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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/09/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.1232 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
- cittadina italiana) ed ivi residente in [...]
Principessa Giovanna n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Manuela
CASABLANCA del foro di Messina (c.f. giusta C.F._2
procura rilasciata con atto separato, il quale difensore ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni presso l'indirizzo PEC:
PARTE RICORRENTE Email_1
E
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), ed ivi residente in [...]T Ctr Fucile, C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria De Giglio, del Foro di Messina,
(C.F.: , Pec: Fax C.F._4 Email_2
090.9579121), presso il cui studio, sito in Messina, Via G. La Farina n. 17,
è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 31.03.2025, chiedeva al Tribunale di Parte_1
Messina la regolamentazione dei rapporti genitoriali con la figlia minore
, nata il [...] dalla relazione more uxorio Persona_1
intercorsa tra la ricorrente e il convenuto . Esponeva che, a Controparte_1
seguito della cessazione della convivenza, avvenuta quando la minore aveva tre mesi, ella si era trasferita presso l'abitazione dei propri genitori, ove tuttora risiedeva con la figlia;
che nei primi anni successivi alla separazione, il padre aveva contribuito al mantenimento della minore in modo discontinuo, sia mediante l'acquisto diretto di beni di prima necessità, sia attraverso versamenti saltuari di modeste somme di denaro;
che i rapporti tra il padre e la minore erano stati caratterizzati da una presenza discontinua, con visite sporadiche, generalmente una volta al mese durante il fine settimana;
che ella svolgeva saltuariamente attività lavorativa come badante, era economicamente sostenuta dai propri genitori e percepiva l'intero assegno unico per la figlia, pari a euro 199,00 mensili;
che la minore frequentava regolarmente il doposcuola, con un costo mensile di euro 100,00 a carico della deducente. Alla luce di tali circostanze, la ricorrente chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso il domicilio materno, la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo modalità da definirsi anche in sede di udienza di comparizione, e la corresponsione da parte del padre di un assegno di mantenimento pari ad euro 300,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre alla ripartizione paritaria delle spese straordinarie secondo le linee guida del Consiglio
Nazionale Forense.
2 Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 15/16.04.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 15.07.2025 si costituiva , il quale aderiva alla richiesta di affidamento Controparte_1
condiviso, riconoscendo la necessità di una gestione congiunta delle decisioni relative alla minore e confermando l'esistenza di un dialogo collaborativo con la madre della bambina. Tuttavia, evidenziava che il ricorso era stato introdotto senza alcun previo tentativo di composizione bonaria, nonostante egli si fosse sempre dimostrato presente nella vita della figlia, sia sotto il profilo affettivo che materiale. In merito al diritto di visita, il resistente rappresentava di aver sempre esercitato il proprio ruolo genitoriale prelevando la minore a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera, modalità che riteneva compatibili con gli impegni scolastici e ricreativi della figlia e che avrebbero potuto essere mantenute anche in futuro, con l'ausilio della propria madre nella gestione della minore durante tali periodi. Quanto al profilo economico, dichiarava di trovarsi in stato di disoccupazione, privo di redditi propri e convivente con la madre, dalla quale riceveva sostegno economico. Inoltre, precisava di avere un altro figlio nato da una precedente relazione, per il cui mantenimento era già onerato. In considerazione di tali circostanze, proponeva di contribuire al mantenimento della figlia con un assegno mensile pari a euro Per_1
100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e di continuare a rinunciare alla propria quota dell'assegno unico, già interamente percepito dalla madre della minore. Infine, acconsentiva alla ripartizione paritaria delle spese straordinarie.
