Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3272/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3272/2024 promossa congiuntamente da:
, , rappresentata e difesa dall'Avvocato CALLEGARI Parte_1 C.F._1
SIMONA
e da
, rappresentata e difesa dall'Avvocato CALLEGARI Parte_2 C.F._2
SIMONA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 Parte_2
depositato in data 26/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Caselle Lurani (LO), Via Cusani n.3, viene assegnata alla IG.ra
[...]
con tutto quanto l'arreda e la dota, che continuerà ivi a vivere con la figlia minore Parte_1
effetti personali e si impegna a trasferire entro un mese la propria residenza altrove;
3) la minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione e Persona_1
residenza prevalente presso la madre;
4) il IG. , in qualità di genitore non collocatario della minore, potrà vederla e tenerla Parte_2
con sé previo accordo con la madre:
- durante la settimana tutti i giorni dalle ore 17,30 alle ore 19,00;
- week-end alternati dal sabato mattina alle ore 09,00 alla domenica sera alle ore 17,00. Il week end in alcune occasioni, previo accordo con la madre e compatibilmente con i desideri della minore, potrà avere inizio il venerdì dalle 17,30 sino alla domenica alle 19,00.
La regolamentazione di cui sopra verrà mantenuta anche durante le vacanze natalizie e pasquali, mentre durante le festività, entrambi i genitori pranzeranno e ceneranno con la minore insieme, oppure un genitore trascorrerà con la minore il pranzo e l'altro genitore la cena;
Entro il 31 maggio di ogni anno, il padre comunicherà il proprio periodo di ferie lavorative e trascorrerà con la minore un periodo di 10 giorni anche non consecutivi salvo diversi accordi tra i genitori;
5) il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento ordinario della minore, l'importo mensile di € 350,00 oltre a ISTAT come per legge, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente indicato dalla coniuge, oltre a contribuire al 50% delle spese straordinarie mediche non mutuabili, scolastiche e ricreative come da protocollo della Corte di Appello di Milano che qui si intende integralmente richiamato;
6) per quanto concerne il pagamento del mutuo cointestato tra i coniugi gravante sulla casa coniugale della durata di 30 anni con un rateo mensile di € 609,29, con scadenza finale il giorno
01.12.2052, rimarrà nella misura del 100% a carico della moglie sino alla stipula dell'atto di accollo con il quale il marito le cederà la propria quota di proprietà e relativo mutuo ipotecario.
Tale accollo verrà stipulato entro il mese di giugno 2025 salvo che la IG.ra entri in Pt_1
possesso della necessaria documentazione prima della suddetta data pertanto il IG. si Pt_2
impegna a comparire avanti il Notaio designato della di lui moglie a fronte di una semplice convocazione.
7) i coniugi esprimono sin da ora parere favorevole al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio nell'interesse della figlia;
pagina 2 di 4 8) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e si danno reciprocamente le più ampie liberatorie dichiarando espressamente di non aver più nulla a che pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione, a parte gli impegni quivi sottoscritti;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Caselle Lurani Parte_1 Parte_2
(LO) in data 5.9.2020 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n.1, parte II, serie
A, anno 2020) e dalla loro unione è nata la figlia il 2.11.2022. Per_1
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Caselle Lurani (LO) in data 05.09.2020;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
pagina 3 di 4 5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caselle Lurani perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi il 20/12/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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