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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/03/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 13913/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13913/2023 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: , difesa Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Gregorio LO PRESTI;
OPPONENTE
contro
nata a [...] il [...] (C.F.: ), difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato Sebastiano MARINO
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza all'uopo fissata, trattata con deposito di note scritte, precisate le conclusioni, con ordinanza del 20.11.2024 la causa veniva posta in decisione, con termine ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c. per il deposito della sentenza.
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con atto notificato in data 09.01.2024 proponeva opposizione avverso il Parte_1 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
decreto ingiuntivo n. 3852/23 del giorno 11.10.2023 con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore dell'avv. ella somma di euro 2.750,00, a titolo di saldo della CP_1
parcella spettante alla professionista, oltre accessori e spese.
L'opponente contestava la sussistenza del credito in quanto l'onorario per l'attività professionale oggetto del decreto ingiuntivo era stato integralmente pagato.
Più precisamente, l'opponente dichiarava di avere versato alla professionista, avv. CP_1
in corso di mandato, tre acconti per complessivi euro 2.400,00, e segnatamente:
- euro 700,00 con assegno bancario di c/c tratto su Bnl in data 23.9.2020 n.
3120971565-10 incassato in data 25.9.2020,
- euro 300,00 in contanti in data 5.11.2021,
- euro 1.400,00 con assegno bancario di c/c tratto su Bnl in data 29.8.2022 n.
3123198341-03 incassato in data 6.9.2022.
L'opponente, inoltre, specificava che, dopo la revoca del mandato, l'avv. aveva CP_1
richiesto il saldo delle competenze maturate, che quantificava complessivamente in un importo di euro 6.472,75, di cui
- euro 5.412,00 per la fase di studio, introduttiva e di parziale trattazione,
- euro 811,00 per le spese generali
- ed euro 248,95 per CPA,
così risultando un saldo finale ancora dovuto di euro 4.072,75, detratti i predetti acconti ricevuti in corso di mandato.
L'opponente contestava la suddetta richiesta di pagamento e, in attesa del parere di congruità della parcella richiesto dall'avv. l Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, CP_1
provvedeva a versare alla professionista ulteriori acconti mediante bonifici bancari, e segnatamente:
pagina 2 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
- euro 300,00 in data 14.4.2023,
- euro 350,00 in data 2.5.2023,
- euro 350,00 in data 8.5.2023,
- euro 300,00 in data 25.5.2023,
- euro 350,00 in data 17.6.2023,
- euro 800,00 in data 3.7.2023,
- euro 300,00 in data 8.7.2023,
per un totale di euro 2.750,00.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania ricalcolava il suddetto onorario e lo riteneva congruo nella misura di euro 4.711,00 oltre spese, spese generali, IVA e CPA dovute come per legge, sicché, l'avv. trasmetteva all'opponente una fattura per un importo CP_1
complessivo pari ad euro 5.888,80.
L'opponente, in ossequio a quanto disposto dal Consiglio dell'Ordine, versava la somma residuale di euro 738,80 alla professionista mediante due bonifici
- di euro 350,00 in data 21.7.2023
- e di euro 388,80 in data 23.7.2023,
a saldo dell'importo dovuto.
Pertanto, concludeva sostenendo che il debito per le prestazioni professionali ricevute doveva considerarsi estinto e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
§§§§§
L'avv. PATANÈ, costituitasi in giudizio, contestava i motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Più precisamente, la parte opposta ribadiva la legittimità del decreto ingiuntivo opposto poiché
pagina 3 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
fondato su un credito certo, liquido, esigibile e su dati documentali, facilmente verificabili anche matematicamente.
Ed invero, parte opposta eccepiva che, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania aveva espresso parere di congruità della somma richiesta dalla parte opposta, la quale, nella redazione della propria parcella, aveva operato detrazione degli acconti corrisposti dall'opponente in corso di mandato per un importo complessivo di euro 2.400,00.
Di conseguenza, la complessiva somma di euro 4.711,00, oltre spese, spese generali, IVA e
CPA dovute come per legge, liquidata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, doveva intendersi, sempre secondo la impostazione difensiva della opposta, al netto dei superiori acconti.
