Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/06/2025, n. 5237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5237 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4850/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4850/2023 promossa da:
, (C.F. e P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Presidente p.t., sig. Avv. anche quale Parte_2
Commissario Straordinario della delegazione FIM della Regione Campania, con sede in Milano, via G.P. Piranesi n. 46, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea G. Bertacchi (CF
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in C.F._1
Milano, via della Guastalla n. 1, in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo
Parte attrice
Contro
(C.F. , residente in [...]di Controparte_1 C.F._2
Procida, via Pedecone n.8, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Sicilia (CF.
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in C.F._3
Milano, viale Cirene n. 7, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione
Parte convenuta
Conclusioni delle parti: parte attrice:
Piaccia all'Ill.mo G.U. adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione, voler così giudicare
IN VIA PRINCIPALE e NEL MERITO
Ø Accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Milano a decidere della controversia in ragione della natura patrimoniale della stessa e, quindi, non soggetta a giurisdizione riservata ex art.3 L.280/2003;
pagina 1 di 10
Ø accertare e dichiarare per le motivazioni di cui in atti l'inadempimento del convenuto al mandato allo stesso conferito da FIM quale Delegato della Regione Campania e della Macro Delegazione
Basilicata- Puglia- Calabria per le annualità dal 2015 al
2020 e per l'effetto
Ø condannare il convenuto per l'inadempimento al mandato conferito il convenuto al risarcimento della somma di Euro 7.397,31
o di quella maggior o minore che verrà determinata in corso di causa.
Ø Con vittoria di competenze e spese del giudizio.
IN VIA SUBORDINATA
Ø Fermo l'accertamento dell'inadempimento del convenuto al mandato ricevuto da FIM, accertare e dichiarare che lo stesso ha disatteso le determine di utilizzazione delle anticipazioni deliberate a favore della Delegazione Puglia- Basilicata- Calabria, utilizzate a favore del Regione Campania per il Parte_3
periodo 2015-2020, determinando così un danno pari ad Euro
7.398,06, o di quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa;
Ø con vittoria di spese, diritti e competenze del presente giudizio ex D.M. n. 37/2018;
Richiamate tutte le istanze istruttorie.
IN OGNI CASO
Ø con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da liquidarsi ex D.M. n. 37/2018, valore medio in relazione al valore dichiarato della causa, con aumento del
30%, atteso che tutti gli atti depositati sono stati redatti con modalità telematiche e con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, oltre il rimborso del 15 %, dell'IVA e CPA e delle spese pagina 2 di 10 sostenute.
parte convenuta:
Chiede che Voglia il Tribunale adito:
- in via preliminare e principale,
● accertare e dichiarare la domanda avanzata improcedibile ed inammissibile in ragione della violazione del principio del ne bis in idem rispetto alle decisioni della giustizia sportiva sulla identica questione delle pretese somme richieste in restituzione ed in ragione della litispendenza del presente giudizio con un pregresso giudizio instaurato innanzi agli organi di giustizia sportiva oggi peraltro concluso con decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I..
Stupisce non poco come controparte possa chiedere nel presente giudizio somme sulla scorta di una delibera n. 83 del 21 luglio 2022 del Consiglio Federale della F.I.M. e di successivi atti dichiarati illegittimi dalla cd. Cassazione dello Sport ovvero dal Collegio di Garanzia del C.O.N.I. con sede in Roma. (vedasi dispositivo del Collegio di Garanzia del 09.01.2024 allegato nel presente giudizio alle note di udienza del 29.01.2024).
Atteggiamenti e delibere federali totalmente illegittime ed emesse con abuso d'autorità e di potere tant'è che l'odierno resistente ha anche denunciato il Sig. (presidente federale) alla Procura di Milano. Parte_2
e, per l'effetto,
● rigettare la domanda avanzata con condanna di controparte ad ogni spese sostenuta ed alle competenze di lite in favore del procuratore antistatario;
- In via subordinata alla principale ed assorbente eccezione d'improcedibilità ed inammissibilità della domanda,
● accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione del giudice adito in materia di sanzioni disciplinari sportive in favore del giudice sportivo in ragione della riserva assoluta di legge prevista dall'art. 2 della legge 2003 n. 280 che in ragione del principio di autonomia dello sport riserva al giudice sportivo : b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.
Ed invero, la delibera del Consiglio Federale n. 83 del 21.07.2022 con cui il resistente sarebbe stato sanzionato sarebbe proprio un provvedimento disciplinare sportivo, peraltro illegittimo.
