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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3156/2019
All'udienza collegiale del giorno 02/04/2025 ore 12:30
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Elena Maria Guida
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PALLADINO TIZIANA Presente
Appellato/i
CP_1
Avv. AMATO ELISA
Avv. DALLA GRANA PAOLO Presente
***
L'avv. Palladino insiste nella richiesta di CTU.
L'avvocato dalla Grana si oppone
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Sesta Civile
composta dai magistrati:
- Antonio Perinelli Presidente
- Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere
- Elena Maria Guida Giudice ausiliario est. all'udienza del 2 aprile 2025 pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3156 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
- (p.iva ) con sede in Roma, via Renzo Rossi n.3, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Alessio Palladino ( - - fax n. 06.94519075) e dall'avv. CodiceFiscale_1 Email_1
Tiziana Palladino (c.f. - ), presso i quali elettivamente domicilia in Roma, C.F._2 Email_2
via Giunio Bazzoni n.3, giusta procura alle liti in atti,
-APPELLANTE
e
- (p.iva non in proprio ma in nome e per conto della in persona del legale CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Amato ( - pec: - fax CodiceFiscale_3 Email_3
n.06.8559714) e dall'avv. Paolo Dalla Grana ( - pec: ), presso i quali CodiceFiscale_4 Email_4
elettivamente domicilia in Roma, via Tunisi n.4, giusta procura in atti,
- APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6.05.2019, ha proposto appello avverso la sentenza n.21463/2018 Parte_1
emessa dal Tribunale ordinario di Roma, pubblicata in data 08.11.2018, non notificata, resa nel giudizio di primo grado promosso da
[...]
nei confronti della predetta appellante. CP_1
§.2. I fatti di causa sono esposti nell'appellata sentenza come qui di seguito viene riportato.
«Il presente giudizio è stato instaurato dall'attrice onde ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza di lavori di scavo eseguiti dalla parte CO, quantificati indicativamente in complessivi euro 14.180,49 oltre interessi e rivalutazione. Si costituiva la parte CO contestando la domanda attorea e chiedendo comunque che la stessa venisse limitata al minore importo di euro 4.270,82. Espletata prova testimoniale e per interrogatorio libero del legale rappresentante della Società CO, la causa è stata trattenuta in decisione».
§.3. L'adito Tribunale con la sentenza gravata ha così deciso: «… in accoglimento della domanda attorea, condanna la a Parte_1 corrispondere all' a titolo risarcitorio del danno, la complessiva somma di euro 14.180,49 oltre ad interessi come indicato in CP_1
motivazione; condanna la alla rifusione delle spese di lite anticipate nei suoi confronti dalla , spese che liquida Parte_1 CP_1
in euro 237,00 per esborsi ed in euro 4.835,00 per onorari, oltre a rimb. forf. IVA e CPA».
§.4. La decisione è motivata come qui di seguito riportato.
« La Società attrice ha contestato quanto dedotto da parte CO in ordine al fatto che i cavi danneggiati fossero posti non a norma rispetto a quanto disposto dal Regolamento del Comune di Roma, tesi sostenuta dal teste di parte CO , ex dipendente della Tes_1
, il quale ha altresì precisato che la parte CO, avendo provocato la rottura dei cavi per le ragioni premesse, aveva poi Parte_1
provveduto ad effettuare l'adeguamento scavo, sottolineando che l' non ha mai contestato i lavori di rinterro eseguiti dalla CO. Il CP_1
teste all'epoca operaio della , ha affermato che quest'ultima ha provveduto a pagare i danni relativi ai di cavi realizzati Tes_2 Parte_1
a quota, ovvero nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento, mentre ha contestato quelli installati "non a quota". Non può peraltro ritenersi dimostrato che i cavi dell' , indubbiamente danneggiati dai lavori di scavo della , fossero stati realizzati non a CP_1 Parte_1
norma secondo il Regolamento comunale all'epoca vigente. I testi citati da hanno invece evidenziato la presenza di danni e la CP_1
responsabilità della CO, nonché l'impossibilità per il gestore della rete, per evidenti ragioni di sicurezza, di accettare lavori di rinterro dei propri cavi da parte di terzi non direttamente collegati alla stessa da vincolo contrattuale: "la parte danneggiata non può accettare una riparazione effettuata da un danneggiante che non ha competenza specifica nella esecuzione di interventi di riparazione" (cfr. deposizione del teste ); "sugli impianti possono operare solo dipendenti di o imprese da essa incaricata Tes_3 Controparte_2 Controparte_2
con regolare contratto di appalto. Ciò che accade sulle reti deve essere sempre autorizzato dall' , il pronto intervento non fa che rimuovere CP_1
lo stato di pericolo in via provvisoria, a ciò deve seguire la riparazione definitiva, nel frattempo il cavo rimane all'aria aperta o viceversa viene chiuso dal danneggiante nel qual caso paga anche i costi della riapertura e di ripristino dello stato dei luoghi" (cfr. deposizione del teste ). Di conseguenza, l'affermazione di parte CO, confermata dal teste secondo cui la si è adoperata, a Tes_4 Tes_2 Parte_1
fini conciliativi, per ripristinare lo stato dei luoghi “in autonomia” ha comportato di fatto un'attività non utilizzabile dalla danneggiata, gravata in via esclusiva dell'onere di effettuare le opere di riparazione. Né può addebitarsi all' di non aver accettato la minor somma, CP_1
rispetto a quella richiesta in atto di citazione, di euro 4.270,82, mai offerta banco judicis dalla CO, che si è limitata ad eccepire, in via subordinata, di essere debitrice di tale importo. La società CO deve pertanto essere condannata a rifondere all' la somma totale CP_1
di euro14.180,49, come da consuntivi in atti, solo genericamente contestata da parte CO, per aver effettuato i lavori di scavo senza previamente effettuare una adeguata indagine sulla esistenza dei cavi di proprietà dell'attrice, come emerge, del resto, dalle stesse dichiarazioni rese all'udienza del 17.5.2016; oltre al suddetto importo competono gli interessi, intesi a titolo di lucro cessante, dal dì dei singoli lavori, nella misura, che appare congrua, pari al saggio degli interessi legali, sulla somma di euro 14.180,49 devalutata dall'epoca dei singoli danneggiamenti alla data della presente decisione (cfr. Cass. 1712/1995). Sul totale di sorte capitale ed interessi come sopra intesi competono gli interessi legali, ex art. 1282 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo». §.5. Con l'atto di appello, la società ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: «1.accertare e dichiarare la Parte_1 Parte_1 non responsabile dei danni contestati dall' per tutte le motivazioni esposte;
[...] CP_1
2. in via subordinata accertare e dichiarare dovuta in favore della la somma di euro 4.270,82, quale importo riconosciuto dalla CP_1
a fini meramente conciliativi o quella somma diversamente ritenuta in ragione del diverso riparto di responsabilità che sarà Parte_1
eventualmente accertato e disposto;
3. in via gradata, in caso di accoglimento anche parziale dell'atto di appello, disporre la restituzione totale o parziale in favore della della complessiva somma di euro 14.180,49, oltre spese legali come liquidate, in quanto Parte_1 versate in favore dell al solo fine di evitare azioni esecutive. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, o in ragione CP_1
della diversa valutazione che verrà compiuta, della compensazione, anche parziale, delle spese del giudizio di primo grado».
