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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/03/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1172/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
OT. Carlo MADDALONI Presidente
OT. Cesira D'ANELLA Consigliere
OT. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIALE MATTEOTTI, 20 27100 PAVIA presso lo studio dell'avv. BRAMBILLA
LUIGI ANTONIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
VIA PALEOCAPA, 2/4 17100 SAVONA presso lo studio dell'avv. CP_1
, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
[...]
pagina 1 di 16
(C.F. , partita Iva ), Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA MONTE ZEBIO, 28 00195 ROMA presso lo studio dell'avv. CILIBERTI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza n. 669/2017 del Sig. Giudice del Tribunale di Pavia, Terza Sezione Civile, pubblicata il 19.4.2017, notificata soltanto ad istanza di nella causa n. 948/2016 Controparte_2
R.G.,
- nel merito, dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. per colpa grave CP_1 consistita in negligenza e/o imperizia e per l'effetto condannare il medesimo Avv. a CP_1 risarcire tutti i danni arrecati al Sig. , da quantificare in importo non inferiore ad € Parte_1
80.000,00, o nella diversa somma risultante in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- dichiarare inammissibile o comunque respingere ogni appello incidentale;
in via istruttoria,
a) ammettere – solo occorrendo - prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova, con i testi indicati: 1) vero che le e-mail di cui all'elenco che segue sono state inviate dai Sigg.ri e Parte_2
e ricevute dall'Avv. nelle date in appresso indicate: Parte_1 CP_1
- doc. 9, che si rammostra al teste: e-mail 25 lug 2010, ore 17:30;
- doc. 10 che si rammostra al teste: e-mail 10 nov 2010, ore 22:22, con allegati n. 6 documenti come scansioni di: 1) lettera 1.2.2007 da Avv. Vincenzo Paltrinieri a Sig. per restituzione Pt_1 documentazione a seguito revoca di incarico;
2) raccomandata a.r. 11.5.2006 da Avv. Paltrinieri, in nome e per conto di e , a Ospedale di Vigevano – Azienda Parte_2 Parte_1
Ospedaliera della Provincia di Pavia;
3) lettera da Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia a
Sig. Avv. Paltrinieri e Direzione Sanitaria Stabilimento Ospedaliero di Vigevano;
4) Persona_1 lettera da Capanna Group ad Avv. Paltrinieri (presa in carico sinistro e comunicazione numero di riferimento “220APV”); 5) informativa protezione dati personali;
6) seguito informativa protezione dati personali;
- doc. 11, che si rammostra al teste: e-mail 13 dic 2010, ore 15.22;
- doc. 12, che si rammostra al teste: e-mail 24 gen 2011, ore 16:04; pagina 2 di 16
- doc. 13, che si rammostra al teste: e-mail 17 feb 2011, ore 23:27;
- doc. 14, che si rammostra al teste: e-mail 07 mar 2011, ore 17:28; 2) vero che la e-mail che segue è stata inviata dallo Studio dell'Avv. ai Sigg.ri CP_1 [...]
e nella data indicata: Parte_2 Parte_1
- doc. 15, che si rammostra al teste: e-mail 08 apr 2011, ore 19:00; 3) vero che le e-mail di cui all'elenco che segue sono intercorse fra i Sigg.ri e Parte_2
e l'Avv. nelle date in appresso indicate: Parte_1 CP_1
- doc. 16, che si rammostra al teste: e-mail 3 febbraio 2013, ore 21:17, da Sigg.ri e
Parte_2 Pt_1 ad Avv. ; e-mail 05/02/2013 18.20 da Avv. a Sigg.ri e;
n. 2 e-mail CP_1 CP_1 Parte_2 Pt_1 del 13 febbraio 2013, ore 09:51 e ore 21:24, da Sigg.ri e ad Avv. ; e-mail
Parte_2 Pt_1 CP_1 del 14 feb 2013 – 10:52, da Avv. Argenta a Sigg.ri e;
Parte_2 Pt_1 4) vero che l'incarico per la tutela dei diritti della Sig.ra e del Sig.
Parte_2 Parte_1
riguardo la vicenda di responsabilità medica contro l'Ospedale di Vigevano veniva conferito
[...] all'Avv. nel corso di un incontro, che era stato peraltro fissato anche per altra ragione CP_1
a seguito di comunicazione e-mail 11.6.2010 del professionista medesimo (doc. 8, che si rammostra al teste), nel corso del mese di giugno 2010;
5) vero che nel corso dell'incontro di cui al capitolo precedente, il Sig. sottoponeva Pt_1 all'attenzione del professionista un contenzioso iniziato anni prima, nel 2006, con l'intervento in via stragiudiziale (invio di raccomandata a.r.) dell'Avv. Vincenzo Paltrinieri di Milano, poi temporaneamente sospeso a causa del temporaneo smarrimento della documentazione medica, poi recuperata quasi integralmente;
6) vero che in tale occasione venivano dettagliatamente spiegati all'Avv. il percorso medico CP_1 della Sig.ra e gli esiti infausti e, alla richiesta della disponibilità ad occuparsi della Parte_2 vicenda, riprendendo quanto iniziato dall'Avv. Paltrinieri e a suo tempo interrotto, l'Avv. CP_1 rispondeva affermativamente, precisando che lo Studio aveva una specifica competenza in materia, soprattutto nella figura professionale dell'Avv. Danilo Fornaro, intervenuto in un secondo momento personalmente all'incontro;
7) vero che veniva espressamente discusso anche delle problematiche relative all'interruzione della prescrizione e l'Avv. dava ampie rassicurazioni al riguardo;
CP_1
8) vero che sin da subito veniva lasciata all'Avv. parte della documentazione e altra parte CP_1 veniva inviata successivamente per e-mail, come da doc. 10, che si rammostra al teste;
9) vero che seguivano alcuni altri incontri e, in particolare, durante un appuntamento dell'ottobre 2010 l'Avv. tentava di contattare telefonicamente il liquidatore della Compagnia, senza esito, CP_1 mentre riusciva a parlare con il OT. , convenendo sulla bontà, anche nei dettagli, della perizia, Per_2 che già l'Avv. aveva ai suoi atti;
CP_1
10) vero che nella primavera del 2011 il , visto il tempo trascorso, insisteva perché si Pt_1 procedesse giudizialmente contro l'Ospedale di Vigevano;
