Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00484/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02046/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2046 del 2025, proposto da
FA CA e AR PI IA RE, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Miracola e Antonino Araca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lipari, non costituito in giudizio;
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona del legale Dirigente pro tempore;
Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento protocollo n. 21459 del 16.06.2025, a firma del Responsabile del 2° Servizio – Edilizia Privata del 4° Settore del Comune di Lipari, avente ad oggetto: “Rigetto Istanza Prot. 4247 del 07.03.2019 della ditta CA FA e RE AR PI”, notificato il 2.07.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana della Regione Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. ST VA AR IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I Sig.ri FA CA e AR PI IA CA RE, proprietari di un fabbricato sito in località Canale dell’isola di Filicudi nel Comune di Lipari, identificato al catasto alla particella n. 70 ed usufruttuari del terreno ad esso adiacente, identificato al catasto al foglio 22, particelle 91 e 95, in data 23 febbraio 2010, prot. n. 6962, hanno richiesto al Comune di Lipari l’autorizzazione edilizia, allegando alla stessa la documentazione necessaria, per l’esecuzione delle seguenti opere di pertinenza dell’abitazione principale:
a) costruzione di un garage sulle particelle n. 91 e 95;
b) realizzazione di un volume tecnico per l’installazione della caldaia per il riscaldamento e, l’impianto di alimentazione e distribuzione, non ricavabile all’interno dell’edificio esistente;
c) realizzazione di un terrazzo, sistemazione terreno e recinzione del fondo.
I relativi lavori, pur dopo la comunicazione di loro avvio del 24/04/2011, venivano proseguiti senza alcuna contestazione da parte del Comune di Lipari – il quale anzi, in persona del Responsabile del II Servizio - Illeciti e Sanatorie, espressamente riconosceva, in esito a sopralluogo del 17 aprile 2012, esser stato “ appurato che i lavori sono stati iniziati e sono attualmente in corso, le opere fino ad oggi realizzate sono rispondenti agli elaborati depositati eccezione del forno che risulta leggermente traslato di sito, e della scala esterna che risulta lievemente diversa da quanto in progetto. Si rappresenta che tali variazioni risultano di scarsa valenza urbanistica, pertanto, non si contestano infrazioni alle norme edilizie e/o urbanistiche”.
Tuttavia, a seguito di un esposto da parte di un vicino, i Sig.ri FA CA e AR PI IA RE sono stati tratti a procedimento penale, il quale, dopo un’assoluzione in primo grado, si è concluso con sentenza della Corte di Appello di Messina che applicava la sanzione accessoria della demolizione delle opere ritenute prive di permesso di costruire.
Pertanto, al fine di ottenere la regolarizzazione formale delle opere comunque realizzate, i Sig.ri FA CA e AR PI IA RE hanno provveduto a presentare al Comune di Lipari richiesta di rilascio di permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 14 Legge n. 16/2016, assunta al prot. n° 4247 del 07.03.2019.
Il Comune di Lipari ha tuttavia respinto la suddetta domanda di sanatoria con provvedimento prot. n. 1216 del 27 gennaio 2021, che i presentatori della suddetta istanza hanno impugnato con ricorso dinnanzi al TAR Catania: dando così vita ad un giudizio che si è concluso con la sentenza n. 3006/2022, pronunciata il 18.11.2022, con la quale, in relazione ai dedotti plurimi vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, il provvedimento impugnato è stato annullato statuendo che l’Amministrazione:
a) quanto al locale garage, non aveva “ adeguatamente approfondito in sede istruttoria (con correlato riflesso sul corredo motivazionale)” la questione della sua accessibilità carrabile, avendo concluso per la non percorribilità della Via Canale “ da veicoli di alcun genere ” in modo palesemente contrastante con la documentazione fotografica e con la nozione lata di “ veicolo ” di cui all’art. 47 del Codice della Strada. In particolare, il TAR ha evidenziato che le condizioni della strada consentono di transitare sulla stessa con quad, scooter, piccoli mezzi agricoli, veicoli a braccia e velocipedi, sulla considerazione che i “ veicoli a motore ”, non esauriscono l’intera gamma dei veicoli, così come definiti dall’art. 47 D.Lgs. 285/1992;
b) quanto al locale tecnico, aveva addotto motivazioni oscure e contraddittorie, affermando che la connessione con il fabbricato principale fosse stata assolta solo “ in parte ”, senza specificare quali profili rimanessero carenti, a fronte della produzione da parte dei ricorrenti sia dell’atto di asservimento immobiliare sia dell’autorizzazione comunale all’attraversamento della via pubblica per gli impianti;
c) quanto alla “ doppia conformità ”, aveva formulato una conclusione apodittica e contraddittoria, posto che lo stesso provvedimento ammetteva la compatibilità urbanistica di gran parte delle opere realizzate (muri, scale, area attrezzata, ecc.).