§.6. L'appellata costituitasi con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.10.2019, ha resistito all'appello e ne ha CP_1
chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite.
§.7. All'odierna udienza sono comparsi i procuratori delle parti costituite i quali hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti,
e hanno discusso oralmente la causa.
§.8. L'appello, che contiene cinque motivi, non può essere accolto.
I primi tre motivi di impugnazione, inerenti l'an della domanda in relazione all'erronea interpretazione ed omessa valutazione delle risultanze istruttorie, possono essere esaminati congiuntamente.
§.8.1. Con tali motivi, l'appellante censura, in particolare, la sentenza gravata per: - erronea qualificazione della domanda risarcitoria da parte del primo giudice, che avrebbe riconosciuto un'ipotesi di responsabilità oggettiva ex art.2050 c.c. in luogo di quella ex art. 2043 c.c. prospettata da e la conseguente violazione delle norme sulla ripartizione dell'onere probatorio e del riparto di responsabilità tra le parti (primo CP_1
motivo); -carenza di istruttoria non avendo il Tribunale disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare che i cavi fossero CP_1
posizionati ad una profondità non regolamentare e non erano segnalati, dovendo ritenersi tali irregolarità causa esclusiva dei danni (secondo motivo); -erronea valutazione degli elementi di prova in relazione alle contestazioni inerenti l'evento dannoso addebitatole e del difetto di legittimazione passiva di essa , posto che i lavori di scavo erano stati eseguiti per conto di , in virtù del contratto di Parte_1 CP_3
appalto depositato in atti, che, sebbene non evocata in giudizio da dovrebbe ritenersi unica responsabile dei danni de quibus ex art.2051; CP_1
a tutto concedere, continua l'appellante, dovrebbe essere comunque riconosciuta una responsabilità concorsuale della società . CP_3
La censura, sotto i diversi profili articolata, non coglie nel segno.
Va, in primo luogo, premesso che nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata della domanda sottoposta alla sua cognizione, il giudice deve interpretare la domanda alla luce del contenuto oggettivo e sostanziale della stessa, tenendo conto della pretesa fatta valere. Egli non è condizionato dal tenore meramente letterale degli atti in cui la stessa domanda è contenuta, ma deve valutare la situazione dedotta in causa, la volontà effettiva e la finalità effettiva che la parte intende perseguire. (cfr. Cass.18.03.2014 n.6226). E', inoltre,
è pacifico che «il giudice di appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione» (Cass. 17.12.2024 32932). Ebbene, ritiene il Collegio che, tenuto conto della pretesa fatta valere da e dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, la CP_1
controversia in esame si ascriva a pieno titolo nell'ambito di applicazione della disciplina giuridica dettata dall'art.2050 c.c., che attiene alla responsabilità per danni cagionati nello svolgimento di attività pericolosa.
E' ormai diffuso indirizzo giurisprudenziale riconoscere che costituiscono attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 c.c. non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche le diverse attività che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza (cfr. Cass. 19.07.2018 n.19180 che espressamente afferma: « La nozione di attività pericolosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c., non deve essere limitata alle attività tipiche, già qualificate come tali da una norma di legge, ma deve essere estesa a tutte quelle attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, dovendosi, di conseguenza accertare in concreto il requisito della pericolosità con valutazione svolta caso per caso, tenendo presente che anche un'attività per natura non pericolosa può diventarlo in ragione delle modalità con cui viene esercitata o dei mezzi impiegati per espletarla. L'indagine fattuale deve essere svolta seguendo il criterio della prognosi postuma, in base alle circostanze esistenti al momento dell'esercizio dell'attività»; conformi: Cass.
07.05.2007, n. 10300; Cass. 21.10.2005 n.20359; Cass. 10.02.2003, n. 1954 e Cass. 12.12.1988, n. 6739).
Orbene, nel caso di specie, l'attività di scavo esercitata nelle circostanze di causa dalla , in considerazione della natura sua propria Parte_1
e delle caratteristiche di spiccata offensività dei mezzi utilizzati, presentava senza dubbio già al momento in cui è stata intrapresa notevoli potenzialità lesive, tali da comportare la rilevante probabilità che si verificassero danni del tipo di quello dedotto in giudizio. Tutti gli elementi sopra detti depongono univocamente, in conformità ai consolidati principi giurisprudenziali già richiamati, per un giudizio di pericolosità eventuale dell'attività nella fattispecie svolta dalla società appellante, ciò che rende dunque applicabile al caso concreto il disposto dell'art.2050
c.c. ed il relativo onere probatorio, spettando al danneggiante provare di “aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”, onere probatorio a cui la società appellante non ha adeguatamente assolto.
Ebbene, che l'attività si sia svolta nelle forme e nei modi prospettati dall'attrice odierna appellata e che, pertanto, i diversi sinistri siano avvenuti nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, può ritenersi provato non solo sulla base della documentazione in atti - in particolare cfr verbali di constatazione del danno tutti sottoscritti anche da operai di - ma dalle stesse argomentazioni di parte appellante, anche quelle Parte_1
spese nella fase stragiudiziale riversate nella corrispondenza intercorsa con che non ha mai negato di aver eseguito proprio quei lavori CP_1
di scavo dai quali è derivato il danneggiamento di cavi elettrici di proprietà secondo le difese dell'appellante, la colpa dei danni, non CP_1
disconosciuti, dovrebbe essere imputata esclusivamente ad per non aver posizionato i cavi ad una quota regolamentare e per non averli CP_1
segnalati. Eppure, ciò nonostante, la stessa ancora nel corso del giudizio, si è resa disponibile a risarcire il danno ed a versare una Parte_1
somma corrispondente al costo dei cavi e di altri materiali danneggiati e dei quali è stata necessaria la sostituzione per ogni singolo cantiere.
