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Decreto 14 aprile 2025
Decreto 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, decreto 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato, dott. Giorgio Murru, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento introdotto il 4 febbraio 2025, ai sensi della legge 89/2001, al n. 39/2025
del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione proposto da:
ME CO, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avvocati
Francesca Corda e Giuseppe Curreli, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale alle liti come in atti;
RICORRENTE
contro
, con sede in Roma, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore,
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19 febbraio 2025 ME CO ha proposto, nei confronti del
, domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata della causa che Controparte_1
egli ha promosso contro e CP_2 Controparte_3 [...]
Controparte_4
Tale contenzioso si è protratto nei diversi gradi di giudizio (rispettivamente dinanzi al
Tribunale di Cagliari ed alla Corte di Appello di Cagliari) per complessivi 11 anni, 10 mesi e
23 giorni.
In particolare lamenta il ricorrente che il giudizio di primo grado si è svolto nell'arco temporale che va dal 10 ottobre 2011, data in cui è stato depositato il ricorso introduttivo, al
29 aprile 2021, allorchè il Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro ha depositato
1 la sentenza, sicchè è durato nel suo complesso 9 anni, 6 mesi e 19 giorni eccedendo pertanto di 6 anni, 6 mesi e 19 giorni la ragionevole durata del processo.
Lo stesso ricorrente ha, in particolare, esposto:
di aver lavorato alle dipendenze della con qualifica Controparte_5
di operatore unico aeroportuale e inquadramento operaio 7° livello C.C.N.L. Assaeroporti, con sede presso l'aeroporto di Cagliari-Elmas, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 03 luglio 2007 al 30 novembre 2007;
che in seguito si era fusa per incorporazione in operazione posta in CP_5 CP_6
essere con contestuale scissione parziale e conferimento del ramo d'azienda al quale il lavoratore era addetto ad LI AI a far data dal 16 novembre 2009;
di aver lavorato alle dipendenze di LI AI s.p.a., con qualifica, mansioni e sede
lavorativa invariati ed inquadramento nel livello 8° secondo il contratto collettivo aziendale,
in forza di ulteriori due contratti a termine, dal 1° aprile al 30 settembre 2010 e dal 1°
novembre 2010 al 28 febbraio 2011; che il 29 marzo 2011 LI AI aveva ceduto il ramo d'azienda handling dell'aeroporto di Cagliari-Elmas, presso il quale il ricorrente aveva prestato servizio, al Controparte_4
[...]
di aver lavorato alle dipendenze del , con qualifica, mansioni e sede lavorativa CP_4
invariati, in base ad un ulteriore contratto di lavoro a tempo determinato, dal 1° giugno al 31
ottobre 2011;
che le ragioni addotte a giustificazione dell'apposizione del termine, per ciascuno dei
contratti di lavoro stipulati, sarebbero state generiche e non avrebbero soddisfatto i requisiti di specificità imposti dall'articolo 1, comma secondo, D. lgs 6 settembre 2001, n. 368
(attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES). Si sarebbe trattato, inoltre, di ragioni non veritiere, contraddittorie e comunque non suscettibili di legittimare le assunzioni
a termine, non identificando esigenze temporanee.
Sulla scorta di tale prospettazione in fatto aveva chiesto accertarsi la nullità della clausola appositiva del termine inserita in ciascuno dei contratti di lavoro e dichiararsi l'avvenuta
2 instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal primo contratto di lavoro stipulato, con conseguente condanna in solido dei convenuti alla sua riammissione in servizio, oltre che al pagamento della retribuzione per i periodi non lavorati, al risarcimento del danno e alla ricostruzione di carriera, con riconoscimento del credito per differenze retributive conseguenti alla maggior anzianità spettante.
Le parti convenute, ritualmente costituitesi in giudizio, avevano sostenuto la correttezza dei termini apposti ai rapporti di lavoro, concludendo per il rigetto del ricorso.
Lo stesso ricorrente aveva poi chiesto ed ottenuto, previo ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c., l'immediata riammissione in servizio siccome disposta dal Tribunale con provvedimento d'urgenza del 12 gennaio 2012.
Dall'esame della documentazione presente in atti il primo grado del giudizio, iniziato, come detto, col deposito del ricorso il 10 ottobre 2011 è stato definito con la sentenza n. 479/2021,
pubblicata il 29 aprile 2021.
