Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 923/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente. dott. MICHELE MAGLIULO Consigliere dott.ssa MONICA CACACE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 923/2017, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 725/16 pubblicata in data 14.03.16 dal Tribunale di Benevento, promossa da:
in persona EL legale rappresentante pro Parte_1
tempore (C.F. ), con il patrocinio ELl'avv. VENTORINO FEDERICA P.IVA_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA S. ROSA 19 82100
BENEVENTO
APPELLANTE contro in persona EL legale rappresentante pro tempore Controparte_1 [...]
) (C.F. ), con il patrocinio ELl'avv. SABBATINO EDOARDO CP_2 P.IVA_2
e ELl'avv. SABBATINO MARIA PAOLA ( ) presso il cui studio C.F._1
è elettivamente domiciliata in VIA CESARIO CONSOLE 3 80132 NAPOLI
pagina 1 di 11
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_3
, E tutti
[...] Controparte_7 Controparte_3
quali eredi di (C.F. ) con il patrocinio Persona_1 C.F._3
ELl'avv. CAPOSSELA SABINO ( ) ed elettivamente domiciliato C.F._4
in VIA S. ROSA 19 82100 BENEVENTO
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La in persona EL l.r.p.t., titolare EL conto corrente con apertura di Parte_1
credito n. 1054/001, nonché EL conto anticipi n. 900009 accesi presso la CA
LA di CO Ag. di BN con atto EL 22.06.08, citava in giudizio dinanzi al
Tribunale di Benevento la CA LA di CO assumendo che quest'ultima avrebbe illegittimamente addebitato sui predetti conti e per tutta la durata EL rapporto bancario, maggiori costi dovuti ad interessi anatocistici praticati a mezzo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione ELl'art. 1283 c.c., nonché commissioni di massimo scoperto, spese, interessi ultra legali ed usurari, postergazione ELla valuta, come da relazione tecnica di parte allegata all'atto introduttivo. Con memoria EL 6.11.08, si costituiva in giudizio la CA LA di
CO, concludendo per il rigetto di tutte le avverse richieste, deduzioni ed eccezioni, nonché chiedendo che venissero chiamati in causa i fideiussori e Persona_1
e spiegando, altresì, domanda riconvenzionale tesa alla Controparte_3
condanna ELla sola al pagamento ELla somma di euro 77.219,88 alla data EL Parte_1
4.11.08 per RI.BA. insolute contabilizzate sul conto transitorio e da addebitare sul conto corrente n.1054; nei confronti ELl'attrice e dei terzi chiamanti la condanna al pagamento di euro 22.170,00 per rate scadute e non pagate, nonché di euro 97.888, per capitale pagina 2 di 11 residuo in virtù di mutuo chirografario di originari euro 180.000,00, oltre spese ed interessi di mora.
Autorizzata la chiamata in causa si costituivano i terzi e Controparte_3 Per_1
. Alla successiva udienza così fissata EL 27.11.09 il procuratore di parte attrice
[...]
dichiarava che nelle more era intervenuta dichiarazione di fallimento ELla società Pt_1
, con sentenza resa dal Tribunale di Benevento n. 11 EL 16.09.09, chiedendo,
[...]
pertanto, l'interruzione EL processo. Il giudizio così interrotto veniva riassunto. Il
Tribunale, poi, disponeva la riunione EL presente giudizio (ex art. 274 co.1) a quello recante R.G. n. 3062/08 pendente contro la Il giudicante Controparte_8
disponeva ex art. 281 novies c.p.c., la separazione dei detti procedimenti, fissando in prosieguo l'udienza EL 21.11.14 per la trattazione dei soli giudizi recanti R.G. n.