● accertare e dichiarare difetto di giurisdizione e competenza del giudice adito in merito alla domanda di risarcimento del danno in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come previsto dalle decisioni della Corte Costituzione n. 160 del 2019 e n. 90 del 2011 le quali affermano che, in sede sportiva, potrà chiedersi il risarcimento del danno soltanto innanzi al T.A.R. e solo dopo tutti i rimedi interni. Evidentemente improcedibile l'odierna domanda;
pagina 3 di 10 ● accertare e rilevare il difetto di giurisdizione e competenza del giudice adito in favore della giurisdizione CONTABILE della COMPETENTE Corte dei Conti per quanto indicato sul punto in comparsa di costituzione che qui si intende completamento riproposto e trascritto;
● accertare e DICHIARARE L ' INCOMPETENZA TERRITORIALE DEL TRIBUNALE DI MILANO IN FAVORE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI CONSIDERATA LA RESIDENZA DEL CONVENUTO IN MONTE DI PROCIDA (NAPOLI). Controparte, contrariamente a quanto stabilito dalle norme del codice di procedura civile in materia di competenza, in particolare l'art. 18 del c.p.c. e ss.. dopo aver notificato il ricorso ad una persona fisica con residenza in Monte di Procida (NAPOLI) iscrive il procedimento innanzi al Tribunale di Milano sostenendo una assurda quanto improbabile concessione di un mandato gestorio a Milano. Ricostruzione quest'ultima fantasiosa e non verificabile anche perché il resistente non ha, né ha mai avuto da Statuto federale, alcuna autonomia contabile e/o di spesa. Ma anche a voler seguire la fantasiosa ricostruzione di controparte bisogna rilevare che qualsiasi attività è stata eseguita dal resistente in Monte di Procida (Na) con eventuale radicamento della competenza presso il Tribunale di Napoli.
Insussistente anche il teorema di cntroparte che vorrebbe ritenere competente il giudice ordinario ed Tribunale di Milano in ragione dell'art.3 L.280/2003 che disciplinerebbe i rapporti economici tra i tesserati e società. Nel caso di specie il resistente non ha, né ha avuto, né è stato provato, alcun rapporto di lavoro e/o economico tra il resistente e la essendo l'attività svolta a titolo di volontariato senza alcune somma come Parte_1 retribuzione. L'art. 3 è infatti previsto per i casi di contratto di lavoro sportivo tra una società ed un tesserato e non tra un tesserato ed un federazione.
Per tali motivi, Vorrà il Tribunale adito:
● rigettare la domanda avanzata e condannare parte ricorrente alle spese sostenute (anche di viaggio) e competenze di lite in favore del procuratore costituito antistatario.
- Sempre in via preliminare dichiarare incompetente il Tribunale di Milano a decidere questioni di natura patrimoniali insorte tra un tesserato (atleta e/o dirigente) e una Federazione sportiva
- In via subordinata al superamenti delle preliminari e pregiudiziali eccezioni, nel merito è opportuno rilevate che parte ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova nel corso del giudizio in quanto le mere asserzioni al ricorso introduttivo, specificatamente contestate da questa difesa, non hanno trovato alcun riscontro istruttorio nel presente giudizio. Al contrario è stata provata con il dispositivo della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del 09.01.2024 l'illegittimità degli atti federali (delibera federale) con i quali erano richiesti al resistente le stesse somme richieste nel presente giudizio.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione pagina 4 di 10 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 3.2.2023 Parte_1 allegava:
[...]