Si tratta di elementi concludenti che in modo univoco fanno ricondurre l'evento lesivo alla condotta degli operai dell'appellante, essendo le modalità di rottura del tutto compatibili con l'attività di scavo all'epoca svolta (e comunque mai negata) da . Parte_1
Essendo, quindi, operante la presunzione di responsabilità di cui al citato art. 2050 c.c., gravava sull'impresa appellante dimostrare o di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno oppure il verificarsi di una causa efficiente sopravvenuta avente i requisiti del caso fortuito (eccezionalità ed oggettiva imprevedibilità) ed idonea, in quanto tale, a determinare l'evento dannoso. Tale onere probatorio non è stato assolto da , atteso che la medesima società non ha fornito alcuna prova di aver adottato, nell'esecuzione dei lavori di scavo, tutte le cautele Parte_1
e gli accorgimenti che in concreto sarebbe stato necessario utilizzare in relazione alla natura dell'attività esercitata ed alle norme di comune prudenza e diligenza.
In giurisprudenza si è condivisibilmente precisato che, al fine di vincere la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c., non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva, del tutto carente nel caso di specie, di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso (cfr. Cass. 19.05.2022 n.16170; Cass.
21/02/2020 n. 4590; Cass. 21.05.2019 n.13579). Né l'appellante ha provato il sopravvenire di una circostanza eccezionale di per sé idonea a determinare l'evento dannoso. Anzi, per quanto già detto, la presenza di impianti nel sottosuolo, in zone del tutto urbanizzate del centro abitato, doveva reputarsi circostanza senz'altro prevedibile in relazione ad un criterio di media diligenza professionale. Non risulta, quindi, che
[...]
abbia adottato, sotto il profilo tecnico, alcuna misura precauzionale necessaria a prevenire il rischio del verificarsi di un danno del tipo Pt_1
di quello in concreto prodottosi. Sotto tale profilo, non è stata fornita alcuna prova che l'appellante, prima di intraprendere i lavori di scavo, abbia effettivamente contattato, per quanto di interesse, la società al fine di acquisire informazioni sull'esatta ubicazione dei cavi di linea CP_1
elettrica interrati, rientrando in elementari doveri di diligenza l'assolvimento di un siffatto onere da parte di un'impresa che si accinga ad eseguire lavori di scavo. Circostanza, questa, che esclude, nel caso di specie, un concorso di colpa di nella causazione del danno;
concorso CP_1
pure ipotizzato dall'appellante nella fattispecie rappresentato dalla mancata segnalazione dei cavi tranciati e dall'irregolare loro posizionamento, ove anche tali circostanze possano ritenersi provate. Se fosse stata più cauta e maggiormente diligente nelle Parte_1
attività preliminari all'esecuzione degli scavi (volte ad avere contezza di tutti i manufatti e della totalità delle infrastrutture già presenti nel sotto suolo) l'evento dannoso non si sarebbe verificato.
In un contesto quale quello appena descritto, appare del tutto irrilevante disporre c.t.u. per le finalità esposte dall'appellante e, quindi, per stabilire la quota di posizionamento dei cavi atteso peraltro l'intervenuta modifica del sottosuolo a seguito dei lavori di ripristino in tutti CP_1
in cantieri per cui è causa.
Sussiste, dunque, ai sensi dell'art. 2050 c.c. la responsabilità dell'impresa . Tale responsabilità, peraltro, qualora si volesse Parte_1
escludere la natura pericolosa dell'attività esercitata dalla stessa società, andrebbe affermata anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., avendo CP_1
comunque dimostrato il danno agli impianti e la colposa condotta dell'impresa appellante, che, senza apprestare la minima cautela, ha eseguito lavori di scavo arrecando danni alla medesima attrice/appellata.
Non può, infine, condividersi la censura relativa al difetto di legittimazione passiva della società appellante, appaltatrice, per essere responsabile , committente, atteso che, in via generale, il contratto di appalto è caratterizzato dall'autonomia dell'appaltatore il quale CP_3
è dominus nell'organizzare con propri mezzi e nel regolare lo svolgimento del lavoro a proprio rischio, obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera;
ciò comporta che di regola l'appaltatore debba ritenersi responsabile esclusivo dei danni derivanti a terzi nella o dalla esecuzione dell'opera (cfr. Cass. 11194 del 2019; Cass. 1234 del 2016; Cass.2363/2012). Eccezioni a questo principio possono verificarsi nell'ipotesi in cui il committente si sia ingerito con specifiche direttive che abbiano limitato, sebbene non del tutto escluso,
l'autonomia dell'appaltatore, in tal caso rispondono in concorso sia l'appaltatore che il committente;
ovvero quando le direttive e l'ingerenza del committente siano così specifiche da rendere l'appaltatore un nudus minister, nel qual caso risponde esclusivamente il committente;
infine quando il committente debba rispondere per culpa in eligendo, laddove si sia avvalso di impresa palesemente inadeguata a svolgere l'attività affidata ovvero abbia specificamente violato regole di cautela nascenti ex art.2043 c.c. (cfr. ex multis Cass. n.11194 del 2019; Cass. n.1234 del 2016; Cass. n.2363 del 2012; Cass. n.13131 del 2006).
Con specifico riferimento alle attività pericolose, la giurisprudenza di legittimità ha, poi, di recente affermato il principio alla stregua del quale
«Non è configurabile una responsabilità ex art. 2050 c.c. del committente e del progettista nell'appalto di un'opera comportante rilevanti lavori di scavo e movimentazione del terreno, in quanto la norma si riferisce soltanto a chi esercita l'attività pericolosa e, cioè, all'appaltatore,
a cui spetta in via esclusiva la verifica della validità tecnica del progetto fornito dal committente, nonché il rilievo e la correzione di eventuali errori, a meno che l'appaltante, anche attraverso il direttore dei lavori, mantenga un rigido potere di controllo e direzione dell'attività. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso che la committenza e l'attività di progettazione dei lavori per la realizzazione della galleria sotterranea della linea di alta velocità del nodo di Bologna, e di direzione dei relativi lavori per conto della committente, integrasse attività pericolosa)» (Cass. 31.07.2024 n. 21603).
Nel caso in esame, assumendone una responsabilità esclusiva ovvero concorrente, l'appellante avrebbe dovuto provare che fosse CP_3 intervenuta nell'esecuzione delle opere appaltate con precisi ordini e direttive tanto da escludere o, quanto meno, ridurre l'autonomia dell'appaltatore. Ma, tale prova qui manca del tutto.
