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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 17/07/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N.640/2022
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al RG n.640/2022
Tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Pantosti del foro di Spoleto ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Foligno, Corso Cavour n.84, come da procura in calce all'atto di appello Appellante
e
, in persona del legale rappresentante pro- tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Briziarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Perugia, via XX Settembre n.13/H, come da delega a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.855/2022 resa dal Tribunale di Perugia
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“A- IN VIA PRELIMINARE: disporre la sospensione con decreto inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado n. 855/2022 emessa dal Tribunale di Perugia, Giudice dott.ssa. Lavanga, rep.
1883/2022, resa nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 111793/2011, depositata e pubblicata in data
14/06/2022, non notificata, ravvisandosi nel caso di specie, per tutte le ragioni sopra dedotte, i “gravi
e fondati motivi” previsti dall'art. 28 c.p.c. ovvero, in via subordinata fissare ex art. 351, comma 3, c.p.c. apposita udienza innanzi al Collegio per la discussione sull'inibitoria della citata sentenza, prima dell'udienza di comparizione parti già fissata dall'appellante alla data del 13/03/2023.
B- NEL MERITO SULLA DOMANDA PROPOSTA DALL'ATTORE
Principalmente Previo accertamento e declaratoria dei vizi della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 - 99 c.p.c.; 132 c.p.c. - 118 disp att. c.p.c.; artt. 115-116 c.p.c così come dedotti al paragrafo I dei motivi lettere a) e b) del presente atto di appello, dichiarare la nullità della sentenza
e per l'effetto, decidendo nel merito, in totale riforma della sentenza appellata: -Accertata la responsabilità della società RI (già per i fatti volontari e Controparte_1 Controparte_2 dolosi di cui in narrativa in ordine al danneggiamento del transito stradale demaniale rendendolo inservibile, dichiarare il diritto del signor al risarcimento del danno ex art. 2043 Parte_1
c.c. e per l'effetto in accoglimento della domanda attorea di risarcimento del danno avanzata nel CP_ giudizio di primo grado;
-condannare la RI (già a Controparte_1 Controparte_2 risarcire all'attore tutti danni diretti ed indiretti, subiti e subendi quantificati per le ragioni di cui alla narrativa in euro 669.038,91 o in quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo o comunque dai singoli esborsi come specificamente indicati, -condannare in ogni caso la soc. RI ( Controparte_1 [...]
, al pagamento delle spese e competenze professionali di entrambi i gradi di Controparte_4 giudizio
C- IN VIA GRADATA Ritenere fondati i motivi di appello esposti con il presente gravame al paragrafo I dei motivi lettere c) e d) e in totale riforma della sentenza impugnata -Accertata la responsabilità della società (già per i fatti volontari e Controparte_1 Controparte_2 dolosi di cui in narrativa in ordine al danneggiamento del transito stradale demaniale rendendolo inservibile, dichiarare il diritto del signor al risarcimento del danno ex art. 2043 Parte_1
c.c. e per l'effetto in accoglimento della domanda attorea di risarcimento del danno avanzata nel CP_ giudizio di primo grado: -condannare la RI (già a Controparte_1 Controparte_2 risarcire all'attore tutti danni diretti ed indiretti, subiti e subendi quantificati per le ragioni di cui alla narrativa in euro 669.038,91 o in quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo o comunque dai singoli esborsi come specificamente indicati, -condannare in ogni caso la soc. ( Controparte_1 [...]
, al pagamento delle spese e competenze professionali di entrambi i gradi di Controparte_4 giudizio
D- IN OGNI CASO SULLE DOMANDE RICONVENZIONALI DELLA
CONVENUTA Principalmente -Previo accertamento e declaratoria dei vizi della sentenza impugnata sul punto per violazione degli artt. 132, co.2, n. 4 cpc in relazione all'art. 118 disp att. c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c nonché in relazione agli artt. 1383 cc. 2058 cc e art. 101 cpc - così come dedotti al paragrafo II dei motivi lettere a) e b), dichiarare la nullità della sentenza e per l'effetto, decidendo nel merito, in totale riforma della sentenza appellata sul punto: -Respingere la domanda riconvenzionale di condanna al ripristino dello stato dei luoghi antecedente agli interventi effettuati nell'estate del 2008 al prezzo indicato nel computo metrico, allegato G, alla comparsa di costituzione
e risposta, pari ad euro 255.027,48, pronunciata nei confronti del signor;
-confermare Parte_1 la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata dalla convenuta nonché la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. -condannare in ogni caso la soc. (gia , al pagamento delle spese e Controparte_1 Controparte_2 competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio
E- IN VIA GRADATA
-Ritenere fondati i motivi di appello esposti con il presente gravame al paragrafo II dei motivi lettere
c), d), e), f), g), e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata sul punto -Respingere la domanda riconvenzionale di condanna al ripristino dello stato dei luoghi antecedente agli interventi effettuati nell'estate del 2008 al prezzo indicato nel computo metrico, allegato G, alla comparsa di costituzione e risposta, pari ad euro 255.027,48, pronunciata nei confronti del signor Parte_1
-confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata dalla convenuta nonché la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
-condannare in ogni caso la soc. ( , al pagamento Controparte_1 Controparte_4 delle spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
Per Controparte_5
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Perugia adita ogni avversa richiesta, istanza e deduzione disattesa così provvedere: - previo rigetto dell'avversa istanza di sospensione (sub A) dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e, nella denegata ipotesi di conferma dell'ordinanza di sospensione emessa inaudita altera parte il 28.11.2023, previa revoca del relativo provvedimento I)
Nel merito, rigettare l'appello e tutte le domande proposte dal Sig. , sia in via principale Parte_1 che in via gradata, sub B,C,D,E poiché inaccoglibili ed infondate per i motivi in fatto e diritto meglio esposti in premessa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza N. 855/2022 emessa dal
Giudice del Tribunale di Perugia, Dott.ssa Lavanga il 9/14.06.2022.
In ogni caso, con vittoria di spese funzioni ed onorari del presente giudizio” Con ordinanza del 20/3/23 veniva accolta l'istanza del di sospensione dell'esecutività della Pt_1 sentenza impugnata. Successivamente, in data 23/5/24, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc ma poi essendo stata trasferito, prima della camera di consiglio, uno dei componenti del Collegio cui la causa era stata rimessa, appunto, per la decisione, si rendeva necessaria la sua rimessione sul ruolo, a seguito della quale la stessa veniva nuovamente introitata per la decisione, con ordinanza in data 7/5/25, con Collegio in diversa composizione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato interponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n.855/22 con cui il Tribunale di Perugia aveva rigettato la domanda risarcitoria da lui proposta nei confronti della per aver distrutto nell'ottobre del 2008, mediante Controparte_5 aratura, una stradina vicinale situata nella proprietà di quest'ultima a lui necessaria per il passaggio di mezzi voluminosi e pesanti di cantiere diretti presso il suo terreno ove era in costruzione un immobile ed aveva, di contro, accolto la domanda riconvenzionale con cui la convenuta, sul presupposto per cui tale stradina in realtà non esisteva ma era stata abusivamente realizzata con interventi posti in essere dal per sua comodità, aveva invece richiesto la sua condanna al Pt_1 ripristino dello stato in cui si trovava la parte del suo terreno anteriormente a tali interventi, posti in essere da esso appellante nell'estate del 2008, ripristino implicante lavori del costo di euro
255.027,48. Spiegava, più in particolare, il che in data 5/4/08 aveva stipulato un contratto di Pt_1 appalto con la ditta Rossi Costruzioni, da lui incaricata di costruire una casa di civile abitazione su un terreno di sua proprietà sito in Foligno, frazione Treggio, specificando che per accedere a tale terreno - cosa che, dopo la firma del predetto contratto, aveva subito iniziato a fare l'appaltatrice per predisporre gli allacci del cantiere e portare i primi macchinari – lui aveva sempre utilizzato una stradina vicinale situata all'interno di altro terreno di proprietà della e che Controparte_5 si dipartiva dalla strada comunale entrando in tale terreno e raggiungendo poi a monte le proprietà di altri frontisti tra cui esso appellante;
quest'ultimo deduceva che il cantiere era quindi stato subito avviato ed i lavori erano iniziati e proseguiti per tutta l'estate del 2008 sino a quando, in data 11/10/08 aveva scoperto (avendo ricevuto una segnalazione in tal senso) che alcuni operai della società avevano effettuato delle lavorazioni sul terreno di questa che avevano distrutto la strada CP_1 vicinale in questione non consentendo più il passaggio dei mezzi della ditta appaltatrice e bloccando così i lavori. Per tale motivo egli – continuava il – aveva proposto contro l'odierna appellata Pt_1 un ricorso possessorio al fine di ottenere la sua reintegra deducendo il possesso, da parte sua, di una servitù di passaggio sul vecchio tracciato distrutto, giudizio che però si era concluso con il rigetto del suo ricorso e del suo successivo reclamo non avendo il Tribunale ritenuto dimostrato il predetto possesso di servitù di passaggio in suo favore.
Evidenziava quindi il di aver poi promosso il presente giudizio chiedendo il risarcimento di Pt_1 tutti i danni da lui subiti a causa dell'eliminazione del predetto passaggio, deducendo di aver accertato, a seguito dell'acquisizione di informazioni e documenti, che il passaggio in questione era una stradina vicinale ad uso pubblico - per l'esattezza il tratto sostitutivo di una precedente vicinale poco distante che era stata distrutta dalla stessa per realizzare un invaso artificiale - censita CP_1 come tale nelle mappe del Comune di Foligno e facente parte del relativo demanio sicché egli aveva diritto uti cives di utilizzare tale stradina, con la conseguenza che la distruzione del suo tratto iniziale ad opera della società comportava l'obbligo della stessa di risarcire tutti i danni così a lui CP_1 cagionati: danni consistiti nell'impossibilità di portare avanti l'appalto per la costruzione di una casa sul suo terreno e corrispondenti alle spese da lui inutilmente sopportate per i contributi versati per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alle sanzioni applicate a suo carico (quando, all'inizio dell'estate del 2008, aveva solo cercato di ripulire il tracciato dalla vegetazione spontanea che lo aveva in parte reso di difficile utilizzo), alle spese legali del giudizio possessorio, all'importo che aveva dovuto versare alla promissaria acquirente dell'immobile ove abitava (compromesso in vendita dalla moglie proprietaria dello stesso, in vista del loro programmato trasferimento nel CP_6 nuovo immobile mai realizzato a causa della condotta della società in seguito a CP_1 transazione del giudizio dal quella intentato per mancato trasferimento definitivo della casa oggetto del contratto preliminare, ai danni morali riportati per non aver potuto realizzare la nuova costruzione dopo aver avviato i lavori nonché all'impossibilità di riprendere l'attività redditizia di coltivazione degli ulivi del suo terreno, abbattuti in gran numero per fare posto al cantiere: il tutto per un totale di euro 669.038,91.
