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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/07/2025, n. 10034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10034 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41806/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del G.o.p. dott.ssa Silvia Vescovi, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41806 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente TRA (C.F. ; P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 procuratore speciale avv. in virtù di procura speciale per atto Controparte_1 notaio in Roma in data 1/8/2018, rep. n. 94.861, racc. n. 26.890, con Persona_1 sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta, 31, ed ivi elettivamente domiciliata in Via Achille Papa, 21, presso lo studio dell'avv. MATTEO TULLIO MARIA RUBERA giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice - E
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona dell'amministratore pro tempore sig.ra Controparte_3
- convenuto contumace - CONCLUSIONI L'attrice ha precisato le conclusioni all'udienza del 24/1/2024 riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione e reiterando la richiesta di prova per testi non ammessa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato il 24/7/2020 la ha Parte_1 convenuto dinanzi al Tribunale di Roma il Controparte_4
Roma per sentirlo condannare al pagamento dell'importo di € 902,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 25/2/2008 al soddisfo per il mancato saldo della fattura n. 3679/2008 emessa per lavori straordinari di riparazione dell'impianto termico condominiale nonché dell'ulteriore somma di € 11.594,64 (o la diversa somma che fosse stata ritenuta di giustizia anche in via equitativa) a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c. per le spese sostenute, i lavori eseguiti ed il mancato guadagno relativo alla stagione contrattuale 2008-2009 ovvero a titolo di risarcimento danno per l'inadempimento contrattuale del convenuto, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla costituzione in mora del 10/12/2008 sino al saldo. A sostegno delle domande la società attrice, dopo aver premesso che il credito azionato nella presente causa era stato già fatto valere in un pregresso giudizio da un'altra società, la Si SE FA S.p.A., che il Tribunale e poi la Corte d'Appello di Roma
1 avevano però ritenuto priva di legittimazione attiva, individuando (la Corte d'Appello) nell'odierna attrice la titolare del credito de quo, narrava che:
- il Condominio in Roma aveva stipulato con la FA Controparte_4
SE S.p.A. un “contratto di gestione impianto di climatizzazione” a far data dal 9/10/2000 e sino al 30/6/2001 con tacito rinnovo di anno in anno salvo disdetta da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza;
- detto contratto, che prevedeva inizialmente un corrispettivo per il servizio di riscaldamento di lire 98.982.600, oltre IVA (a fronte di 1.658 ore di riscaldamento contabilizzate a stagione) con clausola di indicizzazione, era stato più volte rinnovato;
- nel dicembre 2006 [rectius, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, a partire dal 28/12/2006 sino al 10/1/2007], l'appaltatrice, che nel frattempo, per effetto della cessione di ramo d'azienda della FA SE, non era più quest'ultima ma la Si SE FA S.p.A., su richiesta scritta del Condominio, aveva svolto lavori straordinari extra contratto che erano stati fatturati a parte ma non saldati;
- in data 24/10/2008 l'Amministratrice del Condominio aveva inviato un fax alla Si SE FA (al quale era allegata una lettera di disdetta del contratto inter partes datata 15/3/2008 che risultava inviata mediante raccomandata il 18/3/2008) ove si ribadiva l'intervenuta cessazione del rapporto contrattuale;
- con nota avente pari data la Si SE FA negava di aver mai ricevuto la lettera di disdetta del marzo 2008 (che quindi considerava tamquam non esset), sollecitando al contempo il Condominio a provvedere al saldo dell'ingente debito accumulatosi, ammontante ad € 99.212,03;
