Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi indicati nell'articolo precedente, a decorrere dal 4 settembre 1952, data della loro entrata in vigore, conformemente a quanto stabilito dall'articolo VI, paragrafo 1, dell'Accordo di base e dalla clausola, finale degli Accordi supplementari n. 1 e n. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi indicati nell'articolo precedente, a decorrere dal 4 settembre 1952, data della loro entrata in vigore, conformemente a quanto stabilito dall'articolo VI, paragrafo 1, dell'Accordo di base e dalla clausola, finale degli Accordi supplementari n. 1 e n. 2.