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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/07/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1520/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott. Alberto Panu Presidente Estensore
Dott.ssa Giulia Conte Consigliera
Dott.ssa Paola Caporali Consigliera
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 1520/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. FAUSTO MALUCCHI ed elettivamente domiciliato come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
); CP_1 CodiceFiscale_2
-PARTE APPELLATA CONTUMACE-
Nonché
(P.Iva e C.F. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Niccolò Niccoli Vallesi ed elettivamente domiciliata come da procura in atti
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 289/2022 del Tribunale di Pistoia del 23.03.2022 e pubblicata il
25.03.2022; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, dato atto di quanto esposto in premessa, accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e per
l'effetto, voglia riformare la sentenza impugnata e quindi accertare e dichiarare la sig.ra CP_1
come unica responsabile nella determinazione del sinistro per cui è causa e quindi
[...]
condannare la stessa sig.ra e in persona del legale rappresentante, in CP_1 CP_2
solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, in favore del sig.
, danni che si indicano nella somma di € 332.827,61 o quella diversa somma che Parte_1
risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi del giudizio”.
Per la parte appellata ““Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di CP_2
Firenze, respingere l'appello proposto da , per la riforma della sentenza Parte_1
n.289/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia confermandola in ogni sua parte.
Vittoria di spese ed onorari del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 289/2022 del 23.03.2022 con la quale il Tribunale di Pistoia ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni, avanzata nei confronti di CP_1
e in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data
[...] CP_2
25.8.2012, danni quantificati nell'importo residuo di euro 332.827,61, o altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, già detratto l'importo di euro 77.000,00 versato ante causam dalla compagnia assicurativa, la quale aveva anche provveduto al pagamento del danno al motociclo attoreo per euro 2.125,00.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'attore ha dedotto: che, in data 25.08.2012, alle ore 16:15 circa, , alla guida del motociclo Parte_1
marca Honda Hornet, targato CW 695 63 di proprietà della sua compagna,
[...]
percorreva via Fermi, nella zona industriale di Pistoia, con direzione di Parte_2
marcia est ovest, quando, nel momento in cui stava effettuando una manovra di sorpasso, veniva urtato lateralmente dal veicolo Volkswagen Golf, targato BV 902
RC, condotto e di proprietà di che, non avvedendosi della presenza CP_1
del motociclista, si spostava repentinamente dalla propria corsia di marcia, effettuando manovra di svolta a sinistra , senza dare la precedenza, causando la caduta del motociclista, che riportava un trauma all'arto superiore destro.
Condotto subito all'Ospedale di Pistoia, gli veniva diagnosticato un “politrauma con frattura esposta di omero dx con paralisi del nervo radiale”.
Sul luogo del sinistro interveniva, subito dopo il fatto, la Polizia Stradale di Pistoia che redigeva il verbale di incidente stradale.
In seguito all'incidente, veniva sottoposto a due interventi chirurgici di Pt_1
osteosintesi, che non hanno tuttavia permesso la piena ripresa dell'uso dell'arto lesionato.
Sulla base della perizia del dott. che stimava il danno Persona_1
complessivo nel 40% da invalidità permanente ,con una temporanea di giorni 150 all'85%, di giorni 150 al 70%, di giorni 200 al 60 %, ha chiesto , quindi, al Pt_1
Tribunale civile, accertata la responsabilità di nella determinazione CP_1
del sinistro per cui è causa, la sua condanna ,unitamente alla compagnia di assicurazioni in persona del legale rappresentante, in solido tra loro, al CP_2
risarcimento dei danni e quindi al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 332.827,61 o quella diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituita in giudizio contestando an e quantum Controparte_3
dell'avversa pretesa e, in particolare, quanto al primo profilo, invocando l'applicazione del disposto dell'art. 2054 c.c. , in quanto sostiene che mancherebbe la prova di una responsabilità esclusiva o prevalente a carico della propria assicurata;
quanto al secondo profilo, ritenendo eccessivo l'importo chiesto da parte attrice e comunque già satisfattiva la somma versata ante iudicium, anche in considerazione della rendita INAIL medio tempore ricevuta dall'attore.
è rimasta contumace. CP_1
La causa è stata istruita a mezzo della prova testimoniale e di una c.t.u. medico- legale.
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 289 del 2022, esaminato il rapporto degli agenti accertatori, ascoltati in giudizio i testi e , (già sentiti Tes_1 Testimone_2
a sit dagli agenti accertatori sul luogo del sinistro) ed espletata la ctu medico legale, che ha riconosciuto una invalidità permanente nella misura del 35%, una inabilità temporanea di complessivi 600 giorni - di cui 90 al 100%, 210 al 75% e 300 al 50%
- ha quantificato il danno biologico puro in € 181.163,50, oltre alle spese mediche quantificate in € 16.961,62, , ritenendo individuabile un concorso di responsabilità nella causazione del sinistro, ha così provveduto: “1) accerta la responsabilità di parte convenuta nella causazione del sinistro per cui è lite nella misura dell'80% e la CP_1
responsabilità concorrente di parte attrice nella misura del 20%; 2) respinge la domanda risarcitoria attorea;
3) compensa le spese di lite fra le parti nella misura di 1/3, condannando parte attrice a rifondere alla convenuta costituita i restanti 2/3 Controparte_4
liquidati nell'importo di euro 8.950,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
Cpa di legge;
4) pone definitivamente a carico integrale di parte attrice le spese di c.t.u., liquidate con separata ordinanza.” Più precisamente il Tribunale ha rilevato che : “quanto alla condotta illecita di parte convenuta per non aver azionato le frecce di svolta a sinistra prima di effettuare la CP_1
manovra, il teste nulla ha detto al momento del fatto e nulla ricorda all'oggi, mentre il Tes_2
teste ha dichiarato che la conducente dell'autovettura non azionò l'indicatore di svolta: Tes_1
pertanto l'unico dato probatorio in proposito dà conto di una responsabilità della convenuta nella causazione della collisione in aderenza alla ricostruzione attorea, ciò che esclude in radice
l'invocabilità della disciplina di cui all'art. 2054 c.c.;
- quanto alla condotta tenuta dall'attore, il teste ha dichiarato che costui sopraggiungeva a Tes_2
forte velocità (cfr. verbali di s.i.t. in atti) e, come dianzi evidenziato, lo stesso ebbe a Pt_1
dichiarare di tenere una velocità vicina al limite (50 km/h) e forse poco oltre (60 km/h):
l'asserzione, come detto, riveste valenza confessoria, posto che in strade urbane il limite è di 50 km/h e che comunque, essendo incontestato e risultante ex actis che il sinistro avvenne in strada trafficata e in prossimità di intersezioni in pieno pomeriggio, anche il conducente del motociclo aveva il dovere di osservare un comportamento prudente e consono allo stato dei luoghi al di là della stretta osservanza del limite di legge, adeguando in riduzione la propria velocità alle condizioni dei luoghi e del traffico mentre, nella specie, l'attore risulta aver disatteso a tale disposizione normativa (art. 141 Codice della Strada).
Pertanto, a carico di costui è individuabile un concorso di responsabilità nella causazione del sinistro, che può quantificarsi nella misura del 20% considerata comunque ben prevalente la responsabilità dell'automobilista per aver svoltato a sinistra senza azionare il relativo indicatore di direzione.”
Alla luce di tali argomentazioni, il Tribunale, tenuto conto che parte attrice aveva ottenuto dall' Inail una rendita per infortunio in itinere pari ad € 160.256,53 e in via stragiudiziale aveva ottenuto dalla compagnia assicurativa un importo ulteriore a titolo risarcitorio, pari a complessivi euro 77.000,00, ritenendo la somma di tali importi superiore al danno biologico liquidato all'esito della ctu espletata ( euro
181.163,50), ha respinto la domanda risarcitoria attorea ed ha disposto la compensazione nella misura di 1/3 delle spese di lite, condannando parte attrice a rifondere alla convenuta i restanti 2/3.
