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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/07/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1461/2024 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
DEL 10 LUGLIO 2025
All'udienza del 10/07/2025, davanti al Giudice dott. Vincenzo Conte, sono comparsi l'Avv. Chiara Equizi per parte ricorrente e l'Avv. Alessandro Badiali, in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Basile, per l' . Ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa CP_1
L'Avv. Equizi dichiara di non contestare le risultanze della C.T.U. medico- Persona_1
legale e insiste per l'accoglimento del ricorso in conformità alle risultanze peritali. L'Avv.
Badiali si riporta alla memoria difensiva, dichiarando di aderire alle conclusioni della medico-legale. CP_2
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per deliberare;
all'esito della camera di consiglio, nessun procuratore presente, dà lettura della sentenza che deposita telematicamente. Il Giudice
Dott. Vincenzo Conte
pagina 1 di 6 ALLEGATO AL VERBALE D'UDIENZA
DEL 10 LUGLIO 2025
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 1461/2024 R.G. promossa da
(C.F.: , nato in [...] l'[...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara
Equizi;
RICORRENTE contro
(C.F.: , in persona Controparte_3 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Isabella Patrizia Basile e Oreste Manzi;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: procedimento ex art. 445 bis, ss. c.p.c. - indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso del 19.09.2024: “1. accertarsi e Parti dichiararsi nei confronti del C.F.: , in persona del legale rappresentante CP_1 C.F._2 pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, che, dalla data della domanda amministrativa del 21.7.2023 il ricorrente era persona invalida al 100% e non in grado di pagina 2 di 6 deambulare autonomamente e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di un accompagnatore;
2. conseguentemente, dichiararsi tenuto e condannarsi a riconoscere il diritto del CP_1 ricorrente a tutti i benefici conseguenti dell'accertamento di cui al punto 1, a far tempo dal
21.7.2023, ovvero, da quella diversa data che dovesse risultare di giustizia, in particolare il diritto all'indennità di accompagnamento oltre, se ed in quanto dovuti, rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sui ratei scaduti;
3. con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A e C.P.A come per legge, oltre spese generali al 15%, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, nonché le spese per CTP, per entrambe le fasi del giudizio di ATP;
4. in merito al novellato art. 152 disp. att. c.p.c., il ricorrente dichiara con apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, facente parte del ricorso per ATP 336-2024, di trovarsi nelle condizioni di essere esentato dalla eventuale condanna alle spese in caso dinelle condizioni previste dall'art. 42 del D.L. n. 269/2003 per la soccombenza, non essendo la situazione reddituale del ricorrente mutata.”
Il procuratore del resistente conclude come da memoria difensiva dell'8.11.2024: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito - disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione:
- In via principale, respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio o, in subordine, spese compensate ex art. 152 disp. att. c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. del
06.03.2024, chiedeva accertarsi la sussistenza delle condizioni Parte_1 sanitarie legittimanti il riconoscimento all'indennità di accompagnamento ex Legge n.
18/1980, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (21.07.2023).
Esperiti gli accertamenti medico-legali, il dott. riscontrava la sussistenza Persona_2 dei requisiti per il riconoscimento dell'invalidità civile del 100%, a far data dal
21.07.2023, senza diritto all'indennità di accompagnamento (cfr. pag. 3 - 5 C.T.U. del
20.07.2024).
Le conclusioni del C.T.U. venivano contestate nelle forme previste dall'art. 445 bis,
pagina 3 di 6 comma 4 c.p.c. (cfr. dichiarazione di dissenso del 21.08.2024). Con ricorso del
19.09.2024, introduceva il giudizio di merito e chiedeva accertarsi le Parte_1 condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento fin dalla data della domanda amministrativa (21.07.2023) o diversa data ritenuta di giustizia.
2. L' , tempestivamente costituitosi in giudizio, contestava la domanda attorea CP_1
e instava per il rigetto del ricorso.
