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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente
BALDASSARRE DOMENICO, LA
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1695/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.inter.puglia Molise Basilicata-Um-Sede Di Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240054649383000 IMPOSTA UNICA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2892/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società, in persona del suo liquidatore, impugnava la cartella di pagamento n.
01420240054649383000 di complessivi euro 261.009,66. notificata in data 9.4.2025, relativa a somme pretese dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli per l'anno d'imposta 2018 a titolo di imposta unica sulle scommesse.
Premetteva che:
· non aveva ricevuto notifica del prodromico avviso di accertamento;
· l'imposta di che trattasi non è applicabile al caso di specie, perché di competenza del Bookmaker estero Società_1 in Malta, unico responsabile del pagamento dell'imposta unica;
· nell'anno 2017 aveva cessato ogni contratto con la richiamata Società_1, organizzandosi con contratti esclusivamente con società autorizzate;
· era stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 23.4.2020 e che per l'anno di imposta 2018 aveva regolarmente dichiarato e pagato le imposte dovute in virtù dei redditi conseguiti.
Tanto premesso, eccepiva:
1.illegittimita' dell'atto impugnato, per difetto di motivazione nonché per lesione del diritto di difesa del ricorrente chiamato a rispondere di un'obbligazione non di sua competenza nonché per intervenuta cessazione dell'attività contrattuale sin dal 2017.
2.Illegittimita' e/o nullita' della notifica eseguita a societa' estinta, in violazione dell'art. 2495, cod. civ..
3.Illegittimita' del calcolo dell'imposta unica applicata e relative sanzioni, in quanto determinata senza parametri certi e sulla base di mere presunzioni ed indici statistici.
4.Violazione dell'art. 3 del decreto legislativo n. 504/98, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010 in ordine all'individuata responsabilità solidale del Centro trasmissione dati.
5.Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione per mancata considerazione di dati contabili in possesso dell'ufficio e violazione dell'art. 42, D. Lgs. 546/92, in quanto non pone a conoscenza il contribuente delle ragioni in ordine alle quali si presume un'applicazione sanzionatoria induttivamente applicata in virtù di un principio di automatismo accertativo non spiegato e motivato.
6.Erronea applicazione delle sanzioni applicate dall'ufficio che non tiene conto dell'applicazione del principio del favor rei.
Previa richiesta di sospensione degli effetti dell'atto impugnato e di discussione del merito in pubblica udienza, concludeva per sentir accertare e dichiarare la sua nullità e/o l'illegittimità.
Con vittoria, di spese, onorari e competenze di causa. Con controdeduzioni l'Agenzia delle Dogane e Monopoli premetteva che:
· la cartella derivava dall'iscrizione a ruolo dell'avviso di accertamento n°M03180011236U emesso in materia di Imposta Unica sulle Scommesse relativo all'anno 2018, notificato il 12.9.2023 ex art. art. 8, legge 890/1982 e poi regolarmente ritirato dalla Parte in data 23.9.2023.
· L'atto conseguiva all'ispezione svolta dalla G.d.F. – Gruppo Bari – 2° Nucleo Operativo, eseguita a carico dell'esercizio commerciale ubicato in Luogo_1, in Indirizzo_2, intestato alla società “ Ricorrente_1 srls”, odierna ricorrente, nel corso del quale venivano acquisite, tra l'altro: n. 31 ricevute di giocate costituenti scommessa facenti capo all'operatore estero Società_1, titolare del marchio Società_3; copia del contratto per la commercializzazione dei giochi pubblici stipulato con il predetto bookmaker estero in data 4.8.2015; verbale di notifica del decreto emesso dalla Questura di Bari del
26.11.2015, da cui si rilevava che era stata respinta l'istanza presentata per l'esercizio dell'attività di raccolta scommesse per conto della Società_1.
· I verbalizzanti avevano constatato che all'interno del locale oggetto del controllo veniva svolta l'attività di raccolta di scommesse per conto di società estera non autorizzata ad operare sul territorio nazionale, e precisamente in nome e per conto del bookmaker estero Società_1 Ltd, in assenza di concessione amministrativa e di autorizzazione T.U.L.P.S. prevista dall'art. 88 del R.D. 18 giugno 1931 n.