Del tutto inconferente appare, poi, in relazione ai fatti di causa, il riferimento ad un'ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art.2051 c.c. a carico di CP_3
§. 8.2. Col quarto motivo di appello, censura la sentenza gravata in relazione al quantum debeatur, adducendo anche la violazione Parte_1 dell'art.112 c.p.c. In particolare, l'appellante asserisce: - che non tutti i verbali di constatazione dei danni erano stati sottoscritti dai propri dipendenti;
- che aveva provveduto in autonomia alle opere di adeguamento cavo, di reinterro e ripristino dell'asfalto; - che, pertanto, aveva contestato le somme richieste da relative a tali ultime attività; - che aveva offerto, per mero animus donandi, la somma di euro 4.270,82, CP_1
senza riconoscere alcuna responsabilità, pari al costo dei materiali danneggiati e sostituiti da CP_1
Sotto altro profilo, deduce l'erroneo riconoscimento di interessi, a titolo di lucro cessante, come determinati dal Tribunale (che così sul punto motiva: «competono gli interessi, intesi a titolo di lucro cessante, dal dì dei singoli lavori, nella misura, che appare congrua, pari al saggio degli interessi legali, sulla somma di euro 14.180,49 devalutata dall'epoca dei singoli danneggiamenti alla data della presente decisione (cfr.
Cass. 1712/1995)»), in quanto «non oggetto della domanda azionata da in via principale, né rettamente provato». CP_1
La censura, sotto entrambi i profili prospettata, non merita accoglimento.
Invero, quanto all'ammontare della somma capitale liquidata in euro 14.180,49, osserva il Collegio che i moduli di descrizione dei danni riscontrati, i verbali di constatazione del danno (tutti sottoscritti da soggetti riconducibili a vario titolo a ), i consuntivi delle Parte_1
prestazioni, dei materiali acquistati, delle prestazioni della manodopera (anche con conferimento di appalto a terzi) costituiscono validi elementi probatori che consentono una stima dei danni reclamati;
tali documenti sono stati solo genericamente contestati da come Parte_1 evidentemente evincibile dalle argomentazioni dell'appellante che, sul punto, si è limitata alla perentoria affermazione che la richiesta di risarcimento era eccessiva senza tuttavia specificare in modo dettagliato l'infondatezza della pretesa creditoria di che muove da conteggi CP_1
precisi ed analitici. Neppure può dirsi provato l'assunto dell'appellante secondo cui aveva provveduto direttamente alle attività di reinterro e di ripristino dello stato dei luoghi e per tale motivo non era tenuta a versare gli importi sostenuti per tali attività; le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_5
appaiono sul punto alquanto generiche e non riferibili a singoli eventi dannosi e comunque risultano smentite dalla richiamata Tes_1 documentazione nonché da quella inerente l'affidamento, da ad altre ditte, dell'incarico di procedere all'esecuzione dei lavori di CP_1
sostituzione dei cavi e di ripristino dei siti. Del resto, la stessa appellante (cfr. comparsa costituzione e risposta e comparsa conclusionale primo grado) ha specificato di aver provveduto, nell'immediatezza degli eventi, con lavori di adeguamento degli scavi, al fine di evitare che i cavi potessero essere lasciati “a cielo aperto” in attesa che intervenisse altra impresa per il ripristino. Tale circostanza trova peraltro conferma, in particolare, nella deposizione del teste , il quale - come correttamente già evidenziato dal Tribunale - ha riferito che, laddove Testimone_6 sia intervenuto in via provvisoria proprio per evitare che il cavo leso resti «all'aria aperta», il danneggiante «paga i costi della riapertura e di ripristino dello stato dei luoghi».
Va, altresì, disattesa la censura relativa al riconoscimento di interessi intesi a titolo di lucro cessante.
Al riguardo osserva innanzitutto il Collegio che non costituisce vizio di ultrapetizione il riconoscimento di interessi compensativi in quanto impliciti nella domanda di risarcimento danni da fatto illecito, quale componente indispensabile del risarcimento medesimo (cfr. Cass.
31.05.2019 n.14903; conforme Cass.17.09.2015 n.18243).
Nel merito, deve, poi, essere considerato che, il risarcimento del danno da fatto illecito costituisce un debito di valore, sicchè, in caso di ritardato pagamento, gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiante qual era all'epoca del prodursi del danno;
tali interessi costituiscono, quindi, una necessaria componente del risarcimento «al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale)» (Cass. 18243/2015 cit.). Consegue, pertanto, che rivalutazione monetaria ed interessi compensativi concorrono insieme alla integrale soddisfazione dell'intero pregiudizio subito dal creditore.
Quanto alle modalità liquidatorie, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio alla stregua del quale «In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, oltre alla svalutazione monetaria(che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (quale lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso» (Cass. 10.04.2018 n.8766; cfr. Cass. S.U. 17.02.1995 n.1712).
Orbene, ritiene il Collegio che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione dei principi richiamati e che, pertanto, la censura debba essere del tutto disattesa.
§.8.3. Il quarto motivo di impugnazione, rubricato «erronea quantificazione delle spese di lite» non merita accoglimento in quanto il Tribunale ha liquidato le spese di lite del primo grado correttamente applicando i parametri delle tabelle forensi di cui al D.M. 10.03.2014 n.55
(applicabile ratione temporis e non modificato sul punto dal D.M.08.03.2018 n.37). In conclusione, l'appello deve essere interamente rigettato poiché può ritenersi raggiunta la prova della colpa della società appellante per il tramite dei suoi dipendenti, essendo stato commesso da questi ultimi l'illecito in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa, nonché la prova della quantificazione dei danni così come originariamente reclamati da e liquidati dal Tribunale. CP_1
§.9. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014
e ss. mm. e ii. (valore effettivo della causa: euro 14.180,49, tabella 12, scaglione 3°, compensi medi, con esclusione della fase istruttoria non espletata).
Il rigetto dell'appello comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per cui la parte che l'ha proposto è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del suo legale rapp.te p.t. avverso la sentenza Parte_1
definitiva del Tribunale ordinario di Roma n.21463/2018, pubblicata in data 08.11.2018, così provvede:
a)- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
b)- condanna in persona del suo legale rapp.te p.t., alla refusione, in favore di non in proprio ma in nome e per Parte_1 CP_1
conto della in persona del suo legale rapp.te p.t., delle spese del grado che liquida in euro 3.966,00 per compensi, Controparte_2
oltre a rimborso forfettario (15%), iva e cpa nella misura di legge;
c) - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Elena Maria Guida Antonio Perinelli
Sezione VI civile
R.G. 3156/2019
All'udienza collegiale del giorno 02/04/2025 ore 12:30
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Elena Maria Guida
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PALLADINO TIZIANA Presente
Appellato/i
CP_1
Avv. AMATO ELISA
Avv. DALLA GRANA PAOLO Presente
***
L'avv. Palladino insiste nella richiesta di CTU.
