Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 3
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la presentazione di un'istanza di definizione agevolata (art. 1 commi 184 e 185 della L. 145/2018) configura un riconoscimento di debito che interrompe la prescrizione, ai sensi dell'art. 2944 c.c.

  • Inammissibile
    Validità dell'impugnazione

    La Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione di una cartella esattoriale per motivi che non attengono a vizi della cartella stessa, qualora il ricorso non sia stato notificato all'ente impositore, titolare del credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 3
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti
    Numero : 3
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo