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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/04/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4564 /2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ER RE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4564/2023, avente ad oggetto “Separazione giudiziale, con contestuale pronuncia divorzile”, promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. STOIA ANTONIO Parte_1 C.F._1
e presso il suo studio elettivamente domiciliata, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente contro
(C.F. ), resistente non costituito CP_1 C.F._2
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 8 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16/10/2023 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di ER RE che sia pronunciata sentenza di separazione, con addebito, dal coniuge (e, all'esito del passaggio in giudicato, la presente pronuncia divorzile), CP_1 uniti in matrimonio in ER RE il 10.10.1998 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1998 Volume I, Parte II, serie A, n. 176), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative alla prole:
, nata il [...] in [...], (C.F. , Per_1 C.F._3 economicamente autosufficiente;
, nato il [...] in [...] (C.F. ), cittadinanza Per_2 C.F._4 italiana, studente universitario, economicamente non autosufficiente;
, nata il [...] in [...], (C.F. che ha appena Pt_2 C.F._5 concluso il percorso di studio presso l'istituto statale "Nicola Sensale" di ER RE (Sa) ed è in attesa di lavoro, economicamente non autosufficiente ed alle questioni economiche, anche iure proprio, all'uopo avanzando domanda di mantenimento prima e di riconoscimento di un assegno divorzile poi, nonché relative all'assegnazione della casa coniugale;
con vittoria delle spese di lite.
, pur ritualmente citato, non si è costituito. CP_1
Nella fase istruttoria, in prima udienza, previa fissazione a cura del Presidente del Tribunale con provvedimento del 19.10.2023, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvidenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c.p.c. e, previa rinuncia alla domanda di addebito della ricorrente, fermo restando il resto delle richieste e previe, altresì, rassegnate conclusioni conformemente al ricorso (al netto della rinuncia alla domanda di addebito), il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c.
Resa la sentenza non definitiva di separazione, il procedimento è stato rimesso in istruttoria, all'uopo fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio di divorzio, come ab origine richiesto dalla ricorrente.
Nella fase istruttoria, pertanto, alla prima udienza divorzile del 22.01.2025, il Giudice delegato, previe rassegnate conclusioni della parte ricorrente – la quale, come da ricorso, ha chiesto confermarsi le condizioni ivi proposte e, per l'effetto, riqualificare l'assegno di mantenimento in assegno divorzile – ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Sennonché, con provvedimento del 30.10.2025, la causa è stata rimessa sul ruolo, tenuto conto di come agli atti mancava la certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Prodotto quanto richiesto, alla successiva udienza telematica del 26.03.2025 parte ricorrente ha pagina 2 di 8 nuovamente rassegnato le proprie conclusioni come sopra ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta. Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/2022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata giudizialmente con sentenza n. 705/2024, passata in giudicato, giacché munita di attestazione di Cancelleria) è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita.
Sulle questioni relative all'assegnazione della casa coniugale, al mantenimento iure proprio e per la prole.
Ciò detto occorre passare alle questioni relative alla prole, maggiorenne e, quanto a e Per_2
economicamente non indipendente. Pt_2
Con riguardo al mantenimento, pertanto, il Collegio ritiene congruo confermare i provvedimenti provvisori resi in sede di separazione, tenuto conto, al riguardo, di quanto dedotto e documentato dalla madre in relazione alla propria precaria situazione economico-reddituale (trattasi di casalinga, priva di reddito proprio, a fronte, invece, dell'attività lavorativa come dedotta per il resistente); non emergono, nel caso di specie, elementi sopravvenuti tali da indurre a disporre difformemente (in relazione alla decorrenza, si rinvia infra , alla sezione “assegno divorzile”).
Il padre, poi, contribuirà nella misura del 50% alle spese scolastiche (acquisto dei libri annuale, gite, recite), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale. Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del 2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. ER RE, 24-06- 2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso (ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie). Le spese pagina 3 di 8 scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
Stante la maggiore età e non indipendenza economica della prole sopra indicata che, peraltro, già vive nella casa coniugale, tenuto conto di quanto, sul punto, dedotto ed allegato dalla madre, occorre disporre l'assegnazione del domicilio coniugale a , ove vi vivrà Parte_1 unitamente ai figli maggiorenni, ma economicamente non indipendenti e , in Per_2 Pt_2 favore e nell'interesse dei quali detta assegnazione viene prevista.