Poiché il Comune di Lipari si sottraeva all’obbligo di operare nel rispetto dell’effetto conformativo di tale sentenza, i Sig.ri FA CA e AR PI IA CA RE adivano nuovamente il TAR Catania onde vedere accertata la illegittimità della perdurante inerzia del primo. Con sentenza n. 552/2025 del 10/02/2025 veniva ordinato al Comune di Lipari di ottemperare entro termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione di tale sentenza - con nomina altresì, per caso di inutile scadenza di tale termine, di un Commissario ad acta per dar “ corso all’esecuzione compiendo tutti gli atti necessari ” entro giorni 60 decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’Amministrazione.
In data 17 febbraio 2025 veniva notificata ai Sig.ri FA CA e AR PI IA RE la nota prot. 1419 del 14 gennaio 2025, avente ad oggetto “Comunicazione esito istruttorio- Avvio procedimento rigetto ex art. L. 241/90 e s.m.i. Richiesta di Permesso di Costruire in Sanatoria art. 14 Legge n. 16/2016- Prot. n. 4246 del 07.03.2019”, ove l’unico motivo ostativo al rilascio del titolo abilitativo era sempre riferito alla “ percorribilità” della Via Canale. Infine, con provvedimento protocollo n. 21459 del 16.06.2025, a firma del Responsabile del 2° Servizio – Edilizia Privata del 4° Settore del Comune di Lipari, notificato ai Sig.ri FA CA e AR PI IA CA RE in data 02/07/2025, veniva disposto il rigetto della istanza Prot. 4247 del 07.03.2019, a suo supporto aggiungendo soltanto la rilevata “ assoluta assenza di spazi di manovra”.
Con ricorso notificato il 18/09/2025 i Sig.ri FA CA e AR PI IA RE impugnavano il provvedimento menzionato da ultimo, in quanto ritenuto illegittimo per vizi di:
1) violazione ed elusione del giudicato amministrativo ex art. 21 septies della L. n. 241/1990), nonché di eccesso di potere per sviamento e difetto d’istruttoria e di motivazione;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 36 bis del D.P.R. n. 380/2001, dell’art. 14 della L.R. n.16/2016, violazione degli artt. 47, 48 e 49 del Codice della Strada nonché di eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddittorietà, illogicità manifesta e difetto di motivazione. in quanto nella nota prot. 6361 del 14.02.2024 il Comando di Polizia Municipale del Comune di Lipari non aveva individuato alcuna condizione ostativa di tipo legale o sostanziale che potesse precludere la percorribilità ella via canale, “ anche nel senso indicato dall’On. TAR adito nella decisione n. 3006/2022 ”:
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 36 bis del D.P.R. n. 380/2001, dell’art. 14 della L.R. n.16/2016, violazione degli artt. 47, 48 e 49 del Codice della Strada nonché di eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddittorietà, di illogicità manifesta e di difetto di motivazione, in quanto il garage oggetto della presentata domanda di sanatoria in parola non presentava alcuna volumetria realizzata al di fuori del piano di campagna, presentandosi completamente interrato da tre lati;
4) eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto con il provvedimento impugnato il rigetto dell’istanza Prot. 4247 del 07.03.2019 della ditta CA FA e RE AR PI ha riguardato tutti gli interventi previsti all’interno della stessa, malgrado con nota prot. n. 43095 del 12-11-2024, l’UTC del Comune intimato avesse affermato che:
« A conclusione delle verifiche eseguite si ritiene di confermare il parere favorevole per le seguenti opere:
1) Per il locale tecnico, risulta l'atto di asservimento di immobili (del 11.04.2019 registrato a Barcellona P.G. il 10.05.2019 al n. 2918 serie 1T) all'unità abitativa esistente, e la richiesta di attraversamento della via pubblica per gli impianti (pervenuta autorizzazione rilasciata dal 2° Servizio del 3° Settore con nota prot. 376 del 11.01.2021).
2) Per le opere di opere di sistemazione dell'area di proprietà (muri di contenimento, scale, area attrezzata, loggiato, forno, ecc.) sono interventi compatibili e autonomamente utilizzabili nell'ambito della zona "A" del P.R.G .»;
5) eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione in ordine all’interesse pubblico, carenza di istruttoria, contraddittorietà e travisamento dei fatti, in quanto la anteriorità nel tempo dell’abuso contestato, unita alla conoscenza della situazione edilizia da parte della P.A. per mezzo del rilascio di un titolo edilizio ricollegabile all’opera, configurano in capo al privato una posizione valutabile in termini di affidamento incolpevole e, pertanto, avrebbero imposto un obbligo motivazionale "rafforzato" circa l'individuazione di un interesse pubblico specifico alla emissione di un provvedimento amministrativo di rigetto di un permesso di costruire in sanatoria.
Non si costituiva in giudizio l’intimato Comune di Lipari.
Si costituiva invece, a mezzo del competente ufficio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, il pur mai evocato in giudizio Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana, e la parimenti mai evocata in giudizio Soprintendenza per il Beni Culturali ed Ambientali di Messina, in successiva memoria ambedue eccependo preliminarmente la carenza di propria legittimazione processuale passiva (atteso che il provvedimento impugnato era stato emesso dal Comune di Lipari).
In data 12 febbraio 2026 si teneva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto per essere deciso con sentenza in forma semplificata ex art. 74 c.p.a., con esclusivo riguardo alla censura di violazione ed elusione del giudicato di cui al suo primo comma, dopo aver raccolto a verbale le dichiarazioni del difensore di parte ricorrente - con la quale si eccepiva la estraneità al presente giudizio dei pur costituitisi Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana e Soprintendenza per il Beni Culturali ed Ambientali di Messina – e del rappresentante dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – che riconosceva essere avvenuta per mero errore (asseritamente in ragione di un ricorso pendente promosso da un differente soggetto, in persona del Sig. CA GI) la partecipazione attiva al presente giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana e Soprintendenza per il Beni Culturali ed Ambientali di Messina -.
Preliminarmente il Collegio rileva che, indipendentemente dalla espressamente riconosciuta erroneità della propria costituzione in giudizio da parte della Difesa Erariale, nell’ambito del presente giudizio non vi è comunque stata alcuna contestazione avente specificatamente ad oggetto “ il parere presupposto ” della Soprintendenza per il Beni Culturali ed Ambientali di Messina richiamato nella memoria depositata dalla Difesa Erariale in segreteria il 28/10/2025, che invece era stato impugnato dalle medesime parti oggi ricorrenti nel “ giudizio definito da codesto on.le T.a.r. con sentenza nr. 4243/2024, avverso cui è pendente appello al C.G.A.R.S.”, dove quelle Amministrazioni Regionali erano effettivamente state intimate – ed erano quindi legittimate a contraddire.
Ma stante il diverso oggetto del presente giudizio, la costituzione ivi dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana e della Soprintendenza per il Beni Culturali ed Ambientali di Messina è evidentemente frutto di un (mero) equivoco comunque rilevabile dal giudice adito ex actis , sicchè deve ritenersi fondata la proposta eccezione di difetto di legittimazione processuale passiva di entrambi tali soggetti pubblici.
Passando al merito, la sentenza n. 3006/2022, pronunciata il 18.11.2022, del TAR Catania, così ha statuito per quanto d’interesse:
“ Sul punto va premesso che la citata sentenza della Corte di Appello di Messina, sez. penale, 5 luglio 2017 ha evidenziato che il garage di fatto non risulta accessibile da veicoli a motore (pag. 6).
Dagli accertamenti compiuti dagli uffici comunali (cfr., in particolare, gli esiti del sopralluogo del 20 maggio 2020) e riversati nel provvedimento di diniego impugnato, risulta che:
- la via Canale è una trazzera (mulattiera) che si dirama dalla strada provinciale salendo verso la località Canale; il garage realizzato dai deducenti si trova a circa 30 metri a monte dal punto in cui la via Canale incrocia la strada provinciale e nonvi sono altre vie per raggiungerlo;
- detta via Canale, realizzata in pietra locale con scalini di diversa lunghezza e larghezza, presenta una larghezza media di mt. 1,80 e con il punto minimo di mt. 1,60.
Il provvedimento avversato, sempre nel richiamare gli esiti del sopralluogo del 20maggio 2020, ha fatto proprio l’indirizzo del Comando di Polizia Municipale (nota prot. n. 1225/PM del 23 maggio 2020) circa la mancanza di accessibilità carrabile del detto locale garage, essendo stato evidenziato che la più volte citata Via Canale non ha nessun requisito per essere percorsa da veicoli di alcun genere (vengono richiamati i ciclomotori, le biciclette elettriche e non, i monopattini, gli scooter elettrici di dimensioni ridotte) anche se fatti transitare a mano.
