Sentenza 2 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2001, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 01 44 2 / NO E DE POP ITAL NO70 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente R.G.N. 14481/98 Cron. 3143 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 24/11/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti +1500 SE N TENZA Z FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL ER CC PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GOZZOLI 82, presso lo studio dell'avvocato FALCHI GIAN LUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato SIOTTO 500 PINTOR GIOVANNI, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente - " contro 0975502 INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 4865 CARLO, POTI MARIO, PASSARO MARIO, giusta delega in -1- calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avversO la sentenza n. 468/97 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 27/10/97 R.G.N. 2962/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso dell'11.6.1997 US CC ha proposto appello avverso la sentenza 12.6.1996 con la quale il Pretore di Cagliari aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere il ripristino dell'assegno ordinario di invalidità revocato dall'Inps a seguito di revisione. Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 27.10.1997, notificata l'11.6.1998, respingeva il gravame, osservando che – così - come accertato anche dal c.t.u. le originarie patologie riscontrate a carico - dell'assicurato (epatopatia cronica, nevrosi ansioso-depressiva, iptertensione arteriosa, pterigio a carico di entrambi gli occhi) avevano fatto registrare nel tempo sensibili miglioramenti rispetto all'epoca del pensionamento, sicché l'attuale invalidità non riduceva in misura superiore ai due terzi la capacità lavorativa dell'assicurato il quale era ancora in grado di continuare a svolgere la sua abituale attività lavorativa di coltivatore diretto, o altre attività confacenti, senza rischio di danno né di abnorme usura. Per la cassazione di questa sentenza il CC ha proposto ricorso affidato a due motivi. L'Inps ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo deducendo grave carenza e contraddittorietà della motivazione lamenta il ricorrente che irragionevolmente il Tribunale ha - disatteso la richiesta di rinnovazione della c.t.u., omettendo poi di valutare la sua residua capacità di lavoro, tenendo conto del quadro morboso complessivo anzichè delle singole patologie riscontrate. Il motivo è inammissibile in quanto esprime una censura del tutto generica alle valutazioni compiute da entrambi i giudici di merito, esaurendosi, quindi, in 3 una lettura alternativa delle risultanze medico legali compiutamente e adeguatamente apprezzate dalla sentenza impugnata. Con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, non avendo il Tribunale fatto applicazione delle tabelle ministeriali di cui al d.m. 5.2.1992, in base alle quali si sarebbe potuto giungere ad un calcolo di invalidità non inferiore al 72/75% . Anche questo motivo non può essere accolto in quanto infondato. Questa Corte ha in numerose altre occasioni affermato che la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione dell'art. 2 del D.Lgs 23 novembre 1988 n. 509 e dell'art. 3, terzo comma, della legge 29 dicembre 1990 n. 407, trova applicazione per stabilire l'incidenza delle infermità sulla capacità lavorativa nel settore della invalidità civile e delle relative prestazioni assistenziali, ma non ha efficacia vincolante nella diversa materia delle prestazioni previdenziali erogate dall'Inps, con l'impossibilità, pertanto, di una applicazione automatica, in tale materia, delle percentuali invalidità indicate in detta tabella (ex plurimis, Cass. 24.6.1999, n. 6544). Per quanto precede, il ricorso va respinto, con applicazione dell'art. disp.att. c,.p.c. per quanto riguarda l'esonero del soccombente dalle spese causa previdenziale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. ท Così deciso in Roma, il 24.11.2000 Il Consigliere estensore Il Presidente м. Амишный M. Phill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 2 FEB. 2001 A IL COLLABORATORE M DI CANCELLERIA E R P U S T R O C