TRIB
Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/02/2024, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 02.02.2024., ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra: , nata a [...], (ME), il 01.11.1977 ); elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Messina, via XXVII Luglio, n. 34 is. 195, presso lo studio dell'Avv. Francesco Micali, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: invalidità civile
All'udienza del 02.02.2024., il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 1234/2022, depositato in Cancelleria in data 08.04.2022., la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro
esponendo che, trovandosi nelle condizioni di cui alla legge 118/1971 e successive modificazioni ed integrazioni, aveva presentato domanda ai fini del conseguimento dei benefici inerenti l'invalidità civile;
lamentava il mancato riconoscimento della prestazione richiesta, e, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e di quello socio economico, chiedeva sentenza di accertamento del diritto con condanna dell'amministrazione convenuta, competente per legge, alla liquidazione ed alla corresponsione della prestazione.
Si costituiva l' che contestava la domanda. CP_2
Che, al fine di accertare lo status della ricorrente, veniva nominato C.T.U. il dott. . Persona_1
Espletata la C.T.U., all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda è fondata e merita pertanto, accoglimento.
Sulla base delle risultanze processuali ed in particolare della consulenza medico-legale d'ufficio redatta dal Dott. Per_1
, che allo stato degli atti non risulta minimamente infirmabile, avendo tenuto conto dello stato di salute
[...] preesistente e presente del soggetto periziato, nonché delle sue specifiche patologie, alla ricorrente deve essere riconosciuta la percentuale di invalidità del 67/. A decorrere dal gennaio 2021.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio. A carico dell le spese CP_2 della CTU liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Riconosce alla ricorrente la percentuale di invalidità civile del 67% a decorrere dal gennaio 2021.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio e pone definitivamente a carico dell' le spese CP_2 della CTU.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 02.02.2024.
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 02.02.2024., ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra: , nata a [...], (ME), il 01.11.1977 ); elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Messina, via XXVII Luglio, n. 34 is. 195, presso lo studio dell'Avv. Francesco Micali, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: invalidità civile
All'udienza del 02.02.2024., il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 1234/2022, depositato in Cancelleria in data 08.04.2022., la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro
esponendo che, trovandosi nelle condizioni di cui alla legge 118/1971 e successive modificazioni ed integrazioni, aveva presentato domanda ai fini del conseguimento dei benefici inerenti l'invalidità civile;
lamentava il mancato riconoscimento della prestazione richiesta, e, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e di quello socio economico, chiedeva sentenza di accertamento del diritto con condanna dell'amministrazione convenuta, competente per legge, alla liquidazione ed alla corresponsione della prestazione.
Si costituiva l' che contestava la domanda. CP_2
Che, al fine di accertare lo status della ricorrente, veniva nominato C.T.U. il dott. . Persona_1
Espletata la C.T.U., all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda è fondata e merita pertanto, accoglimento.
Sulla base delle risultanze processuali ed in particolare della consulenza medico-legale d'ufficio redatta dal Dott. Per_1
, che allo stato degli atti non risulta minimamente infirmabile, avendo tenuto conto dello stato di salute
[...] preesistente e presente del soggetto periziato, nonché delle sue specifiche patologie, alla ricorrente deve essere riconosciuta la percentuale di invalidità del 67/. A decorrere dal gennaio 2021.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio. A carico dell le spese CP_2 della CTU liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Riconosce alla ricorrente la percentuale di invalidità civile del 67% a decorrere dal gennaio 2021.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio e pone definitivamente a carico dell' le spese CP_2 della CTU.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 02.02.2024.
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA