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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 04/07/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2434/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 19.11.2024,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. COSSAR LAURA, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2
patrocinio degli avv.ti SENALDI PAOLO e MARRAPODI M. CRISTINA, elettivamente domiciliato presso i difensori in Gallarate (VA), Via L. Borghi n. 8, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
26.11.2024);
pagina 1 di 6 OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente: (note scritte di p.c. depositate telematicamente in data 3.6.2025)
“Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
- accertare che, a far data dall'udienza di comparizione del 16 febbraio 2022 avanti al
Presidente f.f. del Tribunale di Varese dott. Cesare Tacconi, i coniugi e Parte_1 [...]
sono separati consensualmente e conducono ciascuno vita propria, cosicché la Pt_2 comunione spirituale e materiale tra gli stessi non può essere ricostruita e, per l'effetto, dichiarare, con sentenza parziale ex art. 4, n. 12 L. 898/70 e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato a Varese il 4 marzo 1995 (anno 1995, atto n. 24, parte II, serie
A);
- ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- con vittoria di oneri e competenze professionali di causa”.
Per parte resistente: (note scritte di p.c. depositate telematicamente in data 3.6.2025)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, così giudicare:
Circa lo status delle persone:
- Pronunziare sentenza, anche parziale, ex art. 4, n. 12 L. 898/70 e successive modifiche, di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto a Varese, il 4 marzo 1995, anno 1995, atto n. 24, parte II, Serie A, in regime di separazione dei beni, tra ed Parte_2
e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile, di procedere Parte_1
alle dovute annotazioni ed incombenze.
Con riferimento alle altre domande formulate dalla resistente, si insiste, anche a modifica dell'ordinanza del Giudice del 05/05/2025, per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate in atti, nella memoria di costituzione del 19/02/2025 depositata il 21/02/2025 e nella seconda memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., depositata il 14/03/2025, preliminari, di merito, di rito ed istruttorie, nessuna esclusa da intendersi qui espressamente richiamate, che per comodità del
Giudice si riportano:
- Accertato e dichiarato che , figlio del resistente e della ricorrente, lavora Testimone_1
stabilmente presso la Pasticceria Colombo S.a.s, in Barasso, Viale Roma n. 10, da giungo 2023 e
pagina 2 di 6 percepisce uno stipendio di circa € 1.000,00 mensili;
accertato e dichiarato che fino ad ora,
[...]
continua a versare alla madre, la somma mensile di € 272,46, a titolo di mantenimento, Pt_2
revocare e/o dichiarare come non più dovuta, con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso, ovvero da quella che risulterà di giustizia, l'obbligazione del pagamento gravante su
quale mantenimento del figlio che ha raggiunto capacità Parte_2 Testimone_1
lavorativa e di produrre proprio reddito.
- Accertato e dichiarato che è studentessa presso Università La Parte_3
Sapienza di Roma ed alloggia in un appartamento in locazione, con affitto a carico del concludente
e che provvede interamente e direttamente al suo mantenimento, confermare Parte_2
l'obbligo dell'esponente di corrispondere un assegno di concorso al mantenimento della stessa stabilito in separazione in € 250,00 mensili, ora € 272,40, in favore della figlia, entro il 05 di ogni mese, sempre direttamente alla stessa, così come disposto in sede di separazione. Disporre pari assegno a carico della madre.
- Accertato e dichiarato che è autosufficiente economicamente, in quanto Parte_1
svolge la mansione di Insegnante presso un Istituto scolastico di Varese;
accertato e dichiarato il mutamento delle condizioni familiari dopo la separazione, atteso che le figlie non vivono più con lei e che provvede interamente al mantenimento di;
accertato e Parte_2 Parte_3
dichiarato che convivente con la madre, è maggiorenne ed autosufficiente;
Testimone_1
revocare o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo, ovvero dalla data che risulterà di giustizia, l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile, posto a carico del concludente, nella originaria misura di € 450,00 mensili.
