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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/03/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
5089/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5089/2024 R.G., posta in decisione, all'udienza del 10 marzo 2025 promossa da
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CATALIOTO ANTONIO DOMENICO giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
SANTONOCITO CESARE giusta procura in atti;
e
, c.f. , contumace;
Controparte_2 C.F._3
RESISTENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 marzo 2025 le parti hanno concluso concordemente all'accordo raggiunto.
Visto del P.M. in data 14 gennaio 2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 10/12/2024 esponeva di Parte_1 aver contratto matrimonio in data 14 luglio 1984 con trascritto nei Controparte_1 registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile presso il Comune di Messina al n. 677, parte 2, serie A. Deduceva che in data 17 marzo 2005 il Tribunale di Messina omologava la separazione dei coniugi e che in data 06 novembre 2013 era stata emessa sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Rappresentava, inoltre, che con ordinanza del 07 febbraio 2017, veniva 5089/2024 R.G.
rideterminato il contributo che il versava in favore del figlio in € 400,00 Parte_1 CP_2 mensili, veniva stabilita la cessazione dell'obbligo di mantenimento della , nonché il CP_1 trasferimento alla stessa della parte di immobile di sua spettanza. Deduceva che le condizioni che avevano condotto al precedente accordo fossero mutate, e nello specifico che , oggi CP_2 maggiorenne, veniva assunto da un supermercato e che, invece, il ricorrente avesse subito una sensibile riduzione dello stipendio. Per queste ragioni, chiedeva che fosse revocato l'obbligo di contribuzione in favore del figlio , nonché dell'obbligo – pattuito nel 2017 – di trasferire la CP_2 propria quota di immobile in favore della , la quale nonostante le richieste del ricorrente CP_1 si sarebbe “sempre rifiutata di concordare l'appuntamento dal notaio per consentire al ricorrente il trasferimento della quota parte di proprietà dell'immobile in questione”.
Con decreto del 19 dicembre 2024, veniva fissata l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c..
All'udienza del 10.03.2025, il Giudice procedeva alla audizione delle parti, le quali dichiaravano di avere raggiunto un accordo in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio nei seguenti termini:
“
1. Preso atto del mutamento della condizione reddituale del figlio, si Parte_1 obbliga a corrispondere direttamente a l'importo mensile di € 150,00, da versarsi entro il CP_2 giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2025;
2. rinuncia alla domanda di modifica delle condizioni di divorzio in ordine Parte_1 al trasferimento della quota immobiliare in favore della ”. CP_1
Su richiesta delle parti la causa veniva rimessa in decisione.
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di , il quale pur Controparte_2 ritualmente citato non si è costituito.
La domanda di modifica delle condizioni di divorzio, per come concordato tra le parti all'udienza del 10 marzo 2025, deve essere accolta.
Ritiene il Collegio che detti accordi per la modifica delle condizioni concernenti il mantenimento del figlio possano essere recepiti. Si deve precisare che, quando le parti raggiungono un accordo, il Tribunale esercita solamente un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni concordate con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi della prole. Nel caso in esame,
l'accordo tra le parti per la modifica delle statuizioni concernenti il mantenimento diretto del figlio maggiorenne non sono in contrasto con norme imperative di legge. CP_2
Le spese, stante l'accordo raggiunto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 CP_1
e con ricorso depositato in data 10/12/2024, disattesa
[...] Controparte_2 ogni contraria domanda, eccezione, visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis. 29 c.p.c. così 5089/2024 R.G.
provvede:
- modifica le statuizioni contenute nell'ordinanza del 07 febbraio 2017 secondo le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 10 marzo 2025, trascritte nel verbale d'udienza e riportate in parte motiva.
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì
19/03/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5089/2024 R.G., posta in decisione, all'udienza del 10 marzo 2025 promossa da
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CATALIOTO ANTONIO DOMENICO giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
SANTONOCITO CESARE giusta procura in atti;
e
, c.f. , contumace;
Controparte_2 C.F._3
RESISTENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 marzo 2025 le parti hanno concluso concordemente all'accordo raggiunto.
Visto del P.M. in data 14 gennaio 2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 10/12/2024 esponeva di Parte_1 aver contratto matrimonio in data 14 luglio 1984 con trascritto nei Controparte_1 registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile presso il Comune di Messina al n. 677, parte 2, serie A. Deduceva che in data 17 marzo 2005 il Tribunale di Messina omologava la separazione dei coniugi e che in data 06 novembre 2013 era stata emessa sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Rappresentava, inoltre, che con ordinanza del 07 febbraio 2017, veniva 5089/2024 R.G.
rideterminato il contributo che il versava in favore del figlio in € 400,00 Parte_1 CP_2 mensili, veniva stabilita la cessazione dell'obbligo di mantenimento della , nonché il CP_1 trasferimento alla stessa della parte di immobile di sua spettanza. Deduceva che le condizioni che avevano condotto al precedente accordo fossero mutate, e nello specifico che , oggi CP_2 maggiorenne, veniva assunto da un supermercato e che, invece, il ricorrente avesse subito una sensibile riduzione dello stipendio. Per queste ragioni, chiedeva che fosse revocato l'obbligo di contribuzione in favore del figlio , nonché dell'obbligo – pattuito nel 2017 – di trasferire la CP_2 propria quota di immobile in favore della , la quale nonostante le richieste del ricorrente CP_1 si sarebbe “sempre rifiutata di concordare l'appuntamento dal notaio per consentire al ricorrente il trasferimento della quota parte di proprietà dell'immobile in questione”.
Con decreto del 19 dicembre 2024, veniva fissata l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c..
All'udienza del 10.03.2025, il Giudice procedeva alla audizione delle parti, le quali dichiaravano di avere raggiunto un accordo in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio nei seguenti termini:
“
1. Preso atto del mutamento della condizione reddituale del figlio, si Parte_1 obbliga a corrispondere direttamente a l'importo mensile di € 150,00, da versarsi entro il CP_2 giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2025;
2. rinuncia alla domanda di modifica delle condizioni di divorzio in ordine Parte_1 al trasferimento della quota immobiliare in favore della ”. CP_1
Su richiesta delle parti la causa veniva rimessa in decisione.
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di , il quale pur Controparte_2 ritualmente citato non si è costituito.
La domanda di modifica delle condizioni di divorzio, per come concordato tra le parti all'udienza del 10 marzo 2025, deve essere accolta.
Ritiene il Collegio che detti accordi per la modifica delle condizioni concernenti il mantenimento del figlio possano essere recepiti. Si deve precisare che, quando le parti raggiungono un accordo, il Tribunale esercita solamente un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni concordate con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi della prole. Nel caso in esame,
l'accordo tra le parti per la modifica delle statuizioni concernenti il mantenimento diretto del figlio maggiorenne non sono in contrasto con norme imperative di legge. CP_2
Le spese, stante l'accordo raggiunto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 CP_1
e con ricorso depositato in data 10/12/2024, disattesa
[...] Controparte_2 ogni contraria domanda, eccezione, visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis. 29 c.p.c. così 5089/2024 R.G.
provvede:
- modifica le statuizioni contenute nell'ordinanza del 07 febbraio 2017 secondo le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 10 marzo 2025, trascritte nel verbale d'udienza e riportate in parte motiva.
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì
19/03/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.