Ordinanza cautelare 13 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/06/2025, n. 5389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5389 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 05389/2025REG.PROV.COLL.
N. 09645/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9645 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniele Maggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ES (Sezione Prima) n. 898/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il Cons. Roberto Prossomariti e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato di fronte al TAR Lombardia, sede di ES, il provvedimento con il quale la Questura di ES ha disposto nei suoi confronti il ritiro del passaporto e l’invalidazione all’espatrio della carta di identità, in applicazione degli artt. 3, lett. d) e 12 comma 1 della legge n. 1185 del 1967 e degli artt. 1 e 2 del DPR n. 649 del 1974.
A fondamento del provvedimento l’Amministrazione aveva evidenziato che nei confronti dell’interessato è stata emessa sentenza definitiva di condanna alla pena -OMISSIS- di reclusione, con ordine di esecuzione per la carcerazione attualmente sospeso ex art. 656, comma 5, c.p.p.
Il ricorrente aveva, peraltro, presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. 47 O.P., sulla quale il Tribunale di Sorveglianza, allo stato, non si è ancora pronunciato.
2. Il TAR, con sentenza n. 898 del 2024, ha respinto il ricorso.
Il giudice di prime cure ha, tra l’altro, ritenuto che il ritiro del passaporto e l’invalidazione della carta d’identità ai fini dell’espatrio, disposti a seguito di una sentenza definitiva di condanna a pena detentiva, non costituiscano un atto discrezionale dell’Amministrazione, bensì una conseguenza imposta dalla legge per la necessità di dare esecuzione alle condanne penali passate in giudicato.
Secondo il TAR, la ratio delle norme che prevedono le restrizioni all’espatrio è quella di assicurare l’effettività della condanna penale, impedendo al condannato di sottrarsi all’esecuzione della pena recandosi in luoghi dove non sia esercitata la sovranità dello Stato italiano. Questa esigenza, si legge nella sentenza, permane inalterata anche durante il periodo in cui l’esecuzione della pena è sospesa o mentre è pendente la sola istanza per la concessione di una misura alternativa.
Il Tribunale ha espressamente rigettato l’argomento del ricorrente secondo cui il ritiro del passaporto dovrebbe applicarsi solo in casi di effettiva limitazione della libertà personale o che i provvedimenti debbano essere oggetto di valutazione discrezionale. Al contrario, ha affermato che l’Autorità amministrativa non dispone di alcuna discrezionalità in tali materie una volta emessa una sentenza definitiva di condanna.
3. Avverso la suddetta sentenza, il sig. -OMISSIS- ha proposto appello, chiedendone anche la sospensione in via cautelare.
Secondo l’appellante, il TAR avrebbe errato nel considerare vincolato il potere amministrativo esercitato. In particolare, il giudice lombardo non si sarebbe confrontato con alcune precedenti pronunce di primo grado e anche le sentenze del Consiglio di Stato citate nella sentenza impugnata non sarebbero pertinenti, perché riferite a fattispecie diverse da quella della presente controversia.
3.1 Si è costituito il Ministero dell’Interno, senza spiegare difese scritte.
4. Con ordinanza n. 111 del 2025, questa Sezione ha respinto la richiesta di misure cautelari.
5. All’udienza del 12 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è infondato.
La legge n. 1185 del 1967 (Norme sui passaporti), all’art. 3 prevede che: « Non possono ottenere il passaporto: […] d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell’autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l’ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto ». L’art. 12, comma 1, inoltre, dispone: « Il passaporto è ritirato […] quando sopravvengono circostanze che ai sensi della presente legge ne avrebbero legittimato il diniego ».
Il tenore testuale delle disposizioni, con l’utilizzo dei verbi all’indicativo, suggerisce che la revoca del passaporto per l’espiazione di una pena detentiva costituisca un provvedimento di natura vincolata.
In questo senso è orientata una giurisprudenza consolidata, richiamata anche dal giudice di prime cure. Così, ad esempio, Cons. Stato, Sez. III, 6 giugno 2012, n. 3348, ha respinto la tesi per cui l’Amministrazione dell’Interno disporrebbe, in questa materia, di margini di discrezionalità, ritenendo di dover escludere la possibilità di ogni apprezzamento discrezionale, riferito vuoi alla gravità dei reati, vuoi alla personalità del condannato, o altro.
Tale giurisprudenza ha confermato che il carattere vincolato del provvedimento non viene meno neppure nei casi di sospensione della pena detentiva o di modalità di esecuzione alternative al carcere, quale l’affidamento in prova ai servizi sociali che, peraltro, nel caso di specie, alla data di adozione del provvedimento impugnato, risultava solo chiesto ma non concesso (oltre alla citata sent. n. 3348/2012, si veda Cons. Stato, Sez. III, 14 luglio 2015, n. 3532).
La restrizione della libertà personale, quale conseguenza di una condanna penale, non viene meno, infatti, per la concessione di modalità alternative di esecuzione della pena. La stessa sospensione ex art. 656, comma 5, c.p.p. ha carattere meramente provvisorio ed automatico ed è funzionale solamente ad evitare l’ingresso in carcere a fronte della possibilità di ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione. Nelle more della sospensione permane, quindi, l’esigenza di evitare che il condannato si sottragga all’esecuzione della pena allontanandosi dal territorio nazionale.
7. Il Collegio non ritiene di doversi discostare dal citato orientamento e, pertanto, l’appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 2.000 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Prossomariti | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.