L'avvocato dalla Grana si oppone
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Sesta Civile
composta dai magistrati:
- Antonio Perinelli Presidente
- Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere
- Elena Maria Guida Giudice ausiliario est. all'udienza del 2 aprile 2025 pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3156 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
- (p.iva ) con sede in Roma, via Renzo Rossi n.3, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Alessio Palladino ( - - fax n. 06.94519075) e dall'avv. CodiceFiscale_1 Email_1
Tiziana Palladino (c.f. - ), presso i quali elettivamente domicilia in Roma, C.F._2 Email_2
via Giunio Bazzoni n.3, giusta procura alle liti in atti,
-APPELLANTE
e
- (p.iva non in proprio ma in nome e per conto della in persona del legale CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Amato ( - pec: - fax CodiceFiscale_3 Email_3
n.06.8559714) e dall'avv. Paolo Dalla Grana ( - pec: ), presso i quali CodiceFiscale_4 Email_4
elettivamente domicilia in Roma, via Tunisi n.4, giusta procura in atti,
- APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6.05.2019, ha proposto appello avverso la sentenza n.21463/2018 Parte_1
emessa dal Tribunale ordinario di Roma, pubblicata in data 08.11.2018, non notificata, resa nel giudizio di primo grado promosso da
[...]
nei confronti della predetta appellante. CP_1
§.2. I fatti di causa sono esposti nell'appellata sentenza come qui di seguito viene riportato.
«Il presente giudizio è stato instaurato dall'attrice onde ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza di lavori di scavo eseguiti dalla parte CO, quantificati indicativamente in complessivi euro 14.180,49 oltre interessi e rivalutazione. Si costituiva la parte CO contestando la domanda attorea e chiedendo comunque che la stessa venisse limitata al minore importo di euro 4.270,82. Espletata prova testimoniale e per interrogatorio libero del legale rappresentante della Società CO, la causa è stata trattenuta in decisione».
§.3. L'adito Tribunale con la sentenza gravata ha così deciso: «… in accoglimento della domanda attorea, condanna la a Parte_1 corrispondere all' a titolo risarcitorio del danno, la complessiva somma di euro 14.180,49 oltre ad interessi come indicato in CP_1
motivazione; condanna la alla rifusione delle spese di lite anticipate nei suoi confronti dalla , spese che liquida Parte_1 CP_1
in euro 237,00 per esborsi ed in euro 4.835,00 per onorari, oltre a rimb. forf. IVA e CPA».
§.4. La decisione è motivata come qui di seguito riportato.
« La Società attrice ha contestato quanto dedotto da parte CO in ordine al fatto che i cavi danneggiati fossero posti non a norma rispetto a quanto disposto dal Regolamento del Comune di Roma, tesi sostenuta dal teste di parte CO , ex dipendente della Tes_1
, il quale ha altresì precisato che la parte CO, avendo provocato la rottura dei cavi per le ragioni premesse, aveva poi Parte_1
provveduto ad effettuare l'adeguamento scavo, sottolineando che l' non ha mai contestato i lavori di rinterro eseguiti dalla CO. Il CP_1
teste all'epoca operaio della , ha affermato che quest'ultima ha provveduto a pagare i danni relativi ai di cavi realizzati Tes_2 Parte_1
a quota, ovvero nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento, mentre ha contestato quelli installati "non a quota". Non può peraltro ritenersi dimostrato che i cavi dell' , indubbiamente danneggiati dai lavori di scavo della , fossero stati realizzati non a CP_1 Parte_1
norma secondo il Regolamento comunale all'epoca vigente. I testi citati da hanno invece evidenziato la presenza di danni e la CP_1
responsabilità della CO, nonché l'impossibilità per il gestore della rete, per evidenti ragioni di sicurezza, di accettare lavori di rinterro dei propri cavi da parte di terzi non direttamente collegati alla stessa da vincolo contrattuale: "la parte danneggiata non può accettare una riparazione effettuata da un danneggiante che non ha competenza specifica nella esecuzione di interventi di riparazione" (cfr. deposizione del teste ); "sugli impianti possono operare solo dipendenti di o imprese da essa incaricata Tes_3 Controparte_2 Controparte_2
con regolare contratto di appalto. Ciò che accade sulle reti deve essere sempre autorizzato dall' , il pronto intervento non fa che rimuovere CP_1
lo stato di pericolo in via provvisoria, a ciò deve seguire la riparazione definitiva, nel frattempo il cavo rimane all'aria aperta o viceversa viene chiuso dal danneggiante nel qual caso paga anche i costi della riapertura e di ripristino dello stato dei luoghi" (cfr. deposizione del teste ). Di conseguenza, l'affermazione di parte CO, confermata dal teste secondo cui la si è adoperata, a Tes_4 Tes_2 Parte_1
fini conciliativi, per ripristinare lo stato dei luoghi “in autonomia” ha comportato di fatto un'attività non utilizzabile dalla danneggiata, gravata in via esclusiva dell'onere di effettuare le opere di riparazione. Né può addebitarsi all' di non aver accettato la minor somma, CP_1
rispetto a quella richiesta in atto di citazione, di euro 4.270,82, mai offerta banco judicis dalla CO, che si è limitata ad eccepire, in via subordinata, di essere debitrice di tale importo. La società CO deve pertanto essere condannata a rifondere all' la somma totale CP_1
di euro14.180,49, come da consuntivi in atti, solo genericamente contestata da parte CO, per aver effettuato i lavori di scavo senza previamente effettuare una adeguata indagine sulla esistenza dei cavi di proprietà dell'attrice, come emerge, del resto, dalle stesse dichiarazioni rese all'udienza del 17.5.2016; oltre al suddetto importo competono gli interessi, intesi a titolo di lucro cessante, dal dì dei singoli lavori, nella misura, che appare congrua, pari al saggio degli interessi legali, sulla somma di euro 14.180,49 devalutata dall'epoca dei singoli danneggiamenti alla data della presente decisione (cfr. Cass. 1712/1995). Sul totale di sorte capitale ed interessi come sopra intesi competono gli interessi legali, ex art. 1282 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo». §.5. Con l'atto di appello, la società ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: «1.accertare e dichiarare la Parte_1 Parte_1 non responsabile dei danni contestati dall' per tutte le motivazioni esposte;
[...] CP_1
2. in via subordinata accertare e dichiarare dovuta in favore della la somma di euro 4.270,82, quale importo riconosciuto dalla CP_1
a fini meramente conciliativi o quella somma diversamente ritenuta in ragione del diverso riparto di responsabilità che sarà Parte_1
eventualmente accertato e disposto;
3. in via gradata, in caso di accoglimento anche parziale dell'atto di appello, disporre la restituzione totale o parziale in favore della della complessiva somma di euro 14.180,49, oltre spese legali come liquidate, in quanto Parte_1 versate in favore dell al solo fine di evitare azioni esecutive. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, o in ragione CP_1
della diversa valutazione che verrà compiuta, della compensazione, anche parziale, delle spese del giudizio di primo grado».