773, ed in violazione dell'art. 4 della Legge n. 401/1989.
· Agli atti dell'ufficio risultava che il predetto esercizio commerciale aveva iniziato l'attività in data
23.7.2015 e l'aveva cessata in data 31.12.2019.
· Per l'effetto, aveva trasmesso all'esercente come alla Società_1 il P.V.C. n° M030113832022, per il periodo compreso tra l'1.1.2018 e il 31.12.2018, procedendosi al calcolo induttivo dell'imposta dovuta per il predetto anno, considerando il triplo della raccolta media in materia di scommesse sportive della provincia di appartenenza, ai sensi dell'art. 1 della L. 190/2014 comma 644, lett. g).
· Con nota prot. n. 32264 dell'8.6.2021 era stato regolarmente notificato alla Parte “Questionario e invito” a trasmettere o esibire ogni altra documentazione utile al fine della determinazione analitica dell'imposta unica dovuta, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 504/1998, per l'attività di raccolta scommesse effettuata per conto della predetta società estera a cui non perveniva riscontro.
· Il conseguente avviso di accertamento qui in precedenza richiamato non veniva impugnato e, conseguentemente, aveva proceduto alla riscossione delle somme dovute mediante iscrizione a ruolo, a seguito della quale l'ADER aveva emesso la cartella oggetto del presente gravame.
Tutto ciò premesso, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità delle avverse eccezioni in quanto rivolte al prodromico atto di accertamento resosi definitivo e non, invece, all'atto qui impugnato, ovvero la cartella esattoriale, che nel presente giudizio non costituisce il primo atto notificato al contribuente, si da escludersi l'applicabilità dell'art. 19, comma 3, D. Lgs. n°546 del 1992.
Per quanto attiene l'eccepita intervenuta cancellazione dal Registro delle Imprese con effetto dal
23.4.2020, opponeva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 5, D. Lgs. 175/2014, la sospensione dei termini per l'accertamento per un periodo di cinque anni degli effetti estintivi conseguenti alla cancellazione della società.
Concludeva per sentir accertare e dichiarare la sua estromissione dal giudizio, con vittoria di spese.
Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccepiva difetto di legittimazione passiva in ordine alle avverse eccezioni avverso il prodromico avviso di accertamento, trattandosi di questioni di esclusiva competenza dell'ente impositore. Circa l'eccepito difetto di motivazione dell'atto impugnato, preliminarmente opponeva che la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della Pubblica Amministrazione e non quelli dell'Ente della riscossione.
Ad ogni buon conto, opponeva che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un altro atto precedentemente notificato, in base al combinato disposto dell'art. 7, comma 3, legge n. 212/2000 e del D. Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 8, comma 1, lett. a) che ha modificato il D.P.R. n. 602/1973 è sufficiente che vangano indicati soltanto il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa.
Per quanto attiene l'eccepita illegittimità e/o nullità della notifica eseguita alla società estinta, controdeduceva nei medesimi termini opposti dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli.
Concludeva per sentir dichiarare la legittimità e correttezza del proprio operato e, per l'effetto, sentir respinta ogni eccezione ex adverso formulata nei suoi confronti e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversa e di condanna, ritenere e dichiarare la mancata sua responsabilità, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio prende in esame l'eccepita inammissibilità delle eccezioni afferenti il prodromico avviso di accertamento ritenendole fondate, in quanto, come opposto e documentato dalla resistente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e non contrastato dalla ricorrente, tale atto risulta essere stato ritualmente notificato ex art. 26, DPR n. 602/1973, mercè immissione in data 19.9.2023 da parte dell'Ufficiale postale nella casella dell'indirizzo di residenza dell'odierna ricorrente dell'avviso di giacenza previsto dal regolamento postale di cui al D.M. 1° ottobre 2008, per il caso di temporanea assenza del destinatario;
modalità perfezionativa della notifica dopo il decorso di dieci giorni dalla data di immissione dell'avviso o dalla data del ritiro del plico, se anteriore (in tale senso, ex plurimis, Cassazione n.
