Sentenza 21 aprile 1998
Massime • 1
Poiché l'art. 490 cod. proc. pen. consente al giudice di disporre l'accompagnamento coattivo "dell'imputato assente o contumace, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame", lo "status" di contumace a differenza di quanto implicava l'omologo art. 429 cod. proc. pen. del 1930, non costituisce più un impedimento all'attivazione di questo strumento di coercizione processuale, avendo il legislatore inteso assicurare comunque il soddisfacimento delle esigenze probatorie alla cui tutela è predisposta la norma recata dall'art. 490, che consente l'accompagnamento quando il giudice ravvisi la necessità della presenza dell'imputato per l'assunzione di una qualsiasi prova diversa dall'esame (essendo, quest'ultimo, un mezzo di prova non coercibile). Data questa generica indicazione del legislatore circa gli atti che possono legittimare l'accompagnamento, il fatto che questo fosse sia stato disposto per effettuare una ricognizione formale, non più espletatasi dopo il riconoscimento informale, non è circostanza idonea ad invalidare quest'ultimo elemento di prova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/1998, n. 9877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9877 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori: Udienza pubblica
Dott. Luigi Sansone Presidente del 21.4 1998
1. Dott. Ugo Scelfo Consigliere SENTENZA
2. Dott. Antonino Assennato Consigliere N. 596
3. Dott. Giorgio Colla Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N. 41652/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
FO MI, n. a Genova l'11.1.1947
avverso la sentenza in data 6 giugno 1997 della Corte di appello di Firenze Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con sentenza in data 2 aprile 1996, il Pretore di Firenze condannava FO MI alla pena di mesi due di reclusione, sostituita in lire 4.500.000 di multa ex art. 53 l. n. 689 del 1981, quale responsabile del reato di cui all'art. 361, primo e secondo comma, c.p., perché quale appuntato dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso la Stazione Carabinieri di Scandicci-Legnaia, addetto all'Ufficio Denunzie, avendo ricevuto denuncia in tre distinte occasioni del reato di maltrattamenti in famiglia da parte di IG IN, la quale aveva riferito di numerosi episodi di violenze, ingiurie e percosse da parte del marito, anche di particolare brutalità, ometteva di farne denuncia all'autorità giudiziaria (in Firenze, fino al 2 febbraio 1995).
A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 6 giugno 1997, confermava la sentenza di primo grado.
Osservava la Corte di merito, rispondendo alle censure mosse dall'imputato alla sentenza impugnata, che il riconoscimento informale del NO effettuato in udienza dalla persona offesa poteva bene essere valutato come prova della individuazione nell'imputato medesimo del dipendente dell'Arma presso cui la IG era andata a denunciare, in tre occasioni, i maltrattamenti subiti, a nulla rilevando che l'imputato fosse stato coattivamente accompagnato in udienza per la effettuazione di una ricognizione formale. Tale identificazione, d'altro canto, risultava confermata dalle stesse parziali ammissioni del NO. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, con un primo motivo, il difetto di motivazione circa le censure dedotte in appello, quali la inutilizzabilità della testimonianza de relato dell'ufficiale di p.g. MB DA (che aveva dichiarato di aver individuato nell'app. NO il pubblico ufficiale che aveva avuto contatti con la IG sulla base delle indicazioni dategli dal Maresciallo della Stazione Carabinieri di Scandicci), la mancata acquisizione di prove a discarico (tra cui il testimone SI), l'incertezza circa l'effettivo numero di episodi contestati all'imputato (date le contraddittorie risultanze dibattimentali).
Con un secondo motivo, il ricorrente si duole della mancata ritenuta inutilizzabilità della ricognizione atipica effettuata su imputato contumace: al riguardo osserva che era stato compresso l'insopprimibile suo diritto di rimanere contumace, essendo egli stato coattivamente condotto in udienza ex art. 490 c.p.p. non per il compimento della ricognizione formale, cui era finalizzato tale provvedimento coercitivo, ma per un "atto a sorpresa", e cioè per l'assunzione di una prova atipica, quale doveva ritenersi il riconoscimento informalmente effettuato dalla persona offesa. Con un terzo motivo, l'imputato deduce che anche la testimonianza del MB doveva ritenersi inutilizzabile, a norma dell'art. 195 comma 2 c.p.p., trattandosi di dichiarazioni de relato, valutate senza assumere la testimonianza della fonte diretta, il Maresciallo Comandante della Stazione, che era stato colui che aveva permesso al MB di identificare nel NO il dipendente dell'ufficio che aveva ricevuto la IG.