§.6. L'appellata costituitasi con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.10.2019, ha resistito all'appello e ne ha CP_1
chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite.
§.7. All'odierna udienza sono comparsi i procuratori delle parti costituite i quali hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti,
e hanno discusso oralmente la causa.
§.8. L'appello, che contiene cinque motivi, non può essere accolto.
I primi tre motivi di impugnazione, inerenti l'an della domanda in relazione all'erronea interpretazione ed omessa valutazione delle risultanze istruttorie, possono essere esaminati congiuntamente.
§.8.1. Con tali motivi, l'appellante censura, in particolare, la sentenza gravata per: - erronea qualificazione della domanda risarcitoria da parte del primo giudice, che avrebbe riconosciuto un'ipotesi di responsabilità oggettiva ex art.2050 c.c. in luogo di quella ex art. 2043 c.c. prospettata da e la conseguente violazione delle norme sulla ripartizione dell'onere probatorio e del riparto di responsabilità tra le parti (primo CP_1
motivo); -carenza di istruttoria non avendo il Tribunale disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare che i cavi fossero CP_1
posizionati ad una profondità non regolamentare e non erano segnalati, dovendo ritenersi tali irregolarità causa esclusiva dei danni (secondo motivo); -erronea valutazione degli elementi di prova in relazione alle contestazioni inerenti l'evento dannoso addebitatole e del difetto di legittimazione passiva di essa , posto che i lavori di scavo erano stati eseguiti per conto di , in virtù del contratto di Parte_1 CP_3
appalto depositato in atti, che, sebbene non evocata in giudizio da dovrebbe ritenersi unica responsabile dei danni de quibus ex art.2051; CP_1
a tutto concedere, continua l'appellante, dovrebbe essere comunque riconosciuta una responsabilità concorsuale della società . CP_3
La censura, sotto i diversi profili articolata, non coglie nel segno.
Va, in primo luogo, premesso che nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata della domanda sottoposta alla sua cognizione, il giudice deve interpretare la domanda alla luce del contenuto oggettivo e sostanziale della stessa, tenendo conto della pretesa fatta valere. Egli non è condizionato dal tenore meramente letterale degli atti in cui la stessa domanda è contenuta, ma deve valutare la situazione dedotta in causa, la volontà effettiva e la finalità effettiva che la parte intende perseguire. (cfr. Cass.18.03.2014 n.6226). E', inoltre,
è pacifico che «il giudice di appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione» (Cass. 17.12.2024 32932). Ebbene, ritiene il Collegio che, tenuto conto della pretesa fatta valere da e dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, la CP_1
controversia in esame si ascriva a pieno titolo nell'ambito di applicazione della disciplina giuridica dettata dall'art.2050 c.c., che attiene alla responsabilità per danni cagionati nello svolgimento di attività pericolosa.
E' ormai diffuso indirizzo giurisprudenziale riconoscere che costituiscono attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 c.c. non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche le diverse attività che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza (cfr. Cass. 19.07.2018 n.19180 che espressamente afferma: « La nozione di attività pericolosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c., non deve essere limitata alle attività tipiche, già qualificate come tali da una norma di legge, ma deve essere estesa a tutte quelle attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, dovendosi, di conseguenza accertare in concreto il requisito della pericolosità con valutazione svolta caso per caso, tenendo presente che anche un'attività per natura non pericolosa può diventarlo in ragione delle modalità con cui viene esercitata o dei mezzi impiegati per espletarla. L'indagine fattuale deve essere svolta seguendo il criterio della prognosi postuma, in base alle circostanze esistenti al momento dell'esercizio dell'attività»; conformi: Cass.
07.05.2007, n. 10300; Cass. 21.10.2005 n.20359; Cass. 10.02.2003, n. 1954 e Cass. 12.12.1988, n. 6739).
Orbene, nel caso di specie, l'attività di scavo esercitata nelle circostanze di causa dalla , in considerazione della natura sua propria Parte_1
e delle caratteristiche di spiccata offensività dei mezzi utilizzati, presentava senza dubbio già al momento in cui è stata intrapresa notevoli potenzialità lesive, tali da comportare la rilevante probabilità che si verificassero danni del tipo di quello dedotto in giudizio. Tutti gli elementi sopra detti depongono univocamente, in conformità ai consolidati principi giurisprudenziali già richiamati, per un giudizio di pericolosità eventuale dell'attività nella fattispecie svolta dalla società appellante, ciò che rende dunque applicabile al caso concreto il disposto dell'art.2050
c.c. ed il relativo onere probatorio, spettando al danneggiante provare di “aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”, onere probatorio a cui la società appellante non ha adeguatamente assolto.
Ebbene, che l'attività si sia svolta nelle forme e nei modi prospettati dall'attrice odierna appellata e che, pertanto, i diversi sinistri siano avvenuti nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, può ritenersi provato non solo sulla base della documentazione in atti - in particolare cfr verbali di constatazione del danno tutti sottoscritti anche da operai di - ma dalle stesse argomentazioni di parte appellante, anche quelle Parte_1
spese nella fase stragiudiziale riversate nella corrispondenza intercorsa con che non ha mai negato di aver eseguito proprio quei lavori CP_1
di scavo dai quali è derivato il danneggiamento di cavi elettrici di proprietà secondo le difese dell'appellante, la colpa dei danni, non CP_1
disconosciuti, dovrebbe essere imputata esclusivamente ad per non aver posizionato i cavi ad una quota regolamentare e per non averli CP_1
segnalati. Eppure, ciò nonostante, la stessa ancora nel corso del giudizio, si è resa disponibile a risarcire il danno ed a versare una Parte_1
somma corrispondente al costo dei cavi e di altri materiali danneggiati e dei quali è stata necessaria la sostituzione per ogni singolo cantiere.