Dava poi atto che si era costituita in I grado la società deducendo che la stradina di cui CP_1 parlava esso altro non era stata che un semplice sentiero boschivo insistente nella sua proprietà, Pt_1 impercorribile per lunghi tratti compreso quello iniziale per cui è causa e che esso appellante aveva abusivamente trasformato in un passaggio utile a consentirvi il transito dei mezzi della ditta appaltatrice che doveva lavorare nel suo terreno, così di fatto occupando una parte della sua proprietà privata, che lei aveva invece avuto tutto il diritto di arare;
dava poi atto che la convenuta aveva asserito che non vi era mai stato altro passaggio ad uso pubblico da lei soppresso per realizzare un invaso ed in sostituzione del quale da anni sarebbe stata creata la stradina oggetto di causa, in realtà a suo dire da lui aperta nell'estate del 2008 per crearsi un comodo passaggio per i mezzi del suo cantiere e che essa aveva anche aggiunto che lui avrebbe ben potuto far transitare i mezzi dell'appaltatrice sulla strada vicinale del Treggio che, dipartendosi anch'essa dalla strada comunale MA vecchia e dopo essere passata all'interno dell'omonimo, piccolo, centro abitato raggiungeva, da altra parte, il terreno dell'odierno appellante. Riferiva, ancora, che la Società aveva anche contestato sia l'an CP_1 che il quantum dei danni da lui dedotti chiedendo il rigetto della sua domanda e che aveva spiegato domanda riconvenzionale per ottenere la sua condanna al ripristino dello stato del terreno antecedente agli interventi abusivi da lui posti in essere.
Dava quindi atto che il Tribunale di Perugia aveva così statuito: “Respinge le domande formulate dall'attore. In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condanna al Parte_1 ripristino dello stato dei luoghi antecedente agli interventi effettuati nell'estate del 2008 al prezzo indicato nel computo metrico, allegato G, alla comparsa di costituzione e risposta, pari a €
255.027,48. Tutte le altre domande sono respinte. Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
(già liquidate in complessivi € 20.000,00 per competenze Controparte_5 Controparte_2 professionali, oltre accessori sulle somme soggette per legge.”.
Ciò posto, con il primo motivo di appello il deduceva la nullità della sentenza per violazione Pt_1 dell'art.112 cpc non essendovi stata corrispondenza tra quanto da lui richiesto con la sua domanda e l'oggetto della motivazione del Tribunale, che aveva interpretato la domanda in termini di merito possessorio (seguente al ricorso sommario in precedenza da lui intentato, di cui sopra) anziché, come in effetti era, quale domanda di risarcimento danni conseguenti alla condotta illecita ex art.2043 cc della società convenuta. Con il secondo motivo, poi, il deduceva il carattere meramente Pt_1 apparente della motivazione resa dal primo Giudice, che aveva ritenuto di fondare la propria decisione sui “documenti acquisiti” e sulle “prove testimoniali assunte nella fase cautelare” senza però spiegare di quali prove esattamente si trattasse e quale ne fosse stato l'esatto oggetto. Con il terzo motivo censurava la sentenza impugnata deducendo l'omessa decisione, anche incidentale, su punti decisivi della controversia, con particolare riguardo al carattere demaniale della strada vicinale in questione, su cui nulla detto Giudice aveva argomentato nonostante l'ampia documentazione proveniente dal in cui si dava atto del carattere demaniale della stradina e nonostante le Controparte_7 dichiarazioni testimoniali che avevano dato atto dell'esistenza, da decenni, di quel tracciato. Il Pt_1 ribadiva poi la responsabilità dell'odierna appellata ai sensi dell'art.2043 cc e la sussistenza di tutti i danni già allegati in I grado e concludeva come sopra.
Si costituiva anche in questa sede la osservando che la sentenza di I grado Controparte_5 CP_1 risultava corretta ed ampiamente motivata avendo accertato che il nell'estate del 2008 aveva Pt_1 abusivamente aperto una pista all'interno della sua proprietà – in corrispondenza della quale v'era in precedenza null'altro che un piccolo sentiero boschivo impercorribile, lungo il cui tratto v'erano anche vecchi edifici fatiscenti intorno ai quali essa appellata, per motivi di sicurezza, aveva apposto delle recinzioni, poi divelte dal - per crearsi un passaggio verso il cantiere avviato sul suo Pt_1 terreno;
evidenziava come tutto ciò fosse stato in precedenza accertato in sede possessoria dal
Tribunale di Perugia che aveva negato il possesso, in capo all'appellante, di una servitù di passaggio sul fondo di essa e deduceva che, del resto, la controparte disponeva di altra strada che CP_1 passava all'interno della frazione di Treggio e che raggiungeva poi anch'essa il suo fondo. Tali conclusioni – puntualizzava la società – discendevano dall'attento esame, da parte del CP_1
Tribunale, di tutto il corredo probatorio acquisito in I grado sicché, per quanto detto appunto, erano infondati sia il primo che il secondo motivo di appello. Evidenziava inoltre che la pista che si era aperto il non era affatto il tratto sostitutivo di una precedente strada demaniale situata poco Pt_1 distante, essendo il tratto indicato dalla controparte quale precedente tratto demaniale null'altro che un sentiero ormai in disuso da decenni e impercorribile in ragione della vegetazione che lo copriva e dell'accumulo, lungo il suo percorso, di acqua stagnante, aggiungendo che tutto ciò era ben rappresentato dalle planimetrie prodotte in atti ed era stata accertato anche dal CTU in I grado. Del resto – sottolineava l'appellata – il Tribunale aveva anche accolto la sua domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna del a rimettere in pristino stato i luoghi stante l'abusività del suo Pt_1 intervento. Evidenziava infine la totale infondatezza della domanda risarcitoria dallo stesso proposta sia per insussistenza dell'an che per mancanza di ogni prova in ordine ai danni asseritamente subiti: precisava al riguardo che gi oneri di urbanizzazione pagati attenevano comunque ad opere che il Pt_1 potrebbe tuttora sempre realizzare, nulla impedendogli di portare avanti il cantiere, che era assurda la sua pretesa di porre a carico di essa le sanzioni applicate a suo carico in ragione della sua CP_1 condotta abusiva e che era del tutto infondata anche la sua richiesta di essere rimborsato delle spese processuali sostenute in sede possessoria ove aveva perso la causa;
quanto poi ai 95.000,00 euro da lui richiesti per essere rimborsato del prezzo della transazione stipulata da sua moglie con la promissaria acquirente della sua casa di abitazione, l'appellata osservava anzitutto che lui non era stato parte di quella transazione (sottoscritta, appunto, dalla moglie) ed osservava che comunque il preliminare azionato dalla promissaria acquirente in realtà non aveva alcuna data certa;
aggiungeva che poi i danni annoverati dal quali conseguenze dell'interruzione del contratto di appalto erano Pt_1 rimasti indimostrati, senza considerare quanto già detto circa il fatto che l'appalto poteva ancora essere portato a termine, ed evidenziava infine l'insussistenza di ogni prova in punto di danno morale o di pregressi redditi derivanti dalla coltivazione degli ulivi sul fondo poi destinato al cantiere.
Concludeva quindi come sopra.
La Corte osserva che l'appello è fondato in parte. Va anzitutto accolto il primo motivo, con il quale il ha dedotto l'erronea qualificazione della Pt_1 sua domanda da parte del Tribunale (con conseguente assorbimento del secondo motivo di appello posto che le valutazioni istruttorie compiute dal primo Giudice in relazione ad una domanda erroneamente qualificata non potrebbero comunque essere tenute in considerazione): ed invero quest'ultimo ha rigettato la sua domanda spiegando che non risultava provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art.1140 cc, norma che prevede che “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”, per poi giungere, dopo aver dato atto delle risultanze dell'istruttoria svolta, alla conclusione che “Non può dunque configurarsi un diritto di parte attrice alla reintegrazione nel possesso del diritto di servitù di passaggio sul tratto di strada di cui è causa . . . . .”. Dunque il Tribunale ha ritenuto che la domanda proposta in questo giudizio dal integrasse il c.d. merito possessorio seguente alla fase Pt_1 possessoria sommaria che si era in precedenza conclusa con il rigetto del corrispondente ricorso del rigetto poi confermato in sede di reclamo. Tuttavia la domanda proposta da quest'ultimo nel Pt_1 presente giudizio era tutt'altra giacché nelle conclusioni dell'atto di citazione in I grado lo stesso, dopo aver richiesto di accertare tutte le circostanze su dedotte in merito alla sua necessità di utilizzare la stradina vicinale in questione stante l'impossibilità di transitare con mezzi pesanti lungo la diversa via che passa all'interno del centro abitato di Treggio, chiedeva “considerato che il comportamento della in ordine al danneggiamento del transito stradale ha reso inservibile l'accesso Controparte_2 stesso ponendo con ciò in essere un comportamento doloso ed illecito ex art.2043 cc;
condannare la società oggi a risarcire all'attore tutti i danni diretti Controparte_2 Controparte_5
e indiretti, subiti e subendi che così e allo stato si quantificano . . . . . .”: con ciò esercitando chiaramente non certo una domanda di merito possessorio, volta cioè ad ottenere in un giudizio a cognizione piena l'accertamento degli stessi fatti oggetto della precedente fase possessoria sommaria, ma una domanda risarcitoria, di natura petitoria, volta ad ottenere una condanna della controparte al pagamento di tutti gli importi corrispondenti ai danni asseritamente subiti per effetto della dedotta distruzione, da parte della convenuta, del tracciato esistente sul proprio terreno. Peraltro la causa petendi della domanda proposta in questa sede dal non era in alcun modo legata alla circostanza, Pt_1 di fatto, di non aver più potuto usufruire del precedente passaggio da lui (secondo le tesi esposte in sede possessoria) in passato utilizzato, ma era fondata sul suo dedotto diritto (eventualmente anche solo presente e futuro) di utilizzo di quel tracciato uti cives, poiché si trattava di un tracciato demaniale in quanto sostitutivo di precedente tracciato soppresso sempre dalla società ne consegue CP_1 che l'accertamento dell'elemento dato dal suo dedotto precedente, pacifico, utilizzo di quel tracciato si pone al di fuori del nucleo dei fatti rilevanti in questa sede, dove occorre invece accertare se il pur ove non avesse mai utilizzato prima dell'estate del 2008 quel passaggio, ne aveva Pt_1 comunque diritto uti cives in ragione della destinazione di quella strada vicinale all'uso pubblico.