L'appellante impugna la decisione, per i seguenti motivi:
1. Erroneità della sentenza, in ordine all'an debeatur, nella parte in cui viene attribuita una responsabilità pari al 20% a carico di , per aver Parte_3
questi violato l'art. 141 c.d.s..
2. Erroneità della sentenza, in ordine al quantum debeatur, nella parte in cui viene determinato in € 181.163,50 il danno complessivo monetario spettante a e nella parte in cui in Tribunale esclude di poter liquidare Parte_3
l'incremento di valore del punto in ragione della personalizzazione del danno.
3. Erroneità della sentenza, in ordine al quantum debeatur, nella parte in cui non viene riconosciuto, determinato e liquidato il danno morale subito da nel sinistro di causa. Parte_3
4. Erroneità della sentenza, in ordine al quantum debeatur, nella parte in cui imputa la somma di € 160.256,53 liquidata dall'Inail in forma di rendita in favore dell'attore, al risarcimento del solo danno biologico e non anche all'intervenuta incapacità lavorativa permanente del danneggiato.
In data 21/02/2024 si è costituita l' , e ha chiesto il rigetto CP_2
dell'appello, con la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del presente giudizio. Allegato il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127 ter cc.p.c.,sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio, all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. PRIMO MOTIVO DI APPELLO: l'an debeatur
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea ricostruzione della dinamica del sinistro compiuta dal primo Giudice e, nello specifico, l'errore nell'aver ritenuto che la dichiarazione del sig. fatta ai vigili urbani, subito Pt_1
dopo il sinistro, “la mia velocità era di circa 40-50 al massimo 60 chilometri” rivestisse valenza confessoria della violazione dell'art. 141 del Codice della strada, non avendo il motociclista osservato un comportamento prudente consono allo stato dei luoghi, posto che in strade urbane il limite consentito è di 50 Km/h.
Al contrario, sostiene l'appellante che dalle testimonianze in atti, e più precisamente dalla testimonianza del sig. (“avendo l'autovettura compiuto una manovra così Tes_1
imprevedibile il motociclista non ha avuto il tempo di frenare”), emerge chiaramente che la causa unica ed assorbente del sinistro sia l'improvvisa e non segnalata svolta dell'autovettura; pertanto, nessuna responsabilità può essergli imputata nel sinistro di cui è stato vittima.
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha individuato una responsabilità di pari all'80%, per non CP_1
aver azionato le frecce di svolta a sinistra prima di effettuare la manovra, causando la caduta del motociclista e provocandogli gravi lesioni, ed un concorso di responsabilità nella misura del 20% a carico del motociclista, per aver tenuto una velocità non prudenziale in relazione allo stato dei luoghi (centro abitato), in quanto un'andatura contenuta nei limiti di 50 km/h, avrebbe potuto consentire al motociclista di evitare minori conseguenze dannose. È stato in particolare precisato che l'infrazione, pur grave, commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso. Il mero accertamento da parte del giudice della colpa di uno dei conducenti, non può esonerare il giudicante dalla concreta verifica del rispetto, da parte dell'altro, di una condotta di guida corretta.
Nel caso di specie, deve ritenersi che, sulla base delle valutazioni del grado di negligenza delle condotte delle parti e della loro relazione causale rispetto al sinistro, va riconosciuta la maggiore responsabilità della nella sua CP_1
causazione , ed un concorso di colpa di seppur in percentuale minore: tale Pt_1
percentuale di responsabilità concorrente del danneggiato , che evidenzia il mancato rispetto delle regole di prudenza , non consente di accogliere la richiesta di parte appellante, volta al riconoscimento della responsabilità esclusiva di CP_1
nel verificarsi del sinistro.
[...]