- di avere un rapporto federativo con il CONI da cui otteneva, come tutte le federazioni sportive, per la gestione delle discipline sportive di riferimento, attribuzioni economiche che poi assegnava ai propri organi periferici, quali i Comitati e le Delegazioni;
- che il convenuto era stato Delegato regionale FIM per la Regione Campania e per la macroarea Basilicata, Calabria e Puglia, ed allo stesso erano stati affidati fondi da gestire in conformità delle determine federali;
- che un accertamento contabile relativo agli anni 2015/2020 aveva invece evidenziato come il convenuto avesse mal gestito i fondi affidati, avendo egli attribuito alla Regione Campania somme spettanti alla Delegazione Basilicata, Calabria e Puglia;
- che l'infedele esecuzione del mandato ricevuto aveva causato un danno alla FIM pari ad euro 7.397,31, pari ai fondi distratti dalla macroarea e destinati invece alla Regione Campania;
- che il convenuto, cui il comportamento era stato contestato con delibera n. 83 del 21.7.2022 e successiva integrazione in data 29.8.2022, e che era stato sospeso da ogni incarico e da ogni attività sportiva, aveva ammesso la circostanza della distrazione ma ne aveva rivendicato la correttezza;
- che ogni tentativo bonario di ottenere le somme indicate era risultato vano. Chiedeva pertanto che, accertato l'inadempimento al mandato ricevuto, il convenuto venisse condannato al risarcimento del danno quantificato in euro 7.397,31, o la maggiore o minore somma risultata di giustizia, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio il convenuto, che contestava tutto quanto ex adverso sostenuto e chiedeva il rigetto della domanda con vittoria delle spese, eccependo in particolare:
- l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem e per litispendenza, posto che la medesima questione era stata sottoposta al vaglio degli organi di giustizia sportiva davanti al Tribunale federale FIM e alla Corte di appello FIM, la quale ultima aveva peraltro chiaramente negato la sussistenza dei comportamenti oggi addebitati allo;
Controparte_1
- la carenza di giurisdizione del giudice adito in materia di disposizioni disciplinari sportive, stante la riserva assoluta ex lege art. 2 D.L. 220/03;
- il difetto di giurisdizione e di competenza del giudice adito in merito alla domanda di declaratoria di responsabilità e di risarcimento del danno in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- il difetto di giurisdizione e competenza del giudice adito in favore della giurisdizione contabile della Corte dei Conti;
- il difetto di interesse ad agire della e il difetto di legittimazione passiva Parte_1 del convenuto;
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Napoli;
- l'inapplicabilità del rito prescelto;
pagina 5 di 10 - l'infondatezza della domanda, avendo agito il convenuto a titolo gratuito e comunque sempre secondo direttive autorizzate e ratificate. Alla prima udienza del 12.6.2023 veniva disposto il mutamento del rito e fissata udienza ex art. 183 c.p.c. Successivamente concessi i richiesti termini ex art. 183.6 c.p.c., depositate le memorie, precisate le conclusioni, con ordinanza 19.12.2024 venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c, decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
***** Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva
Il convenuto ha eccepito <<l e l della domanda per violazione del principio ne bis in idem ragione litispendenza con il procedimento sportivo>>, poiché pende in terzo grado, tra le medesime parti, giudizio per i medesimi fatti davanti agli organi della Giustizia Sportiva, il cui vertice, ossia il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, in data 9.1.2024 ha emesso un dispositivo (di cui si attendono le motivazioni) con cui ha rigettato il ricorso della FIM avverso la decisione di secondo grado. Lo stesso ha eccepito anche il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario per riserva assoluta di legge in favore del giudice sportivo per le questioni disciplinari, quale sarebbe quella in oggetto, e in ogni caso la competenza funzionale ed inderogabile del giudice amministrativo ed in particolare del TAR Lazio in merito alla domanda di risarcimento del danno conseguente a violazioni di carattere disciplinare, nonché in ulteriore subordine la competenza della Corte dei Conti. In merito si osserva che i rapporti tra giustizia sportiva e giurisdizione statale sono regolati dall'art. 3, 1° co., d.l. 220/2003 in combinato disposto con l'art. 2, 2° co., dello stesso decreto. Essi applicano il principio di rilevanza (art. 1, 2° co., d.l. cit.) e per l'effetto individuano: i) le controversie – o meglio le «questioni» secondo l'art. 2, 1° co., d.l. cit. – che non sono rilevanti per l'ordinamento statale e, pertanto, restano riservate alla giustizia sportiva (art. 2, 2° co., d.l. cit.); ii) le controversie che hanno rilevanza anche per l'ordinamento statale, in quanto coinvolgono una situazione giuridica soggettiva