Con tale statuizione il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande attoree, dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in data 2 luglio 2007 oggetto di controversia, ha condannato e LI AI al risarcimento del danno in favore CP_2
del ricorrente ed ha riconosciuto il suo diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio ricomprendente i periodi lavorati in forza dei diversi contratti a termine.
Sotto altro profilo ha invece rigettato la domanda di condanna di e LI AI CP_2
al pagamento delle differenze retributive correlate al periodo per il quale è stata riconosciuta la pregressa anzianità di servizio disponendo, conseguentemente, la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo tra le parti e condannato e LI AI, in CP_2
solido tra loro, alla rifusione in favore del ricorrente dei restanti due terzi, dedotta la parte di tali due terzi riferibile al ivi meglio dettagliata. Controparte_4
Successivamente , e LI AI, con ricorso depositato il 29 ottobre 2021, CP_2
hanno proposto appello avverso la sentenza di primo grado chiedendo che, in riforma della medesima, le domande proposte da ME CO fossero integralmente rigettate,
riproponendo le stesse eccezioni sollevate in primo grado.
L'odierno ricorrente ha resistito, domandando il rigetto integrale dell'avverso ricorso in
3 appello mentre il è rimasto contumace. CP_4
La Corte di Appello di Cagliari con sentenza n. 25/2024, pubblicata il 4 marzo 2024, ha rigettato il gravame e confermato la sentenza appellata.
Dall'esame della documentazione presente in atti risulta che il giudizio di appello è durato 2
anni, 4 mesi e 4 giorni.
Tanto premesso ME CO ha domandato alla Corte di voler accogliere le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad un'equa riparazione derivante dall'irragionevole durata del processo, ai sensi dell'art. 2 della Legge 89/01 e successive modifiche e, per l'effetto, ingiungere al , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, il pagamento della somma di € 5.600,00, in favore del signor ME CO, oltre
interessi legali e rivalutazione, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che
l'Ecc.ma Corte d'Appello riterrà di giustizia, ordinandone il pagamento senza dilazione ed autorizzandone, in mancanza, la provvisoria esecuzione, oltre ad ingiungere il pagamento delle spese del presente procedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge 89/01 e successive modifiche
*
L'azione è ammissibile perché proposta, mediante deposito del ricorso, entro il termine previsto dall'art. 4 della Legge n. 89/2001, cioè entro sei mesi dal momento in cui la pronuncia resa dalla Corte di Appello di Cagliari n. 25/2024 del 4 marzo 2024, a mente della previsione contenuta nell'art. 327 comma 1 c.p.c., è divenuta definitiva.
Deve, inoltre, ritenersi inapplicabile alla fattispecie in esame il comma 1 dell'art. 2 della predetta legge n. 89/2001 atteso che la durata della causa presupposta alla data del 31 ottobre
2016 già eccedeva i termini ragionevoli di cui all'articolo 2, comma 2-bis (art. 6, comma 2
bis).
Ad ogni modo, alla luce di quanto chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. sent. n.
16741/2022), difetta la compatibilità con il rito lavoro delle disposizioni dell'art.
1-ter della legge 89/2001 posto che In tema di equa riparazione, l'art. 1 ter, c. 1, della l. n. 89/2001 deve
interpretarsi – anche in ossequio al canone che impone di attribuire alla legge, nei limiti in
4 cui ciò sia permesso dal suo testo, un significato conforme alla CEDU – nel senso che non
rientrano nel perimetro di applicazione della norma i processi che si svolgono con il rito
lavoro in quanto, a seguito della modifica dell'art. 429, c. 1, c.p.c. è già previsto che il giudice,
all'udienza di discussione, decida la causa e proceda alla lettura del dispositivo e delle
ragioni in fatto e in diritto della decisione, in analogia con lo schema dell'art. 281 sexies
c.p.c..
*
Passando al merito della domanda di equa riparazione occorre premettere che la verifica demandata alla Corte in ordine alla durata ragionevole del giudizio deve essere effettuata per gradi e con riferimento ai periodi eccedenti per ciascun grado secondo l'orientamento seguito da questo Ufficio e non alla luce di una valutazione complessiva che tenga esclusivamente conto del superamento del termine massimo complessivo di 6 anni (cfr. quanto in precedenza statuto da questa Corte di Appello nel proc. n. 323/2001 V.G., est. ). CP_7
Conseguentemente la violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della Legge
n. 89 del 2001 va riferita alla definizione in tre anni per il primo grado, in due anni per il secondo grado ed in un anno per ciascuna fase successiva, compreso il giudizio di rinvio -
tanto quello disposto dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., quanto quello disposto dal giudice d'appello, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. – la cui durata ragionevole va individuata nella misura di un anno in quanto prosecuzione del processo originario (in tal senso si veda Cass. ord. n. 22975/2017).