Infine, il ricorrente lamenta la mancata assunzione di controprove decisive: il Pretore ha assunto ex art. 507 c.p.p., su sollecitazione del pubblico ministero, la testimonianza del MB, non ammettendo, invece, sulla base di una generica valutazione di completezza dell'istruttoria dibattimentale, la testimonianza della fonte di riferimento richiesta dalla difesa a controprova, ne' quella del teste SI, richiesta dalla parte civile.
Diritto
Il ricorso è infondato.
Circa il primo motivo, in primo luogo è da osservarsi che, come meglio si vedrà appresso, la sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, non ha fondato il proprio convincimento circa la responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni del teste MB, sicché l'eccezione di inutilizzabilità delle stesse, a parte il merito, non doveva necessariamente essere presa in considerazione dai giudici di appello. Quanto alla mancata acquisizione delle pretese "controprove" e alla circostanza relativa al numero degli episodi contestati al ricorrente, è qui per il momento da rilevare, salvo quanto si dirà oltre, che la Corte di merito ha, sia pure implicitamente, risposto a tali doglianze, osservando che dalla testimonianza della persona offesa e dalle stesse ammissioni dell'imputato emergeva un quadro probatorio del tutto rassicurante in ordine alla fondatezza della ipotesi accusatoria, sicché le risultanze acquisite in primo grado non necessitavano di integrazioni istruttorie.
Con riguardo alla seconda censura, deve rilevarsi che l'art. 490 c.p.p. consente al giudice di disporre l'accompagnamento coattivo
"dell'imputato assente o contumace, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame". Lo status di contumace, dunque, a differenza di quanto implicava l'omologo art. 429 c.p.p. 1930, non costituisce più un impedimento all'attivazione di questo strumento di coercizione processuale;
sicché, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, il diritto di rimanere contumace non interferisce con l'istituto dell'accompagnamento coattivo, avendo il legislatore inteso assicurare comunque il soddisfacimento delle esigenze probatorie alla cui tutela è predisposta la norma recata dall'art. 490. Circa, poi, gli atti per il cui espletamento si può rendere necessario l'accompagnamento, è significativo che la previsione del Progetto preliminare del c.p.p., che li individuava tassativamente in atti di ricognizione o di confronto o in una perizia (v. art. 131 Prog. prel.), venne deliberatamente mutata, in sede di redazione definitiva del codice, proprio allo scopo di ampliare l'ambito di applicazione dell'istituto (v. Rel. al codice, p. 178-179), collocato, in sede dibattimentale, sub art. 490 (mentre, per l'incidente probatorio, v. art. 399 c.p.p.), che fa generico riferimento alla ravvisata necessità della presenza dell'imputato per l'assunzione di una qualsiasi prova diversa dall'esame (essendo, quest'ultimo, un mezzo di prova non coercibile). D'altro canto, il fatto che l'accompagnamento fosse stato disposto per effettuare una ricognizione formale, non più espletatasi dopo il riconoscimento informale, non è circostanza idonea ad invalidare quest'ultimo elemento di prova. Al riguardo è da chiarire che il valore probatorio del c.d. riconoscimento "informale" o "diretto" effettuato da un testimone nel corso della istruzione dibattimentale non deriva dall'essere detto atto una prova "atipica" ex art. 189 c.p.p. (che tra l'altro richiederebbe, al fine di definirne le modalità di attuazione, la previa audizione delle parti), ma dal rientrare esso nell'oggetto della normale prova testimoniale e, quindi, dalla valutazione di attendibilità da parte del giudice della dichiarazione del teste che, vedendo in dibattimento l'imputato, affermi di riconoscerlo (Cass., sez. I, 11 maggio 1992, Cannarozzo, rv. 190570; cfr. anche Cass., sez. II, 15 novembre 1996, Lombardi, rv. 208010; Cass., sez. II, 28 febbraio 1997, Falco, rv. 207410;