3. Sul merito
3.1. La causa è stata istruita mediante C.T.U. medico-legale.
Gli accertamenti peritali hanno confermato che il ricorrente è un soggetto anziano
(attualmente novantasettenne), non in grado di attendere alle ordinarie occupazioni, e come tale meritevole del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento: “le condizioni del Sig. a far tempo dal 06/08/2023 possono essere considerate tali da Parte_1 consentirgli di poter fruire dell'indennità di accompagnamento in quanto soggetto sofferente per
Disturbo Neuro Cognitivo maggiore di grado Moderato-Severo con importante limitazione dell'autosufficienza” (cfr. pag. 13 C.T.U.). Riscontrato tale quadro clinico, la dott.ssa Per_3 ha evidenziato quanto segue: “che vi fossero problemi vascolari cerebrali emerge chiaramente alla TC encefalo 06/08/2023 che attesta di problemi ateromasici dei sifoni carotidei, di una importante sofferenza degli spazi liquorali periferici, di una dilatazione del sistema ventricolare e di una atrofia del parenchima cerebrale: quadro del tutto compatibile con la manifestazione clinica di demenza. Tale TC è stata eseguita in occasione di un episodio sincopale che possiamo qualificare come uno di quei gradini di cui si parlava prima. Analogo episodio circa 4 mesi dopo a dicembre 2023, ovvero una presincope ipovolemica legata ad un pasto abbondante. Chiara quindi la stretta correlazione tra volemia/circolo e le performance del soggetto, grandi variazioni della prima perdita di coscienza del Pz, piccole “fisiologiche” variazioni giornaliere deficit a scacchiera a seconda della sede encefalica più sofferente. Intuitivo pertanto che le performance del soggetto dipendono dal momento della giornata in cui ci si trova: al mattino dopo una notte di riposo ed una colazione leggera il soggetto ha migliori condizioni di circolo e pertanto si presenta concentrato e ben disposto, nel pomeriggio dopo un pasto più copioso, una temperatura magari più elevata e la circolazione rallentata le performance peggiorano. Questo può ampiamente spiegare le variazioni dei risultati del MMSE anche a distanza di un giorno solo.
Non si tratta quindi del tipo di test che è inattendibile come sostenuto dal precedente CTU, ma pagina 4 di 6 piuttosto del momento in cui questo viene somministrato e delle condizioni in cui si trova il Pz in quel momento, in particolare una persona molto anziana (ricordiamo che all'epoca il Sig. aveva 96 anni). Ciò che non è mutato sia nelle 2 visite geriatriche del 8 e 9 giugno Parte_1
2023 che in quella eseguita dal CTU il 11/06/2024 è la descrizione di quanto sapeva fare il Pz da solo:
- Necessitava dell'aiuto di una famiglia intera (quella del figlio) che vive al piano superiore e che si alterna nell'accudirlo: il nipote si occupa delle medicine e della colazione del mattino, il figlio lo alza, lo sbarba e lo lava (lui è in grado solo di lavarsi solo il viso) e la nuora prepara i pasti
- Non era in grado di gestire il denaro né di recarsi in banca da solo
- Non era in grado di fare la spesa da solo, ma poteva fare piccoli giretti a piedi solo intorno a casa
- Presentava mancata coscienza di malattia, in quanto sottostimava i suoi deficit mnesici ed in generale la sua situazione, in quanto impegnato solo a stare davanti alla TV tutto il giorno;
- Non era in grado di gestire una cucina con tutti i suoi elettrodomestici tant'è che aveva staccato la spina del frigo senza curarsi delle conseguenze sul cibo” (cfr. pag. 11 - 13 C.T.U.).
Esaminate le osservazioni del C.T.P. dell' , circoscritte alla decorrenza del riscontrato CP_1
decadimento dell'autonomia del periziando, il consulente tecnico ha confermato le proprie conclusioni in ordine alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dal 06.08.2023: “[…] i dati che emergono dall'accertamento del 07/09/2024 da cui si vorrebbe far decorrere il riconoscimento del beneficio, praticamente ricalcano quanto emerge dalla visita geriatrica del 09/06/2023 che però si scontra con le risultanze di quella eseguita solo il giorno prima 08/06/2023. Abbiamo ben spiegato nel corso della Valutazione Medico Legale del caso come alla luce della successiva evoluzione della malattia possano coesistere 2 accertamenti così differenti;
pertanto si è ritenuto che la data di esecuzione della TC che consente ampiamente di spiegare il quadro clinico documentato dagli accertamenti in atti, nonché le discrepanze tra le due visite potesse costituire lo spartiacque oggettivo da cui far decorrere l'epoca del beneficio” (cfr. pag. 15 C.T.U.).
3.2. L'ausiliario del giudice ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo ad accertamenti dettagliati e approfonditi. Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dover condividere e fare propria, in quanto le motivazioni sono esaustive, logiche e aderenti alla documentazione sanitaria. Ciò anche con riferimento a quanto argomentato dal C.T.U., con adeguato e convincente iter motivazionale, in pagina 5 di 6 risposta alle osservazioni critiche del C.T.P. del convenuto in ordine alla retrodatazione della decorrenza del beneficio (cfr. pagg. 15 C.T.U.).
La prestazione de qua va riconosciuta dal 06.08.2023, stante il peggioramento del quadro clinico riscontrato già in tale data, come emergente dal referto TC encefalo eseguita in PS (cfr. pagg. 6 - 7 C.T.U.).
4. Sulle spese di lite
4.1. L' resistente deve essere condannato a rifondere le spese di lite (del CP_3
procedimento di A.T.P. e del giudizio di merito), in forza del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022; lo scaglione di riferimento è quello da €. 5.200,00 - 26.000,00 (cause di previdenza: €. 1.200,00 per la fase di A.T.P. ed €. 1.700,00 per la fase di merito).
Le spese della C.T.U. medico-legale devono essere poste a carico dell' in ragione CP_1 della soccombenza.
4.2. Non è dovuto il rimborso dell'onorario del C.T.P., in quanto non è documentato il relativo esborso economico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) ACCERTA E DICHIARA sussistenti le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento in favore di dell'indennità di accompagnamento ex L. n. 18/1980, con Parte_1 decorrenza dal 06.08.2023;
2) CONDANNA l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida CP_1 nella complessiva somma di €. 2.900,00, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.; dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario;
3) PONE definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U. medico-legale. CP_1
Modena, 10 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
DEL 10 LUGLIO 2025
All'udienza del 10/07/2025, davanti al Giudice dott. Vincenzo Conte, sono comparsi l'Avv. Chiara Equizi per parte ricorrente e l'Avv. Alessandro Badiali, in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Basile, per l' . Ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa CP_1
L'Avv. Equizi dichiara di non contestare le risultanze della C.T.U. medico- Persona_1
legale e insiste per l'accoglimento del ricorso in conformità alle risultanze peritali. L'Avv.
Badiali si riporta alla memoria difensiva, dichiarando di aderire alle conclusioni della medico-legale. CP_2
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per deliberare;
all'esito della camera di consiglio, nessun procuratore presente, dà lettura della sentenza che deposita telematicamente. Il Giudice
Dott. Vincenzo Conte
pagina 1 di 6 ALLEGATO AL VERBALE D'UDIENZA
DEL 10 LUGLIO 2025
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 1461/2024 R.G. promossa da
(C.F.: , nato in [...] l'[...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara
Equizi;
RICORRENTE contro
(C.F.: , in persona Controparte_3 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Isabella Patrizia Basile e Oreste Manzi;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: procedimento ex art. 445 bis, ss. c.p.c. - indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso del 19.09.2024: “1. accertarsi e Parti dichiararsi nei confronti del C.F.: , in persona del legale rappresentante CP_1 C.F._2 pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, che, dalla data della domanda amministrativa del 21.7.2023 il ricorrente era persona invalida al 100% e non in grado di pagina 2 di 6 deambulare autonomamente e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di un accompagnatore;
2. conseguentemente, dichiararsi tenuto e condannarsi a riconoscere il diritto del CP_1 ricorrente a tutti i benefici conseguenti dell'accertamento di cui al punto 1, a far tempo dal
21.7.2023, ovvero, da quella diversa data che dovesse risultare di giustizia, in particolare il diritto all'indennità di accompagnamento oltre, se ed in quanto dovuti, rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sui ratei scaduti;
3. con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A e C.P.A come per legge, oltre spese generali al 15%, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, nonché le spese per CTP, per entrambe le fasi del giudizio di ATP;
4. in merito al novellato art. 152 disp. att. c.p.c., il ricorrente dichiara con apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, facente parte del ricorso per ATP 336-2024, di trovarsi nelle condizioni di essere esentato dalla eventuale condanna alle spese in caso dinelle condizioni previste dall'art. 42 del D.L. n. 269/2003 per la soccombenza, non essendo la situazione reddituale del ricorrente mutata.”