Deve soggiungersi che, in tema di ragionevole durata del processo, i rinvii dovuti ad espresse richieste della parte ricorrente o dei suoi difensori, o da costoro accettati espressamente o non contestati, costituiscono circostanze di fatto la cui valutazione è rimessa al giudice di merito
(così Cass., n. 5529/2020) talchè tali intervalli temporali, soprattutto laddove non si caratterizzino per eccessiva lunghezza, non possono essere computati per le finalità in discorso siccome non riferibili alla organizzazione giudiziaria.
*
Sulla scorta dei criteri operativi che precedono può quindi procedersi all'esame del ricorso.
Il giudizio di primo grado:
5 Deve rilevarsi come il giudizio di primo grado, come sopra riportato, aveva avuto inizio il
10 ottobre 2011 e si è concluso con la pronuncia della sentenza il 29 aprile 2021 ed è perciò
durato nel complesso 9 anni, 6 mesi e19 giorni.
Dalla durata della predetta fase del giudizio deve tuttavia essere detratto il periodo, non ascrivibile all'organizzazione giudiziaria che va dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 (2 mesi e 2 giorni), trattandosi di periodo riferito alla nota sospensione, disposta ex lege, dell'attività giudiziaria in ragione dell'epidemia da SARS-CoV-2.
Non vi è alcun altro periodo non ascrivibile all'organizzazione giudiziaria che possa essere detratto.
Il giudizio di primo grado, pertanto, ai fini che ci occupano, ha avuto una durata di 9 anni, 4
mesi e 17 giorni, ovvero, complessivamente, 9 anni, non dovendosi considerare, ai sensi dell'art.
2-bis, comma 1, legge n. 89/2001, le frazioni di anno non superiori a 6 mesi, ed ha, perciò, ecceduto di 6 anni la ragionevole durata del processo, fissata per il primo grado, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 2 della medesima legge, in 3 anni.
Il giudizio di appello:
Con riguardo al giudizio di secondo grado lo stesso ha avuto inizio il 29 ottobre 2021 con il deposito dell'atto di appello da parte della e della LI AI e si è concluso con CP_2
il deposito della sentenza, avvenuto il 4 marzo 2024.
Detto giudizio si è quindi protratto per 2 anni, 4 mesi e 4 giorni, ossia complessivamente per
2 anni stante l'operatività in tal caso del temperamento anzidetto previsto dall'art.
2-bis comma 1 della legge n. 89/2001, dunque in un tempo non superiore a quello fissato proprio in
2 anni ai sensi del richiamato art. 2 comma 2 bis della legge n. 89/2001.
*
L'indennizzo da riconoscere in favore del ricorrente deve essere, di conseguenza, commisurato a 6 anni complessivi e quantificato, tenendo conto del comportamento del giudice assegnatario del procedimento e delle parti, della natura degli interessi coinvolti ed altresì della complessità del caso concreto oggetto del procedimento, concernente anche la trattazione di un incidente cautelare, nella misura che si stima adeguata di €. 500,00 annui, coerente, d'altra parte, con i parametri di norma in uso presso questa Corte d'Appello, dai
6 quali, per le ragioni indicate, non vi è alcun motivo di discostarsi, per un totale, quindi, di €.
3.000,00, oltre interessi legali, decorrenti (cfr. sul punto Cass. ord. n. 10096/23), dalla data della proposizione della domanda giudiziale (ossia dal 19 febbraio 2025).
Deve pertanto liquidarsi, in favore dell'istante, l'importo di €. 3.000,00 a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali nei termini che precedono e spese del presente giudizio,
queste ultime determinate ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022,
applicando la tabella relativa ai procedimenti monitori (si veda Cass. sent. n. 16512/2020) con riferimento ai parametri medi, tenendo conto del valore della controversia e della natura dell'opera prestata.
P.Q.M.
ingiunge al , in persona del Ministro in carica, di pagare senza Controparte_1
dilazione, in favore di ME CO, la somma di €. 3.000,00 a titolo di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino al saldo e, oltre ancora le spese del presente procedimento, che liquida in complessivi €
473,00, oltre spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se pagato ed accessori dovuti per legge.
Autorizza, in difetto, la provvisoria esecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 5 della legge n. 89/2001.
Cagliari, 14 aprile 2025.
Il Consigliere delegato
Giorgio Murru
7
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato, dott. Giorgio Murru, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento introdotto il 4 febbraio 2025, ai sensi della legge 89/2001, al n. 39/2025
del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione proposto da:
ME CO, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avvocati
Francesca Corda e Giuseppe Curreli, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale alle liti come in atti;
RICORRENTE
contro
, con sede in Roma, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore,
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19 febbraio 2025 ME CO ha proposto, nei confronti del
, domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata della causa che Controparte_1
egli ha promosso contro e CP_2 Controparte_3 [...]
Controparte_4
Tale contenzioso si è protratto nei diversi gradi di giudizio (rispettivamente dinanzi al
Tribunale di Cagliari ed alla Corte di Appello di Cagliari) per complessivi 11 anni, 10 mesi e
23 giorni.
In particolare lamenta il ricorrente che il giudizio di primo grado si è svolto nell'arco temporale che va dal 10 ottobre 2011, data in cui è stato depositato il ricorso introduttivo, al
29 aprile 2021, allorchè il Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro ha depositato
1 la sentenza, sicchè è durato nel suo complesso 9 anni, 6 mesi e 19 giorni eccedendo pertanto di 6 anni, 6 mesi e 19 giorni la ragionevole durata del processo.
Lo stesso ricorrente ha, in particolare, esposto:
di aver lavorato alle dipendenze della con qualifica Controparte_5
di operatore unico aeroportuale e inquadramento operaio 7° livello C.C.N.L. Assaeroporti, con sede presso l'aeroporto di Cagliari-Elmas, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 03 luglio 2007 al 30 novembre 2007;
che in seguito si era fusa per incorporazione in operazione posta in CP_5 CP_6
essere con contestuale scissione parziale e conferimento del ramo d'azienda al quale il lavoratore era addetto ad LI AI a far data dal 16 novembre 2009;
di aver lavorato alle dipendenze di LI AI s.p.a., con qualifica, mansioni e sede
lavorativa invariati ed inquadramento nel livello 8° secondo il contratto collettivo aziendale,
in forza di ulteriori due contratti a termine, dal 1° aprile al 30 settembre 2010 e dal 1°
novembre 2010 al 28 febbraio 2011; che il 29 marzo 2011 LI AI aveva ceduto il ramo d'azienda handling dell'aeroporto di Cagliari-Elmas, presso il quale il ricorrente aveva prestato servizio, al Controparte_4
[...]
di aver lavorato alle dipendenze del , con qualifica, mansioni e sede lavorativa CP_4
invariati, in base ad un ulteriore contratto di lavoro a tempo determinato, dal 1° giugno al 31
ottobre 2011;
che le ragioni addotte a giustificazione dell'apposizione del termine, per ciascuno dei
contratti di lavoro stipulati, sarebbero state generiche e non avrebbero soddisfatto i requisiti di specificità imposti dall'articolo 1, comma secondo, D. lgs 6 settembre 2001, n. 368
(attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES). Si sarebbe trattato, inoltre, di ragioni non veritiere, contraddittorie e comunque non suscettibili di legittimare le assunzioni
a termine, non identificando esigenze temporanee.
Sulla scorta di tale prospettazione in fatto aveva chiesto accertarsi la nullità della clausola appositiva del termine inserita in ciascuno dei contratti di lavoro e dichiararsi l'avvenuta
2 instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal primo contratto di lavoro stipulato, con conseguente condanna in solido dei convenuti alla sua riammissione in servizio, oltre che al pagamento della retribuzione per i periodi non lavorati, al risarcimento del danno e alla ricostruzione di carriera, con riconoscimento del credito per differenze retributive conseguenti alla maggior anzianità spettante.
Le parti convenute, ritualmente costituitesi in giudizio, avevano sostenuto la correttezza dei termini apposti ai rapporti di lavoro, concludendo per il rigetto del ricorso.
Lo stesso ricorrente aveva poi chiesto ed ottenuto, previo ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c., l'immediata riammissione in servizio siccome disposta dal Tribunale con provvedimento d'urgenza del 12 gennaio 2012.
Dall'esame della documentazione presente in atti il primo grado del giudizio, iniziato, come detto, col deposito del ricorso il 10 ottobre 2011 è stato definito con la sentenza n. 479/2021,
pubblicata il 29 aprile 2021.
Con tale statuizione il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande attoree, dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in data 2 luglio 2007 oggetto di controversia, ha condannato e LI AI al risarcimento del danno in favore CP_2
del ricorrente ed ha riconosciuto il suo diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio ricomprendente i periodi lavorati in forza dei diversi contratti a termine.