3062/08, 3176/08 e 3514/08. In data 14.03.16 veniva pubblicata la sentenza n. 725/16, con cui il Tribunale di Benevento così provvedeva: “dichiara la nullità ELla capitalizzazione degli interessi operata dall'istituto di credito convenuto, ELla applicazione ELla commissione di massimo scoperto e EL sistema ELle valute fittizie, dichiarando che alla data EL 31.03.2008 il saldo dei rapporti bancari intestati alla
[...]
oggi facenti capo alla curatela fallimentare ELla predetta società, è pari ad € Pt_1
141.503,31 a credito ELla curatela subentrata alla società fallita e a debito ELla CA
LA di CO (come specificata nell'elaborato di ctu); rigetta nel resto la domanda di parte attrice;
dichiara pari ad € 132.250,00 la debitoria dovuta dalla curatela fallimentare di e condanna e Parte_1 Controparte_3 Per_1
al pagamento in favore di CA LA di CO ELla somma di €
[...]
120.050,00 oltre accessori come in parte motiva;
dichiara interamente compensata tra le parti le spese e compensi di lite, ad eccezione ELle spese di ctu che pone a definitivo carico di CA LA di CO, con diritto ELle controparti a ripetere a carico ELla CA quanto a tale titolo anticipato”.
Con atto EL 13.02.17 la UR fallimentare ELla società notificava atto di Parte_1
citazione in appello a mezzo pec a (già CA LA di CO Controparte_9
pagina 3 di 11 , in p.l.r.p.t., nonché ai fideiussori ed CP_2 Controparte_3 [...]
e chiedeva così provvedere: “1) accertare e dichiarare illegittimo e nullo il Per_1
mutuo di scopo n. 789/2517 per le motivazioni addotte in narrativa;
2) accertare e dichiarare illegittime e non dovute le RI.BA. n. 8 e 9 per carenza di valida documentazione probatoria;
3) conseguentemente, dichiarare la creditoria in favore ELla UR F.re di € 141.503,31 e condannare la banca appellata al pagamento di tale somma;
4) accertare e dichiarare il superamento EL T.S.U., previa nomina di CTU per il ricalcolo EL saldo di conto corrente al fine di restituire gli interessi usurari ex art. 1815 c.c.; 5) vittoria di spese e competenze EL doppio grado di giudizio per le motivazioni esposte, con distrazione;
in via subordinata: 6) nel caso la Corte dovesse confermare la sentenza nella parte relativa alle due RI.BA., comunque dichiarare la creditoria in favore ELla UR f.re nella misura ridotta di € 129.303,31 e condannare la CA appellata al pagamento di tale importo;
in via EL tutto gradata: qualora la sentenza impugnata dovesse essere confermata in toto, dichiarare, in virtù ELl'art. 1853 c.c., la creditoria ELla UR nei confronti ELla CA appellata di €
9.253,31 e condannare la CA medesima al pagamento di detta somma”.
La CA si costituiva l'1.06.17 e chiedeva così provvedere: “rigettare integralmente
l'atto di appello così come formulato e proposto, con conseguente integrale conferma ELla sentenza impugnata, con vittoria di spese, diritti ed onorario EL doppio grado EL giudizio”.
Si costituivano, altresì, i fideiussori proponendo atto di appello incidentale e chiedevano così provvedere: “Accertare e dichiarare illegittimo e nullo il mutuo di scopo n.
789/2517 per le motivazioni addotte nell'atto di appello incidentale;
conseguentemente, annullare la condanna a carico dei fideiussori, espungendo tale importo dalla totale creditoria a favore ELla UR F.re. Vittoria di spese e competenze EL doppio grado di giudizio, con distrazione. In via subordinata, nella malaugurata ipotesi di non accoglimento ELle innanzi richieste, nel caso la Corte dovesse confermare la sentenza nella parte relativa al mutuo de quo, comunque disporre, in applicazione ELl'art. 1853
pagina 4 di 11 c.c., la compensazione tra i CA, revocando in ogni caso la condanna a carico dei fideiussori”.