Sull'assegno divorzile La domanda della resistente di conferma delle statuizioni della separazione (che prevedevano il relativo assegno di mantenimento, in suo favore), nonché, a monte, di riconoscimento di un beneficio economico, iure proprio, in diritto, va senz'altro qualificata, in questa sede, come domanda di corresponsione dell'assegno divorzile. Ciò premesso, con riguardo alla richiesta di assegno divorzile, va rilevato come lo stesso sia una prestazione sia di carattere assistenziale che perequativo/compensativa come si evince dalla stessa lettura dell'art. 5, comma 6 della legge n. 898 del 1970 e mira a sostenere il coniuge più
“debole” impossibilitato a procurarsi adeguati mezzi per ragioni obiettive, alla luce, peraltro, del copioso avvicendamento giurisprudenziale formatosi nel corso del tempo. Secondo la giurisprudenza formatasi priva dell'arresto delle Sezioni Unite sul punto, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile si articolava in due fasi: nella prima occorreva valutare se sussistesse il diritto in astratto, ovvero se vi fosse effettivamente l'inadeguatezza dei mezzi;
nella seconda fase, ove la prima avesse avuto esito positivo, si sarebbe dovuto procedere alla determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno in base ai criteri dettati dalla stessa norma, ovvero il reddito dei coniugi, le ragioni della decisione (cd. criterio risarcitorio), il contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cd. criterio compensativo), il tutto in relazione alla durata dell'effettiva convivenza ed attribuendo valore meramente indicativo all'assegno riconosciuto per il mantenimento durante la separazione (v. Cass. civ. Sez. I, 09-06- 2015, n. 11870). Come precisato da ultimo in sede di legittimità, il giudice del divorzio nel valutare l'an debeatur avrebbe dovuto verificare se la domanda dell'ex coniuge richiedente rispettasse le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all' “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione (v. Cass. civ. Sez. I, 10-05-2017, n. 11504).
pagina 4 di 8 Nella fase della quantificazione dell'assegno, poi, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile. Sennonché, a dirimere il contrasto formatosi, sul punto, in giurisprudenza – avuto riguardo all'efficacia preclusiva dell'autosufficienza del coniuge con riguardo all'an debeatur dell'assegno divorzile – sono intervenute le S.U. della Corte di Cassazione, le quali, con la sentenza n. 18287/2018, hanno affermato il seguente principio di diritto:
“ Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto", sostanzialmente riconducendo “l'autosufficienza economica” non può a parametro di valutazione dell'an quanto piuttosto del quantum debeatur e valorizzando nuovamente e cumulativamente i criteri previsti dall'art. 5 c. 6 prima parte, L. 898/1970 da sempre utilizzati per la determinazione e quantificazione dell'assegno divorzile. Tale orientamento, peraltro, è stato altresì ulteriormente confermato da Cass. Civ. n. 11168/2019, la quale ha stabilito come “…l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa Corte, la cui recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale.
3.2.1. In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell'abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del
pagina 5 di 8 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost.
3.2.2. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.
Ciò detto, avuto riguardo ai parametri di cui all'art.
5. c. 6 della L. 898/1970, come chiariti dalle Sezioni Unite, alla luce del materiale probatori acquisito, va disposto un assegno divorzile, in favore di , nella misura di € 200,00 mensili. Parte_1
Detto assegno, come in tal sede qualificato, peraltro, in ossequio al disposto di cui all'art. 473 bis n. 49, comma IV c.p.c. decorrerà dalla data di emissione del presente decisum.
Medesima decorrenza, peraltro (al netto dell'analogo importo, come riconosciuto), può essere prevista per il mantenimento della prole, come sopra quantificato;
fermo restando, per entrambi gli assegni, quanto già precedentemente previsto in sede di sentenza di separazione.
Venendo al merito, infatti, dalla documentazione allegata e dai fatti come esposti dalla ricorrente, lo stesso deve essere senz'altro confermato nella somma come disposta in sede di separazione, avuto riguardo non solo alle evidenze reddituali in premessa indicate (ancorché, in relazione a parte resistente, limitate alla produzione della visura camerale della Ditta di cui risulta intestatario), ma altresì tenuto di conto della durata della vita matrimoniale, dell'età della resistente e del contributo che costei ha fornito al ménage familiare, all'epoca del matrimonio. Ella infatti, anche in udienza (ivi compresa quella successivamente fissata per la prosecuzione del giudizio divorzile), ha confermato di essersi sempre dedicata a svolgere il ruolo di madre e moglie, curando moralmente e materialmente la propria famiglia, all'uopo dedicandosi ai doveri familiari ed alla cura dei figli, non avendo, per l'effetto, svolto attività lavorativa alcuna.
