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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
N. 599-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Luca Perilli Presidente relatore dott.ssa Simonetta Bruno Giudice dott. Gianluigi Canali Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da
(C.F: ), nato in [...] in data [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 nonché da (C.F: , nato in [...] Parte_2 CodiceFiscale_2 in data 24.01.2000, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'Avv. Andrea Caruso (C.F.: ) del Foro di Milano, con CodiceFiscale_3 domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Vigoni, n.5 ; nei confronti di
(C.F.: – pec: , residente in CP_1 C.F._4 Email_1
TI (BS), Via Benedetto Marcello, n. 9, -25082, titolare dell'omonima impresa individuale corrente in TI (BS), Via Benedetto Marcello, n. 9, -25082;
*****
Il tribunale esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
pagina 1 di 4 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
rilevato che il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica ex art. 40 CCII commi 6 e
7, eseguita il 26.11.2025.
Considerato che la difesa del ricorrente non è comparsa all'udienza fissata dal giudice nel giorno
18 dicembre 2025, dopo avere dichiarato con nota del 09.12.2025 un impedimento e avere avanzato richiesta di sostituzione dell'udienza con collegamento audiovisivo, richiesta non accolta dal giudice perché inidonea ad assicurare la comparizione ed il diritto di difesa della parte resistente;
considerato che
neppure la parte intimata è comparsa all'udienza;
ritenuto che
, nonostante la mancata comparizione delle parti, il Tribunale debba comunque procedere, perché la parte ricorrente non ha rinunciato all'azione e anzi, con la richiesta di celebrazione dell'udienza “ a distanza” ha manifestato interesse al procedimento ed inoltre perché trovano applicazione le regole regole generali sui giudizi camerali ex articoli 737 segg. c.p.c., per le quali il tribunale è tenuto a decidere il ricorso anche nel caso in cui il ricorrente non compaia in camera di consiglio ( Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 21 novembre 2019, n. 30445); osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII dato che il centro degli interessi principali del debitore è situato in TI (BS);
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale (l'oggetto sociale risultante dalla visura è “installazione di sistemi per l'isolamento”) ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII;
• il debitore non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma lett. d) CCII;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 30.000,00, considerato che gli stessi ricorrenti vantano crediti di lavoro, accertati con titoli giudiziali, per oltre 50.000,00 euro;
• ricorre una situazione d'insolvenza, come definita dall'art. 2, primo comma lett. b) CCII, desumibile da:
1) titoli giudiziali di condanna esecutivi;
2) nessuna informazione sulla consistenza aziendale risultante dalla visura presso la Camera di
Commercio, dalla quale emerge invece che la società è ancora attiva e ha iniziato la propria attività il 03.02.2022; pagina 2 di 4 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
3) irreperibilità del debitore.
P.Q.M.
Il tribunale, visto l'art. 49 CCII,
a) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di (C.F.: CP_1
– pec: , residente in [...] Email_1
Benedetto Marcello, n. 9, -25082, titolare dell'omonima impresa individuale corrente in
TI (BS), Via Benedetto Marcello, n. 9, ; P.IVA_1
b) NOMINA giudice delegato il dott. Luca Perilli;
c) NOMINA curatore il dott. con studio a Brescia in via Corsica n. 10; Persona_1
d) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39
CCII;
e) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 12/02/2026 ore 12:00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Brescia, sezione IV civile, stanza 4.97;
f) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione delle domande d'insinuazione;
g) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; pagina 3 di 4 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
h) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Brescia, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore Luca Perilli
pagina 4 di 4
N. 599-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Luca Perilli Presidente relatore dott.ssa Simonetta Bruno Giudice dott. Gianluigi Canali Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da
(C.F: ), nato in [...] in data [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 nonché da (C.F: , nato in [...] Parte_2 CodiceFiscale_2 in data 24.01.2000, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'Avv. Andrea Caruso (C.F.: ) del Foro di Milano, con CodiceFiscale_3 domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Vigoni, n.5 ; nei confronti di
(C.F.: – pec: , residente in CP_1 C.F._4 Email_1
TI (BS), Via Benedetto Marcello, n. 9, -25082, titolare dell'omonima impresa individuale corrente in TI (BS), Via Benedetto Marcello, n. 9, -25082;
*****
Il tribunale esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
pagina 1 di 4 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
rilevato che il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica ex art. 40 CCII commi 6 e
7, eseguita il 26.11.2025.
Considerato che la difesa del ricorrente non è comparsa all'udienza fissata dal giudice nel giorno
18 dicembre 2025, dopo avere dichiarato con nota del 09.12.2025 un impedimento e avere avanzato richiesta di sostituzione dell'udienza con collegamento audiovisivo, richiesta non accolta dal giudice perché inidonea ad assicurare la comparizione ed il diritto di difesa della parte resistente;
considerato che
neppure la parte intimata è comparsa all'udienza;
ritenuto che
, nonostante la mancata comparizione delle parti, il Tribunale debba comunque procedere, perché la parte ricorrente non ha rinunciato all'azione e anzi, con la richiesta di celebrazione dell'udienza “ a distanza” ha manifestato interesse al procedimento ed inoltre perché trovano applicazione le regole regole generali sui giudizi camerali ex articoli 737 segg. c.p.c., per le quali il tribunale è tenuto a decidere il ricorso anche nel caso in cui il ricorrente non compaia in camera di consiglio ( Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 21 novembre 2019, n. 30445); osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII dato che il centro degli interessi principali del debitore è situato in TI (BS);
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale (l'oggetto sociale risultante dalla visura è “installazione di sistemi per l'isolamento”) ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII;
• il debitore non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma lett. d) CCII;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 30.000,00, considerato che gli stessi ricorrenti vantano crediti di lavoro, accertati con titoli giudiziali, per oltre 50.000,00 euro;
• ricorre una situazione d'insolvenza, come definita dall'art. 2, primo comma lett. b) CCII, desumibile da:
1) titoli giudiziali di condanna esecutivi;
2) nessuna informazione sulla consistenza aziendale risultante dalla visura presso la Camera di
Commercio, dalla quale emerge invece che la società è ancora attiva e ha iniziato la propria attività il 03.02.2022; pagina 2 di 4 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
3) irreperibilità del debitore.
P.Q.M.
Il tribunale, visto l'art. 49 CCII,
a) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di (C.F.: CP_1
– pec: , residente in [...] Email_1
Benedetto Marcello, n. 9, -25082, titolare dell'omonima impresa individuale corrente in
TI (BS), Via Benedetto Marcello, n. 9, ; P.IVA_1
b) NOMINA giudice delegato il dott. Luca Perilli;
c) NOMINA curatore il dott. con studio a Brescia in via Corsica n. 10; Persona_1
d) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39
CCII;
e) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 12/02/2026 ore 12:00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Brescia, sezione IV civile, stanza 4.97;
f) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione delle domande d'insinuazione;
g) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; pagina 3 di 4 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
h) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Brescia, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore Luca Perilli
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