- Rigettare tutte le domande avverse, riferite alla richiesta di contribuzione al mantenimento di e contenute nel ricorso per divorzio e quelle relative Parte_3 Testimone_1 all'assegno divorzile a favore della ricorrente.
- Dichiararsi, peraltro, che non è legittimata a richiedere la Parte_1 corresponsione o modifica dell'assegno di concorso di mantenimento della figlia , Parte_3
diretta beneficiaria del contributo e pertanto personalmente legittimata.
- Accertato e dichiarato la reale situazione familiare, differente rispetto a quella della separazione, a modifica della clausola n. 4 della separazione consensuale di cui al verbale
d'udienza del 16/02/2022, Tribunale di Varese, procedimento di omologa n. 62/2022, revocare la suddivisione dell'immobile di Luvinate ed assegnazione così come stabilita in detta pronunzia,
pagina 3 di 6 disponendo che la villa venga divisa in due unità abitative equivalenti, da assegnare a ciascuno dei comproprietari, ovvero disporre che tale immobile venga alienato con divisione del ricavato tra le parti.
Spese e compensi professionali rifusi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Varese in data Parte_1 Parte_2
4.3.1995, atto trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 1995, atto n.
24, Parte II, Serie A.
Dall'unione sono nati i figli (Varese, 25.4.1996), (Varese, Persona_1 Persona_2
18.1.1998), (Varese, 11.6.2001) e (Varese, 29.12.2004). Parte_3 Testimone_1
I coniugi si sono separati consensualmente avanti al Tribunale di Varese con decreto di omologazione n. 2670/2022, pubblicato in data 14.3.2022, ad esito del procedimento n. 3152/2021
R.G.
ha adito il Tribunale chiedendo di pronunciare sentenza di divorzio, di porre a Parte_1 carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante Parte_3 il versamento, in via diretta, dell'importo mensile di euro 700,00 e del figlio Testimone_1
mediante il versamento, tramite bonifico bancario, della somma mensile di euro 700,00, oltre il
100% delle spese straordinarie per entrambi i figli, nonché di porre a carico dell'ex marito l'obbligo di versare in suo favore un assegno divorzile pari all'importo mensile di euro 2.500,00.
Integrato il contraddittorio, si è costituito aderendo alla domanda di divorzio, Parte_2 chiedendo di revocare l'obbligo di mantenimento posto a suo carico in favore del figlio Tes_1
, maggiorenne ed economicamente indipendente, di porre a suo carico l'obbligo di
[...] mantenimento della figlia mediante versamento in via diretta dell'importo mensile Parte_3
di euro 272,40, nonché di revocare la corresponsione dell'assegno divorzile pari ad euro 450,00 in favore della ex moglie.
pagina 4 di 6 All'udienza del 25.3.2025 le parti comparivano personalmente avanti al giudice relatore con l'assistenza dei rispettivi difensori, il giudice proponeva di valutare una soluzione conciliativa della controversia e, sentite le parti, si riservava.
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 5.5.2025, il giudice relatore in via provvisoria ex art. 473 bis. 22 c.p.c. confermava le condizioni della separazione, ammetteva le istanze istruttorie e, rilevata la richiesta delle parti di pronunciare sentenza parziale sullo status, fissava udienza di precisazione delle conclusioni disponendone la sostituzione con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 4.6.2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti in data 3.6.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente avanti al Tribunale di Varese con decreto di omologazione n. 2670/2022, pubblicato in data 14.3.2022, ad esito del procedimento n. 3152/2021
R.G. Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (il ricorso
è stato depositato il 19.11.2024), ricorrono gli estremi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, dalle allegazioni di parte ricorrente e dal comportamento processuale di parte resistente, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso del giudizio ed a ciò si provvede con separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando, in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti, così dispone:
pagina 5 di 6 1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Varese (VA) in data 4.3.1995 (atto trascritto Parte_1 Parte_2 nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 1995, atto n. 24, Parte II, Serie A);
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di VARESE affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in relazione all'espletamento dell'istruttoria;
4. Spese di lite al definitivo.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 19.6.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 19.11.2024,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. COSSAR LAURA, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2
patrocinio degli avv.ti SENALDI PAOLO e MARRAPODI M. CRISTINA, elettivamente domiciliato presso i difensori in Gallarate (VA), Via L. Borghi n. 8, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
26.11.2024);
pagina 1 di 6 OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente: (note scritte di p.c. depositate telematicamente in data 3.6.2025)
“Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
- accertare che, a far data dall'udienza di comparizione del 16 febbraio 2022 avanti al
Presidente f.f. del Tribunale di Varese dott. Cesare Tacconi, i coniugi e Parte_1 [...]