All'udienza EL 24.02.22, la Corte dichiarava l'interruzione EL processo per il decesso ELl'avv. costituito per i fideiussori appellanti incidentali. CP_10
La UR appellante principale riassumeva il processo con notificazione EL 24.05.22 nei confronti di e a mani ai fideiussori il 7.06.22. Dalla relata di quest'ultima CP_2
notificazione, in particolare quella effettuata ad si accertava che Il Persona_1
fosse deceduto, come da nota deposito telematico EL 16.06.22, in Persona_1
uno al certificato di morte. Il Processo veniva quindi riassunto dalla curatela fallimentare, a seguito di autorizzazione di questa Corte, con atto notificato agli eredi di
, , Persona_1 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, e ), come da atto di Controparte_3 Controparte_7 Controparte_3
riassunzione depositato in data 01.12.22. Eredi che non si costituivano e che devono essere dichiarati contumaci. All'udienza di precisazione ELle conclusioni EL 10.10.24, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia degli eredi di Persona_1
( , , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3
e ), ritualmente evocati in giudizio e non Controparte_7 Controparte_3
costituiti.
Nel merito, sia l'appello principale che quello incidentale proposto dai fideiussori sono infondati.
La UR EL FA (ed i fideiussori con l'appello incidentale), ha Parte_1
chiesto la riforma ELla sentenza impugnata in ragione dei seguenti motivi: A) il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto valido il contratto di mutuo erogato per €
180.000,00 e sottoscritto dalla dal momento che, trattandosi di mutuo di Parte_1
pagina 5 di 11 scopo, esso sarebbe stato in realtà utilizzato per ripianare la pregressa esposizione debitoria ELla società verso la banca, così come a tale scopo sarebbe servito anche il rilascio di un vaglia cambiario a garanzia per € 234.000,00; in conseguenza ELla nullità EL mutuo avrebbe dovuto dichiarare, altresì, nulla la garanzia fideiussoria prestata da e;
quindi, perché il Giudice avrebbe Controparte_3 Persona_1
ritenuto comprovato il credito vantato dalla CA solo in ragione ELla richiesta di concessione EL fido e ELl'effetto cambiario concesso in garanzia, in luogo EL contratto di mutuo dal quale, tra l'altro, desumere le condizioni di erogazione EL medesimo;
- in conseguenza l'appellante ha richiesto che la CA fosse condannata alla restituzione ELle somme già percepite in virtù EL suddetto mutuo, complessivamente pari ad €
93.600,18; B) la CA non avrebbe mai provveduto ad intimare la decadenza dal beneficio EL termine ex art. 1186 c.c. alla società debitrice;
inoltre, non si sarebbe tenuto conto ELla circostanza che il predetto contratto di mutuo sarebbe stato viziato da usurarietà, giusta perizia ELla Procura ELla Repubblica di Benevento, ELla quale il
Giudicante (e per esso il CTU) non ha tenuto conto, avendo indebitamente escluso ai fini EL relativo calcolo la C.M.S.; C) erroneo riconoscimento ELla fondatezza EL credito di
€ 12.200,00 in ragione ELle Ri.Ba. n.8 e 9, non avvedendosi che le stesse non risulterebbero in atti;
D) in subordine a quanto sopra richiesto, parte appellante ha ritenuto in ogni caso impugnabile la sentenza per due motivi: per illegittima duplicazione ELla somma addebitata in sentenza (132.250,00 Euro a carico ELla
UR e 120.050,00 Euro a carico dei fideiussori) e per omessa compensazione dei rispettivi rapporti di credito/debito, con conseguente condanna ELla CA al pagamento ELla somma di € 9.253,31; E) erronea compensazione ELle spese di giudizio.
Con riferimento al primo motivo di appello proposto, rileva preliminarmente la Corte che risultano tempestivamente depositati agli atti di causa sia la domanda di prestito finanziario avanzata dalla in data 22.03.2006 che il contratto di mutuo EL Parte_1
21.04.2006 ed i relativi allegati, documenti tutti depositati in uno alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado. Nel merito, poi, si osserva che è erronea la pagina 6 di 11 qualificazione operata dalla curatela appellante EL prestito finanziario stipulato tra le parti come un contratto di “mutuo di scopo”. Detto contratto, come sopra detto allegato dalla banca appellata già alla comparsa di costituzione e risposta, in realtà non prevede espressamente alcuna finalità all'erogazione ELle somme richieste.
