Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/05/2026, n. 12225
CASS
Sentenza 1 maggio 2026

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    Natura tributaria del canone unico patrimoniale

    La Corte ha affermato che il CUP, pur qualificato come 'patrimoniale' e ancorché ancorato a due distinti elementi costitutivi, è unitario e il prelievo presenta i caratteri tipici dei tributi: la doverosità dell'imposizione; l'assenza di un rapporto sinallagmatico tra la decurtazione e la prestazione; la destinazione delle risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante per il soggetto passivo, alla contribuzione alle spese pubbliche. Pertanto, il CUP ha sempre natura tributaria, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario.

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La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, è stata investita di un rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. da parte della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IC, in merito alla giurisdizione competente a decidere sull'impugnazione di un avviso di accertamento esecutivo relativo al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP), introdotto dall'art. 1, commi 816-847, della L. n. 160/2019. La controversia originaria vedeva contrapposte la società Medio Chiampo S.p.A., ricorrente, e il Comune di Montebello Vicentino, rappresentato dalla concessionaria BA S.p.A., resistente. La ricorrente contestava la giurisdizione del giudice ordinario, indicata nell'avviso impugnato, e nel merito, la sussistenza del presupposto impositivo e il difetto di motivazione. La CGT1, nel disporre il rinvio, ha evidenziato la divergenza di orientamenti giurisprudenziali sulla natura del CUP, che sostituisce diverse entrate, tra cui tributi e canoni patrimoniali, e la conseguente incertezza in ordine alla devoluzione della giurisdizione, con tesi favorevoli al giudice tributario, al giudice ordinario o a una ripartizione basata sul caso concreto. Il Procuratore Generale ha concluso per l'attribuzione della giurisdizione al giudice tributario.

Le Sezioni Unite hanno dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale, confermando l'utilizzabilità dello strumento anche da parte del giudice tributario e la possibilità di devolvere questioni di diritto incidenti sulla giurisdizione. Dopo aver analizzato la normativa di riferimento, in particolare l'art. 1, commi 816-847, della L. n. 160/2019, e i criteri elaborati dalla Corte Costituzionale e dalla stessa Cassazione per qualificare un prelievo come tributario (doverosità, assenza di sinallagma, collegamento a presupposto economicamente rilevante e destinazione a spese pubbliche), le Sezioni Unite hanno concluso che il CUP, pur qualificato come "patrimoniale" e ancorché ancorato a due distinti elementi costitutivi (occupazione di aree pubbliche e diffusione di messaggi pubblicitari), presenta in ogni caso natura tributaria. Tale conclusione si fonda sulla doverosità dell'imposizione, sull'assenza di un rapporto sinallagmatico, sulla destinazione delle risorse a concorrere alle spese pubbliche e sul presupposto economicamente rilevante. Pertanto, le controversie relative al CUP sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario. La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: «Il canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816-847, della legge n. 160 del 2019, ha, in ogni caso, natura tributaria». La natura officiosa del rinvio pregiudiziale ha escluso la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/05/2026, n. 12225
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12225
    Data del deposito : 1 maggio 2026

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