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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14907 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
A scioglimento della riserva assunta, alle ore 13:28 del 27.10.2025 in assenza delle parti il Giudice dà lettura del dispositivo e procede al deposito della seguente sentenza:
N. R.G. 20624/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Paola Larosa;
ha pronunciato, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 20624 /2024
PROMOSSA DA
, (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Monica Alessandra Tonetti (C.F. ) C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, Via F. B. Rastrelli,
93
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del procuratore Controparte_1
speciale , a ciò autorizzato con atto per notaio CP_2 Per_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo Murri dello Diago (C.F.
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio In C.F._3
Lecce, Via Fiume, 59
RESISTENTE
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo Parte_1
amministrativo n. 09780202400009669000 relativamente alle cartelle esattoriali n. 09720150212264700000, n. 09720160134781628000; n.
09720180014397033000, n. 09720190069973816000; n.
09720230084959474000; n. 09720200004874405000.
Deduceva in via preliminare ed assorbente l'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente impositore alla riscossione della somma accertata, eccependo la mancata notifica dei verbali di accertamento e rilevando ad ogni modo il decorso del termine quinquiennale previsto dall'art. 28 della legge 689/1981
dalla data dell'asserita notifica del verbale e addirittura dalla data di notifica della cartella esattoriale. Nel merito deduceva l'invalidità ed inefficacia delle contravvenzioni elevate, in quanto ne era già stato pagato l'importo o in quanto l'autovettura cui si riferiscono è stata precedentemente consegnata,
alla data del 14.07.2014, ad una ditta specializzata per la rottamazione,
[...]
Eccepiva poi l'illegittimità della cartella n. Controparte_3
09720200004874405000 relativa ad una sanzione amministrativa per irregolarità dell'impianto fognario posto nell'immobile sito in Roma, Via di
Porta Medaglia, 12, in quanto l'attore ha proposto ricorso in autotutela consegnato mediante raccomandata al Controparte_4
in data 7.07.2019 nel quale provava
[...]
l'avvenuto pagamento degli oneri di urbanizzazione sin dal 15.07.2000 e il predetto non dava riscontro, ritenendosi Controparte_4
pertanto perfezionato il silenzio assenso, cui consegue la non debenza della sanzione amministrativa.
Si costituiva che impugnava e contestava Controparte_5
tutto quanto dedotto dal ricorrente. In particolare, eccepiva la regolarità della notifica di tutte le cartelle opposte e la notifica di successivi atti (intimazioni di pagamento) interruttivi della prescrizione. Deduceva poi la decadenza del ricorrente dalla contestazione nel merito della pretesa creditoria non avendo proposto tempestiva opposizione avverso le cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo e ai successivi atti di riscossione. Deduceva inoltre la propria estraneità alla contestazione sollevata dal ricorrente sul merito della pretesa creditoria, essendo l'Agente della riscossione chiamato a svolgere attività meramente esecutiva di riscossione, in quanto l'attività presupposta è
di spettanza dell'ente creditore. Chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso e, in via subordinata, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e CP_4 Controparte_6 Controparte_7
con vittoria di spese e competenze del giudizio. Controparte_8
All'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 17.09.24 il Giudice
sollevava d'ufficio la questione della competenza del Tribunale a conoscere dell'impugnazione del preavviso di fermo al quale siano sottesi crediti relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
All'udienza del 30.09.25 il Giudice fissava udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Occorre innanzitutto richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, uniformandosi all'orientamento delle Sezioni Unite, ha affermato che: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'iscrizione di
ipoteca sugli immobili prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 e il
fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 dello stesso
decreto non hanno natura di atti di espropriazione forzata, ma di procedure a
questa alternative, ossia di misure puramente afflittive volte ad indurre il
debitore all'adempimento, sicché l'impugnazione degli stessi atti,
sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa
creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di
riparto della competenza per materia e per valore (Cass. Sez. U., n. 15354
del 22/07/2015). È stato altresì chiarito che il Giudice di pace è competente
per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'opposizione a
verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, ed è
prioritariamente competente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di
cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, in ordine a
quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi
criteri di competenza vanno applicati con riferimento all'impugnativa del
preavviso di ipoteca o di fermo, quali azioni di accertamento negativo (Cass.
Sez. U., n. 10261 del 27/04/2018; in termini, tra le altre, Cass. nn.
6790/2024, 8271/2024, 15904/2024)” (Cass. 20987/2025).
Nel caso oggetto del giudizio l'opponente ha proposto cumulativamente diverse azioni.
L'opponente ha innanzitutto eccepito l'omessa notificazione dei verbali di accertamento sottesi alle cartelle di pagamento portate dal preavviso di fermo impugnato e la conseguente carenza di titolo esecutivo in capo all'amministrazione, nonché l'estinzione della pretesa creditoria ai sensi dell'art. 201 comma quinto d.lgs. n. 285/1992. Le domande proposte integrano una opposizione ex art. 7 d. Lgs. 150/2011, svolta in sede recuperatoria, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione:
“L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale
è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011,
e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e,
pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella” (Cass. S.U. n.