Nel caso EL mutuo c.d. di scopo, il mutuo nasce già finalizzato a raggiungere un determinato obiettivo e il rapporto contrattuale non si esaurisce in un unico negozio, ma
è composto da due rapporti distinti: il primo tra mutuante e mutuatario e il secondo tra mutuatario e chi offre il bene o il servizio idoneo a raggiungere lo scopo prefissato. La caratteristica propria EL mutuo di scopo è il formarsi di un collegamento negoziale tra i due rapporti sottostanti, dal momento che tali rapporti nascono teleologicamente uniti e, di conseguenza, rimangono reciprocamente interdipendenti (“Il collegamento negoziale
è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, realizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, cosicché le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro” Cass. 2012 n. 12454). Nella fattispecie in esame, invece, non sussiste alcuna ELle caratteristiche sopra menzionate, onde il finanziamento da quale è sorto il credito in contestazione non può essere qualificato come mutuo di scopo. Ed invero la lettera inviata dalla alla CA in data Parte_1
21.03.06 non è sufficiente a supportare la tesi difensiva ELl'appellante, trattandosi in realtà di una mera manifestazione di volontà unilaterale EL mittente, non riscontrata dalla banca.
Da ultimo, in ogni caso, si ricorda che la Suprema Corte ha più volte ribadito la piena validità EL mutuo concluso per il ripianamento di una preesistente posizione debitoria verso lo stesso mutuante ben potendo tale finalità rientrare in una ELle possibili modalità d'impiego ELle somme erogate richiedendo la specifica indicazione nel contratto ELlo scopo perseguito dai contraenti (cfr.: Cass. n. 25193 EL 19.09.2024 secondo cui: “Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto
pagina 7 di 11 al tipo contrattuale ELl'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti EL mutuante, in ragione ELl'interesse di quest'ultimo ? diretto o indiretto ? ad una specifica modalità di utilizzazione ELle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione ELla somma mutuata incide sulla causa EL contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale” ed in senso conforme Cass. n 15695/2024; n 96/2022; n.
15929/2018).
D'altra parte, poi, la richiesta formulata dalla curatela appellante di dichiarare nulla la garanzia fideiussoria prestata da e in Controparte_3 Persona_1
conseguenza ELla presunta nullità EL mutuo, è inammissibile siccome proposta da soggetto non legittimato trattandosi di domanda inerente a diritti che esulano dalla disponibilità ELl'appellante fallimento.
Infondata è anche la eccezione ELla UR appellante relativa alla presunta mancata intimazione ELla decadenza dal beneficio EL termine ex art. 1186 c.c. alla società debitrice avendo la CA aveva in ogni caso provveduto anche ad inviare ulteriore missiva EL 12.05.09, depositata in atti con le memorie istruttorie nel termine all'uopo concesso dal Tribunale (cfr.: memoria allegata).
Quanto, ancora, alla dedotta usurarietà EL contratto di mutuo, non più sostenuta con la comparsa conclusionale ELl'appellante, ritiene la Corte che alcun rilievo può assumere nel presente giudizio civile la perizia disposta dalla Procura ELla Repubblica di
Benevento, trattandosi di elaborato redatto fuori EL contraddittorio ELle parti. D'altra parte, poi, l'elaborato peritale redatto dal consulenza tecnico d'ufficio nominato dal
Tribunale in primo grado nell'ambito ELl'attività istruttoria cui hanno partecipato tutte le parti in causa, ha escluso che la CA abbia applicato interessi usurari al prestito erogato, come rilevato dal Tribunale con la sentenza appellata.