Si tratta di elementi concludenti che in modo univoco fanno ricondurre l'evento lesivo alla condotta degli operai dell'appellante, essendo le modalità di rottura del tutto compatibili con l'attività di scavo all'epoca svolta (e comunque mai negata) da . Parte_1
Essendo, quindi, operante la presunzione di responsabilità di cui al citato art. 2050 c.c., gravava sull'impresa appellante dimostrare o di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno oppure il verificarsi di una causa efficiente sopravvenuta avente i requisiti del caso fortuito (eccezionalità ed oggettiva imprevedibilità) ed idonea, in quanto tale, a determinare l'evento dannoso. Tale onere probatorio non è stato assolto da , atteso che la medesima società non ha fornito alcuna prova di aver adottato, nell'esecuzione dei lavori di scavo, tutte le cautele Parte_1
e gli accorgimenti che in concreto sarebbe stato necessario utilizzare in relazione alla natura dell'attività esercitata ed alle norme di comune prudenza e diligenza.
In giurisprudenza si è condivisibilmente precisato che, al fine di vincere la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c., non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva, del tutto carente nel caso di specie, di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso (cfr. Cass. 19.05.2022 n.16170; Cass.
21/02/2020 n. 4590; Cass. 21.05.2019 n.13579). Né l'appellante ha provato il sopravvenire di una circostanza eccezionale di per sé idonea a determinare l'evento dannoso. Anzi, per quanto già detto, la presenza di impianti nel sottosuolo, in zone del tutto urbanizzate del centro abitato, doveva reputarsi circostanza senz'altro prevedibile in relazione ad un criterio di media diligenza professionale. Non risulta, quindi, che
[...]
abbia adottato, sotto il profilo tecnico, alcuna misura precauzionale necessaria a prevenire il rischio del verificarsi di un danno del tipo Pt_1
di quello in concreto prodottosi. Sotto tale profilo, non è stata fornita alcuna prova che l'appellante, prima di intraprendere i lavori di scavo, abbia effettivamente contattato, per quanto di interesse, la società al fine di acquisire informazioni sull'esatta ubicazione dei cavi di linea CP_1
elettrica interrati, rientrando in elementari doveri di diligenza l'assolvimento di un siffatto onere da parte di un'impresa che si accinga ad eseguire lavori di scavo. Circostanza, questa, che esclude, nel caso di specie, un concorso di colpa di nella causazione del danno;
concorso CP_1
pure ipotizzato dall'appellante nella fattispecie rappresentato dalla mancata segnalazione dei cavi tranciati e dall'irregolare loro posizionamento, ove anche tali circostanze possano ritenersi provate. Se fosse stata più cauta e maggiormente diligente nelle Parte_1
attività preliminari all'esecuzione degli scavi (volte ad avere contezza di tutti i manufatti e della totalità delle infrastrutture già presenti nel sotto suolo) l'evento dannoso non si sarebbe verificato.
In un contesto quale quello appena descritto, appare del tutto irrilevante disporre c.t.u. per le finalità esposte dall'appellante e, quindi, per stabilire la quota di posizionamento dei cavi atteso peraltro l'intervenuta modifica del sottosuolo a seguito dei lavori di ripristino in tutti CP_1
in cantieri per cui è causa.
Sussiste, dunque, ai sensi dell'art. 2050 c.c. la responsabilità dell'impresa . Tale responsabilità, peraltro, qualora si volesse Parte_1
escludere la natura pericolosa dell'attività esercitata dalla stessa società, andrebbe affermata anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., avendo CP_1
comunque dimostrato il danno agli impianti e la colposa condotta dell'impresa appellante, che, senza apprestare la minima cautela, ha eseguito lavori di scavo arrecando danni alla medesima attrice/appellata.
Non può, infine, condividersi la censura relativa al difetto di legittimazione passiva della società appellante, appaltatrice, per essere responsabile , committente, atteso che, in via generale, il contratto di appalto è caratterizzato dall'autonomia dell'appaltatore il quale CP_3
è dominus nell'organizzare con propri mezzi e nel regolare lo svolgimento del lavoro a proprio rischio, obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera;
ciò comporta che di regola l'appaltatore debba ritenersi responsabile esclusivo dei danni derivanti a terzi nella o dalla esecuzione dell'opera (cfr. Cass. 11194 del 2019; Cass. 1234 del 2016; Cass.2363/2012). Eccezioni a questo principio possono verificarsi nell'ipotesi in cui il committente si sia ingerito con specifiche direttive che abbiano limitato, sebbene non del tutto escluso,
l'autonomia dell'appaltatore, in tal caso rispondono in concorso sia l'appaltatore che il committente;
ovvero quando le direttive e l'ingerenza del committente siano così specifiche da rendere l'appaltatore un nudus minister, nel qual caso risponde esclusivamente il committente;
infine quando il committente debba rispondere per culpa in eligendo, laddove si sia avvalso di impresa palesemente inadeguata a svolgere l'attività affidata ovvero abbia specificamente violato regole di cautela nascenti ex art.2043 c.c. (cfr. ex multis Cass. n.11194 del 2019; Cass. n.1234 del 2016; Cass. n.2363 del 2012; Cass. n.13131 del 2006).
Con specifico riferimento alle attività pericolose, la giurisprudenza di legittimità ha, poi, di recente affermato il principio alla stregua del quale
«Non è configurabile una responsabilità ex art. 2050 c.c. del committente e del progettista nell'appalto di un'opera comportante rilevanti lavori di scavo e movimentazione del terreno, in quanto la norma si riferisce soltanto a chi esercita l'attività pericolosa e, cioè, all'appaltatore,
a cui spetta in via esclusiva la verifica della validità tecnica del progetto fornito dal committente, nonché il rilievo e la correzione di eventuali errori, a meno che l'appaltante, anche attraverso il direttore dei lavori, mantenga un rigido potere di controllo e direzione dell'attività. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso che la committenza e l'attività di progettazione dei lavori per la realizzazione della galleria sotterranea della linea di alta velocità del nodo di Bologna, e di direzione dei relativi lavori per conto della committente, integrasse attività pericolosa)» (Cass. 31.07.2024 n. 21603).
Nel caso in esame, assumendone una responsabilità esclusiva ovvero concorrente, l'appellante avrebbe dovuto provare che fosse CP_3 intervenuta nell'esecuzione delle opere appaltate con precisi ordini e direttive tanto da escludere o, quanto meno, ridurre l'autonomia dell'appaltatore. Ma, tale prova qui manca del tutto.