22080/2017; cfr. altresì Cass. n. 14266/2021).
Deve osservarsi, dunque, che la competenza in ordine alle opposizioni ex art.
codice della strada, è devoluta per materia al Giudice di Pace. La Corte di
Cassazione ha infatti reiteratamente affermato che in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011,
nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanzaingiunzione (Cass. n. 7460/2019).
L'opponente ha altresì chiesto accertarsi la prescrizione del credito dell'amministrazione. La domanda proposta ha ad oggetto l'accertamento negativo della pretesa esecutiva, ossia il diritto del creditore istante a procedere a esecuzione forzata (cfr. Cass. n. 12436/2021; Cass. n. 1558/2020)
e costituisce pertanto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Così qualificata l'azione proposta, si deve osservare che la competenza - per materia e per territorio - in ordine alle controversie riguardanti le contestazioni di pretese avanzate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada formulate ai sensi dell'art. 615 c.p.c. spetta al giudice di pace del luogo di accertamento delle infrazioni (Cass.
n.14328/2023).
Il Tribunale è, dunque, incompetente in favore del Giudice di pace,
relativamente alle seguenti cartelle sottese al preavviso di fermo: n.
09720150212264700000, n. 09720160134781628000; n.
09720180014397033000, n. 09720190069973816000; n.
09720230084959474000.
Occorre invece soffermarsi sulla cartella n. 09720200004874405000 che concerne una sanzione elevata dalla Amministrazione comunale per irregolarità dell'impianto fognario sito in abitazione privata relativamente al quale emergono dalla documentazione prodotta dal ricorrente (all. 4 al ricorso introduttivo) questioni di possibile dispersione. Si ritiene che tale violazione attenga alla “tutela dell'ambiente dall'inquinamento” ai sensi dell'art. 6,
comma 4, lettera c) del d.lgs. 150/2011 e sussiste, dunque, la competenza del
Tribunale.
L'opponente contesta l'omessa notifica di tale cartella di pagamento e l'intervenuta prescrizione del credito.
Dalla documentazione depositata dalla resistente in allegato alla comparsa di risposta risulta tuttavia che la predetta cartella è stata notificata presso il domicilio fiscale del ricorrente, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 29/9/1973 n.
600 e dell'art. 26 del D.P.R. 29/9/1973 n. 602 in data 20.02.2020 a mani di qualificatosi carabiniere, addetto all'ufficio. In data Persona_2
29.03.2023 è stata notificata poi al ricorrente intimazione di pagamento n.
09720239024706586000, a mani dello stesso. In data 16.03.2024 è stata inoltre notificata al ricorrente comunicazione preventiva di fermo n.
09780202400009669000, a mani dello stesso. La pretesa creditoria dell'ente non è, dunque, prescritta.
Per quanto attiene alla contestazione nel merito della pretesa creditoria sottesa alla cartella di pagamento in esame, l'opponente deduce di aver proposto ricorso in autotutela trasmesso mediante raccomandata A/R al
[...]
avverso l'avviso di pagamento emesso a seguito Controparte_4
dell'accertamento da parte della Polizia Municipale eseguito presso l'abitazione sita in Roma, Via Porta Medaglia, 127. Nel ricorso in autotutela
deduce di aver versato quanto dovuto all' Parte_1 [...]
. Tuttavia, non risultano depositati i verbali di accertamento Controparte_9
di tale infrazione e dunque non vi è prova della riconducibilità della stessa alla cartella di pagamento in contestazione portata dal preavviso di fermo.
Oltretutto non risulta depositata neppure la ricevuta/attestazione del pagamento effettuato all' . Controparte_9
L'opposizione al preavviso di fermo relativamente alla cartella n.
09720200004874405000 non merita, dunque, accoglimento.
La liquidazione delle spese del giudizio segue il principio della soccombenza nel rapporto tra da un lato e Parte_1 Controparte_1
dall'altro, attesa anche l'incompetenza del Tribunale sulla
[...]
domanda relativa alle cartelle di pagamento n. 09720150212264700000, n.
09720160134781628000, n. 09720180014397033000, n.
09720190069973816000; n. 09720230084959474000 ex art. 615 c.p.c. ed ex art. 7 d.lgs. 150/2011, e sono liquidate in dispositivo secondo il valore medio per fascia del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando così provvede:
-dichiara l'incompetenza del Tribunale in favore del Giudice di Pace
relativamente alle cartelle di pagamento n. 09720150212264700000, n.
09720160134781628000, n. 09720180014397033000, n.
09720190069973816000; n. 09720230084959474000;
-rigetta l'opposizione relativamente al credito oggetto della cartella di pagamento n. 09720200004874405000;
-condanna al pagamento a favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in € 5.077,00 Controparte_5
per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
Così deciso in Roma, 27/10/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Paola Larosa
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 d.lgs. n. 150/2011, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del