Cass., sez. VI, 13 marzo 1996, Pennente, rv. 204515; Cass., sez. I, 4 febbraio 1993, Maria, rv. 195958; Cass., sez. II, 11 novembre 1992, D'Amato, rv. 193500). Del tutto legittimamente, poi, è stato ritenuto dal Pretore che non fosse più utile procedere alla ricognizione formale, una volta che la persona offesa si era dichiarata certa di riconoscere nell'imputato il militare al quale essa aveva più volte denunciato i maltrattamenti subiti. In sostanza, l'esigenza di identificazione personale che aveva determinato l'ordine di accompagnamento era stata, nella valutazione del giudicante, in altro modo soddisfatta, essendo del tutto irrilevante che a tale scopo fosse stato utilizzato un veicolo probatorio (la dichiarazione testimoniale della persona offesa) diverso da quello (ricognizione formale) indicato nel provvedimento di accompagnamento.
Sul terzo motivo, va rilevato che, secondo quanto dedotto dallo stesso ricorrente, il teste MB si è limitato a precisare in qual modo era pervenuto alla identificazione del militare della Stazione dei Carabinieri al quale la IG aveva presentato le denunce di maltrattamenti, affermando che era stato il Maresciallo della Stazione a fornirgliene indicazione. Non si è trattato dunque, propriamente, di una testimonianza de relato, ma di un resoconto sull'attività di indagine direttamente svolta dall'ufficiale di polizia giudiziaria, sicché non trovava applicazione l'art. 195 c.p.p., e in particolare, il combinato disposto dei commi 1 e 3 di tale articolo, che impone al giudice, in caso di testimonianza indiretta, a pena di inutilizzabilità, di disporre, a richiesta di parte, l'assunzione della fonte testimoniale diretta. Ma, in ogni caso, come si è sopra anticipato, pur se la sentenza di primo grado ha formalmente dichiarato utilizzabile tale testimonianza, nel tessuto argomentativo di entrambe le sentenze di merito non compare alcun riferimento ad essa. Nelle sentenze si pongono a fondamento del convincimento circa l'individuazione nel NO della persona responsabile della omessa denuncia i soli elementi di prova derivanti dalla testimonianza della persona offesa nonché dal fatto che l'imputato era proprio addetto all'Ufficio Denunzie della Stazione di Scandicci ove più volte la IG si era recata per denunciare i maltrattamenti. Inoltre, la Corte di appello ha dato conto, a conforto ulteriore del proprio convincimento, delle parziali ammissioni dell'imputato circa contatti avuti con la persona offesa e con la madre di questa. La doglianza si rivela dunque, sotto questo profilo, inammissibile, in quanto basata su un aspetto che non ha influito sulla decisione impugnata ne' su quella di primo grado. Quanto all'ultimo motivo di gravame, se è vero in linea di diritto che in caso di assunzione di nuove prove d'ufficio ex art.507 c.p.p. deve riconoscersi alla parte il diritto ad eventuali prove contrarie (cfr. Cass., sez. un., 6 novembre 1992, Martin, rv. 191606;
Cass., sez. VI, 26 giugno 1997, Abatini, rv. 208817), nella specie la testimonianza del Maresciallo della Stazione di Scandicci non costituiva propriamente una prova "contraria" rispetto alla testimonianza del MB, e comunque tale aspetto deve ritenersi superato, tenuto conto del fatto che, come si è detto, detta fonte di prova non è stata posta a base del convincimento dei giudici di merito. Del tutto infondata, poi, è la censura con riferimento alla denegata ammissione del teste SI, che, come risulta dallo stesso atto di ricorso era stata sollecitata dalla parte civile e non dall'imputato.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorre te al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 1998