sono separati consensualmente e conducono ciascuno vita propria, cosicché la Pt_2 comunione spirituale e materiale tra gli stessi non può essere ricostruita e, per l'effetto, dichiarare, con sentenza parziale ex art. 4, n. 12 L. 898/70 e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato a Varese il 4 marzo 1995 (anno 1995, atto n. 24, parte II, serie
A);
- ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- con vittoria di oneri e competenze professionali di causa”.
Per parte resistente: (note scritte di p.c. depositate telematicamente in data 3.6.2025)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, così giudicare:
Circa lo status delle persone:
- Pronunziare sentenza, anche parziale, ex art. 4, n. 12 L. 898/70 e successive modifiche, di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto a Varese, il 4 marzo 1995, anno 1995, atto n. 24, parte II, Serie A, in regime di separazione dei beni, tra ed Parte_2
e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile, di procedere Parte_1
alle dovute annotazioni ed incombenze.
Con riferimento alle altre domande formulate dalla resistente, si insiste, anche a modifica dell'ordinanza del Giudice del 05/05/2025, per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate in atti, nella memoria di costituzione del 19/02/2025 depositata il 21/02/2025 e nella seconda memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., depositata il 14/03/2025, preliminari, di merito, di rito ed istruttorie, nessuna esclusa da intendersi qui espressamente richiamate, che per comodità del
Giudice si riportano:
- Accertato e dichiarato che , figlio del resistente e della ricorrente, lavora Testimone_1
stabilmente presso la Pasticceria Colombo S.a.s, in Barasso, Viale Roma n. 10, da giungo 2023 e
pagina 2 di 6 percepisce uno stipendio di circa € 1.000,00 mensili;
accertato e dichiarato che fino ad ora,
[...]
continua a versare alla madre, la somma mensile di € 272,46, a titolo di mantenimento, Pt_2
revocare e/o dichiarare come non più dovuta, con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso, ovvero da quella che risulterà di giustizia, l'obbligazione del pagamento gravante su
quale mantenimento del figlio che ha raggiunto capacità Parte_2 Testimone_1
lavorativa e di produrre proprio reddito.
- Accertato e dichiarato che è studentessa presso Università La Parte_3
Sapienza di Roma ed alloggia in un appartamento in locazione, con affitto a carico del concludente
e che provvede interamente e direttamente al suo mantenimento, confermare Parte_2
l'obbligo dell'esponente di corrispondere un assegno di concorso al mantenimento della stessa stabilito in separazione in € 250,00 mensili, ora € 272,40, in favore della figlia, entro il 05 di ogni mese, sempre direttamente alla stessa, così come disposto in sede di separazione. Disporre pari assegno a carico della madre.
- Accertato e dichiarato che è autosufficiente economicamente, in quanto Parte_1
svolge la mansione di Insegnante presso un Istituto scolastico di Varese;
accertato e dichiarato il mutamento delle condizioni familiari dopo la separazione, atteso che le figlie non vivono più con lei e che provvede interamente al mantenimento di;
accertato e Parte_2 Parte_3
dichiarato che convivente con la madre, è maggiorenne ed autosufficiente;
Testimone_1
revocare o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo, ovvero dalla data che risulterà di giustizia, l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile, posto a carico del concludente, nella originaria misura di € 450,00 mensili.