Il procuratore del resistente conclude come da memoria difensiva dell'8.11.2024: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito - disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione:
- In via principale, respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio o, in subordine, spese compensate ex art. 152 disp. att. c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. del
06.03.2024, chiedeva accertarsi la sussistenza delle condizioni Parte_1 sanitarie legittimanti il riconoscimento all'indennità di accompagnamento ex Legge n.
18/1980, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (21.07.2023).
Esperiti gli accertamenti medico-legali, il dott. riscontrava la sussistenza Persona_2 dei requisiti per il riconoscimento dell'invalidità civile del 100%, a far data dal
21.07.2023, senza diritto all'indennità di accompagnamento (cfr. pag. 3 - 5 C.T.U. del
20.07.2024).
Le conclusioni del C.T.U. venivano contestate nelle forme previste dall'art. 445 bis,
pagina 3 di 6 comma 4 c.p.c. (cfr. dichiarazione di dissenso del 21.08.2024). Con ricorso del
19.09.2024, introduceva il giudizio di merito e chiedeva accertarsi le Parte_1 condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento fin dalla data della domanda amministrativa (21.07.2023) o diversa data ritenuta di giustizia.
2. L' , tempestivamente costituitosi in giudizio, contestava la domanda attorea CP_1
e instava per il rigetto del ricorso.
3. Sul merito
3.1. La causa è stata istruita mediante C.T.U. medico-legale.
Gli accertamenti peritali hanno confermato che il ricorrente è un soggetto anziano
(attualmente novantasettenne), non in grado di attendere alle ordinarie occupazioni, e come tale meritevole del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento: “le condizioni del Sig. a far tempo dal 06/08/2023 possono essere considerate tali da Parte_1 consentirgli di poter fruire dell'indennità di accompagnamento in quanto soggetto sofferente per
Disturbo Neuro Cognitivo maggiore di grado Moderato-Severo con importante limitazione dell'autosufficienza” (cfr. pag. 13 C.T.U.). Riscontrato tale quadro clinico, la dott.ssa Per_3 ha evidenziato quanto segue: “che vi fossero problemi vascolari cerebrali emerge chiaramente alla TC encefalo 06/08/2023 che attesta di problemi ateromasici dei sifoni carotidei, di una importante sofferenza degli spazi liquorali periferici, di una dilatazione del sistema ventricolare e di una atrofia del parenchima cerebrale: quadro del tutto compatibile con la manifestazione clinica di demenza. Tale TC è stata eseguita in occasione di un episodio sincopale che possiamo qualificare come uno di quei gradini di cui si parlava prima. Analogo episodio circa 4 mesi dopo a dicembre 2023, ovvero una presincope ipovolemica legata ad un pasto abbondante. Chiara quindi la stretta correlazione tra volemia/circolo e le performance del soggetto, grandi variazioni della prima perdita di coscienza del Pz, piccole “fisiologiche” variazioni giornaliere deficit a scacchiera a seconda della sede encefalica più sofferente. Intuitivo pertanto che le performance del soggetto dipendono dal momento della giornata in cui ci si trova: al mattino dopo una notte di riposo ed una colazione leggera il soggetto ha migliori condizioni di circolo e pertanto si presenta concentrato e ben disposto, nel pomeriggio dopo un pasto più copioso, una temperatura magari più elevata e la circolazione rallentata le performance peggiorano. Questo può ampiamente spiegare le variazioni dei risultati del MMSE anche a distanza di un giorno solo.