In ossequio a quanto disposto dal Consiglio dell'Ordine di Catania, la parte opposta aveva provveduto a ricalcolare l'onorario dovuto dalla parte opponente mediante emissione della fattura n. 15 del 13.07.2023 per un importo complessivo pari ad euro 5.888,80, comprensivo dell'onorario, come liquidato dal Consiglio dell'Ordine (euro 4.711,00), e di spese generali
(euro 706,65), CPA (euro 216,70), spese esenti per la richiesta del parere di congruità (euro
254,44).
Tenuto conto che l'opponente aveva versato, tramite bonifici bancari, a partire dal mese di aprile 2023, un importo complessivo di euro 3.138,80 in favore dell'avv. CP_1
quest'ultima dichiarava di accettare e riconosceva il predetto pagamento a titolo di acconto e richiedeva alla il saldo della parcella spettante per la somma residua di euro Parte_1
2.750,00, oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto, eccepiva l'infondatezza della prospettata estinzione del debito secondo la ricostruzione operata della parte opponente.
§§§§§
pagina 4 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
In corso di causa, le parti insistevano nelle rispettive domande ed eccezioni e venivano depositate comparse conclusionali e memorie di replica;
con ordinanza del 29.07.2024, ritenuta la non sussistenza dei presupposti per concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva disposta la prosecuzione del giudizio ex art. 281 sexies c.p.c., con deposito di note scritte ex artt. 127 comma 3 e 127 ter c.p.c.; con successiva ordinanza del
20.11.2024, viste le note depositate dalle parti, la causa veniva posta la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della tempestività della opposizione, notificata in data
09.01.2024 e, quindi, nel rispetto dei termini (il decreto ingiuntivo risulta notificato in data
27.11.2023).
§§§§§
La vicenda processuale aveva preso avvio dalla emissione di decreto ingiuntivo richiesta dall'avv. per il pagamento del saldo dell'onorario, pari ad euro 2.750,00, per Controparte_1
l'attività professionale prestata in favore di nella causa civile di Parte_1
separazione giudiziale n. 9601/2020 R.G. del Tribunale Civile di Catania, promossa dalla stessa contro il marito consistita in “copiosa ed impegnativa attività Controparte_2 difensiva” avente ad oggetto “lo studio della controversia, l'introduzione del giudizio e
l'espletamento di parte dell'attività istruttoria, dal deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. all'escussione dei minori figli delle parti giudiziarie, oltre ad una complessa gestione dei rapporti con la sig.ra e con la controparte”. Parte_1
La aveva proposto opposizione contro il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo Parte_1 di avere provveduto al pagamento del saldo dell'onorario.
L'eccezione sollevata da parte opponente risulta fondata.
Ed invero, come dimostrato documentalmente, la aveva versato alla Parte_1
pagina 5 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
professionista, in corso di mandato, tre acconti per un importo complessivo di euro 2.400,00 nei termini già sopra riportati (segnatamente: euro 700,00 con assegno bancario di c/c tratto su
Bnl in data 23.9.2020 n. 3120971565-10 incassato in data 25.9.2020, euro 300,00 in contanti in data 5.11.2021, euro 1.400,00 con assegno bancario di c/c tratto su Bnl in data 29.8.2022 n.
3123198341-03 incassato in data 6.9.2022 (cfr. documentazione in atti).
La ricezione delle somme in questione è stata esplicitamente riconosciuta dall'avv. CP_1
che, però, aveva considerato le dette some quale acconto della maggior somma che sosteneva essere ancora dovuta.
Ancora, in attesa del parere di congruità della parcella richiesto dall'avv. al CP_1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, la aveva versato alla Parte_1
professionista ulteriori acconti mediante bonifici bancari, anche questi nei termini già riportati
(segnatamente: euro 300,00 in data 14.4.2023, euro 350,00 in data 2.5.2023, euro 350,00 in data 8.5.2023, euro 300,00 in data 25.5.2023, euro 350,00 in data 17.6.2023, euro 800,00 in data 3.7.2023, euro 300,00 in data 8.7.2023, per un totale di euro 2.750,00 (cfr. documentazione in atti).