Del tutto inconferente appare, poi, in relazione ai fatti di causa, il riferimento ad un'ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art.2051 c.c. a carico di CP_3
§. 8.2. Col quarto motivo di appello, censura la sentenza gravata in relazione al quantum debeatur, adducendo anche la violazione Parte_1 dell'art.112 c.p.c. In particolare, l'appellante asserisce: - che non tutti i verbali di constatazione dei danni erano stati sottoscritti dai propri dipendenti;
- che aveva provveduto in autonomia alle opere di adeguamento cavo, di reinterro e ripristino dell'asfalto; - che, pertanto, aveva contestato le somme richieste da relative a tali ultime attività; - che aveva offerto, per mero animus donandi, la somma di euro 4.270,82, CP_1
senza riconoscere alcuna responsabilità, pari al costo dei materiali danneggiati e sostituiti da CP_1
Sotto altro profilo, deduce l'erroneo riconoscimento di interessi, a titolo di lucro cessante, come determinati dal Tribunale (che così sul punto motiva: «competono gli interessi, intesi a titolo di lucro cessante, dal dì dei singoli lavori, nella misura, che appare congrua, pari al saggio degli interessi legali, sulla somma di euro 14.180,49 devalutata dall'epoca dei singoli danneggiamenti alla data della presente decisione (cfr.
Cass. 1712/1995)»), in quanto «non oggetto della domanda azionata da in via principale, né rettamente provato». CP_1
La censura, sotto entrambi i profili prospettata, non merita accoglimento.
Invero, quanto all'ammontare della somma capitale liquidata in euro 14.180,49, osserva il Collegio che i moduli di descrizione dei danni riscontrati, i verbali di constatazione del danno (tutti sottoscritti da soggetti riconducibili a vario titolo a ), i consuntivi delle Parte_1
prestazioni, dei materiali acquistati, delle prestazioni della manodopera (anche con conferimento di appalto a terzi) costituiscono validi elementi probatori che consentono una stima dei danni reclamati;
tali documenti sono stati solo genericamente contestati da come Parte_1 evidentemente evincibile dalle argomentazioni dell'appellante che, sul punto, si è limitata alla perentoria affermazione che la richiesta di risarcimento era eccessiva senza tuttavia specificare in modo dettagliato l'infondatezza della pretesa creditoria di che muove da conteggi CP_1
precisi ed analitici. Neppure può dirsi provato l'assunto dell'appellante secondo cui aveva provveduto direttamente alle attività di reinterro e di ripristino dello stato dei luoghi e per tale motivo non era tenuta a versare gli importi sostenuti per tali attività; le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_5
appaiono sul punto alquanto generiche e non riferibili a singoli eventi dannosi e comunque risultano smentite dalla richiamata Tes_1 documentazione nonché da quella inerente l'affidamento, da ad altre ditte, dell'incarico di procedere all'esecuzione dei lavori di CP_1
sostituzione dei cavi e di ripristino dei siti. Del resto, la stessa appellante (cfr. comparsa costituzione e risposta e comparsa conclusionale primo grado) ha specificato di aver provveduto, nell'immediatezza degli eventi, con lavori di adeguamento degli scavi, al fine di evitare che i cavi potessero essere lasciati “a cielo aperto” in attesa che intervenisse altra impresa per il ripristino. Tale circostanza trova peraltro conferma, in particolare, nella deposizione del teste , il quale - come correttamente già evidenziato dal Tribunale - ha riferito che, laddove Testimone_6 sia intervenuto in via provvisoria proprio per evitare che il cavo leso resti «all'aria aperta», il danneggiante «paga i costi della riapertura e di ripristino dello stato dei luoghi».
Va, altresì, disattesa la censura relativa al riconoscimento di interessi intesi a titolo di lucro cessante.
Al riguardo osserva innanzitutto il Collegio che non costituisce vizio di ultrapetizione il riconoscimento di interessi compensativi in quanto impliciti nella domanda di risarcimento danni da fatto illecito, quale componente indispensabile del risarcimento medesimo (cfr. Cass.
31.05.2019 n.14903; conforme Cass.17.09.2015 n.18243).
Nel merito, deve, poi, essere considerato che, il risarcimento del danno da fatto illecito costituisce un debito di valore, sicchè, in caso di ritardato pagamento, gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiante qual era all'epoca del prodursi del danno;
tali interessi costituiscono, quindi, una necessaria componente del risarcimento «al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale)» (Cass. 18243/2015 cit.). Consegue, pertanto, che rivalutazione monetaria ed interessi compensativi concorrono insieme alla integrale soddisfazione dell'intero pregiudizio subito dal creditore.
Quanto alle modalità liquidatorie, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio alla stregua del quale «In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, oltre alla svalutazione monetaria(che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (quale lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso» (Cass. 10.04.2018 n.8766; cfr. Cass. S.U. 17.02.1995 n.1712).
Orbene, ritiene il Collegio che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione dei principi richiamati e che, pertanto, la censura debba essere del tutto disattesa.
§.8.3. Il quarto motivo di impugnazione, rubricato «erronea quantificazione delle spese di lite» non merita accoglimento in quanto il Tribunale ha liquidato le spese di lite del primo grado correttamente applicando i parametri delle tabelle forensi di cui al D.M. 10.03.2014 n.55
(applicabile ratione temporis e non modificato sul punto dal D.M.08.03.2018 n.37). In conclusione, l'appello deve essere interamente rigettato poiché può ritenersi raggiunta la prova della colpa della società appellante per il tramite dei suoi dipendenti, essendo stato commesso da questi ultimi l'illecito in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa, nonché la prova della quantificazione dei danni così come originariamente reclamati da e liquidati dal Tribunale. CP_1
§.9. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014
e ss. mm. e ii. (valore effettivo della causa: euro 14.180,49, tabella 12, scaglione 3°, compensi medi, con esclusione della fase istruttoria non espletata).
Il rigetto dell'appello comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per cui la parte che l'ha proposto è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del suo legale rapp.te p.t. avverso la sentenza Parte_1
definitiva del Tribunale ordinario di Roma n.21463/2018, pubblicata in data 08.11.2018, così provvede:
a)- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
b)- condanna in persona del suo legale rapp.te p.t., alla refusione, in favore di non in proprio ma in nome e per Parte_1 CP_1
conto della in persona del suo legale rapp.te p.t., delle spese del grado che liquida in euro 3.966,00 per compensi, Controparte_2
oltre a rimborso forfettario (15%), iva e cpa nella misura di legge;
c) - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Elena Maria Guida Antonio Perinelli