- Rigettare tutte le domande avverse, riferite alla richiesta di contribuzione al mantenimento di e contenute nel ricorso per divorzio e quelle relative Parte_3 Testimone_1 all'assegno divorzile a favore della ricorrente.
- Dichiararsi, peraltro, che non è legittimata a richiedere la Parte_1 corresponsione o modifica dell'assegno di concorso di mantenimento della figlia , Parte_3
diretta beneficiaria del contributo e pertanto personalmente legittimata.
- Accertato e dichiarato la reale situazione familiare, differente rispetto a quella della separazione, a modifica della clausola n. 4 della separazione consensuale di cui al verbale
d'udienza del 16/02/2022, Tribunale di Varese, procedimento di omologa n. 62/2022, revocare la suddivisione dell'immobile di Luvinate ed assegnazione così come stabilita in detta pronunzia,
pagina 3 di 6 disponendo che la villa venga divisa in due unità abitative equivalenti, da assegnare a ciascuno dei comproprietari, ovvero disporre che tale immobile venga alienato con divisione del ricavato tra le parti.
Spese e compensi professionali rifusi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Varese in data Parte_1 Parte_2
4.3.1995, atto trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 1995, atto n.
24, Parte II, Serie A.
Dall'unione sono nati i figli (Varese, 25.4.1996), (Varese, Persona_1 Persona_2
18.1.1998), (Varese, 11.6.2001) e (Varese, 29.12.2004). Parte_3 Testimone_1
I coniugi si sono separati consensualmente avanti al Tribunale di Varese con decreto di omologazione n. 2670/2022, pubblicato in data 14.3.2022, ad esito del procedimento n. 3152/2021
R.G.
ha adito il Tribunale chiedendo di pronunciare sentenza di divorzio, di porre a Parte_1 carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante Parte_3 il versamento, in via diretta, dell'importo mensile di euro 700,00 e del figlio Testimone_1
mediante il versamento, tramite bonifico bancario, della somma mensile di euro 700,00, oltre il
100% delle spese straordinarie per entrambi i figli, nonché di porre a carico dell'ex marito l'obbligo di versare in suo favore un assegno divorzile pari all'importo mensile di euro 2.500,00.
Integrato il contraddittorio, si è costituito aderendo alla domanda di divorzio, Parte_2 chiedendo di revocare l'obbligo di mantenimento posto a suo carico in favore del figlio Tes_1
, maggiorenne ed economicamente indipendente, di porre a suo carico l'obbligo di
[...] mantenimento della figlia mediante versamento in via diretta dell'importo mensile Parte_3
di euro 272,40, nonché di revocare la corresponsione dell'assegno divorzile pari ad euro 450,00 in favore della ex moglie.
pagina 4 di 6 All'udienza del 25.3.2025 le parti comparivano personalmente avanti al giudice relatore con l'assistenza dei rispettivi difensori, il giudice proponeva di valutare una soluzione conciliativa della controversia e, sentite le parti, si riservava.
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 5.5.2025, il giudice relatore in via provvisoria ex art. 473 bis. 22 c.p.c. confermava le condizioni della separazione, ammetteva le istanze istruttorie e, rilevata la richiesta delle parti di pronunciare sentenza parziale sullo status, fissava udienza di precisazione delle conclusioni disponendone la sostituzione con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 4.6.2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti in data 3.6.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente avanti al Tribunale di Varese con decreto di omologazione n. 2670/2022, pubblicato in data 14.3.2022, ad esito del procedimento n. 3152/2021
R.G. Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (il ricorso
è stato depositato il 19.11.2024), ricorrono gli estremi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, dalle allegazioni di parte ricorrente e dal comportamento processuale di parte resistente, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso del giudizio ed a ciò si provvede con separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando, in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti, così dispone:
pagina 5 di 6 1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Varese (VA) in data 4.3.1995 (atto trascritto Parte_1 Parte_2 nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 1995, atto n. 24, Parte II, Serie A);
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di VARESE affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in relazione all'espletamento dell'istruttoria;
4. Spese di lite al definitivo.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 19.6.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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