Sul regime delle spese processuali Tenuto conto di come, nel caso di specie, non appaiano emergere profili di soccombenza stricto sensu e vista la particolare natura della controversia, l'assenza di memorie ex art. 473 bis n. 17 c.p.c., la circostanza che sia riconosciuto un divorzile quantitativamente minore rispetto a quanto,
pagina 6 di 8 ab origine, richiesto dalla ricorrente, nonché, infine, l'ulteriore circostanza della contumacia del resistente, le spese processuali possono essere interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di ER RE, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nata il [...] in [...] Parte_1
nato il [...] in [...] CP_1 in ER RE il 10.10.1998 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1998 Volume I, Parte II, serie A, n. 176);
- autorizza, definitivamente, i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- attribuisce il godimento della casa coniugale, sita in ER RE, alla via Edoardo Astuti n. 105/44, alla moglie, , ove vi abiterà insieme ai figli e Parte_1 Per_2
, giacché non autonomi;
Pt_2
- dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
- dispone che , quale genitore non domiciliatario della prole, CP_1
contribuisca al mantenimento dei figli e , previa corresponsione di un Per_2 Pt_2 assegno mensile di € 500,00 (di cui € 250,00 per ciascun figlio), da versare alla madre,
, a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale entro il giorno 4 Parte_1 di ogni mese, con decorrenza, avuto riguardo al presente giudizio di divorzio, in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
- accoglie la domanda di assegno divorzile per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto,
pone a carico di , a titolo di assegno divorzile, la somma di € 200,00 CP_1 annualmente ed automaticamente rivalutata secondo le variazioni degli indici ISTAT, da versarsi a a mezzo vaglia postale, bonifico postale o bonifico bancario, Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, disponendone la decorrenza in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
pagina 7 di 8
- dispone i predetti assegni siano adeguati in modo automatico, annualmente sulla base degli indici ISTAT;
- determina che le spese straordinarie, sostenute nell'interesse della prole, siano poste nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
ER RE, Camera di Consiglio del 03.04.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ER RE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4564/2023, avente ad oggetto “Separazione giudiziale, con contestuale pronuncia divorzile”, promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. STOIA ANTONIO Parte_1 C.F._1
e presso il suo studio elettivamente domiciliata, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente contro
(C.F. ), resistente non costituito CP_1 C.F._2
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 8 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16/10/2023 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di ER RE che sia pronunciata sentenza di separazione, con addebito, dal coniuge (e, all'esito del passaggio in giudicato, la presente pronuncia divorzile), CP_1 uniti in matrimonio in ER RE il 10.10.1998 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1998 Volume I, Parte II, serie A, n. 176), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative alla prole:
, nata il [...] in [...], (C.F. , Per_1 C.F._3 economicamente autosufficiente;
, nato il [...] in [...] (C.F. ), cittadinanza Per_2 C.F._4 italiana, studente universitario, economicamente non autosufficiente;
, nata il [...] in [...], (C.F. che ha appena Pt_2 C.F._5 concluso il percorso di studio presso l'istituto statale "Nicola Sensale" di ER RE (Sa) ed è in attesa di lavoro, economicamente non autosufficiente ed alle questioni economiche, anche iure proprio, all'uopo avanzando domanda di mantenimento prima e di riconoscimento di un assegno divorzile poi, nonché relative all'assegnazione della casa coniugale;
con vittoria delle spese di lite.
, pur ritualmente citato, non si è costituito. CP_1
Nella fase istruttoria, in prima udienza, previa fissazione a cura del Presidente del Tribunale con provvedimento del 19.10.2023, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvidenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c.p.c. e, previa rinuncia alla domanda di addebito della ricorrente, fermo restando il resto delle richieste e previe, altresì, rassegnate conclusioni conformemente al ricorso (al netto della rinuncia alla domanda di addebito), il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c.
Resa la sentenza non definitiva di separazione, il procedimento è stato rimesso in istruttoria, all'uopo fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio di divorzio, come ab origine richiesto dalla ricorrente.