reperiva e sottoponeva all'attenzione del legale uno specifico precedente giurisprudenziale ed indicava, su richiesta dell'Avv. , un CP_1 avvocato domiciliatario sul foro di Pavia, Avv. Cinzia Maria Faravelli, che il giorno stesso veniva avvisato dal;
Pt_1
11) vero che il giorno 25.11.2011 l'Avv. consegnava in busta chiusa al Sig. CP_1 Parte_1 il sollecito all'ASL di Pavia e all'Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia perché il medesimo
lo spedisse da Pavia;
Pt_1
pagina 3 di 16
12) vero che il 1° marzo 2012 la Sig.ra veniva chiamata a visita presso il medico legale Parte_2 fiduciario della Compagnia Lloyd's of London e la visita veniva effettuata, dopo vari rinvii e cambio di fiduciario, il 6.9.2012 presso la OT.ssa di Milano;
Persona_3
13) vero che il 24.1.2013 l'Avv. comunicava telefonicamente che la Compagnia era CP_1 disponibile ad offrire € 42.000,00 per il danno della Sig.ra che era stato giudicato pari a Parte_2
15 punti percentuali di danno biologico, e che probabilmente, trattando, sarebbe stato possibile arrivare ad € 50.000,00, invitando i clienti ad una riflessione;
14) vero che il 2.2.2013 il Sig. inviava un sms all'Avv. per sapere di eventuali novità, Pt_1 CP_1 il legale rispondeva che la liquidatrice, OT. , si trovava a Praga e che dunque avrebbe lui Per_4 inviato proposta transattiva scritta nell'ordine dell'importo anticipato telefonicamente, comunicazione alla quale i Sigg.ri e rispondevano con e-mail del 3.2.2013 che non si doveva certo Parte_2 Pt_1 procedere a formulare una proposta sulla base dell'importo comunicato telefonicamente, come da doc. 16, che si rammostra al teste;
15) vero che nell'incontro tenutosi il 7.2.2013 nello studio dell'Avv. , i Sigg.ri e CP_1 Parte_2
chiedevano che la trattativa doveva partire dalla perizia di parte effettuata dal Prof. e Pt_1 Per_5 dunque da una base di € 260.000,00 per assestarsi ad una transazione per € 200.000,00;
16) vero che nell'occasione di cui al punto precedente il Sig. diceva testualmente: “ora che Pt_1 abbiamo definito il danno di mia moglie, dobbiamo quantificare il mio”, al che l'Avv. CP_1 rispondeva che il diritto al risarcimento del era prescritto, perché non richiesto dal legale Pt_1 precedente, trattandosi – per il coniuge del danneggiato diretto - di prescrizione quinquennale da fatto illecito;
17) vero che il Sig. faceva notare che nel 2006 l'Avv. Paltrinieri aveva provveduto ad Pt_1 interrompere la prescrizione anche relativamente al diritto del marito a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno e l'Avv. , sull'incalzare del , vista l'animosità della CP_1 Pt_1 discussione, faceva recuperare dalla segreteria l'intero fascicolo, verificando che la richiesta risarcitoria dell'Avv. Paltrinieri era stata effettuata per entrambi i coniugi, e la riunione si chiudeva infine tumultuosamente.
18) vero che il 24.5.2013 il Sig. e l'Avv. si recavano a colloquio a Milano con il Prof. Pt_1 CP_1
che aveva redatto la perizia medico – legale sulla persona della Sig.ra per Persona_6 Parte_2 eventualmente rinnovare le perizie del 2006/2007, anche sulla scorta delle successive evoluzioni dello stato di salute della Sig.ra nell'occasione il Prof. forniva 3 nominativi di Parte_2 Per_5 professionisti, poi direttamente contattati dal;
Pt_1
19) vero che a settembre 2013 l'Avv. predisponeva e depositava la domanda CP_1 all'Organo di mediazione, con l'erronea indicazione come controparte dell'A.S.L. di Pavia, anziché dell'azienda Ospedaliera di Vigevano, come da doc. 4, che si rammostra al teste;
20) vero che in data 11.9.2014 il Sig. e la Sig.ra revocavano il mandato e Pt_1 Parte_2 interrompevano ogni rapporto con l'Avv. , come da doc. 5, che si rammostra al teste, CP_1 dopo che l'Avv. aveva promesso più volte telefonicamente di porre rimedio alla domanda di CP_1 mediazione errata, ma senza dar seguito alle promesse;
21) vero che il Sig. e la Sig.ra nominavano un nuovo professionista, che in via Pt_1 Parte_2 stragiudiziale in circa 2 mesi otteneva il risarcimento dei danni a favore della sola Signora Parte_2 nell'importo onnicomprensivo di € 146.494,00, come da doc. 6, che si rammostra al teste;
pagina 4 di 16
teste sui capitoli da 1 a 21: Sig.ra residente in [...]ed Uniti (PV); teste sul Parte_2 capitolo 18: Prof. domiciliato in Milano. Persona_6 b) solo occorrendo, ordinare ex art. 210 c.p.c. alla Compagnia Lloyd's of London, e per essa all'ufficio di liquidazione di Torino o ad altro ufficio in seguito subentrato, Controparte_3 di Napoli, nonché alla OT.ssa di esibire la perizia medico-legale Controparte_4 Persona_3 redatta dalla fiduciaria della Compagnia, OT.ssa di Milano sulla persona della Persona_3
Sig.ra a seguito della richiesta di danni dalla medesima inoltrata per i fatti Parte_2 evidenziati in causa;
c) a prova contraria, solo ove necessario, ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. agli Internet Service Provider, attraverso i quali è avvenuto l'invio (libero.it: con sede legale in Assago Controparte_5
(MI), Via del Bosco Rinnovato 8, 20090 Milanofiori Nord, Palazzo U4, Cod. Fisc. e P. IVA
, e la ricezione (yahoo.it: Yahoo! 5-7 P.IVA_3 Email_1 CP_6
Point Village, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, Tel: +353 1 866 3100, Tel: +353 1 866 3101, società registrata in Irlanda, numero di registrazione 426 324, unique tax identification code of the company: IE 9574245O) di tutte le e-mail prodotte dall'attore Sig. , di esibire e Parte_1 produrre in giudizio le risultanze dei registri informatici (“log”), dalle quali dette e-mail risultano spedite e ricevute;
- in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio di primo grado n. 948/2016 R.G. Tribunale di Pavia, del giudizio di secondo grado n. 2600/2017 R.G. Corte d'Appello di Milano, del giudizio di Cassazione n. 16769/2019 e della presente causa.
