Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/1998, n. 9877
CASS
Sentenza 21 aprile 1998

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Poiché l'art. 490 cod. proc. pen. consente al giudice di disporre l'accompagnamento coattivo "dell'imputato assente o contumace, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame", lo "status" di contumace a differenza di quanto implicava l'omologo art. 429 cod. proc. pen. del 1930, non costituisce più un impedimento all'attivazione di questo strumento di coercizione processuale, avendo il legislatore inteso assicurare comunque il soddisfacimento delle esigenze probatorie alla cui tutela è predisposta la norma recata dall'art. 490, che consente l'accompagnamento quando il giudice ravvisi la necessità della presenza dell'imputato per l'assunzione di una qualsiasi prova diversa dall'esame (essendo, quest'ultimo, un mezzo di prova non coercibile). Data questa generica indicazione del legislatore circa gli atti che possono legittimare l'accompagnamento, il fatto che questo fosse sia stato disposto per effettuare una ricognizione formale, non più espletatasi dopo il riconoscimento informale, non è circostanza idonea ad invalidare quest'ultimo elemento di prova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/1998, n. 9877
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9877
    Data del deposito : 21 aprile 1998

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