Anche la ricezione di tali ulteriori somme è stata esplicitamente riconosciuta dall'avv. che, ancora, aveva considerato le dette some quale acconto della maggior somma CP_1
che sosteneva essere ancora dovuta.
Infine, a seguito del parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Catania, in ossequio al quale l'avv. aveva provveduto a ricalcolare l'onorario CP_1
mediante emissione della fattura n. 15 del 13.7.2023 per un importo complessivo pari ad euro
5.888,80, comprensivo dell'onorario, come liquidato dal Consiglio dell'Ordine (euro 4.711,00),
e di spese generali (euro 706,65), CPA (euro 216,70), spese esenti per la richiesta del parere di congruità (euro 254,44), la aveva versato alla professionista la ulteriore somma Parte_1
residuale di euro 738,80 mediante due bonifici di euro 350,00 in data 21.7.2023 e di euro
388,80 in data 23.7.2023, a saldo dell'importo complessivamente dovuto di euro 5.888,80 (cfr.
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documentazione in atti).
§§§§§
Tutto ciò premesso, non risulta fondata la ricostruzione sostenuta da parte opposta, secondo cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, esprimendo parere di congruità sulla somma così come da essa richiesta, cioè al netto degli acconti corrisposti dall'opponente in corso di mandato, aveva ricalcolato e liquidato l'onorario considerando detratti i superiori acconti.
Sul punto va premesso che la quantificazione ritenuta congrua dal Consiglio dell'Ordine, rilevante nel procedimento monitorio eventualmente attivato dal professionista (Cass. civ., sez. unite, 8 luglio 2021 n.19427), non è vincolante in sede di determinazione giudiziale dei compensi ove venga proposta formale opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ., sez. VI, 15 gennaio 2018 n.712; Cass. civ., sez. II, 17 dicembre 2012 n.40633).
Ancora, va premesso che, in tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l'accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali, ovvero gli usi: le pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (Cass. 6732/2000) ed il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera soltanto in mancanza di convenzione.
Nel caso specifico non risulta alcun accordo in forma scritta ed il professionista ha inteso quantificare i compensi, come risulta dalla richiesta di parere di congruità, secondo i valori medi delle tariffe professionali considerando un valore della controversia come indeterminabile e complessità bassa (cfr. notula del 09.02.2023 sottoposta alla attenzione del Consiglio dell'Ordine).
Ora, va rilevato come la notula, pur richiamando i valori medi dello scaglione indeterminabile e complessità bassa, indica compensi in misura intermedia fra minimi e massimi:
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in notula valori medi fase studio 2.127,00 1.701,00
fase introduttiva 1.416,00 1.204,00
fase istruttoria 1.869,00 1.806,00
TOTALE 5.412,00 4.711,00
L'avv. quindi, aveva indicato in notula acconti ricevuti per complessivi euro CP_1
2.400,00, con conseguente saldo di euro 4.072,00 (comprensivi di spese generali e CPA).
Il Consiglio dell'Ordine, quindi, aveva espresso 'il parere che il chiesto onorario si liquidi complessivamente in euro 4.711,00 oltre spese generali, IVA e CPA dovute come per legge'.
Appare evidente che il Consiglio dell'Ordine ha inteso esprimere un pare di congruità:
1) per l'intera attività professionale e, quindi, il compenso complessivo (al lordo degli acconti);
2) applicando i valori medi secondo lo scaglione di riferimento, secondo le stesse indicazioni della professionista.
La cliente ha sostanzialmente rappresentato di avere aderito ed accettato l'onorario nei termini quantificati dal Consiglio dell'Ordine secondo i valori medi ed ha documentato, come già detto, pagamenti in misura corrispondente, nel loro complesso non contestati dalla opposta
(comprensivi anche delle spese per il parere richiesto al Consiglio dell'Ordine).
§§§§§
Tutto ciò premesso, alla determinazione dei compensi dovuti dalla si perviene non Parte_1
tanto sulla base della quantificazione operata dal Consiglio dell'Ordine in sé considerata (che, va ribadito, è diversa – euro 4.711,00 oltre accessori – ed inferiore rispetto a quella – euro
5.412,00 oltre accessori – indicata nella notula del 09.02.2023 allegata alla istanza diretta al pagina 8 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CdO), quanto applicando i valori medi, peraltro in conformità alle stesse allegazioni di parte opposta, in tale misura considerate congrue dal CdO, con sostanziale adesione della stessa cliente, in mancanza di accordo scritto.
Ora, i valori medi per la attività professionale risultano pari ad euro 4.711,00 oltre accessori (in concreto, CPA e spese generali, come da fattura n.15 del 13.07.2023 dell'avv. che CP_1
non comprende richieste per IVA, evidentemente non dovuta):
- euro 4.711,00
- euro 706,65 spese generali
- euro 216,71 CPA
euro 5.634,46 TOTALE
Considerando, poi, anche la somma di euro 254,44 spese per parere CdO, si perviene al totale di euro 5.888,80, come da fattura n.15/23 citata.
Questo giudice ritiene che la quantificazione dei compensi secondo i valori medi debba considerarsi corretta (complessivi euro 5.634,46) e, ove si considerino anche le spese per il parere del CdO (euro 254,44), si perviene alla somma di euro 5.888,80, perfettamente corrispondente a quanto versato dalla . Parte_1
Pertanto, l'opposizione deve trovare accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, e la domanda di pagamento di ulteriori somme a saldo non può trovare accoglimento.
§§§§§
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi e tenendo conto del valore della controversia;
vanno anche liquidate le spese per la mediazione, come da domanda.
pagina 9 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 13913/23 R.G, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 3852/23 delp'11.10.2023 del Tribunale di Catania;
rigetta la domanda di pagamento di ulteriori somme a saldo proposta da condanna Controparte_1 Pt_2
al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in
[...] Parte_1
complessivi euro 1.826,00 (di cui euro 125,00 per spese vive), oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali per il giudizio di opposizione ed in complessivi euro 474,00 (di cui euro 190,00 per spese vive) oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali per la mediazione.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Paola TINE',
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
Catania, 17 marzo 2024
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13913/2023 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: , difesa Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Gregorio LO PRESTI;
OPPONENTE
contro
nata a [...] il [...] (C.F.: ), difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato Sebastiano MARINO
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza all'uopo fissata, trattata con deposito di note scritte, precisate le conclusioni, con ordinanza del 20.11.2024 la causa veniva posta in decisione, con termine ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c. per il deposito della sentenza.
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con atto notificato in data 09.01.2024 proponeva opposizione avverso il Parte_1 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
decreto ingiuntivo n. 3852/23 del giorno 11.10.2023 con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore dell'avv. ella somma di euro 2.750,00, a titolo di saldo della CP_1
parcella spettante alla professionista, oltre accessori e spese.
L'opponente contestava la sussistenza del credito in quanto l'onorario per l'attività professionale oggetto del decreto ingiuntivo era stato integralmente pagato.
Più precisamente, l'opponente dichiarava di avere versato alla professionista, avv. CP_1
in corso di mandato, tre acconti per complessivi euro 2.400,00, e segnatamente:
- euro 700,00 con assegno bancario di c/c tratto su Bnl in data 23.9.2020 n.
3120971565-10 incassato in data 25.9.2020,
- euro 300,00 in contanti in data 5.11.2021,
- euro 1.400,00 con assegno bancario di c/c tratto su Bnl in data 29.8.2022 n.
3123198341-03 incassato in data 6.9.2022.
L'opponente, inoltre, specificava che, dopo la revoca del mandato, l'avv. aveva CP_1
richiesto il saldo delle competenze maturate, che quantificava complessivamente in un importo di euro 6.472,75, di cui
- euro 5.412,00 per la fase di studio, introduttiva e di parziale trattazione,
- euro 811,00 per le spese generali
- ed euro 248,95 per CPA,
così risultando un saldo finale ancora dovuto di euro 4.072,75, detratti i predetti acconti ricevuti in corso di mandato.
L'opponente contestava la suddetta richiesta di pagamento e, in attesa del parere di congruità della parcella richiesto dall'avv. l Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, CP_1
provvedeva a versare alla professionista ulteriori acconti mediante bonifici bancari, e segnatamente:
pagina 2 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
- euro 300,00 in data 14.4.2023,
- euro 350,00 in data 2.5.2023,
- euro 350,00 in data 8.5.2023,
- euro 300,00 in data 25.5.2023,
- euro 350,00 in data 17.6.2023,
- euro 800,00 in data 3.7.2023,
- euro 300,00 in data 8.7.2023,
per un totale di euro 2.750,00.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania ricalcolava il suddetto onorario e lo riteneva congruo nella misura di euro 4.711,00 oltre spese, spese generali, IVA e CPA dovute come per legge, sicché, l'avv. trasmetteva all'opponente una fattura per un importo CP_1
complessivo pari ad euro 5.888,80.
L'opponente, in ossequio a quanto disposto dal Consiglio dell'Ordine, versava la somma residuale di euro 738,80 alla professionista mediante due bonifici
- di euro 350,00 in data 21.7.2023
- e di euro 388,80 in data 23.7.2023,
a saldo dell'importo dovuto.
Pertanto, concludeva sostenendo che il debito per le prestazioni professionali ricevute doveva considerarsi estinto e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
§§§§§
L'avv. PATANÈ, costituitasi in giudizio, contestava i motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Più precisamente, la parte opposta ribadiva la legittimità del decreto ingiuntivo opposto poiché
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fondato su un credito certo, liquido, esigibile e su dati documentali, facilmente verificabili anche matematicamente.
Ed invero, parte opposta eccepiva che, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania aveva espresso parere di congruità della somma richiesta dalla parte opposta, la quale, nella redazione della propria parcella, aveva operato detrazione degli acconti corrisposti dall'opponente in corso di mandato per un importo complessivo di euro 2.400,00.
Di conseguenza, la complessiva somma di euro 4.711,00, oltre spese, spese generali, IVA e
CPA dovute come per legge, liquidata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, doveva intendersi, sempre secondo la impostazione difensiva della opposta, al netto dei superiori acconti.
In ossequio a quanto disposto dal Consiglio dell'Ordine di Catania, la parte opposta aveva provveduto a ricalcolare l'onorario dovuto dalla parte opponente mediante emissione della fattura n. 15 del 13.07.2023 per un importo complessivo pari ad euro 5.888,80, comprensivo dell'onorario, come liquidato dal Consiglio dell'Ordine (euro 4.711,00), e di spese generali
(euro 706,65), CPA (euro 216,70), spese esenti per la richiesta del parere di congruità (euro
254,44).
Tenuto conto che l'opponente aveva versato, tramite bonifici bancari, a partire dal mese di aprile 2023, un importo complessivo di euro 3.138,80 in favore dell'avv. CP_1
quest'ultima dichiarava di accettare e riconosceva il predetto pagamento a titolo di acconto e richiedeva alla il saldo della parcella spettante per la somma residua di euro Parte_1
2.750,00, oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto, eccepiva l'infondatezza della prospettata estinzione del debito secondo la ricostruzione operata della parte opponente.
§§§§§
pagina 4 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
In corso di causa, le parti insistevano nelle rispettive domande ed eccezioni e venivano depositate comparse conclusionali e memorie di replica;
con ordinanza del 29.07.2024, ritenuta la non sussistenza dei presupposti per concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva disposta la prosecuzione del giudizio ex art. 281 sexies c.p.c., con deposito di note scritte ex artt. 127 comma 3 e 127 ter c.p.c.; con successiva ordinanza del
20.11.2024, viste le note depositate dalle parti, la causa veniva posta la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della tempestività della opposizione, notificata in data
09.01.2024 e, quindi, nel rispetto dei termini (il decreto ingiuntivo risulta notificato in data
27.11.2023).