All'udienza del 16.09.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., il procuratore del resistente dichiarava che il proprio assistito il proprio assistito, nelle more del giudizio, era stato assunto alle dipendenze di
[... con sede in Messina e la qualifica di meccanico, con Controparte_2
contratto a tempo determinato della durata di tre mesi avente scadenza il
30.10.2025 e con una retribuzione netta percepita di circa € 1.000,00, come da Unilav che esibiva. Esperito, quindi il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo. In particolare, le parti dichiaravano “che sono d'accordo all'affidamento condiviso della figlia minore , Persona_1
nata a [...] il [...], alla domiciliazione prevalente della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di permanenza con il padre nei termini seguenti: 1) a settimane alterne dalle ore 12,00 del sabato sino alle ore 18,00 della domenica;
2) dalle ore 10,00 alle ore 19,00 nelle altre festività con il criterio dell'alternanza con l'altro genitore;
3) per una settimana nel periodo estivo tra i mesi di giugno ed agosto, come verrà concordato dalle parti entro il mese di maggio di ogni anno (parimenti la otrà stare con la figlia per una settimana nel periodo estivo Pt_1
con sospensione dell'incontro nel fine settimana con il padre); 4) il padre potrà effettuare videochiamate alla figlia tutti i giorni nella fascia oraria dalle ore 19,00 alle ore 20,00 e si impegna in tal senso”. Quanto al mantenimento le parti dichiaravano “che l'assegno unico dell'importo complessivo di € 199,00 viene percepito pere intero da Parte_1
sulla base di un accordo intervenuto tra le parti” e “che l'assegno unico potrà continuare ad essere percepito nella sua interezza da Pt_1
”. Affermavano, quindi, che l'accordo sul mantenimento era nei
[...]
termini seguenti: corrisponderà a Controparte_1 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 130,00,
[...]
compresa in detta somma la quota di spese relativa al doposcuola frequentato dalla figlia minore , da rivalutare annualmente in base Per_1
agli indici ISTAT, oltre 50 % delle spese straordinarie, fermo restando che
4 continuerà a percepire nella sua interezza l'assegno Parte_1
unico per la figlia”.
Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti raggiunto all'udienza del
16.09.2025, sull'affidamento della figlia minorenne, dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento possa essere accolto. D'altronde, in materia di famiglia di fatto, non fondata sul matrimonio, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto. L'esame del
Tribunale risulta, pertanto, elettivamente diretto solo alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c comma secondo,
c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dalla Novella n. 154/2013, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti e sopra testualmente riportate.
5 Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e della impossibilità di configurare la soccombenza di una delle parti, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .28 c.p.c., disciplina l'affidamento della minore , nata a [...] il 31 ottobre Persona_1
2015, i tempi di permanenza della predetta minore con entrambi i genitori,
l'esercizio della responsabilità genitoriale ed il mantenimento della stessa, così come concordato dalle parti all'udienza del 16.09.2025; dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 19/09/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.1232 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
- cittadina italiana) ed ivi residente in [...]
Principessa Giovanna n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Manuela
CASABLANCA del foro di Messina (c.f. giusta C.F._2
procura rilasciata con atto separato, il quale difensore ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni presso l'indirizzo PEC:
PARTE RICORRENTE Email_1
E
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), ed ivi residente in [...]T Ctr Fucile, C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria De Giglio, del Foro di Messina,
(C.F.: , Pec: Fax C.F._4 Email_2
090.9579121), presso il cui studio, sito in Messina, Via G. La Farina n. 17,
è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 31.03.2025, chiedeva al Tribunale di Parte_1
Messina la regolamentazione dei rapporti genitoriali con la figlia minore
, nata il [...] dalla relazione more uxorio Persona_1
intercorsa tra la ricorrente e il convenuto . Esponeva che, a Controparte_1
seguito della cessazione della convivenza, avvenuta quando la minore aveva tre mesi, ella si era trasferita presso l'abitazione dei propri genitori, ove tuttora risiedeva con la figlia;
che nei primi anni successivi alla separazione, il padre aveva contribuito al mantenimento della minore in modo discontinuo, sia mediante l'acquisto diretto di beni di prima necessità, sia attraverso versamenti saltuari di modeste somme di denaro;
che i rapporti tra il padre e la minore erano stati caratterizzati da una presenza discontinua, con visite sporadiche, generalmente una volta al mese durante il fine settimana;
che ella svolgeva saltuariamente attività lavorativa come badante, era economicamente sostenuta dai propri genitori e percepiva l'intero assegno unico per la figlia, pari a euro 199,00 mensili;
che la minore frequentava regolarmente il doposcuola, con un costo mensile di euro 100,00 a carico della deducente. Alla luce di tali circostanze, la ricorrente chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso il domicilio materno, la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo modalità da definirsi anche in sede di udienza di comparizione, e la corresponsione da parte del padre di un assegno di mantenimento pari ad euro 300,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre alla ripartizione paritaria delle spese straordinarie secondo le linee guida del Consiglio
Nazionale Forense.
