Art. 5.
La Commissione di cui al precedente articolo e' nominata dal Ministro per la difesa ed e' composta come segue:
un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale delle Armi navali, presidente;
un colonnello delle Armi navali o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale delle Armi navali, membro;
un capitano di fregata e un tenente colonnello delle Armi navali, membri;
un funzionario della carriera amministrativa del l'Amministrazione centrale della Marina militare, di grado non inferiore all'8°, segretario senza voto.
La Commissione di cui al precedente articolo e' nominata dal Ministro per la difesa ed e' composta come segue:
un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale delle Armi navali, presidente;
un colonnello delle Armi navali o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale delle Armi navali, membro;
un capitano di fregata e un tenente colonnello delle Armi navali, membri;
un funzionario della carriera amministrativa del l'Amministrazione centrale della Marina militare, di grado non inferiore all'8°, segretario senza voto.