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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 1, riunita in udienza il 16/06/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
TANFERNA MARIO, Giudice monocratico in data 16/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 68/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Rieti
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620239003567480000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620239003567480000 IRAP proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620110004590815000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620110004590815000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620110004590815000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620110013153885000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2025 depositato il 17/07/2025
Richieste delle parti:
L'Agenzia delle Entrate si riporta ai propri scritti difensivi, insistendo nelle eccezioni formulate e chiedendone l'integrale accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'Intimazione di pagamento che assume essergli stata notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione il 07.12.2023 (n. 09620239003567480000) per la somma di euro 7.051,49, relativa ad IRAP – IRPEF e altro.
Ha eccepito la prescrizione del credito.
Si sono costituite a mezzo di distinti atti di Controdeduzioni l'Agenzia delle entrate di Rieti e quella di Pisa contrastando l'avversa domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La cartella n. 09620110004590815000 attiene a tributi erariali per i quali il diritto alla riscossione in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni Cass., n. 32308 del 2019
12740 del 2020
Secondo quanto rappresentato dall'Agenzia delle entrate e non contestato il ricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata (art. 1 commi 184 e 185 della L. 145/2018).
Per cui il termine non può considerarsi decorso.
La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata evidenziando che il provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione dei tributi aveva data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento ed era, perciò, opponibile al curatore anche per la parte in cui faceva riferimento alla domanda di accoglimento del beneficio presentata dal debitore) (Cass., n. 9221 del 2024).
Quanto alla restante cartella n. 09620110013153885000 essa non può considerarsi validamente impugnata perché il ricorrente non ha proposto il ricorso nei confronti dell'ente impositore che ha emesso il ruolo.
Infatti qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all'ente impositore, quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 cod. civ., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento (Cass., n. 5062 del 2022).
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00) in favore di ciascuna delle parti costituite.
Rieti 16.6.2025
Il Giudice
dott. Mario Tanferna
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 1, riunita in udienza il 16/06/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
TANFERNA MARIO, Giudice monocratico in data 16/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 68/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Rieti
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620239003567480000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620239003567480000 IRAP proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620110004590815000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620110004590815000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620110004590815000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620110013153885000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2025 depositato il 17/07/2025
Richieste delle parti:
L'Agenzia delle Entrate si riporta ai propri scritti difensivi, insistendo nelle eccezioni formulate e chiedendone l'integrale accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'Intimazione di pagamento che assume essergli stata notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione il 07.12.2023 (n. 09620239003567480000) per la somma di euro 7.051,49, relativa ad IRAP – IRPEF e altro.
Ha eccepito la prescrizione del credito.
Si sono costituite a mezzo di distinti atti di Controdeduzioni l'Agenzia delle entrate di Rieti e quella di Pisa contrastando l'avversa domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La cartella n. 09620110004590815000 attiene a tributi erariali per i quali il diritto alla riscossione in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni Cass., n. 32308 del 2019
12740 del 2020
Secondo quanto rappresentato dall'Agenzia delle entrate e non contestato il ricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata (art. 1 commi 184 e 185 della L. 145/2018).
Per cui il termine non può considerarsi decorso.
La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata evidenziando che il provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione dei tributi aveva data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento ed era, perciò, opponibile al curatore anche per la parte in cui faceva riferimento alla domanda di accoglimento del beneficio presentata dal debitore) (Cass., n. 9221 del 2024).
Quanto alla restante cartella n. 09620110013153885000 essa non può considerarsi validamente impugnata perché il ricorrente non ha proposto il ricorso nei confronti dell'ente impositore che ha emesso il ruolo.
Infatti qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all'ente impositore, quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 cod. civ., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento (Cass., n. 5062 del 2022).
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00) in favore di ciascuna delle parti costituite.
Rieti 16.6.2025
Il Giudice
dott. Mario Tanferna