2 Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 15/16.04.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 15.07.2025 si costituiva , il quale aderiva alla richiesta di affidamento Controparte_1
condiviso, riconoscendo la necessità di una gestione congiunta delle decisioni relative alla minore e confermando l'esistenza di un dialogo collaborativo con la madre della bambina. Tuttavia, evidenziava che il ricorso era stato introdotto senza alcun previo tentativo di composizione bonaria, nonostante egli si fosse sempre dimostrato presente nella vita della figlia, sia sotto il profilo affettivo che materiale. In merito al diritto di visita, il resistente rappresentava di aver sempre esercitato il proprio ruolo genitoriale prelevando la minore a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera, modalità che riteneva compatibili con gli impegni scolastici e ricreativi della figlia e che avrebbero potuto essere mantenute anche in futuro, con l'ausilio della propria madre nella gestione della minore durante tali periodi. Quanto al profilo economico, dichiarava di trovarsi in stato di disoccupazione, privo di redditi propri e convivente con la madre, dalla quale riceveva sostegno economico. Inoltre, precisava di avere un altro figlio nato da una precedente relazione, per il cui mantenimento era già onerato. In considerazione di tali circostanze, proponeva di contribuire al mantenimento della figlia con un assegno mensile pari a euro Per_1
100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e di continuare a rinunciare alla propria quota dell'assegno unico, già interamente percepito dalla madre della minore. Infine, acconsentiva alla ripartizione paritaria delle spese straordinarie.
All'udienza del 16.09.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., il procuratore del resistente dichiarava che il proprio assistito il proprio assistito, nelle more del giudizio, era stato assunto alle dipendenze di
[... con sede in Messina e la qualifica di meccanico, con Controparte_2
contratto a tempo determinato della durata di tre mesi avente scadenza il
30.10.2025 e con una retribuzione netta percepita di circa € 1.000,00, come da Unilav che esibiva. Esperito, quindi il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo. In particolare, le parti dichiaravano “che sono d'accordo all'affidamento condiviso della figlia minore , Persona_1
nata a [...] il [...], alla domiciliazione prevalente della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di permanenza con il padre nei termini seguenti: 1) a settimane alterne dalle ore 12,00 del sabato sino alle ore 18,00 della domenica;
2) dalle ore 10,00 alle ore 19,00 nelle altre festività con il criterio dell'alternanza con l'altro genitore;
3) per una settimana nel periodo estivo tra i mesi di giugno ed agosto, come verrà concordato dalle parti entro il mese di maggio di ogni anno (parimenti la otrà stare con la figlia per una settimana nel periodo estivo Pt_1
con sospensione dell'incontro nel fine settimana con il padre); 4) il padre potrà effettuare videochiamate alla figlia tutti i giorni nella fascia oraria dalle ore 19,00 alle ore 20,00 e si impegna in tal senso”. Quanto al mantenimento le parti dichiaravano “che l'assegno unico dell'importo complessivo di € 199,00 viene percepito pere intero da Parte_1
sulla base di un accordo intervenuto tra le parti” e “che l'assegno unico potrà continuare ad essere percepito nella sua interezza da Pt_1
”. Affermavano, quindi, che l'accordo sul mantenimento era nei
[...]
termini seguenti: corrisponderà a Controparte_1 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 130,00,
[...]
compresa in detta somma la quota di spese relativa al doposcuola frequentato dalla figlia minore , da rivalutare annualmente in base Per_1
agli indici ISTAT, oltre 50 % delle spese straordinarie, fermo restando che
4 continuerà a percepire nella sua interezza l'assegno Parte_1
unico per la figlia”.
Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti raggiunto all'udienza del
16.09.2025, sull'affidamento della figlia minorenne, dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento possa essere accolto. D'altronde, in materia di famiglia di fatto, non fondata sul matrimonio, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto. L'esame del
Tribunale risulta, pertanto, elettivamente diretto solo alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c comma secondo,
c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dalla Novella n. 154/2013, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti e sopra testualmente riportate.
5 Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e della impossibilità di configurare la soccombenza di una delle parti, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .28 c.p.c., disciplina l'affidamento della minore , nata a [...] il 31 ottobre Persona_1
2015, i tempi di permanenza della predetta minore con entrambi i genitori,
l'esercizio della responsabilità genitoriale ed il mantenimento della stessa, così come concordato dalle parti all'udienza del 16.09.2025; dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 19/09/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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