- erano seguiti ulteriori solleciti di pagamento, a fronte dei quali il Condominio aveva effettuato un unico versamento di € 6.338,00. Tanto premesso l'attrice, dopo aver riepilogato i vari passaggi attraverso i quali negli anni era mutato il soggetto titolare del credito derivante dal contratto di gestione dell'impianto termico del Condominio, confermando così la propria legittimazione attiva a far valere il credito in questione, precisava di agire nel presente giudizio solo per richiedere il pagamento della fattura n. 3679/2008 di € 902,00, rimasta insoluta, emessa per i lavori straordinari (non compresi nel contratto di appalto) eseguiti su richiesta del Condominio nonché per ottenere il risarcimento del danno patito a causa dell'illegittima disdetta del contratto. A tale ultimo riguardo l'attrice ribadiva di non aver ricevuto la lettera di disdetta datata 15/3/2008, lettera di cui era venuta a conoscenza solo perché allegata al fax inviatole il 24/10/2008, allorché il contratto di appalto di servizi si era rinnovato per un'altra stagione. Affermava quindi di aver diritto, a mente dell'art. 1671 c.c., alla rifusione delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno relativo alla stagione contrattuale 2008-2009 o comunque di aver diritto al risarcimento del danno patrimoniale patito sotto forma di lucro cessante a causa del colpevole inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. Tale mancato guadagno veniva quantificato in € 11.594,64 pari al 15% del corrispettivo maturato l'anno precedente (€ 77.297,65). Nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, eseguita a mani dell'Amministratrice il Condominio non si costituiva. Pertanto, Controparte_3
2 all'udienza di prima comparizione, verificata la regolarità e la tempestività della notifica dell'atto introduttivo, veniva dichiarata la contumacia del convenuto e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Con ordinanza riservata del 2/11/2021 veniva rigettata la prova per testi, in quanto avente ad oggetto circostanze di natura documentale, ed ammessa la prova per interpello con termine sino al 16/2/2022 per la notifica dell'ordinanza ammissiva al contumace. All'udienza del 16/3/2022 sebbene ritualmente e tempestivamente eseguita in data 10/12/2021 la notifica ex art. 292 c.p.c., la parte convenuta non compariva a rendere l'interrogatorio deferitole e la causa, ritenuta sufficientemente istruita, veniva rinviata per precisazione delle conclusioni. Dopo taluni rinvii a causa del trasferimento ad altro Ufficio del giudice titolare e la sua definitiva sostituzione, all'udienza del 24/1/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Innanzitutto si rileva che l'attrice ha dimostrato di essere titolare dei crediti derivanti dal
“contratto di gestione impianto di climatizzazione” stipulato in data 9/10/2000 tra la FA SE S.p.A. ed il . Ed invero, la Controparte_4 ha documentalmente dimostrato che: Parte_1
- per effetto della vendita di ramo d'azienda per atto a rogito del notaio del Persona_2
18/1/2001 (doc. 2) l'originaria contraente FA SE S.p.A. aveva ceduto a Si SE FA S.p.A. (tra gli altri anche) il contratto per cui è causa (v. Allegato A al contratto di vendita di ramo d'impresa doc. 2, pag. 11);
- a seguito di scissione parziale del 25/3/2009 per atto a rogito notaio Persona_3
(doc. 18), Si SE FA S.p.A. aveva trasferito parte del proprio patrimonio alla neocostituita società denominata FA Residenziale S.r.l.;
- il patrimonio trasferito alla FA Residenziale S.r.l. comprendeva i “rapporti, crediti, debiti ed elementi patrimoniali e di ogni altra specie e natura comunque riferiti a quanto indicato ed elencato nel fascicolo … allegato al presente atto sotto la lettera C”. E poiché detto allegato tra i “Contratti clienti” menziona il contratto con il
, detto rapporto, inclusi “crediti, debiti ed Controparte_4 elementi patrimoniali e di ogni altra specie e natura”, risultava pertanto essere stato ceduto alla FA Residenziale S.r.l.;
- FA Residenziale S.r.l, per atto a rogito del notaio del Persona_3
12/10/2009 (doc. 19) aveva cambiato la propria denominazione sociale in Cofely Residenziale S.r.l.;
- per atto a rogito del notaio del 21/9/2010 Controparte_5 Persona_1
(doc. 20) è stata incorporata in Controparte_6
- infine, per atto a rogito del notaio del 6/7/2016 (doc. 21) Persona_1 CP_6 ha mutato la propria denominazione sociale in a decorrere
[...] Parte_1 dall'1/9/2016. Così ricostruite le operazioni societarie rilevanti al fine di dimostrare la propria legittimazione attiva, l'attrice ha chiesto in primo luogo il pagamento dell'importo di €
3 902,00 di cui alla fattura n. 3679 del 25/1/2008 (doc. 3) rimasta insoluta, emessa per lavori straordinari eseguiti su richiesta del Condominio tra il 28 dicembre 2006 ed il 10 gennaio 2007 così descritti nel documento in questione:
“Effettuato svuotamento impianto in emergenza in data 28/12/06; in data 29/12/06 eseguita demolizione e apertura foro passatore tra terrazzo ultimo piano e appartamento famiglia Sostituzione di tratto di tubazione di rete d'aria CP_7 vetusta, richiusura terrazzo con applicazione di doppio strato di guaina, ripristino murario e rifacimento intonaco appartamento Riempimento impianto di CP_7 riscaldamento” (prestazioni dunque non incluse, ex art. 4, lettera c) ed e) del contratto di appalto, tra i servizi di cui al contratto medesimo in quanto comprendenti “opere edili” e “lavori di manutenzione e/o riparazione … delle reti di distribuzione dei fluidi scaldanti e/o refrigeranti”). La domanda in questione è fondata e va pertanto accolta. L'attrice ha innanzitutto prodotto:
- la richiesta di intervento urgente trasmessa via fax dal sig. (all'epoca Controparte_8
Amministratore del ) alla Si SE FA Controparte_4
S.p.A. (doc. 3, pag. 5) in conseguenza dell'ingente perdita d'acqua verificatasi dalla colonna di adduzione dell'impianto di riscaldamento in corrispondenza del quarto piano della palazzina;
- i rapporti tecnici di intervento (v. doc. 3, pagg. 2 – 4) del 28/12/2006, del 29/12/2006, del 3/1/2007 e del 10/1/2007 che descrivono con precisione le lavorazioni eseguite (il primo dei quali sottoscritto anche dal cliente). A ciò aggiungasi che l'Amministratrice del Condominio contumace, nonostante la rituale e tempestiva notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interpello a mente dell'art. 292 c.p.c., non si è presentata - senza addurre alcuna giustificazione - all'udienza fissata per rispondere all'interrogatorio formale deferitole ed ha così posto le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 232 c.p.c. Valutato pertanto il complesso delle risultanze istruttorie, possono darsi per ammesse le circostanze di fatto dedotte nell'interrogatorio formale non espletato, tra cui la seguente:
“Vero che, tra il 28/12/06 ed il 10/1/07, Si SE FA S.p.A. ha eseguito presso il Condominio i lavori straordinari descritti nella fattura n° 3679 del 25/1/08 e nei buoni di lavoro ivi allegati, che le si rammostrano (all.
3 - produzione parte attrice), ovvero la riparazione di una perdita attraverso lo svuotamento dell'impianto termico, la sostituzione di un tratto di tubazione vetusta con apertura di un foro, la richiusura e l'applicazione di guaina”. Inoltre, stante la mancata costituzione del non v'è prova che la predetta CP_4 fattura, anche dopo il ricevimento in data 10/12/2008 del sollecito di pagamento a firma dell'avv. Renato Pigliasco (doc. 10), sia mai stata contestata nell'an ovvero nel quantum dal Anzi, dopo detta diffida, risulta che il Condominio, oltre ad aver CP_4 eseguito un pagamento parziale, abbia confermato per iscritto la propria intenzione di pagare tutte le fatture ancora non saldate, senza alcuna eccezione (cfr. docc. 11 e 12).
4 Di talché, alla luce delle prove raccolte e del comportamento tenuto dalle parti anche prima dell'instaurazione del presente giudizio, si deve ritenere provato il credito di € 902,00 di cui alla fattura n. 3679/2008. Peraltro, in mancanza di prova in ordine alla data di ricezione del suddetto documento contabile, emesso il 25/1/2008, gli interessi legali su tale importo non possono decorrere, come richiesto, dalla data di scadenza della fattura (25/2/2008), bensì dal 10/12/2008, data in cui risulta recapitata al la a.r. di sollecito CP_4 Parte_2 di pagamento dell'avv. Pigliasco di cui si è detto sopra, a cui era allegato l'estratto conto che in ultima pagina riporta la fattura in questione (v. doc. 10). Inoltre, in difetto di idonea prova, non spetta la rivalutazione monetaria domandata dall'attrice. Trattandosi infatti di un debito di valuta, come tale soggetto al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c., la rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, ulteriore rispetto a quello legato all'ordinaria fecondità del denaro. Passando ad esaminare l'altra domanda attorea, si osserva che la sul Parte_1 presupposto di non aver ricevuto la lettera di disdetta contrattuale datata 15/3/2008 prima che questa le venisse trasmessa via fax dal Condominio il 24/10/2008 (cfr. doc. 8), quindi ben oltre il termine contrattualmente previsto per impedire il tacito rinnovo del contratto inter partes, ha chiesto il risarcimento del danno patito per effetto di tale tardiva disdetta, commisurandolo “al mancato guadagno che l'appaltatore avrebbe conseguito se al medesimo fosse stato consentito di eseguire il contratto”. Il rimasto contumace, a fronte delle deduzioni dell'attrice, non ha potuto CP_4 fornire prova che detta missiva, apparentemente spedita il 18/3/2008, sia effettivamente giunta a destinazione entro il termine previsto per impedire il rinnovo contrattuale (tre mesi prima della scadenza del 30 giugno). Stante comunque l'intervenuta disdetta, ancorché tardiva, da valere quale recesso (che nel contratto di appalto costituisce un diritto potestativo del committente che può essere esercitato ad libitum in corso di esecuzione del rapporto, il che vale ad escludere l'invocata tutela generale prevista in caso di inadempimento ex art. 1218 c.c.), la tutela spettante all'attrice non può che essere quella indennitaria di cui all'art. 1671 c.c. che, nel ricomprendere gli elementi integrativi del risarcimento del danno ex art. 1223 c.c., si traduce tanto nel danno emergente (rimborso dei lavori/servizi eseguiti e delle spese sostenute) quanto nel lucro cessante (mancato guadagno). Tuttavia, nulla l'attrice ha dedotto in ordine alle spese sostenute ed ai servizi resi, pertanto non può esserle riconosciuto alcunché a tale titolo. Parimenti la domanda risarcitoria a titolo di lucro cessante deve essere rigettata in toto per difetto di idonea allegazione e quindi di prova. L'attrice si è infatti limitata ad asserire in modo apodittico e meramente assertivo che il pregiudizio economico subito in conseguenza della disdetta della convenuta oltre il termine contrattualmente previsto sarebbe stato pari al 15% del corrispettivo annuale, senza tuttavia illustrare e/o allegare nella pratica l'utile netto che essa avrebbe conseguito ove il rapporto fosse proseguito per un'altra stagione. In particolare, non ha
5 fornito alcuna evidenza, né documentazione, né principio di prova, delle spese che avrebbe dovuto sostenere, essendosi limitata semplicemente ad affermare che il risarcimento spettantele avrebbe dovuto essere pari “alla differenza tra i ricavi contrattualmente convenuti e le spese che si sarebbero affrontate per l'esecuzione dell'appalto”. Ebbene, anche recentemente la Suprema Corte (Cass. 17/7/2020 n. 15304) ha ribadito la sua consolidata giurisprudenza che, in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova, da lustri afferma che, “in ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., grava sull'appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate [nel caso di specie dei servizi], costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere [servizi] restando salva per il committente la facoltà di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi” (cfr., ex multis, Cass. 7/3/2018 n. 5368; Cass. 28/11/2017 n. 28402; Cass. 5/4/2017 n. 8853; Cass. 8/3/2017 n. 5879 e Cass. 6/6/2012 n. 9132). In proposito merita altresì evidenziare che secondo i giudici di legittimità “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito” (Cass. 10/9/2019 n. 22542; Cass. 8/3/2018 n. 5613; Cass. 3/12/2015 n. 24632; Cass. 20/5/2011 n. 11254; Cass. 19/12/2006 n. 27149; Cass. 3/9/1994 n. 7647). Pertanto, nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia elemento probatorio, anche indiziario di tipo induttivo, offerto dalla parte attrice a sostegno della richiesta di indennizzo per lucro cessante, la domanda avversaria non può che essere respinta. Né è possibile - come pure richiesto dall'attrice - procedere equitativamente alla liquidazione del lucro cessante, posto che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al Giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., postula in primo luogo il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato. Pertanto, da un lato detto potere “è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli
6 elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno” (cfr., tra le tante, Cass. 4/12/2023 n. 33863; Cass. 24/8/2023 n. 25230; Cass. 22/6/2022 n. 20177; Cass. 24/10/2017 n. 25102; Cass. 22/2/2017 n. 4534; Cass. 8/1/2016 n. 127). Le spese seguono la soccombenza e vanno perciò poste a carico del convenuto contumace nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri tutti stabiliti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014, con applicazione dei nuovi parametri ex D.M. 13/8/2022 n. 147 entrati in vigore a decorrere dal 23/10/2022, secondo i parametri massimi previsti dalla Tabella 2 per controversie di valore compreso tra € 0,01 ed € 1.100,00 (il valore della controversia, stante il parziale ed invero limitatissimo accoglimento della domanda, è infatti determinato secondo il criterio del decisum e non del disputatum).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- condanna il a pagare alla Parte_3 [...] la somma di € 902,00 oltre interessi legali a decorrere dal 10/12/2008 al Parte_1 saldo;
- rigetta ogni altra domanda formulata dall'attrice;
- condanna il in Roma di a pagare alla CP_4 Controparte_4 [...] le spese di lite che liquida in € 994,00 per compensi oltre 15% spese Parte_1 forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, CPA ed IVA nonché in € 318,38 per esborsi documentati. Così deciso in Roma in data 4 luglio 2025
Il G.o.p. Silvia Vescovi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del G.o.p. dott.ssa Silvia Vescovi, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41806 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente TRA (C.F. ; P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 procuratore speciale avv. in virtù di procura speciale per atto Controparte_1 notaio in Roma in data 1/8/2018, rep. n. 94.861, racc. n. 26.890, con Persona_1 sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta, 31, ed ivi elettivamente domiciliata in Via Achille Papa, 21, presso lo studio dell'avv. MATTEO TULLIO MARIA RUBERA giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice - E
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona dell'amministratore pro tempore sig.ra Controparte_3
- convenuto contumace - CONCLUSIONI L'attrice ha precisato le conclusioni all'udienza del 24/1/2024 riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione e reiterando la richiesta di prova per testi non ammessa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato il 24/7/2020 la ha Parte_1 convenuto dinanzi al Tribunale di Roma il Controparte_4
Roma per sentirlo condannare al pagamento dell'importo di € 902,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 25/2/2008 al soddisfo per il mancato saldo della fattura n. 3679/2008 emessa per lavori straordinari di riparazione dell'impianto termico condominiale nonché dell'ulteriore somma di € 11.594,64 (o la diversa somma che fosse stata ritenuta di giustizia anche in via equitativa) a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c. per le spese sostenute, i lavori eseguiti ed il mancato guadagno relativo alla stagione contrattuale 2008-2009 ovvero a titolo di risarcimento danno per l'inadempimento contrattuale del convenuto, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla costituzione in mora del 10/12/2008 sino al saldo. A sostegno delle domande la società attrice, dopo aver premesso che il credito azionato nella presente causa era stato già fatto valere in un pregresso giudizio da un'altra società, la Si SE FA S.p.A., che il Tribunale e poi la Corte d'Appello di Roma
1 avevano però ritenuto priva di legittimazione attiva, individuando (la Corte d'Appello) nell'odierna attrice la titolare del credito de quo, narrava che:
- il Condominio in Roma aveva stipulato con la FA Controparte_4
SE S.p.A. un “contratto di gestione impianto di climatizzazione” a far data dal 9/10/2000 e sino al 30/6/2001 con tacito rinnovo di anno in anno salvo disdetta da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza;
- detto contratto, che prevedeva inizialmente un corrispettivo per il servizio di riscaldamento di lire 98.982.600, oltre IVA (a fronte di 1.658 ore di riscaldamento contabilizzate a stagione) con clausola di indicizzazione, era stato più volte rinnovato;
- nel dicembre 2006 [rectius, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, a partire dal 28/12/2006 sino al 10/1/2007], l'appaltatrice, che nel frattempo, per effetto della cessione di ramo d'azienda della FA SE, non era più quest'ultima ma la Si SE FA S.p.A., su richiesta scritta del Condominio, aveva svolto lavori straordinari extra contratto che erano stati fatturati a parte ma non saldati;
- in data 24/10/2008 l'Amministratrice del Condominio aveva inviato un fax alla Si SE FA (al quale era allegata una lettera di disdetta del contratto inter partes datata 15/3/2008 che risultava inviata mediante raccomandata il 18/3/2008) ove si ribadiva l'intervenuta cessazione del rapporto contrattuale;
- con nota avente pari data la Si SE FA negava di aver mai ricevuto la lettera di disdetta del marzo 2008 (che quindi considerava tamquam non esset), sollecitando al contempo il Condominio a provvedere al saldo dell'ingente debito accumulatosi, ammontante ad € 99.212,03;
- erano seguiti ulteriori solleciti di pagamento, a fronte dei quali il Condominio aveva effettuato un unico versamento di € 6.338,00. Tanto premesso l'attrice, dopo aver riepilogato i vari passaggi attraverso i quali negli anni era mutato il soggetto titolare del credito derivante dal contratto di gestione dell'impianto termico del Condominio, confermando così la propria legittimazione attiva a far valere il credito in questione, precisava di agire nel presente giudizio solo per richiedere il pagamento della fattura n. 3679/2008 di € 902,00, rimasta insoluta, emessa per i lavori straordinari (non compresi nel contratto di appalto) eseguiti su richiesta del Condominio nonché per ottenere il risarcimento del danno patito a causa dell'illegittima disdetta del contratto. A tale ultimo riguardo l'attrice ribadiva di non aver ricevuto la lettera di disdetta datata 15/3/2008, lettera di cui era venuta a conoscenza solo perché allegata al fax inviatole il 24/10/2008, allorché il contratto di appalto di servizi si era rinnovato per un'altra stagione. Affermava quindi di aver diritto, a mente dell'art. 1671 c.c., alla rifusione delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno relativo alla stagione contrattuale 2008-2009 o comunque di aver diritto al risarcimento del danno patrimoniale patito sotto forma di lucro cessante a causa del colpevole inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. Tale mancato guadagno veniva quantificato in € 11.594,64 pari al 15% del corrispettivo maturato l'anno precedente (€ 77.297,65). Nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, eseguita a mani dell'Amministratrice il Condominio non si costituiva. Pertanto, Controparte_3
2 all'udienza di prima comparizione, verificata la regolarità e la tempestività della notifica dell'atto introduttivo, veniva dichiarata la contumacia del convenuto e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Con ordinanza riservata del 2/11/2021 veniva rigettata la prova per testi, in quanto avente ad oggetto circostanze di natura documentale, ed ammessa la prova per interpello con termine sino al 16/2/2022 per la notifica dell'ordinanza ammissiva al contumace. All'udienza del 16/3/2022 sebbene ritualmente e tempestivamente eseguita in data 10/12/2021 la notifica ex art. 292 c.p.c., la parte convenuta non compariva a rendere l'interrogatorio deferitole e la causa, ritenuta sufficientemente istruita, veniva rinviata per precisazione delle conclusioni. Dopo taluni rinvii a causa del trasferimento ad altro Ufficio del giudice titolare e la sua definitiva sostituzione, all'udienza del 24/1/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Innanzitutto si rileva che l'attrice ha dimostrato di essere titolare dei crediti derivanti dal
“contratto di gestione impianto di climatizzazione” stipulato in data 9/10/2000 tra la FA SE S.p.A. ed il . Ed invero, la Controparte_4 ha documentalmente dimostrato che: Parte_1
- per effetto della vendita di ramo d'azienda per atto a rogito del notaio del Persona_2
18/1/2001 (doc. 2) l'originaria contraente FA SE S.p.A. aveva ceduto a Si SE FA S.p.A. (tra gli altri anche) il contratto per cui è causa (v. Allegato A al contratto di vendita di ramo d'impresa doc. 2, pag. 11);
- a seguito di scissione parziale del 25/3/2009 per atto a rogito notaio Persona_3
(doc. 18), Si SE FA S.p.A. aveva trasferito parte del proprio patrimonio alla neocostituita società denominata FA Residenziale S.r.l.;
- il patrimonio trasferito alla FA Residenziale S.r.l. comprendeva i “rapporti, crediti, debiti ed elementi patrimoniali e di ogni altra specie e natura comunque riferiti a quanto indicato ed elencato nel fascicolo … allegato al presente atto sotto la lettera C”. E poiché detto allegato tra i “Contratti clienti” menziona il contratto con il
, detto rapporto, inclusi “crediti, debiti ed Controparte_4 elementi patrimoniali e di ogni altra specie e natura”, risultava pertanto essere stato ceduto alla FA Residenziale S.r.l.;
- FA Residenziale S.r.l, per atto a rogito del notaio del Persona_3
12/10/2009 (doc. 19) aveva cambiato la propria denominazione sociale in Cofely Residenziale S.r.l.;
- per atto a rogito del notaio del 21/9/2010 Controparte_5 Persona_1
(doc. 20) è stata incorporata in Controparte_6
- infine, per atto a rogito del notaio del 6/7/2016 (doc. 21) Persona_1 CP_6 ha mutato la propria denominazione sociale in a decorrere
[...] Parte_1 dall'1/9/2016. Così ricostruite le operazioni societarie rilevanti al fine di dimostrare la propria legittimazione attiva, l'attrice ha chiesto in primo luogo il pagamento dell'importo di €
3 902,00 di cui alla fattura n. 3679 del 25/1/2008 (doc. 3) rimasta insoluta, emessa per lavori straordinari eseguiti su richiesta del Condominio tra il 28 dicembre 2006 ed il 10 gennaio 2007 così descritti nel documento in questione:
“Effettuato svuotamento impianto in emergenza in data 28/12/06; in data 29/12/06 eseguita demolizione e apertura foro passatore tra terrazzo ultimo piano e appartamento famiglia Sostituzione di tratto di tubazione di rete d'aria CP_7 vetusta, richiusura terrazzo con applicazione di doppio strato di guaina, ripristino murario e rifacimento intonaco appartamento Riempimento impianto di CP_7 riscaldamento” (prestazioni dunque non incluse, ex art. 4, lettera c) ed e) del contratto di appalto, tra i servizi di cui al contratto medesimo in quanto comprendenti “opere edili” e “lavori di manutenzione e/o riparazione … delle reti di distribuzione dei fluidi scaldanti e/o refrigeranti”). La domanda in questione è fondata e va pertanto accolta. L'attrice ha innanzitutto prodotto:
- la richiesta di intervento urgente trasmessa via fax dal sig. (all'epoca Controparte_8
Amministratore del ) alla Si SE FA Controparte_4
S.p.A. (doc. 3, pag. 5) in conseguenza dell'ingente perdita d'acqua verificatasi dalla colonna di adduzione dell'impianto di riscaldamento in corrispondenza del quarto piano della palazzina;
- i rapporti tecnici di intervento (v. doc. 3, pagg. 2 – 4) del 28/12/2006, del 29/12/2006, del 3/1/2007 e del 10/1/2007 che descrivono con precisione le lavorazioni eseguite (il primo dei quali sottoscritto anche dal cliente). A ciò aggiungasi che l'Amministratrice del Condominio contumace, nonostante la rituale e tempestiva notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interpello a mente dell'art. 292 c.p.c., non si è presentata - senza addurre alcuna giustificazione - all'udienza fissata per rispondere all'interrogatorio formale deferitole ed ha così posto le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 232 c.p.c. Valutato pertanto il complesso delle risultanze istruttorie, possono darsi per ammesse le circostanze di fatto dedotte nell'interrogatorio formale non espletato, tra cui la seguente:
“Vero che, tra il 28/12/06 ed il 10/1/07, Si SE FA S.p.A. ha eseguito presso il Condominio i lavori straordinari descritti nella fattura n° 3679 del 25/1/08 e nei buoni di lavoro ivi allegati, che le si rammostrano (all.
3 - produzione parte attrice), ovvero la riparazione di una perdita attraverso lo svuotamento dell'impianto termico, la sostituzione di un tratto di tubazione vetusta con apertura di un foro, la richiusura e l'applicazione di guaina”. Inoltre, stante la mancata costituzione del non v'è prova che la predetta CP_4 fattura, anche dopo il ricevimento in data 10/12/2008 del sollecito di pagamento a firma dell'avv. Renato Pigliasco (doc. 10), sia mai stata contestata nell'an ovvero nel quantum dal Anzi, dopo detta diffida, risulta che il Condominio, oltre ad aver CP_4 eseguito un pagamento parziale, abbia confermato per iscritto la propria intenzione di pagare tutte le fatture ancora non saldate, senza alcuna eccezione (cfr. docc. 11 e 12).
4 Di talché, alla luce delle prove raccolte e del comportamento tenuto dalle parti anche prima dell'instaurazione del presente giudizio, si deve ritenere provato il credito di € 902,00 di cui alla fattura n. 3679/2008. Peraltro, in mancanza di prova in ordine alla data di ricezione del suddetto documento contabile, emesso il 25/1/2008, gli interessi legali su tale importo non possono decorrere, come richiesto, dalla data di scadenza della fattura (25/2/2008), bensì dal 10/12/2008, data in cui risulta recapitata al la a.r. di sollecito CP_4 Parte_2 di pagamento dell'avv. Pigliasco di cui si è detto sopra, a cui era allegato l'estratto conto che in ultima pagina riporta la fattura in questione (v. doc. 10). Inoltre, in difetto di idonea prova, non spetta la rivalutazione monetaria domandata dall'attrice. Trattandosi infatti di un debito di valuta, come tale soggetto al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c., la rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, ulteriore rispetto a quello legato all'ordinaria fecondità del denaro. Passando ad esaminare l'altra domanda attorea, si osserva che la sul Parte_1 presupposto di non aver ricevuto la lettera di disdetta contrattuale datata 15/3/2008 prima che questa le venisse trasmessa via fax dal Condominio il 24/10/2008 (cfr. doc. 8), quindi ben oltre il termine contrattualmente previsto per impedire il tacito rinnovo del contratto inter partes, ha chiesto il risarcimento del danno patito per effetto di tale tardiva disdetta, commisurandolo “al mancato guadagno che l'appaltatore avrebbe conseguito se al medesimo fosse stato consentito di eseguire il contratto”. Il rimasto contumace, a fronte delle deduzioni dell'attrice, non ha potuto CP_4 fornire prova che detta missiva, apparentemente spedita il 18/3/2008, sia effettivamente giunta a destinazione entro il termine previsto per impedire il rinnovo contrattuale (tre mesi prima della scadenza del 30 giugno). Stante comunque l'intervenuta disdetta, ancorché tardiva, da valere quale recesso (che nel contratto di appalto costituisce un diritto potestativo del committente che può essere esercitato ad libitum in corso di esecuzione del rapporto, il che vale ad