§§§§§
La vicenda processuale aveva preso avvio dalla emissione di decreto ingiuntivo richiesta dall'avv. per il pagamento del saldo dell'onorario, pari ad euro 2.750,00, per Controparte_1
l'attività professionale prestata in favore di nella causa civile di Parte_1
separazione giudiziale n. 9601/2020 R.G. del Tribunale Civile di Catania, promossa dalla stessa contro il marito consistita in “copiosa ed impegnativa attività Controparte_2 difensiva” avente ad oggetto “lo studio della controversia, l'introduzione del giudizio e
l'espletamento di parte dell'attività istruttoria, dal deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. all'escussione dei minori figli delle parti giudiziarie, oltre ad una complessa gestione dei rapporti con la sig.ra e con la controparte”. Parte_1
La aveva proposto opposizione contro il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo Parte_1 di avere provveduto al pagamento del saldo dell'onorario.
L'eccezione sollevata da parte opponente risulta fondata.
Ed invero, come dimostrato documentalmente, la aveva versato alla Parte_1
pagina 5 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
professionista, in corso di mandato, tre acconti per un importo complessivo di euro 2.400,00 nei termini già sopra riportati (segnatamente: euro 700,00 con assegno bancario di c/c tratto su
Bnl in data 23.9.2020 n. 3120971565-10 incassato in data 25.9.2020, euro 300,00 in contanti in data 5.11.2021, euro 1.400,00 con assegno bancario di c/c tratto su Bnl in data 29.8.2022 n.
3123198341-03 incassato in data 6.9.2022 (cfr. documentazione in atti).
La ricezione delle somme in questione è stata esplicitamente riconosciuta dall'avv. CP_1
che, però, aveva considerato le dette some quale acconto della maggior somma che sosteneva essere ancora dovuta.
Ancora, in attesa del parere di congruità della parcella richiesto dall'avv. al CP_1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, la aveva versato alla Parte_1
professionista ulteriori acconti mediante bonifici bancari, anche questi nei termini già riportati
(segnatamente: euro 300,00 in data 14.4.2023, euro 350,00 in data 2.5.2023, euro 350,00 in data 8.5.2023, euro 300,00 in data 25.5.2023, euro 350,00 in data 17.6.2023, euro 800,00 in data 3.7.2023, euro 300,00 in data 8.7.2023, per un totale di euro 2.750,00 (cfr. documentazione in atti).
Anche la ricezione di tali ulteriori somme è stata esplicitamente riconosciuta dall'avv. che, ancora, aveva considerato le dette some quale acconto della maggior somma CP_1
che sosteneva essere ancora dovuta.
Infine, a seguito del parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Catania, in ossequio al quale l'avv. aveva provveduto a ricalcolare l'onorario CP_1
mediante emissione della fattura n. 15 del 13.7.2023 per un importo complessivo pari ad euro
5.888,80, comprensivo dell'onorario, come liquidato dal Consiglio dell'Ordine (euro 4.711,00),
e di spese generali (euro 706,65), CPA (euro 216,70), spese esenti per la richiesta del parere di congruità (euro 254,44), la aveva versato alla professionista la ulteriore somma Parte_1
residuale di euro 738,80 mediante due bonifici di euro 350,00 in data 21.7.2023 e di euro
388,80 in data 23.7.2023, a saldo dell'importo complessivamente dovuto di euro 5.888,80 (cfr.
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documentazione in atti).
§§§§§
Tutto ciò premesso, non risulta fondata la ricostruzione sostenuta da parte opposta, secondo cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, esprimendo parere di congruità sulla somma così come da essa richiesta, cioè al netto degli acconti corrisposti dall'opponente in corso di mandato, aveva ricalcolato e liquidato l'onorario considerando detratti i superiori acconti.
Sul punto va premesso che la quantificazione ritenuta congrua dal Consiglio dell'Ordine, rilevante nel procedimento monitorio eventualmente attivato dal professionista (Cass. civ., sez. unite, 8 luglio 2021 n.19427), non è vincolante in sede di determinazione giudiziale dei compensi ove venga proposta formale opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ., sez. VI, 15 gennaio 2018 n.712; Cass. civ., sez. II, 17 dicembre 2012 n.40633).
Ancora, va premesso che, in tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l'accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali, ovvero gli usi: le pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (Cass. 6732/2000) ed il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera soltanto in mancanza di convenzione.