Per CP_1
"Piaccia alla Corte Ill.ma, reiectis contrariis, disattesa ogni contraria istanza, domanda e pretesa, previa ogni meglio vista pronuncia ed anche in accoglimento dei motivi d'appello incidentale condizionato esposti nell'atto introduttivo: In via preliminare 1) dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello avanzato dal NO;
Parte_1
Nel merito 2) rigettare l'impugnazione avanzata dal NO , per tutte le ragioni esposte in atti;
Parte_1
3) respingere tutte le domande formulate dal NO in quanto inammissibili, Parte_1 improcedibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto;
4) in subordine, per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte appellante, dichiarare tenuta e condannare con sede legale in Controparte_7
Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, c.f. p.i. e registro imprese Trieste n. , in persona P.IVA_4 del rappresentante legale pro tempore, a rispondere in via principale di ogni domanda attorea e, subordinatamente, a rilevare e/o manlevare e/o garantire e/o tenere indenne l'Avv. , da CP_1 ogni e qualsivoglia domanda e/o esborso e/o conseguenza pregiudizievole derivante dall'eventuale accoglimento, totale, o parziale, delle domande attoree;
pagina 5 di 16
5) con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, dei compensi professionali, del contributo forfetario del 15,00%, oltre cpa ed iva come per legge e con condanna del sig. al Parte_1 risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.-
Per Controparte_2
“Piaccia all'On. Corte d'Appello, contrariis rejectis, rigettare l'appello ex adverso proposto e comunque ogni domanda formulata nei confronti della concludente in quanto inammissibile e comunque in quanto infondato in fatto e in diritto.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, rimborso forfetario spese generali, Iva e CAP del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio l'avv. al fine di accertarne la responsabilità Parte_1 CP_1 professionale e ottenerne la condanna al risarcimento dei conseguenti danni “sul presupposto che lo stesso -incaricato dal e dalla di lui consorte, della gestione Pt_1 Parte_2 stragiudiziale della controversia che i predetti coniugi si proponevano di intentare per il ristoro dei danni conseguenti ad un episodio di malpractice medica, sfociato in lesioni gravissime subite dalla donna e comportanti, tra l'altro, la procurata incapacità a procreare della stessa- avrebbe, con il proprio comportamento negligente, determinato il decorrere del termine quinquennale di prescrizione del diritto del a conseguire il risarcimento del pregiudizio subito” - Pt_1
Cass.n.2980/2023 pag.2-.
In particolare, assumeva che: i) i fatti di malpratice medica si erano verificati fra il 2000 e il Pt_1 2003 quando la moglie era in cura presso l'ospedale di Vigevano;
ii) i coniugi avevano dapprima incaricato l'avv. Paltrinieri che aveva inviato, nel mese di maggio 2006, una lettera all'ospedale di Vigevano di messa in mora ed interruzione della prescrizione;
iii) avevano, quindi, conferito il mandato all'avv. che, tuttavia, in oltre quattro anni non sarebbe riuscito ad ottenere alcunchè CP_1 dall'assicuratore della struttura sanitaria ed avrebbe anche errato, individuando il soggetto passivo della domanda di mediazione nella Asl di Pavia anzichè nell'ospedale di Vigevano;
iv) avevano quindi revocato, nell'anno 2014, il mandato all'avv. e lo avevano conferito ad un nuovo CP_1 legale che era riuscito ad ottenere, per la sola un risarcimento, in via stragiudiziale, di € Parte_2
146.494,00, posto che, per quanto concerneva il , era ormai maturata la prescrizione del suo Pt_1 diritto, in assenza di ulteriori atti interruttivi successivi a quello del 2006 dell'avv. Paltrinieri. L'avv. si costituiva, eccependo il mancato conferimento del mandato da parte del e CP_1 Pt_1 la prescrizione del diritto ad ottenere il risarcimento del danno anteriormente all'asserito conferimento del mandato al medesimo, nonché contestava la sussistenza del diritto al risarcimento del danno in capo a e l'incongruità del quantum richiesto. Pt_1
Inoltre, chiamava in giudizio il proprio assicuratore che si costituiva e chiedeva il Controparte_2 rigetto della domanda attorea.
pagina 6 di 16 2. Il Tribunale di Pavia con sentenza n. 669/17 pubblicata il 19.4.2017 ha rigettato la domanda, in quanto difettava la prova dell'esito, probabilisticamente vittorioso, dell'azione di risarcimento del danno per responsabilità medica che l'avv. avrebbe dovuto promuovere su incarico del CP_1
e che sarebbe stata preclusa dalla sua condotta omissiva da cui sarebbe derivato il mancato Pt_1 risarcimento che costituisce il danno imputabile al professionista.
Infatti, secondo la prospettazione del tribunale, si era limitato a depositare due consulenze di Pt_1 parte prive di documenti e, quindi, inidonee a provare i fatti storici ivi narrati, valendo le stesse come mere allegazioni difensive. L'assenza di documenti impediva al tribunale di disporre la ctu che riteneva necessaria al fine di stabilire la fondatezza della domanda risarcitoria per responsabilità medica, né tale omissione era superabile sentendo come testimoni -come tempestivamente richiesto dal i professionisti Parte_1 che avevano redatto le consulenze di parte prodotte in ordine alla sussistenza dei fatti posti a base delle valutazioni compiute. Ciò, in quanto, secondo il Tribunale, ciò avrebbe comunque comportato che la ctu si sarebbe svolta non sulla base di documenti, ma sulla base di quanto affermato nelle consulenze di parti intrinsecamente prive di validità probatoria.