Nessuna interferenza, dunque, poteva porsi fra gli esiti della precedente fase possessoria – in cui il ricorso del era stato rigettato in quanto le risultanze istruttorie erano state convergenti “nel far Pt_1 ritenere che gli accessi del sul fondo della , lungi dal rappresentare esternazione Pt_1 CP_2 di un pregresso e duraturo possesso, avevano semmai concretizzato essi stessi un arbitrario mutamento dello stato dei luoghi . . . . . . . (nessuna risultanza istruttoria testimonia infatti un uso più risalente del fondo dell'odierna resistente)”- ed il presente giudizio, in cui un precedente possesso del passaggio, o meno, da parte del è questione che non rientra tra gli elementi costitutivi della Pt_1 domanda risarcitoria qui in esame. Del tutto errata, pertanto, la qualificazione della domanda data del Tribunale e le conseguenze che dalla stessa ne erano derivate.
Ciò posto, andrà accolto il terzo motivo di appello: l'erronea qualificazione della domanda da parte del Tribunale aveva evidentemente fatto sì che la sentenza impugnata non contenesse alcuna valutazione in merito all'ampio materiale probatorio prodotto, ai fini del presente giudizio petitorio, dal e volto a dimostrare che il passaggio in questione era in realtà una stradina vicinale di natura Pt_1 demaniale - in quanto sostitutiva di un precedente tratto demaniale soppresso dalla medesima appallata per creare, in quel punto, un bacino artificiale - e quindi destinata all'uso pubblico: elemento che, unitamente a quello dell'asserita distruzione di una parte di tale stradina ad opera della società
dimostrerebbe la dedotta responsabilità aquiliana di quest'ultima. CP_1
Per meglio chiarire tutte le circostanze rilevanti in relazione all'accertamento dello stato dei luoghi può utilmente farsi riferimento (tra le planimetrie prodotte in atti) alla planimetria di cui all'allegato n.2 al primo elaborato peritale della CTU espletata in I grado, sia per la sua chiarezza che in relazione all'imparzialità del soggetto, il perito d'ufficio, da cui proviene: su tale planimetria viene rappresentata in verde la strada comunale “MA vecchia” che, in corrispondenza di una intersezione ad angolo retto diveniva un tratto della strada vicinale del Treggio, che costeggiava la proprietà della società e dal quale, si dipartiva originariamente (come si vedrà molti anni CP_1 addietro) un tratto di strada demaniale che è quello evidenziato in celeste nella planimetria del CTU in esame e che conduceva dal punto A al punto B: l'attore aveva sostenuto che tale tratto della vicinale era stato da molti anni soppresso ad opera dell'odierna appellante che aveva realizzato, nell'area ricompresa fra detto tratto celeste e quello in rosso (tratto C-B) rappresentato sulla planimetria, ossia il preteso tratto sostitutivo per cui è causa, un bacino artificiale che aveva inglobato il precedente tracciato A-B.
Il si rammenta, aveva dedotto la sua necessità di utilizzare il tratto in rosso per raggiungere la Pt_1 sua proprietà poiché, a tal fine, egli doveva dapprima raggiungere il punto indicato nella planimetria come punto E, per poi proseguire oltre sull'ulteriore tratto di strada, non quello evidenziato in giallo ma quello che prosegue verso la parte alta della planimetria tra le particelle 137 e 174 ed oltre, sino ad arrivare al suo terreno. Al riguardo va subito rilevato che l'odierno appellante aveva anche dimostrato che la ditta cui aveva appaltato la costruzione del suo nuovo fabbricato non poteva passare con i propri grossi automezzi di cantiere (autobetoniera, palificatrice, autopompa) per l'ulteriore tracciato – quello evidenziato in giallo nella planimetria in esame – che, secondo l'appellata, avrebbe dovuto seguire per raggiungere il cantiere e che passava, in un tratto, attraverso il piccolo centro abitato della frazione di Treggio: trattasi del tracciato, come già detto evidenziato in giallo, che si diparte della strada comunale MA HI (in corrispondenza del punto 14 indicato sulla planimetria) e che conduce al punto E provenendo dalla parte opposta di quella rivendicata dal Pt_1
(tratto C-B-E) e passando, proprio poco prima di raggiungere il punto E tra i piccoli fabbricati visibili, in grigio, sulla planimetria. Ed invero l'odierno appellante aveva dedotto che nel tratto interno alla frazione di Treggio quella stradina si restringe molto dovendo incunearsi tra vecchi fabbricati sorti a pochissima distanza l'uno dall'altro: e tale situazione il l'aveva dimostrata, producendo le Pt_1 fotografie di cui agli allegati n.13.2, 13.3 e 13.4 del fascicolo di I grado ove può vedersi come a malapena in quel tratto riesca, con difficoltà, a passare una normale macchina;
l'osservazione di tali fotografie – che è rimasto incontestato che rappresentavano il tratto evidenziato in giallo nel punto in cui attraversa la frazione di Treggio – porta ad escludere con certezza che in quegli angusti vicoli potessero passare, come detto, autobetoniere, autopompe o i larghi cingolati delle palificatrici.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla società la ditta incaricata dal non CP_1 Pt_1 poteva seguire il percorso in giallo. Né poteva seguire l'ulteriore tragitto indicato, durante alcune trattative intercorse fra le parti, dall'odierna appellata giacché al riguardo il aveva Controparte_7 espresso parere negativo (cfr. relativa nota del agli atti). CP_7
Tutto ciò posto l'attore in I grado aveva prodotto ampia documentazione da cui risulta che in origine esisteva il percorso demaniale evidenziato in celeste, che successivamente lo stesso era stato inglobato in un bacino artificiale realizzato dalla società e che esso era stato, già da diversi CP_1 decenni, sostituito dal tratto C-B evidenziato in rosso per cui è causa;
al riguardo sono infatti dirimenti le foto aeree reperite dal e tempestivamente prodotte in questo giudizio innanzi al Tribunale: Pt_1 quest'ultimo aveva infatti depositato n. 3 fotografie aeree dell'Istituto Geografico Militare di Firenze
e della Compagnia Generale Riprese aeree Fontana Parma degli anni 1954-1977-1993 (doc.24-25-
50), nonché n. 3 ortofoto della Regione dell'Umbria anno 1993 volo 1985; anno 2000 volo 1999
2000; anno 2005 volo 2005 (doc.57); rilievi fotogrammetrici anno 1972 Ente Autonomo Bonifica
Irrigazione Volorizzazione Fondiaria doc. 54 – 54/A – 54/B – 54/C – 54/D – 54/E – 54/F – 54/G) e n. 11 fotografie che evidenziavano lo stato dei luoghi (doc. 25 bis-ter-quater-quinquies-sexties).
Dall'esame di tale materiale fotografico emerge in effetti anzitutto l'originaria esistenza del passaggio evidenziato in celeste nella planimetria: al riguardo appare particolarmente chiaro il doc.50 (foto aerea del I.G.M. risalente al 1954) ove può distinguersi il tratto “celeste” che si diparte, con andamento obliquo rispetto alla stradina su cui si trova l'accesso (punto A sulla planimetria;
chiaramente distinguibile anche la forma dell'attuale particella di proprietà della . Dalla CP_1 foto di cui al doc.25, foto aerea del I.G.M. del 1977, emerge invece evidente l'esistenza già in quell'anno del tratto “rosso” C-B: si nota infatti l'invaso artificiale, uno dei cui bordi di fatto coincide con l'andamento del vecchio tracciato A-B, ed il più nuovo tracciato C-B, ben visibile in quanto di colore molto chiaro (quasi bianco) come la stradina da cui si diparte e chiaramente riconoscibile in quello evidenziato in rosso nella planimetria del CTU in quanto, come quest'ultimo, perpendicolare
(contrariamente al vecchio tratto A-B) alla stradina di accesso da cui si diparte.
Orbene l'odierno appellante aveva anche depositato in I grado una serie di provvedimenti del
[...]
in cui si dava atto del carattere demaniale, ad uso pubblico, della vicinale in questione: CP_7 nell'ordinanza n. 342 del 18/6/09 (cfr. doc.58 di parte attrice) emessa a seguito del sopralluogo in data 13/10/08 richiesto dal all'esito della soppressione, mediante aratura, del primo tratto della Pt_1 vicinale e corredata da una planimetria nella quale il tratto in questione veniva evidenziato con la lett.B), si specificava che con la lettera A dell'allegata planimetria veniva individuato il tracciato demaniale originario e con la lettera B il tracciato sostitutivo (quindi anch'esso demaniale); preso poi atto che “il tratto di viabilità B, oggetto di accertamento, sostitutivo di quello indicato in mappa (A), risulta soppresso mediante movimento terra” si ordinava alla società appellata (all'epoca denominata di sospendere immediatamente qualsiasi attività interessante l'area in questione;
Controparte_2 nella successiva raccomandata del 22/3/11 il diffidava la società a ripristinare CP_7 CP_1 immediatamente il collegamento soppresso “stante il carattere di uso pubblico della viabilità interessata”(cfr. doc.56). L'ampia documentazione depositata in questo giudizio dimostra dunque che il tracciato in questione c'era già da molti anni, per quanto probabilmente non frequentemente utilizzato, e che dunque il non lo aveva abusivamente creato, avendo solo provveduto a Pt_1 ripristinare i tratti coperti da sterpaglie nel momento in cui aveva dovuto utilizzarlo per far sì che i grossi mezzi della ditta appaltatrice potessero raggiungere il suo fondo senza incontrare le strettoie del centro abitato della frazione di Treggio.
Debbono poi rammentarsi le significative dichiarazioni rese innanzi al primo Giudice dal teste in servizio presso il Corpo forestale, il quale, premesso di essersi occupato delle Testimone_1 indagini riguardanti la lavorazione di una strada vicinale, aveva riferito di aver verificato che quella vicinale esisteva, prima dell'aratura effettuata dalla società da oltre 20 anni, aggiungendo CP_1 che il primo tratto non esisteva più – ciò che corrisponde a quanto sopra evidenziato in merito all'avvenuta soppressione del tratto colorato in celeste nella planimetria del CTU – poiché “era stato inglobato nella proprietà privata di c'era anche un laghetto”, e che “il secondo tratto era CP_1 di uso pubblico in quanto unico accesso alla vicinale era stato arato, la strada al momento dell'accertamento non era più presente, vi era solo un canaletto di scolo delle acque meteoriche.