La prima, infatti, deve essere ritenuta responsabile nella causazione del sinistro per non aver azionato l'indicatore di svolta a sinistra, così come riferito in maniera puntuale dal teste (sentito a sis) “Alle ore 16:15 circa del 28/08/2012 mi trovavo a percorrere la Via Fermi con direzione di marcia da Pistoia verso il Palazzetto, dove io lavoro.
Infatti mi stavo recando al lavoro ed ero un poco in ritardo. Preciso che nella corsia opposta si era formata una coda di veicoli che si trovavano o fermi oppure in lento movimento a causa del semaforo. Ho visto un motociclo nero provenire dal senso opposto di marcia rispetto al mio che stava sorpassando le auto a sinistra, rimanendo comunque nella sua semicarreggiata di pertinenza.
Ad un certo punto ho visto un'autovettura (era una Volkswagen grigia, non so dire se o CP_5
che dalla coda dei veicoli ha improvvisamente svoltato alla propria sinistra venendo a CP_6
collisione con il motociclo. L'autovettura ha poi proseguito la marcia andando ad urtare in una spider nera o blu scura parcheggiata “a pettine” sul margine sud della carreggiata davanti alla banca. Posso affermare che la conducente dell'autovettura non ha inserito l'indicatore di direzione sinistro prima di compiere la manovra e che sicuramente la stessa voleva sostare in uno stallo libero sul margine sud della carreggiata. Il conducente del motociclo si è rialzato quasi subito e, vedendo che era vivo e cosciente e che alcune persone lo stavano soccorrendo, sono ripartito per recarmi al mio posto di lavoro. Ho notato che la signora conducente dell'autovettura si trovava ancora dentro al proprio veicolo forse in stato di schok.”
D'atra parte, una corretta condotta di guida del motociclista, rispettosa dei limiti di velocità, avrebbe evitato il violento urto e lo sbalzo in avanti del conducente del motoveicolo, elementi da cui è possibile inferire per presunzioni che il motociclista non ha tenuto una velocità prudenziale e adeguata alla condizione dei luoghi e al traffico dei mezzi, conformemente al disposto dell'art. 141 cds norma che prescrive, tra l'altro, al comma 1 che “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura ,sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.”
Per tali ragioni, l'appello sul punto deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
2. SECONDO E TERZO MOTIVO DI APPELLO: il quantum debeatur: la personalizzazione del danno e il danno morale.
Debbono essere vagliate congiuntamente le censure relative alla mancata personalizzazione del danno da invalidità permanente e all'omessa liquidazione del danno morale. Entrambe, infatti, concernono voci del danno non patrimoniale diverse dal danno biologico in senso stretto, con allegazioni per lo più incentrate sulle sofferenze morali patite dal sig. Pt_1
Con il secondo motivo di appello il lamenta l'errore del primo Giudice per Pt_1
aver negato ogni forma di risarcimento del danno morale (sofferenze psicofisiche subite dal soggetto), del danno esistenziale (possibilità di godere dei piaceri della vita in modo identico a quando aveva la piena salute) e persino la maggiorazione della percentuale del punto di invalidità dovuta alla personalizzazione del danno.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta il mancato riconoscimento da parte del
Tribunale di Pistoia di alcun importo a titolo di danno morale ad un soggetto giovane, che ha subito numerosi interventi chirurgici, ha dovuto sopportare anche un dolore fisico, protrattosi ininterrottamente per quasi due anni, che ha perso l'uso di un braccio e deve vivere il resto della sua vita con questo gravissimo handicap.
Per quanto riguarda la personalizzazione del danno, il Tribunale avrebbe potuto determinarla, ma solo nel caso in cui il avesse dato la prova di circostanze Pt_1
eccezionali, giustificanti un aumento in tal senso, in quanto, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale (vedi per tutte Cass.
4.3.2021 n. 5865), “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, che rendano il danno concreto più grave di quello che le medesime lesioni avrebbero causato ad una diversa persona della stessa età, è consentito incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio”.