18880/2025); condizione, la seconda, avveratasi, essendo l'atto stato ritirato dalla parte il successivo 23 settembre.
Per quanto attiene l'eccepita illegittimità e/o nullità della notifica dell'atto qui gravato eseguita a società estinta in violazione dell'art. 2495, cod. civ, il Collegio la ritiene infondata, atteso che, in tema di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, con l'articolo 28, D. Lgs. 175/2014, a far tempo dal
13.12.2014 è stata prevista ai fini tributari e fallimentari la sospensione per un periodo di cinque anni degli effetti estintivi conseguenti alla cancellazione di una società dal Registro delle Imprese.
Per cui, essendo la società odierna ricorrente stata cancellata dal Registro delle Imprese in data
23.4.2020 e, quindi, in vigenza della previsione di cui al richiamato art. 28, D. Lgs. n. 175/2014, non è sussistita alcuna violazione dell'art. 2495, cod. civ. (in tal senso, Cassazione n. 17791/2016).
Parimenti infondato si appalesa l'eccepito difetto di motivazione dell'atto qui impugnato, atteso che solo per il caso in cui la cartella esattoriale non sia stata preceduta da un avviso di accertamento deve essere motivata in modo congruo, sufficiente e intellegibile (ex plurimis, Cassazione n. 31270/2018).
Per le stesse ragioni si appalesa priva di pregio l'eccepita erronea applicazione delle sanzioni irrogate, in quanto, qualora in base alla previsione dell'art. 17, D. Lgs. 475/1997 la sanzione collegata al tributo cui si riferisce è irrogata contestualmente all'avviso di accertamento, la stessa è sufficientemente motivata per relationem (ex plurimis, Cassazione, ordinanza 5509/2022).
Da qui, consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza, come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle costituite
Agenzie, liquidandole in euro 7.500, per ciascuna di esse.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente
BALDASSARRE DOMENICO, LA
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1695/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.inter.puglia Molise Basilicata-Um-Sede Di Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240054649383000 IMPOSTA UNICA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2892/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società, in persona del suo liquidatore, impugnava la cartella di pagamento n.
01420240054649383000 di complessivi euro 261.009,66. notificata in data 9.4.2025, relativa a somme pretese dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli per l'anno d'imposta 2018 a titolo di imposta unica sulle scommesse.
Premetteva che:
· non aveva ricevuto notifica del prodromico avviso di accertamento;
· l'imposta di che trattasi non è applicabile al caso di specie, perché di competenza del Bookmaker estero Società_1 in Malta, unico responsabile del pagamento dell'imposta unica;
· nell'anno 2017 aveva cessato ogni contratto con la richiamata Società_1, organizzandosi con contratti esclusivamente con società autorizzate;
· era stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 23.4.2020 e che per l'anno di imposta 2018 aveva regolarmente dichiarato e pagato le imposte dovute in virtù dei redditi conseguiti.
Tanto premesso, eccepiva:
1.illegittimita' dell'atto impugnato, per difetto di motivazione nonché per lesione del diritto di difesa del ricorrente chiamato a rispondere di un'obbligazione non di sua competenza nonché per intervenuta cessazione dell'attività contrattuale sin dal 2017.
2.Illegittimita' e/o nullita' della notifica eseguita a societa' estinta, in violazione dell'art. 2495, cod. civ..
3.Illegittimita' del calcolo dell'imposta unica applicata e relative sanzioni, in quanto determinata senza parametri certi e sulla base di mere presunzioni ed indici statistici.
4.Violazione dell'art. 3 del decreto legislativo n. 504/98, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010 in ordine all'individuata responsabilità solidale del Centro trasmissione dati.
5.Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione per mancata considerazione di dati contabili in possesso dell'ufficio e violazione dell'art. 42, D. Lgs. 546/92, in quanto non pone a conoscenza il contribuente delle ragioni in ordine alle quali si presume un'applicazione sanzionatoria induttivamente applicata in virtù di un principio di automatismo accertativo non spiegato e motivato.