Sotto altro profilo ha invece rigettato la domanda di condanna di e LI AI CP_2
al pagamento delle differenze retributive correlate al periodo per il quale è stata riconosciuta la pregressa anzianità di servizio disponendo, conseguentemente, la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo tra le parti e condannato e LI AI, in CP_2
solido tra loro, alla rifusione in favore del ricorrente dei restanti due terzi, dedotta la parte di tali due terzi riferibile al ivi meglio dettagliata. Controparte_4
Successivamente , e LI AI, con ricorso depositato il 29 ottobre 2021, CP_2
hanno proposto appello avverso la sentenza di primo grado chiedendo che, in riforma della medesima, le domande proposte da ME CO fossero integralmente rigettate,
riproponendo le stesse eccezioni sollevate in primo grado.
L'odierno ricorrente ha resistito, domandando il rigetto integrale dell'avverso ricorso in
3 appello mentre il è rimasto contumace. CP_4
La Corte di Appello di Cagliari con sentenza n. 25/2024, pubblicata il 4 marzo 2024, ha rigettato il gravame e confermato la sentenza appellata.
Dall'esame della documentazione presente in atti risulta che il giudizio di appello è durato 2
anni, 4 mesi e 4 giorni.
Tanto premesso ME CO ha domandato alla Corte di voler accogliere le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad un'equa riparazione derivante dall'irragionevole durata del processo, ai sensi dell'art. 2 della Legge 89/01 e successive modifiche e, per l'effetto, ingiungere al , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, il pagamento della somma di € 5.600,00, in favore del signor ME CO, oltre
interessi legali e rivalutazione, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che
l'Ecc.ma Corte d'Appello riterrà di giustizia, ordinandone il pagamento senza dilazione ed autorizzandone, in mancanza, la provvisoria esecuzione, oltre ad ingiungere il pagamento delle spese del presente procedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge 89/01 e successive modifiche
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L'azione è ammissibile perché proposta, mediante deposito del ricorso, entro il termine previsto dall'art. 4 della Legge n. 89/2001, cioè entro sei mesi dal momento in cui la pronuncia resa dalla Corte di Appello di Cagliari n. 25/2024 del 4 marzo 2024, a mente della previsione contenuta nell'art. 327 comma 1 c.p.c., è divenuta definitiva.
Deve, inoltre, ritenersi inapplicabile alla fattispecie in esame il comma 1 dell'art. 2 della predetta legge n. 89/2001 atteso che la durata della causa presupposta alla data del 31 ottobre
2016 già eccedeva i termini ragionevoli di cui all'articolo 2, comma 2-bis (art. 6, comma 2
bis).
Ad ogni modo, alla luce di quanto chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. sent. n.
16741/2022), difetta la compatibilità con il rito lavoro delle disposizioni dell'art.
1-ter della legge 89/2001 posto che In tema di equa riparazione, l'art. 1 ter, c. 1, della l. n. 89/2001 deve
interpretarsi – anche in ossequio al canone che impone di attribuire alla legge, nei limiti in
4 cui ciò sia permesso dal suo testo, un significato conforme alla CEDU – nel senso che non
rientrano nel perimetro di applicazione della norma i processi che si svolgono con il rito
lavoro in quanto, a seguito della modifica dell'art. 429, c. 1, c.p.c. è già previsto che il giudice,
all'udienza di discussione, decida la causa e proceda alla lettura del dispositivo e delle
ragioni in fatto e in diritto della decisione, in analogia con lo schema dell'art. 281 sexies
c.p.c..
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Passando al merito della domanda di equa riparazione occorre premettere che la verifica demandata alla Corte in ordine alla durata ragionevole del giudizio deve essere effettuata per gradi e con riferimento ai periodi eccedenti per ciascun grado secondo l'orientamento seguito da questo Ufficio e non alla luce di una valutazione complessiva che tenga esclusivamente conto del superamento del termine massimo complessivo di 6 anni (cfr. quanto in precedenza statuto da questa Corte di Appello nel proc. n. 323/2001 V.G., est. ). CP_7
Conseguentemente la violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della Legge
n. 89 del 2001 va riferita alla definizione in tre anni per il primo grado, in due anni per il secondo grado ed in un anno per ciascuna fase successiva, compreso il giudizio di rinvio -
tanto quello disposto dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., quanto quello disposto dal giudice d'appello, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. – la cui durata ragionevole va individuata nella misura di un anno in quanto prosecuzione del processo originario (in tal senso si veda Cass. ord. n. 22975/2017).