Risulta quindi condivisibile il percorso argomentativo seguito dal Tribunale – in alcun modo confutato con l'atto di appello – secondo cui gli elementi rilevanti ai fini della c.d. personalizzazione del danno “devono consistere, secondo il più recente insegnamento di questo giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n.
27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019)”)
Nel caso in questione non solo non vi è stata alcuna allegazione e prova in tal senso, ma le ulteriori circostanze fattuali legate alle sofferenze morali patite dal sig.
ancorché tardive perché dedotte solo nella comparsa conclusionale di primo Pt_1
grado, non avrebbero potuto comunque giustificare un aumento per la personalizzazione , proprio in quanto rientrano fra i pregiudizi che qualunque vittima che abbia sofferto delle medesime lesioni deve sopportare secondo l'id quod plerumque accidit , per cui si tratta di conseguenze già ricomprese nella liquidazione tabellare del danno.
Il motivo deve essere quindi respinto Per quanto riguarda il danno morale, invece , nell'atto di citazione parte attrice ha chiesto il risarcimento danni indicando una somma e allegando un conteggio, comprensivo dell'aumento per il danno morale, ponendo in risalto che viene richiesto anche il risarcimento per il danno morale discendente dalla tabella milanese. Sotto questo profilo, quindi, la sentenza di primo grado non può essere condivisa, in quanto la domanda per ottenere il risarcimento del danno morale è stata formulata fin dall'atto introduttivo del giudizio.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20661 del 24 luglio 2024, ha confermato la correttezza della modalità di liquidazione del danno morale attraverso il riferimento all'entità del danno biologico, al quale la sofferenza interiore patita dal danneggiato è correlata, senza che tale modalità valga a incidere o, comunque, a compromettere la netta distinzione ontologica tra le due specifiche categorie di danno (cfr. Cass. Civ. 29 settembre 2021 n. 26301; Cass. Civ. 10 novembre 2020 n.
25164).
Tale pronuncia consente di ritenere che: a) il danno morale è autonomo dal danno biologico;
b) la prova della sua esistenza può essere fornita dalle massime di comune esperienza e dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza;
c) può correttamente calcolarsi il danno morale come percentuale del danno biologico;
d) la quantificazione del danno morale non deve essere confusa con la personalizzazione, che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico.
La Corte sottolinea come “la modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico abbia ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del D.lgs. n. 209/2005; in tal senso, mentre il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico (trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi: cfr. Cass. Civ. 11 novembre 2019 n. 28989), la stessa liquidazione del danno morale conserva una sua piena autonomia e successività rispetto alla precedente personalizzazione del danno biologico, atteso che tale personalizzazione risulta specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, co. 3 C.d.A.: “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico – relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale… , può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”).
Ed invero mentre il richiamato articolo definisce, da un lato, il danno biologico come “la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane
e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, dall'altro, stabilisce che “al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico… è incrementata in via progressiva e per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione”).
Nel ribadire quanto già da tempo affermato in ordine al principio della piena autonomia del danno morale rispetto al danno biologico , la Suprema Corte ha riaffermato: “la necessità che la liquidazione di tale (autonomo) danno morale (di natura meramente interiore) non rimanga del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza, ritenendo ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato;
a dimensione eminentemente soggettiva del danno morale comporta, come diretta conseguenza, che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato”.
In ordine agli oneri di allegazione imposti alla parte, la Corte mette in risalto
“l'attenta considerazione, da parte del giudice, della categoria delle 'massime di esperienza'; la massima di esperienza, infatti – diversamente dalla categoria del fatto notorio – non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, e si pone quale regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico – ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione, atteso che la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante”.
La Corte di Cassazione afferma che: “non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere (ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita), ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito;
del resto, alla base del parametro standard di valutazione che è alla base del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute, altro non v'è se non un ragionamento presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo
l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico – relazionali, per così dire, ordinarie;
così, allo stesso modo, un attendibile criterio logico – presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute (così come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: Corte costituzionale n. 233 del 2003) è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico – relazionale conseguente alla lesione stessa (cfr.
Cass. Civ. 10 novembre 2020 n. 25164)“. Tanto premesso, quindi, considerata l'elevata entità dei postumi (35%) deve ritenersi che la parte danneggiata abbia subito un rilevante patema d'animo, unito a marcate sofferenze psicofisiche , che giustifica la liquidazione anche del danno morale sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano del 2024, vigenti al momento in cui la causa è stata trattenuta in decisione.
Si riporta il calcolo
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 33 anni
Percentuale di invalidità permanente 35%
Punto danno biologico € 5.606,21
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 2.803,11
Punto danno non patrimoniale € 8.409,32
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 210
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 300
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
€ 164.823,00 Danno biologico risarcibile
A)Danno non patrimoniale risarcibile€ 247.234,00
Invalidità temporanea totale € 10.350,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 18.112,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 17.250,00
B)Totale danno biologico temporaneo € 45.712,50
Totale generale(A+B):€ 292.946,50
3. IL QUARTO MOTIVO DI APPELLO: il danno differenziale
L'ulteriore aspetto che l'appellante contesta in punto di quantum è l'avere il
Tribunale di Pistoia ritenuto che le somme già ricevute dall' Inail e dall'assicurazione prima del giudizio fossero interamente satisfattive del danno ricevuto.
In particolare, l'appellante lamenta l'errata valutazione del calcolo del c.d. “danno biologico differenziale” spettante al nei confronti del terzo civilmente Pt_1
responsabile, che avrebbe dovuto essere calcolato sottraendo dall'ammontare complessivo del danno biologico soltanto il valore capitale della quota della rendita costituita dall'Inail, e destinata a ristorare il danno biologico, e non il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'Inail, come erroneamente ha fatto il Tribunale.
L'appello è fondato
Nel caso di infortunio non mortale, l'Inail esegue in favore della vittima quattro prestazioni principali:
- eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente, importo liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
- eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro (danno presunto juris et de jure, nel caso di invalidità eccedenti il 16%, e indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente, calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un coefficiente stabilito dall'Allegato 6 al D.M. 12 luglio 2000);
- eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza;
-si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici. L'Inail, come chiarito più volte dalla Cassazione, non indennizza il danno biologico temporaneo, non accorda alcuna personalizzazione dell'indennizzo, per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali). Ne consegue che, se l'Inail ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione, e del danno morale. Se l'Inail ha costituito in favore del danneggiato una rendita, occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa: la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente.
Nel caso di specie, quindi, per calcolare il danno biologico differenziale spettante al nei confronti del terzo civilmente responsabile, dal complessivo ammontare Pt_1
del danno biologico si sarebbe dovuto detrarre non il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL - come invece ha fatto il Tribunale - ma soltanto il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare il danno biologico. Grava sull'appellato-danneggiante l'onere di indicare e provare l'entità del lucro da compensare, quindi quale fosse l'importo oggetto di risarcimento dell'incapacità lavorativa permanente e quello residuo attribuibile al danno biologico da invalidità permanente, trattandosi di un'ipotesi di compensatio lucri cum damno. Non è stata acquisito nella vicenda in esame il prospetto delle somme erogate dall'INAIL con l'indicazione specifica delle voci di danno, necessario ai fini della compensatio lucri cum damno, per cui appare necessario rimettere la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di documentare i versamenti compiuti dall'Ente assicuratore.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente decidendo, emette la seguente sentenza parziale:
1) Respinge il primo e il secondo motivo di appello;
2) Accoglie il terzo motivo di appello e per l'effetto ridetermina la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno in euro 292.946,50.
Rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di determinare i versamenti compiuti dall'INAIL in favore della parte danneggiata.
La decisione sulle spese viene rimessa alla sentenza definitiva
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 04.10.2024 .
Il Presidente estensore
Dott. Alberto Panu
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni