente destinate alla circolazione su strada. Nel caso di specie, non vi è dubbio che il carrello per le pulizie, non possa considerarsi una macchina destinata alla circolazione stradale, trattandosi invece di un mero attrezzo da lavoro.
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