3. La Corte d'appello, con sentenza n.5337/18 pubblicata in data 30.11.2018, ha rigettato l'appello di e ritenuto assorbito l'appello incidentale dell'avv. Pt_1 CP_1
In particolare, nel respingere l'appello principale, la Corte riteneva che: 1) la transazione intercorsa fra l'assicurazione dell'ospedale di Vigevano con la non avesse alcuna valenza probatoria Parte_2 rispetto al danno riflesso del marito, posto che: i) non risultava riferito alla sterilità sopravvenuta della medesima in seguito alle errate cure che costituisce la causa del danno lamentato dal marito;
ii) la dazione della somma escludeva espressamente qualsiasi riconoscimento della responsabilità della struttura sanitaria;
2) la carenza dei documenti non prodotti dall'appellante non era integrabile tramite la dedotta prova testimoniale e non consentiva di disporre la richiesta ctu in ragione di quanto argomentato dal tribunale.
4. proponeva ricorso per cassazione con cui censurava: i) con il primo motivo, l'esclusione Pt_1 che la transazione intervenuta fra la e l'ospedale di Vigevano costituisse prova della Parte_2 responsabilità dello stesso anche nei confronti di;
ii) con il secondo motivo, sotto un primo Pt_1 profilo, il fatto di non aver ritenuto prove atipiche le sei perizie di parte prodotte, contenenti una analitica descrizione dei fatti, sotto un secondo profilo, il fatto di non aver ritenuto la genericità della contestazione -con conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c.- dell'avv. in merito CP_1 all'allegazione della responsabilità dell'ospedale e, sotto un terzo profilo, l'erronea distribuzione dell'onere della prova in tema di responsabilità medica, in base alla quale, dedotti dal paziente i fatti che rendano verosimile il pregiudizio alla salute, grava sulla struttura sanitaria l'onere di fornire la prova contraria;
iii) con il terzo motivo, l'esclusione della prova testimoniale vertente non sulle valutazione dei consulenti, ma sui sugli accertamenti compiuti dagli stessi e quindi sui “fatti clinici”; iv) con il quarto motivo, l'immotivata esclusione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della perizia svolta sulla persona della rivolto all'assicurazione e al medico della stessa che Parte_2 l'aveva eseguita;
v) con il quinto motivo, l'esclusione della ctu medico legale. L'avv. si limitava a resistere all'impugnazione, chiedendone la declaratoria di CP_1 inammissibilità o, comunque, il rigetto.
pagina 7 di 16 5. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 2980/23 depositata in data 1.2.2023, ha dichiarato: inammissibile il primo motivo – sopra indicato come i) -; rigettato il secondo – sopra indicato come ii) -; accolto il terzo – sopra indicato come iii); assorbiti il quarto e il quinto – sopra indicati come iv)
e v)-.
In particolare, la Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso in applicazione del seguente principio di diritto: “E' affetta da nullità la decisione del giudice di merito di escludere l'esame testimoniale degli autori di perizie stragiudiziali, allorché motivata sul rilievo che siffatta prova per testi risulti finalizzata a confermare atti delle parti, essendo facoltà di ciascuna di esse dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal perito”. Infatti, come evidenziato nella motivazione, “le circostanze di fatto accertate dal consulente,…se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice del merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione”-pag.12-. Il quarto ed il quinto motivo venivano ritenuti assorbiti, “in ragione della possibilità che, all'esito dell'escussione testimoniale degli autori delle perizie stragiudiziali (e sulla base delle sue risultanze), il giudice del rinvio assuma una diversa decisione in ordine all'ordine di esibizione e allo svolgimento della consulenza tecnica di ufficio” -pag.13-.
6. riassumeva il giudizio chiedendo la riforma della sentenza del tribunale e Parte_1 insistendo per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno. In particolare, richiamata la responsabilità dell'Ospedale di Vigevano, comunque, desumibile dai fatti clinici descritte nelle sei perizie stragiudiziali prodotte e dall'avvenuto risarcimento alla Parte_2 reiterava, in attuazione di quanto disposto dalla Corte di Cassazione, la richiesta di assunzione delle prove testimoniali, in particolare quelle capitolate dal n. 22 al n. 25, e, ove occorrente, la richiesta dell'ordine di esibizione diretto ad acquisire la perizia medico-legale sulla persona della Parte_2 redatta dal perito dell'assicurazione dell'ente sanitario e posto a base del risarcimento riconosciuto alla medesima, nonché della ctu.
7. L'avv. costituendosi nel presente giudizio: 1) riproponeva l'eccezione di CP_1 prescrizione del diritto al risarcimento del danno in capo a prima dell'asserito conferimento Pt_1 del mandato al medesimo nel 2010 -ciò, in quanto l'evento lesivo in danno della si sarebbe Parte_2 verificato nel novembre 2003 e, quindi, il diritto si sarebbe prescritto nel 2008, posto che la lettera inviata dall'avv. Paltrinieri non aveva interrotto la prescrizione, in quanto era priva di sottoscrizione e difettava la prova, sia della spedizione della stessa, sia del suo ricevimento da parte dell'azienda ospedaliera e dell'assicurazione-; 2) eccepiva il difetto di prova del conferimento del mandato da parte di , affermando di avere ricevuto incarico di richiedere il risarcimento del danno dalla Pt_1 sola 3) censurava il vizio di ultrapetizione in cui era incorso il tribunale nel ritenere che, Parte_2 anche se dallo scambio di mail non poteva ritenersi con “assoluta certezza” il conferimento dell'incarico anche da parte di , ciò era desumibile dal fatto che era obbligo del legale Pt_1 informarlo del suo diritto ad ottenere il risarcimento del danno derivante dallo stesso fatto storico lesivo del diritto della moglie.
pagina 8 di 16 8. chiedeva il rigetto dell'appello e ogni domanda formulata nei confronti della stessa. CP_2
9. Il consigliere istruttore rimetteva la causa in decisione all'udienza del 5.12.2023.
10. Il Collegio, con ordinanza del 17.1.2024, ritenuta la necessità, disponeva la remissione della causa sul ruolo, per sentire i testi prof. dott. dott. dott. Persona_6 Testimone_1 Testimone_2
, sui capitoli di prova dal n.22 al 25 compresi richiesti dall'attore in Testimone_3 riassunzione, demandando al consigliere istruttore ogni ulteriore valutazione in merito alla necessità di disporre l'assunzione di ulteriori mezzi di prova.