per esso rilevante (art. 3, 1° co., d.l. cit.). Come ribadito dalla giurisprudenza, la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, mentre la giustizia statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi. Sono questioni precipuamente riservate ex art. 2 d.l. cit. alla giustizia sportiva quelle tecniche e disciplinari, mentre tra le questioni rilevanti per l'ordinamento statale vi sono «le questioni concernenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti» (art. 3 d.l. 220), attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario. Come pacifico, tra FIM ed il convenuto, che all'epoca dei fatti era Delegato FIM, è intercorso un rapporto di mandato, sulla base dell'art. 34 dello Statuto della FIM, ove vengono individuati gli organi periferici della ossia i Comitati regionali e i Parte_1
Delegati, i quali “rappresentano la FIM sul territorio di propria competenza allo scopo di pagina 6 di 10 propagandare, sviluppare, contribuire all'organizzazione e disciplinare lo sport motonautico”. Il convenuto negli anni 2015-2021 ha ricoperto la funzione di Delegato FIM sia in conseguenza della elezione da parte delle Associazioni del Territorio (quelle della Regione Campania) sia in conseguenza della nomina da parte del Consiglio Federale della F.I.M. (per le regioni Basilicata-Puglia- Calabria, la cd Macro Delegazione). L' art.39 dello Statuto F.I.M. infatti prevede che “Nelle Regioni o macroregioni in cui non abbiano sede almeno 10 Società Sportive regolarmente affiliate alla FIM con diritto a voto, il Consiglio Federale, sentite le Società Sportive, può nominare un Delegato Regionale con il compito di promuovere, e, disciplinare la pratica della motonautica nella Regione di competenza, secondo le direttive del Consiglio Federale”. Il Delegato, ai sensi del 4 comma del medesimo articolo “Risponde della sua attività direttamente al Consiglio Federale”, dovendo agire sulla base delle determine federali, per gli scopi ivi indicati, e con obbligo di rendiconto. Nel caso in oggetto FIM sostiene che il convenuto non abbia correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte, avendo distratto parte delle attribuzioni economiche destinate alla macroregione in favore della Regione Campania. Trattasi, dunque, di controversia di natura patrimoniale tra la ed un Parte_1 tesserato/mandatario, avente ad oggetto il contestato inadempimento degli obblighi civilisti al mandato attribuito al convenuto e non le condotte disciplinarmente rilevanti poste in essere dal convenuto quale ex tesserato. Pare opportuno ricordare che le Federazioni sportive nazionali, tra cui FIM, sotto il profilo soggettivo, per espressa definizione normativa, hanno natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato, che non perseguono fini di lucro, disciplinate, oltre che dal D.L.vo del 23 luglio 1999, n. 2424 e - per quanto ivi non previsto- dal Codice civile e dalle disposizioni di attuazione dello stesso. La stessa natura giuridica è ribadita dall'art. 20 dello Statuto del C.O.N.I., approvato con D.M. del 23 giugno 2004. Conseguentemente, qualora la voglia agire nei confronti di un proprio Parte_1 tesserato per l'accertamento dell'inadempimento del mandato ricevuto e la restituzione di una somma di denaro/risarcimento del danno subito, stante la natura giuridica del rapporto contrattuale sottostante, inquadrabile nel mandato gestorio, l'esame della controversia è di competenza del Tribunale ordinario. Non pare dunque che possa esservi dubbio sul fatto che l'autorità giudiziaria statale debba conoscere della controversia. Né può ravvisarsi una competenza del giudice amministrativo, proprio in ragione della natura patrimoniale della controversia, e parimenti non è competente il giudice contabile non trattandosi di danno erariale (Cass. 13619/12). In ordine poi alla competenza territoriale del giudice adìto, l'eccezione sollevata dal convenuto è sia inammissibile per non avere la stessa esaminato tutti i profili relativi ai fori concorrenti, sia perché trova applicazione nel caso in oggetto il disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182.3 c.c. Nel merito deve però osservarsi che il comportamento contestato non risulta sussistente. Infatti, dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla decisione della Corte di Appello Federale (cui è seguito il rigetto dell'impugnazione avverso la stessa), si legge che <<deduce l in breve sintesi che dal e qualit di delegato controparte_1 per la basilicata calabria puglia campania si dedicato alla promozione dell>pagina 7 di 10 della Fim specie nel sud Italia. Che in data 21 luglio 2022 il Consiglio Federale sulla base di presunte irregolarità contabili aveva deliberato la sua sospensione dalla qualifica di tesserato FIM, la sua decadenza da ogni incarico federale ed in particolare di Presidente del Comitato Regionale FIM Campania, e di nominare Commissario Straordinario del Comitato regionale FIM il Presidente federale, e di conferire