escludere l'invocata tutela generale prevista in caso di inadempimento ex art. 1218 c.c.), la tutela spettante all'attrice non può che essere quella indennitaria di cui all'art. 1671 c.c. che, nel ricomprendere gli elementi integrativi del risarcimento del danno ex art. 1223 c.c., si traduce tanto nel danno emergente (rimborso dei lavori/servizi eseguiti e delle spese sostenute) quanto nel lucro cessante (mancato guadagno). Tuttavia, nulla l'attrice ha dedotto in ordine alle spese sostenute ed ai servizi resi, pertanto non può esserle riconosciuto alcunché a tale titolo. Parimenti la domanda risarcitoria a titolo di lucro cessante deve essere rigettata in toto per difetto di idonea allegazione e quindi di prova. L'attrice si è infatti limitata ad asserire in modo apodittico e meramente assertivo che il pregiudizio economico subito in conseguenza della disdetta della convenuta oltre il termine contrattualmente previsto sarebbe stato pari al 15% del corrispettivo annuale, senza tuttavia illustrare e/o allegare nella pratica l'utile netto che essa avrebbe conseguito ove il rapporto fosse proseguito per un'altra stagione. In particolare, non ha
5 fornito alcuna evidenza, né documentazione, né principio di prova, delle spese che avrebbe dovuto sostenere, essendosi limitata semplicemente ad affermare che il risarcimento spettantele avrebbe dovuto essere pari “alla differenza tra i ricavi contrattualmente convenuti e le spese che si sarebbero affrontate per l'esecuzione dell'appalto”. Ebbene, anche recentemente la Suprema Corte (Cass. 17/7/2020 n. 15304) ha ribadito la sua consolidata giurisprudenza che, in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova, da lustri afferma che, “in ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., grava sull'appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate [nel caso di specie dei servizi], costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere [servizi] restando salva per il committente la facoltà di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi” (cfr., ex multis, Cass. 7/3/2018 n. 5368; Cass. 28/11/2017 n. 28402; Cass. 5/4/2017 n. 8853; Cass. 8/3/2017 n. 5879 e Cass. 6/6/2012 n. 9132). In proposito merita altresì evidenziare che secondo i giudici di legittimità “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito” (Cass. 10/9/2019 n. 22542; Cass. 8/3/2018 n. 5613; Cass. 3/12/2015 n. 24632; Cass. 20/5/2011 n. 11254; Cass. 19/12/2006 n. 27149; Cass. 3/9/1994 n. 7647). Pertanto, nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia elemento probatorio, anche indiziario di tipo induttivo, offerto dalla parte attrice a sostegno della richiesta di indennizzo per lucro cessante, la domanda avversaria non può che essere respinta. Né è possibile - come pure richiesto dall'attrice - procedere equitativamente alla liquidazione del lucro cessante, posto che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al Giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., postula in primo luogo il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato. Pertanto, da un lato detto potere “è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli
6 elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno” (cfr., tra le tante, Cass. 4/12/2023 n. 33863; Cass. 24/8/2023 n. 25230; Cass. 22/6/2022 n. 20177; Cass. 24/10/2017 n. 25102; Cass. 22/2/2017 n. 4534; Cass. 8/1/2016 n. 127). Le spese seguono la soccombenza e vanno perciò poste a carico del convenuto contumace nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri tutti stabiliti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014, con applicazione dei nuovi parametri ex D.M. 13/8/2022 n. 147 entrati in vigore a decorrere dal 23/10/2022, secondo i parametri massimi previsti dalla Tabella 2 per controversie di valore compreso tra € 0,01 ed € 1.100,00 (il valore della controversia, stante il parziale ed invero limitatissimo accoglimento della domanda, è infatti determinato secondo il criterio del decisum e non del disputatum).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- condanna il a pagare alla Parte_3 [...] la somma di € 902,00 oltre interessi legali a decorrere dal 10/12/2008 al Parte_1 saldo;
- rigetta ogni altra domanda formulata dall'attrice;
- condanna il in Roma di a pagare alla CP_4 Controparte_4 [...] le spese di lite che liquida in € 994,00 per compensi oltre 15% spese Parte_1 forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, CPA ed IVA nonché in € 318,38 per esborsi documentati. Così deciso in Roma in data 4 luglio 2025
Il G.o.p. Silvia Vescovi
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