Nel caso specifico non risulta alcun accordo in forma scritta ed il professionista ha inteso quantificare i compensi, come risulta dalla richiesta di parere di congruità, secondo i valori medi delle tariffe professionali considerando un valore della controversia come indeterminabile e complessità bassa (cfr. notula del 09.02.2023 sottoposta alla attenzione del Consiglio dell'Ordine).
Ora, va rilevato come la notula, pur richiamando i valori medi dello scaglione indeterminabile e complessità bassa, indica compensi in misura intermedia fra minimi e massimi:
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in notula valori medi fase studio 2.127,00 1.701,00
fase introduttiva 1.416,00 1.204,00
fase istruttoria 1.869,00 1.806,00
TOTALE 5.412,00 4.711,00
L'avv. quindi, aveva indicato in notula acconti ricevuti per complessivi euro CP_1
2.400,00, con conseguente saldo di euro 4.072,00 (comprensivi di spese generali e CPA).
Il Consiglio dell'Ordine, quindi, aveva espresso 'il parere che il chiesto onorario si liquidi complessivamente in euro 4.711,00 oltre spese generali, IVA e CPA dovute come per legge'.
Appare evidente che il Consiglio dell'Ordine ha inteso esprimere un pare di congruità:
1) per l'intera attività professionale e, quindi, il compenso complessivo (al lordo degli acconti);
2) applicando i valori medi secondo lo scaglione di riferimento, secondo le stesse indicazioni della professionista.
La cliente ha sostanzialmente rappresentato di avere aderito ed accettato l'onorario nei termini quantificati dal Consiglio dell'Ordine secondo i valori medi ed ha documentato, come già detto, pagamenti in misura corrispondente, nel loro complesso non contestati dalla opposta
(comprensivi anche delle spese per il parere richiesto al Consiglio dell'Ordine).
§§§§§
Tutto ciò premesso, alla determinazione dei compensi dovuti dalla si perviene non Parte_1
tanto sulla base della quantificazione operata dal Consiglio dell'Ordine in sé considerata (che, va ribadito, è diversa – euro 4.711,00 oltre accessori – ed inferiore rispetto a quella – euro
5.412,00 oltre accessori – indicata nella notula del 09.02.2023 allegata alla istanza diretta al pagina 8 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CdO), quanto applicando i valori medi, peraltro in conformità alle stesse allegazioni di parte opposta, in tale misura considerate congrue dal CdO, con sostanziale adesione della stessa cliente, in mancanza di accordo scritto.
Ora, i valori medi per la attività professionale risultano pari ad euro 4.711,00 oltre accessori (in concreto, CPA e spese generali, come da fattura n.15 del 13.07.2023 dell'avv. che CP_1
non comprende richieste per IVA, evidentemente non dovuta):
- euro 4.711,00
- euro 706,65 spese generali
- euro 216,71 CPA
euro 5.634,46 TOTALE
Considerando, poi, anche la somma di euro 254,44 spese per parere CdO, si perviene al totale di euro 5.888,80, come da fattura n.15/23 citata.
Questo giudice ritiene che la quantificazione dei compensi secondo i valori medi debba considerarsi corretta (complessivi euro 5.634,46) e, ove si considerino anche le spese per il parere del CdO (euro 254,44), si perviene alla somma di euro 5.888,80, perfettamente corrispondente a quanto versato dalla . Parte_1
Pertanto, l'opposizione deve trovare accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, e la domanda di pagamento di ulteriori somme a saldo non può trovare accoglimento.
§§§§§
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi e tenendo conto del valore della controversia;
vanno anche liquidate le spese per la mediazione, come da domanda.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 13913/23 R.G, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 3852/23 delp'11.10.2023 del Tribunale di Catania;
rigetta la domanda di pagamento di ulteriori somme a saldo proposta da condanna Controparte_1 Pt_2
al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in
[...] Parte_1
complessivi euro 1.826,00 (di cui euro 125,00 per spese vive), oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali per il giudizio di opposizione ed in complessivi euro 474,00 (di cui euro 190,00 per spese vive) oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali per la mediazione.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Paola TINE',
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
Catania, 17 marzo 2024
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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