Preciso che prima dell'aratura la strada del secondo tratto era visibile, preciso che ci transitavano con la jeep di servizio, ricordo che venivano anche elevate multe per abbandono di rifiuti, in quanto la strada era percorribile, il suolo era in terra battuta, come il resto della vicinale” (cfr. deposizione del teste all'udienza del 23/5/16 innanzi al Tribunale). Come si può comprendere, anche tale Tes_1 deposizione conferma le tesi di parte appellante circa la pregressa (prima cioè dell'aratura) esistenza del “secondo tratto” (per intenderci quello colorato in rosso nella planimetria del CTU, oggetto del contendere) che era da tempo di uso pubblico in quanto (all'esito della soppressione del primo tratto) era l'unico accesso all'altra vicinale che a sua volta si collegava alla strada comunale MA vecchia.
Tale deposizione peraltro è corroborata anche dalle dichiarazioni del teste , dipendente Tes_2 della Rossi Costruzioni, che ha ricordato che prima dell'aratura i mezzi della ditta passavano per il Co tratto in rosso per raggiungere il terreno del né sono emersi elementi attendibili in Pt_1 contrario, posto che, degli altri testi escussi, alcuni non erano a conoscenza dello stato dei luoghi precedente l'aratura ed uno, (che ha dichiarato che la strada in questione era in gran Tes_3 parte coperta da vegetazione e che non era percorribile con camion in tutti i suoi tratti), non ha comunque fornito elementi certi a dimostrazione dell'impossibilità di percorrere quel tratto, magari ripulendolo un po' dalla vegetazione in eccesso, come ha sostenuto di aver fatto il senza Pt_1 considerare che trattasi di un teste che, in quanto dipendente di altra società legata alla
[...]
non risulta del tutto equidistante dalle parti in causa. CP_9
L'istruttoria svolta nel presente giudizio petitorio ha dunque dimostrato che l'aratura posta in essere dalla società aveva soppresso un tratto di strada vicinale che, per quanto ricompreso CP_1 all'interno della sua proprietà, era adibito ad uso pubblico (né ovviamente una tale destinazione della strada poteva essere condizionata dalla maggiore o minore frequenza che di tale uso i proprietari frontisti avessero fatto in passato o facessero nel periodo immediatamente precedente alla sua soppressione), con conseguente illiceità della condotta pacificamente posta in essere dall'odierna appellata: ne consegue anzitutto l'insussistenza dell'obbligo del di “ripristino dello stato dei Pt_1 luoghi antecedente agli interventi effettuati nell'estate 2008” obbligo (peraltro individuato dal primo
Giudice in termini oltremodo generici) che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto esistente con accoglimento della corrispondente domanda riconvenzionale della domanda in realtà CP_1 infondata. Dall'illiceità della condotta dell'odierna appellata discende poi, di contro, la sua obbligazione risarcitoria nei confronti del per i danni dallo stesso subiti, solo una piccola parte dei quali, Pt_1 però, sono stati dimostrati in giudizio. Si osserva al riguardo che tali sono certamente quelli corrispondenti ai contributi da lui versati per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (non essendo stato in alcun modo dimostrato dall'appellata che egli potrebbe in qualunque momento proseguire i lavori sul suo terreno giacché non risulta la disponibilità in suo favore di altro passaggio utile per il transito dei grossi mezzi di cantiere su indicati) per un totale di euro 14.763,73 (cfr. quietanze di versamento di cui ai docc. da 4 a 11 allegati al fascicolo di parte del . Pt_1
Risultano poi certamente sostenuti i costi delle foto aeree prodotte in sede istruttoria, per un totale di euro 177,72 (cfr. docc. 42, 42 bis e 42 ter).
L'odierno appellante non aveva invece depositato alcuna documentazione idonea a dimostrare che sul suo terreno, prima che egli dovesse estirpare 50 piante di ulivo per far posto al cantiere, la coltivazione di tali ulivi gli procurasse un reddito annuo di circa 90-100 kg di olive, per un guadagno pari ad euro 2.400,00 ogni tre stagioni;
altrettanto indimostrato è rimasto il dedotto esborso di euro
15.000,00 per riposizionamento cantiere, maggiorato di ulteriori euro 5.000,00 per le relative attività burocratiche, così come risulta solo allegato, senza alcuna dimostrazione, il dedotto danno per euro
36.000,00 per mancato utilizzo dell'immobile non più realizzato: in merito risulta prodotta solo una stima proveniente da un'agenzia immobiliare effettuata sulla sola base di un progetto mai realizzato e, come tale, inidonea a provare alcunché.
Privi di ogni dimostrazione, e solo labialmente e del tutto genericamente allegati, gli ulteriori danni richiesti “per attività ulteriori di costi d'appalto conseguenti all'entrata in vigore della legge sulla sicurezza”, “per predisposizione di un nuovo contratto di appalto a prezziario regionale maggiore” o comunque in quanto “conseguenti all'interruzione del contratto di appalto” – agli atti v'è solo una missiva della Rossi Costruzioni in data 13/10/08 (cfr. doc.27) in cui questa si riservava di richiedere al i danni conseguenti all'impossibilità di portare avanti l'appalto ma nulla è dato sapere circa Pt_1 una effettiva, successiva, richiesta di tali danni e di un qualunque pagamento per tale ragione effettuato dall'appellante - nonché quelli “a titolo di danno morale per il disagio conseguente all'illecito comportamento della ”, quest'ultimo fondato su certificati medici piuttosto CP_2 generici e comunque inidonei a dimostrare il nesso eziologico tra lo stato depressivo o ansioso riscontrato in alcuni periodi a carico del (in teoria anche riconducibile a molte altre possibili Pt_1 cause) e la mancata esecuzione dell'appalto per la costruzione dell'immobile sul suo terreno.
I docc. 40 e 41, poi, rappresentano solo delle parcelle emesse dai geometri e ma non CP_10 Pt_2
v'è agli atti prova di alcun pagamento al riguardo. Quanto ai costi sostenuti per la ripulitura del primo tratto della strada vicinale del Treggio, prima dell'aratura effettuata dalla società trattasi CP_1 di spese non causate da quest'ultima (che non aveva ancora posto in essere alcuna condotta sul passaggio in questione) e che pertanto non debbono essere da questa risarcite;
le spese legali conseguenti alla soccombenza nel giudizio possessorio, poi, erano dipese dall'infondatezza di quel ricorso per assenza dei relativi presupposti, circostanza certo non addebitabile alla controparte.
Discorso più articolato va fatto infine in relazione alla voce di danno, pari ad euro 95.000,00, che il ha dedotto con riferimento all'importo da lui sborsato in sede di transazione con la promissaria Pt_1 acquirente della sua casa di abitazione – in cui viveva con la moglie proprietaria di tale CP_6 casa, che l'aveva compromessa in vendita in vista della realizzazione del nuovo immobile sul terreno in questione, nel quale lei ed il si sarebbero trasferiti – non più alienata proprio a causa Pt_1 dell'impossibilità di portare avanti l'appalto per la costruzione della nuova casa: la promissaria acquirente, non avendo ottenuto la stipula del contratto definitivo, con atto di citazione (cfr. doc.35) notificato il 15/10/10 aveva infatti convenuto in giudizio la al fine di sentir accertare il suo CP_6 inadempimento agli obblighi nascenti dal contratto preliminare ed ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni da lei subiti;
in data 19/10/10, poi, dopo 4 giorni dalla notifica di tale citazione, le parti avevano transatto la lite (cfr. doc.36) con previsione del pagamento, in favore della promissaria acquirente, della somma di euro 95.000,00, che sarebbe stata sborsata dal (cfr. Pt_1 assegno in atti di cui al doc.37). Orbene, osserva la Corte che, in disparte la singolarità rappresentata dalla circostanza dell'avvenuto raggiungimento e sottoscrizione di un accordo transattivo a soli 4 giorni di distanza dal ricevimento della notifica dell'atto di citazione, non sussiste il nesso eziologico fra l'esborso della predetta somma e la condotta della società chiamata a risarcire tale CP_1 danno al che aveva dovuto pagare la transazione sottoscritta dalla moglie: ed invero Pt_1 quest'ultima si era obbligata contrattualmente, con il preliminare, al trasferimento della proprietà del suo immobile mediante stipula del contratto definitivo sicché avrebbe dovuto comunque dare seguito agli impegni assunti, non condizionati (nessuna condizione in tal senso si legge infatti nel contratto preliminare: cfr. doc.30) alla realizzazione del nuovo immobile sul terreno del marito;
per quanto certamente potesse essere comprensibile, in via di fatto, che quest'ultimo e la non avendo più CP_6 potuto trasferirsi nell'immobile che avrebbe dovuto essere costruito sul terreno vicino Treggio, abbiano preferito allora restare nella loro vecchia casa coniugale, resta il fatto che questa era in precedenza stata promessa in vendita ad un terzo e tale impegno doveva evidentemente essere adempiuto, semmai con trasferimento dei coniugi presso un terzo immobile (che avrebbero potuto acquistare ad esempio con il prezzo ricevuto dalla alla stipula del definitivo, o prendendo CP_11 temporaneamente una casa in locazione, o quant'altro). In ogni caso l'inadempimento contrattuale, non necessitato, della nei confronti della è elemento che interrompe il nesso CP_6 CP_11 eziologico fra la condotta illecita della società ai danni del e l'esborso da questi CP_1 Pt_1 sostenuto per pagare la transazione stipulata dalla moglie con la promissaria acquirente della loro casa coniugale.
Il totale dei danni risarcibili in favore del per quanto sin qui detto, ammonta dunque ad euro Pt_1
14.941,45, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla data degli esborsi e sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza, per entrambi i gradi a carico della società e si liquidano CP_1 come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, della sua media complessità e dell'assenza in questa sede della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
In riforma della sentenza impugnata:
- in parziale accoglimento della domanda proposta da , condanna la società agricola Parte_1 al pagamento della somma di euro 14.941,45 oltre interessi da calcolarsi a Controparte_1 decorrere dalle date dei singoli esborsi e sino al saldo;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla società nei confronti del CP_1 Pt_1
- condanna l'odierna appellata alla rifusione delle spese processuali sostenute dal sia in I Pt_1 grado – che si liquidano in euro 382,00 per spese ed euro 22.457,00 per compenso professionale – sia in II grado – che si liquidano in euro 2.529,00 per spese ed euro 17.179,00 per compenso professionale – oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- resteranno altresì a carico della società appellata le già liquidate spese di CTU in I grado.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 3/7/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al RG n.640/2022
Tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Pantosti del foro di Spoleto ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Foligno, Corso Cavour n.84, come da procura in calce all'atto di appello Appellante
e
, in persona del legale rappresentante pro- tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Briziarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Perugia, via XX Settembre n.13/H, come da delega a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.855/2022 resa dal Tribunale di Perugia
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“A- IN VIA PRELIMINARE: disporre la sospensione con decreto inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado n. 855/2022 emessa dal Tribunale di Perugia, Giudice dott.ssa. Lavanga, rep.
1883/2022, resa nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 111793/2011, depositata e pubblicata in data
14/06/2022, non notificata, ravvisandosi nel caso di specie, per tutte le ragioni sopra dedotte, i “gravi
e fondati motivi” previsti dall'art. 28 c.p.c. ovvero, in via subordinata fissare ex art. 351, comma 3, c.p.c. apposita udienza innanzi al Collegio per la discussione sull'inibitoria della citata sentenza, prima dell'udienza di comparizione parti già fissata dall'appellante alla data del 13/03/2023.
B- NEL MERITO SULLA DOMANDA PROPOSTA DALL'ATTORE
Principalmente Previo accertamento e declaratoria dei vizi della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 - 99 c.p.c.; 132 c.p.c. - 118 disp att. c.p.c.; artt. 115-116 c.p.c così come dedotti al paragrafo I dei motivi lettere a) e b) del presente atto di appello, dichiarare la nullità della sentenza
e per l'effetto, decidendo nel merito, in totale riforma della sentenza appellata: -Accertata la responsabilità della società RI (già per i fatti volontari e Controparte_1 Controparte_2 dolosi di cui in narrativa in ordine al danneggiamento del transito stradale demaniale rendendolo inservibile, dichiarare il diritto del signor al risarcimento del danno ex art. 2043 Parte_1
c.c. e per l'effetto in accoglimento della domanda attorea di risarcimento del danno avanzata nel CP_ giudizio di primo grado;
-condannare la RI (già a Controparte_1 Controparte_2 risarcire all'attore tutti danni diretti ed indiretti, subiti e subendi quantificati per le ragioni di cui alla narrativa in euro 669.038,91 o in quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo o comunque dai singoli esborsi come specificamente indicati, -condannare in ogni caso la soc. RI ( Controparte_1 [...]
, al pagamento delle spese e competenze professionali di entrambi i gradi di Controparte_4 giudizio
C- IN VIA GRADATA Ritenere fondati i motivi di appello esposti con il presente gravame al paragrafo I dei motivi lettere c) e d) e in totale riforma della sentenza impugnata -Accertata la responsabilità della società (già per i fatti volontari e Controparte_1 Controparte_2 dolosi di cui in narrativa in ordine al danneggiamento del transito stradale demaniale rendendolo inservibile, dichiarare il diritto del signor al risarcimento del danno ex art. 2043 Parte_1
c.c. e per l'effetto in accoglimento della domanda attorea di risarcimento del danno avanzata nel CP_ giudizio di primo grado: -condannare la RI (già a Controparte_1 Controparte_2 risarcire all'attore tutti danni diretti ed indiretti, subiti e subendi quantificati per le ragioni di cui alla narrativa in euro 669.038,91 o in quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo o comunque dai singoli esborsi come specificamente indicati, -condannare in ogni caso la soc. ( Controparte_1 [...]
, al pagamento delle spese e competenze professionali di entrambi i gradi di Controparte_4 giudizio
D- IN OGNI CASO SULLE DOMANDE RICONVENZIONALI DELLA
CONVENUTA Principalmente -Previo accertamento e declaratoria dei vizi della sentenza impugnata sul punto per violazione degli artt. 132, co.2, n. 4 cpc in relazione all'art. 118 disp att. c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c nonché in relazione agli artt. 1383 cc. 2058 cc e art. 101 cpc - così come dedotti al paragrafo II dei motivi lettere a) e b), dichiarare la nullità della sentenza e per l'effetto, decidendo nel merito, in totale riforma della sentenza appellata sul punto: -Respingere la domanda riconvenzionale di condanna al ripristino dello stato dei luoghi antecedente agli interventi effettuati nell'estate del 2008 al prezzo indicato nel computo metrico, allegato G, alla comparsa di costituzione
e risposta, pari ad euro 255.027,48, pronunciata nei confronti del signor;
-confermare Parte_1 la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata dalla convenuta nonché la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. -condannare in ogni caso la soc. (gia , al pagamento delle spese e Controparte_1 Controparte_2 competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio
E- IN VIA GRADATA
-Ritenere fondati i motivi di appello esposti con il presente gravame al paragrafo II dei motivi lettere
c), d), e), f), g), e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata sul punto -Respingere la domanda riconvenzionale di condanna al ripristino dello stato dei luoghi antecedente agli interventi effettuati nell'estate del 2008 al prezzo indicato nel computo metrico, allegato G, alla comparsa di costituzione e risposta, pari ad euro 255.027,48, pronunciata nei confronti del signor Parte_1
-confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata dalla convenuta nonché la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
-condannare in ogni caso la soc. ( , al pagamento Controparte_1 Controparte_4 delle spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
Per Controparte_5
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Perugia adita ogni avversa richiesta, istanza e deduzione disattesa così provvedere: - previo rigetto dell'avversa istanza di sospensione (sub A) dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e, nella denegata ipotesi di conferma dell'ordinanza di sospensione emessa inaudita altera parte il 28.11.2023, previa revoca del relativo provvedimento I)
Nel merito, rigettare l'appello e tutte le domande proposte dal Sig. , sia in via principale Parte_1 che in via gradata, sub B,C,D,E poiché inaccoglibili ed infondate per i motivi in fatto e diritto meglio esposti in premessa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza N. 855/2022 emessa dal
Giudice del Tribunale di Perugia, Dott.ssa Lavanga il 9/14.06.2022.
In ogni caso, con vittoria di spese funzioni ed onorari del presente giudizio” Con ordinanza del 20/3/23 veniva accolta l'istanza del di sospensione dell'esecutività della Pt_1 sentenza impugnata. Successivamente, in data 23/5/24, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc ma poi essendo stata trasferito, prima della camera di consiglio, uno dei componenti del Collegio cui la causa era stata rimessa, appunto, per la decisione, si rendeva necessaria la sua rimessione sul ruolo, a seguito della quale la stessa veniva nuovamente introitata per la decisione, con ordinanza in data 7/5/25, con Collegio in diversa composizione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato interponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n.855/22 con cui il Tribunale di Perugia aveva rigettato la domanda risarcitoria da lui proposta nei confronti della per aver distrutto nell'ottobre del 2008, mediante Controparte_5 aratura, una stradina vicinale situata nella proprietà di quest'ultima a lui necessaria per il passaggio di mezzi voluminosi e pesanti di cantiere diretti presso il suo terreno ove era in costruzione un immobile ed aveva, di contro, accolto la domanda riconvenzionale con cui la convenuta, sul presupposto per cui tale stradina in realtà non esisteva ma era stata abusivamente realizzata con interventi posti in essere dal per sua comodità, aveva invece richiesto la sua condanna al Pt_1 ripristino dello stato in cui si trovava la parte del suo terreno anteriormente a tali interventi, posti in essere da esso appellante nell'estate del 2008, ripristino implicante lavori del costo di euro
255.027,48. Spiegava, più in particolare, il che in data 5/4/08 aveva stipulato un contratto di Pt_1 appalto con la ditta Rossi Costruzioni, da lui incaricata di costruire una casa di civile abitazione su un terreno di sua proprietà sito in Foligno, frazione Treggio, specificando che per accedere a tale terreno - cosa che, dopo la firma del predetto contratto, aveva subito iniziato a fare l'appaltatrice per predisporre gli allacci del cantiere e portare i primi macchinari – lui aveva sempre utilizzato una stradina vicinale situata all'interno di altro terreno di proprietà della e che Controparte_5 si dipartiva dalla strada comunale entrando in tale terreno e raggiungendo poi a monte le proprietà di altri frontisti tra cui esso appellante;
quest'ultimo deduceva che il cantiere era quindi stato subito avviato ed i lavori erano iniziati e proseguiti per tutta l'estate del 2008 sino a quando, in data 11/10/08 aveva scoperto (avendo ricevuto una segnalazione in tal senso) che alcuni operai della società avevano effettuato delle lavorazioni sul terreno di questa che avevano distrutto la strada CP_1 vicinale in questione non consentendo più il passaggio dei mezzi della ditta appaltatrice e bloccando così i lavori. Per tale motivo egli – continuava il – aveva proposto contro l'odierna appellata Pt_1 un ricorso possessorio al fine di ottenere la sua reintegra deducendo il possesso, da parte sua, di una servitù di passaggio sul vecchio tracciato distrutto, giudizio che però si era concluso con il rigetto del suo ricorso e del suo successivo reclamo non avendo il Tribunale ritenuto dimostrato il predetto possesso di servitù di passaggio in suo favore.
Evidenziava quindi il di aver poi promosso il presente giudizio chiedendo il risarcimento di Pt_1 tutti i danni da lui subiti a causa dell'eliminazione del predetto passaggio, deducendo di aver accertato, a seguito dell'acquisizione di informazioni e documenti, che il passaggio in questione era una stradina vicinale ad uso pubblico - per l'esattezza il tratto sostitutivo di una precedente vicinale poco distante che era stata distrutta dalla stessa per realizzare un invaso artificiale - censita CP_1 come tale nelle mappe del Comune di Foligno e facente parte del relativo demanio sicché egli aveva diritto uti cives di utilizzare tale stradina, con la conseguenza che la distruzione del suo tratto iniziale ad opera della società comportava l'obbligo della stessa di risarcire tutti i danni così a lui CP_1 cagionati: danni consistiti nell'impossibilità di portare avanti l'appalto per la costruzione di una casa sul suo terreno e corrispondenti alle spese da lui inutilmente sopportate per i contributi versati per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alle sanzioni applicate a suo carico (quando, all'inizio dell'estate del 2008, aveva solo cercato di ripulire il tracciato dalla vegetazione spontanea che lo aveva in parte reso di difficile utilizzo), alle spese legali del giudizio possessorio, all'importo che aveva dovuto versare alla promissaria acquirente dell'immobile ove abitava (compromesso in vendita dalla moglie proprietaria dello stesso, in vista del loro programmato trasferimento nel CP_6 nuovo immobile mai realizzato a causa della condotta della società in seguito a CP_1 transazione del giudizio dal quella intentato per mancato trasferimento definitivo della casa oggetto del contratto preliminare, ai danni morali riportati per non aver potuto realizzare la nuova costruzione dopo aver avviato i lavori nonché all'impossibilità di riprendere l'attività redditizia di coltivazione degli ulivi del suo terreno, abbattuti in gran numero per fare posto al cantiere: il tutto per un totale di euro 669.038,91.
Dava poi atto che si era costituita in I grado la società deducendo che la stradina di cui CP_1 parlava esso altro non era stata che un semplice sentiero boschivo insistente nella sua proprietà, Pt_1 impercorribile per lunghi tratti compreso quello iniziale per cui è causa e che esso appellante aveva abusivamente trasformato in un passaggio utile a consentirvi il transito dei mezzi della ditta appaltatrice che doveva lavorare nel suo terreno, così di fatto occupando una parte della sua proprietà privata, che lei aveva invece avuto tutto il diritto di arare;
dava poi atto che la convenuta aveva asserito che non vi era mai stato altro passaggio ad uso pubblico da lei soppresso per realizzare un invaso ed in sostituzione del quale da anni sarebbe stata creata la stradina oggetto di causa, in realtà a suo dire da lui aperta nell'estate del 2008 per crearsi un comodo passaggio per i mezzi del suo cantiere e che essa aveva anche aggiunto che lui avrebbe ben potuto far transitare i mezzi dell'appaltatrice sulla strada vicinale del Treggio che, dipartendosi anch'essa dalla strada comunale MA vecchia e dopo essere passata all'interno dell'omonimo, piccolo, centro abitato raggiungeva, da altra parte, il terreno dell'odierno appellante. Riferiva, ancora, che la Società aveva anche contestato sia l'an CP_1 che il quantum dei danni da lui dedotti chiedendo il rigetto della sua domanda e che aveva spiegato domanda riconvenzionale per ottenere la sua condanna al ripristino dello stato del terreno antecedente agli interventi abusivi da lui posti in essere.
Dava quindi atto che il Tribunale di Perugia aveva così statuito: “Respinge le domande formulate dall'attore. In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condanna al Parte_1 ripristino dello stato dei luoghi antecedente agli interventi effettuati nell'estate del 2008 al prezzo indicato nel computo metrico, allegato G, alla comparsa di costituzione e risposta, pari a €
255.027,48. Tutte le altre domande sono respinte. Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
(già liquidate in complessivi € 20.000,00 per competenze Controparte_5 Controparte_2 professionali, oltre accessori sulle somme soggette per legge.”.
Ciò posto, con il primo motivo di appello il deduceva la nullità della sentenza per violazione Pt_1 dell'art.112 cpc non essendovi stata corrispondenza tra quanto da lui richiesto con la sua domanda e l'oggetto della motivazione del Tribunale, che aveva interpretato la domanda in termini di merito possessorio (seguente al ricorso sommario in precedenza da lui intentato, di cui sopra) anziché, come in effetti era, quale domanda di risarcimento danni conseguenti alla condotta illecita ex art.2043 cc della società convenuta. Con il secondo motivo, poi, il deduceva il carattere meramente Pt_1 apparente della motivazione resa dal primo Giudice, che aveva ritenuto di fondare la propria decisione sui “documenti acquisiti” e sulle “prove testimoniali assunte nella fase cautelare” senza però spiegare di quali prove esattamente si trattasse e quale ne fosse stato l'esatto oggetto. Con il terzo motivo censurava la sentenza impugnata deducendo l'omessa decisione, anche incidentale, su punti decisivi della controversia, con particolare riguardo al carattere demaniale della strada vicinale in questione, su cui nulla detto Giudice aveva argomentato nonostante l'ampia documentazione proveniente dal in cui si dava atto del carattere demaniale della stradina e nonostante le Controparte_7 dichiarazioni testimoniali che avevano dato atto dell'esistenza, da decenni, di quel tracciato. Il Pt_1 ribadiva poi la responsabilità dell'odierna appellata ai sensi dell'art.2043 cc e la sussistenza di tutti i danni già allegati in I grado e concludeva come sopra.
Si costituiva anche in questa sede la osservando che la sentenza di I grado Controparte_5 CP_1 risultava corretta ed ampiamente motivata avendo accertato che il nell'estate del 2008 aveva Pt_1 abusivamente aperto una pista all'interno della sua proprietà – in corrispondenza della quale v'era in precedenza null'altro che un piccolo sentiero boschivo impercorribile, lungo il cui tratto v'erano anche vecchi edifici fatiscenti intorno ai quali essa appellata, per motivi di sicurezza, aveva apposto delle recinzioni, poi divelte dal - per crearsi un passaggio verso il cantiere avviato sul suo Pt_1 terreno;
evidenziava come tutto ciò fosse stato in precedenza accertato in sede possessoria dal
Tribunale di Perugia che aveva negato il possesso, in capo all'appellante, di una servitù di passaggio sul fondo di essa e deduceva che, del resto, la controparte disponeva di altra strada che CP_1 passava all'interno della frazione di Treggio e che raggiungeva poi anch'essa il suo fondo. Tali conclusioni – puntualizzava la società – discendevano dall'attento esame, da parte del CP_1
Tribunale, di tutto il corredo probatorio acquisito in I grado sicché, per quanto detto appunto, erano infondati sia il primo che il secondo motivo di appello. Evidenziava inoltre che la pista che si era aperto il non era affatto il tratto sostitutivo di una precedente strada demaniale situata poco Pt_1 distante, essendo il tratto indicato dalla controparte quale precedente tratto demaniale null'altro che un sentiero ormai in disuso da decenni e impercorribile in ragione della vegetazione che lo copriva e dell'accumulo, lungo il suo percorso, di acqua stagnante, aggiungendo che tutto ciò era ben rappresentato dalle planimetrie prodotte in atti ed era stata accertato anche dal CTU in I grado. Del resto – sottolineava l'appellata – il Tribunale aveva anche accolto la sua domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna del a rimettere in pristino stato i luoghi stante l'abusività del suo Pt_1 intervento. Evidenziava infine la totale infondatezza della domanda risarcitoria dallo stesso proposta sia per insussistenza dell'an che per mancanza di ogni prova in ordine ai danni asseritamente subiti: precisava al riguardo che gi oneri di urbanizzazione pagati attenevano comunque ad opere che il Pt_1 potrebbe tuttora sempre realizzare, nulla impedendogli di portare avanti il cantiere, che era assurda la sua pretesa di porre a carico di essa le sanzioni applicate a suo carico in ragione della sua CP_1 condotta abusiva e che era del tutto infondata anche la sua richiesta di essere rimborsato delle spese processuali sostenute in sede possessoria ove aveva perso la causa;
quanto poi ai 95.000,00 euro da lui richiesti per essere rimborsato del prezzo della transazione stipulata da sua moglie con la promissaria acquirente della sua casa di abitazione, l'appellata osservava anzitutto che lui non era stato parte di quella transazione (sottoscritta, appunto, dalla moglie) ed osservava che comunque il preliminare azionato dalla promissaria acquirente in realtà non aveva alcuna data certa;
aggiungeva che poi i danni annoverati dal quali conseguenze dell'interruzione del contratto di appalto erano Pt_1 rimasti indimostrati, senza considerare quanto già detto circa il fatto che l'appalto poteva ancora essere portato a termine, ed evidenziava infine l'insussistenza di ogni prova in punto di danno morale o di pregressi redditi derivanti dalla coltivazione degli ulivi sul fondo poi destinato al cantiere.
Concludeva quindi come sopra.
La Corte osserva che l'appello è fondato in parte. Va anzitutto accolto il primo motivo, con il quale il ha dedotto l'erronea qualificazione della Pt_1 sua domanda da parte del Tribunale (con conseguente assorbimento del secondo motivo di appello posto che le valutazioni istruttorie compiute dal primo Giudice in relazione ad una domanda erroneamente qualificata non potrebbero comunque essere tenute in considerazione): ed invero quest'ultimo ha rigettato la sua domanda spiegando che non risultava provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art.1140 cc, norma che prevede che “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”, per poi giungere, dopo aver dato atto delle risultanze dell'istruttoria svolta, alla conclusione che “Non può dunque configurarsi un diritto di parte attrice alla reintegrazione nel possesso del diritto di servitù di passaggio sul tratto di strada di cui è causa . . . . .”. Dunque il Tribunale ha ritenuto che la domanda proposta in questo giudizio dal integrasse il c.d. merito possessorio seguente alla fase Pt_1 possessoria sommaria che si era in precedenza conclusa con il rigetto del corrispondente ricorso del rigetto poi confermato in sede di reclamo. Tuttavia la domanda proposta da quest'ultimo nel Pt_1 presente giudizio era tutt'altra giacché nelle conclusioni dell'atto di citazione in I grado lo stesso, dopo aver richiesto di accertare tutte le circostanze su dedotte in merito alla sua necessità di utilizzare la stradina vicinale in questione stante l'impossibilità di transitare con mezzi pesanti lungo la diversa via che passa all'interno del centro abitato di Treggio, chiedeva “considerato che il comportamento della in ordine al danneggiamento del transito stradale ha reso inservibile l'accesso Controparte_2 stesso ponendo con ciò in essere un comportamento doloso ed illecito ex art.2043 cc;
condannare la società oggi a risarcire all'attore tutti i danni diretti Controparte_2 Controparte_5
e indiretti, subiti e subendi che così e allo stato si quantificano . . . . . .”: con ciò esercitando chiaramente non certo una domanda di merito possessorio, volta cioè ad ottenere in un giudizio a cognizione piena l'accertamento degli stessi fatti oggetto della precedente fase possessoria sommaria, ma una domanda risarcitoria, di natura petitoria, volta ad ottenere una condanna della controparte al pagamento di tutti gli importi corrispondenti ai danni asseritamente subiti per effetto della dedotta distruzione, da parte della convenuta, del tracciato esistente sul proprio terreno. Peraltro la causa petendi della domanda proposta in questa sede dal non era in alcun modo legata alla circostanza, Pt_1 di fatto, di non aver più potuto usufruire del precedente passaggio da lui (secondo le tesi esposte in sede possessoria) in passato utilizzato, ma era fondata sul suo dedotto diritto (eventualmente anche solo presente e futuro) di utilizzo di quel tracciato uti cives, poiché si trattava di un tracciato demaniale in quanto sostitutivo di precedente tracciato soppresso sempre dalla società ne consegue CP_1 che l'accertamento dell'elemento dato dal suo dedotto precedente, pacifico, utilizzo di quel tracciato si pone al di fuori del nucleo dei fatti rilevanti in questa sede, dove occorre invece accertare se il pur ove non avesse mai utilizzato prima dell'estate del 2008 quel passaggio, ne aveva Pt_1 comunque diritto uti cives in ragione della destinazione di quella strada vicinale all'uso pubblico.
Nessuna interferenza, dunque, poteva porsi fra gli esiti della precedente fase possessoria – in cui il ricorso del era stato rigettato in quanto le risultanze istruttorie erano state convergenti “nel far Pt_1 ritenere che gli accessi del sul fondo della , lungi dal rappresentare esternazione Pt_1 CP_2 di un pregresso e duraturo possesso, avevano semmai concretizzato essi stessi un arbitrario mutamento dello stato dei luoghi . . . . . . . (nessuna risultanza istruttoria testimonia infatti un uso più risalente del fondo dell'odierna resistente)”- ed il presente giudizio, in cui un precedente possesso del passaggio, o meno, da parte del è questione che non rientra tra gli elementi costitutivi della Pt_1 domanda risarcitoria qui in esame. Del tutto errata, pertanto, la qualificazione della domanda data del Tribunale e le conseguenze che dalla stessa ne erano derivate.
Ciò posto, andrà accolto il terzo motivo di appello: l'erronea qualificazione della domanda da parte del Tribunale aveva evidentemente fatto sì che la sentenza impugnata non contenesse alcuna valutazione in merito all'ampio materiale probatorio prodotto, ai fini del presente giudizio petitorio, dal e volto a dimostrare che il passaggio in questione era in realtà una stradina vicinale di natura Pt_1 demaniale - in quanto sostitutiva di un precedente tratto demaniale soppresso dalla medesima appallata per creare, in quel punto, un bacino artificiale - e quindi destinata all'uso pubblico: elemento che, unitamente a quello dell'asserita distruzione di una parte di tale stradina ad opera della società
dimostrerebbe la dedotta responsabilità aquiliana di quest'ultima. CP_1
Per meglio chiarire tutte le circostanze rilevanti in relazione all'accertamento dello stato dei luoghi può utilmente farsi riferimento (tra le planimetrie prodotte in atti) alla planimetria di cui all'allegato n.2 al primo elaborato peritale della CTU espletata in I grado, sia per la sua chiarezza che in relazione all'imparzialità del soggetto, il perito d'ufficio, da cui proviene: su tale planimetria viene rappresentata in verde la strada comunale “MA vecchia” che, in corrispondenza di una intersezione ad angolo retto diveniva un tratto della strada vicinale del Treggio, che costeggiava la proprietà della società e dal quale, si dipartiva originariamente (come si vedrà molti anni CP_1 addietro) un tratto di strada demaniale che è quello evidenziato in celeste nella planimetria del CTU in esame e che conduceva dal punto A al punto B: l'attore aveva sostenuto che tale tratto della vicinale era stato da molti anni soppresso ad opera dell'odierna appellante che aveva realizzato, nell'area ricompresa fra detto tratto celeste e quello in rosso (tratto C-B) rappresentato sulla planimetria, ossia il preteso tratto sostitutivo per cui è causa, un bacino artificiale che aveva inglobato il precedente tracciato A-B.
Il si rammenta, aveva dedotto la sua necessità di utilizzare il tratto in rosso per raggiungere la Pt_1 sua proprietà poiché, a tal fine, egli doveva dapprima raggiungere il punto indicato nella planimetria come punto E, per poi proseguire oltre sull'ulteriore tratto di strada, non quello evidenziato in giallo ma quello che prosegue verso la parte alta della planimetria tra le particelle 137 e 174 ed oltre, sino ad arrivare al suo terreno. Al riguardo va subito rilevato che l'odierno appellante aveva anche dimostrato che la ditta cui aveva appaltato la costruzione del suo nuovo fabbricato non poteva passare con i propri grossi automezzi di cantiere (autobetoniera, palificatrice, autopompa) per l'ulteriore tracciato – quello evidenziato in giallo nella planimetria in esame – che, secondo l'appellata, avrebbe dovuto seguire per raggiungere il cantiere e che passava, in un tratto, attraverso il piccolo centro abitato della frazione di Treggio: trattasi del tracciato, come già detto evidenziato in giallo, che si diparte della strada comunale MA HI (in corrispondenza del punto 14 indicato sulla planimetria) e che conduce al punto E provenendo dalla parte opposta di quella rivendicata dal Pt_1
(tratto C-B-E) e passando, proprio poco prima di raggiungere il punto E tra i piccoli fabbricati visibili, in grigio, sulla planimetria. Ed invero l'odierno appellante aveva dedotto che nel tratto interno alla frazione di Treggio quella stradina si restringe molto dovendo incunearsi tra vecchi fabbricati sorti a pochissima distanza l'uno dall'altro: e tale situazione il l'aveva dimostrata, producendo le Pt_1 fotografie di cui agli allegati n.13.2, 13.3 e 13.4 del fascicolo di I grado ove può vedersi come a malapena in quel tratto riesca, con difficoltà, a passare una normale macchina;
l'osservazione di tali fotografie – che è rimasto incontestato che rappresentavano il tratto evidenziato in giallo nel punto in cui attraversa la frazione di Treggio – porta ad escludere con certezza che in quegli angusti vicoli potessero passare, come detto, autobetoniere, autopompe o i larghi cingolati delle palificatrici.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla società la ditta incaricata dal non CP_1 Pt_1 poteva seguire il percorso in giallo. Né poteva seguire l'ulteriore tragitto indicato, durante alcune trattative intercorse fra le parti, dall'odierna appellata giacché al riguardo il aveva Controparte_7 espresso parere negativo (cfr. relativa nota del agli atti). CP_7
Tutto ciò posto l'attore in I grado aveva prodotto ampia documentazione da cui risulta che in origine esisteva il percorso demaniale evidenziato in celeste, che successivamente lo stesso era stato inglobato in un bacino artificiale realizzato dalla società e che esso era stato, già da diversi CP_1 decenni, sostituito dal tratto C-B evidenziato in rosso per cui è causa;
al riguardo sono infatti dirimenti le foto aeree reperite dal e tempestivamente prodotte in questo giudizio innanzi al Tribunale: Pt_1 quest'ultimo aveva infatti depositato n. 3 fotografie aeree dell'Istituto Geografico Militare di Firenze
e della Compagnia Generale Riprese aeree Fontana Parma degli anni 1954-1977-1993 (doc.24-25-
50), nonché n. 3 ortofoto della Regione dell'Umbria anno 1993 volo 1985; anno 2000 volo 1999
2000; anno 2005 volo 2005 (doc.57); rilievi fotogrammetrici anno 1972 Ente Autonomo Bonifica
Irrigazione Volorizzazione Fondiaria doc. 54 – 54/A – 54/B – 54/C – 54/D – 54/E – 54/F – 54/G) e n. 11 fotografie che evidenziavano lo stato dei luoghi (doc. 25 bis-ter-quater-quinquies-sexties).
Dall'esame di tale materiale fotografico emerge in effetti anzitutto l'originaria esistenza del passaggio evidenziato in celeste nella planimetria: al riguardo appare particolarmente chiaro il doc.50 (foto aerea del I.G.M. risalente al 1954) ove può distinguersi il tratto “celeste” che si diparte, con andamento obliquo rispetto alla stradina su cui si trova l'accesso (punto A sulla planimetria;
chiaramente distinguibile anche la forma dell'attuale particella di proprietà della . Dalla CP_1 foto di cui al doc.25, foto aerea del I.G.M. del 1977, emerge invece evidente l'esistenza già in quell'anno del tratto “rosso” C-B: si nota infatti l'invaso artificiale, uno dei cui bordi di fatto coincide con l'andamento del vecchio tracciato A-B, ed il più nuovo tracciato C-B, ben visibile in quanto di colore molto chiaro (quasi bianco) come la stradina da cui si diparte e chiaramente riconoscibile in quello evidenziato in rosso nella planimetria del CTU in quanto, come quest'ultimo, perpendicolare
(contrariamente al vecchio tratto A-B) alla stradina di accesso da cui si diparte.
Orbene l'odierno appellante aveva anche depositato in I grado una serie di provvedimenti del
[...]
in cui si dava atto del carattere demaniale, ad uso pubblico, della vicinale in questione: CP_7 nell'ordinanza n. 342 del 18/6/09 (cfr. doc.58 di parte attrice) emessa a seguito del sopralluogo in data 13/10/08 richiesto dal all'esito della soppressione, mediante aratura, del primo tratto della Pt_1 vicinale e corredata da una planimetria nella quale il tratto in questione veniva evidenziato con la lett.B), si specificava che con la lettera A dell'allegata planimetria veniva individuato il tracciato demaniale originario e con la lettera B il tracciato sostitutivo (quindi anch'esso demaniale); preso poi atto che “il tratto di viabilità B, oggetto di accertamento, sostitutivo di quello indicato in mappa (A), risulta soppresso mediante movimento terra” si ordinava alla società appellata (all'epoca denominata di sospendere immediatamente qualsiasi attività interessante l'area in questione;
Controparte_2 nella successiva raccomandata del 22/3/11 il diffidava la società a ripristinare CP_7 CP_1 immediatamente il collegamento soppresso “stante il carattere di uso pubblico della viabilità interessata”(cfr. doc.56). L'ampia documentazione depositata in questo giudizio dimostra dunque che il tracciato in questione c'era già da molti anni, per quanto probabilmente non frequentemente utilizzato, e che dunque il non lo aveva abusivamente creato, avendo solo provveduto a Pt_1 ripristinare i tratti coperti da sterpaglie nel momento in cui aveva dovuto utilizzarlo per far sì che i grossi mezzi della ditta appaltatrice potessero raggiungere il suo fondo senza incontrare le strettoie del centro abitato della frazione di Treggio.
Debbono poi rammentarsi le significative dichiarazioni rese innanzi al primo Giudice dal teste in servizio presso il Corpo forestale, il quale, premesso di essersi occupato delle Testimone_1 indagini riguardanti la lavorazione di una strada vicinale, aveva riferito di aver verificato che quella vicinale esisteva, prima dell'aratura effettuata dalla società da oltre 20 anni, aggiungendo CP_1 che il primo tratto non esisteva più – ciò che corrisponde a quanto sopra evidenziato in merito all'avvenuta soppressione del tratto colorato in celeste nella planimetria del CTU – poiché “era stato inglobato nella proprietà privata di c'era anche un laghetto”, e che “il secondo tratto era CP_1 di uso pubblico in quanto unico accesso alla vicinale era stato arato, la strada al momento dell'accertamento non era più presente, vi era solo un canaletto di scolo delle acque meteoriche.
Preciso che prima dell'aratura la strada del secondo tratto era visibile, preciso che ci transitavano con la jeep di servizio, ricordo che venivano anche elevate multe per abbandono di rifiuti, in quanto la strada era percorribile, il suolo era in terra battuta, come il resto della vicinale” (cfr. deposizione del teste all'udienza del 23/5/16 innanzi al Tribunale). Come si può comprendere, anche tale Tes_1 deposizione conferma le tesi di parte appellante circa la pregressa (prima cioè dell'aratura) esistenza del “secondo tratto” (per intenderci quello colorato in rosso nella planimetria del CTU, oggetto del contendere) che era da tempo di uso pubblico in quanto (all'esito della soppressione del primo tratto) era l'unico accesso all'altra vicinale che a sua volta si collegava alla strada comunale MA vecchia.
Tale deposizione peraltro è corroborata anche dalle dichiarazioni del teste , dipendente Tes_2 della Rossi Costruzioni, che ha ricordato che prima dell'aratura i mezzi della ditta passavano per il Co tratto in rosso per raggiungere il terreno del né sono emersi elementi attendibili in Pt_1 contrario, posto che, degli altri testi escussi, alcuni non erano a conoscenza dello stato dei luoghi precedente l'aratura ed uno, (che ha dichiarato che la strada in questione era in gran Tes_3 parte coperta da vegetazione e che non era percorribile con camion in tutti i suoi tratti), non ha comunque fornito elementi certi a dimostrazione dell'impossibilità di percorrere quel tratto, magari ripulendolo un po' dalla vegetazione in eccesso, come ha sostenuto di aver fatto il senza Pt_1 considerare che trattasi di un teste che, in quanto dipendente di altra società legata alla
[...]
non risulta del tutto equidistante dalle parti in causa. CP_9
L'istruttoria svolta nel presente giudizio petitorio ha dunque dimostrato che l'aratura posta in essere dalla società aveva soppresso un tratto di strada vicinale che, per quanto ricompreso CP_1 all'interno della sua proprietà, era adibito ad uso pubblico (né ovviamente una tale destinazione della strada poteva essere condizionata dalla maggiore o minore frequenza che di tale uso i proprietari frontisti avessero fatto in passato o facessero nel periodo immediatamente precedente alla sua soppressione), con conseguente illiceità della condotta pacificamente posta in essere dall'odierna appellata: ne consegue anzitutto l'insussistenza dell'obbligo del di “ripristino dello stato dei Pt_1 luoghi antecedente agli interventi effettuati nell'estate 2008” obbligo (peraltro individuato dal primo
Giudice in termini oltremodo generici) che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto esistente con accoglimento della corrispondente domanda riconvenzionale della domanda in realtà CP_1 infondata. Dall'illiceità della condotta dell'odierna appellata discende poi, di contro, la sua obbligazione risarcitoria nei confronti del per i danni dallo stesso subiti, solo una piccola parte dei quali, Pt_1 però, sono stati dimostrati in giudizio. Si osserva al riguardo che tali sono certamente quelli corrispondenti ai contributi da lui versati per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (non essendo stato in alcun modo dimostrato dall'appellata che egli potrebbe in qualunque momento proseguire i lavori sul suo terreno giacché non risulta la disponibilità in suo favore di altro passaggio utile per il transito dei grossi mezzi di cantiere su indicati) per un totale di euro 14.763,73 (cfr. quietanze di versamento di cui ai docc. da 4 a 11 allegati al fascicolo di parte del . Pt_1
Risultano poi certamente sostenuti i costi delle foto aeree prodotte in sede istruttoria, per un totale di euro 177,72 (cfr. docc. 42, 42 bis e 42 ter).
L'odierno appellante non aveva invece depositato alcuna documentazione idonea a dimostrare che sul suo terreno, prima che egli dovesse estirpare 50 piante di ulivo per far posto al cantiere, la coltivazione di tali ulivi gli procurasse un reddito annuo di circa 90-100 kg di olive, per un guadagno pari ad euro 2.400,00 ogni tre stagioni;
altrettanto indimostrato è rimasto il dedotto esborso di euro
15.000,00 per riposizionamento cantiere, maggiorato di ulteriori euro 5.000,00 per le relative attività burocratiche, così come risulta solo allegato, senza alcuna dimostrazione, il dedotto danno per euro
36.000,00 per mancato utilizzo dell'immobile non più realizzato: in merito risulta prodotta solo una stima proveniente da un'agenzia immobiliare effettuata sulla sola base di un progetto mai realizzato e, come tale, inidonea a provare alcunché.
Privi di ogni dimostrazione, e solo labialmente e del tutto genericamente allegati, gli ulteriori danni richiesti “per attività ulteriori di costi d'appalto conseguenti all'entrata in vigore della legge sulla sicurezza”, “per predisposizione di un nuovo contratto di appalto a prezziario regionale maggiore” o comunque in quanto “conseguenti all'interruzione del contratto di appalto” – agli atti v'è solo una missiva della Rossi Costruzioni in data 13/10/08 (cfr. doc.27) in cui questa si riservava di richiedere al i danni conseguenti all'impossibilità di portare avanti l'appalto ma nulla è dato sapere circa Pt_1 una effettiva, successiva, richiesta di tali danni e di un qualunque pagamento per tale ragione effettuato dall'appellante - nonché quelli “a titolo di danno morale per il disagio conseguente all'illecito comportamento della ”, quest'ultimo fondato su certificati medici piuttosto CP_2 generici e comunque inidonei a dimostrare il nesso eziologico tra lo stato depressivo o ansioso riscontrato in alcuni periodi a carico del (in teoria anche riconducibile a molte altre possibili Pt_1 cause) e la mancata esecuzione dell'appalto per la costruzione dell'immobile sul suo terreno.
I docc. 40 e 41, poi, rappresentano solo delle parcelle emesse dai geometri e ma non CP_10 Pt_2
v'è agli atti prova di alcun pagamento al riguardo. Quanto ai costi sostenuti per la ripulitura del primo tratto della strada vicinale del Treggio, prima dell'aratura effettuata dalla società trattasi CP_1 di spese non causate da quest'ultima (che non aveva ancora posto in essere alcuna condotta sul passaggio in questione) e che pertanto non debbono essere da questa risarcite;
le spese legali conseguenti alla soccombenza nel giudizio possessorio, poi, erano dipese dall'infondatezza di quel ricorso per assenza dei relativi presupposti, circostanza certo non addebitabile alla controparte.
Discorso più articolato va fatto infine in relazione alla voce di danno, pari ad euro 95.000,00, che il ha dedotto con riferimento all'importo da lui sborsato in sede di transazione con la promissaria Pt_1 acquirente della sua casa di abitazione – in cui viveva con la moglie proprietaria di tale CP_6 casa, che l'aveva compromessa in vendita in vista della realizzazione del nuovo immobile sul terreno in questione, nel quale lei ed il si sarebbero trasferiti – non più alienata proprio a causa Pt_1 dell'impossibilità di portare avanti l'appalto per la costruzione della nuova casa: la promissaria acquirente, non avendo ottenuto la stipula del contratto definitivo, con atto di citazione (cfr. doc.35) notificato il 15/10/10 aveva infatti convenuto in giudizio la al fine di sentir accertare il suo CP_6 inadempimento agli obblighi nascenti dal contratto preliminare ed ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni da lei subiti;
in data 19/10/10, poi, dopo 4 giorni dalla notifica di tale citazione, le parti avevano transatto la lite (cfr. doc.36) con previsione del pagamento, in favore della promissaria acquirente, della somma di euro 95.000,00, che sarebbe stata sborsata dal (cfr. Pt_1 assegno in atti di cui al doc.37). Orbene, osserva la Corte che, in disparte la singolarità rappresentata dalla circostanza dell'avvenuto raggiungimento e sottoscrizione di un accordo transattivo a soli 4 giorni di distanza dal ricevimento della notifica dell'atto di citazione, non sussiste il nesso eziologico fra l'esborso della predetta somma e la condotta della società chiamata a risarcire tale CP_1 danno al che aveva dovuto pagare la transazione sottoscritta dalla moglie: ed invero Pt_1 quest'ultima si era obbligata contrattualmente, con il preliminare, al trasferimento della proprietà del suo immobile mediante stipula del contratto definitivo sicché avrebbe dovuto comunque dare seguito agli impegni assunti, non condizionati (nessuna condizione in tal senso si legge infatti nel contratto preliminare: cfr. doc.30) alla realizzazione del nuovo immobile sul terreno del marito;
per quanto certamente potesse essere comprensibile, in via di fatto, che quest'ultimo e la non avendo più CP_6 potuto trasferirsi nell'immobile che avrebbe dovuto essere costruito sul terreno vicino Treggio, abbiano preferito allora restare nella loro vecchia casa coniugale, resta il fatto che questa era in precedenza stata promessa in vendita ad un terzo e tale impegno doveva evidentemente essere adempiuto, semmai con trasferimento dei coniugi presso un terzo immobile (che avrebbero potuto acquistare ad esempio con il prezzo ricevuto dalla alla stipula del definitivo, o prendendo CP_11 temporaneamente una casa in locazione, o quant'altro). In ogni caso l'inadempimento contrattuale, non necessitato, della nei confronti della è elemento che interrompe il nesso CP_6 CP_11 eziologico fra la condotta illecita della società ai danni del e l'esborso da questi CP_1 Pt_1 sostenuto per pagare la transazione stipulata dalla moglie con la promissaria acquirente della loro casa coniugale.
Il totale dei danni risarcibili in favore del per quanto sin qui detto, ammonta dunque ad euro Pt_1
14.941,45, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla data degli esborsi e sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza, per entrambi i gradi a carico della società e si liquidano CP_1 come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, della sua media complessità e dell'assenza in questa sede della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
In riforma della sentenza impugnata:
- in parziale accoglimento della domanda proposta da , condanna la società agricola Parte_1 al pagamento della somma di euro 14.941,45 oltre interessi da calcolarsi a Controparte_1 decorrere dalle date dei singoli esborsi e sino al saldo;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla società nei confronti del CP_1 Pt_1
- condanna l'odierna appellata alla rifusione delle spese processuali sostenute dal sia in I Pt_1 grado – che si liquidano in euro 382,00 per spese ed euro 22.457,00 per compenso professionale – sia in II grado – che si liquidano in euro 2.529,00 per spese ed euro 17.179,00 per compenso professionale – oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- resteranno altresì a carico della società appellata le già liquidate spese di CTU in I grado.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 3/7/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)