pagina 8 di 11 Ancora, l'appellante lamenta l'errore EL Tribunale nel riconoscere la fondatezza EL credito di € 12.200,00 in ragione ELle Ri.Ba. n.8 e 9 che l'istante assume non prodotte in atti dalla banca convenuta. L'assunto è infondato atteso che le rimesse bancarie sopra richiamate risultano anch'esse depositate in atti unitamente alla prima memoria ex art
183 VI comma cpc (cfr.: documentazione in atti allegata già in primo grado).
Quanto, infine, alla domanda proposta in via subordinata dall'appellante, ovvero la declaratoria di illegittima duplicazione ELla somma addebitata in sentenza (€
132.250,00 a carico ELla UR ed € 120.050,00 a carico dei fideiussori), l'assunto è infondato poiché, come si evince già dalla sola lettura ELla sentenza impugnata in conformità alle emergenze documentali, in realtà la condanna nei confronti EL fideiussori è contenuta nei limiti ELle sole somme da questi ultimi garantite rispetto alla maggior somma dovuta dalla debitrice principale poi fallita. Quanto alla richiesta di compensazione, poi, la stessa non può trovare accoglimento dal momento che, come correttamente eccepito dalla banca appellata, la UR non risulta titolare di un credito esigibile, giacche' le somme di cui la stessa assume di essere creditrice ELla banca appellata rappresentano un mero “ricalcolo” EL rapporto dare/avere tra le parti alla data EL 31.03.08, risultando il rapporto di conto corrente ancora in essere. Sul punto il
Tribunale ha correttamente osservato che “…il rapporto di conto corrente era ancora in essere e non ancora chiuso, non potendo per tanto pretendersi la condanna al pagamento ELla somma EL saldo come liquidato, non conoscendosi i movimenti bancari successivi rispetto a quelli esaminati. Difetta per l'esperibilità ELla ripetizione ELl'indebito, infatti, il presupposto fattuale EL pagamento ingiustificato, qualificabile come tale solo al momento ELla chiusura EL conto”.
In considerazione di tutto quanto sopra detto deve essere respinto anche l'appello incidentale con il quale i fideiussori propongono le stesse argomentazioni poste a fondamento ELl'appello principale.
Le spese EL secondo giudizio, ex art 91 cpc, seguono la soccombenza ed alla relativa liquidazione si provvede in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 10 marzo pagina 9 di 11 2014 n. 55 come modificati dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (in vigore dal 23 ottobre
2022) secondo quanto chiarito di recente dalle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Unite, ord., 14/11/2022, n. 33482) in base allo scaglione di valore individuato secondo il criterio EL decisum (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11/09/2007, n. 19014), con attribuzione in favore ELl'avv. Maria Paola Sabbatino che ha reso la dichiarazione di cui all'art.93 cpc.
A norma ELl'art.13 co. 1 quater EL D.P.R. n. 115 EL 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 ELla legge n. 228 EL 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stati gli appelli respinti,
l'appellante principale e quello incidentale hanno l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma EL co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona EL legale rappresentante Parte_2
pro tempore contro e e gli eredi di CP_11 Controparte_3 Persona_1
( , , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3
e ), nonché sull'appello incidentale da Controparte_7 Controparte_3
questi ultimi proposto, ed avverso la sentenza n. 725/16 EL 14.03.16 resa dal Tribunale di Benevento, così provvede:
A) Dichiara la contumacia degli eredi di , Persona_1 Controparte_4
, , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3 CP_7
e );
[...] Controparte_3
B) Rigetta l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
C) Condanna l'appellante principale Parte_2
in persona EL legale rappresentante pro tempore e quello incidentale
[...]
in solido, al pagamento in favore ELla in persona EL Per_1 CP_11
pagina 10 di 11 legale rappresentante pro tempore al pagamento ELle spese di lite EL presente grado che liquida in Euro 220,00 per spese ed € 5.784,00 per compenso, oltre rimborso spese generali I.V.A. e C.P.A. se documentate a mezzo di idonea fattura e non detraibili, con attribuzione in favore ELl'avv. Maria Paola Sabbatino.
D) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione ELl'art.13 co. 1 quater EL
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante principale ed incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma EL co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio EL 09.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 11 di 11