11. I testi, sentiti all'udienza del 19.3.2024, confermavano le circostanze di fatto poste alle basi delle rispettive consulenze di parte prodotte dal . All'esito della deposizione dei testi, con Pt_1 ordinanza del 20.3.2024, il consigliere istruttore disponeva una ctu formulando il seguente quesito:
“Dicano i ctu sulla base delle circostanze di fatto accertate nelle consulenze di parte del prof.
[...]
e del dott. prodotte sub. docc. 1, 17 e 21 ricorrente e del dott. Per_6 Testimone_1 [...] prodotte sub docc. 2 e 19 ricorrente se le cure a cui fu sottoposta per Tes_2 Parte_2 curare l'infertilità siano state corrette ovvero se le stesse le causarono la perdita della possibilità di procreare”.
12. All'udienza del 26.11.2024, l'avv. Brambilla, difensore di formulava eccezioni alla ctu, al Pt_1 cui esito, il consigliere istruttore autorizzava un contradditorio scritto fra le parti, rinviando all'udienza del 17.12.2024, all'esito della quale, su concorde richiesta delle stesse, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 18.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre individuare le questioni oggetto del presente giudizio.
Innanzitutto, l'avv. nella comparsa di costituzione nel presente giudizio -come già avvenuto CP_1 nella comparsa di costituzione del giudizio di appello-, ha proposto nel corpo dell'atto, l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da malpractice medica, danno presupposto del presente giudizio, e di difetto di prova del conferimento del mandato da parte di , sotto Pt_1 forma di appello incidentale condizionato -pagg. 19-29-, senza, tuttavia, chiedere nelle proprie conclusioni -riproduttive di quelle proposte nel giudizio di appello- la riforma della sentenza di primo grado, ma il rigetto dell'impugnazione e delle domande di e, in subordine, l'accoglimento Pt_1 della domanda di manleva nei confronti di CP_2
Ciò posto, si osserva quanto segue.
pagina 9 di 16 Il tribunale aveva deciso la causa sulla base del principio della ragione più liquida ritenendo che difettasse la prova del probabile accoglimento dell'azione di risarcimento del danno la cui proposizione era stata omessa dall'avv. CP_1 Infatti, neppure esaminava l'eccezione di prescrizione del relativo diritto. In ordine all'eccepito difetto di prova di conferimento del mandato all'avv. il tribunale CP_1 affermava che era provato dalle mail prodotte da e, al tempo stesso, che “ vero è che le mail Pt_1 non comprovano con assoluta certezza che l' fosse stato incaricato “anche” dal CP_1 ma tale argomento …. è ampiamente superabile dalla considerazione che un legale ha il Pt_1 dovere quanto meno di informare il cliente del diritto al risarcimento che, in ipotesi, possa sorgere per il medesimo fatto storico in favore dei suoi più stretti familiari” – pag. 4 sentenza primo grado-. Le eccezioni, come detto, venivano riproposte con la comparsa di costituzione in appello, ma sulle stesse neppure la Corte d'appello si pronunciava, in quanto le riteneva assorbite dal rigetto dell'appello del -“l'esame dei motivi di impugnazione incidentale debba considerarsi subordinato Pt_1 all'eventuale acco ell'impugnazione e quindi superato dalla conferma della sentenza di primo grado” - pag.12-. Costituendosi nel giudizio di legittimità, l'avv. aveva espressamente dichiarato di non CP_1 rinunciare ai motivi di appello incidentale proposti nel giudizio d'appello, riservandosi di riproporli nell'eventuale giudizio di rinvio in caso di accoglimento del ricorso di . Pt_1 In proposito, si osserva che l'avv. non ha proposto appello incidentale condizionato, né nel CP_1 giudizio di appello, nè nel presente giudizio, non avendolo mai chiesto nelle conclusioni. In realtà, ha espressamente riproposto, ex art. 346 c.p.c. le eccezioni non accolte nel giudizio di primo grado, perchè superate o assorbite, al fine di evitare la implicita rinuncia alle stesse.
Ciò è consentito senza necessità, a tal fine, di proporre appello incidentale – ex plurimis, Cass. n. 33649 del 01/12/2023 La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione. Parimenti, le stesse possono essere riproposte nel giudizio di rinvio -ex plurimis, Cass. n. 14813 del 26/05/2023 Nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell'art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado;
pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio. Né può ritenersi, come sostenuto dalla difesa , che su tali questioni si sia formato il giudicato Pt_1 implicito in seguito all'accoglimento del ricorso in Cassazione del medesimo. Infatti, né il conferimento del mandato all'avv. anche da parte di , nè la mancata CP_1 Pt_1 prescrizione del suo diritto ad ottenere il risarcimento del danno, costituiscono il presupposto logico- giuridico della decisione della Corte di Cassazione con conseguente impossibilità per il giudice di pagina 10 di 16 rinvio di esaminare le relative questioni, in quanto ciò comporterebbe il venir meno dell'applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione ai fini della decisione finale. Infatti, è dirimente in proposito il fatto che tali questioni non sono state proposte dall'avv. nel Pt_1 proprio controricorso in Cassazione, nel quale si limitava a precisare di non rinunciare ai motivi di appello incidentali già proposti e a riproporli eventualmente nel giudizio di rinvio. Pertanto, nessuna disamina, neppure implicita, su tali questione è stata compiuta dalla Corte di
Cassazione.
Infatti, oggetto del giudizio di legittimità è stata esclusivamente la prova della probabilità di accoglimento della domanda di risarcimento del danno da parte di , il cui incolmabile difetto Pt_1 era stata la ratio decidendi delle due sentenze di merito. In proposito, la Corte di legittimità ha stabilito che la prova del probabile accoglimento della stessa, se fosse stata proposta, non avrebbe potuto desumersi dall'intervenuta transazione fra l'assicurazione dell'azienda sanitaria e la né ex sé dalle perizie di parte prodotte da . Parte_2 Pt_1
Su tali statuizioni si è formato il giudicato interno e non possono essere più esaminate nel presente giudizio. La Corte di Cassazione, nell'ordinanza di rinvio ha invece affermato che il deficit probatorio ravvisato dalla Corte d'appello poteva essere colmato dall'assunzione delle deposizioni testimoniali degli autori delle perizie di parte prodotte dal , in quanto, per effetto delle stesse, la valenza meramente Pt_1 indiziaria di tali documenti, poteva assurgere a piena prova dei fatti ivi rappresentati.