al nominato Presidente ogni potere di integrare la delibera con atti e documenti. Motivava il provvedimento la sempre in sintesi, che da riscontri contabili era Parte_1 risultato che dagli anni 2013 al 2020 si erano verificate delle distrazioni dei fondi erogati come anticipazioni, dalle Regioni Calabria, Puglia, Basilicata, in favore della Regione Campania per euro 4.480,24 somme gestite dal reclamante sia come Delegato Regionale FIM ad interim per le Regioni Basilicata, Calabria e Puglia e poi come Presidente del Comitato Regionale Campania. Tale riallocazione, riferisce il convenuto, sarebbe vietata ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell secondo cui gli organi territoriali dell “..non possiedono Parte_1 Parte_1 autonomia gestionale e amministrativa…”, tanto da non essere loro consentito di spostare ovvero di utilizzare diversamente, come avvenuto nella specie, fondi erogati dalla ad ogni singola Regione. Giova allora rilevare che i fatti contestati Parte_1 nella loro oggettiva esistenza e consistenza non sono messi in dubbio dalle parti, tanto da non doversi procedere alla ammissione di una CTU come anche richiesto in via istruttoria, bensì valutare il rispetto delle destinazioni delle anticipazioni di spese in assenza di qualsiasi reato contestabile, ovvero assimilabile al reato di appropriazione indebita di natura personale. Sul punto l convenuta infatti deduce: “……che nella specie Parte_1 non si tratta dunque di ammanco ma solo di distrazione di spese sempre di natura sportiva a vantaggio (Comitato regionale FIM Campania) ed a svantaggio….delle restant , Calabria e Basilicata.” Riallocazioni finanziarie che risultano poi CP_2 essere sempre state avvallate dagli organi contabili ed amministrativi della nei singoli anni di competenza, e mai contestati dagli organi federali, Parte_1 stante l'assenza in atti di produzioni documentali di segno opposto. Alla luce di questi dati fattuali si osserva che le anticipazioni di spese erogate rappresentano una base finanziaria attribuita alle singole regioni, ma all'interno nella specie di una unica macro regione (Campania-Basilicata-Puglia-Calabria), cui attingere per la promozione e sviluppo della cultura motonautica nelle regioni di competenza. Una risorsa valutata a priori, su ipotesi di lavoro, che necessariamente può al termine della singola competenza finanziaria non essere stata totalmente impiegata o impiegata in modo superiore o minore del previsto. Oscillazioni che risultano, come detto, essere state nella specie ratificate negli anni, attesa probabilmente anche la loro ridotta rilevanza contabile. Peraltro il loro parziale impiego nella Regione Campania ha trovato nelle carte depositate in atti, una puntuale giustificazione atteso che è la stess in sede Parte_1 di delibera nell'anno 2017 per la stipula di un contratto di locazione di un terreno in Campania per facilitare la promozione dell'attività giovanile ad ammettere che la
“….Campania risulta il fulcro dell'attività giovanile anche per le regioni Basilicata e Puglia”. Dichiarazione che, ad avviso della Corte, rende più che giustificabile una modesta riallocazione di risorse da una regione ad una altra della stessa macro area per promuovere con maggior incisività la motonautica. Merita poi aggiungere che, sempre in sede dibattimentale, non è emerso che la abbia mai imposto la Parte_1
pagina 8 di 10 realizzazione di un numero minimo di eventi per singole regioni, ovvero abbia preventivamente deliberato manifestazioni da organizzarsi obbligatoriamente da parte del Presidente del Comitato Regionale e poi non realizzate. In altre parole non sono emerse oggettive e puntuali responsabilità in danno del reclamante e contrarie a direttive federali, e tali comunque da giustificare il provvedimento oggi impugnato. Non può infatti non ipotizzarsi, alla luce di quanto ricordato, in favore di un Delegato di Area – Presidente di un Comitato un margine di discrezionalità nell'impiego delle risorse, specie se poi tale discrezionalità risulta essere stata sempre ratificata negli anni ed utilizzata sempre per fini istituzionali ed ovviamente non personali>>. Come ben si vede, dunque, i comportamenti oggetto di analisi da parte della Corte di Appello Federale (cui è seguito, come detto, il rigetto dell'impugnazione) sono i medesimi di cui al presente giudizio, benchè contestati al convenuto sotto il profilo disciplinare. Così allega infatti la nel ricorso introduttivo: <
perché la stessa aveva Parte_1 avallato detta maggior concentrazione di fondi presso la Regione Campania;
per la esiguità delle somme riallocate. A fronte di detta produzione, che esclude il contestato inadempimento, richiamata l'ordinanza istruttoria in data 16.6.2024, la domanda di parte attrice deve essere rigettata. Stante la reciproca soccombenza quanto a domande ed eccezioni, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Milano, 20.6.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
pagina 10 di 10