Non si tratta quindi del tipo di test che è inattendibile come sostenuto dal precedente CTU, ma pagina 4 di 6 piuttosto del momento in cui questo viene somministrato e delle condizioni in cui si trova il Pz in quel momento, in particolare una persona molto anziana (ricordiamo che all'epoca il Sig. aveva 96 anni). Ciò che non è mutato sia nelle 2 visite geriatriche del 8 e 9 giugno Parte_1
2023 che in quella eseguita dal CTU il 11/06/2024 è la descrizione di quanto sapeva fare il Pz da solo:
- Necessitava dell'aiuto di una famiglia intera (quella del figlio) che vive al piano superiore e che si alterna nell'accudirlo: il nipote si occupa delle medicine e della colazione del mattino, il figlio lo alza, lo sbarba e lo lava (lui è in grado solo di lavarsi solo il viso) e la nuora prepara i pasti
- Non era in grado di gestire il denaro né di recarsi in banca da solo
- Non era in grado di fare la spesa da solo, ma poteva fare piccoli giretti a piedi solo intorno a casa
- Presentava mancata coscienza di malattia, in quanto sottostimava i suoi deficit mnesici ed in generale la sua situazione, in quanto impegnato solo a stare davanti alla TV tutto il giorno;
- Non era in grado di gestire una cucina con tutti i suoi elettrodomestici tant'è che aveva staccato la spina del frigo senza curarsi delle conseguenze sul cibo” (cfr. pag. 11 - 13 C.T.U.).
Esaminate le osservazioni del C.T.P. dell' , circoscritte alla decorrenza del riscontrato CP_1
decadimento dell'autonomia del periziando, il consulente tecnico ha confermato le proprie conclusioni in ordine alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dal 06.08.2023: “[…] i dati che emergono dall'accertamento del 07/09/2024 da cui si vorrebbe far decorrere il riconoscimento del beneficio, praticamente ricalcano quanto emerge dalla visita geriatrica del 09/06/2023 che però si scontra con le risultanze di quella eseguita solo il giorno prima 08/06/2023. Abbiamo ben spiegato nel corso della Valutazione Medico Legale del caso come alla luce della successiva evoluzione della malattia possano coesistere 2 accertamenti così differenti;
pertanto si è ritenuto che la data di esecuzione della TC che consente ampiamente di spiegare il quadro clinico documentato dagli accertamenti in atti, nonché le discrepanze tra le due visite potesse costituire lo spartiacque oggettivo da cui far decorrere l'epoca del beneficio” (cfr. pag. 15 C.T.U.).
3.2. L'ausiliario del giudice ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo ad accertamenti dettagliati e approfonditi. Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dover condividere e fare propria, in quanto le motivazioni sono esaustive, logiche e aderenti alla documentazione sanitaria. Ciò anche con riferimento a quanto argomentato dal C.T.U., con adeguato e convincente iter motivazionale, in pagina 5 di 6 risposta alle osservazioni critiche del C.T.P. del convenuto in ordine alla retrodatazione della decorrenza del beneficio (cfr. pagg. 15 C.T.U.).
La prestazione de qua va riconosciuta dal 06.08.2023, stante il peggioramento del quadro clinico riscontrato già in tale data, come emergente dal referto TC encefalo eseguita in PS (cfr. pagg. 6 - 7 C.T.U.).
4. Sulle spese di lite
4.1. L' resistente deve essere condannato a rifondere le spese di lite (del CP_3
procedimento di A.T.P. e del giudizio di merito), in forza del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022; lo scaglione di riferimento è quello da €. 5.200,00 - 26.000,00 (cause di previdenza: €. 1.200,00 per la fase di A.T.P. ed €. 1.700,00 per la fase di merito).
Le spese della C.T.U. medico-legale devono essere poste a carico dell' in ragione CP_1 della soccombenza.
4.2. Non è dovuto il rimborso dell'onorario del C.T.P., in quanto non è documentato il relativo esborso economico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) ACCERTA E DICHIARA sussistenti le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento in favore di dell'indennità di accompagnamento ex L. n. 18/1980, con Parte_1 decorrenza dal 06.08.2023;
2) CONDANNA l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida CP_1 nella complessiva somma di €. 2.900,00, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.; dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario;
3) PONE definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U. medico-legale. CP_1
Modena, 10 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
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