Conclusivamente, oggetto del presente giudizio sono: i) la prescrizione del diritto al risarcimento del danno prima dell'asserita assunzione del mandato dell'avv. ii) la prova del conferimento del CP_1 mandato all'avv. anche da parte di e non della sola iii) la prova del CP_1 Pt_1 Parte_2 probabile esito vittorioso della causa risarcitoria alla luce delle deposizioni testimoniali e della ctu assunte nel presente giudizio di rinvio;
iv) la liquidazione del danno;
v) la domanda di manleva dell'avv. CP_1
2. L'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno in capo a è inammissibile in Pt_1 quanto non proposta con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado -né nelle memorie istruttorie, ma solo nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado-.
3. E' provato il conferimento dell'incarico all'avv. per chiedere il risarcimento del danno CP_1 all'azienda sanitaria per le conseguenze della perdita della capacità di procreare della moglie anche da parte del e non della sola nell'anno 2011, come affermato dal professionista. Pt_1 Parte_2 Infatti, è vero che aveva conferito all'avv. altri incarichi come emerge dalla mail Pt_1 CP_1 prodotta sub doc. 8 . Pt_1 Tuttavia, con la stessa inviata l'11.6.2010, l'avv. invitava a fissare un appuntamento CP_1 Pt_1 presso il suo studio. Con la successiva mail in data 25.7.2010, a firma e si leggeva: “per la resp. Pt_1 Parte_2 medica attendo in settimana aggancio con noto professionista” -doc.
9-. Con mail in data 10.11.2010 -doc.10 con oggetto “responsabilità medica”, anch'essa a Parte_1 firma si leggeva: “Gent.mo avv. Le invio documentazione iniziale medica, mi Parte_3 sembra che la pratica abbia già un numero identificativo. Cordiali saluti Parte_1
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”. La mail conteneva sei allegati relativi all'intera attività espletata da parte Parte_2 dell'avv. Paltrinieri che era stato incaricato da entrambi per ottenere dall'azienda sanitaria il risarcimento del danno loro causato dall'intervento eseguito sulla Parte_2
In particolare, la mail conteneva: tutte le consulenze di parte -parere e Persona_7 Per_8
la copia della raccomandata prodotta sub doc. 3 in data 11.5.2006 -fg. 02 doc. 10- Tes_2 Pt_4 dall'avv. Paltrinieri su espresso incarico sia di che della all'Ospedale di Vigevano Pt_1 Parte_2 e all'azienda sanitaria per interrompere la prescrizione per entrambi;
la lettera dell'assicurazione che confermava la presa in carico del sinistro -evidentemente per entrambi- con il n. 220APV -fg. 04 doc.10 nonché il riscontro dei destinatari. L'avv. contestava la ricezione delle mail -ma il dato è documentalmente smentito dai docc. CP_1
37-42 che ne provano il ricevimento- e, con specifico riguardo, alla mail in data da Pt_1
10.11.2010 -doc. 10- il difetto di prova del contenuto degli allegati.
Tuttavia, oltre a trattarsi di una contestazione generica, la corrispondenza fra la numerazione dei file allegati alla mail e quella riportata sui documenti cartacei prodotti con il doc. 10 provano il contenuto degli allegati inviati con quella mail. Ulteriore prova del fatto che l'avv. era in possesso della documentazione inviata con quella CP_1 mail si ricava dalla mail inviata in data 8.4.2011 dall'avv. all'indirizzo di posta elettronica in CP_1 uso ai coniugi con la quale l'avv. trasmetteva la consulenza in suo possesso -doc.15-. Pt_1 CP_1
Quindi, è provato che il precedente legale, avv. Paltrinieri, era stato incaricato da e Pt_1 Parte_2 di chiedere il risarcimento dei danni per ciascuno di loro in seguito all'intervento eseguito presso l'ospedale di Vigevano sulla Parte_2 L'assicurazione aveva aperto per entrambi il sinistro 220APV in data 1.11.2003. Ciò trova successiva conferma nella risposta dell'assicurazione alla richiesta di risarcimento per inviata dall'avv. Baselli, legale successivamente incaricato dal medesimo dopo la revoca Pt_1 dell'avv. CP_1 Infatti, l'assicurazione risponde affermando che il diritto al risarcimento del medesimo è prescritto, facendo riferimento al medesimo numero di sinistro 220APV in data 1.11.2003 -mail doc. 31 Parte_1
e dopo aver revocato l'avv. Paltrinieri da loro incaricato di chiedere il
[...] Parte_2 risarcimento del danno per entrambi, avevano, a nome di entrambi, trasmesso all'avv. l'intera CP_1 documentazione relativa alla richiesta di risarcimento del danno già chiesta per entrambi dal precedente legale.
Quindi, si evince, per fatti concludenti, in assenza di una diversa manifestazione di volontà delle parti, che l'incarico era stato conferito all'avv. da parte di entrambi e aveva per oggetto la CP_1 prosecuzione dell'attività intrapresa dal precedente legale che aveva per oggetto la richiesta del risarcimento del danno per ciascuno di loro. A conferma di ciò, infatti, le successive mail inviate, a nome di entrambi, all'avv. CP_1 confermano la volontà dei coniugi di proseguire nella tutela dei diritti di entrambi anche intraprendendo azioni giudiziarie. Infatti, dallo stesso indirizzo di posta elettronica in uso ad entrambi, venivano inviate all'avv. CP_1 ulteriori mail aventi per oggetto la stessa pratica: “Gent.mo avv. Riguardo la pratica medica avrei bisogno di parlare urgentemente con lei in quanto venerdì scorso ho dimenticato 2 cose IMPORTANTISSIME” -mail del 24.1.2011 -doc. 12-; “oltre al dover conferire con lei per la
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RESPONSABILITA' MEDICA, al riguardo vorrei sottoporle quesiti nel merito per iniziare strategia giudiziaria” -mail del 7.2.2011- doc. 13-; “Gent.mo Avv. Le invio dati di procedimento analogo come da stamani” – mail 7.3.2011-doc.14-.
