Sentenza breve 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 23/01/2026, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00452/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06292/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso, numero di registro generale 6292 del 2025, proposto da:
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS- – -OMISSIS-, di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi l.r.p.t., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione:
del PEI consegnato il 21.10.2025 nella parte in cui dispone, senza alcuna ragionevole motivazione, un numero di ore di sostegno pari a 22 rispetto alle 40 ore settimanali della classe in palese violazione della patologia risultante dalle certificazioni mediche;
del verbale del GLO, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dei ricorrenti;
nonché di tutti gli atti connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, di estremi sconosciuti attraverso i quali l'Amministrazione ha autorizzato le modalità di gestione delle assegnazioni delle ore e insegnanti di sostegno, e pertanto anche dei provvedimenti autorizzatori delle assegnazioni disposti dall'ufficio scolastico regionale;
nonché degli atti e dei verbali assunti dal Gruppo di Lavoro per l'Handicap ad oggi ignoti che non tiene conto della situazione di handicap grave in cui versa il minore;
previa declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno titolato e specializzato per l'intero orario di frequenza scolastica in grado di poter realizzare l'inclusione scolastica necessaria per un adeguato apprendimento;
nonché per la declaratoria dell'obbligo in capo alle amministrazioni intimate di assegnare un insegnante di sostegno titolato e specializzato in grado di poter realizzare l'inclusione scolastica necessaria per un adeguato apprendimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che con ordinanza collegiale, n. 8351 del 17.12.2025, la Sezione così provvedeva, circa il ricorso in epigrafe:
“Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato che sussistono seri dubbi in ordine alla ammissibilità ed alla procedibilità, comunque, del ricorso, giacché lo stesso appare un duplicato del ricorso n. 5970/2025 R.G., ove è stata accolta l’istanza cautelare e rinviata la trattazione del merito all’u.p. del 3.12.2026;
Ritenuto di dover assegnare alle parti venti giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie, vertenti su quest'unica questione e di rinviare in prosieguo alla camera di consiglio specificata in dispositivo;
Riservata, all’esito, ogni decisione su rito, merito e spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) assegna alle parti venti giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla questione, indicata in parte motiva.
Rinvia, in prosieguo, alla camera di consiglio del 21.01.2026”;
Rilevato che parte ricorrente depositava memoria sulla questione sopra specificata, in data 4.01.2026, nei seguenti termini:
“In adempimento alla richiesta istruttoria di codesto Giudicante con la presente si espone quanto segue. I ricorrenti hanno previamente proposto, nei confronti della stessa Amministrazione resistente e in relazione ai medesimi provvedimenti oggetto di impugnazione, un ricorso giurisdizionale iscritto al n. RG 5972/2025, ritualmente depositato, in data 7 novembre 2025 mediante il sistema di deposito telematico, con regolare instaurazione del rapporto processuale. Successivamente a tale primo deposito, il fascicolo relativo al ricorso RG 5972/2025 non risultava allo scrivente legale rinvenibile sul portale telematico, e, pertanto, al solo fine di evitare qualsiasi rischio di decadenza e di garantire comunque la piena tutela giurisdizionale dei ricorrenti, si è provveduto, in via meramente prudenziale, ad un nuovo deposito dell’atto introduttivo, che è stato iscritto a ruolo con distinto numero RG 6292/2025. All’esito di successive verifiche, il ricorso RG 5972/2025 è risultato regolarmente presente, depositato e pendente avanti al TAR Campania. Il raffronto tra il ricorso RG 5970/2025 ed il ricorso RG 6292/2025 evidenzia la loro completa identità soggettiva ed oggettiva: in entrambi i procedimenti le parti sono le stesse (-OMISSIS- e -OMISSIS- quali ricorrenti e la medesima Amministrazione resistente), i provvedimenti amministrativi impugnati coincidono, così come coincidono il petitum e la causa petendi, risultando identiche le censure formulate e le domande proposte. Ne discende che il procedimento RG 6292/2025 costituisce un mero duplicato formale del ricorso RG 5970/2025, che è il primo giudizio instaurato ed è tuttora pendente. Pertanto la tutela giurisdizionale dei ricorrenti risulta già pienamente assicurata nel proce3dimento 5970/2025 e difetta qualsiasi interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio iscritto rg 6292/2025. Tutto ciò premesso, i ricorrenti -OMISSIS- e -OMISSIS-, come in atti rappresentati e difesi, chiedono che il TAR Campania, preso atto che il presente procedimento RG 6292/2025 costituisce un duplicato del ricorso RG 5970/2025 – già ritualmente depositato in data 7 novembre 2025 e tuttora pendente, con identità di parti, oggetto, petitum e causa petendi – voglia disporre la cancellazione della causa RG 6292/2025 dal ruolo, mantenendo in trattazione il solo ricorso originario RG 5970/2025, con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese, che si chiede siano integralmente compensate in considerazione della natura meramente tecnica e non abusiva della duplicazione”;
Rilevato che all’udienza in camera di consiglio del 21.01.2026 il Tribunale avvertiva le parti, ex art. 73 c.p.a., della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse e dava avviso della pronuncia di sentenza ex art. 60 c.p.a.
Rilevato che il ricorso può essere effettivamente definito con sentenza breve che lo dichiari improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, rappresentando lo stesso una duplicazione di altro ricorso, n. 5970/2025 R.G., come confermato da parte ricorrente, in tal modo dovendosi tra l’altro intendere la richiesta di “cancellazione” della presente causa dal ruolo, in quanto seguita da ulteriori richieste relative alla compensazione delle spese processuali, piuttosto compatibili con una pronuncia in rito, definitoria della lite;
Rilevato che, in effetti, nulla deve disporsi quanto alle spese processuali suddette, stante la mancata costituzione in giudizio delle Amministrazioni Scolastiche intimate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Nulla per le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.