Detta conclusione, tuttavia, urta in modo palese con la evidente documentazione fotografica versata in atti (in data 20 luglio 2022) dalla parte ricorrente (non espressamente contestata dal Comune resistente), dal quale si ricava, al contrario, la possibilità di percorrere la via Canale (in particolare, vengono chiaramente rappresentati nella documentazione fotografica un quad, uno scooter e, verosimilmente, un piccolo mezzo agricolo), il che avvalora la conclusione della possibile percorribilità della stessa via Canale, in particolare, con veicoli a braccia e con velocipedi.
Sul punto va osservato che se per la sentenza della Corte di Appello di Messina, sez. penale, 5 luglio 2017 il garage in questione di fatto non risulta accessibile da “veicoli a motore”, detta categoria non esaurisce l’intera gamma di “veicoli”.
Invero, per l’art. 47, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) “I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d) slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con caratteristiche atipiche”.
Ne consegue che l’Amministrazione resistente non ha approfondito in sede istruttoria (donde il riflesso deficit sul piano motivazionale) la centrale questione della percorribilità carrabile (nel senso ampio del termine, in considerazione della latitudine della nozione di “veicolo”: cfr. supra) della via Canale.
Per tale ragione, pertanto, l’articolato motivo in esame deve ritenersi fondato (si ribadisce, in ragione del difetto di istruttoria e di motivazione quanto alla questione dell’accessibilità al garage)”.
Per muoversi nel rispetto dell’effetto conformativo prodotto dall’anzidetta sentenza, nel (ri)esercizio dei propri poteri il Comune intimato avrebbe dovuto:
i) In sede istruttoria acquisire, in ordine al sanando garage, tutti i dati relativi alla carrabilità di via Canale (anche) con specifico riguardo ai veicoli, diversi dalle automobili, di cui l’art. 47, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
ii) Nella motivazione, specificare cosa impedisse al sanando garage di costituire utilmente ricovero per i veicoli di cui all’art. 47, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Ma nulla di tutto ciò è concretamente avvenuto.
Infatti dalla motivazione del provvedimento impugnato risulta che l’unico motivo ostativo al rilascio del titolo abilitativo era sempre riferito alla carrabilità della Via Canale; salvo ulteriormente aggiungere, a supporto dell’opposto diniego, la rilevata “ assoluta assenza di spazi di manovra ”.
Ma è chiaro come, in relazione ad un tratto viario seppur caratterizzato da un punto minimo da un’ampiezza di 1,60 ml e dalla presenza di scalini di diversa lunghezza e larghezza, non potesse prefigurarsi alcuna “ assenza di spazi di manovra ” per i veicoli di cui all’art. 47, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Al contrario, quel rilievo dimostra che il Comune di Lipari, in palese violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3006/2022 del 18.11.2022, del TAR Catania, ha dapprima “ svolto ” un’attività istruttoria – con virgolettato d’obbligo: perché, invero, essa si è risolta nel (mero) richiamo alle risultanze di un sopralluogo del 20/05/2025 … -, e poi motivato, con esclusivo riguardo alla carrabilità di via Canale da parte dei veicoli di cui all’art. 49 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Né mai il Comune intimato ha rappresentato, nella motivazione del provvedimento impugnato, che la sanatoria richiesta con riguardo al locale garage non potesse essere concessa per non poter essere così essere qualificato quello costituente pertinenza (rispetto all’immobile principale) per il ricovero di veicoli diversi da quelli di cui all’art. 49 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si è quindi riproposta la medesima situazione di cui al vittoriosamente impugnato provvedimento prot. n. 1216 del 27 gennaio 2021: ovvero – come da motivazione della sentenza n. 3006/2022 del 18.11.2022, del TAR Catania - quella del” la tematica della pertinenzialità o meno del garage, che il provvedimento in questa sede impugnato non affronta ”, e che potrebbe in astratto utilmente costituire oggetto di valutazione da parte del Comune di Lipari in sede di (ennesima …) (ri)edizione dei poteri in attribuzione, a seguito dell’effetto demolitorio della presente sentenza.
Pertanto il Collegio, conclusivamente pronunciando con esame legittimamente limitato al solo vizio di violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3006/2022 del 18.11.2022 del TAR Catania, accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti annulla il provvedimento con esso impugnato.
Sulla refusione delle spese di lite fra le parti il Collegio statuisce come da soccombenza, con rinvio al dispositivo per la loro liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti annulla il provvedimento con esso impugnato.
Condanna il Comune intimato alla refusione delle spese di lite nei confronti dei ricorrenti, che liquida nell’importo complessivo di 2.500,00 (duemilacinquecento/00) euro - più accessori come per legge -, da corrispondere distintamente in favore di ciascuno dei secondi nella misura del 50% della predetta somma.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE CH, Presidente
ST VA AR IN, Consigliere, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST VA AR IN | LE CH |
IL SEGRETARIO