4. E', altresì, provato che, al momento del conferimento dell'incarico all'avv. nel novembre CP_1
2010, il diritto al risarcimento del danno di non era prescritto -stante l'atto interruttivo della Pt_1 prescrizione costituito dalla raccomandata già citata inviata dall'avv. Paltrinieri che ha interrotto il decorso della prescrizione-. E', altresì, provato che l'avv. ha chiesto il risarcimento del danno solo per la che è CP_1 Parte_2 stato liquidato dall'assicurazione in via extragiudiziale, mentre ha omesso di richiederlo, come da mandato ricevuto, anche per il , facendone prescrivere il diritto. Pt_1
5. Con riguardo alle probabilità di accoglimento dell'azione di risarcimento del danno omessa dall'avv.
si osserva quanto segue. CP_1
Il prof. e i dott. e sentiti come testimoni, confermavano che i fatti posti a Per_5 Per_2 Tes_2 base delle rispettive consulenze -doc. 1 e 17 per e doc. 21 per e docc. 2 e 19 per Per_5 Per_2 Per_2 corrispondevano alla realtà fattuale da loro accertata -compreso il contenuto del colloquio Tes_2 con la Parte_2
Veniva quindi disposta una ctu per stabilire, sulla base della documentazione medica trascritta nelle predette consulenze se le cure a cui fu sottoposta la per curare l'infertilità fossero state Parte_2 corrette ovvero se le stesse le avessero causato la perdita della possibilità di procreare.
Occorre premettere che la si era affidata alle cure del prof. nel 2000 per Parte_2 Per_9 problemi di infertilità. In proposito, i ctu hanno affermato che: “ all'esito delle indagini effettuate nel corso del 2001, tenuto conto soprattutto della già presente infertilità, dell'età avanzata raggiunta dalla NOa (37 anni e mezzo), della sintomatologia algica (caratteristica della malattia endometriosica) e del ricorrente sospetto ecografico di endometrioma, avrebbe dovuto essere sottoposta, fin d'allora (2001) e non in epoca successiva (2003), a conferma diagnostica, per via chirurgica, della patologia con contestuale enucleazione della/e ciste/i endometriosiche al riscontro operatorio e, immediatamente a seguire avrebbe dovuto essere avviata a PMA cosa che - come noto - avvenne, senza alcun esito favorevole, cinque anni dopo (2006) presso il Centro Sterilità della Clinica Mangiagalli di Milano”. In sostanza, il prof. aveva sottovalutato un quadro di possibile endometriosi ovarica – che Per_9 costituisce una delle cause più frequenti di sterilità- percepibile già nel febbraio 2001 quando la aveva 37 anni e mezzo. Parte_2
Quindi, il medico avrebbe dovuto accertare subito la presenza della sospetta patologia che doveva essere rimossa con intervento chirurgico -avvenuto solo nell'ottobre 2003-.
Inoltre, la avrebbe dovuto essere subito avviata a un centro di Procreazione Medicalmente Parte_2
Assistita -PMA-, in quanto l'endometriosi peggiora nel tempo, diminuendo le probabilità di successo del trattamento. L'aggravamento dell'endometriosi ha comportato, con l'intervento chirurgico dell'ottobre 2003, l'integrale asportazione delle tube -con impossibilità di gravidanza per via naturale-, dell'ovaio sinistro e di una porzione dell'ovaio destro.
pagina 13 di 16 In queste condizioni, secondo i ctp di , la porzione rimasta di ovaio destro era gravemente Pt_1 infiltrata da endometriosi -risultante dalla descrizione dell'intervento chirurgico eseguito-, precludeva alla di pervenire alla gravidanza anche mediante la PMA. Parte_2
Secondo i ctu, stante la permanenza di una porzione di ovaio, la gravidanza medicalmente assistita non era preclusa, anche se gli stessi riconoscevano che “altri parametri clinici in gioco, non ultima l'età anagrafica (> 40 anni), rivestono un ruolo significativo nella riduzione delle capacità riproduttive della donna” -pag.30-. Occorre, altresì, osservare che non è provato che la dopo l'intervento chirurgico negli anni Parte_2
2006/2007, sia stata sottoposta ad un ciclo di fecondazione assistita presso la PMA della clinica
Mangiagalli di Milano negli anni 2006/2007, in quanto ciò non è ricavabile da alcun dato oggettivo.
In ogni caso, ciò che è dirimente è il fatto che la condotta colposa del medico a cui si era affidata per curare la propria infertilità aveva causato alla la perdita della possibilità di sottoporsi alla Per_10 PMA in un'età e in condizioni molto più favorevoli per ottenere una gravidanza, causandole quindi un danno risarcibile.
Ciò ha comportato un danno anche per il marito, sotto il profilo della perdita di una concreta possibilità di diventare padre, del patimento per la sofferenza fisica e psichica della moglie - testimonianza Testimone_2 Quindi, alla luce di quanto esposto, si reputa che, se tempestivamente promossa dall'avv. CP_1
l'azione di risarcimento del danno per , la stessa, secondo il principio del più probabile che Pt_1 non, avrebbe avuto un esito favorevole. Conseguentemente, sussiste quindi la responsabilità professionale dell'avv. per non aver CP_1 tempestivamente promosso l'azione di risarcimento del danno.
6. Il pregiudizio conseguito al è costituito dai mancati guadagni derivanti dalle voci di danno che Pt_1 plausibilmente sarebbero stati risarciti se l'avv. avesse tempestivamente promosso l'azione CP_1 omessa.
ha patito il danno da perdita di chance di diventare padre. Pt_1
La chance era seria e concreta se la moglie fosse stata avviata alla PMA nel 2001 subito dopo aver asportato l'iniziale endometriosi. Ciò è desumibile dalle circostanze oggettive emerse dai dati confermati nelle consulenze di parte e avvalorate dalla ctu. Infatti, la avrebbe potuto Parte_2 iniziare la PMA all'inizio del 2001, all'età di 37 anni, con le due ovaie integre. Dagli stessi fatti si evince la ferma convinzione della coppia di avere figli.
Inoltre, ha patito il danno morale costituito dalla sofferenza interiore causatagli, sia dalla Pt_1 sofferenza interiore della perdita di diventare padre -desunto presuntivamente dalla rilevanza della perdita-.
Non deve invece essere riconosciuto alcun danno esistenziale. Lo stesso è stato solo enunciato nell'atto di citazione come voce di danno, ma nulla è stato allegato con riguardo a ciò in cui si sarebbe sostanziato lo sconvolgimento nella vita familiare, posto che anche nella consulenza del dott. si esclude una patologia psichica a carico della moglie, ma si Tes_2 riconosce solo un marcato disagio psichico.
Il danno da perdita di chance e il danno morale devono essere liquidati equitativamente. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 17554/20 del 21.8.2020, in un caso sovrapponibile, ha ritenuto congrua la liquidazione del danno patito dal marito, per la perdita della possibilità di formare pagina 14 di 16 una famiglia più numerosa a seguito di inadeguati trattamenti sanitari compiuti nei confronti della moglie che avevano determinato la necessità di praticarle un'isterectomia totale, operata nella misura della metà della componente non biologica liquidata per lo stesso pregiudizio in favore della vittima primaria.
Nel caso di specie, alla moglie di è stato liquidato in sede di transazione stragiudiziale in data Pt_1 18.11.2014 l'importo di € 146.494,00. In assenza di specifiche indicazioni, deve ritenersi equivalente la componente di danno biologico e quella di danno non biologico -stante anche la rilevante incidenza della sofferenza soggettiva insita nella perdita della possibilità di procreare-.
Pertanto, si reputa equo liquidare a titolo di danno da perdita di chance e a titolo di danno morale a l'importo della metà del danno non biologico liquidato dall'assicurazione alla moglie, Pt_1 corrispondente a un quarto del danno complessivamente riconosciuto alla stessa -importo da ritenersi in ogni caso ex sé giustificato in ragione del fatto che la coppia è stata totalmente privata della possibilità di avere figli con il relativo portato di sofferenza soggettiva proporzionata al fatto di non averne già neanche uno- . La somma liquidata nel 2014 in € 146.494,00 deve essere rivalutata da allora all'attualità secondo gli indici Istat in € 177.257,74. Quindi, l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno è pari ad € 44.314,43 in moneta attuale – corrispondente a un quarto della predetta somma-. Sono dovuti gli interessi, nella misura degli interessi legali, sul capitale devalutato al momento del fatto -febbraio 2001- e rivalutato anno per anno fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, nonché gli interessi legali sulla somma complessivamente determinata fino all'effettivo soddisfo.
7. Infine, deve essere accolta la domanda di manleva dell'avv. nei confronti del proprio CP_1 assicuratore che non ha contestato l'applicabilità della polizza prodotta, limitandosi a chiedere il rispetto del massimale e della franchigia risultanti dalle condizioni generali della stessa. Fermo restando che l'importo del danno complessivamente liquidato rientra nei limiti di massimale, allo stesso si deve applicare la franchigia pattuita nella misura del 5% dello stesso pari a € 2.215,72.
8. Valutato l'esito complessivo della lite, deve essere condannato a pagare a le spese di CP_1 Pt_1 tutti i gradi di giudizio che si liquidano secondo i valori medi delle tabelle del Dm. 147/22 per le cause di valore compreso fra 26.000 e 52.000 € secondo l'attribuito, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 6.713,00 - di cui € 1.701 per studio;
€ 1204 per la fase introduttiva;
€ 903 per la fase di trattazione -nella metà in assenza di istruzione-; 2905 per la fase decisionale, quanto al giudizio di appello, in complessivi € 6.946,00 - di cui € 2058 per studio;
€ 1418 per la fase introduttiva;
€ 3470 per la fase decisionale-, quanto al giudizio di legittimità, in complessivi € 5.513,00 - di cui € 2336 per studio;
€ 1969 per la fase introduttiva;
€ 1208 per la fase decisionale- e quanto al presente giudizio di rinvio in complessivi € 9.941,00 - di cui € 2058 per studio;
€ 1418 per la fase introduttiva;
€ 3.045 per la fase istruttoria;
€ 3470 per la fase decisionale, oltre € 2.440,00 per esborsi -spese per i ctp documentate da fatture quietanzate prodotte con la nota spese-. deve essere condannato a pagare le spese di lite a liquidate come sopra. CP_2 CP_1
Le spese di ctu devono essere poste a carico di e di in solido fra loro, in parti uguali CP_1 CP_2 fra gli stessi.
pagina 15 di 16
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in sede di giudizio di rinvio riassunto in seguito alla ordinanza n.2980/23 depositata il 1.2.2023, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie la domanda di e, per l'effetto, Parte_1
2. in riforma della sentenza del Tribunale di Pavia n.669/17 pubblicata il 19.4.2017;
3. condanna a pagare a la somma complessiva di € 44.314,43, CP_1 Parte_1 in moneta attuale, a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi come in motivazione;
4. condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, CP_1 del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio in favore di Parte_1 che liquida per compensi defensionali, quanto al giudizio di primo grado in
[...] complessivi € 6.713,00, quanto al giudizio di appello in complessivi € 6.946,00, quanto al giudizio di legittimità in complessivi € 5.513,00, quanto al giudizio di rinvio in complessivi € 9.991,00, il tutto oltre spese generali 15%, oltre oneri e accessori se dovuti, oltre € 2.440,00 per esborsi;
5. dichiara tenuta a tenere indenne e a manlevare di quanto pagato CP_2 CP_1 a in attuazione del punto 3) del presente dispositivo dedotta la franchigia di € Parte_1
2.215,72;
6. condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, del CP_2 giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio in favore di CP_1 che liquida per compensi defensionali, quanto al giudizio di primo grado, in
[...] complessivi € 6.713,00 quanto al giudizio di appello in complessivi € 6.946,00, quanto al giudizio di legittimità in complessivi € 5.513,00, quanto al giudizio di rinvio in complessivi € 9.991,00, il tutto oltre spese generali 15%, oltre oneri e accessori se dovuti;
7. pone le spese di ctu definitivamente a carico di e di in solido fra CP_1 CP_2 loro in parti uguali fra gli stessi;
8. condanna e a ripetere a quanto pagato in CP_1 CP_2 Parte_1 esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado.
Milano, 26.2.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola
IL PRESIDENTE
Carlo Maddaloni
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