Nella fase istruttoria, pertanto, alla prima udienza divorzile del 22.01.2025, il Giudice delegato, previe rassegnate conclusioni della parte ricorrente – la quale, come da ricorso, ha chiesto confermarsi le condizioni ivi proposte e, per l'effetto, riqualificare l'assegno di mantenimento in assegno divorzile – ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Sennonché, con provvedimento del 30.10.2025, la causa è stata rimessa sul ruolo, tenuto conto di come agli atti mancava la certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Prodotto quanto richiesto, alla successiva udienza telematica del 26.03.2025 parte ricorrente ha pagina 2 di 8 nuovamente rassegnato le proprie conclusioni come sopra ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta. Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/2022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata giudizialmente con sentenza n. 705/2024, passata in giudicato, giacché munita di attestazione di Cancelleria) è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita.
Sulle questioni relative all'assegnazione della casa coniugale, al mantenimento iure proprio e per la prole.
Ciò detto occorre passare alle questioni relative alla prole, maggiorenne e, quanto a e Per_2
economicamente non indipendente. Pt_2
Con riguardo al mantenimento, pertanto, il Collegio ritiene congruo confermare i provvedimenti provvisori resi in sede di separazione, tenuto conto, al riguardo, di quanto dedotto e documentato dalla madre in relazione alla propria precaria situazione economico-reddituale (trattasi di casalinga, priva di reddito proprio, a fronte, invece, dell'attività lavorativa come dedotta per il resistente); non emergono, nel caso di specie, elementi sopravvenuti tali da indurre a disporre difformemente (in relazione alla decorrenza, si rinvia infra , alla sezione “assegno divorzile”).
Il padre, poi, contribuirà nella misura del 50% alle spese scolastiche (acquisto dei libri annuale, gite, recite), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale. Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del 2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. ER RE, 24-06- 2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso (ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie). Le spese pagina 3 di 8 scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
Stante la maggiore età e non indipendenza economica della prole sopra indicata che, peraltro, già vive nella casa coniugale, tenuto conto di quanto, sul punto, dedotto ed allegato dalla madre, occorre disporre l'assegnazione del domicilio coniugale a , ove vi vivrà Parte_1 unitamente ai figli maggiorenni, ma economicamente non indipendenti e , in Per_2 Pt_2 favore e nell'interesse dei quali detta assegnazione viene prevista.
Sull'assegno divorzile La domanda della resistente di conferma delle statuizioni della separazione (che prevedevano il relativo assegno di mantenimento, in suo favore), nonché, a monte, di riconoscimento di un beneficio economico, iure proprio, in diritto, va senz'altro qualificata, in questa sede, come domanda di corresponsione dell'assegno divorzile. Ciò premesso, con riguardo alla richiesta di assegno divorzile, va rilevato come lo stesso sia una prestazione sia di carattere assistenziale che perequativo/compensativa come si evince dalla stessa lettura dell'art. 5, comma 6 della legge n. 898 del 1970 e mira a sostenere il coniuge più
“debole” impossibilitato a procurarsi adeguati mezzi per ragioni obiettive, alla luce, peraltro, del copioso avvicendamento giurisprudenziale formatosi nel corso del tempo. Secondo la giurisprudenza formatasi priva dell'arresto delle Sezioni Unite sul punto, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile si articolava in due fasi: nella prima occorreva valutare se sussistesse il diritto in astratto, ovvero se vi fosse effettivamente l'inadeguatezza dei mezzi;
nella seconda fase, ove la prima avesse avuto esito positivo, si sarebbe dovuto procedere alla determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno in base ai criteri dettati dalla stessa norma, ovvero il reddito dei coniugi, le ragioni della decisione (cd. criterio risarcitorio), il contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cd. criterio compensativo), il tutto in relazione alla durata dell'effettiva convivenza ed attribuendo valore meramente indicativo all'assegno riconosciuto per il mantenimento durante la separazione (v. Cass. civ. Sez. I, 09-06- 2015, n. 11870). Come precisato da ultimo in sede di legittimità, il giudice del divorzio nel valutare l'an debeatur avrebbe dovuto verificare se la domanda dell'ex coniuge richiedente rispettasse le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all' “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione (v. Cass. civ. Sez. I, 10-05-2017, n. 11504).
pagina 4 di 8 Nella fase della quantificazione dell'assegno, poi, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile. Sennonché, a dirimere il contrasto formatosi, sul punto, in giurisprudenza – avuto riguardo all'efficacia preclusiva dell'autosufficienza del coniuge con riguardo all'an debeatur dell'assegno divorzile – sono intervenute le S.U. della Corte di Cassazione, le quali, con la sentenza n. 18287/2018, hanno affermato il seguente principio di diritto:
“ Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto", sostanzialmente riconducendo “l'autosufficienza economica” non può a parametro di valutazione dell'an quanto piuttosto del quantum debeatur e valorizzando nuovamente e cumulativamente i criteri previsti dall'art. 5 c. 6 prima parte, L. 898/1970 da sempre utilizzati per la determinazione e quantificazione dell'assegno divorzile. Tale orientamento, peraltro, è stato altresì ulteriormente confermato da Cass. Civ. n. 11168/2019, la quale ha stabilito come “…l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa Corte, la cui recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale.
