Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/04/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 4666 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4666 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente sulla separazione consensuale su ricorso congiunto
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Frattamaggiore (NA) alla via XXXI Maggio n. 15, presso lo studio dell'avvocato Arturo Casaburi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Frattamaggiore (NA) alla via II Trav. Via Mazzini n. 19, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Giordano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
1
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 04.02.2025 per la comparizione figurata delle parti, le stesse hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e dunque di separarsi alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto del 30.11.2024, sulla premessa di aver contratto matrimonio in data
29.04.1973, le parti hanno introdotto ricorso congiunto per ottenere la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
Il PM in data 3.02.2025 con proprio visto nulla ha opposto.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 04.02.2025, i ricorrenti hanno prodotto dichiarazioni sottoscritte con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e di confermare la volontà di ottenere l'omologa della separazione alle condizioni indicate nel ricorso. Dunque, il Giudice delegato ha rimesso il fascicolo al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, il ricorso dà conto dell'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.
3. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, qui integralmente riportate: “A. I coniugi espressamente acconsentono alla loro separazione personale. Gli stessi vivranno separatamente, nel mutuo rispetto, libero ognuno di fissare la propria dimora e residenza dove meglio credono, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio con reciproca autorizzazione a recarsi all'estero ed a ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio. B. La casa coniugale ed i suoi arredi, è da
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ritenersi assegnata alla IG.ra non avendo la stessa altre soluzioni Parte_1
abitative nella quale abiterà unitamente ai figli , Persona_1 Persona_2
e . C. Il IG. verserà, entro il Persona_3 Persona_4 Controparte_1
giorno 25 di ogni mese, l'assegno di mantenimento di €. 250,00
(duecentocinquanta/00) per IG.ra . Per quanto riguarda Parte_1 Per_1
benché non ancora economicamente autosufficiente, la stessa svolge lavori
[...]
saltuari che le consentono di vivere dignitosamente;
D. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio. E. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicarsi entro il termine di giorni dieci dall'udienza presidenziale l'avvenuto ed eventuale cambiamento di residenza o di domicilio (ex art. 6 comma 12 L. 01.12.1970 n. 898).”
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
4. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1
c.c. e omologa le condizioni di cui al ricorso;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396
(Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Frattamaggiore (NA) nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 55, P. II, Serie A, Anno 1973);
c) nulla dispone per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di conIGlio del 17.04.2025.
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Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Anna Scognamiglio
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