6.Erronea applicazione delle sanzioni applicate dall'ufficio che non tiene conto dell'applicazione del principio del favor rei.
Previa richiesta di sospensione degli effetti dell'atto impugnato e di discussione del merito in pubblica udienza, concludeva per sentir accertare e dichiarare la sua nullità e/o l'illegittimità.
Con vittoria, di spese, onorari e competenze di causa. Con controdeduzioni l'Agenzia delle Dogane e Monopoli premetteva che:
· la cartella derivava dall'iscrizione a ruolo dell'avviso di accertamento n°M03180011236U emesso in materia di Imposta Unica sulle Scommesse relativo all'anno 2018, notificato il 12.9.2023 ex art. art. 8, legge 890/1982 e poi regolarmente ritirato dalla Parte in data 23.9.2023.
· L'atto conseguiva all'ispezione svolta dalla G.d.F. – Gruppo Bari – 2° Nucleo Operativo, eseguita a carico dell'esercizio commerciale ubicato in Luogo_1, in Indirizzo_2, intestato alla società “ Ricorrente_1 srls”, odierna ricorrente, nel corso del quale venivano acquisite, tra l'altro: n. 31 ricevute di giocate costituenti scommessa facenti capo all'operatore estero Società_1, titolare del marchio Società_3; copia del contratto per la commercializzazione dei giochi pubblici stipulato con il predetto bookmaker estero in data 4.8.2015; verbale di notifica del decreto emesso dalla Questura di Bari del
26.11.2015, da cui si rilevava che era stata respinta l'istanza presentata per l'esercizio dell'attività di raccolta scommesse per conto della Società_1.
· I verbalizzanti avevano constatato che all'interno del locale oggetto del controllo veniva svolta l'attività di raccolta di scommesse per conto di società estera non autorizzata ad operare sul territorio nazionale, e precisamente in nome e per conto del bookmaker estero Società_1 Ltd, in assenza di concessione amministrativa e di autorizzazione T.U.L.P.S. prevista dall'art. 88 del R.D. 18 giugno 1931 n.
773, ed in violazione dell'art. 4 della Legge n. 401/1989.
· Agli atti dell'ufficio risultava che il predetto esercizio commerciale aveva iniziato l'attività in data
23.7.2015 e l'aveva cessata in data 31.12.2019.
· Per l'effetto, aveva trasmesso all'esercente come alla Società_1 il P.V.C. n° M030113832022, per il periodo compreso tra l'1.1.2018 e il 31.12.2018, procedendosi al calcolo induttivo dell'imposta dovuta per il predetto anno, considerando il triplo della raccolta media in materia di scommesse sportive della provincia di appartenenza, ai sensi dell'art. 1 della L. 190/2014 comma 644, lett. g).
· Con nota prot. n. 32264 dell'8.6.2021 era stato regolarmente notificato alla Parte “Questionario e invito” a trasmettere o esibire ogni altra documentazione utile al fine della determinazione analitica dell'imposta unica dovuta, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 504/1998, per l'attività di raccolta scommesse effettuata per conto della predetta società estera a cui non perveniva riscontro.
· Il conseguente avviso di accertamento qui in precedenza richiamato non veniva impugnato e, conseguentemente, aveva proceduto alla riscossione delle somme dovute mediante iscrizione a ruolo, a seguito della quale l'ADER aveva emesso la cartella oggetto del presente gravame.
Tutto ciò premesso, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità delle avverse eccezioni in quanto rivolte al prodromico atto di accertamento resosi definitivo e non, invece, all'atto qui impugnato, ovvero la cartella esattoriale, che nel presente giudizio non costituisce il primo atto notificato al contribuente, si da escludersi l'applicabilità dell'art. 19, comma 3, D. Lgs. n°546 del 1992.
Per quanto attiene l'eccepita intervenuta cancellazione dal Registro delle Imprese con effetto dal
23.4.2020, opponeva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 5, D. Lgs. 175/2014, la sospensione dei termini per l'accertamento per un periodo di cinque anni degli effetti estintivi conseguenti alla cancellazione della società.
Concludeva per sentir accertare e dichiarare la sua estromissione dal giudizio, con vittoria di spese.
Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccepiva difetto di legittimazione passiva in ordine alle avverse eccezioni avverso il prodromico avviso di accertamento, trattandosi di questioni di esclusiva competenza dell'ente impositore. Circa l'eccepito difetto di motivazione dell'atto impugnato, preliminarmente opponeva che la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della Pubblica Amministrazione e non quelli dell'Ente della riscossione.
Ad ogni buon conto, opponeva che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un altro atto precedentemente notificato, in base al combinato disposto dell'art. 7, comma 3, legge n. 212/2000 e del D. Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 8, comma 1, lett. a) che ha modificato il D.P.R. n. 602/1973 è sufficiente che vangano indicati soltanto il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa.
Per quanto attiene l'eccepita illegittimità e/o nullità della notifica eseguita alla società estinta, controdeduceva nei medesimi termini opposti dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli.
Concludeva per sentir dichiarare la legittimità e correttezza del proprio operato e, per l'effetto, sentir respinta ogni eccezione ex adverso formulata nei suoi confronti e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversa e di condanna, ritenere e dichiarare la mancata sua responsabilità, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio prende in esame l'eccepita inammissibilità delle eccezioni afferenti il prodromico avviso di accertamento ritenendole fondate, in quanto, come opposto e documentato dalla resistente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e non contrastato dalla ricorrente, tale atto risulta essere stato ritualmente notificato ex art. 26, DPR n. 602/1973, mercè immissione in data 19.9.2023 da parte dell'Ufficiale postale nella casella dell'indirizzo di residenza dell'odierna ricorrente dell'avviso di giacenza previsto dal regolamento postale di cui al D.M. 1° ottobre 2008, per il caso di temporanea assenza del destinatario;
modalità perfezionativa della notifica dopo il decorso di dieci giorni dalla data di immissione dell'avviso o dalla data del ritiro del plico, se anteriore (in tale senso, ex plurimis, Cassazione n.
18880/2025); condizione, la seconda, avveratasi, essendo l'atto stato ritirato dalla parte il successivo 23 settembre.
Per quanto attiene l'eccepita illegittimità e/o nullità della notifica dell'atto qui gravato eseguita a società estinta in violazione dell'art. 2495, cod. civ, il Collegio la ritiene infondata, atteso che, in tema di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, con l'articolo 28, D. Lgs. 175/2014, a far tempo dal
13.12.2014 è stata prevista ai fini tributari e fallimentari la sospensione per un periodo di cinque anni degli effetti estintivi conseguenti alla cancellazione di una società dal Registro delle Imprese.
Per cui, essendo la società odierna ricorrente stata cancellata dal Registro delle Imprese in data
23.4.2020 e, quindi, in vigenza della previsione di cui al richiamato art. 28, D. Lgs. n. 175/2014, non è sussistita alcuna violazione dell'art. 2495, cod. civ. (in tal senso, Cassazione n. 17791/2016).
Parimenti infondato si appalesa l'eccepito difetto di motivazione dell'atto qui impugnato, atteso che solo per il caso in cui la cartella esattoriale non sia stata preceduta da un avviso di accertamento deve essere motivata in modo congruo, sufficiente e intellegibile (ex plurimis, Cassazione n. 31270/2018).
Per le stesse ragioni si appalesa priva di pregio l'eccepita erronea applicazione delle sanzioni irrogate, in quanto, qualora in base alla previsione dell'art. 17, D. Lgs. 475/1997 la sanzione collegata al tributo cui si riferisce è irrogata contestualmente all'avviso di accertamento, la stessa è sufficientemente motivata per relationem (ex plurimis, Cassazione, ordinanza 5509/2022).
Da qui, consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza, come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle costituite
Agenzie, liquidandole in euro 7.500, per ciascuna di esse.