3.2.1. In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell'abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del
pagina 5 di 8 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost.
3.2.2. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.
Ciò detto, avuto riguardo ai parametri di cui all'art.
5. c. 6 della L. 898/1970, come chiariti dalle Sezioni Unite, alla luce del materiale probatori acquisito, va disposto un assegno divorzile, in favore di , nella misura di € 200,00 mensili. Parte_1
Detto assegno, come in tal sede qualificato, peraltro, in ossequio al disposto di cui all'art. 473 bis n. 49, comma IV c.p.c. decorrerà dalla data di emissione del presente decisum.
Medesima decorrenza, peraltro (al netto dell'analogo importo, come riconosciuto), può essere prevista per il mantenimento della prole, come sopra quantificato;
fermo restando, per entrambi gli assegni, quanto già precedentemente previsto in sede di sentenza di separazione.
Venendo al merito, infatti, dalla documentazione allegata e dai fatti come esposti dalla ricorrente, lo stesso deve essere senz'altro confermato nella somma come disposta in sede di separazione, avuto riguardo non solo alle evidenze reddituali in premessa indicate (ancorché, in relazione a parte resistente, limitate alla produzione della visura camerale della Ditta di cui risulta intestatario), ma altresì tenuto di conto della durata della vita matrimoniale, dell'età della resistente e del contributo che costei ha fornito al ménage familiare, all'epoca del matrimonio. Ella infatti, anche in udienza (ivi compresa quella successivamente fissata per la prosecuzione del giudizio divorzile), ha confermato di essersi sempre dedicata a svolgere il ruolo di madre e moglie, curando moralmente e materialmente la propria famiglia, all'uopo dedicandosi ai doveri familiari ed alla cura dei figli, non avendo, per l'effetto, svolto attività lavorativa alcuna.
Sul regime delle spese processuali Tenuto conto di come, nel caso di specie, non appaiano emergere profili di soccombenza stricto sensu e vista la particolare natura della controversia, l'assenza di memorie ex art. 473 bis n. 17 c.p.c., la circostanza che sia riconosciuto un divorzile quantitativamente minore rispetto a quanto,
pagina 6 di 8 ab origine, richiesto dalla ricorrente, nonché, infine, l'ulteriore circostanza della contumacia del resistente, le spese processuali possono essere interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di ER RE, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nata il [...] in [...] Parte_1
nato il [...] in [...] CP_1 in ER RE il 10.10.1998 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1998 Volume I, Parte II, serie A, n. 176);
- autorizza, definitivamente, i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- attribuisce il godimento della casa coniugale, sita in ER RE, alla via Edoardo Astuti n. 105/44, alla moglie, , ove vi abiterà insieme ai figli e Parte_1 Per_2
, giacché non autonomi;
Pt_2
- dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
- dispone che , quale genitore non domiciliatario della prole, CP_1
contribuisca al mantenimento dei figli e , previa corresponsione di un Per_2 Pt_2 assegno mensile di € 500,00 (di cui € 250,00 per ciascun figlio), da versare alla madre,
, a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale entro il giorno 4 Parte_1 di ogni mese, con decorrenza, avuto riguardo al presente giudizio di divorzio, in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
- accoglie la domanda di assegno divorzile per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto,
pone a carico di , a titolo di assegno divorzile, la somma di € 200,00 CP_1 annualmente ed automaticamente rivalutata secondo le variazioni degli indici ISTAT, da versarsi a a mezzo vaglia postale, bonifico postale o bonifico bancario, Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, disponendone la decorrenza in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
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- dispone i predetti assegni siano adeguati in modo automatico, annualmente sulla base degli indici ISTAT;
- determina che le spese straordinarie, sostenute nell'interesse della prole, siano poste nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
ER RE, Camera di Consiglio del 03.04.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
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