Deve soggiungersi che, in tema di ragionevole durata del processo, i rinvii dovuti ad espresse richieste della parte ricorrente o dei suoi difensori, o da costoro accettati espressamente o non contestati, costituiscono circostanze di fatto la cui valutazione è rimessa al giudice di merito
(così Cass., n. 5529/2020) talchè tali intervalli temporali, soprattutto laddove non si caratterizzino per eccessiva lunghezza, non possono essere computati per le finalità in discorso siccome non riferibili alla organizzazione giudiziaria.
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Sulla scorta dei criteri operativi che precedono può quindi procedersi all'esame del ricorso.
Il giudizio di primo grado:
5 Deve rilevarsi come il giudizio di primo grado, come sopra riportato, aveva avuto inizio il
10 ottobre 2011 e si è concluso con la pronuncia della sentenza il 29 aprile 2021 ed è perciò
durato nel complesso 9 anni, 6 mesi e19 giorni.
Dalla durata della predetta fase del giudizio deve tuttavia essere detratto il periodo, non ascrivibile all'organizzazione giudiziaria che va dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 (2 mesi e 2 giorni), trattandosi di periodo riferito alla nota sospensione, disposta ex lege, dell'attività giudiziaria in ragione dell'epidemia da SARS-CoV-2.
Non vi è alcun altro periodo non ascrivibile all'organizzazione giudiziaria che possa essere detratto.
Il giudizio di primo grado, pertanto, ai fini che ci occupano, ha avuto una durata di 9 anni, 4
mesi e 17 giorni, ovvero, complessivamente, 9 anni, non dovendosi considerare, ai sensi dell'art.
2-bis, comma 1, legge n. 89/2001, le frazioni di anno non superiori a 6 mesi, ed ha, perciò, ecceduto di 6 anni la ragionevole durata del processo, fissata per il primo grado, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 2 della medesima legge, in 3 anni.
Il giudizio di appello:
Con riguardo al giudizio di secondo grado lo stesso ha avuto inizio il 29 ottobre 2021 con il deposito dell'atto di appello da parte della e della LI AI e si è concluso con CP_2
il deposito della sentenza, avvenuto il 4 marzo 2024.
Detto giudizio si è quindi protratto per 2 anni, 4 mesi e 4 giorni, ossia complessivamente per
2 anni stante l'operatività in tal caso del temperamento anzidetto previsto dall'art.
2-bis comma 1 della legge n. 89/2001, dunque in un tempo non superiore a quello fissato proprio in
2 anni ai sensi del richiamato art. 2 comma 2 bis della legge n. 89/2001.
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L'indennizzo da riconoscere in favore del ricorrente deve essere, di conseguenza, commisurato a 6 anni complessivi e quantificato, tenendo conto del comportamento del giudice assegnatario del procedimento e delle parti, della natura degli interessi coinvolti ed altresì della complessità del caso concreto oggetto del procedimento, concernente anche la trattazione di un incidente cautelare, nella misura che si stima adeguata di €. 500,00 annui, coerente, d'altra parte, con i parametri di norma in uso presso questa Corte d'Appello, dai
6 quali, per le ragioni indicate, non vi è alcun motivo di discostarsi, per un totale, quindi, di €.
3.000,00, oltre interessi legali, decorrenti (cfr. sul punto Cass. ord. n. 10096/23), dalla data della proposizione della domanda giudiziale (ossia dal 19 febbraio 2025).
Deve pertanto liquidarsi, in favore dell'istante, l'importo di €. 3.000,00 a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali nei termini che precedono e spese del presente giudizio,
queste ultime determinate ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022,
applicando la tabella relativa ai procedimenti monitori (si veda Cass. sent. n. 16512/2020) con riferimento ai parametri medi, tenendo conto del valore della controversia e della natura dell'opera prestata.
P.Q.M.
ingiunge al , in persona del Ministro in carica, di pagare senza Controparte_1
dilazione, in favore di ME CO, la somma di €. 3.000,00 a titolo di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino al saldo e, oltre ancora le spese del presente procedimento, che liquida in complessivi €
473,00, oltre spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se pagato ed accessori dovuti per legge.
Autorizza, in difetto, la provvisoria esecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 5 della legge n. 89/2001.
Cagliari, 14 aprile 2025.
Il Consigliere delegato
Giorgio Murru
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